Visto uscire per non imponibilità Iva: prove alternative
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- Ida Gianni
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1 Visto uscire per non imponibilità Iva: prove alternative L'apposizione del visto uscire è un adempimento espressamente attribuito all'autorità doganale competente qualunque sia il tipo o la modalità della operazione di esportazione svolta (domiciliata, ordinaria, cartacea o telematica). L'esportazione è la destinazione doganale con cui le merci lasciano definitivamente il territorio comunitario. L'esportazione si realizza con: 1 la presentazione del D.A.U. (dichiarazione di esportazione) all'ufficio doganale competente che è quello in cui è ubicato l'esportatore, ovvero dove le merci sono caricate o imballate per essere esportate (in taluni casi sono ammesse delle deroghe, ad esempio onere eccessivo, sproporzione economica, ecc.) 2 visto uscire dal territorio comunitario apposto sull'esemplare 3 del D.A.U. (previsto e disciplinato dall'art. 793 e seguenti del Reg. CEE 2454/93). Solo questo visto fa acquisire la non imponibilità dell'esportazione agli effetti dell'iva. A tale scopo è necessario conservare l'esemplare del D.A.U. munito del visto apposto dall'ufficio doganale di uscita di cui all'art. 793 del regolamento CEE n. 2454/93 (DAC). PROVA DELL'AVVENUTA ESPORTAZIONE - UFFICIO DOGANALE DI USCITA Merci esportate per ferrovia, per via aerea, via mare, a mezzo posta con documento di trasporto unico a destinazione di un paese terzo La dogana presso la quale vengono presentate le merci è quella che deve apporre il visto uscire sull'esemplare 3 del D.A.U. La dogana non è chiamata a constatare l'uscita fisica delle merci dal territorio comunitario, ma ad attestare ai sensi dell'art. 793 paragrafo 3 del reg. CEE 2454/93 che le merci sono state prese in carico a fronte di un contratto di trasporto unico verso un paese terzo. Il soggetto, che ha preso in carico le merci a fronte di un unico contratto di trasporto a destinazione di un paese terzo, è responsabile del corretto svolgimento nei confronti della dogana e ha l'obbligo di comunicare eventuali variazioni intervenute al contratto di trasporto. La dogana, che appone l'attestazione di uscita, dovrà anche apporre sul documento di trasporto in rosso la dicitura EXPORT ed il proprio timbro allo scopo di far constatare che le formalità doganali sono state espletate in vista dell'uscita delle merci dal territorio comunitario.
2 L'operazione doganale di esportazione è cosi conclusa senza ulteriori adempimenti della dogana o dell'esportatore. Merci spedite con procedura di transito comunitario, transito comune o tir L'ufficio doganale di partenza, cioè quello dove è acceso il regime di transito, che può essere diverso da quello in cui è stata depositata la dichiarazione, appone il visto uscire sull'esemplare 3 del D.A.U. Appone inoltre la dicitura in rosso EXPORT su tutti gli esemplari di transito. Merci esportate per altre vie (camion) o in circostanze non contemplate nel caso precedente (ad esempio: destinazione intermedia in altro paese comunitario, in mancanza di un unico contratto di trasporto, etc.) L'ufficio doganale di uscita è l'ultimo ufficio doganale, posto quindi anche in altro paese della UE, prima dell'uscita delle merci dal territorio della comunità. Per ottenere la restituzione da parte della dogana di uscita dell'esemplare 3 del D.A.U., il dichiarante dovrà apporre la dicitura RET-EXP nella casella 44 della bolletta. L'ufficio doganale che attesta l'uscita, appone il visto uscire sul retro dell'esemplare 3 del DAU e lo restituisce a chi glielo ha presentato o l'invia al nominativo risultante nella casella 50 (dichiarante doganale). L'attestazione di uscita consiste nell'apposizione di un timbro che reca il nome dell'ufficio doganale e la data. Merci spedite a mezzo posta - valore inferiore a euro 2582,28 E' possibile non emettere la bolla doganale. Per dimostrare l'avvenuta esportazione, è indispensabile ottenere dall'ufficio postale copia della dichiarazione doganale postale, sulla quale dovrà essere apposto il timbro a calendario delle Poste Italiane. Tale timbro dovrà essere apposto anche sulla fattura. Merci esportate con bollette doganali cumulative emesse con procedura semplificata dallo spedizioniere L'intestatario della bolletta di esportazione sarà la casa di spedizione, in tal caso l'esemplare 3 del D.A.U. dovrà essere invalidato ai fini IVA perché intestato al soggetto che opera per conto di più esportatori. Il singolo esportatore deve comunque ottenere l'attestazione di uscita apposta dalla dogana sulla copia della fattura del seguente tenore: merce uscita dal territorio doganale
