Comune di Amandola
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- Sofia Salvatore
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1 Comune di Amandola REGOLAMENTO SULL'ACCESSO AGLI ATTI E AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI (Approvato con deliberazione del C.C. n. 16 del 14/05/1998) INDICE CAPO I - CAMPO DI APPLICAZIONE E PRINCIPI GENERALI Art. 1 - Campo di applicazione. Art. 2 - Soggetti del diritto di accesso alle informazioni ed agli atti dell'amministrazione Comunale. Art. 3 - Modalità generali di esercizio del diritto. Art. 4 - Costi. CAPO II - DIRITTO DI INFORMAZIONE Art. 5 - Contenuto del diritto di informazione. Art. 6 - Oggetto del diritto di accesso alle informazioni. Art. 7 - Modalità di esercizio del diritto. Art. 8 - Informazione e comunicazione con i cittadini. CAPO III - ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI Art. 9 - Contenuto del diritto di accesso ai documenti amministrativi. Art Accesso informale. Art Procedimento di accesso formale. Art Termini. Art Responsabile del procedimento. Art Accoglimento della richiesta di accesso. Art Diritto di accesso dei Consiglieri. Art.16 - Modalità di accesso. Art Diritto di accesso dei Revisori dei Conti. Art Non accoglimento delle richieste di accesso. Art Esclusioni dal diritto di accesso. Art Differimento del diritto di accesso. Art Silenzio rifiuto.
2 Art Archivio delle schede di accesso. CAPO IV - ACCESSO ALLE STRUTTURE ED AI SERVIZI Art Finalità e termini. Art Strutture e servizi. CAPO V - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI Art Procedimenti pendenti. Art Entrata in vigore. ALLEGATO "A" - Atti e documenti il cui accesso può essere consentito solo all'interessato (titolare dell'atto stesso) o a persone che da questo abbia ricevuto mandato. CAPO I CAMPO DI APPLICAZIONE E PRINCIPI GENERALI ART. 1 - CAMPO DI APPLICAZIONE Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità organizzative per l'attuazione dei principi della legge 8/6/1990 n. 142, delle disposizioni della legge 7/8/1990 n.241, del D.Lgs. 3/2/1993 n.29, e successive modificazioni, del DPR 27/6/1992 n. 352, della L. 15 maggio 1997 n. 127 e dello Statuto Comunale per assicurare la trasparenza e la pubblicità dell'attività amministrativa ed il suo svolgimento imparziale, attraverso l'esercizio del diritto di accesso agli atti, ai documenti amministrativi ed alle informazioni in possesso dell'amministrazione. ART. 2 - SOGGETTI DEL DIRITTO DI ACCESSO ALLE INFORMAZIONI ED AGLI ATTI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE Tutti i cittadini, ai sensi dell art. 7 della L. 142/90, hanno diritto di accedere agli atti ed alle informazioni di cui dispone l'amministrazione comunale, relativamente all'attività svolta o posta in essere da istituzioni, aziende speciali ed organismi che esercitano funzioni di competenza del Comune. Il diritto di accesso agli atti dell'amministrazione comunale è assicurato: a) ai cittadini che abbiano interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti; b) agli stranieri ed agli apolidi che abbiano interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti; c) ai rappresentanti ed agli organismi titolari del diritto di partecipazione ai sensi degli artt. di cui al titolo III dello Statuto Comunale; DELIBERA DI CONSIGLIO n. 16 del Pag. 2 - COMUNE DI
3 d) ad ogni altra istituzione, associazione o comitato portatore di interessi pubblici e diffusi per mezzo del suo rappresentante o primo firmatario; e) alle pubbliche amministrazioni che siano interessate all'accesso alle informazioni ed agli atti per lo svolgimento delle funzioni ad esse attribuite. ART. 3 - MODALITA' GENERALI DI ESERCIZIO DEL DIRITTO Il diritto di accesso è esercitato mediante richiesta di informazioni verbali, visione di atti e documenti, rilascio di copie, con le modalità stabilite dalla normativa vigente e dal presente regolamento. La procedura di accesso prevede l'utilizzo di apposita e uniforme modulistica predisposta dall'ufficio Interessato il quale cura anche la tenuta unificata del protocollo-scadenziario. Il rilascio di copie di atti dell'amministrazione