Il concetto di gestione dei rifiuti

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1 Autorizzazioni e adempimenti per la gestione dei rifiuti Relatore: Laura Pampaloni Il concetto di gestione dei rifiuti Il D.lgs n. 152/2006 definisce la GESTIONE come la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonche il controllo delle discariche dopo la chiusura (art. 183 comma 1 lettera d) Ogni fase della gestione dei rifiuti deve essere autorizzata dall ente competente 1

2 Il deposito temporaneo Il deposito temporaneo si colloca al di fuori della gestione e non necessita di autorizzazione se effettuato nel rispetto di tutte le condizioni dell art. 183 comma 1 lettera m) In caso di mancato rispetto delle condizioni specificatamente previste (anche una sola), il deposito temporaneo deve essere preventivamente autorizzato (anche mediante le procedure semplificate) Il deposito temporaneo E importante ricordare che: Il limite quantitativo riguarda il totale dei rifiuti prodotti all interno dello stabilimento e non ogni singola tipologia Il deposito temporaneo deve essere effettuato esclusivamente all interno del luogo di produzione ( uno o piu edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all interno di un area delimitata in cui si svolgono le attivita di produzione da cui sono originati i rifiuti ) Il deposito e prerogativa del produttore. Ogni soggetto diverso che effettui tale deposito, anche se all interno del luogo di produzione, deve essere autorizzato 2

3 ancora deposito temporaneo Non ci sono specifiche norme tecniche per il deposito temporaneo. Per quanto applicabili si prendono a riferimento quelle del DM (come integrato con il Decreto 186/2006) Il deposito deve essere condotto in maniera tale da non creare problematiche ambientali, quali ad esempio emissioni di polveri o spandimenti di rifiuti, interferenze con i sistemi di raccolta acque meteoriche. In particolare: i rifiuti depositati all esterno dovranno essere coperti ( o con tettoia o mediante cassoni scarrabili chiusi) i rifiuti liquidi devono essere stoccati all interno di un bacino di contenimento idoneamente dimensionato i rifiuti polverulenti devono essere protetti dall azione del vento le aree di deposito devono essere pavimentate, devono essere utilizzati contenitori idonei in relazione alle specifiche caratteristiche dei rifiuti Il produttore necessita di autorizzazione/iscrizione quando.. Non sono rispettate le condizioni del deposito temporaneo. In tale ipotesi lo stoccaggio si configura come operazione D15 (se propedeutico allo smaltimento) o R13 (se propedeutico al recupero). Il produttore all interno del proprio stabilimento intende porre in essere una attivita di recupero/smaltimento di rifiuti (propri o di terzi) Nel caso di trasporto dei propri rifiuti pericolosi e non pericolosi 3

4 Gestione dei rifiuti - Alcuni esempi. Recupero energetico di rifiuti costituiti da: scarti di legno trattato e non scarti vegetali Recupero all interno di cicli produttivi come : rifiuti plastici nell industria delle materie plastiche scarti di refrattari, pietrisco di vagliatura del calcare ecc. nell industria del cemento rifiuti tessili nell industria tessile Chi autorizza.. ALBO GESTORI AMBIENTALI Raccolta e trasporto e altre attivita di gestione (art. 212) PROVINCIA : Autorizzazione alla gestione di impianti di smaltimento/recupero Funzioni svolte in base alla delega regionale disposta con Legge n. 25/98, modificata dalla L.R. 61/2007. Le stesse funzioni amministrative sono attribuite al Circondario Empolese Val d Elsa relativamente alle attivita svolte nel territorio di competenza REGIONE Autorizzazioni di impianti di ricerca e sperimentazione 4

5 Autorizzazione -Procedura ordinaria Si sostanzia con il rilascio da parte dell ente competente di un atto di autorizzazione alla realizzazione e/o gestione, previa valutazione di un progetto o istanza. Applicabile a tutti gli impianti di smaltimento o recupero Trova corrispondenza negli articoli 208, 209, 210 e 211 del D.lgs n. 152/2006 Autorizzazione -Procedura semplificata La procedura prevede la presentazione di una comunicazione inizio attivita da parte del richiedente e l iscrizione in apposito registro da parte dell ente competente in seguito a silenzio assenso (90 gg) Applicabile solo ad attivita di recupero individuate da specifiche norme tecniche Trova corrispondenza negli articoli del D.lgs n. 152/2006 5

