DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

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1 Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica la direttiva 89/647/CEE del Consiglio riguardo al riconoscimento da parte delle autorita di vigilanza dei contratti di novazione e dei patti di compensazione ("Compensazione contrattuale") /* COM/94/105DEF - COD 94/0099 */ Gazzetta ufficiale n. C 142 del 25/05/1994 pag Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 89/647/CEE del Consiglio riguardo al riconoscimento da parte delle autorità di vigilanza dei contratti di novazione e dei patti di compensazione («Compensazione contrattuale») (94/C 142/10) (Testo rilevante ai fini del SEE) COM(94) 105 def. - 94/0099(COD) (Presentata dalla Commissione il 28 aprile 1994) IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 57, paragrafo 2, vista la proposta della Commissione, visto il parere del Comitato economico e sociale, considerando che l'allegato II della direttiva 89/ 647/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1989, relativa al coefficiente di solvibilità degli enti creditizi (1), modificata dalla direttiva 92/30/CEE (2), stabilisce il trattamento delle voci fuori bilancio connesse ai tassi di interesse e di cambio nel contesto del calcolo del coefficiente di solvibilità degli enti creditizi; considerando che la presente direttiva è conforme ai risultati dei lavori di un'altra sede internazionale di cooperazione tra le autorità di vigilanza bancaria in merito al riconoscimento da parte delle autorità di vigilanza stesse delle compensazioni bilaterali, e in particolare della possibilità di calcolo degli obblighi di copertura patrimoniale per talune transazioni sulla base di un importo netto anziché lordo, purché esistano accordi giuridicamente vincolanti che garantiscano che il rischio di credito sia limitato all'importo netto; considerando che le norme previste in materia di riconoscimento delle compensazioni da parte delle autorità di vigilanza ad un più ampio livello internazionale daranno la possibilità di ridurre i requisiti patrimoniali per gli enti creditizi e i gruppi di enti creditizi attivi a livello internazionale in numerosi paesi i cui enti crediziti sono in concorrenza con quelli comunitari; considerando che, per gli enti creditizi aventi sede negli Stati membri, solo una modifica della direttiva 89/647/CEE può offrire la possibilità di un analogo ri- conoscimento delle compensazioni bilaterali da parte delle autorità di vigilanza e garantire a detti enti condizioni eque di concorrenza; che le norme previste sono equilibrate ed atte a rafforzare ulteriormente le misure di vigilanza prudenziale applicate nel settore degli enti creditizi; considerando che, alla luce di quanto sopra, la presente direttiva è conforme al principio di sussidiarietà, dato che il suo scopo è raggiungibile soltanto mediante una modifica armonizzata dell'attuale normativa comunitaria, HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

2 Articolo 1 L'allegato II della direttiva 89/647/CEE è sostituito dall'allegato della presente direttiva. Articolo 2 L'articolo 1 non pregiudica il riconoscimento da parte delle autorità di vigilanza dei contratti bilaterali di novazione stipulati prima dell'entrata in vigore delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per l'attuazione della presente direttiva. Articolo 3 1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre Essi ne informano immediatamente la Commissione. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri. 2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni legislative che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva. Articolo 4 La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Articolo 5 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. (1) GU n. L 386 del , pag. 14. (2) GU n. L 110 del , pag. 52. Rettifica in GU n. L 280 del , pag. 59. ALLEGATO «ALLEGATO II TRATTAMENTO DELLE VOCI FUORI BILANCIO CONNESSE AI TASSI DI INTERESSE E DI CAMBIO 1. CAMPO DI APPLICAZIONE E SCELTA DEL METODO Gli enti creditizi possono scegliere, con il consenso delle autorità di vigilanza, uno dei seguenti metodi per valutare il rischio connesso alle operazioni di cui all'allegato III. Sono esclusi i contratti sui tassi di cambio e di interesse negoziati su mercati ufficiali, se soggetti alla costituzione di margini di garanzia giornalieri, e i contratti sui cambi di durata iniziale non superiore ai quattordici giorni di calendario.

