Il ruolo dell Autorità per l energia elettrica e il gas
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1 I COMUNI E I PUNTI INTERROGATIVI SULLE GARE PER IL SERVIZIO DISTRIBUZIONE DEL GAS Il ruolo dell Autorità per l energia elettrica e il gas Roma, 3 luglio 2013 Andrea Oglietti Direttore Direzione Infrastrutture Unbundling e Certificazione Autorità per l energia elettrica e il gas
2 Questa presentazione non costituisce un documento ufficiale dell Autorità Autorità per l energia elettrica e il gas 2
3 Gli ambiti di intervento Attuazione disposizioni del DM 12 novembre 2011, n. 226 Attuazione disposizioni del d.lgs. 93/11 e del DM 19 gennaio 2011 Regolazione tariffaria per il quarto periodo Autorità per l energia elettrica e il gas 3
4 Adempimenti in attuazione del DM 12 novembre 2011 Procedimento avviato con la deliberazione 8 marzo 2012, 77/2012/R/gas individuazione formati e procedure standard, ai fini dell attuazione degli adempimenti previsti dall articolo 4, comma 7 fissazione corrispettivo per la copertura degli oneri di gara (art. 8, comma 1) predisposizione del contratto di servizio (art. 9, comma 1) attuazione disposizioni in materia di bando di gara (art. 9, comma 2) Autorità per l energia elettrica e il gas 4
5 Formato supporto informatico e schede tecniche (art.4, comma 7) - 1 Documento per la consultazione 24 maggio 2012, 212/2012/R/gas definizione del formato del supporto informatico per la trasmissione dei dati sullo stato di consistenza (articolo 4, comma 7, del decreto 12 novembre 2011) fissazione della data di entrata in vigore dell obbligo di utilizzo del formato di cui al punto precedente redazione delle schede tecniche relative allo stato di consistenza Gruppo di lavoro con operatori e ANCI Autorità per l energia elettrica e il gas 5
6 Formato supporto informatico e schede tecniche (art.4, comma 7) - 2 Deliberazione 13 dicembre 532/2012/R/gas Disposizioni in materia di formati per la trasmissione dei dati relativi agli stati di consistenza delle reti di distribuzione del gas naturale Per i dati: Formato XML - Per documenti di testo: PDF Trasmissione mediante PEC o piattaforme telematiche dedicate Supporto cartaceo fino a 1 marzo 2013 schemi allegati Resi disponibili: Manuale di istruzioni File XSD con regole sintattiche e semantiche per predisposizione file in formato XML Autorità per l energia elettrica e il gas 6
7 Corrispettivi oneri gara - 1 Documento per la consultazione 21 giugno 2012, 257/2012/R/gas Raccolta osservazioni Deliberazione 11 ottobre 2012, 407/2012/R/gas Il documento per la consultazione dell Autorità 14 febbraio 2013, 56/2013/R/gas Deliberazione 30 maggio 2013, 230/2013/R/gas Autorità per l energia elettrica e il gas 7
8 Corrispettivi oneri gara la stazione appaltante determina il corrispettivo una tantum per la copertura degli oneri di gara, di cui all articolo 8, comma 1, del decreto 12 novembre 2011, in coerenza con la seguente formula CG min( QA QC; ) dove o QA è la quota a copertura dei costi delle funzioni centralizzate, calcolata secondo la seguente formula pdrmax pdr QA (1 0,4 ) pdr ; pdr pdr con pdrmax max min è il numero massimo di pdr appartenenti a un ambito, come desumibile dai dati pubblicati sul sito internet del Ministero dello Sviluppo Economico; pdr min è il numero minimo di pdr appartenenti a un ambito, come desumibile dai dati pubblicati sul sito internet del Ministero dello Sviluppo Economico; pdr è il numero di pdr dell ambito interessato dalla gara; Autorità per l energia elettrica e il gas 8
9 Corrispettivi oneri gara - 3 o QC è la quota a copertura dei costi delle funzioni locali, calcolata secondo la seguente formula locmax loc QC (4 0,6 ) pdr ; loc loc max min con loc max è il numero massimo di Comuni appartenenti a un ambito, come desumibile dai dati pubblicati sul sito internet del Ministero dello Sviluppo Economico; loc min è il numero minimo di Comuni appartenenti a un ambito, come desumibile dai dati pubblicati sul sito internet del Ministero dello Sviluppo Economico; loc è il numero di Comuni dell ambito interessato dalla gara; pdr è il numero di pdr dell ambito interessato dalla gara. 1. nel caso in cui la somma delle quote QA e QC sia maggiore di Euro, la quota a copertura dei costi delle funzioni centralizzate è assunta pari a Euro e la quota a copertura delle funzioni locali è fissata pari a Euro; Autorità per l energia elettrica e il gas 9
