Roma, 22 Gennaio Ai Corrispondenti C.A.F. UIL S.p.A. LORO SEDI. Circolare n. 05/2013

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1 Roma, 22 Gennaio 2013 Prot. n. 58/2013/CDA/SS/GN Ai Corrispondenti C.A.F. UIL S.p.A. LORO SEDI Circolare n. 05/2013 Oggetto: nuovo Modello 730/2013, redditi 2012: principali caratteristiche Con il provvedimento del 15 Gennaio u.s., l Agenzia delle Entrate ha approvato il modello 730/2013, redditi 2012, con le relative istruzioni che presenta numerose variazioni rispetto a quello dell anno precedente. In attesa della consueta Circolare di Liquidazione, Vi illustriamo, qui di seguito, i principali contenuti che saranno, poi, oggetto di specifico approfondimento in sede di formazione regionale e con, eventuali, ulteriori nostre circolari esplicative. 1. Quadro A Redditi dei Terreni Come a Voi noto, l art. 13 del D.L. n. 201/2011 ha previsto, a decorrere dal 2012, l applicazione in via sperimentale dell I.M.U.. Quest ultima, come previsto dall art. 8 del D.Lgs. n. 23/2011 sostituisce oltre all ICI anche, per la componente immobiliare, l IRPEF e le relative addizionali dovute sul reddito fondiario degli immobili non locati. L imposta interessa, quindi, i fabbricati, compresa l abitazione principale e le sue pertinenze, le aree fabbricabili ed i terreni agricoli. A partire dall anno 2012, in presenza di terreni non locati, l Imu sostituisce l Irpef e le relative addizionali sul reddito dominicale, mentre il reddito agrario continua ad essere assoggettato alle ordinarie imposte sui redditi.

2 Pertanto, chi presterà assistenza fiscale calcolerà il reddito dei terreni non affittati tenendo conto del solo reddito agrario. Per i terreni affittati, invece, risulteranno dovute sia l Imu che l Irpef. Restano, inoltre, assoggettati a quest ultima, anche se non affittati, i terreni per i quali è prevista l esenzione dall Imu. Ad esempio sono esenti dall Imu i terreni ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell art. 15 della L. n. 984/1977. In tal caso, va barrata la casella Esenzione Imu (colonna 9). In relazione all esenzione per i terreni agricoli, occorre tenere conto anche delle istruzioni contenute nella Circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 Giugno 1993 peraltro richiamata nella recente circolare n. 3/DF del 18 Maggio 2012 a pagina 31, paragrafo 8, lettera h). La colonna 10 va barrata, invece, nel caso di terreno agricolo, nonché di terreno non coltivato, posseduto e condotto da un coltivatore diretto e da un imprenditore agricolo professionale (IAP) iscritto nella previdenza agricola. In tal caso, chi presta l assistenza fiscale, per il calcolo dell acconto 2013, rivaluterà ulteriormente i redditi dominicale e agrario del 5%. Per gli altri terreni la rivalutazione ulteriore, sempre ai fini dell acconto 2013, sarà pari al 15% (confr. Circolare CAF n. 03 del 22 Gennaio u.s. e Legge di stabilità comma 512). 2. Quadro B Redditi dei Fabbricati In questa sezione devono essere indicati: - i dati degli immobili concessi in locazione, sia se si intende assoggettare il reddito a tassazione ordinaria sia nel caso di opzione per il regime della cedolare secca ; - i dati degli immobili non concessi in locazione (es. abitazione principale, immobili a disposizione o concessi in comodato d uso gratuito), il cui reddito non sarà comunque considerato in sede di liquidazione delle imposte, in quanto per tali fabbricati l IMU pagata sostituisce l Irpef e le relative addizionali. Barrando, invece, la colonna 12 Esenzione IMU sul reddito del fabbricato, risultando esente dall IMU, saranno dovute l Irpef e le relative addizionali, anche se non è concesso in locazione. Nel quadro B dovranno essere indicati i dati di tutti gli immobili posseduti, anche se il CAF calcolerà il reddito dei fabbricati tenendo conto esclusivamente degli immobili concessi in locazione Pag. 2 di 8