Comunale e dei documenti amministrativi è effettuata dal responsabile dell Ufficio competente a formare l atto conclusivo di procedimento o a detenerlo stabilmente. La copia può essere autenticata, nel rispetto della vigente normativa fiscale, o non autenticata con l'obbligo di utilizzarla esclusivamente per memoria personale, sotto la propria responsabilità. Gli impiegati comunali devono mantenere il segreto d'ufficio. Non possono trasmettere a chi non ne abbia diritto informazioni riguardanti provvedimenti o attività amministrative, in corso o concluse, ovvero notizie al di fuori delle ipotesi e delle modalità previste dalla norme sul diritto d'accesso. Nell'ambito delle rispettive attribuzioni gli impiegati preposti rilasciano copie ed estratti di atti e documenti di ufficio nei casi non vietati dall'ordinamento. ART. 4 - COSTI L'esercizio dei diritti di informazione, di visione degli atti e documenti amministrativi e di accesso alle strutture ed ai servizi è assicurato dal Comune gratuitamente. Per il rilascio di copie di atti e documenti, richiesti ai sensi dell art. 7 della L. 142/90, è dovuto il rimborso del costo di riproduzione. Per il rilascio di copie di atti e documenti, richiesti ai sensi della L. 241/90, è dovuto il rimborso del costo di riproduzione e di ricerca. Si fa salva la gratuità prevista per legge delle copie di atti ai consiglieri comunali nell'esercizio del loro mandato. DELIBERA DI CONSIGLIO n. 16 del Pag. 3 - COMUNE DI
4 La tariffa relativa al rimborso del costo di riproduzione e di ricerca è stabilita con deliberazione della Giunta Comunale. Quando l'invio delle informazioni o delle copie del documento è richiesto per posta, telefax od altro mezzo, sono a carico del richiedente le spese occorrenti per la spedizione o l'inoltro. Il rimborso delle spese è effettuato al momento del rilascio del documento, con le modalità di incasso, di contabilizzazione e di versamento, stabilito dal regolamento di contabilità. Sono fatte salve le norme stabilite dal D.P.R. 647/72 e successive modificazioni in materia di imposta di bollo. CAPO II DIRITTO DI INFORMAZIONE ART. 5 - CONTENUTO DEL DIRITTO DI INFORMAZIONE Il diritto di informazione dei cittadini, degli utenti e di ogni altro soggetto civico ed il suo effettivo esercizio costituiscono il presupposto di una partecipazione effettiva e consapevole all'attività dell'amministrazione. Il diritto all'informazione tende a soddisfare le seguenti esigenze: a) orientamento: è finalizzato alla guida ed all'orientamento del cittadino e dell'utente nella fruizione dei servizi. Consente di conoscere quale ufficio è responsabile di un servizio o del rilascio di un atto amministrativo e le relative modalità al fine del rilascio. a) informazione generale: si tratta di una informazione di interesse per la generalità degli utenti o di particolari categorie o gruppi di essi. b) informazione tecnica specifica: si tratta di una informazione dettagliata di più elevato contenuto specialistico. ART. 6 - OGGETTO DEL DIRITTO DI ACCESSO ALLE INFORMAZIONI Il diritto ha per oggetto le informazioni desumibili da atti, documenti, pubblicazioni, registrazioni e dati in possesso del Comune. La legge disciplina e regola espressamente l'accesso alle informazioni relative: a) ai contenuti delle liste elettorali generali e sezionali del Comune ed agli atti della revisione semestrale di dette liste (art.51 DPR 20/3/1967 n.223); b) alle concessioni edilizie, ed ai relativi atti di progetto, del cui avvenuto rilascio sia data notizia al pubblico mediante affissione all'albo (art.10 legge 6/8/1967 n. 765); DELIBERA DI CONSIGLIO n. 16 del Pag. 4 - COMUNE DI
