Le novitä del Modello 730/2013

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1 N. 119 del La Memory A cura di Lara Salmistraro Le novitä del Modello 730/2013 Coloro che sono pensionati o lavoratori dipendenti e assimilati o che percepiscono indennitä sostitutive di reddito di lavoro dipendente, per la dichiarazione dei redditi relativi al periodo di imposta 2012, possono utilizzare il modello 730/2013. Tale modello deve essere presentato: (i) al sostituto d imposta entro il 30 aprile 2013; (ii) oppure, al CAF o ad un professionista abilitato entro il 31 maggio Principalmente nel modello viene dato spazio all IMU, che dal 2012 ha sostituito l Ici e in molti casi sostituisce anche l Irpef e le relative addizionali dovute su terreni e fabbricati e alle numerose e importanti modifiche intervenute a proposito della disciplina che regola le detrazioni d imposta previste per i lavori di ristrutturazione edilizia e di risparmio energetico. Quest anno per le spese relative alle ristrutturazioni edilizie sostenute dal 26 giugno scorso e fino al 30 giugno 2013, la detrazione sale al 50%, mentre il limite di spesa per il quale si puç usufruire del beneficio passa da 48 a 96mila euro. Da quest anno, lo sconto si spalma in 10 quote annuali per tutti i cittadini, mentre fino all anno scorso i contribuenti con etä non inferiore a 75 e 80 anni potevano scegliere una ripartizione della detrazione. Analizziamo di seguito le novitä intervenute nel modello 730/2013. Premessa L Agenzia delle Entrate, con provvedimento direttoriale pubblicato il 17 gennaio 2013 (n.2013/5269), ha approvato il modello 730/2013 definitivo, concernente la 1

2 dichiarazione dei redditi conseguiti nel periodo d imposta 2012 dei soggetti che si avvalgono dell assistenza fiscale. Assieme al modello sono stati approvati: il modello concernente le scelte per la destinazione dell otto e del cinque per mille dell IRPEF; il modello per il sostituto d'imposta e il modello per i C.A.F. e per i professionisti abilitati, entrambi concernenti la ricevuta dell avvenuta consegna della dichiarazione da parte del contribuente; il modello 730-3, concernente il prospetto di liquidazione relativo all assistenza fiscale prestata; e i modelli e integrativo relativi alla comunicazione, alla bolla di consegna e alla ricevuta del risultato contabile al sostituto d imposta. Si segnala che non vi É nessun cambiamento in merito alle scadenze per la presentazione, che saranno il 30 aprile se si utilizza l assistenza fiscale fornita dal proprio sostituto d imposta, oppure il 31 maggio se ci si rivolge a un Caf o ai professionisti abilitati. Soggetti interessati Il Modello 730/2013 puç essere utilizzato dai contribuenti che nel 2012 sono: pensionati o lavoratori dipendenti (compresi coloro per i quali il reddito É determinato sulla base della retribuzione convenzionale); soggetti che percepiscono indennitä sostitutive di reddito di lavoro dipendente (quali il trattamento di integrazione salariale, l indennitä di mobilitä, ecc.); soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e di piccola pesca; sacerdoti della Chiesa cattolica; giudici costituzionali, parlamentari nazionali e altri titolari di cariche pubbliche elettive (consiglieri regionali, provinciali, comunali, ecc.); soggetti impegnati in lavori socialmente utili; lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato per un periodo inferiore all anno. Questi contribuenti possono rivolgersi: al sostituto d imposta, se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di aprile al mese di luglio 2013; a un centro di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti (Caf-dipendenti) o a un professionista abilitato, se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di giugno al mese di luglio 2013 e si conoscono i dati del sostituto d imposta che dovrä effettuare il conguaglio; personale della scuola con contratto di lavoro a tempo determinato, rivolgendosi al sostituto d imposta o a un Caf-dipendenti o a un professionista 2