3 individuati, in particolare, dai seguenti codici, da riportare in colonna 2 Utilizzo dei righi da B1 a B10: 3 locazione a canone libero, 4 equo canone, 8 locazione a canone concordato agevolato, 11 locazione parziale dell abitazione principale a canone libero, 12 locazione parziale dell abitazione principale a canone concordato agevolato, 14 locazione agevolata di immobile situato in Abruzzo e 16 immobile di società semplice locato. Cogliamo l occasione per portare nuovamente alla Vs. attenzione che il nuovo regime di tassazione definito cedolare secca è stato introdotto dall art. 3 del D. Lgs. n. 23/2011, con decorrenza dall anno d imposta 2011 per contratti di locazione aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e relative pertinenze locati per finalità abitative. L opzione per il regime della cedolare secca si esprime in sede di registrazione del contratto (S.I.R.I.A.) o nella dichiarazione dei redditi: in entrambi i casi, il contribuente dovrà indicare nella sezione I del quadro B i dati dell immobile concesso in locazione avendo cura di barrare, altresì, la casella di colonna 11 Cedolare secca. Nella sezione II del quadro B dovranno essere indicati, invece, gli estremi di registrazione del contratto di locazione oggetto dell opzione (nel caso di contratti di durata non superiore a 30 giorni non registrati va invece barrata la casella Contratti non sup. 30 gg. ). Si ricorda, infine, che il reddito fondiario assoggettato alla cedolare secca viene aggiunto al reddito complessivo solo per determinare la condizione di familiare fiscalmente a carico, per calcolare le detrazioni per carichi di famiglia, le detrazioni per redditi di lavoro dipendente, di pensione ed altri redditi, le detrazioni per canoni di locazione e per stabilire la spettanza o la misura di agevolazioni collegate al reddito (ad esempio valore I.S.E.E. e assegni per il nucleo familiare). Le istruzioni del Modello 730/20132 sono state, altresì, adeguate al recente intervento normativo dell Agenzia delle Entrate che, con la risoluzione n. 114/E/2012, ha chiarito che, in caso di immobili di interesse storico artistico, la rendita catastale da indicare nella colonna 1 deve essere considerata nella misura del 50%. Infine, nella colonna 10 Imu dovuta per il 2012 occorrerà riportare, con riferimento all unità immobiliare indicata nel rigo, l importo dell imposta municipale propria (Imu) dovuta per l anno 2012 ad eccezione dei casi di esonero. L Agenzia delle Entrate ha precisato, altresì, che se l Imu non è stata versata o è stata versata in misura inferiore occorrerà indicare, comunque, l imposta dovuta e nel caso in cui l immobile sia posseduto in comproprietà, l importo dell Imu dovuta in relazione alla percentuale di possesso. Pag. 3 di 8

4 3. Quadro C Reddito di lavoro dipendente e assimilati: casella Rientro in Italia Nella nuova versione del Modello 730/2013 è stata introdotta un nuova casella Rientro in Italia nella quale andranno riportati, se spettanti, uno dei seguenti codici: - 1 se si fruisce in dichiarazione dei redditi dell agevolazione prevista per i lavoratori dipendenti che rientrano in Italia dall Estero. In presenza dei requisiti previsti dalla Legge n. 238/2010, i redditi di lavoro dipendente concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 20% per le lavoratrici, e del 30% per i lavoratori. Si tratta di cittadini dell'ue al di sotto dei 40 anni che hanno risieduto continuativamente per almeno 24 mesi in Italia, che studiano, lavorano o hanno conseguito una specializzazione post-lauream all'estero e che decidono di fare rientro in Italia, pur avendo la residenza nel proprio Paese d origine (confr. circolare CAF n. 1/2013); - 2 se si fruisce in dichiarazione dei redditi dell agevolazione prevista per i docenti e ricercatori, che siano non occasionalmente residenti all Estero e abbiano svolto documentata attività di ricerca o docenza all Estero presso centri di ricerca pubblici o privati o università per almeno due anni continuativi e che dalla data di entrata in vigore del D.L. n. 185/2008 o in uno dei cinque anni solari successivi vengano a svolgere la loro attività in Italia e che conseguentemente divengono fiscalmente residenti nel territorio dello Stato. I redditi di lavoro dipendente concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 10%. Nei casi ordinari il beneficio è riconosciuto direttamente dal datore di lavoro. Pertanto, la presente casella va compilata esclusivamente nell ipotesi particolare in cui il datore di lavoro non abbia potuto riconoscere l agevolazione e il contribuente intenda fruirne, in presenza dei requisiti previsti dalla legge, direttamente nella presente dichiarazione dei redditi. In tale caso il reddito di lavoro dipendente va indicato nei righi da C1 a C3 già nella misura ridotta (al 10%, al 20% o al 30%). Infine, l Amministrazione Finanziaria ha inserito il nuovo codice 4 da inserire nei righi da C1 a C3 al fine di indicare l intero importo dei redditi di lavoro dipendente prestato, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all Estero, in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi, da persone residenti nel territorio dello Stato. Chi presterà l assistenza fiscale terrà conto, ai fini della liquidazione, della sola parte di reddito che eccede la franchigia di 6.700,00, fissata dall art. 29, comma 16-sexies del D. L. n. 216/2011. Pag. 4 di 8

