IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI IL MINISTRO DELLA SALUTE
|
|
- Enrichetta Lorenzi
- 4 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI IL MINISTRO DELLA SALUTE IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E L'INNOVAZIONE IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed, in particolare, l'articolo 17, commi 3 e 4; Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, recante «Attuazione della direttiva 2001/12/CE, della direttiva 2001/13/CE e della direttiva 2001/14/CE in materia ferroviaria»; Visto il decreto 15 luglio 2003, n. 388, recante «Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni»; Visto il decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, recante «Attuazione delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE relative alla sicurezza e allo sviluppo delle ferrovie comunitarie»; Visto l'articolo 45, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, il quale demanda «ad appositi decreti ministeriali» la definizione delle «modalita' di applicazione in ambito ferroviario del decreto ministeriale 15 luglio 2003, n. 388»; Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 ottobre 2010; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 dicembre 2010, ai sensi della citata legge n. 400 del 1988; Adottano il seguente regolamento: Art. 1 Finalita' 1. In attuazione dell'articolo 45, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, il presente regolamento definisce le modalita' di applicazione del decreto n. 388 del 2003, da parte delle aziende o unita' produttive che svolgono attivita' di trasporto ferroviario ovvero la cui attivita' e' comunque svolta in ambito ferroviario. Avvertenza: - Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
2 Note alle premesse: - Si riporta il testo dei commi 3 e 4 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214 S.O. «3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.»
3 Art. 2 Ambito di applicazione 1. Le aziende o unita' produttive di cui all'articolo 1 applicano il presente regolamento relativamente all'attivita' lavorativa svolta in luogo isolato come definita dall'articolo Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche al personale di macchina e viaggiante operante su materiale rotabile in esercizio e vuoto. 3. Le aziende o unita' produttive di cui all'articolo 1 applicano le disposizioni del decreto n. 388 del 2003 all'interno della sede aziendale o unita' produttiva.
4 Art. 3 Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento si intende per: a) decreto n. 388 del 2003: decreto 15 luglio 2003, n. 388, di adozione del regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni; b) ambito ferroviario: il materiale rotabile e l'infrastruttura ferroviaria ove si svolgono le attivita' proprie dell'esercizio ferroviario nonche' gli impianti degli operatori ferroviari, strettamente connessi all'infrastruttura ferroviaria, di ricovero e manutenzione necessari all'esercizio ferroviario; c) attivita' lavorativa in ambito ferroviario: ogni attivita' lavorativa, comprese quelle proprie del trasporto ferroviario, purche' sia svolta in ambito ferroviario; d) attivita' lavorativa in ambito ferroviario svolta in luogo isolato: ogni attivita' lavorativa in ambito ferroviario svolta in luoghi diversi dalle sedi delle aziende o unita' produttive, ove non esistono posti permanenti di pronto soccorso. Rientrano in tale fattispecie le attivita' di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuata nelle aree della rete ferroviaria in esercizio. Note all'art. 3: - Per i riferimenti del decreto 15 luglio 2003, n. 388 si veda nelle premesse. - Il testo del comma 3 dell'art. 15 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 «Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE, 98/24/CE, 99/38/CE, 99/92/CE, 2001/45/CE, 2003/10/CE, 2003/18/CE e 2004/40/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 novembre 1994, n. 265, S.O. cosi' recita: «3. Le caratteristiche minime delle attrezzature di pronto soccorso, i requisiti del personale addetto e la sua formazione sono individuati in relazione alla natura dell'attivita', al numero dei lavoratori occupati e ai fattori di rischio, con decreto dei Ministri della sanita', del lavoro e della previdenza sociale, della funzione pubblica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti la commissione consultiva permanente e il Consiglio superiore di sanita'.».