6 ART Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento o recupero rifiuti Rilascio contestuale di: approvazione del progetto dell impianto e autorizzazione alla realizzazione autorizzazione alla gestione Si applica: agli impianti di smaltimento o recupero rifiuti di nuova realizzazione alle varianti sostanziali in corso d opera d o d esercizio ART 208 Procedura Nell ipotesi di una attivita sottoposta a verifica/valutazione di impatto ambientale si applicano le disposizioni in materia. Presentazione istanza al SUAP con documentazione a corredo La Provincia, entro 30 giorni dal ricevimento dell istanza istanza, individua il responsabile del procedimento e convoca una apposita conferenza di servizi per l esame del progetto. La conferenza di servizi entro 90 giorni dalla sua convocazione valuta il progetto e trasmette le proprie conclusioni per l adozione del provvedimento finale La Provincia entro 30 giorni dal ricevimento delle conclusioni della conferenza di Servizi e sulla base delle risultanze della stessa : approva il progetto e autorizza la realizzazione e la gestione dell impianto respinge il progetto con diniego motivato L istruttoria si deve comunque concludere entro 150 giorni giorni dalla presentazione della domanda. Tale termine puo essere interrotto una sola volta in seguito a richieste istruttorie da parte del responsabile del procedimento 6

7 ART. 210 Autorizzazioni in ipotesi particolari La procedura riguarda la fase di esercizio dell impianto e si applica: alle modifiche e al rinnovo di autorizzazioni all esercizio gia rilasciate alle nuove attivita di recupero o smaltimento di rifiuti in un impianto gia esistente, precedentemente utilizzato o adibito ad altra attivita. ART. 210 Procedimento La domanda deve essere inviata al SUAP, La Provincia si pronuncia entro 90 giorni dal ricevimento dell istanza. Nell ipotesi di una nuova attivita da svolgersi in impianto esistente sottoposta a valutazione di impatto ambientale si applicano le disposizioni in materia. Come nel caso dell art. 208 l autorizzazione e e valida 10 anni ed e rinnovabile con domanda da presentarsi almeno 180 giorni prima della scadenza. 7

8 Procedure semplificate (articoli ) Le procedure semplificate si applicano alle attivita di recupero rifiuti a condizione che le stesse siano individuate da specifiche norme tecniche che fissano i tipi, le quantita di prodotti e le condizioni alle quali devono essere svolte. Le procedure semplificate devono garantire in ogni caso un elevato livello di protezione ambientale e controlli efficaci (art. 214 comma 1) Riferimenti normativi In vigenza del Decreto Ronchi sono state emanate le seguenti norme per l individuazione dei rifiuti da sottoporre a procedure semplificate: DM Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero DM n. 161 individuazione dei rifiuti pericolosi che è possibile ammettere alle procedure semplificate Tali norme restano valide fino all emanazione dei decreti previsti dall art. 214 comma 2 8

9 Art Procedura per l iscrizione Il proponente invia una comunicazione di inizio attivita alla Provincia territorialmente competente. La Provincia: iscrive in un apposito registro le imprese che effettuano la comunicazione verifica d Ufficio d la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti. L attivita puo essere intrapresa decorsi 90 giorni dalla comunicazione di inizio attivita alla Provincia. E dovuto un diritto di iscrizione e importante ricordare che.. Le condizioni individuate dalle norme di riferimento hanno carattere prescrittivo per il gestore dell impianto. Non è possibile derogare in nessun caso Nell ipotesi non si possa rispettare anche una sola delle condizioni individuate dalle norme di riferimento e e necessario adire alle procedure ordinarie. Quanto indicato nella comunicazione di inizio attivita deve essere puntualmente rispettato nel corso della gestione 9

10 E ancora. La comunicazione di inizio di attività è presentata dall interessato ai sensi degli artt.19 e 20 della L.241/1990 dichiarando la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge Ai sensi dell art.21 della L.241/1990 "In caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni non è ammessa la conformazione dell attività e dei suoi effetti a legge o la sanatoria prevista dagli articoli medesimi ed il dichiarante è punito con la sanzione prevista dall art. 483 del codice penale, salvo che il fatto costituisca più grave reato 10