5 4. Quadro C Reddito di lavoro dipendente e assimilati: somme per l incremento della produttività Questa sezione, come peraltro già previsto nelle precedenti versioni del Modello 730, interessa solo i lavoratori dipendenti del settore privato, titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, che nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2012 e il 31 dicembre 2012 hanno percepito compensi per incrementi della produttività e il datore di lavoro ha assoggettato questi compensi ad imposta sostitutiva (10%), entro i limiti di 2.500,00, (in questo caso risultano compilati i punti 251 e 252 del CUD/2013) oppure ha assoggettato gli stessi a tassazione ordinaria (in tal caso risultano compilati i punti 251 e 254 del CUD/2013). Le colonne 4 e 5 della medesima sezione dovranno, invece, essere compilate in presenza di importi che concorrono alla determinazione del reddito imponibile nella misura del 50% del loro ammontare, ai sensi dell art. 51, comma 6, del TUIR (es. indennità di volo). 5. Quadro C Reddito di lavoro dipendente e assimilati: dati contributo di solidarietà Il legislatore ha previsto, in virtù dell art. 2, comma 2, del D. L. n. 138/2011 e D.M. del 21 novembre 2011, a decorrere dall anno 2011, un contributo di solidarietà del 3%, deducibile dal reddito complessivo, da applicarsi sulla parte eccedente l importo di ,00 lordi. Il contribuente sarà tenuto ad indicare in: colonna 1: l importo indicato nel punto 136 del Modello CUD/2013, relativo all ammontare: - del reddito erogato ai dipendenti pubblici al netto della riduzione applicata in base all art. 9, comma 2, del D. L. n. 78/2010. La norma dispone che a decorrere dal 1 gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 i trattamenti economici complessivi dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale delle amministrazioni pubbliche superiori a euro lordi annui sono ridotti del 5 % per la parte eccedente il predetto importo fino a euro, nonché del 10% per la parte eccedente euro ; - dei trattamenti pensionistici erogati al netto della riduzione applicata in base all art. 18, comma 22-bis, del D.L. n. 98/2011. Pag. 5 di 8