5 Art. 4 Organizzazione di pronto soccorso 1. Ai sensi dell'articolo 2 del decreto n. 388 del 2003, il datore di lavoro che impiega proprio personale nelle attivita' lavorative di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 2 provvede a fornire ai lavoratori le dotazioni di cui all'articolo 5. I gestori delle infrastrutture e le imprese ferroviarie, coordinandosi fra loro e con i servizi pubblici di pronto soccorso, predispongono procedure operative per attuare uno specifico piano di intervento che preveda per ciascun punto della rete ferroviaria le modalita' piu' efficaci al fine di garantire un soccorso qualificato nei tempi piu' rapidi possibili anche per il trasporto degli infortunati. 2. Ai fini di cui al comma 1, i servizi pubblici di pronto soccorso forniscono ai gestori delle infrastrutture e alle imprese ferroviarie specifiche informazioni per consentire l'efficace realizzazione delle procedure operative di intervento. Tali procedure sono disciplinate anche nel rispetto della normativa in materia di sicurezza ferroviaria. Note all'art. 4: - Il testo dell'art. 2 del citato decreto 15 luglio 2003, n. 388, cosi' recita: «Art. 2 (Organizzazione di pronto soccorso) Nelle aziende o unita' produttive di gruppo A e di gruppo B, il datore di lavoro deve garantire le seguenti attrezzature: a) cassetta di pronto soccorso, tenuta presso ciascun luogo di lavoro, adeguatamente custodita in un luogo facilmente accessibile ed individuabile con segnaletica appropriata, contenente la dotazione minima indicata nell'allegato 1, che fa parte del presente decreto, da integrare sulla base dei rischi presenti nei luoghi di lavoro e su indicazione del medico competente, ove previsto, e del sistema di emergenza sanitaria del Servizio Sanitario Nazionale, e della quale sia costantemente assicurata, la completezza ed il corretto stato d'uso dei presidi ivi contenuti; b) un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale. 2. Nelle aziende o unita' produttive di gruppo C, il datore di lavoro deve garantire le seguenti attrezzature: a) pacchetto di medicazione, tenuto presso ciascun luogo di lavoro, adeguatamente custodito e facilmente individuabile, contenente la dotazione minima indicata nell'allegato 2, che fa parte del presente decreto, da integrare sulla base dei rischi presenti nei luoghi di lavoro, della quale sia costantemente assicurata, in collaborazione con il medico competente, ove previsto, la completezza ed il corretto stato d'uso dei presidi ivi contenuti; b) un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale. 3. Il contenuto minimo della cassetta di pronto soccorso e del pacchetto di medicazione, di cui agli allegati 1 e 2, e' aggiornato con decreto dei Ministri della salute e del lavoro e delle politiche sociali tenendo conto dell'evoluzione tecnico-scientifica. 4. Nelle aziende o unita' produttive di gruppo A, anche
6 consorziate, il datore di lavoro, sentito il medico competente, quando previsto, oltre alle attrezzature di cui al precedente comma 1, e' tenuto a garantire il raccordo tra il sistema di pronto soccorso interno ed il sistema di emergenza sanitaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992 e successive modifiche. 5. Nelle aziende o unita' produttive che hanno lavoratori che prestano la propria attivita' in luoghi isolati, diversi dalla sede aziendale o unita' produttiva, il datore di lavoro e' tenuto a fornire loro il pacchetto di medicazione di cui all'allegato 2, che fa parte del presente decreto, ed un mezzo di comunicazione idoneo per raccordarsi con l'azienda al fine di attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale.».
7 Art. 5 Dotazioni per il primo soccorso 1. Il datore di lavoro provvede a dotare il personale o le squadre di personale che svolgono le attivita' lavorative di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 2 del pacchetto di medicazione di cui all'allegato 2 del decreto n. 388 del 2003 e di un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare la richiesta di pronto soccorso. 2. Nel caso di treni passeggeri in esercizio non completamente percorribili, il personale viaggiante deve poter comunicare con quello di macchina con un idoneo mezzo e tramite una procedura adatta ad attivare, in ogni caso, la richiesta di pronto soccorso. Note all'art. 5: - Il testo dell'allegato 2 del citato decreto 15 luglio 2003, n. 388, cosi' recita: «Allegato 2 CONTENUTO MINIMO DEL PACCHETTO DI MEDICAZIONE Guanti sterili monouso (2 paia). Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 125 ml (1). Flacone di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%) da 250 ml (1). Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (1). Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (3). Pinzette da medicazione sterili monouso (1). Confezione di cotone idrofilo (1). Confezione di cerotti di varie misure pronti all'uso (1). Rotolo di cerotto alto cm 2,5 (1). Rotolo di benda orlata alta cm 10 (1). Un paio di forbici (1). Un laccio emostatico (1). Confezione di ghiaccio pronto uso (1). Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (1). Istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i primi soccorsi in attesa del servizio di emergenza.».
8 Art. 6 Formazione per il primo soccorso 1. Il datore di lavoro provvede, con cadenza triennale, alla formazione del personale che impiega nelle attivita' lavorative di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 2 al fine di fornire adeguate informazioni sulle procedure di richiesta di pronto soccorso, sulle tecniche di primo intervento sanitario e sull'uso dei presidi contenuti nel pacchetto di medicazione. La formazione ha altresi' il fine di consentire l'acquisizione delle conoscenze teoriche e delle nozioni di base utili per riconoscere i sintomi di una emergenza sanitaria e per attivare la richiesta di pronto soccorso. Il corso di formazione e' organizzato in via preventiva rispetto all'impiego del predetto personale. 2. Il corso di formazione ha durata non inferiore a sei ore ed e' svolto da personale medico nonche', per le parti del programma relative alle procedure, da personale esperto dell'ambito ferroviario, secondo il programma indicato nell'allegato 1. Per il personale di macchina e viaggiante il corso di formazione ha durata non inferiore a otto ore per consentire un maggiore approfondimento relativamente ai punti 1 e 2 del programma del corso. 3. Sono fatti salvi i corsi di formazione ultimati entro la data di entrata in vigore del presente regolamento, purche' la durata degli stessi non sia inferiore alle quattro ore e si siano svolti sugli argomenti di cui all'allegato 1.
