Ad uso degli Uffici Caaf50&Più e strutture convenzionate Anno VIII - N. 2/ 2013

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1 ORIENTAMENTI FISCALI Ad uso degli Uffici Caaf50&Più e strutture convenzionate Anno VIII - N. 2/ /2013: le novità Come ogni anno, anche il modello 730/2013 presenta alcune significative novità. Vediamole. Quadro A e B La principale novità del modello 730/2013 riguarda la eliminazione dell IRPEF e delle addizionali per gli immobili non affittati soggetti ad IMU. In pratica non sono più soggetti ad IREPF i seguenti immobili: - i fabbricati non locati e quelli dati in comodato d uso gratuito; - i terreni non affittati, relativamente al reddito dominicale (mentre il reddito agrario resta soggetto ad IRPEF); Rimangono invece assoggettati ad IRPEF gli immobili esenti da IMU (sempreché non sia prevista una specifica esenzione ai fini IRPEF), i terreni ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell art. 15 della Legge n. 984 del 1977 e gli immobili affittati (che scontano sia l IMU che l IRPEF). Nel modello 730 dovranno essere riportati tutti gli immobili posseduti, dunque anche i terreni ed i fabbricati esclusi dall IRPEF, ma il CAF calcolerà l imponibile IRPEF solo per gli immobili locati. In particolare, per quanto riguarda i terreni, secondo le istruzioni del modello 730/2013, sarà necessario barrare la colonna 9 del quadro A se il terreno risulta esente da IMU. Analogamente, dovrà essere barrata la colonna 12 per il fabbricato esente da IMU 1, con conseguente applicazione dell IREPF e delle addizionali anche sul fabbricato non locato. 1 V. Istr. Dich. IMU, pag. 16. Si tratta peraltro di un ipotesi che in via generale non interessa gli utilizzatori del 730.

2 Si precisa che gli immobili esenti da IRPEF secondo le vigenti disposizioni, anche se esenti dall IMU, non saranno comunque soggetti ad IRPEF (esempio: fabbricati rurali strumentali) Nel prospetto di liquidazione (modello 730-3) sono indicati i redditi fondiari relativi a terreni non affittati e fabbricati non locati, nonché il reddito dell abitazione principale e delle relative pertinenze, non imponibili in quanto l IRPEF e le relative addizionali sono sostituite dall IMU. Tali informazioni possono assumere rilievo nell ambito di prestazioni previdenziali e assistenziali. Queste novità incidono anche sul novero dei soggetti esclusi dalla presentazione del modello, come risulta dall aggiornamento della relativa tabella nelle istruzioni del mod. 730/2013 (v. pag. 3 delle Istruzioni). Ad esempio, un soggetto che ha solo redditi di lavoro dipendente o pensione (percepiti da un solo sostituto d imposta che ha rilasciato il CUD) e fabbricati non locati, quasi sempre non sarà obbligato alla presentazione della dichiarazione dei redditi (sempreché non intenda fruire di detrazioni o deduzioni d imposta non comprese nel CUD). Si fa presente, inoltre, che quest anno - per il calcolo dell acconto IRPEF i redditi dominicale e agrario devono essere ulteriormente rivalutati del 15 per cento. Nel caso di terreno agricolo, nonché di terreno non coltivato, posseduto e condotto da coltivatore diretto e da imprenditore agricolo professionale (IAP) iscritto nella previdenza agricola, l ulteriore rivalutazione, sempre ai fini dell acconto 2013, dovrà essere pari al 5 per cento (colonna 10 barrata nel quadro A). Come è evidente, tali cambiamenti non incidono sulla compilazione del modello, ma riguardano i conteggi effettuati dal CAF. Nel quadro A, inoltre, sono stati creati due nuovi codici da indicare a colonna 2: codice 5: socio di società semplice, in relazione al reddito dominicale e/o agrario imponibile ai fini IRPEF attribuito dalla società. Il reddito dominicale va indicato in colonna 1 e il reddito agrario va indicato in colonna 3. codice 10: socio di società semplice, in relazione al reddito dominicale non imponibile ai fini IRPEF attribuito dalla società. L importo va indicato in colonna 1. Generalmente, se la società è anche proprietaria del terreno assoggettato ad IMU, il contribuente socio compilerà due righi, indicando, nel primo rigo, la quota del reddito agrario imponibile ai fini IRPEF, con codice 5, e nel secondo rigo la quota di reddito dominicale non imponibile ai fini IRPEF, con codice 10. 2

