REGOLAMENTO DI SEMPLIFICAZIONE PER L ACQUISIZIONE DI BENI, SERVIZI E LAVORI IN ECONOMIA

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1 REGOLAMENTO DI SEMPLIFICAZIONE PER L ACQUISIZIONE DI BENI, SERVIZI E LAVORI IN ECONOMIA Revisione Approvazione Descrizione delle modifiche 0 27 novembre 2008 Consiglio di Amministrazione adozione 1 23 marzo 2011 Consiglio di Amministrazione esemplificazione dell affidamento diretto 2 29 gennaio 2013 Consiglio di Amministrazione Introduzioni previsioni della L.R. Toscana 38/07

2 Revisione: 2 Data: Pag. 2 a 9 CAPO I Art. 1 Ambito di applicazione 1. Il presente Regolamento disciplina l acquisizione in economia di beni, servizi e lavori, ai sensi dell art. 125 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. ed ai sensi dell art. 329 e ss. del D.P.R. n. 207/2010 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. 163/2006). 2. Gli importi monetari indicati nel presente Regolamento sono sempre da intendersi al netto degli oneri fiscali (I.V.A.); considerato che ai fini delle procedure di acquisizione in economia si richiamano gli importi previsti dall art. 125 d.lgs. 163/2006, eventuali interventi legislativi che dovessero comportare una modifica di detti importi, daranno origine ad un aggiornamento automatico delle soglie previste nel presente Regolamento. 3. L acquisizione di beni, servizi e lavori non può essere frazionata artificiosamente al fine di ricondurne l esecuzione alla disciplina del presente Regolamento. 4. Le disposizioni del presente Regolamento sono finalizzate ad assicurare che l affidamento di forniture, servizi e lavori avvenga in modo tempestivo ed efficiente e con modalità semplificate, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, e correttezza dell azione amministrativa oltre che dei principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, rotazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità. Art. 2 Procedure e limiti di spesa 1. L acquisizione in economia di beni, servizi e lavori saranno effettuate mediante: amministrazione diretta; cottimo fiduciario. 2. Ai sensi di quanto disposto dall art. 125, comma 5, d.lgs. 163/2006, i lavori in economia sono ammessi per importi non superiori ad euro ,00; i lavori assunti in amministrazione diretta non possono superare l importo di euro , L acquisizione in economia di beni e servizi è ammessa fino all importo di euro ,00; tale soglia è adeguata in relazione alle modifiche delle soglie previste dall art. 28 del d.lgs. 163/2006, con lo stesso meccanismo di adeguamento previsto dall art. 248 d.lgs. 163/2006. Art. 3 Acquisizione di lavori in economia 1. L acquisizione in economia di lavori è consentita con riguardo alle specifiche competenze della CSAI nell ambito delle seguenti categorie generali: a) manutenzione o riparazione di opere od impianti quando l esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure previste agli articoli 55,

3 Revisione: 2 Data: Pag. 3 a 9 121, 122; b) manutenzione di opere o di impianti; c) interventi non programmabili in materia di sicurezza; d) lavori che non possono essere differiti, dopo l infruttuoso esperimento delle procedure di gara; e) lavori necessari per la compilazione di progetti; f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell appaltatore inadempiente, quando vi è necessità e urgenza di completare i lavori. Art. 4 Acquisizione di beni e servizi in economia 1. Ai sensi di quanto disposto dall art. 125, comma 10, d.lgs. 163/2006 e s.m.i. il ricorso al sistema dell acquisizione in economia di beni e servizi è consentito per le seguenti voci di spesa: A) Forniture di: materiali per la riparazione di macchine operatrici; cancelleria, tipografia, elio copia, copisterie; materiali per la sanificazione, derattizzazione e disinfestazione; materiale per la riparazione e manutenzione dell impianto di condizionamento; materiale informatico, hardware, software; materiale per la telematica e le telecomunicazioni; materiale ferramenta, pozzetti, lapidi, materiale edile e inerti; arredo e complementi arredo; materiale per la manutenzione degli impianti di raccolta e smaltimento del percolato e del biogas; buoni pasto; bombole gas vario; sementi, piante e pali; carburante ed olio motori; abbigliamento e materiale antinfortunistico (DPI); bilance industriali; pneumatici; teli, teloni e reti per la copertura rifiuti; noleggio di macchine operatrici, stradali, autoveicoli, motocicli; impianti di sicurezza e video sorveglianza; contratti di forniture per altre attività correlate alle attività della CSAI Spa.