5 c) allo stato dell'ambiente (art.14, legge 8/7/1986,n.349); d) allo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque riguardino colui che ne fa richiesta (art.7 legge 8/6/1990 n.142); e) agli atti del procedimento amministrativo con le modalità stabilite dagli artt.7,9,10 legge 7/8/1990 n.241; f) ai requisiti per l'espletamento di attività economiche varie (art.3, D.leg.23/11/1991 n.391); g) agli iscritti nell'albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica (art.22 legge 30/12/1991 n.412); h) alle dichiarazioni e documentazioni annuali relative alla situazione patrimoniale dei titolari di cariche elettive e direttive comunali (legge 5/7/1982 n.441, modificata dall'art.26 legge 27/12/1985 n.816); i) agli atti ed ai registri di stato civile (art. 450 C.C.); j) alle informazioni e all'accesso nell'ambito delle procedure di affidamento degli appalti o delle concessioni (legge 109/94 art. 22 e successive modificazioni). Sono comunque fatti salvi i casi di accesso agli atti previsti da particolari disposizioni di legge. ART. 7 - MODALITA' DI ESERCIZIO DEL DIRITTO Il Comune assicura attraverso i responsabili di procedimento, nelle forme previste dal presente regolamento, le informazioni in suo possesso, con esclusione di quelle per le quali ricorrono le condizioni preclusive o limitative di cui agli artt. 18 e 19. Per consentire l'esercizio del diritto di informazione, i servizi competenti possono predisporre documenti di sintesi per la pubblicazione e la fotocopiatura ai fini della successiva distribuzione. L'elenco dei documenti o elaborati con i relativi costi da addebitare al richiedente, è esposto presso l'ufficio relazioni con il pubblico. L'esercizio del diritto di accesso si esercita anche con la visione di atti e documenti di cui al capo III. ART. 8 - INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE CON I CITTADINI Il Comune promuove e realizza come proprio peculiare compito istituzionale, attività e interventi volti all'informazione e alla comunicazione con i cittadini. Il programma generale, gli obiettivi particolari, la pluralità degli strumenti sui quali orientarsi, le risorse finanziarie da destinare alla realizzazione di tale programma, DELIBERA DI CONSIGLIO n. 16 del Pag. 5 - COMUNE DI
6 sono definiti dal Consiglio Comunale, nell'ambito delle proprie funzioni di indirizzo politico - amministrativo e sono attuati dalla Giunta. CAPO III - ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI ART. 9 - CONTENUTO DEL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI E' considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, fotocinematagrafica, elettromagnetica o di qualunque altra specie, sia in forma estesa che in forma sintetica, del contenuto di atti, anche interni, formati dal Comune, o comunque utilizzati ai fini dell'attività amministrativa. Nel caso di pareri o atti detenuti dal Comune in quanto necessari all'esercizio delle sue funzioni, ma adottato da altri enti, la possibilità di esercitare il diritto di accesso è subordinata al nulla-osta dell'ente che ha emanato l'atto-parere. Non è considerato atto amministrativo la elaborazione o rielaborazione di dati e notizie riscontrabili in atti esistenti, salvo richieste ufficiali dovute per attività istituzionale. ART ACCESSO INFORMALE Il diritto di accesso si esercita in via informale mediante richiesta, anche verbale, all'unità organizzativa competente a formare l'atto conclusivo del procedimento o a detenerlo stabilmente. L'interesse legittimo all'accesso, ove non immediatamente evidente, dovrà essere valutato da chi ha formato l'atto. Il richiedente, qualora sia interessato ad un procedimento amministrativo per il quale vi sia un proprio interesse, deve esibire la lettera di avvio del procedimento inviata dall'ente ai sensi dell'art.7 L.241/90 oppure in mancanza: a) far constatare la propria identità e, se occorre, i propri poteri rappresentativi. b) indicare gli estremi del documento oggetto della richiesta o gli elementi che ne consentono l'individuazione c) specificare (o ove occorra comprovare) l'interesse connesso alla richiesta. Ove la richiesta non sia immediatamente accoglibile, perché il fascicolo contenente i documenti richiesti è depositato presso altri uffici, il richiedente può essere invitato a recarsi presso l'ufficio in cui il documento è depositato, che provvederà ad assolvere la richiesta, ovvero sarà invitato a ripresentarsi. Il responsabile del procedimento provvederà a compilare apposita scheda controfirmata dal richiedente, attestante l'esercizio del diritto di accesso. Copia della scheda dovrà essere allegata al fascicolo contenente il documento esibito. DELIBERA DI CONSIGLIO n. 16 del Pag. 6 - COMUNE DI
