GIORNATE DI STUDIO DEL 19, 22, 23 E 26 GIUGNO 2006 (REGGIO EMILIA, BOLOGNA, MODENA E PADOVA)

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1 GIORNATE DI STUDIO DEL 19, 22, 23 E 26 GIUGNO 2006 (REGGIO EMILIA, BOLOGNA, MODENA E PADOVA) Argomenti Il mod. 770/2006/semplificato (pag. 2) Totalizzazione dei periodi assicurativi (pag. 9) La riforma del processo civile e dell arbitrato (pag. 68) Il contratto di inserimento dopo la circolare INPS (pag. 78) A cura di Gabriele Bonati e Pietro Gremigni

2 IL MOD. 770/ SEMPLIFICATO Il direttore dell Agenzia delle entrate, con provvedimento del 17 gennaio 2006, pubblicato sul S.O. n. 22 alla G.U. n. 2 del 31 gennaio 2006, ha approvato le due parti, con annesse istruzioni, di cui si compone la dichiarazione del sostituto d imposta, vale a dire i modelli 770/2006/semplificato e 770/2006/ordinario (costituiscono due distinte dichiarazioni), relativi ai redditi 200, in particolare: la prima parte (770/2006/semplificato), da trasmettere telematicamente all'agenzia delle entrate, entro il 2 Ottobre 2006 (cadendo di sabato il giorno 30 settembre e di domenica il 1 ottobre), concerne le comunicazioni dei sostituti d imposta (comprese le amministrazioni dello Stato) che hanno corrisposto nell anno 200 somme e/o valori soggetti a ritenuta alla fonte, che hanno effettuato operazioni di assistenza fiscale 200, che hanno dati previdenziali e assistenziali INPS, INPDAP, IPOST (dati contenuti anche nel mod. CUD) e assicurativi INAIL da dichiarare; la seconda parte (770/2006/ordinario), da trasmettere telematicamente all'agenzia delle entrate, entro il 31 ottobre 2006, concerne la dichiarazione da parte dei sostituti d'imposta, degli intermediari e degli altri soggetti che intervengono in operazioni fiscalmente rilevanti, tenuti, sulla base di specifiche disposizioni normative, a comunicare i dati relativi alle ritenute operate sui dividendi, sui proventi da partecipazione, sui redditi di capitale erogati nel 200 o operazioni di natura finanziaria effettuate nello stesso periodo, nonché i dati riassuntivi relativi alle indennità di esproprio e quelli concernenti i versamenti effettuati, le compensazioni operate e i crediti d imposta utilizzati. Quest ultima dichiarazione può (facoltà) essere ricompresa nella dichiarazione unificata (UNICO 2006) a prescindere dal numero dei soggetti cui la medesima si riferisce. Il modello semplificato si compone (non sono intervenute novità rispetto all anno precedente): di un frontespizio; di un prospetto recante comunicazione dati certificazione lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale (redditi di lavoro dipendente e assimilati; contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi; indennità di fine rapporto e equipollenti e le altre indennità e prestazione in forma di capitale; assistenza fiscale); di un prospetto recante comunicazione dati certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi (redditi di lavoro autonomo; provvigioni inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanze di commercio, procacciamento d affari; provvigioni derivanti da vendita a domicilio; redditi diversi); di un prospetto con i dati relativi alle ritenute alla fonte operate, trattenute per assistenza fiscale e alcune imposte sostitutive, denominato prospetto ST ; di un prospetto con i dati di riepilogo dei crediti e delle compensazioni (DPR 44/1997 e art. 17, D. Lgs. 241/1997), denominato prospetto SX (prospetto che quest anno presenta importanti novità). La dichiarazione ordinaria si compone (non sono intervenute novità rispetto all anno precedente), di un frontespizio e di 13 quadri staccati SF, SG, SH, SI, SK, SL, SM, SO, SP, SQ, SR, ST e SX. Le novità 1. Conservazione della dichiarazione: viene meglio specificato quali sono le procedure informatiche da osservare qualora l intermediario opti per la conservazione della dichiarazione su supporti informatici (si deve far riferimento all art. 3 del D.M e al provvedimento operativo del CNIPA N. 11 del ); 2