4 Revisione: 2 Data: Pag. 4 a 9 B) Servizi: manutenzione e riparazione di apparecchiature tecniche, attrezzature; manutenzione e riparazione di macchine operatrici, autoveicoli e veicoli; manutenzione impianti combustione biogas e recupero energetico; manutenzione impianto di produzione elettrica; riparazione e manutenzione di hardware, software e apparecchiature per le telecomunicazioni e la telematica; taratura e calibrazione stumentazione; di trasporto recupero, smaltimento, e trattamento rifiuti; di facchinaggio; ideazione, realizzazione e stampa di manifesti, inviti e locandine e studi grafici; ideazione, realizzazione e gestione sito internet; riparazione e manutenzione di arredi e complementi arredo; analisi chimiche e campionamento; pulizia degli immobili; pulizia delle aree verdi all interno delle discariche; raccolta di materiale volatile all interno delle discariche; monitoraggio odori; derattizzazione, disinfestazione e sanificazione; assistenza analizzatori gas, gruppo elettrogeno; di manutenzione e riparazione impianto di riscaldamento e climatizzazione; lavaggio vestiario; manutenzione estintori; monitoraggio ambientale; consulenza fiscale, amministrativa, tecnica, legale, in materia di sicurezza e specialistica in genere; sorveglianza sanitaria e medico competente; certificazioni (ISO, EMAS etc); catering e rinfreschi; lavaggio impianti e automezzi; vigilanza, sicurezza e trasmissione dati; servizi finanziari; revisione legale dei conti; somministrazione lavoro;

5 Revisione: 2 Data: Pag. 5 a 9 contratti di servizio per altre attività correlate alle attività della CSAI SpA. 2. Il ricorso al sistema dell acquisizione in economia di beni e servizi, è altresì consentito nelle seguenti ipotesi previste dall art. 125, comma 10, D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.: a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per assicurare la prestazione nel termine previsto dal contratto; b) completamento delle prestazioni non previste dal contratto in corso, qualora non sia possibile imporne l esecuzione nell ambito dell oggetto principale del contratto medesimo; c) acquisizione di beni o servizi nella misura strettamente necessaria, nel caso di contratti scaduti, nelle more di svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente; d) eventi oggettivamente imprevedibili e urgenti, al fine di scongiurare situazioni di pericolo persone, animali o cose, nonché a danno dell igiene e salute pubblica o del patrimonio storico, artistico e culturale. CAPO II Procedure di affidamento Art. 5 Responsabile della procedura 1. Per l acquisizione di beni servizi e lavori, l Amministratore Delegato, individua un responsabile del procedimento in relazione ai contenuti e alla natura delle singole acquisizioni. 2. Il Responsabile del Procedimento assume in ordine al singolo acquisto i compiti di cura, controllo e vigilanza dell intero procedimento. Art. 6 Amministrazione diretta Con il sistema dell amministrazione diretta l acquisizione dei beni, servizi e lavori sarà effettuata con personale proprio od eventualmente assunto per l occasione ed utilizzando materiali e mezzi propri appositamente acquistati o noleggiati, sotto la direzione del Responsabile del Procedimento. Art. 7 Cottimo Fiduciario 1. Per l acquisizione in economia di beni, servizi e lavori fino agli importi di cui all art. 125, commi 5 e 9, d.lgs. 163/2006 e s.m.i., si potrà procedere all affidamento mediante cottimo fiduciario, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di operatori economici individuati sulla base dell elenco degli operatori di cui al successivo art. 10, ovvero di indagini di mercato. 2. Per il cottimo fiduciario nell ipotesi di acquisizioni di beni, servizi e lavori di importo inferiore a quello per cui il d.lgs. 163/2006 consente l affidamento diretto, ferma restando in ogni caso la

