Il passaggio dal cartaceo al digitale: come cambia il processo di documentazione giuridica
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- Agostino Pellegrini
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1 Il passaggio dal cartaceo al digitale: come cambia il processo di documentazione giuridica Sessione di studio AIEA 28 marzo 2007 Il significato di digitale digitale è fondamentalmente una rappresentazione di informazioni che avviene mediante l ausilio di un computer, cioè di una macchina costruita sulla base di microprocessori che reagiscono a informazioni binarie, fatte di zero e uno, che rappresentano campi magnetici e non informazioni dotate di un significato semantico Dobbiamo quindi accettare che gli accordi che si formano in linguaggio naturale mediante l utilizzazione delle macchine elettroniche comincino ad avere un livello di complessità in più rispetto al documento cartaceo.
2 Linguaggio macchina Una miriade di traduzioni! Ipotizziamo di voler scrivere la lettera A sullo schermo del nostro PC Partiamo digitando la lettera A sulla tastiera. Linguaggio macchina Una miriade di traduzioni! La nostra lettera A dovrà essere tradotta in linguaggio ASCII
3 Linguaggio macchina Una miriade di traduzioni! Ma sotto al linguaggio ASCII ci stanno una serie di zero e di uno esempio che significano A Linguaggio macchina Una miriade di traduzioni! Partendo da questi zero e da questi uno. La lettera A deve tornare sullo schermo.deve quindi subire un ulteriore traduzione!
4 Cosa è un documento digitale? La lettera A sullo schermo di un computer è una cosa profondamente diversa dalla lettera A scritta su un foglio di carta. Ed è persino diversa dalla A detta verbalmente! Quindi: qual è il concetto di digitale NON E SCRITTO, NON E ORALE Si può fare lo sforzo di dire che non è scritto ma è come se lo fosse, oppure che è orale ma è come se lo fosse Ed è questo che fa la legge! Oppure si può dire che è davvero qualcosa di diverso Quali sono le differenze tra il documento digitale e il documento scritto? Il documento digitale non è producibile direttamente dall essere umano, senza l ausilio di macchine (elaboratori elettronici). Non è intelligibile alla mente umana senza l ausilio di macchine. Per essere intelligibile, il documento informatico richiede la sussistenza in modo continuativo ed affidabile di una serie di infrastrutture. Oltre all elaboratore elettronico, occorrono energia elettrica e condizioni ambientali di clima asciutto con temperature che non possono oscillare di più di 50 gradi centigradi circa. È privo della distinzione intrinseca fra testo e contesto, in quanto il linguaggio binario non solo definisce il testo, ma contemporaneamente determina anche la natura e le modalità di presentazione dell informazione e numerosi aspetti del suo contesto. È per sua natura riscrivibile uguale. E possibile scambiare il dato separato dal supporto. È semioticamente estremamente complesso, in quanto occorre tradurre il linguaggio macchina in linguaggio umano, attraverso una lunga serie di passaggi. È semanticamente assai difficile da interpretare.
