13/14 APRILE 2008 DISPOSIZIONI PER LE EMITTENTI LOCALI
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1 VADEMECUM CAMPAGNA PER LE ELEZIONI ALLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA 13/14 APRILE 2008 DISPOSIZIONI PER LE EMITTENTI LOCALI La Delibera 33/08/CSP, dell Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, detta le disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante la campagna elettorale c.a. nel periodo compreso tra la data di indizione dei comizi ed il 10 marzo L Autorità emanerà, successivamente, un ulteriore provvedimento che disciplinerà il restante lasso di tempo della competizione elettorale. PROGRAMMI DI COMUNICAZIONE POLITICA Le forme della comunicazione politica in campagna elettorale sono spiegate dall art.4 c.i legge 28/2000, nelle tribune politiche, dibattiti, tavole rotonde, presentazione in contraddittorio di candidati e di programmi politici, interviste e ogni altra forma che consente il confronto tra le posizioni politiche ed i candidati in competizione. Mentre per la concessionaria pubblica (RAI) tale forma di comunicazione è obbligatoria, per le emittenti locali è facoltativa e le stesse non possono chiedere alcun compenso ai soggetti politici che intervengono ai loro programmi. Le emittenti che intendono realizzare programmi di comunicazione politica devono assicurare, ai soggetti politici, analoghe condizioni di parità, tenendo conto sia delle fasce orarie e sia del tempo dedicato alla trasmissione. Semplificando si può dire che tutti i soggetti politici che hanno diritto di usufruire di questi spazi devono essere invitati ed a tutti deve essere garantita la stessa visibilità. L eventuale rinuncia a partecipare alle trasmissioni fatta da un soggetto, non pregiudica la possibilità per gli altri di intervenire.
2 In questo caso, però, la rinuncia, che deve essere segnalata nel corso della trasmissione, non determina un accrescimento del tempo a favore degli altri. Le trasmissioni possono essere, anche, attuate con la partecipazione dei giornalisti che pongono domande ai partecipanti. E importante, in questo caso, l atteggiamento dello stesso giornalista che non deve dimostrarsi di parte potendo influire nella percezione dell ascoltatore. Le emittenti locali che trasmettono programmi di comunicazione politica, nel periodo intercorrente tra il 26 febbraio ed il 10 marzo c.a.,, provvedono a porre le trasmissioni in appositi contenitori con cicli a cadenza quindicinale nelle diverse fasce orarie, indicati dall art.7 della Del.33/08/CSP: tra le ore 7.00 e le ore per le emittenti televisive e tra le ore 7.00 e le ore 1.00 per le emittenti radiofoniche. Spetta alle emittenti trasmettere, perlomeno 7 giorni prima, i calendari dei programmi (anche a mezzo fax ai numeri: / oppure all indirizzo corecom@consiglio.marche.it) al CORECOM (C.so Stamira, Ancona) che a sua volta li comunicherà all Autorità. Le emittenti televisive che sono nelle condizioni di realizzarle, trasmettono i programmi con modalità che ne permettono la fruizione anche ai non udenti. Per quanto riguarda le elezioni per il rinnovo della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica la parità di condizioni fra i soggetti politici è riferita ai seguenti: 1. le forze politiche che costituiscono gruppo in almeno un ramo del Parlamento nazionale; 2. le forze politiche, diverse da quelle di cui al punto 1) che hanno eletto con proprio simbolo almeno due rappresentanti dell Italia al Parlamento europeo; 3. le forze politiche diverse da quelle di cui ai punti 1) e 2) che costituiscono in seno al Gruppo Misto della Camera o del Senato, una componente di almeno due parlamentari; 2
