REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISTRIBUZIONE DELL ACQUA POTABILE
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1 COMUNE DI PINZANO AL TAGLIAMENTO Provincia di Pordenone REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISTRIBUZIONE DELL ACQUA POTABILE ************************* DISPOSIZIONI GENERALI ART. 1 Il servizio della distribuzione dell acqua potabile è assunto in privativa dall Amministrazione Comunale salvo quanto previsto dalla L. 142/90. ART. 2 L acqua potabile, lungo le strade percorse dalla rete idrica e compatibilmente con le esigenze del servizio, sarà dal Comune concessa ai proprietari degli stabili che ne faranno richiesta e che si obbligheranno all osservanza del presente Regolamento. ART. 3 L acqua è concessa solo per usi domestici (comprese comunità senza fini di lucro, scuole, caserme, ospedali, convitti, case di cura, ostelli, asili, utenze a lettura combinata per uso domestico ed antincendio), abbeveraggio animali, attività economiche o commerciali, o usi assimilati e temporanei. NORME PER LA CONCESSIONE IDRICA ART. 4 Le domande di concessione saranno presentate a cura del proprietario o del locatario e redatte in carta legale in conformità allo schema che verrà fornito dal Comune e sono impegnative per il richiedente. Esse debbono contenere i seguenti dati: - Cognome e nome, luogo e data di nascita e codice fiscale del richiedente; - Dichiarazione di essere proprietario o locatario dell immobile ed in questo caso, firmate dal proprietario dell immobile; - Via e numero civico in cui è situato l immobile; - Uso a cui si intende destinare l acqua;
2 - Dichiarazione di accettazione del presente regolamento; - Planimetria con indicazione del punto di allaccio del contatore. ART. 5 All atto della domanda di concessione d acqua, il richiedente dovrà versare al Comune le seguenti somme: - Per diritto fisso d apertura utenza: a) L per usi domestici in abitazioni unifamiliari; b) L per usi domestici per ciascun utente nel caso di edifici condominiali; c) L per usi non domestici (industriali, commerciali, artigianali, zootecnici, agricoli ecc.) d) L Per impianti antincendio e) Una cauzione dovuta in caso di attraversamento della sede stradale asfaltata da trattenersi a garanzia della corretta esecuzione dei lavori quantificata in L = f) Gli importi di cui al presente articolo sono indicizzati in base all indice annuale ISTAT ART. 6 Le concessioni avranno durata illimitata salvo che l utenza non intenda disdettare la concessione. Le disdette dovranno essere comunicate per iscritto dal singolo utente in qualsiasi momento. Il Comune si riserva la facoltà di rivalsa nei confronti del locatore se il locatario è insolvente. Le concessioni si intendono sciolte nei casi di: 1. Demolizione del fabbricato; 2. Disdetta scritta presentata dall utente per qualsiasi motivo mediante la compilazione completa di appositi moduli predisposti dal Comune;; ART. 7 La disdetta comporta la rimozione a cura del Comune del contatore e l applicazione del tappo con sigillo sul tubo terminale di proprietà del Comune. Per tale operazione l utente sarà tenuto al pagamento della somma di lire = ART. 8 Qualora l utente, dopo aver rinunciato all uso dell acqua, intenda riprendere la concessione dovrà presentare nuova domanda come stabilito dall art.4 assoggettandosi al pagamento delle quote fissate dall art. 5.
3 ART. 9 Il passaggio di proprietà dell edificio o il subentro se trattasi di locatario o la cessione dell esercizio o industria non risolve il contratto. Entro due mesi dalla data del passaggio ad altri di tutto o in parte dello stabile fornito d acqua, l utente dovrà darne partecipazione al Comune, indicando il nuovo proprietario da cui sarà surrogato. L utente resta responsabile degli obblighi contrattuali fino a quando il nuovo utente non avrà perfezionato un nuovo contratto. ART. 10 In caso di decesso del concessionario utente, gli eredi saranno tenuti a chiedere il cambio di destinazione della concessione, e ciò entro 6 (sei) mesi dall avvenuto decesso, oppure saranno tenuti a dare disdetta dell utenza ed in ogni caso rimarranno responsabili degli obblighi derivanti dall utenza stessa. ART. 11 L inizio dell erogazione dell acqua potrà avvenire in qualsiasi momento dell anno. ART. 12 Il Comune si riserva il diritto di sospendere temporaneamente l erogazione dell acqua per cause dipendenti da forza maggiore, per lavori e riparazioni. La sospensione della fornitura, per quanto possibile, sarà preavvisata. Gli utenti non potranno reclamare alcun indennizzo per le sopracitate sospensioni. ART. 13 La somministrazione dell acqua avverrà mediante flusso misurato da contatore. ART. 14 La quantità dell'acqua erogata sarà verificata mediante letture annuali, da effettuarsi a cura dell Amministrazione. Nel caso in cui il consumo non raggiunga la quantità contrattualmente impegnata, l utente sarà tenuto a pagare per intero detto minimo garantito. Di contro se il consumo dell acqua, nell arco dell anno, supera tale minimo, sarà tassato tutto il consumo differenziale al prezzo di cui alla tariffa in vigore. Il pagamento delle quote poste a carico dell utente dovrà avvenire in due rate semestrali.