7 ART PROCEDIMENTO DI ACCESSO FORMALE In tutti i casi in cui l'accoglimento immediato della richiesta non risulta possibile per la necessità di accertare la legittimazione del richiedente, verificare la sua identità, i poteri rappresentativi, la sussistenza dell'interesse all'accesso o l'accessibilità del documento, il richiedente è invitato a formalizzare la richiesta di accesso. Fermo restando quanto previsto dal precedente comma, il richiedente può sempre formalizzare la richiesta di accesso. Il procedimento formale di accesso ha inizio con la compilazione da parte dell'interessato di una scheda predisposta dal Comune, formata da originale e copia, messa a disposizione presso l'ufficio Relazioni con il pubblico, presso l'unità organizzativa competente, o presso appositi sportelli di informazioni al cittadino. Il diritto di accesso può essere esercitato anche mediante l'invio all'ufficio Relazioni con il Pubblico o unità competente, a mezzo raccomandata, per via telematica, elettronica o informatica della richiesta contenente i dati previsti dalla richiesta di accesso. Nella richiesta di accesso sono indicati: a) il cognome, il nome, il luogo e data di nascita, indirizzo, telefono e/o telefax del richiedente; b) gli estremi del documento di identificazione o la dichiarazione di conoscenza da parte di un membro dell'ufficio; c) la posizione di rappresentante legale, procuratore e curatore, con l'indicazione del titolo dal quale derivano tali funzioni; d) gli estremi del documento oggetto della richiesta, ovvero gli elementi che ne consentono l'individuazione; e) la motivazione della richiesta. ART TERMINI Il procedimento di accesso deve concludersi nel termine di trenta giorni, decorrenti dalla presentazione della richiesta. Tale termine è richiamato nella trasmissione della richiesta al responsabile competente e indicata nel protocollo-scadenziario. Se tale termine trascorre inutilmente la richiesta si intende rifiutata. Contro le determinazioni dell'amministrazione o in caso di silenzio-rifiuto, è dato ricorso nel termine di trenta giorni al Tribunale Amministrativo Regionale. DELIBERA DI CONSIGLIO n. 16 del Pag. 7 - COMUNE DI
8 Ove la richiesta sia irregolare o incompleta, l'unità competente entro dieci giorni, è tenuta a darne comunicazione direttamente al richiedente, con raccomandata con avviso di ricevimento o con altro mezzo idoneo ad accertare la ricezione. ART RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Il responsabile del procedimento di accesso è il responsabile del servizio, o altro dipendente designato da quest'ultimo, dell'unità organizzativa competente a formare l'atto, o a detenerlo stabilmente. Nel caso di atti infraprocedimentali responsabile del procedimento è parimenti il responsabile del servizio o il dipendente da lui designato competente all'adozione dell'atto conclusivo ovvero a detenerlo stabilmente. Il responsabile dell'archivio generale è responsabile del procedimento di accesso quando gli atti ed i documenti sono depositati nell'archivio storico. Per gli atti e documenti depositati nell'archivio corrente il cui procedimento è concluso, il responsabile del servizio che ha formato l'atto valuta la possibilità dell accesso sulla base della legge e del presente regolamento. Il responsabile del procedimento di accesso mantiene la sua attribuzione di responsabilità all'interno dell'unità organizzativa alla quale è addetto. ART ACCOGLIMENTO DELLA RICHIESTA DI ACCESSO In caso di accoglimento della richiesta di accesso formale, l'unità organizzativa competente ne dà comunicazione al richiedente, ove possibile ed in relazione alla tipologia degli atti, immediatamente. La comunicazione contiene: a) l'indicazione dell'ufficio al quale rivolgersi b) l'indicazione di un congruo periodo di tempo, non superiore a 30 giorni, per prendere visione dei documenti e per ottenerne copia, e l entità degli importi dovuti in caso di richiesta di copie. L'accoglimento della richiesta di accesso ad un documento comporta anche la facoltà di accesso agli altri documenti nello stesso richiamati e appartenenti al medesimo procedimento, fatte salve le eccezioni di legge e del presente regolamento. DELIBERA DI CONSIGLIO n. 16 del Pag. 8 - COMUNE DI