3 Un altra novità del quadro B del mod. 730 riguarda il codice 9, che da quest anno va utilizzato per tutti gli immobili che fino allo scorso anno venivano individuati con i codici 9, 11, 12 e 13. In pratica il codice 9 si dovrà utilizzare nel caso di immobile che non rientra in nessuno dei casi individuati con i codici da 1 a 17. In presenza di questo codice non sono dovute IRPEF e addizionali, sostituite dall IMU. Ad esempio il codice 9 va indicato nel caso di: unità immobiliari prive di allacciamento alle reti dell energia elettrica, acqua, gas, e di fatto non utilizzate, a condizione che tali circostanze risultino da apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio da esibire o trasmettere a richiesta degli uffici; pertinenza di immobile tenuto a disposizione (codice 11 nel 730/2012); immobile tenuto a disposizione in Italia da contribuenti che dimorano temporaneamente all estero o se l immobile è già utilizzato come abitazione principale (o pertinenza di abitazione principale) nonostante il trasferimento temporaneo in altro comune (codice 12 nel 730/2012); immobile di proprietà condominiale (locali per la portineria, alloggio del portiere, autorimesse collettive, ecc), dichiarato dal singolo condomino nel caso in cui la quota di reddito spettante sia superiore a euro 25,82 (codice 13 nel 730/2012). Sono, inoltre, stati introdotti i seguenti nuovi codici di utilizzo (a seguito dell abolizione del codice 7): 16. reddito dei fabbricati attribuito da società semplice imponibile ai fini Irpef (fabbricati locati o con esenzione Imu). Il reddito va riportato nella colonna 1, senza indicare giorni e percentuale di possesso; 17. reddito dei fabbricati attribuito da società semplice non imponibile ai fini Irpef (fabbricati non locati senza esenzione Imu). Il reddito va riportato nella colonna 1, senza indicare giorni e percentuale di possesso. Da segnalare, sempre nel quadro B, la novità relativa agli immobili storici concessi in locazione (non più identificati tramite il codice utilizzo 16 previsto lo scorso anno). Infatti, in seguito all abrogazione (operata dall art. 14 del D.L. n. 16/2012) dell agevolazione (ex art. 11, comma 2, legge n. 413/1991) prevista per gli immobili di interesse storico o artistico, il reddito imponibile derivante da tali immobili concessi in locazione, è costituito dal maggior importo tra la rendita catastale effettiva rivalutata (ridotta del 50%) e il canone di locazione ridotto forfetariamente del 35%. A tal proposito, nel mod. 730/2013 è stato previsto il nuovo codice canone 4 nella colonna 5 del quadro B, con conseguente obbligo di riportare il 65% del canone alla colonna 6 (canone di locazione) dello stesso quadro. 3

