Guida al bonus 80 euro

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3 Indice Sommario Introduzione Premessa Importo del bonus Campo di applicazione Sostituti di imposta interessati I requisiti base Adempimenti del sostituto di imposta Determinazione del credito Credito non spettante Contribuenti senza sostituti di imposta Scheda di sintesi Casi e questioni La normativa Circolare n. 8/E s

4 Introduzione Il 24 aprile 2014 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legge n. 66/2014 (c.d. Decreto Irpef ), recante Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale. Tra gli interventi più importanti spunta una misura volta alla riduzione del cuneo fiscale per lavoratori dipendenti e assimilati (c.d. bonus 80 euro), promossa in pompa magna dal presidente del Consiglio dei ministri, Matteo Renzi. La misura, entrata in vigore il giorno stesso della pubblicazione del D.L. (24 aprile 2014), è stata approvata in occasione del consiglio dei ministri del 12 marzo 2014, illustrata successivamente in conferenza stampa come una delle più grandi misure che possiamo immaginare. La relazione approvata ha individuato in 10 miliardi di euro le risorse necessarie per consentire l aumento della detrazione Irpef in busta paga ai lavoratori dipendenti. Come è possibile leggere nel testo della relazione, il bonus interessa circa 10 milioni di persone e parte dal mese di maggio 2014, o al massimo, per ragioni esclusivamente tecniche legate alle procedure di pagamento delle retribuzioni, dal mese di giugno. Come vedremo meglio in seguito, esso è rivolto unicamente a chi ha un contratto di lavoro dipendente sotto i 26mila euro di reddito lordi; chi vi rientra potrà fruire di un importo di 640 euro annui a persona. 1

5 1. Premessa Il bonus fiscale, ribattezzato dal premier Matteo Renzi come i mitici 80 euro, è contenuto all interno dell art. 1 del D.L. n. 66/2014, che prende il nome di Riduzione del cuneo fiscale per lavoratori dipendenti e assimilati. L intervento normativo attualmente vale esclusivamente per il 2014, anche se il Governo ha fatto sapere di voler rendere la misura strutturale mediante la Legge di Stabilità 2015, al fine di ridurre nell immediato la pressione fiscale e contributiva sul lavoro e nella prospettiva di una complessiva revisione del prelievo finalizzata alla riduzione e riqualificazione strutturale e selettiva della spesa pubblica. Ma vediamo ora nel dettaglio tutte le caratteristiche e le modalità di erogazione del credito. 2. Importo del bonus Partiamo immediatamente dall importo del bonus. Dalla lettura del testo si evince che esso sarà ad importo fisso (80 euro), senza distinzioni, nella fascia tra gli e i euro di reddito annuo. Per chi percepisce invece, un reddito superiore ai euro ma fino a euro, è previsto un meccanismo di décalage che si ottiene mediante l applicazione della seguente formula: bonus spettante = 640 x [( reddito complessivo)/2.000] L importo 640 euro, se il reddito complessivo non è superiore a euro; 640 euro, se il reddito complessivo è superiore a euro ma non a euro. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l importo di euro, diminuito del reddito complessivo, e l importo di euro. Il credito d'imposta, che partirà dal mese di maggio 2014 fino a dicembre 2014, vale massimo 640 euro. Esso non concorre alla formazione del reddito del dipendente. Ma come funziona nel dettaglio il bonus in base alle diverse fasce di reddito? La risposta può essere sintetizzate nella seguente tabella. 2 s

6 IL MECCANISMO Fascia di reddito Meccanismo Reddito Bonus Aumento % reddito disponibile 2014 Reddito complessivo fino a euro Reddito complessivo da a Bonus annuale 2014 da 640 euro Bonus decrescente al crescere del reddito euro 640 euro 7, euro 640 euro 6, euro 640 euro 6, euro 640 euro 5, euro 640 euro 5, euro 640 euro 5, euro 640 euro 4, euro 640 euro 4, euro 640 euro 4, euro 640 euro 4, euro 640 euro 4, euro 640 euro euro 640 euro 3, euro 640 euro 3, euro 640 euro 3, euro 640 euro 3, euro 640 euro 3, euro 480 euro 2, euro 320 euro 1, euro 160 euro 0, euro 0 euro 0 Per la determinazione delle detrazioni di cui al c. 1 dell art. 13 del TUIR, il reddito complessivo va assunto al netto del reddito dell unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze, così come da ultimo modificato dall art. 1, c. 127, della L. n. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014). 3

7 3. Campo di applicazione Come accennato in premessa, il credito è riconosciuto unicamente ai lavoratori il cui reddito complessivo è formato: dai redditi di lavoro dipendente (art. 49, c. 1 del TUIR); dai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (art. 50, c. 1 del TUIR), quali: compensi percepiti dai lavoratori soci delle cooperative (lett. a); indennità e compensi percepiti a carico di ter zi dai lavoratori dipendenti per incarichi svolti in relazione a tale qualità (lett. b); somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio, premio o sussidio per fini di studio o addestramento professionale (lett. c); redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (lett. c-bis); remunerazioni dei sacerdoti (lett. d); le prestazioni pensionistiche di cui al d.lgs. n. 124 del 1993 comunque erogate (lett. h-bis); compensi per lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative (lett. l) Quindi, restano esclusi dall aiuto economico: gli incapienti (coloro che guadagnano meno euro annui), in quanto non pagano l Irpef grazie alle detrazioni già in vigore; Il fatto che un lavoratore non paghi l Irpef non è sinonimo di esclusione del credito, perché quando l imposta è abbattuta da voci diverse rispetto alle detrazioni per lavoro dipendente (es. familiare a carico) il bonus scatta ugualmente. In altri termini, un contribuente che dichiara euro ma non paga Irpef perché ha coniuge e figlio a carico e qualche piccola spesa sanitaria detraibile riceve comunque i 640 euro. i pensionati; i titolari di partita Iva; i lavoratori domestici (si rinvia all approfondimento sottostante). Chi sono gli incapienti? Gli incapienti sono coloro che hanno detrazioni superiori all imposta lorda dovuta. In altri termini, sono coloro che non pagano Irpef in quanto percepiscono un reddito inferiore ai euro. 4 s