3 abilitato, se il contratto dura almeno dal mese di settembre dell anno 2012 al mese di giugno dell anno 2013; soggetti che nel 2010 posseggono soltanto redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (art. 50, comma 1, lett. c-bis), del Tuir); redditi di collaborazione coordinata e continuativa almeno nel periodo compreso tra il mese di giugno e il mese di luglio 2013 e conoscono i dati del sostituto che dovrä effettuare il conguaglio, presentando il mod. 730 a un Cafdipendenti o a un professionista abilitato; produttori agricoli esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei sostituti d imposta (Mod. 770 semplificato e ordinario), Irap e Iva. Soggetti che non possono presentare 730/2013 I soggetti che non possono utilizzare il 730/2013, ma devono presentare UNICO 2013 sono coloro che hanno prodotto o percepito: redditi d impresa, anche in forma di partecipazione; redditi di lavoro autonomo per i quali Ç richiesta la partita IVA; redditi diversi non compresi tra quelli indicati nel quadro D, righi D4 e D5 (ad es. vanno dichiarati con modello UNICO i proventi derivanti dalla cessione totale o parziale di aziende e i proventi derivanti dall affitto e dalla concessione in usufrutto di aziende); plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate o derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate in societä residenti in Paesi o territori a fiscalitä privilegiata, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati; quale soggetto beneficiario, reddito proveniente da trust. devono presentare anche una delle seguenti dichiarazioni: o Iva, o Irap, o sostituti d imposta modelli 770 ordinario e semplificato (ad es., imprenditori agricoli non esonerati dall obbligo di presentare la dichiarazione Iva, venditori porta a porta ); non sono residenti in Italia nel 2012 e/o nel 2013; devono presentare la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti; nel 2012 percepiscono redditi di lavoro dipendente erogati esclusivamente da datori di lavoro non obbligati ad effettuare le ritenute d acconto (ad es. collaboratori familiari e altri addetti alla casa). Soggetti esonerati dalla redazione del 730/2013 Non Ç obbligato a presentare la dichiarazione dei redditi chi nell anno 2012 ha posseduto: un reddito complessivo, al netto dell abitazione principale e relative pertinenze, non superiore a euro 8.000,00 nel quale concorre un reddito di 3

4 lavoro dipendente o assimilato con periodo di lavoro non inferiore a 365 giorni e il sostituto d imposta non ha operato ritenute; un reddito complessivo, al netto dell abitazione principale e relative pertinenze, non superiore a euro 7.500,00 nel quale concorre un assegno periodico corrisposto dal coniuge ad eccezione di quello relativo al mantenimento dei figli; un reddito complessivo, al netto dell abitazione principale e relative pertinenze, non superiore a euro 7.500,00 nel quale concorre un reddito di pensione con periodo di pensione non inferiore a 365 giorni e il sostituto d imposta non ha operato ritenute; un reddito complessivo, al netto dell abitazione principale e relative pertinenze, non superiore a euro 7.750,00, nel quale concorre un reddito di pensione con periodo di pensione non inferiore a 365 giorni e il soggetto ha un etä pari o superiore a 75 anni e il sostituto d imposta non ha operato ritenute; un reddito complessivo, al netto dell abitazione principale e relative pertinenze, non superiore a euro 4.800,00 nel quale concorre uno dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente per i quali la detrazione prevista non É rapportata al periodo di lavoro (es. compensi percepiti per l attivitä libero professionale intramuraria del personale dipendente dal Servizio sanitario nazionale, redditi derivanti da attivitä commerciali non esercitate abitualmente, redditi derivanti da attivitä di lavoro autonomo non esercitate abitualmente); solo redditi di lavoro dipendente (anche se corrisposti da piö soggetti ma certificati dall ultimo sostituto d imposta che ha effettuato il conguaglio) e reddito dei fabbricati, derivante esclusivamente dal possesso dell abitazione principale e di sue eventuali pertinenze (box, cantina, ecc.); solo redditi da pensione per un ammontare complessivo non superiore a euro 7.500,00, goduti per l intero anno, ed eventualmente anche redditi di terreni per un importo non superiore ad euro 185,92 e dell unitä immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze; solo redditi fondiari (terreni e/o fabbricati) per un ammontare complessivo non superiore a euro 500,00; solo redditi di lavoro dipendente o di pensione corrisposti da un unico sostituto d imposta obbligato ad effettuare le ritenute di acconto ed eventualmente redditi di fabbricati derivanti esclusivamente dal possesso dell abitazione principale e di sue eventuali pertinenze; solo redditi esenti (ad es. rendite erogate dall Inail esclusivamente per invaliditä permanente o per morte, talune borse di studio, pensioni di guerra, pensioni privilegiate ordinarie corrisposte ai militari di leva, pensioni, indennitä, comprese le indennitä di accompagnamento e assegni erogati dal Ministero dell Interno ai ciechi civili, ai sordi e agli invalidi civili, sussidi a favore degli hanseniani, pensioni sociali e compensi per un importo complessivamente non superiore a euro 7.500,00 4