4 Si precisa che la rendita catastale da indicare nella col. 1 del quadro B sarà sempre quella effettiva ridotta al 50% per tutti gli immobili storici, anche se non affittati (v. ris. 114/E del 31 dicembre2012 ). Pertanto, non è più utilizzabile la c.d. rendita figurativa (rendita catastale minore della zona censuaria d appartenenza). Come si ricorderà, l articolo 4, comma 5-septies, del suddetto D.L. 16/2012 prevedeva anche l obbligo di calcolare l acconto IRPEF per l anno 2012 assumendo a riferimento l imposta che si sarebbe determinata applicando le nuove disposizioni. La circolare 19/E del 2012 ha previsto che il versamento del maggiore acconto dovuto per gli immobili storici - doveva avvenire entro il termine del 2 acconto (30 novembre 2011), senza applicazione di sanzioni, con versamento degli interessi nella misura del 4% annuo previsto per i pagamenti rateali. Per la verifica di tale adempimento nel mod. 730/2013, nel quadro F Acconti, ritenute, eccedenze e altri dati, nel rigo F1, sono stati predisposti quattro campi (dal 7 al 10) (su cui si dirà più avanti). La colonna 10 del quadro B riguarda l indicazione dell IMU dovuta per il Tale colonna deve essere compilata, salvo il caso di immobili esenti o condominiali, se l IMU è stata versata dall amministratore. In caso di immobili in comproprietà si deve indicare l importo dell IMU relativa alla percentuale di possesso. Si ricorda inoltre che, a differenza dello scorso anno, salvo casi particolari, l opzione per la cedolare secca si deve esprimere in sede di registrazione del contratto (o successivamente, entro i trenta giorni successivi alla scadenza dell annualità contrattuale) mediante presentazione del modello 69 all Agenzia delle Entrate. L opzione in sede di dichiarazione è infatti limitata ai contratti di durata non superiore a trenta giorni complessivi nell anno (salvo che il contribuente provveda alla registrazione volontaria o in caso d uso del contratto prima della presentazione della dichiarazione dei redditi, giacché in tal caso l opzione deve essere esercitata in sede di registrazione). In entrambi i casi - opzione in sede di registrazione e opzione in dichiarazione (come detto, limitata ai contratti di durata non superiore a trenta giorni) - nella sezione I del quadro B vanno indicati i dati dell immobile concesso in locazione e va barrata la casella di colonna 11 Cedolare secca, mentre nella 4

5 sezione II del quadro B devono essere indicati gli estremi di registrazione del contratto di locazione (nel caso di contratti di durata non superiore a 30 giorni non registrati va invece barrata la casella Contratti non sup. 30 gg. ). Quadro C Nel quadro C Redditi di lavoro dipendente e assimilati è presente la nuova casella Rientro in Italia. Nella presente casella va indicato uno dei seguenti codici: 1. se si fruisce in dichiarazione dell agevolazione prevista per i lavoratori dipendenti che rientrano in Italia dall estero. In presenza dei requisiti previsti dalla legge 30 dicembre 2010, n , i redditi di lavoro dipendente concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 20 per cento per le lavoratrici e del 30 per cento per i lavoratori.; 2. se si fruisce in dichiarazione dell agevolazione prevista per i docenti e ricercatori, che siano non occasionalmente residenti all estero e abbiano svolto documentata attività di ricerca o docenza all estero presso centri di ricerca pubblici o privati o università per almeno due anni continuativi e che dalla data di entrata in vigore del D.L. 29 novembre 2008, n. 185 (29 gennaio 2009) o in uno dei cinque anni solari successivi vengano a svolgere la loro attività in Italia e che conseguentemente divengono fiscalmente residenti nel territorio dello Stato. I redditi di lavoro dipendente concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 10 per cento 3. E importante tenere presente che nei casi ordinari il beneficio è riconosciuto direttamente dal datore di lavoro. Pertanto, la presente casella va compilata esclusivamente nell ipotesi particolare in cui il datore di lavoro non abbia potuto riconoscere l agevolazione e il contribuente intenda fruirne, in presenza dei requisiti previsti dalla legge, direttamente nella presente dichiarazione dei redditi. In tale caso il reddito di lavoro dipendente va indicato nei righi da C1 a C3 già nella misura ridotta (al 10%, al 20% o al 30%). Peraltro, vista la particolarità del caso, prima di riconoscere l agevolazione nel mod. 730, se questa non è stata applicata dal sostituto d imposta nel modello CUD 2013, è sempre necessaria la richiesta scritta dell interessato e l autorizzazione del CAAF Nazionale. Nelle Annotazioni del CUD 2013, codice BM per lavoratori e lavoratrici e codice BC per docenti e ricercatori, è indicato: 2 V. Circolare 14/E del 4 maggio V. Circolare CNR N. 83/2009 del 29 gennaio 2009, la quale fra l altro precisa che i datori di lavoro devono essere università o altri centri di ricerca pubblici o privati, nonché imprese o enti che dispongano, in ragione della peculiarità del settore in cui operano, di strutture organizzative finalizzate alla ricerca (esempio CNR). 5