9 Art. 7 Disposizioni transitorie e finali 1. I soggetti di cui all'articolo 1 provvedono agli adempimenti di seguito indicati nel rispetto dei termini previsti ed esattamente: a) entro ventiquattro mesi ad erogare il corso di formazione di cui all'articolo 6; b) entro diciotto mesi: 1) a dotare ogni luogo isolato dell'infrastruttura ferroviaria e il personale ivi impiegato di idonei sistemi di telefonia fissa o di apparati radio idonei a garantire la comunicazione del personale ivi presente e di quello a bordo dei mezzi di trasporto per l'attivazione della richiesta di pronto soccorso; 2) a dotare tutti i mezzi di trasporto ferroviario o il personale ad essi adibito di sistemi di comunicazione radio su rete pubblica o privata idonei ad attivare la richiesta di pronto soccorso, qualora la linea non sia attrezzata con punti fissi di telefonia; 3) a dotare tutti i treni in servizio passeggeri non completamente percorribili di un sistema che consenta la comunicazione interna tra il personale di macchina e l'altro personale viaggiante ed a predisporre una procedura idonea ad attivare, comunque, la richiesta di pronto soccorso; c) entro dodici mesi a predisporre le procedure operative di intervento in modo coordinato con le procedure attivate dagli altri soggetti operanti in ambito ferroviario e con i servizi pubblici di pronto soccorso, anche per il trasporto degli infortunati. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. Roma, 24 gennaio 2011 Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Matteoli Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Sacconi Il Ministro della salute Fazio Il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione Brunetta Il Ministro dello sviluppo economico Romani Visto, il Guardasigilli: Alfano Registrato alla Corte dei conti il 17 febbraio 2011 Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 213
10 ALLEGATO 1 Programma del corso formativo di primo soccorso di cui all'articolo 6 1. Emergenza sanitaria: individuazione e rappresentazione a) osservazione delle funzioni vitali dell'infortunato con attenzione a respiro (se alterato o assente) e stato di coscienza (se presente o assente); b) elementi utili nella descrizione dell'accaduto e sulle condizioni fisiche generali dell'infortunato in modo da consentire la chiara rappresentazione dell'evento infortunistico. 2. Interventi di primo soccorso: a) conoscenza ed acquisizione di semplici tecniche di primo soccorso per preservare l'infortunato da ulteriori conseguenze in caso di emorragia, di ustioni, di folgorazioni e di asfissia; b) conoscenza ed acquisizione di semplici tecniche di rianimazione in caso di arresto respiratorio o cardiaco; c) conoscenza ed acquisizione di modalita' comportamentali idonee a sistemare l'infortunato in posizione di sicurezza in attesa dei soccorsi. 3. Pacchetto di medicazione e misure di auto protezione: a) informazioni di base sui presidi contenuti nel pacchetto di medicazione e relative istruzioni ai fini di un corretto e puntuale utilizzo; b) informazioni di base sulle misure di auto-protezione da adottare all'atto dell'intervento di primo soccorso e relative istruzioni ai fini di un corretto e puntuale utilizzo. 4. Istruzioni operative sull'attivazione del pronto soccorso. a) conoscenza ed acquisizione delle tecniche di allerta della struttura responsabile del coordinamento del pronto soccorso del gestore dell'infrastruttura ferroviaria, attuando le procedure previste e fornendo le informazioni necessarie al personale sanitario; b) conoscenza ed acquisizione delle tecniche di utilizzo dei mezzi di comunicazione.
testo in vigore dal: IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI IL MINISTRO DELLA SALUTE
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DECRETO 24 gennaio 2011, n. 19 Regolamento sulle modalita' di applicazione in ambito ferroviario, del decreto 15 luglio 2003, n. 388, ai sensi dell'articolo
DettagliAdottano il seguente regolamento:
DECRETO 15 luglio 2003, n.388 Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni.
DettagliDecreto 15 luglio 2003, n. 388 (pubblicato sulla G.U. n. 27 del )
Decreto 15 luglio 2003, n. 388 (pubblicato sulla G.U. n. 27 del 3-2-2004) Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo
DettagliMINISTERO DELLA SALUTE
MINISTERO DELLA SALUTE DECRETO 15 luglio 2003, n.388 Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994,
DettagliDECRETO 15 LUGLIO 2003, N.388
DECRETO 15 LUGLIO 2003, N.388 Decreto del Ministero dell Interno pubblicato in G.U. n.27 del 3 febbraio 2004 Testo pubblicato al solo scopo divulgativo Sommario Art. 1. Classificazione delle aziende...
