Sanitanova Srl Corso di formazione sulla sicurezza dei lavoratori DLGS 81/08 ART. 37 S.M.I.
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1 Corso di formazione sulla sicurezza dei lavoratori DLGS 81/08 ART. 37 S.M.I. Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 Autori: Ing. Stefano De Matteis, responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi ai sensi del D. Lgs. 81/08 presso diversi enti ed aziende, formatore per la sicurezza del lavoro; Ing. Tonia Turitto, responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi ai sensi del D. Lgs. 81/08 presso diversi enti ed aziende, formatore per la sicurezza del lavoro Responsabile scientifico: Ing. Stefano De Matteis, responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi ai sensi del D. Lgs. 81/08 presso diversi enti ed aziende, formatore per la sicurezza del lavoro Sanitanova è accreditato dalla Commissione Nazionale ECM (accreditamento standard n. 12 del 07/02/2013) a fornire programmi di formazione continua per tutte le professioni. Sanitanova si assume la responsabilità per i contenuti, la qualità e la correttezza etica di questa attività ECM. Data inizio corso: 30/09/2013; ID evento: MODULO 2 Prevenzione e Protezione: come si redige il DVR Obiettivi formativi Alla fine del modulo didattico, il discente dovrebbe essere in grado di: comprendere la differenza tra misure di prevenzione e protezione; conoscere il significato e i principi della valutazione dei rischi; comprendere i metodi di valutazione dei rischi. Prevenzione e protezione Come si è visto nel precedente modulo 1, nel campo della sicurezza sui luoghi di lavoro molti dei concetti e dei termini utilizzati sono complementari e, non a caso, vengono citati congiuntamente ad altri come, per esempio, salute e sicurezza, rischio e pericolo. Allo stesso modo, si citano sempre contemporaneamente i concetti di prevenzione e protezione. Modulo 2 1
2 La stessa organizzazione che cura la sicurezza in azienda viene definita dalla norma Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP). Se è spontaneo chiedersi perché la legge utilizzi sempre questi due termini in abbinamento, la risposta è chiara quando sono note le rispettive definizioni. Per prevenzione si considerano le disposizioni o le misure attuate per ridurre il rischio attraverso la prevenzione degli eventi dannosi; si agisce quindi sulla loro frequenza o probabilità di accadimento. Per protezione si considerano invece le disposizioni o misure per ridurre il rischio attraverso la riduzione del danno che scaturisce dagli eventi; si agisce quindi sull entità del danno fisico cui si andrebbe incontro. Queste due definizioni riconducono alla definizione di rischio, già vista nel modulo 1: il rischio è la probabilità che una persona, a contatto con un pericolo, si procuri un danno ; quindi, in termini sintetici: RISCHIO = PROBABILITA X DANNO o anche RISCHIO = FREQUENZA X MAGNITUDO (R = F X M) Ritornando ai concetti appena espressi, fare prevenzione significa agire sulla frequenza di accadimento, ovvero fare in modo che l evento dannoso si verifichi il meno possibile, mentre fare protezione vuol dire agire sulla magnitudo, fare cioè in modo che l evento dannoso, una volta verificatosi, produca un danno di entità il più possibile ridotta (vedi Figura 1). Si noti che il termine prevenzione viene sempre anteposto al termine protezione ; questo perché evitare l evento dannoso è più importante, per la normativa, che ridurne gli effetti negativi. Figura 1 concetti di prevenzione e protezione Modulo 2 2
3 I due semplici concetti appena espressi possono essere riferiti anche a molti casi della vita quotidiana. Ad esempio, nell utilizzo della motocicletta, il rispetto dei limiti di velocità costituisce una misura di prevenzione (produce l effetto di un minor numero di incidenti), mentre l utilizzo del casco costituisce una misura di protezione (a incidente avvenuto, limita il danno conseguente) (vedi Figura 2). Figura 2 esempi di misure di prevenzione e misure di protezione Tuttavia, sia nella vita quotidiana sia in ambito lavorativo, molto spesso una misura non è di sola prevenzione oppure di sola protezione. Ritornando all esempio precedente, il rispetto dei