9 L'esame dei documenti avviene presso l'ufficio indicato nell'atto di accoglimento della richiesta, nelle ore di ufficio e alla presenza, ove necessario, di personale addetto. Fatta salva comunque l'applicazione delle norme penali, è vietato asportare i documenti dal luogo in cui sono dati in visione, alterarli o deteriorarli in qualsiasi modo. L'esame dei documenti è effettuato dal richiedente o da persona da lui incaricata, con l'eventuale accompagnamento di altre persone di cui devono essere specificate le generalità in calce alla richiesta. L'interessato può prendere appunti e trascrivere in tutto o in parte il contenuto del documento, nonché ottenere copia dell'atto con il pagamento dei costi di riproduzione. Per la visione degli atti conservati negli archivi corrente, di deposito e storico si osservano, in quanto compatibili con i principi della L. 241/90 e successive integrazioni e modificazioni, le norme di cui agli articoli 77 e 78 del R. D. 2/10/1911 n. 1163, e gli artt. 21, 22 e 30 del D. P. R. 30/09/1963 n ART DIRITTO DI ACCESSO DEI CONSIGLIERI Ai sensi dell'art. 24 Legge 27/12/1985 n.816 e degli artt.31 - comma 5 e 45 Legge 8/6/1990, n. 142, i Consiglieri nell'esercizio del loro mandato e per esercitare il controllo sulle deliberazioni hanno diritto di accedere agli uffici e di richiedere ai responsabili dei settori, le informazioni che ritengono opportune sugli atti dell'amministrazione. I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere copie degli atti e dei documenti necessari per l'esercizio del mandato elettivo. I consiglieri comunali esercitano i diritti previsti dal presente articolo: a) per l'accesso alle informazioni e la visione degli atti, mediante richiesta formulata al responsabile del settore che dispone delle informazioni e/o notizie; b) per il rilascio di copie degli atti e documenti amministrativi, mediante formale richiesta motivata presentata per scritto al responsabile del settore competente. Le richieste devono precisare i singoli atti e documenti dei quali il consigliere specificatamente richiede di prendere visione o di ottenere copia; c) è escluso il rilascio di copie di piani urbanistici, progetti od altri elaborati tecnici la cui riproduzione richiede costi elevati ed impegno rilevante di tempo per i dipendenti addetti. Il Consigliere può ottenere estratti degli atti predetti, riferiti a DELIBERA DI CONSIGLIO n. 16 del Pag. 9 - COMUNE DI
10 parti limitate degli stessi dei quali motiva la necessità per l'esercizio del mandato elettivo; d) la visione e la copia di atti e di verbali delle adunanze di organi dell'ente e di registrazioni, deve essere richiesta per la specifico atto o registrazione di cui il consigliere ha necessità per l'esercizio delle sue funzioni. L'esercizio dei diritti previsti dal presente articolo avviene gratuitamente. I consiglieri comunali sono tenuti al segreto nei casi specificatamente previsti dalla legge. ART MODALITA DI ACCESSO Le richieste di accesso formale avanzate dai Consiglieri ai sensi dell'art. 15 debbono essere evase nel minor tempo possibile e comunque non oltre il termine di trenta giorni. L'atto di accoglimento della richiesta avviene ai sensi dell'art. 14. I Consiglieri hanno diritto di ottenere gratuitamente copia dei documenti richiesti. Su ogni pagina delle copie rilasciate ai sensi dei commi precedenti va apposto il timbro "copia conforme all'originale in carta libera per gli usi inerenti alla carica di Consigliere Comunale richiedente Sig...." seguito dalla data e firma del funzionario addetto al rilascio. ART.17 - DIRITTO DI ACCESSO DEI REVISORI DEI CONTI Ai sensi dell'art. 59 dello Statuto Comunale le disposizioni di cui agli artt. 15 e 16 si applicano in quanto compatibili, anche al Collegio dei Revisori. ART NON ACCOGLIMENTO DELLA RICHIESTA DI ACCESSO Il rifiuto, la limitazione o il differimento dell'accesso richiesto in via formale sono motivati a cura del responsabile del procedimento di accesso con riferimento specifico alla normativa vigente, alla individuazione delle categorie di atti di cui all'art. 19, alle circostanze di fatto per cui la richiesta non può essere accolta così come proposta. La comunicazione agli interessati è disposta mediante lettera raccomandata o con notifica anche contestuale alla richiesta, spedita o effettuata entro il termine ordinario stabilito per l'accesso. L'atto che dispone il differimento dell'accesso ne indica la durata. DELIBERA DI CONSIGLIO n. 16 del Pag COMUNE DI
