C I T T À D I P A L I A N O PROVINCIA DI FROSINONE

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1 CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI PALIANO E LA COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO B PER LA GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE Il Comune di Paliano al fine di creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate indicate nell art. 4, legge n. 381/1991 e successive modifiche, in applicazione dei principi contenuti nell art. 5 della legge n. 381/1991, stipula la presente convenzione con la Cooperativa Sociale L anno.. il giorno. del mese di presso la sede dell Ufficio Servizi Sociali Piazza Sandro Pertini n. 4 tra il Comune di Paliano codice fiscale con sede in Paliano Piazza XII Martiri n. 1 rappresentato dalla Dott.ssa PACCIANI MARIA ROSARIA in qualità di RESPONSABILE SERVIZI SOCIOASSISTENZIALI E SCOLASTICI in esecuzione della delibera di G.M.. n... del.. resa immediatamente eseguibile ai sensi dell art. 134, comma 4 del Decreto Leg.vo 267/2000 e della Determinazione n.. e la avente sede in Paliano.. codice fiscale e partita IVA iscritta all Albo Regionale Cooperative sociali sezione B al n. nella persona del suo legale rappresentante. nato a.. residente a.. in Via..., che di seguito verrà chiamata Cooperativa VISTI gli art. 1,2,3,4,5,8,9, DELLA Legge n. 381/1991 PREMESSO Che l attuale trend economico e la contestuale alta concorrenzialità di mercato condiziona pesantemente il mercato del lavoro e non concorre a produrre occasioni di lavoro per le persone in difficoltà;

2 Che nel nostro territorio, in conseguenza delle modifiche del tessuto sociale e delle realtà produttive, la rilevante, e peraltro crescente, presenza di persone in difficoltà tende ad essere sempre più emarginata dal mercato del lavoro con la conseguente tendenza all aggravamento della loro marginalità sociale; Che con l affidamento alla Cooperativa delle attività oggetto della convenzione il Comune di Paliano si pone l obiettivo di promuovere occasioni di lavoro per le persone svantaggiate e in difficoltà presenti nel territorio; Che la scelta del convenzionamento con la Cooperativa Sociale di tipo B è motivata dal fatto che si vogliono valorizzare le risorse presenti nel territorio impegnate in attività di promozione della comunità locale con particolare attenzione alle fasce deboli e in difficoltà della popolazione; che la Cooperativa Sociale ha, tra le proprie finalità statutarie, quella dell inserimento lavorativo di persone svantaggiate; che le predette persone svantaggiate costituiscono il 30% dei lavoratori; che la Cooperativa è stata individuata a seguito di confronto concorrenziale nel rispetto dei criteri di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, riservato alle cooperative sociali di tipo B regolarmente iscritte all Albo regionale per l affidamento mediante convenzione ai sensi della Legge 381/1991. SI CONVIENE Art. 1 - Oggetto della convenzione Il Comune di Paliano, come sopra rappresentato, affida alla Cooperativa Sociale il servizio di gestione della Biblioteca Comunale. Art. 2 - Durata della convenzione La presente convenzione ha decorrenza dal.. ed ha validità fino al salvo i casi di risoluzione di cui all art. 7. La convenzione decadrà di pieno diritto, senza necessità di alcuna comunicazione, preavviso o messa in mora da parte del Comune, alla sua scadenza naturale. La Cooperativa si impegna, su richiesta del Comune, a continuare ad erogare il servizio alle medesime condizioni nelle eventuali more e per il tempo necessario all espletamento e completamento delle procedure per l assegnazione del servizio.