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4 2. Frontespizio: vengono fornite più dettagliate informazioni relative alla sottoscrizione della dichiarazione da parte del soggetto che effettua il controllo contabile (revisore contabile o presidente della società di revisione o presidente del collegio sindacale); 3. Prospetto comunicazioni dati certificazioni lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale: sono state fortemente riviste le informazioni da fornire per i trattamenti di fine rapporto e le erogazioni dei Fondi pensione in forma di capitale (sequenza dati e contenuto degli stessi). I dati sono stati aggregati in funzione del periodo di maturazione del TFR o altre indennità; 4. Dati INAIL: l Istituto, con nota del , ha modificato le istruzioni riguardanti i propri dati assicurativi per effetto dell eliminazione di alcuni campi della sezione INPS relativa alla qualifica e al rapporto di lavoro (la variazione della qualifica assicurativa o delle condizioni contrattuali o la trasformazione del rapporto, non determina più l obbligo di fornire separate informazioni);. Prospetto comunicazione dati certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi: vengono richieste due nuove informazioni in più spese rimborsate e ritenute rimborsate più l indicazione dei contributi previdenziali riferiti agli associati in partecipazione; 6. Prospetto ST: sono stati istituiti i codici note D e E da utilizzare rispettivamente nel caso di conguagli di fine anno effettuati nel mese di gennaio 2006 ovvero nel mese di febbraio 2006, accompagnati dal periodo convenzionale /200. Non devono più essere evidenziati con il codice nota Q per i versamenti delle addizionali all IRPEF di competenza del 2004 recuperati nel 200 in modo rateizzato; 7. Prospetto SX, riepilogo dei dati e delle compensazioni: si è arricchito di una nuova sezione, denominata riepilogo altri crediti, in particolare: crediti di cui all art. 4 del D. Lgs. 143/200 (canoni) credito per anticipo TFR versato negli anni 1997 e 1998 (utilizzo e residuo). Le istruzioni precisano altresì, rispetto allo scorso anno, che anche nel caso in cui i prospetti ST e SX vengano inviati successivamente e unitamente al modello770/ordinario, il ravvedimento operoso, per omesso versamento delle imposte, si dovrà in ogni caso perfezionare entro il termine di presentazione del modello semplificato (vale a dire, per il 2006, entro il 2 ottobre). Esposizione dei dati L esposizione dei dati deve essere effettuata attenendosi alle seguenti istruzioni: i dati fiscali devono essere esposti all unità di euro, per troncamento dei decimali (da effettuarsi autonomamente per ogni importo desunto dalle scritture contabili); esempio: 7,0 + 86, ,49 = 2.86,61 si esporrà: = 2.86 i dati contributivi (INPS, INPDAP, IPOST) devono essere esposti all'unità di euro per arrotondamento (per difetto fino a 49 centesimi, per eccesso da 0 centesimi). Va altresì ricordato che l arrotondamento delle retribuzioni è gia stato peraltro operato nel mod. CUD; SUDDIVISIONE DELLA DICHIARAZIONE Anche quest anno la procedura che permette di suddividere il mod. 770/2006/semplificato in due parti distinte, tenendo conto delle condizioni di seguito riportate. La suddivisione può essere così operata: una parte deve contenere il frontespizio, le comunicazioni dati lavoro dipendente e assimilati, i dati previdenziali, assistenziali e assicurativi, i TFR, le prestazioni in forma di capitale erogati dai fondi pensione e i dati relativi all assistenza fiscale, più i relativi prospetti ST e SX ; 3

