1. Oggetto e struttura del disegno di legge

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1 Delega al Governo per l attuazione dell articolo 117, secondo comma, lettera p) della Costituzione, per l istituzione delle Città metropolitane e per l ordinamento di Roma Capitale della Repubblica. Disposizioni per l attuazione dell articolo 118, commi primo e secondo della Costituzione e delega al Governo per l adeguamento delle disposizioni in materia di Enti locali alla legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n Oggetto e struttura del disegno di legge Il Ddl dà attuazione agli articoli 114, 117, e 118 della Costituzione e individua le funzioni fondamentali e il nuovo ordinamento degli Enti locali, il conferimento di funzioni alle Regioni e agli Enti locali, l istituzione delle Città metropolitane e l ordinamento di Roma capitale. 2. Gli articoli del Ddl l articolo 1 indica le finalità e gli indirizzi generali; l articolo 2 contiene la delega al Governo per l individuazione delle funzioni fondamentali e delle funzioni proprie degli Enti locali e l adeguamento dell ordinamento degli Enti locali.; l articolo 3 contiene la delega al Governo per la istituzione delle Città metropolitane; l articolo 4 contiene la delega al Governo per il conferimento a Regioni ed Enti locali di ulteriori funzioni e per le successive operazioni di trasferimento di funzioni e compiti a completamento del federalismo amministrativo attuato a Costituzione invariata (art. 117, co. 2, lett. p), e art. 118 Cost.);

2 l articolo 5 contiene la delega al Governo per la disciplina di Roma capitale; l articolo 6 indica l ambito della legislazione regionale in materia di Enti locali; l articolo 7 contiene la delega per la revisione delle circoscrizioni delle Province tale da consentire l esercizio ottimale delle loro funzioni l articolo 8 contiene la delega per l adozione della Carta delle Autonomie locali ; l articolo 9 dispone che dall attuazione della legge non derivano oneri a carico della spesa pubblica. 3. Quadro di riferimento Il disegno di legge contiene disposizioni che fissano, come richiesto dalle Autonomie e dalle Regioni, il quadro di riferimento entro il quale il Governo da attuazione alle innovazioni contenute nel nuovo Titolo V della Costituzione e individua lo spazio nel quale le Regioni e le Autonomie possono concorrere a definire il nuovo ordinamento degli Enti locali. Con il nuovo disegno di legge si intende dare una disciplina organica alla materia degli Enti locali, al loro ordinamento, e ai loro rapporti con lo Stato e con le Regioni, in attuazione del Titolo V della Costituzione. Non si tratta di una nuova edizione del Testo unico (d.lgs 267/2000), ma di una vera e propria Carta fondativa dei rapporti tra i diversi livello di governo, che recepisce il complesso di garanzie per le istituzioni locali, necessarie per la tenuta unitaria dell ordinamento della Repubblica. Trattandosi di un ddl di delega al governo, le indicazioni contenute sono relative ai principi e ai criteri direttivi che il Parlamento darà al legislatore delegato. Non si tratta pertanto di disposizioni immediatamente attuative, ma per la definizione dei decreti delegati saranno coinvolti i rappresentanti delle Regioni e degli Enti locali.

3 4. Nuove funzioni degli Enti locali Il Ddl individua le nuove funzioni degli Enti Locali. Funzioni fondamentali: si intendono le funzioni legate alle caratteristiche di ciascun ente, essenziali per il funzionamento (ordinamentali) e per il soddisfacimento dei bisogni della collettività (gestionali). Si prevede la distinzione tra titolarità della funzione fondamentale, che spetta ad ogni ente, ed esercizio della stessa, che può o deve essere riconosciuto alle forme associative degli enti. Le funzioni fondamentali devono avere basi in una legge statale. Funzioni conferite: a fianco delle funzioni fondamentali, il governo dovrà provvedere all individuazione di quelle funzioni dello Stato che, non richiedendo un esercizio unitario, possono essere conferite a Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni. Le funzioni saranno conferite in via di principio ai Comuni che rappresentano il livello di maggior prossimità al cittadino e agli altri livelli di governo (Province, Città metropolitane e Regioni), sulla base dei principi di differenziazione e adeguatezza, solo quando sia necessario un esercizio unitario di tali funzioni. Viene prevista, altresì, l autonoma iniziativa dei cittadini per lo svolgimento di attività di interesse generale, la cosiddetta sussidiarietà orizzontale, che comporta un astensione dell Amministrazione in tutti i casi in cui le funzioni siano svolte (secondo ovvi criteri di correttezza e imparzialità) autonomamente dai cittadini. Funzioni libere: si prevede la possibilità, per i comuni che conseguono una sana gestione, di assumere funzioni libere ovvero funzioni non attribuite o conferite dalle leggi ad altri soggetti e non implicanti, inoltre, l esercizio di poteri autoritativi. Concorso delle Regioni: a completare il quadro di attuazione del Titolo V vi sono norme dirette ad impegnare le Regioni a concorrere all attuazione del medesimo disegno statale, conferendo le funzioni proprie ai livelli di governo comunale e provinciale (o metropolitano).