8 Vale la pena segnalare che il premier, Matteo Renzi, ha comunque preso un impegno verbale per tutelare anche le suddette categorie di lavoratori. Restano esclusi, altresì: i compensi per l attività libero professionale intramuraria del personale dipendente del SSN (Servizio sanitario nazionale); le indennità, i gettoni di presenza e gli altri compensi corrisposti dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni per l esercizio di pubbliche funzioni; le indennità percepite dai membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo. Lavoratori interessati Lavoratori esclusi redditi di lavoro dipendente; alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (art. 50, comma 1, lett. a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l) TUIR). incapienti; pensionati (art. 49, comma 2, lett. a) TUIR); titolari di partita Iva; lavoratori domestici. LAVORATORI DOMESTICI Un discorso a parte meritano i collaboratori domestici. Questi ultimi, infatti, nonostante percepiscano un reddito di lavoro dipendente ai sensi dell'art. 49 del Tuir e quindi rientranti nell'articolo 1 del decreto in commento sono caratterizzati dalla mancata applicazione della ritenuta fiscale da parte del datore di lavoro. Il motivo di fondo sta nell art. 23 del D.P.R. 600/73, che esclude il personale domestico tra i soggetti che devono operare la ritenuta di acconto al momento della corresponsione degli emolumenti. Quindi, non essendoci il sostituto di imposta, l erogazione del bonus avverrà in maniera differente rispetto agli altri beneficiari. Quest ultimi, infatti, potranno chiedere il bonus in prima persona solo in sede di dichiarazione dei redditi, riferita al periodo di imposta 2014, secondo modalità che saranno specificate nei modelli delle dichiarazioni dei redditi. 5

9 Contribuenti senza sostituti d imposta Il suddetto chiarimento è arrivato per mezzo della circolare n. 8/2014 dell Agenzia delle Entrate, stabilendo che i contribuenti senza sostituti d imposta (tra cui rientra il personale domestico) potrà chiedere il bonus in UNICO 2015, con riferimento ai redditi Sarà onere dei lavoratori domestici fornire ai Caf o ai professionisti incaricati di compilare ed elaborare la dichiarazione, tutti i dati necessari, in particolare il reddito percepito, anche da più sostituti, e il periodo di lavoro. Personale domestico Per i lavoratori domestici l unico modo per ottenere il bonus è quello di richiederlo l anno prossimo in sede di dichiarazione dei redditi del Facciamo un esempio. Prendiamo il caso di una badante che ha lavorato per tutto l anno Per quest ultima, l erogazione del bonus avverrà in maniera differente rispetto a chi ha un sostituto di imposta. In tali casi, infatti, in attesa di ulteriori chiarimenti in merito, le modalità di gestione del bonus fiscale saranno le stesse utilizzate per il modello 730 situazioni particolari, ossia la dichiarazione dei redditi introdotta dal D.L. n. 69/2013 a favore di tutti quei lavoratori che avevano cessato il rapporto di lavoro rispetto all anno precedente senza trovare un nuovo impiego. Pertanto, in via generale la prenotazione del bonus avverrà nel modello 730 entro la fine di maggio 2015 per chi si avvale dell assistenza di un Caf o di un intermediario abilitato. La somma potrà essere compensata con eventuale imposte a debito oppure richiesta a rimborso. Al riguardo, bisogna tenere presente che trattandosi di redditi spesso di poco superiori alla no tax area, peraltro, l eventuale Irpef dovuta all erario potrebbe non risultare capiente per la compensazione: ciò renderebbe quindi più conveniente per il contribuente chiedere all Agenzia il rimborso diretto in un'unica soluzione. Inoltre, è bene ricordare che il datore di lavoro domestico è tenuto per espressa previsione contrattuale a rilasciare al dipendente, oltre che il cedolino paga, una attestazione relativa all importo annuo erogato, al lordo ed al netto dei contributi previdenziali posti a carico del lavoratore. In base all importo così attestato, il lavoratore sarà in grado di determinare, innanzitutto se è tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi o se, essendo l imposta 6 s

10 totalmente assorbita dalle detrazioni spettanti, ne è esonerato. Anche in caso di esonero, la dichiarazione può peraltro essere presentata per far valere detrazioni, oneri e crediti spettanti. Ad integrazione di quanto appena detto, l articolo 51-bis del D.L. n. 69 del 2013 dispone che, a decorrere dall'anno 2014, i soggetti titolari dei redditi di lavoro dipendente e di alcuni altri redditi assimilati, in assenza di un sostituto d'imposta tenuto a effettuare il conguaglio, possono comunque adempiere agli obblighi di dichiarazione dei redditi presentando l'apposita dichiarazione modello 730, ad un CAF o ad un professionista abilitato. Datore di lavoro domestico deve rilasciare al dipendente Cedolino paga; Attestazione relativa all importo annuo erogato (dichiarazione sostitutiva del CUD). Dalla dichiarazione, in particolare, possono profilarsi due situazioni: Se emerge un credito, il rimborso è eseguito direttamente dall Amministrazione finanziaria. Qualora il contribuente ha fornito all Agenzia delle Entrate le coordinate del suo conto corrente bancario o postale (codice IBAN), il rimborso viene accreditato su quel conto. Se, invece, non sono state fornite le coordinate del conto corrente, il rimborso è erogato con metodi diversi a seconda della somma da riscuotere: per importi inferiori a euro, comprensivi di interessi, il contribuente riceve un invito a presentarsi in un qualsiasi ufficio postale dove potrà riscuotere il rimborso in contanti; per importi pari o superiori a euro il rimborso viene eseguito con l emissione di un vaglia della Banca d Italia. Nel caso in cui, invece, il modello 730 evidenzi un debito, il soggetto che presta l assistenza fiscale (CAF o professionista) trasmetterà telematicamente la delega di versamento utilizzando i servizi telematici dell Agenzia delle Entrate, oppure, entro il decimo giorno antecedente la scadenza del termine di pagamento, consegnerà la delega di versamento compilata al contribuente, che effettuerà il pagamento presso qualsiasi sportello di banche convenzionate, uffici postali o agenti della riscossione oppure, in via telematica, utilizzando i servizi online dell Agenzia delle Entrate o del sistema bancario e postale. 7