11 Nel caso in cui l'esclusione dall'accesso riguardi solo una parte dei contenuti di un documento, possono essere esibite in visione o rilasciate copie parziali dello stesso. Le pagine omesse devono essere indicate. Contro il rifiuto, la limitazione o il differimento dell'accesso è ammessa opposizione scritta al Sindaco che, sentito il Segretario Comunale, si pronuncia entro dieci giorni dal ricevimento dell'istanza in opposizione. Con la comunicazione della esclusione o della limitazione dell'accesso l'interessato deve essere informato della tutela giurisdizionale del diritto, attivabile secondo il comma 5 dell'art.25 della legge 7/8/90 n.241. ART ESCLUSIONI DAL DIRITTO DI ACCESSO Il diritto di accesso è escluso per i documenti amministrativi di cui all art. 24 della L. 241/90, nonché da quelli coperti da segreto di stato ai sensi dell'art.12 della Legge 24/10/1977 n.801, nei casi di segreto o di divieto di divulgazione altrimenti previsti dall'ordinamento, e in particolare, per quelli dalla cui diffusione possa derivare nocumento: a) ai singoli, per lesione dei diritti di riservatezza della sfera privata e di segretezza dei dati personali e sanitari; b) all'interesse pubblico quando i documenti riguardano le strutture, i mezzi, le dotazioni, il personale e le azioni strettamente strumentali alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione e repressione della criminalità con particolare riferimento alle tecniche investigative e alle fonti di informazione sui beni e le persone coinvolte; c) all'interesse pubblico, qualora dalla divulgazione di documenti e dati possa derivare grave pregiudizio al buon andamento e alla imparzialità dell'azione amministrativa. I documenti non possono essere sottratti all'accesso in ogni caso in cui sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento. Il diritto di accesso non comprende, in ogni caso, la possibilità di riprodurre, diffondere o utilizzare a fini commerciali i documenti consultati o acquisiti. Dal divieto di divulgazione sono esclusi gli atti dei procedimenti amministrativi la cui visione è comunque garantita ai soggetti che la richiedono per curare o per difendere i loro interessi giuridici. Sia per vincoli di legge, sia per il rispetto della riservatezza altrui, non è consentito l'accesso in particolare ai documenti individuati nell'allegato A. DELIBERA DI CONSIGLIO n. 16 del Pag COMUNE DI
12 Tale elenco è soggetto ad integrazioni e cancellazioni per effetto delle variazioni intervenute negli interessi da salvaguardare, ed è da intendere a titolo esemplificativo. ART DIFFERIMENTO DEL DIRITTO DI ACCESSO Il responsabile del procedimento di accesso può disporre il differimento dell'accesso agli atti nei seguenti casi: 1) quando risulti necessario per assicurare, per un periodo limitato, la tutela degli interessi di cui all'art ) per la salvaguardia di motivate esigenze di riservatezza dell'amministrazione nella fase preparatoria dei provvedimenti, in relazione a documenti anche non definitivi, la cui conoscenza possa compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa. In tal caso il provvedimento è emesso dal Sindaco e controfirmato dal Responsabile di Settore, prima della scadenza del termine ordinario, che viene, per effetto dello stesso, sospeso. 