4 5. Ordinamento degli enti locali Con il ddl il Governo intende realizzare una revisione organica dell ordinamento degli enti locali. In particolare: semplificazione della rappresentanza territoriale sanità della gestione finanziaria democraticità dell amministrazione 6. Disciplina elettorale e partecipazione democratica La novità di rilievo concerne la Città metropolitana, per la quale si prevede un sistema ricalcato sul modello della legge sull elezione diretta dei sindaci e dei presidenti di provincia, con il correttivo di una garanzia di rappresentanza per i comuni diversi dal capoluogo che entrano a far parte della nuova Città. Nell ottica di un ampliamento della partecipazione democratica, si è introdotto un principio particolarmente innovativo, prevedendo per i comuni e le città metropolitane di riconoscere nei rispettivi statuti il diritto di elettorato attivo e passivo nelle elezioni municipali agli stranieri in possesso della carta di soggiorno. Viene confermata la funzione statale di controllo sugli organi degli enti locali infiltrati o condizionati dalla criminalità organizzata, prevedendo l estensione della disciplina anche alle aziende speciali e alle società partecipate dagli enti locali. Infine, coerentemente con l esigenza di una maggior partecipazione dei cittadini alla vita della comunità locale, sono incrementati gli strumenti di partecipazione e controllo popolare ai processi decisionali amministrativi.

5 7. Finanza locale Con la nuova Carta delle Autonomie viene disciplinato anche il delicato aspetto della finanza locale, sempre più rilevante per la realizzazione di un vero federalismo fiscale. Il governo potrà prevedere vincoli alla costituzione di società di capitali, limitandole alle necessarie e reali esigenze di soddisfacimento degli interessi della collettività. Si procederà inoltre ad una riformulazione della struttura del sistema di bilancio che permetta una lettura uniforme dei documenti sull intero territorio nazionale e un armonizzazione con i sistemi di bilancio dello Stato e delle Regioni. Una normativa che salvaguardi le peculiarità dei territori più piccoli è comunque prevista per i comuni inferiori a abitanti. 8. Città metropolitane Viene prevista una differenziazione delle funzioni con l eliminazione della compresenza sul medesimo territorio di due enti di governo con le medesime funzioni. In questa ottica si inserisce la previsione del percorso per la realizzazione delle Città metropolitane, ormai indispensabili in molte aree urbane del nostro Paese. Già individuate dalla legge 142 del 1990, le aree metropolitane di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Bari, Napoli, potranno delinearsi come nuovi soggetti di governo metropolitano, acquisendo tutte le funzioni della preesistente provincia. Il percorso disegnato prevede il coinvolgimento di tutti i livelli di rappresentanza territoriale, nonché dei cittadini interessati che si esprimeranno tramite referendum. Nelle aree indicate sarà possibile in alternativa svolgere forme associate di gestione delle funzioni comunali. 9. Roma Capitale Il disegno di legge delega detta i criteri per la disciplina di Roma capitale. Obiettivo è l armonizzazione degli interessi della comunità locale con le prerogative e gli interessi degli organi istituzionali del Paese, dello Stato della Città del Vaticano e delle istituzioni

6 internazionali che hanno sede in Roma. A tal fine, sarà possibile conferire alla Capitale particolari poteri regolamentari. 10. Revisione delle circoscrizioni provinciali Al fine della razionalizzazione e armonizzazione degli assetti territoriali conseguente alla riforma adottata, è tra l altro prevista una revisione delle circoscrizioni provinciali, ottimizzando il rapporto tra estensione territoriale e popolazione residente, tale da definire un ambito ottimale per l esercizio delle funzioni conferite alle Province. Conseguentemente, verranno sottoposti a revisione anche gli ambiti territoriali degli uffici decentrati dello Stato. 11. Adozione della Carta delle Autonomie locali Per la realizzazione di una vera e propria Carta delle autonomie locali, si prevede infine che il governo adotti un ulteriore decreto legislativo, finalizzato a coordinare sistematicamente le disposizioni adottate in base ai precedenti articoli. Il complesso di norme così riordinate sostituirà, come auspicato anche dalle Autonomie, il Testo unico sugli enti locali. Contestualmente, il decreto dovrà contenere anche l espressa indicazione di tutte le norme che vengono abrogate e a seguito dell adozione della Carta.