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6 una seconda parte deve contenere il frontespizio, i dati relativi ai redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, più i relativi prospetti ST e SX. Le condizioni per procedere alla predetta separazione sono: la presenza sia di dati di lavoro dipendente/assimilato sia di dati di lavoro autonomo; l assenza di compensazioni interne tra i versamenti attinenti ai redditi di lavoro dipendente e quelli di lavoro autonomo né tra tali versamenti e quelli riguardanti i redditi di capitale (770 ordinario). Non risulta quindi possibile suddividere la dichiarazione e trasmettere (soggetto che predispone i dati di lavoro dipendente) un solo prospetto ST e un solo prospetto SX con, rispettivamente, i versamenti e le compensazioni complessive. Non risulta altresì possibile suddividere la dichiarazione e rinviare al 31 ottobre 2006 i prospetti ST e SX, unitamente al modello ordinario (utilizzare questa opzione comporta la presentazione del modello semplificato in un unica soluzione). Trasmissione del modello 770/2006/semplificato Da un solo soggetto Da due soggetti (*) (v. sezione III e IV del frontespizio) Tutta la dichiarazione compresi, i prospetti ST e SX, fatta salva la possibilità di presentare questi ultimi prospetti con il modello ordinario, ove dovuto (devono obbligatoriamente essere allegati all ordinario qualora si sia proceduto ad effettuare compensazioni tra versamenti da semplificato e quelli da ordinario) Un soggetto deve trasmettere: il frontespizio, i dati relativi ai redditi di lavoro dipendente e assimilati, ai TFR, alle prestazioni in forma di capitale erogate dai fondi pensione, ai contributi e ai premi e all assistenza fiscale, più i relativi prospetti ST e SX L altro soggetto deve trasmettere: il frontespizio, i dati relativi ai redditi di lavoro autonomo, alle provvigioni e ai redditi diversi, più i relativi prospetti ST e SX La trasmissione telematica deve essere effettuata entro il 2 ottobre 2006 (*) Possibile solo se non sono state fatte compensazioni trasversali (crediti da lavoro dipendente con debiti da lavoro autonomo e viceversa) ovvero con le ritenute del modello ordinario. Dichiarazione unificata (UNICO/2006) - La dichiarazione mod. 770/2006/semplificato non può essere presentata all interno della dichiarazione unificata annuale (UNICO 2006), mentre il modello ordinario può (facoltà) essere resa congiuntamente in quest'ultima (stante la coincidenza del termine di presentazione - 31 ottobre) ed a prescindere del numero dei soggetti cui la medesima si riferisce. 4

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8 MOD. 770/2006 (redditi 200) Semplificato Ordinario Per certificare i redditi di lavoro dipendente e assimilati, autonomo e provvigioni, nonché i dati relativi all assistenza fiscale e i contributi previdenziali e assistenziali Per certificare i redditi di capitale Da presentare entro il 2 Ottobre 2006 Da presentare entro il 31 ottobre 2006 I modelli ST e SX possono essere presentati entro il se il contribuente è tenuto anche alle presentazioni del mod. 770/2006/ordinario ovvero devono (obbligo) essere presentati entro il se sono state effettuate compensazioni trasversali Può essere compreso nella dichiarazione unificata (UNICO/2006) Soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione Sono tenuti a presentare il mod. 770/2006/semplificato i sostituti d'imposta, comprese le Amministrazioni dello Stato, che nel 200 hanno corrisposto somme e valori soggetti a ritenuta alla fonte (artt. 23, 24, 2, 2-bis e 29 del DPR 600/73) e/o contributi previdenziali e assistenziali dovuti all'inps, all'inpdap e all IPOST e/o premi assicurativi dovuti all'inail. Sono altresì tenuti: - i curatori fallimentari e i commissari liquidatori; - gli eredi che non proseguono l'attività del sostituto d'imposta deceduto; - i soggetti che non hanno corrisposto somme e valori e per i quali non è più prevista l applicazione delle ritenute alla fonte ma che sono assoggettati a contribuzione dovuta all INPS (precedentemente obbligati alla presentazione del mod. O1/M all'inp (e, fino al 2002, del mod. DAP/ all ex INPDAI); la dichiarazione all'inpdap; la denuncia INAIL nominativa assicurati (ex L. 63/1993).