6 se l agevolazione è stata riconosciuta dal sostituto: l ammontare ridotto che non ha concorso a formare il reddito (v. fig. 1 sotto); BM BC Somme che non hanno concorso alla formazione del reddito imponibile, importo ( ). Somme percepite dai docenti e dai ricercatori che non hanno concorso a formare il reddito imponibile, importo ( ). (fig. 1) se il sostituto non ha operato l abbattimento: la quota non imponibile (v. fig. 2 sotto), che andrà detratta dall ammontare indicato al punto 1 del CUD 2013 (l importo ottenuto deve essere indicato nei righi da C1 a C3). BM BC L 80 % o il 70% delle somme percepite rispettivamente dalle lavoratrici o dai lavoratori che non hanno fruito dell abbattimento della base imponibile importo ( ). Il 90% delle somme percepite dai docenti e dai ricercatori che non hanno fruito dell abbattimento della base imponibile importo ( ). (fig. 2) Altra importante novità del Quadro C è quella relativa ai redditi di lavoro dipendente prestato, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi da persone residenti nel territorio dello Stato per i quali è stato previsto il nuovo codice 4 da indicare nella colonna 1 (Tipologia reddito) dei righi C1 C3. In questo caso, nella colonna 3 (Reddito) del quadro C, si deve indicare l intero ammontare dei redditi percepiti, comprensivo della quota esente. In presenza di un CUD 2013, all importo indicato nel punto 1 (che è al netto della franchigia prevista di euro) va dunque sommata la quota esente riportata nelle Annotazioni (codice AE v. sotto fig. 3). AE Redditi prodotti in zona di frontiera: importo della quota esente ( ). (fig. 3) Chi presta l assistenza fiscale terrà conto, per l anno 2012, della sola parte di reddito eccedente euro. Da segnalare anche che per il 2012, le somme percepite per l incremento della produttività assoggettabili ad imposta sostitutiva del 10% non possono eccedere i limiti di euro (nel 730/2012, invece, il limite era di euro). Per poter fruire dell agevolazione il lavoratore deve aver posseduto nel 2011 redditi di lavoro dipendente non superiori a euro (nel 730/2012, invece, il limite, riferito all anno 2010, era di euro). Come per gli altri anni, nel predetto limite di euro devono essere considerate anche le somme che sono state assoggettate a imposta sostitutiva. 6

7 SOMME PERCEPITE PER L INCREMENTO DELLA PRODUTTIVITÀ (2012) MAX REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE 2011 MAX Imposta sostitutiva 10% Detrazione comparto sicurezza, difesa e soccorso (rigo C14): passa da 141,90 euro a 145,75. L agevolazione spetta ai lavoratori che nell anno 2011 hanno percepito un reddito di lavoro dipendente non superiore a euro. Quadro E Spese sanitarie Possono essere ammesse alla detrazione d imposta del 19% le spese sostenute per le prestazioni professionali rese alla persona dalle figure professionali elencate nel DM 29 marzo 2001 (podologo, fisioterapista, logopedista, ecc.), anche senza una specifica prescrizione medica, a condizione che dal documento attestante la spesa risulti la figura professionale e la prestazione resa dal professionista sanitario (v. Istruzioni mod. 730/2013, pag. 66, che recepiscono le indicazioni della circolare n. 19/E del 1 giugno 2012). Rigo E21: contributo SSN RC veicoli: è stata prevista una franchigia di 40 euro. La deduzione verrà calcolata solo sulla parte eccedente il predetto importo. Per l indicazione dei contributi al SSN è stata specificatamente prevista la colonna 1. Rigo E28 Contributi versati da lavoratori di prima occupazione A partire dall anno 2012, per i lavoratori iscritti dal 2007 alle forme pensionistiche obbligatorie, è possibile usufruire per la prima volta dell incentivo previsto dall art. 8 del D.lgs. n 252 del La predetta disposizione consente ai lavoratori di prima occupazione successiva al 1 gennaio a decorrere dal quinto anno di iscrizione e per i venti anni successivi - di dedurre dal reddito complessivo contributi in misura eccedente al limite di 5.164,57 euro ordinariamente stabilito. Il predetto limite, infatti, viene incrementato di un ammontare pari alla differenza positiva fra l importo di ,85 euro (= 5.164,57 x 5) e i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni. L ulteriore abbattimento non può comunque superare il limite annuo di 2.582,29. 7