3 2. METODI Metodo 1: Metodo del valore di mercato ("marking to market") Fase a): in base ai valori correnti di mercato si ottiene il costo di sostituzione di tutti i contratti con un valore intrinseco positivo. Fase b): per tener conto dell'ulteriore rischio di credito potenziale (1) il capitale di riferimento o l'importo iscritto nei conti aggregati dell'ente è moltiplicato per le seguenti percentuali: Fase c): la somma del costo di sostituzione [fase a)] e del rischio di credito potenziale [fase b)] è moltiplicata per la ponderazione attribuita alla controparte della transazione, così come stabilito dall'articolo 6. Metodo 2: Metodo dell'esposizione originaria Fase a): il capitale di riferimento di ciascun contratto è moltiplicato per le seguenti percentuali: (1) Tranne nel caso di scambi di tassi di interesse "floating/floating interest rate swaps" nella stessa valuta, in cui è da calcolare solo il costo di sostituzione. Fase b): l'esposizione così ottenuta è moltiplicata per la ponderazione della controparte, così come stabilito dall'articolo CONTRATTI DI NOVAZIONE E ACCORDI DI COMPENSAZIONE ("COMPENSAZIONE CONTRATTUALE") a) Tipi di compensazione che possono essere riconosciuti dalle autorità di vigilanza Le autorità di vigilanza possono riconoscere un effetto di riduzione del rischio ai seguenti tipi di contratti di novazione e accordi di compensazione: i) contratti bilaterali di novazione tra un ente creditizio e la sua controparte, in base ai quali le reciproche posizioni creditorie e debitorie sono automaticamente compensate in modo tale che la novazione stabilisce un unico importo netto e dà quindi origine ad un unico nuovo contratto, giuridicamente vincolante, che si sostituisce ai contratti precedenti; ii) altri accordi bilaterali di compensazione tra l'ente creditizio e la sua controparte. b) Condizioni per il riconoscimento Le autorità di vigilanza possono riconoscere un effetto di riduzione del rischio ad un contratto di novazione o ad un accordo di compensazione unicamente a condizione che: i) l'ente creditizio abbia stipulato con la controparte un contratto di novazione o un accordo di compensazione che crea un unico obbligo legale, che ricomprende tutte le transazioni incluse, tale che nel

4 caso di impossibilità della controparte a far fronte alle proprie obbligazioni per inadempienza, bancarotta o liquidazione, l'ente creditizio avrebbe il diritto di ricevere o l'obbligo di versare soltanto l'importo netto della somma dei profitti e delle perdite non realizzati sulle transazioni incluse; ii) l'ente creditizio abbia fornito alle autorità di vigilanza pareri legali scritti e motivati dai quali risulta che, nel caso di impugnazione in giudizio, le autorità giudiziarie ed amministrative competenti concluderebbero che nei casi indicati al punto i) i diritti e gli obblighi dell'ente creditizio sono limitati al valore netto di cui al punto b) i), e ciò in conformità: - del diritto dello Stato nel quale la controparte ha sede e, qualora una delle parti sia una succursale estera di un'impresa, il diritto dello Stato in cui la succursale è situata; - del diritto che disciplina le singole transazioni incluse e - del diritto che disciplina qualsiasi contratto o accordo necessario per applicare il contratto di novazione o l'accordo di compensazione; iii) l'ente creditizio abbia istituito procedure per garantire che la validità legale dei contratti di novazione e degli accordi di compensazione sia periodicamente riesaminata alla luce delle possibili modifiche delle normative pertinenti. Le autorità di vigilanza, dopo essersi consultate se necessario con le altre autorità di vigilanza competenti, devono accertarsi che la compensazione contrattuale sia giuridicamente valida in base al diritto di ciascuna delle giurisdizioni competenti. Se una delle autorità di vigilanza non è convinta della validità giuridica della compensazione contrattuale in base alla sua normativa nazionale, al contratto di novazione o all'accordo di compensazione in oggetto non può essere riconosciuto un effetto di riduzione del rischio per alcuna delle controparti. Ai contratti che contengono una clausola di deroga non può essere riconosciuto alcun effetto di riduzione del rischio. Ai fini del buon funzionamento del mercato interno, gli Stati membri sono tenuti ad adoperarsi per pervenire ad una valutazione uniforme degli accordi di compensazione contrattuale da parte delle rispettive autorità competenti. c) Effetti del riconoscimento i) Contratti di novazione Si può procedere alla ponderazione del singolo importo netto fissato dal contratto di novazione anziché degli importi lordi. Pertanto, in applicazione del metodo 1, per - la fase a): il costo di sostituzione, - la fase b): il capitale di riferimento o l'importo iscritto nei conti aggregati dell'ente possono essere ottenuti tenendo conto del contratto di novazione. In applicazione del metodo 2, per la fase a) il capitale di riferimento può essere calcolato tenendo conto del contratto di novazione; si applicano le percentuali di cui alla tabella 2.

5 ii) Altri accordi di compensazione In applicazione del metodo 1, per la fase a) il costo di sostituzione dei contratti inclusi in un accordo di compensazione può essere ottenuto tenendo conto del costo di sostituzione netto ipotetico derivante dall'accordo. Per la fase b) l'accordo di compensazione può essere preso in considerazione unicamente per i contratti su cambi e per gli altri contratti simili nei quali il capitale di riferimento equivale a flussi di moneta, nei casi in cui le somme da ricevere o versare diventano esigibili nello stesso giorno di valuta e sono espresse nella medesima moneta. In applicazione del metodo 2, per la fase a) - per i contratti su cambi e per gli altri contratti simili nei quali il capitale di riferimento equivale a flussi di moneta, nei casi in cui le somme da ricevere o versare diventano esigibili nello stesso giorno di valuta e sono espresse nella medesima moneta, il capitale di riferimento può essere calcolato tenendo conto dell'accordo di compensazione; a tutti i contratti in questione si applica la tabella 2; - per tutti gli altri contratti inclusi in un accordo di compensazione, le percentuali da applicare possono essere ridotte come indicato nella tabella 3.»