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10 Esempio: datori di lavoro stranieri che occupano lavoratori italiani assicurati in Italia; - i soggetti tenuti ad assicurare contro gli infortuni e le malattie professionali i lavoratori per i quali ricorre la tutela obbligatoria contro gli infortuni, nonché l obbligo della denuncia normativa assicurati a norma della L. 63/1993; - i soggetti che hanno corrisposto compensi ad esercenti prestazioni di lavoro autonomo che hanno optato per i regimi agevolati, relative alle nuove iniziative e alle attività marginali di cui agli artt 13 e 14 della L. 388/2000 e non hanno, per espressa previsione normativa, effettuato ritenute alla fonte. Modalità di presentazione telematica La dichiarazione mod. 770/2006/semplificato deve obbligatoriamente essere presentato all'agenzia delle entrate esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato o tramite società del gruppo (non è possibile presentare la dichiarazione tramite banche e/o uffici postali, né è possibile, per i soggetti momentaneamente all estero, utilizzare il mezzo della raccomandata o altro mezzo equivalente). La dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui si è conclusa la ricezione dei dati da parte dell Agenzia delle entrate (la prova della presentazione è data dalla comunicazione rilasciata per via telematica dall Agenzia delle entrate che attesta l avvenuto ricevimento). Il servizio telematico restituisce immediatamente dopo l invio un messaggio che conferma solo l avvenuta trasmissione del file e, in seguito, fornisce all utente un altra Comunicazione attestante l esito dell elaborazione effettuata sui dati pervenuti, che, in assenza di errori, conferma l avvenuta presentazione della dichiarazione. Pertanto, soltanto quest ultima Comunicazione costituisce la prova dell avvenuta prestazione della dichiarazione. Presentazione diretta - I soggetti che predispongono la propria dichiarazione possono scegliere di trasmetterla direttamente avvalendosi obbligatoriamente (in alternativa possono presentarla per il tramite di intermediari abilitati): del servizio telematico ENTRATEL, qualora la dichiarazione interessi un numero di soggetti superiore a 20; del servizio telematico Fisconline (INTERNET), qualora la dichiarazione interessi un numero di soggetti non superiore a 20. Nota Il limite dei soggetti (più o pari/meno 20) è rilevabile dal frontespizio, riquadro redazione della dichiarazione sommando i valori indicati nelle caselle numero comunicazioni relative a certificazioni lavoro dipendente e assimilati e numero comunicazioni relative a certificazioni lavoro autonomo e provvigioni. Analogo e autonomo criterio deve essere osservato per la trasmissione del modello ordinario, con la precisazione che qualora il sostituto sia tenuto a presentare entrambe le dichiarazioni, la prima (semplificata) con un numero di soggetti inferiore a 20 e la seconda (ordinaria) con un numero di soggetti superiore a 20, la trasmissione telematica dovrà essere effettuata, per entrambi i modelli, con il servizio ENTRATEL. 6

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12 I soggetti che optano, ove previsto, per la suddivisione (in due parti) del modello 770/2006/semplificato, verificheranno il superamento del predetto limite (20 comunicazioni) avendo riguardo al numero delle comunicazioni indicato in ciascuna delle parti di cui si compone la dichiarazione. Qualora una delle parti contenga più di 20 comunicazione, entrambi i soggetti dovranno utilizzare il servizio Entratel. I soggetti già abilitati al servizio Entratel devono continuare ad avvalersi di tale servizio anche se il numero delle comunicazioni non è superiore a 20. Esempi 770/semplificato Servizio da utilizzare 770/ordinario per la trasmissione Prima parte Seconda parte telematica 19 comunicazioni 21 comunicazioni Non dovuto ENTRATEL 21 comunicazioni 19 comunicazioni Non dovuto ENTRATEL 19 comunicazioni 11 comunicazioni Non dovuto INTERNET (*) 11 comunicazioni 19 comunicazioni Non dovuto INTERNET (*) 19 comunicazioni 11 comunicazioni Dovuto: 42 soggetti ENTRATEL 19 comunicazioni 11 comunicazioni Dovuto: 19 soggetti INTERNET (*) 21 comunicazioni 11 comunicazioni Dovuto: 19 soggetti ENTRATEL (*) (*) Se il soggetto è già abilitato ENTRATEL deve continuare ad utilizzare tale servizio Intermediari abilitati - Questi soggetti sono tenuti a trasmettere telematicamente sia le dichiarazioni da loro predisposte per conto del contribuente sia quello per le quali assumono l'impegno alla presentazione telematica (l'accettazione di tali dichiarazioni, per l'intermediario, è facoltativa e, per il servizio, può richiedere il pagamento di un compenso), utilizzando esclusivamente il servizio ENTRATEL. L'inoltro delle dichiarazioni predisposte da intermediari non abilitati deve essere curato dal contribuente che potrà ottemperare mediante l'invio diretto o rivolgendosi a un altro intermediario abilitato. Gruppi societari - Nell'ambito di gruppi societari, in cui almeno una società o ente sia obbligato alla presentazione della dichiarazione in via telematica, la trasmissione dello stesso può essere effettuata da uno o più soggetti dello stesso gruppo ed esclusivamente attraverso il servizio ENTRATEL. In ogni caso è consentito presentare contemporaneamente o in momenti diversi alcune dichiarazioni direttamente ed altre tramite le società del gruppo o un intermediario. Nota Si considerano appartenenti al gruppo l ente (anche non commerciale) o la società (anche di persone) controllante o le società controllate. 7