5 Le caratteristiche comuni La suscettibilità di archiviazione e reperimento La duplicabilità La firma digitale consente di trasformare i dati da intrinsecamente modificabili in assolutamente immodificabili, recuperando in tal modo una ulteriore caratteristica tipica dei documenti analogici redatti su supporto cartaceo o simile. Tuttavia Il processo di creazione della firma digitale avviene sui PC, anche se mediante l ausilio di smartcard o chiavi USB. Il processo di creazione della firma è suscettibile di attacchi maliziosi (e di errori) per cui la firma potrebbe non venire apposta su dati ancora integri, bensì su dati modificati, corrotti o sostituiti. Prima di firmare le parti hanno potuto leggere una rappresentazione a video dei dati che firmeranno, ma al momento della firma non esiste la certezza assoluta che saranno proprio quei dati ad essere firmati Ciò che viene firmato è di per se assolutamente illeggibile. Il sistema operativo e i sistemi applicativi contengono una notevole quantità di dati e informazioni che sono necessarie alla riproduzione dei dati, che non sono inclusi nei dati firmati. Esemplificando: è come se si firmasse lo scritto senza firmare la carta. Siamo all estremo confine che separa il linguaggio scritto dal linguaggio orale! Quando usare il digitale? La preferenza per il documento digitale si giustifica in modo evidente solo quando le esigenze di reperibilità e di duplicabilità sono assai avvertite. Ad esempio quando si tratta di dati che hanno valore di pubblicità legale ed hanno utilità generale. Negli altri casi occorrerebbe valutare il trade-off, fra vantaggi e svantaggi. La legge (in Europa e, soprattutto, in Italia, all avanguardia nella digitalizzazione delle informazioni giuridiche), comunque ha già optato per una generale preferenza per il documento digitale: Normativa sulla firma elettronica Codice dell amministrazione digitale Normativa sull archiviazione sostitutiva Normativa sulla fatturazione elettronica Normativa sulla PEC
6 Il quadro normativo nazionale sulla firma elettronica L. 59/1997 art. 15 comma 2. DPR 28 dicembre 2000, n. 445 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. DPR 7 aprile 2003, n. 137 Regolamento recante disposizioni di coordinamento in materia di firme elettroniche a norma dell articolo 13 del decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10. DPCM 13 gennaio 2004 Regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la validazione, anche temporale, dei documenti informatici. DM 2 luglio 2004 Competenze in materia di certificatori di firma elettronica. D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82: Codice dell amministrazione digitale. Circolari e deliberazioni del CNIPA ( IT/Normativa/Circolari_e_Deliberazioni/) e sulle sue applicazioni Archiviazione ottica Delibera CNIPA 11/2004 Fatturazione elettronica D. Lgs. 20 febbraio 2004, n. 52 DM del Ministro dell Economia e delle Finanze 23 gennaio 2004 Posta elettronica certificata DPR 11 febbraio 2005 n. 68 DM 2 novembre 2005
7 Originale e copia nel mondo digitale Con riferimento ai tradizionali formati cartacei siamo abituati a parlare di originali e di copie. L originale è il documento sottoscritto con firma autografa; per le copie (autentiche) è necessario l intervento del pubblico ufficiale. Nel mondo digitale, il documento informatico (che sia o no firmato) è sempre originale. Le copie di tale documento, sono indistinguibili dall originale. La certezza sulla provenienza e sull integrità del documento dipende dal tipo di firma elettronica utilizzato. DPR 445/ Cos è il documento informatico Il documento informatico è la rappresentazione informatica di atti, fatti e dati giuridicamente rilevanti (art. 1 lett. b D.P.R. n. 445/2000)
8 Validità del documento informatico Il riconoscimento della validità e della rilevanza giuridica del documento informatico nel nostro ordinamento si deve all art. 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59 (c.d. Bassanini uno), il cui testo dispone che: gli atti, dati e documenti formati dalla pubblica amministrazione e dai privati con strumenti informatici o telematici, i contratti stipulati nelle medesime forme, nonché la loro archiviazione e trasmissione con strumenti informatici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge. Ai sensi del Codice dell amministrazione digitale: il documento informatico da chiunque formato, la registrazione su supporto informatico e la trasmissione con strumenti telematici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge, se conformi alle disposizioni del presente codice e alle regole tecniche di cui all articolo 71 ( art. 20 comma 1 ). DPR 445/ Alcune definizioni firma elettronica : l insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di autenticazione informatica firma elettronica avanzata : la firma elettronica ottenuta attraverso una procedura informatica che garantisce la connessione univoca al firmatario e la sua univoca identificazione, creata con mezzi sui quali il firmatario può conservare un controllo esclusivo e collegata ai dati ai quali si riferisce in modo da consentire di rilevare se i dati stessi siano stati successivamente modificati. certificatori : coloro che prestano servizi di certificazione delle firme elettroniche o che forniscono altri servizi connessi alle firme elettroniche certificatori accreditati : certificatori accreditati in Italia o in altri stati UE ai sensi dell art. 3 della direttiva 1999/93/CE. certificati qualificati : certificati conformi ai requisiti di cui all allegato I della direttiva e rilasciati da certificatori che rispondono ai requisiti dell allegato II della direttiva. dispositivo sicuro per la creazione di una firma : l apparato strumentale, usato per la creazione di una firma, corrispondente ai requisiti previsti dalla legge.