11 4. Sostituti di imposta interessati I soggetti tenuti al riconoscimento del credito, per l anno 2014, sono i sostituti di imposta di cui agli art. 23 e 29 del DPR 29 settembre 1973, n. 600, vale a dire: enti e le società indicati nell art. 73, comma 1, del TUIR; le società e associazioni indicate nell art. 5 del TUIR; le persone fisiche che esercitano imprese commerciali, ai sensi dell art. 55 del TUIR; le imprese agricole; le persone fisiche che esercitano arti e professioni; il curatore fallimentare; il commissario liquidatore; il condominio. gli Sono tenuti a riconoscere il credito, altresì: le amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo; le amministrazioni della Camera dei deputati, del Senato e della Corte costituzionale, nonché della Presidenza della Repubblica e degli organi legislativi delle regioni a statuto speciale. 5. I requisiti base Affinché il bonus fiscale venga corrisposto, è necessario che si verifichino due condizioni: 1) l imposta lorda sul reddito da lavoro dipendente deve essere superiore alle detrazioni per lavoro spettanti (in pratica non si deve trattare di soggetti a Irpef zero o incapienti ); Non incidono ai fini del suddetto calcolo le altre tipologie di detrazione, quali quelle per familiari a carico. 2) il reddito complessivo non dovrà essere superiore a euro. Requisiti base 1ª condizione: Irpef lorda su redditi lavoro dipendente > detrazioni di lavoro dipendente; 2ª condizione: Reddito complessivo <= euro. 8 s

12 Facciamo alcuni esempi di calcolo. Prendiamo il caso di un lavoratore dipendente a tempo determinato che ha lavorato per tutto il 2014 con un unico datore di lavoro. Il reddito di lavoro dipendente ammonta a euro e il reddito soggetto a Irpef a euro: il reddito complessivo è pari a euro. Non ha moglie e figli a carico. Innanzitutto bisogna calcolare l Irpef lorda sul reddito di lavoro dipendente e verificare che questa sia maggiore delle detrazioni. Quindi avremo: Irpef lorda (su euro): euro data dalla seguente formula (15.000*23%)+(5.000*27%); detrazioni per lavoro (su euro): 1.113,30 euro data dalla seguente formula [902*( )/20.000] euro>1.113,30 euro= la condizione è verificata. Siccome il reddito complessivo è pari a euro, spetta un bonus complessivo di 320 euro complessivi da maggio a dicembre Ora, supponiamo che sempre lo stesso dipendente di cui sopra venga licenziato il 30 ottobre 2014 e rimanga senza lavoro fino a fine anno. In tal caso, il dipendente avrà percepito dal mese di maggio al mese di settembre il bonus di 40 euro (320/8) calcolato sul reddito complessivo stimato al 31 dicembre di euro, per un totale di: 40*5= 200 euro. È chiaro però, che in questa situazione il reddito complessivo per l anno 2014 cambia notevolmente per via del licenziamento, e quindi avremo un reddito di ,67 euro (1.666,67*10). Quindi, bisogna procedere al ricalcolo: Irpef lorda (su ,67 euro): euro; detrazioni per lavoro (su ,67 euro): 1.263,63 euro euro>1.263,63 euro= anche in quest ultimo caso la condizione è verificata. 6. Adempimenti del sostituto di imposta I suddetti requisiti fanno sorgere in capo al sostituto di imposta una serie di adempimenti, che si illustrano di seguito. Innanzitutto, bisogna determinare: l imposta lorda (occorre tener conto solo del reddito di lavoro dipendente); e le detrazioni, ai sensi dell art. 13, c. 1 TUIR (il parametro di calcolo è il reddito complessivo). 9

13 Il reddito complessivo è utile per capire se il dipendente rientri o meno nelle suddette fasce di reddito. Tuttavia, calcolarne l importo non è un atto di ordinaria amministrazione, in quanto il sostituto d imposta è chiamato a stimare il reddito che andrà ad erogare sino alla fine dell anno, facendo, mese per mese, il calcolo in base al reddito stimato (basta pensare ai lavoratori a progetto il cui rapporto di lavoro può variare in corso d anno). Tale stima dovrà poi essere verificata a conguaglio a fine anno o a fine rapporto di lavoro se si verifica prima del 31 dicembre Ciò può determinare casi di restituzione del bonus per somme indebitamente percepite. Inoltre, l erogazione del bonus è automatico e viene concesso direttamente dal sostituto di imposta. Esso va ripartito fra le retribuzioni erogate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legge (24 aprile 2014), a partire dal primo periodo di paga utile. Bonus automatico Non è necessaria alcuna comunicazione preventiva da parte dei dipendenti al sostituto di imposta in ordine al possesso dei requisiti e alla spettanza del bonus. I sostituti di imposta riconosceranno il credito a decorrere dalle retribuzioni erogate nel mese di maggio, o al massimo, per ragioni esclusivamente tecniche legate alle procedure di pagamento delle retribuzioni, nel mese di giugno, fermo restando la ripartizione dell intero importo del credito spettante tra le retribuzioni dell anno Un chiarimento, questo (contenuto nella circolare n. 8/AE), che risolve un importante problema delle aziende che, per consuetudine, pagano gli stipendi nei primi giorni del mese successivo al periodo "lavorato". Tuttavia, la possibilità di poter slittare l erogazione del bonus al mese di giugno lascia aperto un dubbio: il differimento può riguardare anche gli aggiornamenti del software utilizzato? In tali casi, per evitare che i sostituti d'imposta si trovino in difficoltà nei riguardi dei lavoratori che si aspettano di trovare il credito nella busta paga, le aziende produttrici del software specialistico, in caso di possibile ritardo nella distribuzione degli aggiornamenti, sarebbe logico suddividere gli interventi. In pratica, si potrebbe prevedere la consegna di una prima release che consenta l'individuazione dei soggetti beneficiari e il passaggio in busta del credito per poi mettere a punto, con un ulteriore aggiornamento, la procedura per le registrazioni nel flusso UniEmens e per le compensazioni necessarie al recupero delle somme anticipate dal sostituto. 10 s