DettagliAllegato 1 al D.Lgs n.388 del 15/07/2003
ESTRATTO DAL DECRETO MINISTERIALE 15 luglio 2003, N.388 DISPOSIZIONI SUL PRONTO SOCCORSO AZIENDALE (G.U. 03-02-2004, n. 27) Allegato 1 al D.Lgs n.388 del 15/07/2003 Il contenuto minimo della cassetta di
DettagliBiblioteca Legislativa Seiduesei
Consulenze e formazione di Sicurezza via Marconi, 17 27043 Broni (PV) tel 0385\569017 fax 0385\259483 sito web www.seiduesei.biz e-mail Info@seiduesei.biz SEIDUESEI MINISTERO DELLA SALUTE DECRETO 15 luglio
Dettagli(Organizzazione di pronto soccorso) 1. Nelle aziende o unità produttive di gruppo A e di gruppo B, il datore di lavoro deve garantire le seguenti
D.M. 15 luglio 2003, n.388. Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni.(gazzetta
DettagliD.Lgs. 9 aprile 2008, n. n. 81
D.Lgs. 9 aprile 2008, n. n. 81 81 Il primo soccorso Resta inalterato, rispetto al D.Lgs. 626/94, il primo soccorso Il datore di lavoro, tenendo conto della natura della attività e delle dimensioni dell
DettagliResta inalterato, rispetto al D.Lgs. 626/94, il primo soccorso. Il datore di lavoro, tenendo conto della natura della attività e delle
Il primo soccorso e la prevenzione incendi Resta inalterato, rispetto al D.Lgs. 626/94, il primo soccorso. Il datore di lavoro, tenendo conto della natura della attività e delle dimensioni dell azienda
DettagliVista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in particolare l'articolo 17, commi 3 e 4;
Ministero della Salute Decreto ministeriale 15.07.2003, n. 388 (G.U. n. 27 del 03 febbraio 2004) Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell'articolo 15, comma 3,
DettagliIl punto sul PRONTO SOCCORSO AZIENDALE
Il punto sul PRONTO SOCCORSO AZIENDALE di Redazione Pubblicato il 24 settembre 2004 a cura del Dott. Massimo Tonci info@studiotonci.it In attuazione dell articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 19
DettagliDECRETO 15 LUGLIO 2003, N. 388 MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 15 LUGLIO 2003, N. 388 MINISTERO DELLA SALUTE Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale,in attuazione dell'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994,
DettagliIl testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea.
MINISTERO DELLA SALUTE DECRETO 15 luglio 2003, n. 388 Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994,
DettagliMINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
Pagina 1 di 6 MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Regolamento concernente le modalita' di funzionamento del Consiglio interministeriale di coordinamento e di consultazione per i
DettagliMINISTERO DELLA SALUTE DECRETO 15 luglio 2003, n.388
1 MINISTERO DELLA SALUTE DECRETO 15 luglio 2003, n.388 Regolamento recante disposizioni sul pronto aziendale, in attuazione dell'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626,
DettagliDECRETO MINISTERIALE 15 luglio 2003, n. 388 IL MINISTRO DELLA SALUTE IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO MINISTERIALE 15 luglio 2003, n. 388 Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell'art. 15, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive
DettagliD.M n. 388
D.M. 15-7-2003 n. 388 Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell'articolo 15, comma 3, del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni. Pubblicato
DettagliMINISTERO DELLA SANITA'
MINISTERO DELLA SANITA' DECRETO 31 maggio 2001, n.371 Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 99/50/CE della Commissione del 25 maggio 1999 che modifica la direttiva 91/321/CEE sugli
DettagliDECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 dicembre 2010, n. 275 Attuazione dell'articolo 2, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente i termini di conclusione dei procedimenti
DettagliDecreto Ministeriale n 388 del 15/07/2003
Decreto Ministeriale n 388 del 15/07/2003 Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell'articolo 15, comma 3, del D. Lgs. n. 626/94, e successive modificazioni. (Gazzetta
DettagliIL MINISTRO DELLA SALUTE IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
IL MINISTRO DELLA SALUTE IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE Visti gli artt. 12, comma 1, lett. b) e c) e l'art.
Dettagliha regolamentato il pronto soccorso aziendale, dando attuazione all'articolo 15, comma 3, del D.Lgs. n. 626/1994.
Pronto soccorso aziendale - Regolamento Con il D.M. 15 luglio 2003, n. 388 (in G.U. 3 febbraio 2004, n. 27) il Ministero della salute ha regolamentato il pronto soccorso aziendale, dando attuazione all'articolo
DettagliDECRETO MINISTERIALE N. 388 DEL 15 LUGLIO 2003
DECRETO MINISTERIALE N. 388 DEL 15 LUGLIO 2003 MINISTERO DELLA SALUTE Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale,in attuazione dell'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 19
DettagliIL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI IL MINISTRO DELLA SALUTE
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DECRETO 24 gennaio 2011, n. 19 Regolamento sulle modalita' di applicazione in ambito ferroviario, del decreto 15 luglio 2003, n. 388, ai sensi dell'articolo
Dettagli03 agosto Entrata in vigore
DECRETO 15 luglio 2003, n. 388 Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale,in attuazione dell'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni.