4 L utente che non effettuerà i pagamenti di cui sopra entro il termine di 30 giorni dalla data di scadenza apposta su ogni bolletta o fattura, sarà diffidato, a mezza lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, ad effettuare i pagamenti ed a suo carico, oltre la rifusione delle spese postali, sarà applicata una penale di mora pari al 10% (dieci per cento) dell importo non pagato. Trascorsi inutilmente ulteriori 10 giorni dalla data del timbro postale apposto sulla ricevuta di ritorno di detta lettera di diffida, il Comune provvederà in ogni caso ad esercitare l azione legale che riterrà più opportuna per il recupero che qualsiasi suo credito nei confronti degli utenti.. ART. 15 I contatori saranno forniti, posti in opera e rimossi in caso di disdetta, a cura dell Amministrazione Comunale e rimarranno di esclusiva proprietà della stessa. L Amministrazione provvederà alle loro riparazioni ed alle loro sostituzioni qualora non funzionassero. I relativi guasti provocati da incuria e negligenza (gelo, colpi d ariete ecc.) da parte dell utente, saranno egualmente riparati dall Amministrazione, ma a totale carico del concessionario. Nel caso di rottura del contatore, l utente sarà tenuto ad avvertire immediatamente il Comune per mezzo di lettera. Per l uso del contatore, l utente sarà tenuto a pagare le quote mensili di utenza secondo le tariffe fissate dal C.I.P. da recepirsi con separato atto. ART. 16 Ove il contatore, per qualsiasi motivo o causa, avesse cessato di funzionare, o non fosse stato installato anche per impossibilità tecnica, all utente sarà addebitato il consumo medio di una famiglia pro-capite applicato al nucleo familiare. In mancanza di segnalazione tempestiva di guasti derivanti da rilevanti perdite interne od esterne all abitazione (il cui consumo è segnalato dal contatore) previa richiesta di sgravio, il consumo sarà addebitato sulla base dei consumi accertati negli ultimi tre anni, maggiorati del 50%.L'utente deve comunicare immediatamente il guasto interno od esterno verificatosi all ufficio comunale competente. In ogni caso l eventuale determinazione di sgravio dell importo dovuto sarà effettuata del Responsabile del Servizio in base alla presentazione della documentazione succitata o in virtù di accertamenti posti dal Comune stesso. In ogni modo nessun abbuono sarà accordato per elevati consumi derivanti da perdite non regolarmente documentate, accertate o dichiarate. Le eventuali perdite che si verificano a valle del contatore saranno a carico dell utente. ART. 17 Gli eventuali reclami per errata misurazione del contatore dovranno essere fatti per iscritto e l utente avrà facoltà di richiedere il controllo dell apparecchio di misura. Non sono da considerarsi misurazioni errate quelle eccedenti il limite di tolleranza del 5% (cinque per cento) in più o in meno del consumo reale.
5 Le spese di eventuali controlli degli strumenti di misura saranno sostenute dall utente nel caso sia riscontrato un errore di misurazione contenuto nell indicato limite di tolleranza del 5% (cinque per cento) dette spese sono quantificate in lire = per controlli semplici e dovranno essere versate contestualmente alla richiesta di verifica, per controlli complessi verranno addebitate le spese debitamente fatturate. In caso di misurazione errate eccedenti tale limite, il costo sarà a carico del Comune che rimborserà, in caso di errori da parte del Comune, la somma sgravandola nella cartella seguente. BOCCHE D INCENDIO ART. 18 Le bocche d incendio saranno munite di apposito sigillo applicato dall Amministrazione Comunale e non dovranno aprirsi che in caso d incendio. L utente dovrà informare l Amministrazione entro 24 ore, dall uso fatto dalle bocche d incendio. NORME TECNICHE ART. 19 Ogni nuovo allacciamento sarà eseguito secondo le prescrizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione, il quale detterà pure le norme per la costruzione del pozzetto del contatore. Tale provvedimento autorizzativo debitamente sottoscritto in copia dall'utente varrà a tutti gli effetti come contratto Dovranno in ogni modo essere rispettate le seguenti norme principali: 1. Ogni utente dovrà avere una presa separata da quella degli altri utenti, fatta eccezione per i condomini e per le abitazioni esistenti nella quale l impianto idrico non è divisibile, perciò potrà provvedersi con un unico apparecchio misuratore; 2. Il pozzetto per il contatore sarà costruito a confine sulla proprietà privata; le riparazioni e manutenzioni delle tubature situate a valle del contatore sono a carico dell utente. Le riparazioni e manutenzioni delle tubature a monte del contatore sono a carico dell Amministrazione Comunale, salvo il diritto al risarcimento del danno se causate da fatti imputabili all utente. 3. A monte e a valle del contatore dovranno essere poste in opera due valvole di arresto per l interruzione della distribuzione all interno del fabbricato e una terza per la regolazione della pressione. 4. Le opere eseguite dall utente dopo l apparecchio di misura dovranno resistere ad una pressione di 10 (dieci) atmosfere; 5. Le tubature dovranno essere interrate ad almeno un metro di profondità. Tutte le riparazioni e manutenzioni sulle derivazioni dalla presa stradale fino al confine della proprietà spettano esclusivamente al Comune. Sono pertanto vietati interventi di terzi pena il pagamento dei danni.