6 Revisione: 2 Data: Pag. 6 a 9 facoltà per CSAI di ricorrere allo stesso affidamento diretto, si prevede: a) che la consultazione dovrà interessare almeno tre operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati secondo i criteri di cui al comma primo; b) il termine concesso alle Imprese invitate per la presentazione dell offerta non può essere inferiore a cinque giorni naturali e consecutivi dall invio della lettera di invito. 3. Per il cottimo fiduciario nell ipotesi di acquisizione di beni, servizi e lavori di importo pari o superiore a quello per cui il d.lgs. 163/2006 consente l affidamento diretto, fino all importo per il quale è ammessa l acquisizione in economia, si prevede: a) che la consultazione dovrà interessare almeno cinque operatori economici o un numero diverso consentito dalla normativa), se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati secondo i criteri di cui al comma primo; b) che il termine concesso alle Imprese invitate per la presentazione dell offerta non può essere inferiore a dieci giorni naturali e consecutivi dall invio della lettera di invito. 4. L individuazione degli operatori da consultare nelle procedure di cottimo fiduciario potrà avvenire: a) mediante indagini di mercato, che potranno essere effettuate tramite avvisi pubblici sul sito internet di CSAI, oppure mediante assunzione di informazioni da Enti, Società o Autorità ed in qualsiasi altra modalità consentita; b) mediante elenchi aperti di operatori di cui al successivo art La lettera d invito agli operatori individuati secondo il primo comma riporta: a) l oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e il suo importo massimo previsto, con esclusione dell IVA; b) il Responsabile del Procedimento; c) il codice CIG; d) le garanzie richieste all affidatario del contratto; e) il termine di presentazione delle offerte; e) il periodo in giorni di validità delle offerte stesse; f) l indicazione del termine per l esecuzione della prestazione; g) il criterio di aggiudicazione prescelto; h) gli elementi di valutazione, nel caso si utilizzi il criterio dell offerta economicamente più vantaggiosa; i) l eventuale clausola che preveda di non procedere all aggiudicazione nel caso di presentazione di un unica offerta valida; l) la misura delle penali, determinata in conformità delle disposizioni del codice; m) l obbligo per l offerente di dichiarare nell offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri

7 Revisione: 2 Data: Pag. 7 a 9 assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penalità; n) l indicazione dei termini di pagamento; o) i requisiti soggettivi richiesti all operatore economico, e la richiesta allo stesso di rendere apposita dichiarazione in merito al possesso dei requisiti soggettivi richiesti. 6. Per la presentazione dell offerta è richiesta la forma in plico chiuso, debitamente sigillato, con l indicazione, sulla busta, della denominazione della ditta partecipante e la gara per cui concorre. 7. Il contratto affidato mediante cottimo fiduciario è stipulato attraverso scrittura privata, che può anche consistere in apposito scambio di lettere con cui la stazione appaltante dispone l ordinazione dei beni o dei servizi, che riporta i medesimi contenuti previsti dalla lettera di invito. 8. L esito degli affidamenti mediante cottimo fiduciario è soggetto ad avviso di post informazione mediante pubblicazione sul sito internet della Società. Art. 8 Affidamento diretto 1. Per l acquisizione di beni, servizi e lavori inferiori a ,00 euro o di diverso importo previsto dal D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. si può procedere mediante affidamento diretto, individuando un solo operatore economico. 2. L importo di cui sopra deve essere considerato come importo complessivo della fornitura, del servizio ovvero del lavoro acquisito; nell ipotesi di contratti di durata, l importo complessivo è dato dall importo annuo moltiplicato gli anni di durata del contratto. 3. La procedura di affidamento diretto è di seguito sintetizzata. Richiesta di preventivo. Attesa del preventivo. Riscontro della congruità dell offerta. Predisposizione dell affidamento. Art. 9 Verifica della prestazione e pagamenti 1. A conclusione della fornitura, del servizio o del lavoro e prima del pagamento dovrà essere rilasciata dal Responsabile del procedimento o da soggetto da lui incaricato, dichiarazione attestante la regolare fornitura e /o la corretta esecuzione del servizio o del lavoro. 2. I pagamenti sono disposti a seguito dell emissione di regolare fattura, entro i termini previsti dalla legge o dal singolo contratto e a seguito della verifica della regolarità contributiva, nonché a seguito di ogni altra ed ulteriore verifica che per legge si rendesse necessaria.