14 Al riguardo si chiarisce, inoltre, che se il pagamento differisce a giugno, la ripartizione dell'intero importo del credito tra le retribuzioni del 2014, non deve subire alcuna modifica. Quindi, la somma annua spettante vada divisa in questo caso per 7 (anziché per 8). Tornando agli adempimenti a carico dei sostituti di imposta, non bisogna dimenticare l obbligo di inserire il credito di imposta nel modello CUD Gli importi non versati invece, dovranno essere indicati nel modello 770. Adempimenti del datore di lavoro Stima del reddito annuale mediante proiezione di quello mensile calcolo del bonus spettante; controllo in sede di conguaglio di fine rapporto o di fine anno; acquisizione della dichiarazione reddituale del lavoratore ( o modello CUD) in caso di assunzione in corso d anno e in caso di presenza contemporanea di più rapporti di lavoro; indicazione del bonus erogato nel CUD o nel modello 770. RECUPERO DEL CREDITO Il credito anticipato in busta paga dal datore di lavoro può essere recuperato dal monte ritenute fiscali (in pratica si procede alla compensazione visto che si tratta di un credito d imposta). Se le ritenute fiscali non sono sufficienti a coprire il credito d imposta, il datore di lavoro può recuperare la somma necessaria dai contributi previdenziali. Successivamente, l INPS recupera i contributi non versati dai sostituti di imposta alle gestioni previdenziali rivalendosi sulle ritenute da versare mensilmente all Erario nella sua qualità di sostituto di imposta. In realtà, però, le aziende che pagano gli stipendi all'inizio del mese successivo a quello di riferimento, in base ai due principi ( competenza per l'inps e cassa per l'erario) si troveranno di fronte non pochi problemi, in quanto dovranno tenere conto di uno sfasamento dei periodi. Facciamo un esempio. Ipotizziamo che un'azienda paghi le retribuzioni di maggio il prossimo 3 giugno dopo aver pagato quelle di aprile il 3 maggio. In tal caso, Il bonus viene inserito nelle paghe di maggio. Quindi, in base al principio di competenza, nel modello F24 in scadenza il 16 giugno 2014 confluiranno i contributi del periodo di paga maggio e secondo il principio di 11

15 cassa le ritenute fiscali operate sulle retribuzioni del periodo di paga di aprile, in quanto gli stipendi sono stati pagati a maggio. Ora, applicando la norma l'azienda dovrà recuperare gli importi anticipati utilizzando le ritenute fiscali che ha a disposizione (vale a dire quelle relative agli stipendi di aprile) e se le stesse non sono sufficienti, può utilizzare i contributi e qui sorge il dubbio: quali contributi? La norma, infatti, impone che si utilizzino i contributi previdenziali dovuti per il medesimo periodo di paga e dunque, nel caso in esame, dei contributi dello stesso mese di aprile, che in realtà l'impresa ha versato con il modello F24 del mese precedente. Casi poco chiari Recupero anticipazioni La norma precisa che il sostituto di imposta deve anticipare il bonus e lo recupera poi utilizzando le ritenute fiscali e i contributi del mese. Tuttavia, bisogna tener conto del fatto che da luglio le aziende operano i conguagli derivanti da assistenza fiscale e avranno a disposizione un monte ritenute più elevato. Si tratta di ritenute relative all'anno precedente, rispetto al cui possibile utilizzo non viene data nessuna precisazione. Compensi e conguaglio Il sostituto di imposta in caso di insufficienza delle ritenute fiscali, può compensare il credito con i contributi INPS. La compensazione degli importi, però, potrebbe generare un credito a seguito di incapienza (il bonus anticipato è maggiore sia delle ritenute, sia dei contributi) 7. Determinazione del credito La versione definitiva del decreto Irpef all art. 1 c. 2 stabilisce che: il credito di cui al comma precedente è rapportato al periodo di lavoro nell anno. Da ciò è possibile dedurre che il credito sarà riconosciuto per intero (640 euro) a chi ha lavorato tutto l anno, mentre per chi ha lavorato per un periodo inferiore ai 12 mesi il bonus sarà proporzionato a tale periodo. Metodo proporzionale La distribuzione del bonus è articolata in 8 mesi (da maggio a dicembre), ma il diritto si matura in 12 mesi. 12 s