5 derivanti da attivitä sportive dilettantistiche); solo redditi di lavoro dipendente corrisposti da piö soggetti, se ha chiesto all ultimo datore di lavoro di tener conto dei redditi erogati durante i precedenti rapporti e quest ultimo ha effettuato conseguentemente le operazioni di conguaglio; solo redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa compresi i lavori a progetto intrattenuti con uno o diversi sostituti d imposta, se interamente conguagliati, ad eccezione delle collaborazioni di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale rese in favore di societä e associazioni sportive dilettantistiche; solo redditi dei fabbricati derivanti esclusivamente dal possesso dell abitazione principale e di sue eventuali pertinenze (box, cantina,ecc.); solo redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta (ad es. redditi derivanti da attivitä sportive dilettantistiche per un importo fino a euro ,28; interessi sui conti correnti bancari o postali); redditi derivanti da lavori socialmente utili; solo redditi soggetti ad imposta sostitutiva (ad es. interessi sui BOT o sugli altri titoli del debito pubblico). Condizione GENERALE DI ESONERO Sono in ogni caso esonerati dalla dichiarazione i contribuenti, non obbligati alla tenuta delle scritture contabili, che hanno: un imposta lorda corrispondente al reddito complessivo al netto della deduzione per l abitazione principale e relative pertinenze, che diminuita delle detrazioni per carichi di famiglia, delle detrazioni per redditi di lavoro dipendente, pensione e/o altri redditi, e delle ritenute, non supera euro 10,33. Termini di presentazione 730/2013 Il modello 730/2013 deve essere presentato: al sostituto d imposta entro il 30 Aprile 2013; oppure al CAF o ad un professionista abilitato entro il 31 maggio NovitÄ del 730/2013 Con l anticipazione dell introduzione dell IMU per effetto dell articolo 13 D.L. n. 201/2011, É stata modificata la tassazione del reddito derivante dal possesso degli immobili. Secondo la previgente disciplina, la ricchezza immobiliare veniva tassata sulla base: della rendita catastale (reddito dominicale e agrario per i terreni), o in alternativa sulla base dei canoni di locazione percepiti dal proprietario dell immobile ai fini IRPEF; 5

6 della rendita catastale (indipendentemente dalla precedente tassazione) ai fini ICI. Con il DL n. 201/2011 (e con il D.Lgs. n. 23/2010, istitutivo della nuova imposta) il legislatore ha disposto il parziale accorpamento della tassazione: viene, previsto che l IMU assorbe la tassazione IRPEF della rendita catastale per i fabbricati e del reddito dominicale per i terreni, salvo nei casi in cui l immobile non sia assoggettabile alla nuova imposta IMU. In riferimento alla tassazione dei canoni di locazione, invece, l introduzione dell IMU non ha comportato particolari contraccolpi. Analizziamo i riflessi che la materia ha nel modello 730/2013 redditi Quadro A:redditi dei terreni Per tenere conto di tali nuove modalitä di tassazione, sono stati modificati sia il quadro A - Redditi dei terreni che il quadro B - Redditi dei fabbricati. Nel Quadro A Redditi dei terreni del modello 730/2013, si precisa che: in colonna 1 deve essere indicato il reddito dominicale, che come noto soggetto ad una rivalutazione pari al 80%, mentre in colonna 3 deve essere indicato il reddito agrario, rivalutato del 70%. É stata introdotta una nuova Colonna (Colonna 9) in cui indicare l'esenzione IMU. Infatti, dal 2012, non sono dovute l'irpef e le relative addizionali, in quanto sostituite dall'imu, sul reddito dominicale dei terreni non affittati, mentre il reddito agrario continua ad essere assoggettato alle imposte sul redditi. E, invece, ancora dovuta I'IRPEF sui terreni per i quali vige l'esenzione dall'imu (in tal caso va barrata la nuova Colonna). chi presta assistenza fiscale deve indicare nel prospetto di liquidazione (Mod /2012, Rigo 147) i redditi fondiari non imponibili, in quanto giä assoggettati a IMU. Tale importo puç assumere rilievo nell'ambito delle prestazioni assistenziali e previdenziali. 6

