REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI FORNITURA DI ACQUA

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1 COMUNE DI GORLA MAGGIORE - Provincia di VARESE - REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI FORNITURA DI ACQUA ASPETTI AMMINISTRATIVI Approvato con delibera consigliare n 13 del 28/02/ esecutivo dal 27/03/2002 Modificato con delibera consigliare n 6 del 28/03/2008 Modificato con delibera consigliare n 8 del 08/04/2011 Pagina 1 di 6

2 INDICE TITOLO I - AMMINISTRAZIONE... 3 Articolo 1 - Esercizio in economia... 3 Articolo 2 - Contabilità interna dell'acquedotto... 3 Articolo 3 - Rilievi di consumo... 3 Articolo 4 - Categorie di utenza... 3 Articolo 5 - Prezzo dell'acqua... 4 Articolo 6 - Nolo contatori... 4 Articolo 7 - Domanda di fornitura... 4 Articolo 8 -Voltura di concessioni... 4 Articolo 9 -Fatturazione consumi... 4 Articolo 10 - Fatturazione per più utenze... 4 Articolo 11 - Pagamento del canone e dei consumi... 5 Articolo 12 - Dilazione dei pagamenti... 5 Articolo 13 - Guasti alle derivazioni per le utenze private... 5 Articolo 14 - Fatturazioni a seguito di guasti... 5 Articolo 15 - Entrata in vigore del regolamento... 6 Pagina 2 di 6

3 TITOLO I - AMMINISTRAZIONE Articolo 1 - Esercizio in economia L'acquedotto comunale di Gorla Maggiore è gestito in economia ai sensi del T.U. 15/10/1925 n 2578 e dell'articolo 293 del T.U. della legge comunale provinciale 3/3/1934 n 383. La direzione del servizio è affidata al Responsabile dell Ufficio Tecnico o suo delegato che ha la sorveglianza su tutta la gestione. Al Responsabile dell Ufficio Finanziario è affidata la gestione del servizio di riscossione dei consumi. Articolo 2 - Contabilità interna dell'acquedotto Il Responsabile del Servizio Finanziario curerà che siano istituiti e mantenuti aggiornati: 1) l'elenco degli utenti distinti secondo i vari tipi di contatori; 2) il consumo di acqua potabile da parte di ciascun utente; 3) le spese per il sollevamento dell'acqua; 4) ogni altra spesa ed entrata relativa all'esercizio; Articolo 3 - Rilievi di consumo Il rilievo di consumo sarà eseguito annualmente, per mezzo dell incaricato, con scadenza compresa tra l'undicesimo ed il tredicesimo mese successivo alla precedente lettura. E' facoltà dell'amministrazione effettuare letture intermedie all'anno. Articolo 4 - Categorie di utenza Le categorie di utenza sono stabilite in base all'uso per cui è prevalentemente destinata l'acqua prelevata. Sono attualmente così suddivise e denominate: 1) Cat. D/4 - Utenza ad uso domestico esclusivamente per civili abitazioni occupate per almeno sei mesi all'anno; 2) Cat. I/2 - Utenze particolari alle quali viene fornita acqua non potabile con separata rete per uso industriale. 3) Cat. I/4 Tutte le altre utenze, ad esempio: industriale, artigianale o comunque ad uso attività produttive o commerciali; cantieri per costruzione di abitazioni, giardini privati e condominiali, uffici, appartamenti non occupati, utenze miste con attività artigianale ed abitazione civile, ecc.; Articolo 5 - Prezzo dell'acqua Le tariffe per la fornitura dell'acqua sono deliberate dalla Giunta Comunale in relazione ai costi di gestione degli impianti e della rete di distribuzione dell'acquedotto, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente e sottoposte alla verifica di legge. I prezzi dell'acqua potabile sono suddivisi per fasce direttamente proporzionali al consumo. A decorrere dall anno 2002, nel rispetto di quanto previsto dalla deliberazione CIPE n. 52 del 4 aprile 2001, dovrà essere attivato il percorso di superamento del minimo impegnato. In prima applicazione tale minimo dovrà ridursi di 30 m 3. Pagina 3 di 6

4 Sono fatte salve eventuali modifiche apportate da normativa emanata dagli organi competenti in materia (CIPE, Ministero dell Industria, ) o modifiche tariffarie, approvate dalla Giunta Comunale e non contemplate nel presente Regolamento. Articolo 6 Quota fissa E previsto un contributo da addebitarsi nella bolletta annuale, denominato quota fissa. Tale importo è dovuto da ogni nucleo od immobile che si rifornisce dalla rete idrica, quindi in caso di multi-utenze sarà addebitato un numero di quote fisse pari alle utenze allacciate. Articolo 7 - Domanda di fornitura Le domande di concessione dovranno essere stese su apposito modulo fornito dal Comune nel quale dovrà risultare la qualifica del richiedente (proprietario, affittuario, condomino, ecc.), il Comune di residenza, la via, il numero civico e il proprietario dell'immobile (ove questi non sia lo stesso richiedente), il codice Fiscale e l'uso per cui l'acqua deve servire. Con la presentazione della domanda il richiedente riconosce ed accetta il presente regolamento, conoscendo tutti i diritti da esso derivanti al Comune. Articolo 8 - Voltura di concessioni In qualunque caso di variazione d utenza, sia per cessazione, sia per subentro, l utente dovrà dare avviso scritto al Comune entro 60 giorni dalla variazione stessa. Il subentrante dichiarerà di accettare gli impegni assunti dal predecessore mediante compilazione dell'apposito modulo rilasciato dal Comune. Ogni spesa relativa alla voltura è a carico del subentrante. La mancata osservanza delle condizioni supposte dà la facoltà al Comune di sospendere la fornitura dell'acqua. Articolo 9 - Fatturazione consumi La fatturazione dei consumi è effettuata per ogni utenza collegata alla pubblica rete. Nell'eventualità che i consumi da fatturarsi annualmente non fossero pervenuti come previsto dal precedente articolo 3, si procederà all'attribuzione d'ufficio di un valore pari al consumo medio di analoghe utenze, calcolato sull erogazione complessiva dell acquedotto dei precedenti anni. Non è previsto rimborso per quanto pagato a seguito di valori attribuiti d ufficio. Articolo 10 - Fatturazione per più utenze Nel caso in cui ad un contatore siano collegati più nuclei familiari e/o attività lavorative, la fatturazione sarà effettuata con le seguenti norme: 1) utenze multiple esclusivamente ad uso domestico: calcolo con cat. D/4 e fasce di fatturazione moltiplicate per numero utenze allacciate; 2) utenze miste (abitazione civile più attività) come segue: a) se attività industriale più abitazione (es. Custode) calcolo con cat. I/4 senza suddivisione per numero fruitori; b) se attività produttiva o terziaria, più abitazione, calcolo con cat. I/4 con suddivisione per nuclei utilizzatori; Pagina 4 di 6