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14 Gruppi societari Almeno una società o ente ha l obbligo di presentare la dichiarazione in via telematica La trasmissione può essere effettuata da uno o più soggetti dello stesso gruppo, esclusivamente attraverso il servizio Entratel E' possibile trasmettere, contemporaneamente o in momenti diversi, alcune dichiarazioni direttamente e altre tramite la società del gruppo o un intermediario Per incaricare un'altra società del gruppo alla trasmissione telematica della propria dichiarazione, la società dichiarante deve consegnare la sua dichiarazione, debitamente sottoscritta, alla società incaricata. La società ricevente dovrà osservare tutti gli adempimenti previsti per la presentazione telematica da parte degli intermediari abilitati Possono avvalersi delle stesse modalità di trasmissione telematica le società appartenenti al medesimo gruppo che operano come rappresentanti fiscali di società estere, ancorché queste ultime non appartengono al medesimo gruppo. Documentazione che rilascia l'intermediario - L'intermediario abilitato o la società del gruppo incaricato della trasmissione telematica deve: rilasciare al sostituto d imposta (contestualmente alla ricezione della dichiarazione e all assunzione dell incarico per la sua predisposizione) l'impegno (in forma libera, datato e sottoscritto) a trasmettere, in via telematica, i dati contenuti nella dichiarazione (direttamente predisposta o ricevuta per la presentazione). Setto impegno dovrà successivamente essere riportato nel frontespizio del mod. 770 semplificato; rilasciare al sostituto d'imposta, entro 30 giorni dal termine previsto per la trasmissione telematica (entro il 2 novembre 2006, ovvero, per la dichiarazione ordinaria entro il 30 novembre 2006) l'originale della dichiarazione redatta su modello conforme a quello approvato dall'agenzia delle entrate debitamente sottoscritta dal contribuente, unitamente alla copia della comunicazione dell'agenzia delle entrate che ne attesta l'avvenuto ricevimento (tale attestazione costituisce per il dichiarante prova di presentazione della dichiarazione (da conservare dal dichiarante per i controlli da parte dell Amministrazione finanziaria); conservare (anche su supporto informatico) la copia delle dichiarazioni nei termini prescritti (art. 43, DPR 600/73). Per la conservazione dei documenti informatici rilevanti ai fini delle disposizioni tributarie occorre osservare le modalità previste dal D.M e le procedure contemplate nella delibera CNIPA n. 11 del Le istruzioni ricordano altresì che la dichiarazione si considera tempestiva se trasmessa entro i prescritti termini ma scartate dal servizio telematico, purché ritrasmesse corrette entro i gg. Lavorativi successivi In particolare è necessario che detti documenti siano memorizzati su supporto informatico di cui sia garantita la leggibilità nel tempo purché sia assicurato l ordine cronologico e non vi sia soluzione di continuità per ciascun periodo d imposta. Devono essere garantite le funzioni di ricerca e di estrazione delle informazioni con riferimento, nel nome, al cognome, alla denominazione, al codice fiscale, alla partita IVA, alla data o associazioni logiche di questi ultimi. 8

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16 L archiviazione è valida con la sottoscrizione elettronica e l approvazione della marca temporale. Fax-simile IMPEGNO A TRASMETTERE TELEMATICAMENTE LA DICHIARAZIONE. Il sottoscritto / La sottoscritta società.. con studio / sede in -.., Codice Fiscale.., nella qualità di intermediario abilitato alla trasmissione telematica delle dichiarazioni ai sensi dell articolo 3, comma 3, Dpr 322/98, autorizzato/a dal Ministero dell economia e delle Finanze con attestazione del.., si impegna, entro i termini di legge, a presentare per la dichiarazione. - che verrà da me / noi predisposta, come da suo mandato, oppure - che mi / ci è stata consegnata già compilata. Il predetto impegno sarà successivamente riportato nell apposito spazio Impegno alla trasmissione telematica posto nel frontespizio della dichiarazione. L originale della dichiarazione, debitamente sottoscritta, unitamente alla copia della comunicazione dell Agenzia delle Entrate che ne attesta l avvenuta ricezione, sarà restituita entro 30 giorni dal termine previsto per la trasmissione telematica della dichiarazione di cui sopra. (Luogo e data) firma Comunicazione di avvenuta presentazione della dichiarazione La comunicazione di avvenuta presentazione della dichiarazione, è trasmessa telematicamente dall Agenzia delle entrate al soggetto che ha effettuato l invio, attraverso il servizio entratel o fisconline e resta disponibile per 30 giorni. Trascorso tale termine l attestazione può essere richiesta sia dal contribuente sia dall intermediario o qualunque ufficio dell Agenzia delle entrate (senza limite di tempo). Specifiche tecniche - Le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel mod. 770/2006 semplificato e ordinario sono state approvate con provvedimento dell Agenzia delle entrate del 18 aprile 2006 (S.O. N. 109 alla G.U. n. 101 del ). 9