DettagliGruppo B: aziende o unità produttive con tre o più lavoratori che non rientrano nel gruppo A
PRIMO SOCCORSO AZIENDALE Classificazione delle aziende 1. Le aziende ovvero le unità produttive sono classificate, tenuto conto della tipologia di attività svolta, del numero dei lavoratori occupati e
DettagliD.M n. 388
D.M. 15-7-2003 n. 388 Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell'articolo 15, comma 3, del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni. Pubblicato
DettagliArt. 1. Classificazione delle aziende
MINISTERO DELLA SALUTE DECRETO 15 luglio 2003, n. 388 Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994,
DettagliArt. 1. Classificazione delle aziende
MINISTERO DELLA SALUTE DECRETO 15 luglio 2003, n. 388 Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994,
DettagliAdottano il seguente regolamento: Articolo 1. Classificazione delle aziende
MINISTERO DELLA SALUTE DECRETO 15 Luglio 2003, n. 388 (GU del 3-febbraio 2004) Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo
DettagliD.M. 15 Luglio 2003, n. 388
D.M. 15 Luglio 2003, n. 388 Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni.
DettagliAdottano. Art. 1 (Classificazione delle aziende)
Page 1 of 5 DECRETO MINISTERIALE 15 luglio 2003, n. 388 Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell'art. 15, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n.
DettagliIL MINISTRO DELLA SALUTE IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
D.M. 15 luglio 2003, n. 388. Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell'articolo 15, comma 3, del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni. IL
DettagliIL MINISTRO DELLA SALUTE IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
D.M. 15 luglio 2003, n. 388 Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell'articolo 15, comma 3, del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni IL
DettagliDM 15/07/2003 n. 388 (testo vigente)
DM 15/07/2003 n. 388 (testo vigente) DECRETO DEL MINISTERO DELLA SALUTE 15 luglio 2003 n.388 (in Gazz. Uff., 3 febbraio, n. 27). - Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione
DettagliMINISTERO DELLA SALUTE DECRETO 15 luglio 2003, n.388
MINISTERO DELLA SALUTE DECRETO 15 luglio 2003, n.388 Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale,in attuazione dell'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n.
DettagliSICUREZZA SUL LAVORO: DECRETO 15 LUGLIO N REGOLAMENTO RECANTE DISPOSIZIONI SUL PRONTO SOCCORSO AZIENDALE
SICUREZZA SUL LAVORO: DECRETO 15 LUGLIO 2003. N. 388 - REGOLAMENTO RECANTE DISPOSIZIONI SUL PRONTO SOCCORSO AZIENDALE Sulla Gazzetta Ufficiale 27 del 03/02/04 è stato pubblicato il decreto 15 luglio 2003
DettagliMINISTERO DELLA SALUTE DECRETO 15 luglio 2003, n.388
MINISTERO DELLA SALUTE DECRETO 15 luglio 2003, n.388 Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale,in attuazione dell'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n.
DettagliDECRETO 15 luglio 2003, n.388
DECRETO 15 luglio 2003, n.388 Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale,in attuazione dell'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni.
DettagliDECRETO 15 luglio 2003, n.388
DECRETO 15 luglio 2003, n.388 Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale,in attuazione dell'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni.
DettagliOBIETTIVI DIDATTICI PROGRAMMA TEMPI
MINISTERO DELLA SALUTE DECRETO 15 luglio 2003, n. 388 Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994,
DettagliTesto in vigore dal 3 agosto MINISTERO DELLA SALUTE DECRETO 15 luglio 2003, n. 388
Testo in vigore dal 3 agosto 2004 MINISTERO DELLA SALUTE DECRETO 15 luglio 2003, n. 388 Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell'articolo 15, comma 3, del decreto
DettagliAdottano il seguente regolamento:
Decreto Ministeriale 15 luglio 2003, n. 388 Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale,in attuazione dell'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e
DettagliIL MINISTRO DELLA SALUTE IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
IL MINISTRO DELLA SALUTE IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE Visti gli artt. 12, comma 1, lett. b) e c) e l'art.