7 i soci di societä semplice indicano le quote di spettanza dei redditi fondiari risultanti dal Modello UNICO SP 2013, riportando della Colonna 2 (Titolo) del Quadro A, il Codice 5 o il nuovo Codice 10. Quadro B:redditi dei terreni Per effetto dell introduzione dell IMU, non devono essere considerati ai fini della determinazione del reddito imponibile le rendite degli immobili non locati, compresi quelli concessi in uso gratuito. Il Quadro B Redditi dei fabbricati del modello 730/2013, si precisa che: É stata introdotta una nuova Colonna (Colonna 9) in cui indicare l'esenzione IMU. Infatti, dal 2012, non sono dovute I'IRPEF e le relative addizionali, in quanto sostituite dall'imu, sul reddito dei fabbricati non locati, compresi quelli concessi in comodato d'uso gratuito. E', invece, ancora dovuta l'irpef sui fabbricati per i quali vige l'esenzione dall'imu (in tal caso va barrata la nuova Colonna). il reddito dei fabbricati di interesse storico o artistico concessi in locazione É costituito dal maggiore importo tra la rendita catastale, rivalutata del 5 per cento e ridotta del 50 per cento, e il canone di locazione ridotto del 35 per cento. Nel quadro B la rendita catastale dei fabbricati di interesse storico o artistico va indicata nella misura ridotta del 50 per cento; chi presta assistenza fiscale deve indicare ugualmente nel prospetto di liquidazione (Mod /2012, Righi 147 e 148) i redditi fondiari non imponibili giä assoggettati a IMU. Tale importo infatti puç assumere rilievo nell'ambito delle prestazioni assistenziali e previdenziali; se l'immobile É utilizzato in parte come abitazione principale e in parte É concesso in Locazione, nel Quadro B va indicato il codice utilizzo "11" (locazione in regime di libero mercato) o il codice "12" (locazione a "canone concordato"); i soci di societä semplice indicano le quote di spettanza dei redditi fondiari risultanti dal modello UNICO SP 2013, riportando della Colonna 2 (Utilizzo) dei Quadro B, i nuovi Codici 16 e/o 17. Quadro C:redditi da lavoro dipendente Il Quadro C Redditi da lavoro dipendente del Mod. 730/2013 prevede le seguenti novitä: 7

8 la Casella "Rientro in Italia": É stata inserita una nuova casella per per-mettere, ai contribuenti che non lo hanno fatto con i propri datori di lavoro, di usufruire degli incentivi per il rientro in Italia dei lavoratori dipendenti che si trovano all'estero (legge 30 dicembre 2010, n. 238) e dei docenti e ricercatori scientifici che siano non occasionalmente residenti all'estero (art. 17, D.L.n. 185/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2); i Righi da C1 a C3: É stato previsto il nuovo Codice 4, nella Colonna 1 (Tipologia di reddito) per indicare i redditi di lavoro dipendente prestato in zone di frontiera, imponibili ai fini IRPEF per la parte eccedente euro. Infatti, chi presta assistenza fiscale non deve tener conto di tale abbattimento in sede di calcolo degli acconti d'imposta 2013 (art. 1, comma 204 Legge n. 244/2007, come modificato dall'art. 1, comma 549 Legge n. 228/ c.d. "Legge di stabilitä 2013"); il Rigo C5: É stata prorogata l'agevolazione prevista sulle somme percepite per incremento della produttivitä, in attuazione a quanto previsto da accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali, consistente nell'applicazione di una imposta sostitutiva dell'irpef e delle addizionali regionali e comunali, pari al 10%, nel limite di euro lordi. (art. 26, D.L. n. 98/2011); il Rigo C14: É stata prorogata la detrazione riconosciuta per il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso, determinata dal sostituto d'imposta entro il limite, valido per il 2012, di 145,75 euro (art. 4, comma 3, D.L. 29 novembre 2008, n. 185 e D.P.C.M. 25 maggio 2012); il Rigo C15: É stata recepita la sentenza 8-11 ottobre 2012, n. 223 della Corte costituzionale che ha dichiarato l'illegittimitä costituzionale dell'art. 9, comma 2 D.L. n. 78/2010, nella parte in cui dispone che, a decorrere dal 1á gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013, i trattamenti economici complessivi dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, previsti dai rispettivi ordinamenti delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'istat ai sensi dell'art. 1, comma 3, L. 31 dicembre 2009, n. 196, superiori a euro lordi annui, siano ridotti del 5% per; la parte eccedente il predetto importo fino a euro, nonchà del 10% per la parte eccedente euro. 8