3) quando si verificano riscontrabili e concrete difficoltà per l'acquisizione di documentazioni da altre unità organizzative, od in presenza di esigenze eccezionali che determinano un flusso di richieste alle quali non è possibile dare esito entro i termini prescritti. Nel provvedimento deve essere indicata la durata del differimento e la data dalla quale potrà essere esercitato l'accesso. Il differimento non può essere superiore a trenta giorni utili dal termine ordinario stabilito dal regolamento nel caso di cui al punto tre. La comunicazione agli interessati dell esclusione dell accesso agli atti, ai documenti amministrativi ed alle informazioni è effettuata con le stesse modalità di cui all art. 18 del presente regolamento. Con la comunicazione del differimento dell accesso, l interessato deve essere informato della tutela giurisdizionale del diritto dallo stesso esercitabile secondo il 5 comma dell art. 25 della L. 241/90. ART SILENZIO RIFIUTO Trascorsi inutilmente 30 gg. dalla richiesta, questa si intende rifiutata ed il richiedente, entro i 30 gg. successivi può effettuare ricorso contro il silenzio rifiuto al TAR, secondo quanto disposto dal 4 e dal 5 comma dell art. 25 della L. 241/90. DELIBERA DI CONSIGLIO n. 16 del Pag COMUNE DI
13 ART ARCHIVIO DELLE SCHEDE DI ACCESSO Presso ogni area viene istituito l'archivio automatizzato delle schede di accesso, o, in attesa della sua dotazione, con schede cartacee. L'archivio contiene i dati delle schede di accesso comprese le comunicazioni relative all'esito che le stesse hanno avuto. CAPO IV ACCESSO ALLE STRUTTURE ED AI SERVIZI ART FINALITA' E TERMINI La giunta comunale, nell'ambito delle iniziative promosse per rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all attività dell'amministrazione, e per valorizzare gli organismi che tale partecipazione realizzano, assicura l'accesso delle organizzazioni di volontariato previste dalla legge n. 266/91 e delle associazioni di partecipazione popolare, riconosciute a norma di statuto, alle strutture ed ai servizi comunali. Le associazioni di partecipazione popolare e le organizzazioni di volontariato presentano al responsabile del procedimento di accesso la richiesta di accesso, precisando la struttura od il servizio al quale la stessa è riferita. L'accesso è disposto con le modalità di cui ai successivi articoli. ART STRUTTURE E SERVIZI Alle organizzazioni ed associazioni di cui al precedente articolo è assicurato l'accesso alle istituzioni, alle strutture ed ai servizi che erogano prestazioni assistenziali, educative, culturali, ricreative e sportive del comune. L'accesso è assicurato inoltre alle strutture che effettuano servizi pubblici gestiti dall'ente. L'accesso avviene in giorni ed orari compatibili con le esigenze di funzionamento del servizio ed è preventivamente programmato dall'assessore delegato a sovrintendere al servizio stesso, con le organizzazioni ed associazioni interessate e con il dirigente responsabile. Con il programma sono definiti i nominativi dei rappresentanti di ciascuna organizzazione ed associazione che partecipano all'accesso. CAPO V DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI ART PROCEDIMENTI PENDENTI DELIBERA DI CONSIGLIO n. 16 del Pag COMUNE DI
14 Le norme del presente regolamento si applicano ai procedimenti che prendono avvio dopo la sua entrata in vigore. I dirigenti possono tuttavia applicarle, nella parte più favorevole agli utenti e ai cittadini, anche ai procedimenti pendenti a quella data. Gli enti e le aziende dipendenti dal Comune sono tenuti ad uniformare i propri regolamenti alle presenti norme entro sei mesi. ART ENTRATA IN VIGORE Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno successivo a quello in cui diviene esecutiva la deliberazione di approvazione. ALLEGATO A Atti o documenti il cui accesso può essere consentito solo all'interessato (titolare dell'atto stesso) o a persona che da questo abbia ricevuto mandato); Accertamenti medici o medico-legali e relativa documentazione; Documentazione in possesso dell'amministrazione concernente situazioni private e personali del dipendente; Documenti in possesso a qualsiasi titolo dell'amministrazione attinenti a procedimenti penali e disciplinari, ovvero utilizzabili ai fini dell'apertura di procedimenti disciplinari; Documentazione attinente ad accertamenti ispettivi e amministrativo-contabili per la parte relativa alla tutela della vita privata e della riservatezza; Atti