limiti di velocità è certamente una misura di prevenzione (riduce la frequenza degli incidenti) ma è anche una misura di protezione (limita i danni in caso di incidente). La valutazione dei rischi La normativa chiede al Datore di Lavoro, come prima misura basilare su cui poi innestare tutto il funzionamento del proprio Servizio di Prevenzione e Protezione, la valutazione dei rischi in azienda. Anzi, richiede la valutazione di tutti i rischi. Questo, con riferimento ai concetti visti nel modulo 1, ha un preciso significato: alla normativa interessa il rischio e cioè l eventuale danno procurato al lavoratore, e non il pericolo in genere di una situazione, luogo o macchinario. Peraltro in questo caso, come sempre accade per la normativa in materia di sicurezza del lavoro, ogni singola parola viene utilizzata con grande precisione. La legge usa il termine valutare e non, ad esempio calcolare, perché non viene fornita una formula, un algoritmo con cui il Datore di Lavoro debba calcolare il livello di ogni singolo rischio, ma perché lo stesso Datore di Lavoro deve comprendere quale sia il livello di ogni singolo rischio all interno della propria azienda, facendo delle valutazioni, cioè utilizzando la propria esperienza, le proprie conoscenze, la propria discrezionalità. Può quindi accadere che lo stesso tipo di rischio (ad esempio, rischio di caduta o rischio rumore ), possa essere valutato in modo differente da Datori di Lavoro diversi, anche in uno stesso settore lavorativo. Modulo 2 3
4 Questo è perfettamente coerente con quanto esposto in precedenza: il Datore di Lavoro valuta, e quindi utilizza un potere discrezionale. Quello che unisce tutti i Datori di Lavoro è l obiettivo da conseguire, cioè cercare con ogni mezzo consentito dalle conoscenze tecniche e organizzative del momento,di fare in modo che il lavoratore non riporti danni (cioè infortuni e/o malattie professionali) durante la propria attività. La legge chiede al Datore di Lavoro pertanto di valutare tutti i rischi con l obiettivo di tutelare quanto più possibile i propri lavoratori. Salvo alcune situazioni specifiche, non fornisce formule o strumenti predefiniti. La legge chiede al Datore di Lavoro solo di indicare nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) quale sia il criterio scelto per effettuare la valutazione. Pertanto, il percorso logico seguito dal Datore di Lavoro, prima che inizi lo svolgimento delle attività lavorative, è il seguente: effettua dettagliati sopralluoghi nella propria azienda, individua i pericoli, elenca i relativi rischi (ogni pericolo può dar luogo a uno o più rischi), valuta tutti i rischi elencati, redige il relativo Documento di Valutazione dei Rischi (DVR). Il procedimento è dettagliato nell art. 28 del DLgs 81/08. Art. 28. (Oggetto della valutazione dei rischi) 1. La valutazione di cui all articolo 17, comma 1, lettera a), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro correlato, secondo i contenuti dell accordo europeo dell 8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro. 1 bis. La valutazione dello stress lavoro correlato di cui al comma 1 è effettuata nel rispetto delle indicazioni di cui all articolo 6, comma 8, lettera m quater, e il relativo obbligo decorre dalla elaborazione delle predette indicazioni e comunque, anche in difetto di tale elaborazione, a far data dal 1 agosto Il documento di cui all articolo 17, comma 1, lettera a), redatto a conclusione della valutazione, può essere tenuto, nel rispetto delle previsioni di cui all articolo 53, su supporto informatico e deve essere munito anche tramite le procedure applicabili ai supporti informatici di cui all articolo 53, di data certa o attestata dalla sottoscrizione del documento medesimo da parte del datore di lavoro nonché, ai soli fini della prova della data, dalla sottoscrizione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale e del medico competente, ove nominato e contenere: a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa. La scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al datore di lavoro, che vi provvede con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo Modulo 2 4