3 come da visto apposto dalla Dogana di. in data. sul documento di esportazione.. n del.. della dogana di. In alternativa, questa attestazione può essere apposta dall'ufficio doganale anche sulla fotocopia del DAU con allegata la distinta di carico. La sola apposizione del timbro assegnato alla casa di spedizione e della attestazione dell'avvenuta operazione non è valida ai fini dell'art. 7 (5 comma) e dell'art. 8 DPR 633/72, (cioè per giustificare la non imponibilità IVA). Merci esportate con operazioni triangolari Intestatario della bolletta è il promotore della triangolazione. Il primo cedente nazionale dovrà ottenere in restituzione la sua fattura, non solo con il numero e la data della bolletta doganale di esportazione, ma anche con l'attestazione di uscita apposta dalla dogana. Nel caso di fatturazione differita del primo cedente è ammesso che le attestazioni possano essere apposte dalla dogana anche sul DDT, integrato con l'indicazione della destinazione e del tipo di operazione. In alternativa l'uscita delle merci dalla Comunità può essere dimostrata dal primo cedente anche attraverso la fotocopia della bolletta doganale recante sul retro il timbro di conferma della dogana. Questo sistema è meno usato per motivi di riservatezza commerciale. Operazioni di esportazioni congiunte Intestatario della bolletta di esportazione sarà il prestatore del servizio che curerà le operazioni di esportazione. Trattandosi di esportazione congiunta, per il fornitore della materia prima la prova dell'avvenuta esportazione sarà data dal visto attestante l'uscita dal territorio della Comunità, apposto sulla fattura al momento dell'esportazione. SMARRIMENTO O MANCATO RECAPITO DELL'ESEMPLARE 3 DEL D.A.U. L'esemplare 3 del D.A.U. con il timbro della dogana apposto sul retro, costituisce la prova per eccellenza a dimostrazione dell'uscita delle merci dal territorio comunitario. Al riguardo alcune associazioni di categoria (tra le quali l'aice) in sede di tavolo di consultazione con l'agenzia delle Dogane avevano fatto presenti le difficoltà oggettive circa il ritorno del D.A.U. 3 munito del visto da parte dell'ufficio doganale di uscita soprattutto nei seguenti casi.
4 Esportazioni indirette in cui: * il trasporto delle merci sia effettuato dall'acquirente estero o per conto suo * nelle operazioni triangolari * nelle operazioni effettuate a groupage. Esportazioni dirette: * quando al trasporto provvede lo stesso cedente, ma questi non dà le opportune istruzioni al trasportatore. PROVE ALTERNATIVE Per ovviare a tali difficoltà, l'agenzia delle Dogane con Circolare 75/D dell'11 dicembre 2002 ha uniformato le procedure da seguire, nel pieno rispetto delle normative comunitarie e nazionali, per l'acquisizione dei visti doganali, stabilendo i documenti da presentare dai quali si possa desumere con fondatezza che la merce risulta effettivamente uscita dal territorio della Comunità. Mancata emissione della dichiarazione doganale di esportazione L'art. 795 del Reg. CEE 2454/93 dà la possibilità di emettere a posteriori una bolletta di esportazione nel caso in cui la merce sia uscita dal territorio comunitario senza che abbia fatto oggetto della prescritta dichiarazione comunitaria (D.A.U.). E' previsto che possano essere accettati con soddisfazione dagli uffici doganali documenti giustificativi riguardanti la prova dell'uscita dal territorio comunitario. Tale possibilità è prevista anche dalla normativa nazionale art. 346 del T.U.L.D. (Testo Unico Legge Doganale) che, in via generale, consente la prova dell'uscita delle merci dal territorio dell'ue per mezzo di attestazioni e certificazioni rilasciate dalla dogana o da altre pubbliche amministrazioni estere, ovvero per mezzo di idonei documenti di trasporto internazionale. RILASCIO DEL DUPLICATO DELL'ESEMPLARE 3 DEL D.A.U. Nel caso di smarrimento o mancato recapito del D.A.U., l'esportatore o il suo rappresentante può richiedere all'ufficio doganale presso cui sono state effettuate le operazioni di esportazione un duplicato con l'apposizione a posteriori del visto di uscita sulla base di documenti da presentare, secondo i casi, obbligatoriamente o "ad
5 adiuvandum". Tra i primi sono compresi: fattura commerciale; documento bancario attestante l'avvenuto pagamento della vendita all'estero; copia conforme del contratto unico di trasporto a destinazione di Paesi terzi per contratti effettuati via mare, per ferrovia, ecc. Tra i secondi: il CMR; attestazione di uscita della merce rilasciata dalla dogana nazionale di uscita; certificato di importazione rilasciato da autorità estere o attestazione di arrivo rilasciata da dogane o da altre autorità dello Stato estero di destinazione della merce; ogni altra documentazione commerciale o fiscale dalla quale si rilevino gli estremi della spedizione e l'arrivo a destino della merce. DICHIARAZIONE TELEMATICA Si ritiene opportuno richiamare l'attenzione degli operatori sul fatto che, allo stato attuale, il soggetto esportatore è ancora tenuto a conservare nella propria contabilità l'esemplare 3 della dichiarazione doganale vistata dalla autorità doganale. Pertanto il timbro ufficiale, apposto dall'amministrazione doganale, è sempre richiesto anche nel caso della stampa su foglio di carta bianca del predetto esemplare 3. Per concludere, l'apposizione del visto uscire è un adempimento espressamente attribuito all'autorità doganale competente qualunque sia il tipo o la modalità della operazione di esportazione svolta (domiciliata, ordinaria, cartacea o telematica). Crescenzo Cappuccilli Consigliere AICE - Associazione Italiana Commercio Estero Newsletter n. 32 (05/04/2007) - 05 aprile 2007
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