8 In sostanza, il lavoratore di prima occupazione versando contributi inferiori al limite previsto nei primi cinque anni di iscrizione al fondo, ha accumulato un plafond che gli consente di poter dedurre in misura maggiore i contributi di previdenza integrativa versati negli anni successivi. Le Istruzioni precisano che se nella casella 8 Previdenza complementare, della Sezione Dati generali del CUD è indicato il codice 3, i dati da indicare in questo rigo sono quelli riportati nei punti 120, 121 e 123 del CUD 2013 o del CUD Se, invece, nella casella 8 è riportato il codice A (che indica la presenza di diverse tipologie di fondi), per compilare il rigo E28 si può fare riferimento alle annotazioni al CUD. In particolare: colonna 1: riportare l importo dei contributi che il datore di lavoro ha escluso dall imponibile, risultante dalla somma degli importi indicati nei punti 120 e 123 del CUD 2013; colonna 2: riportare l importo dei contributi che il datore di lavoro non ha escluso dall imponibile, indicato nel punto 121 del CUD 2013, e le somme versate ai fondi negoziali, nonché alle forme pensionistiche individuali, senza il tramite del datore di lavoro. Sezione III A: Spese sostenute per la ristrutturazione di immobili La detrazione in commento è stata inserita stabilmente nel Tuir (art. 16 bis) e dall anno 2012 riguarda anche le spese relative agli interventi edilizi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell'immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, sempreché sia stato dichiarato lo stato di emergenza, anche anteriormente alla data di entrata in vigore della disposizione 4. Come è noto, inoltre, l art.11, comma 1, del D.L. n. 83/2012, convertito in legge n. 134/2012, ha disposto l aumento al 50% della detrazione del 36% prevista dall art. 16 bis del TUIR n. 917 del 1986, con contestuale innalzamento del limite di spesa detraibile (che passa da euro a ). L agevolazione, peraltro, riguarda solo le spese sostenute dal 26 giugno 2012 (data di entrata in vigore del decreto) al 30 giugno E stato osservato che sulle spese sostenute per la ricostruzione di un immobile (anche abitazione secondaria) danneggiato da eventi calamitosi, per le quali spetta un contributo comunitario, statale, regionale o comunale, si può beneficiare della detrazione del 36% (50% fino al 30 giugno 2013), limitatamente alla parte di spese sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti, a patto che la normativa che concede il contributo non preveda un'incompatibilità con il bonus sulle ristrutturazioni. Per il 36% (50%), infatti, non è prevista una incumulabilità generica «con ulteriori contributi comunitari, regionali o locali», come invece è previsto dal 1 gennaio 2009 per la detrazione del 55% sugli interventi per il risparmio energetico (articolo 10, comma 2, Dm 19 febbraio 2007) (L. Torresani in 8

9 Le istruzioni chiariscono che se l importo delle spese sostenute nel 2012 è relativo alla prosecuzione di un intervento iniziato in anni precedenti, su una singola unità immobiliare posseduta da un unico proprietario, l importo da indicare nella colonna 9 non può essere superiore alla differenza tra ,00 euro e quanto speso negli anni pregressi dal contribuente, in relazione allo stesso intervento. Per le spese sostenute dal 26 giugno al 31 dicembre 2012 la detrazione spetta nel limite di euro, al netto delle spese sostenute, nel limite di euro, dal 1 gennaio al 25 giugno 2012 e negli anni precedenti. 36% max % max % max giugno dicembre giugno 2013 Prosecuzione del medesimo intervento Esempio 9