8 Revisione: 2 Data: Pag. 8 a 9 Art. 10 Elenchi operatori economici 1. Sulla base di avvisi pubblicati sul sito della Società, sono predisposti elenchi di operatori economici dotati di determinati requisiti, all interno dei quali potranno essere individuati gli operatori economici che parteciperanno alle procedure di affidamento, applicando i principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento. L iscrizione a tali elenchi non è, in ogni caso, condizione necessaria per la partecipazione alle procedure di acquisto in economia, considerato che CSAI potrà individuare gli operatori da consultare mediante indagini di mercato, mediante assunzione di informazioni da Enti, Società o Autorità ed in qualsiasi altra modalità consentita. Saranno esclusi dai suddetti elenchi gli operatori economici che, secondo motivata valutazione della Società, hanno commesso grave negligenza o malafede nell esecuzione delle prestazioni affidate dalla stessa o che hanno commesso un errore grave nell esercizio della loro attività professionale; a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, potranno dar luogo all esclusione del singolo operatore economico dall elenco le seguenti fattispecie: a) ripetute inadempienze contrattuali; b) procedure di concordato preventivo o di fallimento; c) denuncia all Autorità giudiziaria per reati lesivi della morale, per gravi violazioni delle norme poste a tutela del lavoro, della previdenza sociale e di quelle fiscali; d) accertate inadempienze contributive, retributive, tributarie, previdenziali e assistenziali. 2. Gli elenchi di operatori saranno distinti per categorie merceologiche e per categorie di servizi e lavori. 3. Gli elenchi sono sempre aperti all iscrizione degli operatori economici dotati dei requisiti richiesti dalla Società e sono periodicamente aggiornati, con cadenza annuale. 4. L ufficio acquisti della società provvede alla formazione, tenuta, aggiornamento dell elenco appaltatori. 5. Al fine dell iscrizione nell elenco, i singoli operatori economici potranno autocertificare, ai sensi del DPR 445/2000, i requisiti di idoneità tecnico-economica, organizzativa e della moralità professionale; la società potrà procedere, in qualsiasi momento, alla verifica del possesso dei requisiti dichiarati dall operatore economico affidatario. 6. L iscrizione nell elenco decade automaticamente in conseguenza di fallimento, liquidazione o cessazione di attività; rimane facoltà della Società procedere alla cancellazione della Impresa dall elenco degli operatori nel caso in cui nel corso di un anno la stessa Impresa non aderisca, senza giustificati motivi, ad almeno tre inviti di gara. 7. È comunque fatta salva la facoltà per la Società, sempre nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e concorrenza, di consultare, per le procedure di affidamento, operatori economici

9 Revisione: 2 Data: Pag. 9 a 9 non compresi negli elenchi sopra disciplinati, purché in possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal presente regolamento. CAPO III Disposizioni finali Art. 11 Programmazione annuale di forniture e servizi 1. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall art. 29, L.R. 38/07 CSAI spa adotta, entro il 31 dicembre dell anno precedente, il proprio programma annuale relativo all acquisizione di beni e servizi per importo pari o superiore a ,00 euro. 2. Il programma conterrà l elenco delle forniture e dei servizi di cui si prevede l acquisizione nell esercizio di riferimento, raggruppati per settori omogenei, internamente suddiviso a seconda che gli appalti da affidare rientrino o meno nelle soglie di applicazione della normativa europea, con l indicazione dell importo presunto e delle risorse finanziarie, dei tempi previsti per l avvio della procedura e delle strutture competenti. 3. Della programmazione annuale relativa all acquisizione di beni e servizi viene data pubblicazione sul sito dell Osservatorio Regionale. Art. 12 Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dalla data del 29 gennaio 2013.

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