3 Art. 3 - Modalità di espletamento del servizio Il servizio dovrà essere espletato dal lunedì al venerdì sulla base degli orari prestabiliti dal competente servizio comunale con il seguente orario settimanale di servizio: 30 ore settimanali. La Cooperativa si impegna a rendere il servizio di cui all art. 1 nel rispetto delle modalità e dei tempi indicati dall Amministrazione Comunale, tramite la propria organizzazione aziendale idonea alla realizzazione del servizio e al raggiungimento delle finalità di inserimento lavorativo previste. La Cooperativa assicura il servizio con il proprio personale, impiegato nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, per il quale solleva l Amministrazione da qualsiasi obbligo e responsabilità per retribuzione, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, ed in genere da tutti gli obblighi derivanti dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendone a proprio carico tutti gli oneri relativi. La Cooperativa si obbliga contrattualmente all osservanza di tutte le disposizioni normative vigenti in materia. Il Comune è assolutamente estraneo al rapporto di lavoro costituito tra la Cooperativa e il proprio personale addetto al servizio e non potrà mai essere coinvolto in eventuali controversie che dovessero insorgere, in quanto nessun rapporto di lavoro si intenderà instaurato tra il personale della Cooperativa e il Comune di Paliano. Art. 4 Organizzazione del lavoro e del personale L organizzazione delle attività deve essere tale da garantire la continuità e la regolarità del servizio affidato, al fine di non creare disservizi e disagi all utenza. La Cooperativa non potrà, per alcuna ragione sospendere o interrompere il servizio di sua iniziativa. Quando per cause di forza maggiore dipendenti da fatti naturali o da fatti umani di grande rilevanza, la Cooperativa non possa espletare il servizio, la stessa deve darne comunicazione immediata al servizio culturale del Comune. Per l adempimento delle obbligazioni del servizio di cui alla presente convenzione, la Cooperativa Sociale si impegna in ogni caso ad utilizzare n. 1 lavoratore svantaggiato, e precisamente dovrà garantire la continuità del personale già impiegato nel servizio dalla Cooperativa precedente contestualmente dalla decorrenza della convenzione e per tutta la sua durata ai sensi dell art. 37 del CCNL delle Cooperative Sociali,

4 Ogni variazione di personale che dovesse verificarsi in corso di esecuzione della convenzione, adeguatamente motivata e documentata, dovrà essere tempestivamente comunicata al predetto servizio. Il personale deve effettuare le prestazioni di competenza con diligenza e riservatezza, mantenere un comportamento irreprensibile nei confronti degli utenti, agire con la massima professionalità, perizia, prudenza, e rispettare il segreto d ufficio. Il legale rappresentante, al riguardo, ha sottoscritto il codice di comportamento dei dipendenti (Art. 54, comma 5, D. Lgs. N. 165/2001) approvato con deliberazione di Giunta Municipale n. 1 del 02/01/2014 e, pertanto, dovrà garantire che il proprio personale rispetti il suddetto codice pena la risoluzione della convenzione. Art. 5 - Vigilanza e controllo del Comune Il Comune di Paliano si riserva la facoltà di eseguire verifiche periodiche sulle attività oggetto del rapporto convenzionale a garanzia del buon andamento del servizio e sui risultati raggiunti nell attività di inserimento lavorativo. Questi ultimi avverranno anche attraverso contatti diretti con la struttura della Cooperativa ed il lavoratore svantaggiato. La Cooperativa redige e trasmette al Comune di Paliano una relazione finale circa i risultati raggiunti nell attività di inserimento lavorativo. Il Comune di Paliano nomina quale suo referente, la Dott.ssa SPERANDEI CLAUDIA cui la Cooperativa si rivolge per qualsiasi problema organizzativo e gestionale. La Cooperativa nomina quale suo referente il sig. a cui il Comune si rivolgerà per qualsiasi problema organizzativo e gestionale. Art. 6 - Pagamento, fatturazione e tracciabilità finanziaria Per il servizio di cui alla presente convenzione, il Comune di Paliano corrisponde alla Cooperativa Sociale il corrispettivo di mensili comprensive di IVA al 4%. Il pagamento dei corrispettivi del servizio in convenzione avrà luogo dietro presentazione di regolari fatture. Le fatture, emesse a norma di legge, dovranno pervenire all Amministrazione comunale Ufficio Protocollo entro il mese successivo a quello a cui si riferiscono; dalla data di effettiva presentazione della fattura decorreranno 60 giorni entro cui l Amministrazione comunale procederà alla liquidazione ed emissione del relativo mandato, salvo che sussistano irregolarità o errori delle