10 Contratto di servizio - 1 Documento per la consultazione 382/2012/R/gas Una premessa e sei parti Parte I struttura e svolgimento fisiologico del contratto Parte II disposizioni relative ai rapporti tra ente concedente e gestore rispetto agli interventi sulle infrastrutture e sull uso del territorio Parte III modalità di svolgimento del servizio Parte IV condizioni economiche del servizio Parte V disposizioni in materia di controlli, inadempimenti e sanzioni Parte VI disposizioni finali Consultazione conclusa il 26 ottobre 2012 Autorità per l energia elettrica e il gas 10
11 Contratto di servizio - 2 La deliberazione 6 dicembre 2012, 514/2012/R/gas Schema di contratto di servizio tipo relativo all attività di distribuzione di gas naturale, adottato ai sensi dell articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 164/00 Decreto ministeriale 5 febbraio 2013 Decreto di approvazione del contratto di servizio tipo per la distribuzione del gas naturale Autorità per l energia elettrica e il gas 11
12 Attuazione disposizioni in materia di bandi di gara (art. 9, comma 2) - 1 La deliberazione 21 marzo 2013, 113/2013/R/gas fissazione schema nota giustificativa comma 9.1 decreto 12 novembre 2011 invio all Autorità linee guida programmatiche d ambito verifiche sulla documentazione: scostamenti bando di gara e disciplinare rispetto punteggi massimi articoli 12, 13, 14 e 15 decreto 12 novembre ripartizione punteggi tra le condizioni economiche motivazione scelta indicatori qualità del servizio scelte punteggi sub-criteri comma 15.5 del decreto 12 novembre coerenza analisi costi-benefici e congruità condizioni minime di sviluppo Autorità per l energia elettrica e il gas 12
13 Attuazione disposizioni in materia di bandi di gara (art. 9, comma 2) - 2 Determina del Direttore della Direzione Infrastrutture 7 giugno 2013, 2/13 schema nota giustificativa comma 9.1 decreto 12 novembre 2011 identificazione documenti che la stazione appaltante dovrà trasmettere all Autorità modalità invio documenti all Autorità punti di verifica rispetto analisi costi-benefici Autorità per l energia elettrica e il gas 13
14 Adempimenti in attuazione del d.lgs 93/11 e del dm 19 gennaio 2011 Procedimento avviato con la deliberazione 16 febbraio 2012, 44/2012/R/gas Trattamento differenza tra VIR e RAB (DCO 56/2013) Uscita anticipata concessioni con scadenza successiva alla gara Accorpamento ambiti con meno di clienti Autorità per l energia elettrica e il gas 14
15 Capitale investito di località: riconoscimento in tariffa del differenziale VIR-RAB (I) Sulla base del decreto legislativo n. 93/11, l'autorità, limitatamente al primo periodo di esercizio delle concessioni assegnate per ambiti territoriali minimi, è tenuta a riconoscere in tariffa al gestore entrante l'ammortamento della differenza tra il valore di rimborso (VIR) e il valore delle immobilizzazioni nette di località riconosciuto dalla regolazione tariffaria (RAB) Sulla base del decreto n. 226/11, se il VIR supera di oltre il 25% il valore della RAB, l Ente locale concedente trasmette le relative valutazioni di dettaglio all Autorità, che può presentare osservazioni a riguardo L Autorità intende sviluppare una metodologia di analisi dei valori di rimborso al gestore uscente per individuare eventuali situazioni anomale Qualora lo scostamento tra VIR e valore a costi di sostituzione standard sia compreso in un intervallo ragionevole, l Autorità procederà al riconoscimento della differenza tra VIR e RAB senza ulteriori analisi In caso contrario, l Autorità procederà ai necessari approfondimenti ai fini di valutare la riconoscibilità della differenza VIR-RAB Autorità per l energia elettrica e il gas 15