9 NovitÄ Quadro E Il Quadro E dedicato agli oneri e spese del modello 730/2013 ha subito pochi, ma sostanziali ritocchi, per recepire le novitä in materia che si sono avute negli ultimi tempi. La piâ importante É quella relativa dell'entrata a regime (art. 16-bis TUIR) della detrazione per le spese relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio. Infatti, per le spese sostenute a partire dal 26 giugno 2012 (e sino al 30 giugno 2013), la percentuale di detrazione passa dal 36% al 50% ed il limite di spesa passa da euro a euro. Non mancano, perç, altre importanti modifiche che interessano le altre sezioni del Quadro E. Quadro E - Sezione III Spese per le quali spetta la detrazione del 36% o 41% o 50% Le novitä della Sezione III del quadro E sono: per le spese relative ad interventi di recupero del patrimonio edilizio sostenute dal 26 giugno 2012 al 30 giugno 2013 la detrazione d imposta Ç elevata dal 36 al 50 per cento, nel limite di spesa di euro. La stessa detrazione É estesa agli interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, se É stato dichiarato lo stato di emergenza; da quest anno, non Ç piö prevista la possibilitä, per i contribuenti di etä non inferiore a 75 e 80 anni, di ripartire la detrazione, rispettivamente, in 5 o 3 quote annuali. Tutti i contribuenti devono ripartire l importo detraibile in 10 quote annuali; la detrazione del 55 per cento, relativa agli interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici, É prorogata al 30 giugno 2013 ed É estesa anche alle spese per interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria. Rigo E24 - Contributi ed erogazioni a favore di istituzioni religiose Per il 2012 É possibile dedurre dal proprio reddito complessivo, fino all importo di 1.032,91 euro, le erogazioni liberali in denaro a favore: Sacra arcidiocesi ortodossa d Italia ed Esarcato per l Europa Meridionale, enti da essa controllati e comunitä locali, per i fini di culto, istruzione, assistenza e beneficenza; 9

10 Ente patrimoniale della Chiesa di GesÖ Cristo dei Santi degli ultimi giorni per attivitä di religione o di culto, per attivitä dirette alla predicazione del Vangelo, celebrazione di riti e cerimonie religiose, svolgimento dei servizi di culto, attivitä missionarie e di evangelizzazione, educazione religiosa, cura delle necessitä delle anime, rimborso delle spese dei ministri di culto e dei missionari; Chiesa Apostolica in Italia ed enti e opere da essa controllati, per i fini di culto, istruzione, assistenza e beneficenza. Rigo E21 contributi sanitari obbligatori A partire dal 2012 i contributi sanitari obbligatori per l assistenza erogata nell ambito del Servizio sanitario nazionale versati con il premio di assicurazione di responsabilitä civile per i veicoli sono deducibili dal reddito complessivo solo per la parte che eccede 40 euro. Colonna 1 (Contributo S.S.N. - R.C. veicoli): indicare l importo dei contributi sanitari obbligatori per l assistenza erogata nell ambito del Servizio sanitario nazionale versati nel 2012 con il premio di assicurazione di responsabilitä civile per i veicoli. Chi presta l assistenza fiscale porterä in deduzione dal reddito solo la parte di contributi che supera complessivamente l importo di 40 euro. Colonna 2: indicare l importo dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori e volontari versati all ente pensionistico di appartenenza. Destinazione dell 8 per mille A partire dal 2012 É possibile destinare una quota pari all otto per mille del gettito Irpef: alla Sacra Arcidiocesi ortodossa d Italia ed Esarcato per l Europa Meridionale; alla Chiesa apostolica in Italia. Altre novitä nel modello All interno dl modello 730 ci sono altre modifiche, ad esempio: 10

11 il Quadro F dedicato agli acconti, eccedenze e ritenute nel Rigo F1 scompaiono le Colonne 3 e 8 presenti nel modello dello scorso anno (Mod ) nel quale andavano indicate le eccedenze di acconto IRPEF e la cedolare secca pagata da parte di chi aveva utilizzato l'aliquota piena del 99% anzichà quella ridotta dell'82%; vengono, invece, inserite quattro nuove Colonne (7, 8, 9 e 10) riservate a coloro i quali hanno ricalcolato gli acconti dovuti sugli immobili storico-artistici, la cui tassazione É cambiata nel corso del CopyrightÄ La Lente sul Fisco 11

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