5 da garantirne la completezza e l idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione; b) l indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione di cui all articolo 17, comma 1, lettera a); c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza; d) l individuazione delle procedure per l attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri; e) l indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio; f) l individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento. 3. Il contenuto del documento di cui al comma 2 deve altresì rispettare le indicazioni previste dalle specifiche norme sulla valutazione dei rischi contenute nei successivi titoli del presente decreto. 3 bis. In caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro è tenuto ad effettuare immediatamente la valutazione dei rischi elaborando il relativo documento entro novanta giorni dalla data di inizio della propria attività. I metodi di valutazione dei rischi Nonostante la legge non dia indicazioni in merito al criterio da utilizzare per valutare i rischi e redigere il relativo DVR, vi sono alcuni metodi di valutazione che sono entrati nell uso comune, ovvero risultano utilizzati più frequentemente dai Datori di Lavoro anche in diversi settori. Il metodo più frequentemente utilizzato è quello che utilizza la matrice del rischio (vedi Figura 3). Figura 3 Matrice del rischio Modulo 2 5
6 Per ognuno dei rischi presenti (ricordiamo che devono essere valutati tutti i rischi), il Datore di Lavoro valuta sia la probabilità di accadimento sia la magnitudo; di conseguenza posiziona il livello di rischio in una delle caselle sopra indicate (con rischio che va quindi da 1 a 16). Poiché, come detto, non vi sono obblighi precostituiti ma valutazioni, il Datore di Lavoro può decidere se utilizzare questo o un altro metodo, a patto che giustifichi la scelta nel Documento di Valutazione del Rischio. Con la stessa filosofia, qualora scelga questo metodo, può suddividere la matrice del rischio in un numero di caselle a propria scelta. Nel caso di Figura 3, sia la magnitudo sia la probabilità sono suddivise in 4 livelli (quindi, con una matrice di 16 elementi), ma è possibile utilizzare anche una matrice 3x3, 10x10 oppure 100x100. La definizione dei valori di competenza di ogni singola casella è sempre lasciata alle scelte del Datore di Lavoro. Per quanto riguarda le caselle relative alle probabilità, il Datore di Lavoro può decidere di assegnare una scala qualitativa, quale quella esemplificata: probabilità 1 evento molto raro probabilità 2 evento raro probabilità 3 evento frequente probabilità 4 evento molto frequente In alternativa, può scegliere una scala quantitativa: probabilità 1 evento che accade 1 volta all anno, o meno probabilità 2 evento che accade 1 volta al mese, o meno probabilità 3 evento che accade 1 volta alla settimana, o meno probabilità 4 evento che accade 1 volta al giorno, o meno Se il Datore di Lavoro ha delle statistiche aziendali di entità sufficiente, può rifarsi ad esse per valutare la probabilità; se non vi sono statistiche aziendali di sufficiente grandezza (per esempio, se l azienda è di recente costituzione, oppure vi è un numero molto piccolo di lavoratori), il Datore di Lavoro può riferirsi a statistiche nazionali di settore quali quelle diffuse, per esempio, dall INAIL. Anche per le caselle riguardanti la magnitudo, il Datore di Lavoro può decidere di assegnare una scala qualitativa: magnitudo 1 danno lieve magnitudo 2 danno medio magnitudo 3 danno grave magnitudo 4 danno estremo (morte o inabilità permanente) Può, anche in questo caso, scegliere una scala quantitativa: magnitudo 1 danno che non richiede l allontanamento dal luogo di lavoro magnitudo 2 danno da 1 a 7 giorni di assenza dal lavoro magnitudo 3 danno con oltre 8 giorni di assenza dal lavoro magnitudo 4 danno che comporta morte o inabilità permanente Come detto, tutto rientra nella facoltà valutativa del Datore di Lavoro. Una volta valutato ciascun rischio e posizionato il medesimo in una delle caselle della matrice, il Datore di Lavoro deve procedere a ridurre il rischio medesimo con tutti gli strumenti che la conoscenza e la tecnica gli mettono a disposizione. Nelle contromisure, per obbligo di legge, deve privilegiare la riduzione del rischio alla fonte; per esempio, se la valutazione del rischio da rumore Modulo 2 6