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18 Le sanzioni per l'intermediario - La tardiva od omessa presentazione delle dichiarazioni è punita con una sanzione amministrativa da euro 16,00 a euro.164,00 (non è ammesso il ravvedimento). L agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 10/E del 30 luglio 2004, ha precisato che la citata sanzione amministrativa, è riferita a ciascuna dichiarazione e non al file (o fornitura: file che comprende una o più dichiarazioni) con il quale sono trasmessi i dati relativi a più dichiarazioni. Conseguentemente, in caso di omessa o tardiva trasmissione di una fornitura (file comprendente più dichiarazioni) sarà irrogata, all intermediario interessato, la prescritta sanzione amministrativa per ciascuna delle dichiarazioni comprese nella citata fornitura. L agenzia delle entrate ha altresì ricordato (si veda anche la circ. Min. Fin. N. 19/E del ) che in caso di ripetute violazioni della stessa specie è applicabile il cumulo giuridico, previsto dall art. 8 della L. 689/1981, consistente nell irrogazione della somma stabilita per la violazione più grave, aumentata fino al triplo. Ciò significa che la sanzione massima, nel caso prospettato, non potrà eccedere il minimo di 1.48 (3 volte 16) e il massimo di (3 volte.164). Inapplicabilità della sanzione La sanzione in questione, come precisato dall Amministrazione finanziaria con al circ. 19/E/1999, non si applica nell ipotesi in cui le dichiarazioni tempestivamente trasmesse e scartate siano correttamente ritrasmesse non oltre giorni lavorativi successivi alla data contenuta nella comunicazione dell Agenzia dell entrate che attesta il motivo dello scarto. Ravvedimento - Il termine per il ravvedimento operoso coincide con il termine stabilito per la trasmissione telematica delle due distinte dichiarazioni, in particolare: il 2 ottobre 2006, qualora gli adempimenti dichiarativi siano riconducibili agli obblighi riferiti al 770/2006/semplificato, anche se i prospetti ST e SX vengono presentati con il modello ordinario; il 31 ottobre 2006, se gli adempimenti sono riconducibili agli obblighi riferiti al mod. 770/2006/ordinario. Si ricorda che il ravvedimento (art. 13, D.Lgs. 472/97) consente di regolarizzare in modo agevolato le violazioni commesse in sede di predisposizione e di presentazione della dichiarazione, nonché di pagamento delle ritenute alla fonte dovute. Termini per il ravvedimento 2/10/ /10/2006 a) obblighi riferiti al solo modello 770/semplificato (anche se non comprende i prospetti ST e SX): b) obblighi riferiti al modello 770/ordinario 10

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20 Operazioni societarie straordinarie Le istruzioni inerenti la corretta compilazione della dichiarazione nel caso in cui, nel corso del 200, ovvero del 2006 prima della presentazione della dichiarazione stessa, siano intervenute operazioni societarie straordinarie partono dalle seguenti considerazioni: - puntuale corrispondenza nel modello 770 di quanto certificato (mod. CUD) al percettore le somme, per effetto della successione dei sostituti d imposta e in funzione del fatto che le operazioni societarie possono aver comportato il passaggio dei dipendenti senza interruzione del rapporto di lavoro (una sola certificazione CUD contenente il conguaglio di tutti i redditi e la compilazione dei punti 4 e 46 relativi ai redditi erogati da altri soggetti) ovvero con l interruzione del rapporto di lavoro e la successiva riassunzione da parte di altro soggetto (due certificazioni CUD, di cui uno con l eventuale conguaglio complessivo); - distinzione tra operazioni societarie che hanno determinato l estinzione del sostituto d imposta ovvero l estinzione non è avvenuta. Nella prima ipotesi è il successore o titolare universale è tenuto a presentare la dichiarazione mod. 770 (la dichiarazione deve comprendere anche il periodo dell'anno nel quale il soggetto estinto ha effettivamente operato). Operazioni straordinarie con estinzione del sostituto d imposta In tale situazione si possono verificare le seguenti ipotesi: - senza prosecuzione dell attività da parte di altro soggetto: tale situazione si verifica in presenza di liquidazione, fallimento o liquidazione coatta amministrativa; la dichiarazione deve essere presentata dal liquidatore, curatore fallimentare o commissario liquidatore in nome e per conto del soggetto estinto; - con prosecuzione dell attività da parte di altro soggetto: in tali ipotesi (si veda il riquadro) chi succede nei precedenti rapporti