16 Quindi, soffermando l attenzione sull importo massimo spettante, pari a 640 euro, in realtà, quanto dovuto per ogni mese, supponendo un rapporto di lavoro continuativo per tutto il 2014, è pari a 53,33 euro (640/12). Tuttavia, siccome il bonus spetta da maggio a dicembre nella misura fissata dalla norma (massimo 640 euro): ciò vuol dire che il sostituto d imposta dovrà dividere quanto spettante per i mesi di lavoro (8 da maggio a dicembre) e quindi: 640/8= 80 euro mensili in caso di rapporto continuativo nel Quanto vale l importo mensile? da maggio a dicembre 2014: 80 euro (640/8); per l intero anno: 53,33 euro (640/12). RAPPORTI INIZIATI DURANTE L ANNO Particolare è il caso in cui un lavoratore sia stato assunto durante l anno: come si ci comporta in tali casi? Tenuto conto che il bonus deve essere rapportato al periodo di paga, il sostituto non potrà prescindere da quello che è successo prima e che succederà dopo il mese di maggio, in particolare dovrà tener conto di rapporti iniziati dopo gennaio 2014 e che cesseranno dopo maggio Se un lavoratore è stato assunto a marzo 2014, non ha diritto a 80 euro, ma a 66,66 euro e cioè a dieci dodicesimi di 640 euro (533,33) diviso 8 (da maggio a dicembre ). CASI ANCORA NON RISOLTI Il bonus Irpef lascia però aperte una serie di casi irrisolti; stiamo parlando, in particolare, dei casi in cui un lavoratore intrattenga un doppio rapporti di lavoro part-time (es. co.co.co anche a progetto). Come funziona l erogazione del bonus in questi casi? È chiaro che se il reddito, stimato dai singoli sostituti di imposta che intrattengono un rapporto con i soggetti sopra richiamati, è compreso nelle fasce reddituali previste dal decreto e il lavoratore paga imposta, essi devono riconoscere il bonus. La necessità che tutti autonomamente intervengano erogando il credito è sancita dal comma 4, dell'articolo 1 del decreto, nella parte in cui si afferma che il credito è riconosciuto, in via automatica, dai sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del Dpr 600/1973. Ciò potrebbe determinare una replica del bonus che, ovviamente, dovrà poi essere restituito dal percipiente in sede di conguaglio fiscale oppure di dichiarazione dei redditi. 13

17 In alternativa, una lettura estensiva dell art. 1 c. 2, potrebbe portare a pensare ad una ripartizione del bonus che addirittura potrebbe spingersi fino alla misurazione giornaliera dello stesso. Nessun problema si pone invece, nel caso in cui il lavoratore intrattenga un solo rapporto parttime; in tal caso il bonus viene erogati per intero. In ogni caso, si attendono ulteriori chiarimenti su tale aspetto. Casi irrisolti Duplice rapporto a part-time Qualora un lavoratore svolge attività per due datori di lavoro, in base alla norma ciascuno di essi dovrà corrispondere il bonus (se soddisfatti i requisiti previsti dalla norma). In tal caso però, si viene a creare una duplicazione del credito; di conseguenza il lavoratore in sede di conguaglio fiscale di fine anno dovrebbe restituire quanto percepito in più. Co.co.pro. Analogo problema si ha per i lavoratori a progetto. Questi ultimi, infatti, possono prestare la propria attività lavorativa con più committenti contemporaneamente. Pertanto si avrà anche in questo caso una duplicazione del credito che andrebbe poi restituito. 8. Credito non spettante In caso di credito non spettante (per es. per reddito complessivo superiore a euro), i contribuenti sono tenuti a darne comunicazione al sostituto d imposta il quale potrà recuperare il credito eventualmente erogato dagli emolumenti corrisposti nei periodi di paga successivi a quello nel quale è resa la comunicazione e, comunque, entro i termini di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno o di fine rapporto. Credito non spettante I lavoratori che sanno già di non avere i presupposti per l accesso al beneficio (per es. redditi superiore a euro) derivanti da redditi diversi (ignoti al datore di lavoro, sono tenuti a darne comunicazione al sostituto di imposta. 14 s

18 9. Contribuenti senza sostituti di imposta Per quanto riguarda i contribuenti le cui remunerazioni sono erogate da un soggetto che non è sostituto di imposta, è concessa loro la possibilità di richiedere il credito nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta 2014, e, conseguentemente, utilizzarlo in compensazione ai sensi dell articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero richiederlo a rimborso (è il caso del personale domestico). La possibilità di richiedere il credito nella dichiarazione dei redditi si applica anche ai contribuenti per i quali il credito in commento, spettante per l anno d imposta 2014, non sia stato riconosciuto, in tutto o in parte, dai sostituti d'imposta (ad esempio perché relativo a un rapporto di lavoro cessato prima del mese di maggio). 10. Scheda di sintesi IL BONUS 80 EURO 2014 IN BREVE Lavoratori interessati Lavoratori esclusi Importo bonus Requisiti Operatività e caratteristiche Redditi di lavoro dipendente; alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (art. 50, comma 1, lett. a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l) TUIR). Incapienti; pensionati; titolari di partita Iva; lavoratori domestici (si rinvia al relativo approfondimento). 640 euro, se il reddito complessivo non è superiore a euro; 640 euro, se il reddito complessivo è superiore a euro ma non a euro. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l importo di euro, diminuito del reddito complessivo, e l importo di euro. Irpef lorda su redditi lavoro dipendente > detrazioni di lavoro dipendente; Reddito complessivo <= euro. Decorre dal mese di maggio (al massimo per ragioni esclusivamente tecniche dal mese di giugno); vale solo per il 2014 è automatico e viene anticipato dal sostituto di imposta; non concorre alla formazione del reddito del dipendente. 15

19 Adempimenti del sostituto di imposta Determinazion e del credito Stima del reddito annuale mediante proiezione di quello mensile calcolo del bonus spettante; controllo in sede di conguaglio di fine rapporto o di fine anno; acquisizione della dichiarazione reddituale del lavoratore ( o modello CUD) in caso di assunzione in corso d anno e in caso di presenza contemporanea di più rapporti di lavoro; indicazione del bonus erogato nel CUD o nel modello 770. La distribuzione del bonus è articolata in 8 mesi (da maggio a dicembre), ma il diritto si matura in 12 mesi. Recupero credito del Il credito può essere recuperato dal monte ritenute fiscali; se le ritenute fiscali non sono sufficienti a coprire il credito d imposta, il datore di lavoro può aggredire i contributi previdenziali; l INPS recupera i contributi non versati dai sostituti di imposta alle gestioni previdenziali rivalendosi sulle ritenute da versare mensilmente all Erario nella sua qualità di sostituto di imposta. Contribuenti senza sostituti di imposta I lavoratori caratterizzati dall assenza di un sostituto di imposta, hanno la possibilità di richiedere il credito nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta Casi e questioni D. Sono un dipendente con reddito complessivo stimato per il 2014 di circa euro, di cui derivanti da altri redditi. Ora, considerato che il mio datore di lavoro non è a conoscenza del mio reddito globale, e non vorrei informarlo, come posso fare per rifiutare il bonus che poi mi verrà sottratto in seguito per superamento della soglia massima di euro? È possibile chiedere all azienda di non erogare il bonus senza che quest ultima venga a conoscenza dei miei redditi? R. La procedura ipotizzata non è praticabile. Infatti, la normativa stabilisce che l erogazione del bonus è automatico e viene concesso direttamente dal sostituto di imposta. Tant è che non è necessaria alcuna comunicazione preventiva da parte dei dipendenti al sostituto di imposta in ordine al possesso dei requisiti e alla spettanza del bonus. Quindi, i lavoratori che sanno già di non avere i presupposti per l accesso al beneficio (per es. redditi superiore a euro) derivanti da redditi diversi (ignoti al datore di lavoro), sono tenuti a darne comunicazione al 16 s