10 Poiché, in generale, l agevolazione in commento può essere richiesta per le spese sostenute nell anno, secondo il criterio di cassa (v. Agenzia delle Entrate, Guida Ristrutturazioni Edilizie - agosto 2012, pag. 6), deve ritenersi che per determinare il regime applicabile alle varie spese sostenute nel 2012 si deve far riferimento alla data del bonifico (v. Il Sole 24 Ore, 5 novembre 2012, n. 306, pag. 8). L agevolazione spetta anche per l acquisto o l assegnazione di immobili facenti parte di edifici interamente ristrutturati, se le spese per l acquisto dell immobile sono state sostenute dal 26 giugno 2012 al 30 giugno In questo caso dunque la detrazione del 50% dovrà essere calcolata - entro l importo massimo di euro - sul 25 per cento del prezzo di vendita o di assegnazione dell immobile, risultante dall atto di acquisto o di assegnazione. Da quest anno, infine, i contribuenti di età non inferiore a 75 o a 80 anni, non possono più scegliere una diversa ripartizione della spesa, rispettivamente in 5 o 3 rate annuali. Questa scelta non può essere effettuata neppure per le spese sostenute in anni precedenti. Invece, i contribuenti che, avendone diritto, negli anni passati avevano ripartito la detrazione in 5 o 3 rate, possono proseguire secondo tale rateazione. Si ricorda anche che nella colonna 8 (Numero rata) per le spese sostenute nel 2012 va obbligatoriamente indicato il numero 1 nella casella relativa alla ripartizione della spesa in 10 rate. Infine, si precisa che la sezione III B (Dati catastali identificativi degli immobili e altri dati per fruire della detrazione del 36 per cento o del 50 per cento) deve essere compilata nella dichiarazione dei redditi relativa all anno d imposta in cui è stata sostenuta la spesa (ad es. 730/2013 per le spese sostenute nel 2012) o, comunque, nella prima dichiarazione in cui si fruisce della detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio. Invece, non è obbligatorio indicare nuovamente i dati identificativi degli immobili nelle dichiarazioni dei redditi in cui vengono riportate le successive rate in cui è ripartita la detrazione. Sezione IV Spese per le quali spetta la detrazione d imposta del 55 per cento La detrazione del 55 per cento, relativa agli interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici (prorogata fino al 30 giugno 2013) è stata estesa (dal 1 gennaio 2012) anche alle spese per interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria. Quadro F - acconti ricalcolati immobili storici 10

11 Le colonne da 7 a 10 vanno compilate solo se gli acconti dovuti per l anno 2012 sono stati rideterminati in presenza di redditi derivanti dagli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico, secondo quanto previsto dall art. 4, comma 5-septies, del decreto-legge n. 16 del 2012 (vedi circolare n. 19/E del 1 giugno 2012, paragrafo 5.4). La compilazione è la seguente: colonna 7: indicare l ammontare del rigo Differenza (rigo 57 del prospetto di liquidazione o rigo RN33 del modello Unico PF 2012) rideterminato; colonna 8: indicare l importo dell acconto Irpef relativo all anno 2012 rideterminato; colonna 9: indicare l imponibile relativo all addizionale comunale 2011 rideterminato; colonna 10: indicare l importo dell acconto dell addizionale comunale relativo all anno 2012 rideterminato. Scelta 8 per Mille Infine, è possibile destinare l otto per mille del gettito Irpef alla Sacra Arcidiocesi ortodossa d Italia o alla Chiesa apostolica in Italia (da quest anno è anche possibile dedurre dal proprio reddito complessivo, al rigo E24, fino all importo di 1.032,91 euro, le erogazioni liberali in denaro a favore di alcune nuove istituzioni religiose). [Fine] L elaborazione dei testi ancorché curata con scrupolosa attenzione esprime l opinione degli autori e non impegna alcuna responsabilità 11

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