è tenuto a presentare la dichiarazione comprensiva dei dati relativi al periodo dell anno in cui il soggetto estinto ha operato. Nel caso in cui più soggetti succedano nei precedenti rapporti di lavoro facenti capo al sostituto d imposta estinto (esempio scissione totale), ciascuno di essi è obbligato alla trasmissione: - del prospetto ST dei versamenti effettuati dal soggetto estinto; - delle comunicazioni dati relative alle certificazioni di lavoro autonomo rilasciate dall estinto; - delle comunicazioni dei lavoratori dipendenti e assimilati ed assistenza fiscale, limitatamente ai dipendenti cessati prima dell estinzione della società scissa non transitati nelle società beneficiarie; Tali prospetti e comunicazioni devono essere inviati integralmente da uno solo dei soggetti coobbligati Nei casi di cui al presente punto, il dichiarante deve provvedere a compilare ed a inviare le comunicazioni di lavoro dipendente, quelle di lavoro autonomo e i prospetti relativi ai versamenti e alle compensazioni, in particolare occorre tenere presente quanto segue: a) redditi di lavoro dipendente e assimilati: - se le operazioni di conguaglio (di fine rapporto o di fine anno) sono state eseguite dall estinto il successore dichiarante dovrà trasmettere un unica comunicazione per ciascun percipiente contenente i risultati del predetto conguaglio indicando, oltre al proprio codice fiscale, anche il codice fiscale dell estinto; - se le operazioni di conguaglio sono state eseguite dal successore quest ultimo compila un unica certificazione (con i dati del conguaglio) indicando elusivamente il proprio 11

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22 codice fiscale (come dichiarante) avendo cura però di compilare anche i punti da 4 a 6 (redditi erogati da altri soggetti) - se il rapporto di lavoro è cessato anteriormente alla data dell operazione societaria straordinaria e lo stesso soggetto successivamente è stato assunto dal successore, quest ultimo è tenuto ad effettuare le operazioni di conguaglio (tenendo conto di tutte le retribuzioni) e dovrà compilare un prospetto solo con il proprio codice fiscale e con i dati del conguaglio. b) redditi di lavoro autonomo: - se la certificazione attestante i redditi è stata rilasciata dall estinto, il successore dichiarante compilerà la dichiarazione riportando entrambi i codici fiscali (estinto e successore); - se la certificazione è rilasciata dal successore, quest ultimo compilerà la dichiarazione indicando esclusivamente il proprio codice fiscale. c) versamenti: - andranno compilati più prospetti ST per dare distinta evidenza di ciò che ha fatto l estinto e di ciò che ha fatto il successore (nel prospetto relativo all estinto si dovrà indicare sia il codice fiscale dell estinto sia quello del dichiarante). - compensazioni in tutti i casi di operazioni societarie comportanti l estinzione del sostituto d imposta: il prospetto SX deve essere unico e deve riguardare sia i dati del dichiarante sia i dati dell estinto (o estinti), salvo il caso in cui, ricorrendone le ipotesi, si è optato per la trasmissione separata della dichiarazione (in tale caso vi sarà un prospetto SX con i dati di lavoro dipendente e un prospetto SX con i dati da lavoro autonomo). Operazioni societarie straordinarie che determinano l estinzione del soggetto Fusioni, anche per incorporazione Scissioni totali Scioglimento di una società di persone e prosecuzione dell'attività da parte di uno soltanto dei soci mediante ditta individuale Trasferimento di competenze tra amministrazioni pubbliche Operazioni straordinarie senza estinzione del soggetto In tali ipotesi ( trasformazioni v. apposito spazio), scissioni parziali, cessione o conferimento di una ditta individuale in una società di persone o di capitale, cessione d azienda, affitto o costituzione di usufrutto sulla medesima, ecc.) gli obblighi dichiarativi fanno capo a tutti i soggetti coinvolti nell operazione. Nell ipotesi di passaggio di personale dipendente (anche per cessione del relativo contratto) il cedente (che non ha rilasciato il cud) deve indicare nella propria dichiarazione i dati del predetto personale fino alla data di cessione (avendo cura di indicare il codice 8 nel punto 48), mentre il soggetto subentrante (che ha rilasciato il CUD) compilerà la dichiarazione con i dati complessivi (derivanti dal conguaglio), avendo cura di compilare altresì i campi da 4 a 6 (redditi erogati da altri soggetti). Successione mortis causa In tale situazione si possono verificare le seguenti ipotesi: a) senza prosecuzione dell attività da parte dell erede: la dichiarazione deve essere presentata da un erede in nome e per conto del deceduto. Nei singoli prospetti occorre indicare il codice fiscale del deceduto. b) Con prosecuzione dell attività da parte dell erede: in tali ipotesi l erede è tenuto a presentare la dichiarazione comprensiva dei dati relativi al periodo dell anno in cui il soggetto deceduto ha operato. Per la compilazione si rinvia a quanto già precisato per le operazioni societarie con estinzione del soggetto.