20 sostituto di imposta. Quest ultimo potrà recuperare il credito eventualmente erogato dagli emolumenti corrisposti nei periodi di paga successivi a quello nel quale è resa la comunicazione e, comunque, entro i termini di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno o di fine rapporto. D. È possibile ricevere il bonus in un unica soluzione dopo aver stimato i miei redditi per il corrente anno? R. L art. 1, c. 5 del D.L. n. 66/2014 recita che il credito di cui all'articolo 13, comma 1-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è attribuito sugli emolumenti corrisposti in ciascun periodo di paga rapportandolo al periodo stesso. Di conseguenza, il bonus verrà erogato mensilmente sulla busta paga a partire dal mese di maggio, o al massimo, per ragioni esclusivamente tecniche legate alle procedure di pagamento delle retribuzioni, dal mese di giugno. D. Sono un lavoratore con contratto a termine scaduto a fine aprile e sono alla ricerca di una nuova occupazione. Al momento il mio reddito complessivo è di euro. Ho diritto al credito di imposta del decreto Renzi? Posso chiedere al mio ex datore di lavoro di erogarmi il bonus o devo attendere una nuova occupazione per superare la soglia minima? R. Al momento è considerato un soggetto incapiente, in quanto percepisce un reddito complessivo inferiore ai euro. Pertanto, se non supererà il limite menzionato (precisamente 8.145,32 euro) non potrà godere dell agevolazione. In caso contrario, dovrà comunicare al nuovo datore di lavoro i redditi percepiti dal precedente rapporto di lavoro. D. Sono una lavoratrice che fa le pulizie per diversi condomini con reddito stimato (anno 2014) per euro. Rientro nella concessione bonus Irpef? Chi è tenuto ad erogarlo? R. La normativa stabilisce che i soggetti tenuti al riconoscimento del credito di imposta sono i sostituti di imposta di cui agli art. 23 e 29 del DPR 29 settembre 1973, n. 600, tra cui rientrano anche i condomini. Quindi ha diritto al bonus. Può farne richiesta ad uno degli amministratori dei condomini per cui lavora e comunicare i redditi presunti In alternativa può chiedere l erogazione dell importo in sede di dichiarazione dei redditi nel D. Supponiamo che un dipendente venga assunto con contratto a termine da aprile ad agosto Il reddito complessivo è pari a euro. L imposta netta invece, al netto delle detrazioni di euro, è di 210 euro. In tal caso si ha diritto al bonus? E per quale importo? R. Premesso che esiste un imposta a debito dopo aver apportato all imposta lorda le detrazioni per lavoro dipendente, il lavoratore in questione ha diritto al bonus. L importo spettante dovrà essere rapportato ai mesi di attività del lavoratore (5 mesi); quindi avrà diritto ad un bonus di 266,67 euro (640/12*5 mesi). 17

21 D. Ai fini del recupero del credito Irpef erogato al lavoratore mediante F24, come è possibile compensarlo: con metodo orizzontale o verticale? R. Come precisato dall Agenzia delle Entrate nella circolare n. 8/2014, rientrano nell ammontare complessivo utilizzabile le ritenute relative all Irpef, all addizionale regionale e comunale, l imposta sostitutiva sui premi di produttiva e, in caso di incapienza dal monte ritenute, i contributi previdenziale. Nulla è stato chiarito in metodo alla possibilità di poter utilizzare il metodo di compensazione orizzontale; in tal caso, tra l altro, occorrerebbe un codice tributo ad hoc. In caso contrario, si utilizzerà il metodo verticale. D. Vorrei sapere se l ASpI contribuisce alla formazione del mio reddito ai fini della fruizione del bonus Irpef. R. Ai fini della fruizione del credito fiscale sono necessari due requisiti: l imposta lorda sul reddito da lavoro dipendente deve essere superiore alle detrazioni per lavoro spettanti e il reddito complessivo non dovrà essere superiore a euro. In tal caso, è possibile chiedere il bonus, se spettante, in sede di dichiarazione dei redditi. D. Sono una badante che lavora a tempo pieno con reddito stimato nel 2014 pari a euro. Rientro nella fruizione del bonus Irpef? R. La questione del personale domestico è stata affrontata dalla circolare n. 8/2014 dell Agenzia delle Entrate. In particolare, i contribuenti le cui remunerazioni sono erogate da un soggetto che non è sostituto di imposta (come nel caso sottoposto), è concessa loro la possibilità di richiedere il credito nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta 2014, e, conseguentemente, utilizzarlo in compensazione ai sensi dell articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero richiederlo a rimborso. Al riguardo, si precisa che sarà onere dei lavoratori domestici fornire ai Caf o ai professionisti incaricati di compilare ed elaborare la dichiarazione, tutti i dati necessari, in particolare il reddito percepito, anche da più sostituti, e il periodo di lavoro. D. Come va calcolato l importo del bonus per un lavoratore assunto nel mese di marzo 2014? R. Tenuto conto che il bonus deve essere rapportato al periodo di paga, il sostituto non potrà prescindere da quello che è successo prima e che succederà dopo il mese di maggio, in particolare dovrà tener conto di rapporti iniziati dopo gennaio 2014 e che cesseranno dopo maggio Nel caso di specie, quindi, l importo del bonus non va calcolato tenendo conto dei 80 euro mensili, bensì sui 66,66 euro e cioè a dieci dodicesimi di 640 euro (533,33) diviso 8 (da maggio a dicembre ). 18 s