5 Articolo 11 - Pagamento del canone e dei consumi Chi ottiene una concessione d acqua è obbligato al pagamento dei canoni e del corrispettivo per i consumi, nei modi e nei tempi stabiliti dal Comune nel presente Regolamento. Il Comune, in caso di mancato pagamento, ha la facoltà di sospendere la fornitura dell'acqua dopo 15 giorni dall'invio della comunicazione scritta agli utenti morosi. In tal caso, prima che sia riattivato il servizio, l'utente dovrà rimborsare le spese per la sospensione della presa oltre alle somme dovute per arretrati per penalità e per ogni altra spesa eventualmente sostenuta a causa dell'inadempienza. Gli eventuali reclami in corso non danno diritto all'utente di tenere in sospeso i pagamenti. In caso di mancato pagamento delle fatture emesse entro i termini ivi fissati, l Ufficio competente procederà al recupero del dovuto secondo le modalità indicate nel Regolamento per la disciplina delle Entrate Comunali. L intera attività di cui al comma precedente, o comunque la notifica del Decreto Ingiuntivo, dovrà essere eseguita entro i termini previsti dalle norme vigenti. Articolo 12 Dilazione dei pagamenti Qualora l utente presenti idonea istanza volta ad ottenere la rateizzazione degli importi dovuti a titolo di consumi idrici, è prevista la rateizzazione del versamento secondo i termini e le modalità indicate nel Regolamento per la disciplina delle Entrate Comunali. Articolo 13 - Guasti alle derivazioni per le utenze private Ogni utente risponde della buona costruzione e manutenzione degli impianti posti a valle della presa. Il Comune non può essere chiamato a rispondere su eccessivi consumi per perdite od altro che potrebbe derivare dall'impianto privato. L'utente è responsabile in caso di guasti, manomissioni, furti, rotture ecc. della presa all'interno della sua proprietà, pertanto ogni conseguente intervento di riparazione sarà a suo carico. Nel caso di guasto, di qualsiasi genere, l'utente dovrà darne comunicazione al Comune entro 60 (sessanta) giorni dalla riparazione della perdita, che disporrà al più presto gli interventi del caso. Nel caso in cui la domanda perverrà oltre il termine previsto al periodo precedente, non si procederà con il ricalcolo ai sensi dell art. 14 del presente Regolamento (farà fede la data della dichiarazione dell utente relativa alla perdita). Dovranno inoltre prendersi da parte degli utenti le precauzioni necessarie perché in caso di rottura del tubo di presa, del rubinetto di arresto, della saracinesca o del contatore, non abbiano a verificarsi danni per allagamento, danni dei quali, in ogni caso, il Comune non sarà chiamato a rispondere. Articolo 14 Fatturazioni a seguito di guasti Qualora l utente dimostri di aver subito un guasto tale da causare un ingente perdita nel tratto di derivazione dalla presa, con conseguente fatturazione dei consumi, sarà possibile tenere conto di tale eccedenza in sede di fatturazione. La procedura in tal caso rispetterà le seguenti prescrizioni: a) per perdita s intende un consumo che superi di almeno 200 mc il consumo medio della medesima utenza; Pagina 5 di 6

6 b) l utente dovrà dimostrare di aver attivato tutti gli interventi dal caso previsti per porre fine alla perdita (fattura della riparazione idrica); c) la prima fatturazione successiva alla perdita, sarà determinata dalla sommatoria di due importi. Il primo scaturisce da una normale procedura di calcolo del dovuto (nel rispetto dei canoni, delle fasce di consumo, dei diritti, imposte o quote fisse previste) sulla base di un consumo fittizio determinato sulla media dei consumi rilevati nelle tre fatturazioni precedenti alla medesima utenza. Il secondo considererà i metri cubi eccedenti il consumo medio utilizzato nell importo precedente e sino a concorrenza del consumo effettivamente registrato, e fatturerà tali metri cubi alla prima fascia prevista per la fatturazione dei consumi per utenza analoga (oltre ad IVA) escludendo tale consumo dall applicabilità dei canoni di fognatura e depurazione. Articolo 15 - Entrata in vigore del regolamento Il presente regolamento, entrerà in vigore non appena esperite le procedure di legge previste per l approvazione. Pagina 6 di 6

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