DettagliPronto soccorso aziendale - Regolamento
AGGIORNAMENTO NORMATIVO Pronto soccorso aziendale - Regolamento Con il D.M. 15 luglio 2003, n. 388 (in G.U. 3 febbraio 2004, n. 27) il Ministero della salute ha regolamentato il pronto soccorso aziendale,
DettagliAdottano. Art. 1 (Classificazione delle aziende)
DECRETO MINISTERIALE 15 luglio 2003, n. 388 Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell'art. 15, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive
DettagliIL MINISTRO DELLA SALUTE IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
D.M. 15 luglio 2003, n. 388 Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell'articolo 15, comma 3, del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni IL
Dettaglisuccessive modificazioni. GU n. 27 del
D.M. 388/2003: Disposizioni Sul Pronto Soccorso Aziendale Testo in vigore dal 3 febbraio 2005 MINISTERO DELLA SALUTE DECRETO 15 luglio 2003, n. 388 Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso
DettagliMINISTERO DELLA SANITA'
MINISTERO DELLA SANITA' DECRETO 21 maggio 2001, n. 296 Regolamento di aggiornamento del decreto ministeriale 28 maggio 1999, n. 329, recante norme di individuazione delle malattie croniche e invalidanti
DettagliDESIGNATI AL PRONTO SOCCORSO PER LE AZIENDE DI GRUPPO A... 6 DESIGNATI AL PRONTO SOCCORSO PER LE AZIENDE DI GRUPPO B E C... 8
Decreto Ministeriale del 15 luglio 2003, n. 388 - Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n.
Dettagliriguardante: SICUREZZA E IGIENE DEL LAVORO - Igiene del lavoro - Pronto soccorso e servizi sanitari
Decreto Ministeriale n 388 del 15/07/2003 Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive
Dettagliriguardante: SICUREZZA E IGIENE DEL LAVORO - Igiene del lavoro - Pronto soccorso e servizi sanitari
Decreto Ministeriale n 388 del 15/07/2003 Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive
Dettagliriguardante: SICUREZZA E IGIENE DEL LAVORO Igiene del lavoro Pronto soccorso e servizi sanitari
Page 1 of 7 Decreto Ministeriale n 388 del 15/07/2003 Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994,
DettagliCROCE ROSSA ITALIANA Comitato Locale di Palmanova
CROCE ROSSA ITALIANA Comitato Locale di Palmanova www.cripalmanova.it D.M. 388/2003 DISPOSIZIONI SUL PRONTO SOCCORSO AZIENDALE (Testo in vigore dal 03 febbraio 2005) MINISTERO DELLA SALUTE DECRETO 15 luglio
DettagliDECRETO 15 luglio 2003, n. 388
Università degli Studi di Siena CUPreL Servizio Prevenzione e Protezione 1 DECRETO 15 luglio 2003, n. 388 Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell'articolo 15,
DettagliArt. 1 - Classificazione delle aziende
DECRETO 15 LUGLIO 2003, N. 388 REGOLAMENTO RECANTE DISPOSIZIONI SUL PRONTO SOCCORSO AZIENDALE, IN ATTUAZIONE DELL ARTICOLO 15, COMMA 3, DEL DECRETO LEGISLATIVO 19 SETTEMBRE 1994, N. 626, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI.
DettagliDECRETO DEL MINISTERO DELLA SALUTE - 15/07/2003, n Gazzetta Uff. 03/02/2004, n. 27
Archivio selezionato: Legislazione nazionale DECRETO DEL MINISTERO DELLA SALUTE - 15/07/2003, n. 388 - Gazzetta Uff. 03/02/2004, n. 27 TESTO VIGENTE EPIGRAFE DECRETO DEL MINISTERO DELLA SALUTE 15 luglio
DettagliCorso DIRIGENTI Gen Maurizio Cappai
Corso DIRIGENTI Gen 2013 Maurizio Cappai SORVEGLIANZA SANITARIA E PRIMO SOCCORSO Con l approvazione del nuovo decreto legislativo in materia di salute e sicurezza sul lavoro sono state abrogate tutte le
DettagliMINISTERO DELLA SALUTE DECRETO 15 luglio 2003, n.388
MINISTERO DELLA SALUTE DECRETO 15 luglio 2003, n.388 Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale,in attuazione dell'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n.
DettagliDecreto Ministeriale 15 luglio 2003, n. 388
MINISTERO DELLA SALUTE Decreto Ministeriale 15 luglio 2003, n. 388 Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre
DettagliIL MINISTRO DELLA SALUTE IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
DECRETO MINISTERIALE 15 luglio 2003, n. 388 Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e
DettagliDECRETO 15 luglio 2003 n. 388 Art. 1. Il datore di lavoro
DECRETO 15 luglio 2003 n. 388 Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni.
DettagliDecreto Ministeriale 15 luglio 2003, n Disposizioni sul pronto soccorso aziendale
Decreto Ministeriale 15 luglio 2003, n. 388 - Disposizioni sul pronto soccorso aziendale Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell'articolo 15, comma 3, del decreto
DettagliDESIGNATI AL PRONTO SOCCORSO PER LE AZIENDE DI GRUPPO A... 6 DESIGNATI AL PRONTO SOCCORSO PER LE AZIENDE DI GRUPPO B E C... 8
Decreto Ministeriale del 15 luglio 2003, n. 388 - Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n.