22 D. Ho un contratto co.co.pro. e lavoro per due committenti con reddito stimato per euro. Come funziona il meccanismo di erogazione del bonus in tali casi? R. Premesso che l erogazione del bonus è automatico, in tali casi si potrebbe determinare una replica del bonus che, ovviamente, dovrà poi essere restituito dal percipiente in sede di conguaglio fiscale oppure di dichiarazione dei redditi. In alternativa, una lettura estensiva dell art. 1 c. 2 del D.L. n. 66/2014, potrebbe portare a pensare ad una ripartizione del bonus che addirittura potrebbe spingersi fino alla misurazione giornaliera dello stesso. In ogni caso, si attendono ulteriori chiarimenti su tale aspetto non ancora affrontato dall Agenzia delle Entrate o dall INPS. D. Sono un lavoratore dipendente con reddito stimato nel 2014 pari a euro. Posso fruire del bonus? In caso positivo, quanto mi spetta? R. Secondo l art. 1, c. 1 del D.L. n. 66/2014 hanno diritto al bonus i soggetti titolari di un reddito complessivo compreso tra gli e i euro. Tuttavia, nella fascia di reddito tra i ed i euro, il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l importo di euro, diminuito del reddito complessivo, e l importo di euro (c.d. meccanismo di décalage ). Nel caso di specie spetta un bonus di 320 euro. D. Sono un socio di una cooperativa con reddito stimato per l anno 2014 pari a euro. Rientro tra i beneficiari del bonus Irpef? R. La normativa stabilisce che il credito è riconosciuto ai lavoratori il cui reddito complessivo è formato: dai redditi di lavoro dipendente (art. 49, c. 1 del TUIR) e dai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (art. 50, c. 1 del TUIR), tra cui rientrano anche i compensi percepiti dai lavoratori soci delle cooperative (lett. a). D. Sono un lavoratore con partita Iva iscritto alla gestione separata INPS. Volevo sapere se potrò godere degli 80 euro mensili previsti dal Decreto Renzi? R. La circolare n. 8/2014 dell Agenzia delle Entrate ha chiarito che restano fuori dall applicazione del beneficio i lavoratori autonomi titolari di partita Iva. Si segnala comunque la promessa verbale del presidente del consiglio dei ministri, dell adozione di apposite misure per ridurre le tasse di tale categoria di lavoratori. D. Nel mese di gennaio 2014 ho ricevuto il mio primo trattamento minimo previdenziale. Ho diritto anch io al bonus fiscale? R. I pensionati, sia con trattamento minimo previdenziale che non, non possono godere del bonus 80 euro. Si attendono ulteriori tutele per tale categoria di lavoratori. 19

23 D. Presto attività lavorativa presso tre diverse aziende agricole, con reddito stimato per il 2014 pari a euro. Mi chiedevo se anche le imprese agricole rientrano tra i datori di lavoro obbligati ad erogare il bonus 80 euro? In caso positivo, chi è tenuto ad erogarlo? R. La normativa stabilisce che i soggetti tenuti al riconoscimento del credito di imposta sono i sostituti di imposta di cui agli art. 23 e 29 del DPR 29 settembre 1973, n. 600, tra cui rientrano anche le imprese agricole. Quindi la risposta al quesito posto è affermativa. Infatti, è possibile farne richiesta ad una delle imprese agricole per cui lavora e comunicare i redditi presunti In alternativa può chiedere l erogazione dell importo in sede di dichiarazione dei redditi nel D. Ho un reddito stimato per l anno 2014 pari a euro, ma non pago alcuna Irpef per via delle detrazioni di importo pari Dato che il mio reddito complessivo (7.700 euro), abbattuto delle varie voci di detrazione per lavoro dipendente, non raggiunge la soglia minima di euro, posso rientrare comunque nell erogazione del bonus Irpef? Il fatto che un lavoratore non paghi l Irpef non è sinonimo di esclusione del credito, perché quando l imposta è abbattuta da voci diverse rispetto alle detrazioni per lavoro dipendente (es. familiare a carico) il bonus scatta ugualmente. Nel caso di specie, quindi, al lavoratore spettano comunque i 640 euro. D. Vorrei sottoporre il caso di un lavoratore dipendente a tempo determinato che ha lavorato per tutto il 2014 con un unico datore di lavoro. Il reddito di lavoro dipendente ammonta a euro e il reddito soggetto a Irpef a euro: quindi il reddito complessivo è pari a euro. Non ha moglie e figli a carico. Volevo sapere se sono verificate le condizioni base per la fruizione del bonus. R. Una delle condizioni essenziali ai fini della concessione del credito di imposta è che l Irpef lorda sia superiore alle detrazioni per lavoro. Procediamo quindi con i seguenti calcoli: Irpef lorda (su euro): euro data dalla seguente formula (15.000*23%)+(5.000*27%); detrazioni per lavoro (su euro): 1.113,30 euro data dalla seguente formula [902*( )/20.000] euro>1.113,30 euro= la condizione è verificata. Siccome il reddito complessivo è pari a euro, spetta un bonus complessivo di 320 euro complessivi da maggio a dicembre s