5 fatture e si debba conseguentemente procedere a contestazioni. In tal caso il pagamento delle fatture verrà effettuato non appena saranno rimossi i motivi della contestazione. La Cooperativa assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. Art. 7 - Inadempienze e clausola risolutiva Eventuali inadempienze alla presente convenzione devono essere contestate per iscritto, con fissazione di un termine per la relativa regolarizzazione. Le parti hanno facoltà di avviare la procedura per la risoluzione della presente convenzione: - per inosservanza della vigente normativa; - a seguito di reiterate e notificate inadempienze agli obblighi assunti con la presente convenzione. È causa di risoluzione per colpa della Cooperativa la cancellazione di questa dal all Albo Regionale Cooperative sociali sezione B. Ogni eventuale variazione alla presente convenzione che intervenga successivamente alla sua stipula in corso di validità della stessa deve essere concordata fra le parti e formare oggetto di un apposito atto aggiuntivo. Art. 8 Controversie Le controversie che dovessero insorgere tra la Cooperativa e il Comune circa l interpretazione e la corretta esecuzione delle nome convenzionali, qualora non possano essere composte in via bonaria, saranno deferite all Autorità Giudiziaria Ordinaria (Tribunale di Frosinone). Fino alla risoluzione della controversia la Cooperativa non potrà comunque rifiutare l esecuzione del servizio affidato. Art. 8 Responsabilità La Cooperativa si assume la responsabilità penale e civile piena derivante da qualsiasi causa o motivo correlato all esercizio delle attività oggetto dell affidamento. Essa si accolla, senza riserve ed eccezioni, ogni responsabilità per danni che in relazione all espletamento del servizio o a cause ad esso connesse derivassero al Comune o a terzi, a cose o a persone ed esonera quindi l Amministrazione comunale da qualsiasi responsabilità e si obbliga a sollevarla da ogni molestia ed azione, nessuna esclusa, che eventualmente potesse venire intentata contro di essa. Alla Cooperativa

6 fa interamente carico ogni responsabilità inerente alla gestione del servizio. La Cooperativa è inoltre responsabile per gli infortuni del proprio personale addetto, che pertanto dovrà essere opportunamente assicurato, addestrato ed istruito. La Cooperativa è responsabile verso l Amministrazione comunale dell esatto e puntuale adempimento della convenzione e dell operato dei suoi dipendenti. La Cooperativa è responsabile anche per colpa lieve, di ogni danno che possa derivare al Comune, al proprio personale, agli utenti o a terzi, per fatti connessi alla gestione del servizio affidato. A garanzia della regolare esecuzione del servizio la Cooperativa costituirà una cauzione di pari al 3% dell importo medio annuo mediante fideiussione rilasciata da idoneo istituto valida per la durata della convenzione, che verrà restituita 30 giorni dopo la scadenza. Art. 9- Tutela dei dati personali In ossequio a quanto previsto dall art. 10 della legge n. 675/1996, si informa che i dati forniti dalla Cooperativa verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento della procedura e per le finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti, all adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti, normativa comunitaria, nonché disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo. Il conferimento di dati ha natura obbligatoria connessa alla inderogabilità degli adempimenti da svolgere; il trattamenti dei dati avverrà con l ausilio di supporti cartacei, informatici e telematici secondo i principi di correttezza e massima riservatezza previsti dall art. 9 della legge citata. La Cooperativa è, altresì, tenuta all osservanza della legge n. 675/1996. Art. 10 Rinvio ed altre norme Per quanto non espressamente previsto nella convenzione si fa riferimento, direttamente o indirettamente, alla normativa vigente. La presente convenzione, redatta in duplice originale, è soggetta a registrazione solo in caso di uso, ai sensi dell art. 5 secondo comma, del D.P.R. 26/4/1986, n Le spese di bollo e di registrazione sono a carico della Cooperativa. Letto, confermato e sottoscritto. IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA COOPERATIVA IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DEL COMUNE DI PALIANO

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