3 4. le forze politiche, diverse da quelle dei punti 1) 2) 3) che hanno eletto con proprio simbolo almeno un rappresentante nel Parlamento nazionale e che sono oggettivamente riferibili ad una delle minoranze linguistiche indicate dall art.2 della legge 482/1999; 5. il gruppo misto della Camera dei deputati e il Gruppo Misto del Senato della Repubblica, i cui Presidenti individuano d intesa fra loro, secondo criteri che contemperino le esigenze di rappresentatività con quelle di pareteticità, le forze politiche diverse da quelle dei punti 1) 2) 3) 4) che di volta in volta rappresenteranno i due gruppi. In questo periodo,ovviamente, non possono partecipare ai programmi di comunicazione politica liste o coalizioni nuove. MAP (MESSAGGI POLITICI AUTOGESTITI A PAGAMENTO) Le emittenti radiofoniche e televisive locali possono trasmettere messaggi politici autogestiti a pagamento dal 26 febbraio al 10 marzo c.a.. Le emittenti radiofoniche e televisive locali che intendono diffondere tali messaggi sono tenute, a dare notizia dell offerta dei relativi spazi mediante un comunicato da trasmettere, almeno una volta al giorno nella fascia oraria di maggior ascolto, per 3 giorni consecutivi. In tale avviso i soggetti politici vengono informati che presso le sedi delle emittenti, è depositato un documento contenente modalità di prenotazione degli spazi, le relative tariffe e tutti gli eventuali elementi tecnici rilevanti per la fruizione dei medesimi. La prima messa in onda dell avviso (che può avvenire anche a campagna elettorale avviata) è condizione necessaria ed essenziale per poter trasmettere messaggi politici autogestiti a pagamento. Inoltre le emittenti possono trasmettere tali messaggi senza alcun limite quantitativo e di durata e senza vincoli di palinsesto. 3
4 I soggetti politici interessati faranno richiesta direttamente all emittente e quest ultima dovrà considerare le prenotazioni in base alla loro progressione temporale. Le emittenti devono offrire condizioni economiche uguali a tutti i soggetti politici. Ai soggetti politici richiedenti gli spazi per trasmettere i messaggi politici autogestiti devono essere riconosciute le condizioni di miglior favore praticate ad uno di essi per gli spazi acquistati. L emittente locale applica per i messaggi autogestiti a pagamento, una tariffa massima non superiore al 70% del listino di pubblicità tabellare. Lo stesso listino potrà essere controllato dai soggetti politici richiedenti. Inoltre le emittenti locali non possono stipulare contratti per l offerta di spazi relativi ai messaggi politici autogestiti a pagamento in periodo elettorale, in favore di singoli candidati per importi superiori al 75% del budget elettorale stabilito per ogni candidato. Per le televisioni i messaggi devono recare, in sovrimpressione e per tutta la durata del messaggio, la scritta messaggio elettorale a pagamento ; per le radio i messaggi devono essere preceduti e seguiti dall annuncio in audio messaggio elettorale a pagamento. Durante la campagna elettorale sono vietate altre forme di comunicazione politica. MAG (MESSAGGI POLITICI AUTOGESTITI GRATUITI) L art.8 della Delibera 33/08/CSP (a differenza dei precedenti provvedimenti) stabilisce, unicamente, gli adempimenti nei confronti delle emittenti locali che si rendono disponibili a trasmettere MAG. Per quanto riguarda i soggetti interessati che hanno diritto a veder trasmessi i loro messaggi gratuiti, le disposizioni saranno rese note in una prossima delibera dell AGCOM. Le emittenti televisive e radiofoniche locali che accettano di trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito, entro il 1 marzo c.a., rendono pubblico il loro intendimento con un comunicato da diffondere almeno una volta nella fascia di maggior ascolto. 4