7 indica un livello elevato, il Datore di Lavoro, prioritariamente, predisporrà la sostituzione del macchinario rumoroso con un altro che lo sia meno. Oltre a predisporre il piano dei miglioramenti, deve indicare la tempistica di ciascun intervento di miglioramento. Come evidenziato in Figura 3, le caselle possono essere indicate con colori diversi (in questo caso sempre più scuri) man mano che aumenta il livello di rischio. Anche la tempistica di intervento privilegerà le caselle a rischio maggiore (più scure), ovvero il Datore di Lavoro interverrà prima sui rischi di livello più elevato (quelli classificati con 9, 12 o 16 in questa scala di valutazione) e poi su quelli di livello via via minore. Per ridurre il livello di rischio, come accennato all inizio del presente modulo, il Datore di Lavoro può agire in due modi: ridurre la probabilità di accadimento (fare prevenzione) o ridurre il danno procurato (fare protezione). Nel primo caso, il punto rappresentativo del rischio (con riferimento alla figura 3) si sposterà verso sinistra, nel secondo verso l alto. L obiettivo del Datore di Lavoro è spostare il punto rappresentativo del rischio il più possibile in alto a sinistra, sia mediante la prevenzione sia mediante la protezione. Concettualmente, è impossibile ridurre a zero il rischio. Il livello di rischio che permane dopo aver messo in atto tutte le contromisure possibili, siano esse tecniche, organizzative e procedurali, si chiama rischio residuo. Tutte le risultanze sopra descritte (cioè valutazione di tutti i rischi, contromisure per ridurre i rischi, tempistiche di intervento) sono riportate nel Documento di Valutazione dei Rischi che, in ottemperanza alla legge, deve essere uno strumento sintetico, leggibile, di immediata utilizzabilità. A titolo di esempio, NON deve contenere i testi delle leggi e delle norme, ma (eventualmente) solo farvi riferimento. Il DVR deve essere inoltre uno strumento in continua evoluzione, ossia deve essere aggiornato costantemente, riportando i miglioramenti ottenuti, le problematiche presenti, i percorsi tecnicoorganizzativi effettuati, ecc., in modo da costituire memoria di quanto accaduto nel passato per meglio organizzare il Servizio di Prevenzione e protezione in futuro. Non a caso il DVR viene definito strumento; esso non è il fine, ma uno dei mezzi con cui conseguire il fine principale e ultimo: la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. Questionario di valutazione dell apprendimento 01) Che cosa significa la sigla DVR? a) il datore valuta i rischi b) il datore valuta e rimedia c) documento di valutazione dei rischi d) nessuna delle tre precedenti 02) Cosa bisogna fare per ridurre la frequenza di accadimento dell evento dannoso? a) protezione b) prevenzione e protezione c) prevenzione d) non è possibile ridurre la frequenza Modulo 2 7
8 03) Cosa bisogna fare per ridurre la magnitudo dell evento dannoso? a) protezione b) prevenzione e protezione c) prevenzione d) non è possibile ridurre la magnitudo 04) Quale è il metodo più frequentemente utilizzato per valutare il rischio? a) metodo qualitativo statistico b) metodo scientifico casuale c) nessuno d) la matrice del rischio 05) Come si definisce il rischio? a) probabilità x magnitudo b) qualcosa di insito in una situazione/attrezzatura c) non c è una definizione precisa d) ogni datore di lavoro può dare una sua definizione 06) Quale obiettivo deve prioritariamente perseguire il Datore di Lavoro? a) la legge non assegna priorità b) sottoscrivere un contratto di assicurazione c) ridurre il rischio alla fonte d) interpellare l INAIL 07) Quali sono i contenuti minimi del DVR? a) l organigramma aziendale b) valutazione di tutti i rischi, contromisure per ridurre i rischi, tempistiche di intervento c) la descrizione della sede aziendale d) nessuno obbligatorio per legge 08) Nella valutazione dei rischi vanno considerati i rischi legati a differenze di genere e di età? a) sì b) no c) solo per i lavoratori assunti a tempo indeterminato d) non è specificato nella legge Modulo 2 8
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