DettagliIL MINISTRO DELLA SALUTE IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA IL MINISTRO DELLE ATTIVITA PRODUTTIVE
Decreto del Ministero della salute 15 luglio 2003, n. 388 Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell art. 15, comma 3, del D.Lgs. 19/09/1994, n. 626, e successive
DettagliDECRETO 15 luglio 2003, n. 388
DECRETO 15 luglio 2003, n. 388 Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni.
Dettagli*** NORMATTIVA - Stampa ***
*** NORMATTIVA - Stampa *** Page 1 of 10 DECRETO 15 luglio 2003, n. 388 Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo
DettagliMINISTERO DELLA SALUTE
Da: Sito del Poligrafico Gazzetta Ufficiale n. 3 del 27 febbraio 2004 Il testo non riveste carattere di ufficialità ed è fornito gratuitamente L unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta
DettagliARES-Acovies- Normativa Ministero della Salute. Disposizioni sul pronto soccorso aziendale,
Pag. 1 di 10 Ministero DECRETO 15 luglio 2003, n. 388 Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994,
Dettaglirelatore Dott. Marco Migliorini Dipartimento Sanità Pubblica AUSL Bologna
ASSOCIAZIONE TAVOLO 494 IMOLA www.tavolo494imola.org info@ tavolo494imola.org Atti del convegno LA GESTIONE DELLE EMERGENZE E DEL PRIMO SOCCORSO Imola 11 novembre 2005 relatore Dott. Marco Migliorini Dipartimento
DettagliArt. 5 Abrogazioni. Il decreto ministeriale del 2 luglio 1958 e' abrogato. Art. 6 Entrata in vigore
IL MINISTRO DELLA SALUTE IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE Visti gli articoli 12, comma 1, lettere b) e c) e l'articolo
DettagliDECRETO 15 luglio 2003, n.388
DECRETO 15 luglio 2003, n.388 IL MINISTRO DELLA SALUTE IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE Visti gli articoli 12,
DettagliIL NUOVO DECRETO PRONTO SOCCORSO. Lucidi Dr. Giuseppe Caselle
Settore Territorio Area Ambiente Infrastrutture e Sicurezza LA SORVEGLIANZA Salute e Sicurezza SANITARIA sul lavoro: ATTRAVERSO primi spunti LE di riflessione ESPERIENZE sulla DEI applicazione MEDICI COMPETENTI.
DettagliMINISTERO DELLA SALUTE
MINISTERO DELLA SALUTE DECRETO 3 ottobre 2012, n. 202 Regolamento recante accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti tra il Ministero della salute, i medici ambulatoriali, specialisti
DettagliIL MINISTRO DELLA SALUTE
(GU n. 191 del 17-8-2012 ) MINISTERO DELLA SALUTE DECRETO 9 luglio 2012, n. 139 Regolamento recante integrazioni al decreto del Ministro della sanita' 21 marzo 1973 recante: «Disciplina igienica degli
DettagliSi rammenta che a far dal 3 febbraio è intrato in vigore il D.Lgs. 388/2003 previsto dall art. 15, comma 3, del D.Lgs. 626/1994.
Rimini, 16 febbraio 2005 Ordine dei Consulenti del Lavoro Ente di Diritto Pubblico - Legge 12/79 Consiglio Provinciale di Rimini Via Angherà, 29 47900 Rimini Tel. 0541/ 28451-50500 Fax 0541/28451 C.F.
DettagliMINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI DECRETO 3 giugno 2004, n. 199 Regolamento recante il funzionamento e l'organizzazione della Consulta nazionale sull'alcol e sui problemi alcolcorrelati, ai
DettagliDecreto interministeriale del //1999 n. 569
Decreto interministeriale del //1999 n. 569 Gazzetta Ufficiale n. del Servizio di Pronto Soccorso nelle Aziende Art. I Classificazione delle aziende 1. Le aziende ovvero le unità produttive sono classificate,
DettagliGazzetta Ufficiale N. 223 del 24 Settembre 2005
Gazzetta Ufficiale N. 223 del 24 Settembre 2005 MINISTERO DELLA SALUTE DECRETO 9 agosto 2005, n.199 Regolamento recante recepimento della direttiva 2003/115/CE che modifica la direttiva 94/35/CE sugli
DettagliArt All'allegato VII del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 107, sono aggiunte, in fine, le seguenti sostanze:
DECRETO 8 maggio 2001, n.229 Regolamento recante modifica del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 107, concernente gli aromi destinati ad essere impiegati nei prodotti alimentari. IL MINISTRO DELLA
DettagliASSIMPRESA CALABRIA CLAAI COSENZA
ORGANIZZAZIONE Responsabile Progetto Formativo: CORSO di FORMAZIONE per ADDETTO AL PRIMO SOCCORSO 1 ADDETTO PRONTO SOCCORSO AZIENDALE E GESTIONE DELLE EMERGENZE Artt. 43 e 46 del D. Lgs. n. 81/08 e S.M.I.
DettagliDECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 marzo 2000, n.152
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 marzo 2000, n.152 Regolamento recante norme per la definizione dei criteri e delle procedure per l'individuazione dei soggetti privati partecipanti al
DettagliDECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 novembre 2010, n. 231 Regolamento di attuazione dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, riguardante i termini dei procedimenti amministrativi
DettagliFORMAZIONE DELL ADDETTO AL PRIMO SOCCORSO. 3 GIORNATA: Organizzazione del piano di Primo Soccorso e normativa di riferimento
FORMAZIONE DELL ADDETTO AL PRIMO SOCCORSO 3 GIORNATA: Organizzazione del piano di Primo Soccorso e normativa di riferimento NORMATIVA DI RIFERIMENTO DLgs n. 81 del 9 aprile 2008 (detto Testo Unico) Articolo
DettagliSOMMARIO 1. INTRODUZIONE 2. RIFERIMENTI NORMATIVI 3. SEDI DI APPLICAZIONE 4. DESTINATARI DELLA PROCEDURA 5.RESPONSABILI CASSETTE DI SICUREZZA
1 SOMMARIO 1. INTRODUZIONE 2. RIFERIMENTI NORMATIVI 3. SEDI DI APPLICAZIONE 4. DESTINATARI DELLA PROCEDURA 5.RESPONSABILI CASSETTE DI SICUREZZA 6.GESTIONE DELLE CASSETTE DI PROMO SOCCORSO 7. ALLEGATI 2
DettagliMINISTERO DELLA SALUTE DECRETO
MINISTERO DELLA SALUTE DECRETO 16 aprile 2012, n. 77 Regolamento recante aggiornamento del decreto del Ministro della sanita' 21 marzo 1973 recante: «Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili,
DettagliD.M. 388/2003 Disposizioni Sul Pronto Soccorso Aziendale
D.M. 388/2003 Disposizioni Sul Pronto Soccorso Aziendale Testo in vigore dal 3 febbraio 2005 MINISTERO DELLA SALUTE DECRETO 15 luglio 2003, n. 388 Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale,
DettagliDecreto 24 ottobre 2001, n. 420
Decreto 24 ottobre 2001, n. 420 (Gazzetta Ufficiale n. 280 del 1-12-2001) Regolamento recante modificazioni e integrazioni al decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali 3 agosto 2000, n.
DettagliScritto da Alessandro Ingrosso Martedì 28 Gennaio :45 - Ultimo aggiornamento Martedì 28 Gennaio :50
Sicurezza sul lavoro Studio Ingrosso Dottore Commercialista Consulente del Lavoro Revisore Contab SICUREZZA SUL LAVORO DVR La legge 626/1994 e più recentemente ild. Lgs. 81 del 9/04/2008 e il D. Lgs. 106
DettagliIII) Aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori a tempo indeterminato del comparto dell'agricoltura.
MINISTERO DELLA SALUTE DECRETO 15 luglio 2003, n. 388 Regolamento recante sposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n.
DettagliIL MINISTRO DELLA DIFESA DI CONCERTO CON I MINISTRI DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA SANITA' E PER LA FUNZIONE PUBBLICA
Regolamento di attuazione dei decreti legislativi n. 277/1991, n. 626/1994 e n. 242/1996 in materia di sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro nell'ambito del Ministero della difesa. (pubblicato
DettagliGazzetta Ufficiale N. 151 del 2 Luglio 2007 MINISTERO DELLA SALUTE DECRETO 18 Aprile 2007, n. 82
Gazzetta Ufficiale N. 151 del 2 Luglio 2007 MINISTERO DELLA SALUTE DECRETO 18 Aprile 2007, n. 82 Regolamento recante aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1973, concernente la disciplina igienica
DettagliMINISTERO DELLA GIUSTIZIA
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DECRETO 13 luglio 2016, n. 156 Regolamento che stabilisce la disciplina per il funzionamento e la convocazione dell'assemblea dell'ordine circondariale forense, ai sensi dell'articolo
DettagliE L E M E N T I D I primo soccorso Con il contributo di Con la collaborazione tecnica di
E L E M E N T I D I primo soccorso Con il contributo di Con la collaborazione tecnica di Editore UAPI Belluno Edizione anno 2012 Revisione 01 Realizzato dal Centro Consorzi testi di Luciano Bortolamiol
DettagliModulo A-1 Presentazione corso
Modulo A-1 Presentazione corso Destinatari del corso Il programma formativo riguarda il mondo del lavoro. I principali destinatari del corso sono: i lavoratori addetti alle squadre di emergenza ( incaricati
DettagliMINISTERO DELL'AMBIENTE
MINISTERO DELL'AMBIENTE DECRETO 10 settembre 1998, n. 381. Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana. IL MINISTRO DELL'AMBIENTE d'intesa
Dettagli