9 DPR 445/ Alcuni principi Nessuna autorizzazione preventiva per i certificatori! Presidenza del Consiglio Dipartimento per l innovazione e le tecnologie e CNIPA svolgono funzioni di controllo e supervisione! I certificatori che intendono rilasciare al pubblico certificati qualificati devono dare notizia al dipartimento dell inizio attività e, se intendono conseguire il riconoscimento del possesso dei requisiti di livello più elevato, possono richiedere di essere accreditati. Si applicano i principi della direttiva per il riconoscimento delle firme provenienti da certificatori esteri Il certificatore che abbia rilasciato un certificato qualificato è responsabile del danno causato a chi abbia fatto affidamento: sull esattezza delle informazioni in esso contenute alla data del rilascio e sulla loro completezza rispetto ai requisiti fissati per i certificati qualificati; sulla garanzia che al momento del rilascio del certificato il firmatario detenesse i dati per la creazione della firma corrispondenti ai dati per la verifica della firma riportati o identificati nel certificato: sulla garanzia che i dati per la creazione e per la verifica della firma possano essere usati in modo complementare, nei casi in cui il certificatore generi entrambi. Il Codice dell Amministrazione digitale Rispetto alla normativa precedente, è stato modificato il tipo di sottoscrizione che consente di soddisfare il requisito legale della forma scritta per il documento informatico (art. 20, comma 2): il documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata o con firma digitale soddisfa il requisito legale della forma scritta se formato nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell art. 71 che garantiscano l identificabilità dell autore e l integrità del documento. E stato modificato il valore probatorio del documento informatico con firma digitale o con altro tipo di firma elettronica qualificata: Il documento informatico, sottoscritto con firma digitale o con un altro tipo di firma elettronica qualificata, ha l efficacia prevista dall art del codice civile. L utilizzo del dispositivo di firma si presume riconducibile al titolare, salvo che sia data prova contraria (art. 21, comma 2). Non è stato modificato il valore probatorio del documento informatico sottoscritto con firma elettronica: il documento informatico, cui è apposta una firma elettronica, sul piano probatorio è liberamente valutabile in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità e di sicurezza (art. 21, comma 1). Nuova indicazione sui dati da inserire nel certificato qualificato relativamente a ruoli, abilitazioni professionali e limiti d uso e di valore (art. 28, comma 3).
10 I settori di applicazione della firma elettronica La fatturazione elettronica La posta elettronica certificata L archiviazione documentale Il commercio elettronico I rapporti telematici con la Pubblica Amministrazione La Carta d Identità elettronica, la Carta Nazionale dei Servizi, le Carte Regionali dei Servizi I soggetti Nuovi soggetti entrano in gioco Responsabili della conservazione dei dati Certificatori Intermediari di Posta Elettronica Certificata o si evolve il ruolo di soggetti già esistenti I Pubblici Ufficiali (in primis i notai)
11 Conclusioni Stiamo andando verso una documentazione processo di documentazione mediata Ma se la documentazione del futuro assomiglierà più ad una successione di eventi che non ad un pezzo di carta firmato, come si evolverà il processo di documentazione giuridica? Domani si chiederà ancora alle parti di firmare un contratto? O non si arriverà a dire che un filmato ripreso da un Pubblico Ufficiale garante dell imparzialità e della sicurezza equivale al contratto autenticato? La funzione degli Archivi di Stato La funzione degli Archivi di Stato consisterà: nella indicizzazione dei soggetti che fungono da archivio storico dei dati digitali; nel monitoraggio della conservazione di tali dati; nel dotarsi di una organizzazione che sia in grado di ricevere le masse di dati che non vengono più conservate da altri soggetti. Saranno assimilabili a enormi motori di ricerca!
12 GRAZIE PER L ATTENZIONE Contatti: dierrelegal@alice.it
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