dello stato civile, anagrafe, elettorale, leva ad eccezione dei seguenti: a) Dati anagrafici anonimi ed aggregati per fini statistici e di ricerca (l'art. 34 del D.P.R. 30/5/89, n. 233); b) elenchi nominativi di iscritti all anagrafe per le pubbliche amministrazioni che ne facciano motivata richiesta per uso esclusivo di pubblica utilità; d) liste elettorali per finalità elettorali (art. 51 D.P.R. 223/67). - Cartellini delle carte di identità, fatta eccezione per le richieste di visione effettuate dal personale delle forze dell ordine per motivi di pubblica sicurezza; - Atti o documenti diversi da quelli concorsuali che comportino la formulazione di graduatorie fra i dipendenti: in questi casi il diritto alla riservatezza esclude che i controinteressati possono prendere visione della DELIBERA DI CONSIGLIO n. 16 del Pag COMUNE DI
15 documentazione prodotta dagli aspiranti, ma deve essere, altresì, consentita la possibilità di prendere visione del punteggio complessivo e dei punteggi attribuiti ai singoli titoli degli altri dipendenti che partecipano alla medesima graduatoria; Cartelle socio - assistenziali, ivi comprese le relazioni sociali, i documenti di natura sanitaria e tutto quanto concorra a formare le cartelle; Relazioni, proposte di intervento redatte da operatori socio - assistenziali, che siano preliminari all'adozione di qualsiasi provvedimento di natura assistenziale; Domande di determinazione delle tariffe dei servizi prescolari comunali e scuole materne statali nonché i documenti allegati riguardanti la vita privata di persone fisiche e giuridiche; Relazioni nei progetti educativi - riabilitativi (compresi i video) riguardanti bambini portatori di handicap; Immagini dei bambini o anziani nell'ambito delle attività educative e assistenziali dell'ente; Atti formati nell'espletamento delle funzioni di Polizia Giudiziaria, se non a seguito di autorizzazione della competente Autorità (rapporti trasmessi alla autorità giudiziaria; atti esecutivi di provvedimenti giudiziari); Accertamento di violazioni a norme amministrative ed aventi comunque riferimento alla vita privata altrui salvo preventiva autorizzazione degli stessi interessati; Elenco dei soggetti che hanno presentato offerta nel caso di pubblici incanti, prima della scadenza del termine per la presentazione delle medesime; Elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno segnalato il loro interesse nei casi di licitazione privata, di appalto-concorso o di gara informale che precede la trattativa privata, prima della comunicazione ufficiale da parte del soggetto appaltante o concedente dei candidati da invitare ovvero del soggetto individuato per l'affidamento a trattativa privata; Fascicoli inerenti situazioni personali, patrimoniali o reddituali del soggetto utilizzati dal settore tributi nell'attività di verifica e accertamento di imposte, tasse, contributi, di competenza dell'ente; Pareri legali che non vengono richiamati negli atti dell Amministrazione; DELIBERA DI CONSIGLIO n. 16 del Pag COMUNE DI
16 Progetti ed atti che costituiscono espressione di attività intellettuale, non richiamati negli atti; Atti idonei a rilevare l identità di chi ha fatto ricorso alle procedure o agli interventi previsti dalla Legge 194/1978 sulla tutela sociale della maternità e sull interruzione volontaria della gravidanza. DELIBERA DI CONSIGLIO n. 16 del Pag COMUNE DI
R E G O L A M E N T O S U I D I R I T T I D I A C C E S S O A G L I A T T I E D A I D O C U M E N T I
R E G O L A M E N T O S U I D I R I T T I D I A C C E S S O A G L I A T T I E D A I D O C U M E N T I Delibera di approvazione: atto del Consiglio Comunale n.143 dell'1.07.1993, ricevuto dal Comitato di
COMUNE DI LIGNANO SABBIADORO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE MODALITA DI ESERCIZIO E DEI CASI DI ESCLUSIONE DEL DIRITTO DI ACCESSO
COMUNE DI LIGNANO SABBIADORO C.A.P. 33054 PROVINCIA DI UDINE Tel. 0431/409111 C.F. 83000710307 Fax. 0431/73288 REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE MODALITA DI ESERCIZIO E DEI CASI DI ESCLUSIONE DEL DIRITTO
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