24 D. Ho saputo che il Governo intende rendere strutturale il bonus fiscale anche per il A quanto ammonterebbe in tal caso il bonus complessivo? La versione definitiva del decreto Irpef all art. 1 c. 2 stabilisce che: il credito di cui al comma precedente è rapportato al periodo di lavoro nell anno. Da ciò è possibile dedurre che il credito sarà riconosciuto per intero (640 euro) a chi ha lavorato tutto l anno, mentre per chi ha lavorato per un periodo inferiore ai 12 mesi il bonus sarà proporzionato a tale periodo. Di conseguenza, quanto dovuto per ogni mese, supponendo un rapporto di lavoro continuativo per tutto il 2015, l importo è pari a 53,33 euro (640/12). D. Sono un datore di lavoro che ha stimato per l anno 2014 ritenute fiscali inferiori ai crediti di imposta da erogare ai lavoratori. Come funziona in tali casi il recupero del bonus fiscale? Ai sensi dell art. 1 c. 5 del D.L. n. 66/2014, il credito anticipato in busta paga dal datore di lavoro può essere recuperato dal monte ritenute fiscali. Qualora questi siano insufficienti a coprire il credito d imposta, il datore di lavoro può recuperare la somma necessaria dai contributi previdenziali. D. È possibile applicare il conguaglio progressivo ogni mese, anziché quello di fine anno, ai fini del recupero del credito non spettante? R. Al fine di verificare il rispetto della soglia massima di euro, il sostituto deve tener conto del reddito complessivo e delle detrazioni riferiti a somme e valori che verserà nell anno Tuttavia, è possibile applicare (anche se non espressamente previsto), il ricalcolo delle condizioni di spettanza a ogni periodo di paga anticipando l eventuale recupero del credito non spettante rispetto al termine finale del conguaglio di fine anno o di fine rapporto. 21

25 12. La normativa DECRETO-LEGGE 24 aprile 2014, n. 66 Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale Art. 1 (Riduzione del cuneo fiscale per lavoratori dipendenti e assimilati) 1. In attesa dell'intervento normativo strutturale da attuare con la legge di stabilità per l'anno 2015 e mediante l'utilizzo della dotazione del fondo di cui all'articolo 50, comma 6, al fine di ridurre nell'immediato la pressione fiscale e contributiva sul lavoro e nella prospettiva di una complessiva revisione del prelievo finalizzata alla riduzione strutturale del cuneo fiscale, finanziata con una riduzione e riqualificazione strutturale e selettiva della spesa pubblica, all'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. Qualora l'imposta lorda determinata sui redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati ne comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), sia di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi del comma 1, è riconosciuto un credito, che non concorre alla formazione del reddito, di importo pari: 1) a 640 euro, se il reddito complessivo non è superiore a euro; 2) a 640 euro, se il reddito complessivo è superiore a euro ma non a euro. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di euro.". 2. Il credito di cui al comma precedente è rapportato al periodo di lavoro nell'anno. 3.Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano per il solo periodo d'imposta Per l'anno 2014, i sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, riconoscono il credito eventualmente spettante ai sensi dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal presente decreto, ripartendolo fra le retribuzioni erogate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, a partire dal primo periodo di paga utile. Il credito di cui all'articolo 13, comma 1-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è riconosciuto, in via automatica, dai sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n s

26 5. Il credito di cui all'articolo 13, comma 1-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è attribuito sugli emolumenti corrisposti in ciascun periodo di paga rapportandolo al periodo stesso. A tal fine, il sostituto d'imposta utilizza, fino a capienza, l'ammontare complessivo delle ritenute disponibile in ciascun periodo di paga e, per la differenza, i contributi previdenziali dovuti per il medesimo periodo di paga, in relazione ai quali, limitatamente all'applicazione del presente articolo, non si procede al versamento della quota determinata ai sensi del presente articolo, ferme restando le aliquote di computo delle prestazioni. L'importo del credito riconosciuto e indicato nella certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e assimilati (CUD). 6. L'INPS recupera i contributi di cui al comma 5 non versati dai sostituti di imposta alle gestioni previdenziali rivalendosi sulle ritenute da versare mensilmente all'erario nella sua qualità di sostituto d'imposta. 7. In relazione alla effettiva modalità di fruizione del credito di cui ai precedenti commi, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio compensative, anche tra l'entrata e la spesa, al fine di consentirne la corretta rappresentazione contabile. 23

27 13. Circolare n. 8/E Art. 1 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 Riduzione del cuneo fiscale per lavoratori dipendenti e assimilati PREMESSA L articolo 1 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (di seguito, decreto), concernete la Riduzione del cuneo fiscale per lavoratori dipendenti e assimilati, con la finalità di ridurre nell immediato la pressione fiscale e contributiva sul lavoro e nella prospettiva di una complessiva revisione del prelievo finalizzata alla riduzione strutturale del cuneo fiscale, riconosce un credito ai titolari di reddito di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, la cui imposta lorda, determinata su detti redditi, sia di ammontare superiore alle detrazioni da lavoro loro spettanti. L importo del credito è di 640 euro per i possessori di reddito complessivo non superiore a euro; in caso di superamento del predetto limite di euro, il credito decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un livello di reddito complessivo pari a euro. Per consentirne una rapida fruizione da parte dei beneficiari, il decreto prevede che il credito sia riconosciuto automaticamente da parte dei sostituti d imposta, senza attendere alcuna richiesta esplicita da parte dei beneficiari stessi. Il credito spettante è attribuito dai sostituti d imposta ripartendone il relativo ammontare sulle retribuzioni erogate a partire dal primo periodo di paga utile successivo alla data di entrata in vigore del decreto. Il credito in esame è riconosciuto per l anno 2014, in attesa dell intervento normativo strutturale da attuare con la legge di stabilità per l anno I SOGGETTI BENEFICIARI Il comma 1-bis dell art. 13 del TUIR, introdotto dall articolo 1 del decreto, prevede che Qualora l imposta lorda determinata sui redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), sia di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi del comma 1, è riconosciuto un credito, che non concorre alla formazione del reddito, di importo pari: 1. a 640 euro, se il reddito complessivo non è superiore a euro; 2. a 640 euro, se il reddito complessivo è superiore a euro ma non a euro. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l importo di euro, diminuito del reddito complessivo, e l importo di euro.. 24 s

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