5 L emittente nell avviso comunica ai soggetti politici che presso la propria sede è custodito un documento che rende noto: il numero massimo dei contenitori prestabiliti: la collocazione nel palinsesto; gli standard tecnici pretesi; la scadenza per la consegna del materiale autoprodotto da trasmettere. Le emittenti possono utilizzare per la comunicazione anche i modelli predisposti dall Autorità e fruibili nel sito web del Corecom Lo stesso modello dovrà essere inviato, anche tramite fax al Corecom. Ogni variazione apportata successivamente al modello stesso, in particolare per quello che riguarda il numero dei contenitori e la loro collocazione nel palinsesto, dovrà essere comunicata al Corecom con almeno 5 giorni di anticipo. PAR CONDICIO NEI PROGRAMMI DI INFORMAZIONE I programmi di informazione sono disciplinati in maniera specifica dall art.11 della Delibera 33/08/CSP e dall art.4 del codice di autoregolamentazione. Per programmi di informazione si devono intendere il telegiornale, il giornale radio e comunque il notiziario o altro programma di contenuto informativo a rilevante presentazione giornalistica, caratterizzato dalla correlazione ai temi dell attualità e della cronaca (art.2 lett.b. del codice di autoregolamentazione). L art.4 c.i del codice di autoregolamentazione stabilisce che le emittenti locali devono farsi garanti nell assicurare il pluralismo delle opinioni, questo deve essere raggiunto attraverso la parità di trattamento, l obiettività, l imparzialità e l equità. Nel caso vengano affrontati questioni relative alla competizione elettorale,deve essere garantito l equilibrio e il contraddittorio tra i soggetti politici (art. 11 comma 1). All emittente è riconosciuta la libertà di commento e di critica, ma si stabilisce anche, il divieto di fornire, pure in forma indiretta, indicazioni o preferenze di voto. 5
6 Tale divieto si estende a tutti i programmi che non siano messaggi autogestiti o programmi di comunicazione e pertanto, vale, anche, per i programmi informativi. Discorso a parte meritano le emittenti locali a carattere comunitario (emittenti prive dello scopo di lucro che trasmettono programmi originali autoprodotti a carattere culturale, etnico, politico e religioso). A quest ultime, infatti, viene riconosciuta la possibilità di esprimere nei propri giudizi i principi in cui si rispecchiano. Ricordiamo, inoltre, che la legge 313/2003 rende inapplicabile alle emittenti locali la norma della legge 515/93, quest ultima limitava la presenza dei politici in video; ora, invece, la presenza di costoro è ammessa, anche se la partecipazione al programma del politico non può essere utilizzata dallo stesso per fornire suggerimenti sul voto. PRESCRIZIONI SPECIFICHE Circuiti di emittenti radiotelevisive locali: le emittenti che trasmettono in contemporanea in circuiti nazionali, sono sottoposte alla normativa stabilita per le emittenti nazionali (Capo I della Del.33/08/CSP). Per lo spazio dedicato alla programmazione autonoma, le emittenti, devono osservare le disposizioni stabilite dal Capo II ovvero la disciplina prevista per le emittenti locali. Ricade, però, su ogni singola emittente, la responsabilità delle violazioni compiute all interno delle trasmissioni in simultanea. VIGILANZA E SANZIONI Il mancato rispetto delle norme sopra illustrate comporta sanzioni che vengono erogate ai sensi della Legge 28/2000 e successive modificazioni, della Legge 515/93 e della Delibera 33/08/CSP. Il Corecom ha compiti di vigilanza e di accertamento delle eventuali violazioni da parte della Rai Regionale e delle Emittenti locali. La Delibera 33/08/CSP all articolo 20 stabilisce che il soggetto politico interessato può segnalare, entro il termine perentorio di 10 giorni dal fatto, anche a mezzo fax, l accadimento a tutti i seguenti destinatari: 6
7 all Autorità al Corecom alla Guardia di Finanza all emittente presso cui è venuta la violazione Il Corecom procede ad una istruttoria sommaria e contesta i fatti anche a mezzo fax, sente gli interessati ed acquisisce le eventuali controdeduzioni nelle 24 ore successive alla contestazione. In caso di mancato accordo trasmette gli atti, con il proprio parere, all Autorità che può ingiungere il ripristino della parità (nel qual caso le Emittenti Radiotelevisive sono obbligate a provvedere nel termine di 48 ore dalla notifica dello stesso provvedimento) oppure può applicare sanzioni. A cura di Angela Ruocco 7
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