6 colonna 2: riportare l importo indicato nel punto 138 del Modello CUD/2013, relativo all ammontare del contributo di solidarietà trattenuto dal sostituto d imposta. 6. Quadro E Rigo E21: contributi previdenziali ed assistenziali Un ulteriore novità del Modello 730/2013 riguarda l introduzione di una nuova colonna all interno del Rigo E21; in particolare, nella colonna 1 C.S.S.N. - R.C. veicoli occorrerà indicare l importo dei contributi sanitari obbligatori per l assistenza erogata nell ambito del Servizio Sanitario Nazionale versati nel 2012 con il premio di assicurazione di responsabilità civile per i veicoli. Il CAF porterà in deduzione dal reddito solo la parte di contributi che supera complessivamente l importo di 40,00 (confr. Circolare CAF n. 48 dell 8 Novembre 2012). In colonna 2 invece permane la possibilità per il contribuente di poter indicare i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori e volontari versati all ente pensionistico di appartenenza. In entrambe le fattispecie, la deduzione spetterà anche se gli oneri indicati sono stati sostenuti per i familiari fiscalmente a carico. 7. Quadro E Sezione III/A - Rigo E41: interventi di recupero del patrimonio edilizio (36% o 41% o 50%) Nel nuovo Modello 730/2013 nella sezione IIIA del Quadro E potranno essere inserite, fra l altro, le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2012 per le quali, a norma del Decreto Legge n. 83/2012 contenente Misure urgenti per la crescita del Paese, è stato previsto l innalzamento della percentuale di detrazione, dal 36% al 50%, nel limite massimo di spesa di ,00 da applicare alla spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (confr. Circolare CAF n. 41 del 21 Settembre 2012). La detrazione del 50%, così come anche il suddetto limite di ,00, spetterà anche per le spese sostenute dal 1 gennaio 2013 al 30 giugno 2013, da indicare nella prossima dichiarazione dei redditi. Vi ricordiamo, inoltre, che il legislatore ha introdotto, già a partire dal Modello 730/2012, la nuova Sezione III-B che dovrà essere compilata indicando, con riferimento agli interventi del recupero del patrimonio edilizio per i quali è stato eliminato l obbligo di comunicazione al Centro Operativo di Pag. 6 di 8

7 Pescara (a decorrere dal 14 maggio 2011, che coincide con l entrata in vigore del D.L. n. 70/2011), i dati catastali degli immobili nonché gli estremi di registrazione dell atto che ne costituisce titolo (ad esempio, contratto di affitto). La colonna 10 ( N. d ordine immobile ) della Sezione III-A dovrà essere compilata attribuendo un numero d ordine identificativo in corrispondenza degli interventi di ristrutturazione sull immobile per i quali sussiste l obbligo di indicare nella dichiarazione dei redditi i dati di cui sopra. Se i lavori sono stati effettuati dal conduttore (o comodatario), dovranno essere indicati, oltre ai dati catastali identificativi dell immobile (righi E51 e E52), anche gli estremi di registrazione del contratto di locazione o di comodato (colonne da 3 a 6 del rigo E53). Se l immobile non è ancora stato censito al momento di presentazione della dichiarazione devono essere riportati gli estremi della domanda di accatastamento (colonne da 7 a 9 del rigo E53). 8. Quadro F Sezione I - Rigo F1: acconti, ritenute ed eccedenze: acconti ricalcolati immobili artistici Una importante novità nel Quadro F, Sezione I è l introduzione delle colonne da 7 a 10 che vanno compilate solo se gli acconti dovuti per l anno 2012 sono stati rideterminati in presenza di redditi derivanti dagli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico, in virtù di quanto previsto dall Agenzia delle Entrate con la circolare n. 19/E del 1 giugno 2012, paragrafo 5.4 e della novellata disciplina introdotta dall art.4, comma 5-septies del D.L. n. 16/2012. Quest ultimo ha modificato il trattamento fiscale degli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico: ha abrogato, in particolare, l art. 11, comma 2, della Legge n. 413/1991, che stabiliva che il reddito degli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico è determinato mediante l applicazione della minore tra le tariffe d estimo previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è collocato il fabbricato ed ha riformulato l art. 37, comma 4-bis, del TUIR stabilendo, con effetto a partire dal periodo d imposta 2012, che il reddito derivante dalla locazione di tali immobili debba essere costituito dal maggiore importo risultante dal confronto tra la rendita catastale effettiva dell immobile rivalutata del 5%, rapportata al periodo e alla percentuale di possesso, e il canone di locazione ridotto del 35%, rapportato alla percentuale di possesso. In relazione al quadro F in esame, il contribuente dovrà, quindi, procedere in tal modo: - Colonna 7: indicare l ammontare del rigo Differenza (rigo 57 del prospetto di liquidazione 730-3/2012) rideterminato; Pag. 7 di 8

8 - Colonna 8: indicare l importo dell acconto Irpef relativo all anno 2012 rideterminato; - Colonna 9: indicare l imponibile relativo all addizionale comunale 2011 rideterminato; - Colonna 10: indicare l importo dell acconto dell addizionale comunale relativo all anno 2012 rideterminato. Cordiali saluti. Il Responsabile dell Assistenza Fiscale (Dott. Sergio Scibetta) Il Consiglio d Amministrazione Pag. 8 di 8

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