6 DERIVAZIONI SU STRADE NON PERCORSE DALLA RETE IDRICA ART. 20 Nel caso di richiesta d acqua lungo le strade comunali non percorse dalla rete di distribuzione, si provvederà alla costruzione di condotte parziali, compatibilmente con le possibilità finanziarie del Comune e purchè i proventi conseguibili dalla quantità complessiva dell acqua richiesta siano remunerativi della spesa da incontrare. Diversamente l Amministrazione può richiedere agli interessati il pagamento di un contributo da convenire, senza che il richiedente possa vantare pretese sulla condotta costruita. ART. 21 Eventuali diramazioni su strade vicinali o private o su fondi privati non sono costruite che a spese del richiedente e purchè i proprietari delle strade e dei fondi riconoscano il diritto del Comune ad attraversare la proprietà con la rete comunale fino all apparecchio di misura, consentendo contemporaneamente l imposizione della servitù, senza oneri per l Amministrazione e riservandosi al Comune il diritto di far visitare in qualunque momento le tubazioni e far eseguire le necessarie riparazioni o sostituzioni, nonchè di allacciare, a tali diramazioni, tubi per altre utenze. NORME PRECAUZIONALI ART. 22 Durante la stagione invernale l utente sarà tenuto a proteggere, con i dovuti accorgimenti, gli apparecchi di misura. ATTI VIETATI ART. 23 E vietato: 1. Manomettere gli impianti e la saracinesca della rete idrica senza specifica autorizzazione; 2. Usare l acqua per altro uso o scopo per il quale è stata richiesta; 3. Lasciare innestare alla propria derivazione prese per conto terzi; 4. Alterare in qualsiasi modo gli apparecchi di misurazione nonché i sigilli degli stessi, o il rubinetto d arresto e la valvola stradale; 5. Accedere a impianti e saracinesche pubbliche;
7 VIGILANZA E SANZIONI ART. 24 E facoltà del Comune visitare e far visitare dai suoi incaricati tutte le condutture interne, di prescrivere quelle riforme che siano suggerite per l esatta osservanza del regolamento. ART. 25 La sospensione dell erogazione dell acqua non solleva l utente dall obbligo di pagare, a titolo ti danno, il pattuito canone minimo per tutto il periodo della concessione. ART. 26 Salvo i casi di falsità o di frode, per i quali si procederà a norma del Codice Penale, per le violazioni delle norme contemplate dal Presente Regolamento, si darà corso, a giudizio inappellabile del Responsabile del Servizio delle seguenti sanzioni: 1. Manomissione impianti o saracinesca L Uso improprio dell'acqua L Innesto di prese per conto terzi L Alterazione contatore, rubinetto d'arresto e valvola stradale L Allacciamento abusivo L Mancanza di segnalazioni guasti, comunicazioni varie L Accesso a impianti e saracinesche pubbliche L Gli importi di cui al presente articolo sono indicizzati in base all indice annuale ISTAT. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI ART. 27 Gli utenti che, con unico contatore usassero l acqua per più usi, dovranno di norma porre in opera un apparecchio di misura per ogni singolo uso. In presenza di difficoltà di ordine tecnico la Giunta, su motivata domanda del richiedente, potrà autorizzare l impiego di un solo contatore e l applicazione della tariffa prevista per l'uso prevalente.
8 ART. 28 L Amministrazione Comunale si riserva di modificare e completare le presenti prescrizioni e norme con tutte quelle altre che troverà necessarie ed opportune nell interesse pubblico e privato. Tali prescrizioni addizionali si intendono obbligatorie anche per coloro che sono già titolari della concessione, salvo che essi, con dichiarazione di disdetta scritta e presentata all Amministrazione entro il termine di 15 (quindici) giorni da quello di pubblicazione all Albo Pretorio del nuovo regolamento non dichiarino cessata la concessione Le tariffe vengono determinate in relazione agli usi di cui all'art. 3 del presente Regolamento ART. 29 Le disposizioni del presente Regolamento, formano parte integrante della concessione dell utenza dell acqua potabile. ADOTTATO CON DELIBERA DI C.C. N.76 DEL ADEGUATO CON DELIBERA DI C.C. N. 18 DEL ) CO.RE.CO. seduta del prot. n. 1999/ /21729 (Regol. ACQUEDOTTO approvato CORECO)
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