16 Capitale investito di località: riconoscimento in tariffa del differenziale VIR-RAB (II) L Autorità è orientata a riconoscere annualmente un ammontare calcolato come rata annua posticipata di ammortamento di un debito. A tal riguardo, si osserva che: a) il riconoscimento della differenza VIR-RAB relativa a tutti i cespiti pone il soggetto proprietario in condizione di vantaggio in sede di gara b) Il riconoscimento della differenza VIR-RAB relativa ai cespiti non di proprietà pone il soggetto proprietario in condizione di svantaggio in sede di gara Nell ipotesi a), a fronte di uno scostamento VIR-RAB pari al +5%, si stima un impatto pari a circa +2,5% sul livello dei costi riconosciuti e pari a circa +0,3%- 0,4% sulla spesa annua del cliente tipo Autorità per l energia elettrica e il gas 16
17 Attuazione disposizioni decreto ministeriale 19 gennaio 2011 uscita anticipata dai contratti Misure per l uscita anticipata dai contratti di concessione in essere con scadenza posteriore a quella delle gare In tema di misure per l uscita anticipata dai contratti in essere (decreto ministeriale 19 gennaio 2011), l Autorità intende prevedere che il gestore entrante interessato possa presentare un apposita istanza corredata da un business plan con un analisi costi-benefici L Autorità intende limitare i riconoscimenti ai casi in cui risulti una completa eliminazione delle enclave presenti nei singoli ambiti di concessione e prevedere tetti massimi ai riconoscimenti stessi Autorità per l energia elettrica e il gas 17
18 Attuazione disposizioni decreto ministeriale 19 gennaio accorpamento ambiti Deliberazione 407/2012 In caso di accorpamento di ambiti di dimensione inferiore a pdr il corrispettivo di gara è calcolato con riferimento agli ambiti considerati separatamente Deliberazione 230/2013 In caso di accorpamento di ambiti di dimensione superiore a pdr, il corrispettivo di gara è pari alla media tra il corrispettivo calcolato con riferimento agli ambiti calcolati separatamente e il corrispettivo massimo previsto dalla deliberazione 407/2012 ( euro) Autorità per l energia elettrica e il gas 18
19 Quarto periodo di regolazione distribuzione gas obiettivi (DCO 56/2013) La regolazione tariffaria del quarto periodo di regolazione andrà a sovrapporsi al processo di riforma delle modalità di affidamento del servizio. Sotto questo profilo l obiettivo dell Autorità è quello di definire un contesto normativo adeguato e promuovente l evoluzione del settore e volto a favorire da un lato l economicità del servizio e dall altro l efficienza degli investimenti, a tutela degli utenti e nella prospettiva di massimizzazione del benessere sociale. In relazione all efficienza degli investimenti, le esigenze di sviluppo delle reti del gas dovranno essere attentamente valutate mediante specifiche analisi costi-benefici, soprattutto in sede locale da parte degli Enti concedenti il servizio, come previsto dal decreto ministeriale 12 novembre 2011, n. 226 Autorità per l energia elettrica e il gas 19
20 Quarto periodo di regolazione distribuzione gas tariffe (DCO 257/2013) In concomitanza con la riforma dell assetto organizzativo del servizio e la conseguente riduzione del numero di ambiti di concessione, l Autorità intende valutare l ipotesi di rivedere l impostazione del perimetro di applicazione delle tariffe obbligatorie, definendo ambiti tariffari corrispondenti a quelli relativi alle nuove concessioni. Intervento sottoposto a valutazione AIR (ipotesi di regolazione T.5) Consente di contenere i sussidi all interno dell ambito tariffario, facendo ricadere, pur con un certo grado di approssimazione, i costi sui soggetti che ne sono la causa (responsabilizzazione). Autorità per l energia elettrica e il gas 20
21 Grazie per l attenzione Autorità per l energia elettrica e il gas 21
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