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24 c) Compensazioni: anche nelle predette ipotesi il prospetto SX è unico, salvo il caso in cui il dichiarante, ricorrendone le ipotesi, abbia optato per la trasmissione separata del mod. 770/semplificato, e deve riguardare sia i dati dell erede dichiarante sia quelli del deceduto. Operazioni societarie straordinarie con estinzione dei soggetti preesistenti e prosecuzione dell attività da parte di altro soggetto Il successore (dichiarante) presenta la dichiarazione anche con i dati dei soggetti estinti, tenendo presente, per questi ultimi, le seguenti istruzioni Operazioni di conguaglio effettuate dal soggetto estinto Lavoratore cessato anteriormente alla data dell operazione societaria straordinaria e successivamente assunto dal successore Operazioni di conguaglio effettuate dal dichiarante Unica comunicazione (per ciascun lavoratore) con i dati risultati dalle operazioni di conguaglio con l indicazione dei codici fiscali sia del dichiarante sia del soggetto estinto Una comunicazione con i risultati del conguaglio con l indicazione del solo codice fiscale del dichiarante Unica comunicazione (per ciascun lavoratore) con i dati risultati dalla operazioni di conguaglio con l indicazione del solo codice fiscale del dichiarante (occorre compilare i punti da 4 a 6) Dovranno essere compilati tanti prospetti ST (versamenti) per esporre distintamente le situazioni riferite al dichiarante ovvero a ciascun soggetto estinto Il prospetto SX deve essere unico (salvo il caso in cui, ricorrendone le ipotesi, si sia optato per la trasmissione separata della dichiarazione) e deve riguardare sia i dati del dichiarante sia i dati dell estinto. Trasformazioni In caso di trasformazione (esempio: da società di capitali in società di persone e viceversa) il mod. 770 deve essere compilato secondo le regole generali, in quanto tale operazione non incide sull'esistenza del soggetto e i suoi adempimenti in qualità di sostituto d'imposta. L agenzia delle entrate inserisce però le trasformazioni tra le operazioni che non determinano l estinzione del sostituto d imposta precedente legando anche in tale situazione le relative istruzioni. 13

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26 Dichiarazioni correttive e integrative Il sostituto d imposta che ha già presentato (direttamente o tramite un intermediario) il modello 770/2006 semplificato e riscontri errori ha la possibilità di produrre una nuova dichiarazione integrativa. Dichiarazione correttiva nei termini - Il contribuente può prima della scadenza del termine di presentazione (2 ottobre), rettificare o integrare una dichiarazione già presentata, compilando una nuova dichiarazione completa in tutte le sue parti barrando la casella nel frontespizio correttiva nei termini. Dichiarazione integrativa Qualora i termini di presentazione della dichiarazione siano scaduti, il sostituto d imposta può procedere, comunque, a rettificare o a integrare al dichiarazione stessa, presentando un modello conforme a quello approvato (per il periodo d imposta interessato), barrando, nel frontespizio, la casella dichiarazione integrativa. La dichiarazione integrativa può essere presentata qualora la dichiarazione originaria sia stata validamente trasmessa (si considera valida anche la dichiarazione presentata entro 90 giorni dal termine di scadenza). La presentazione della dichiarazione correttiva nei termini non determina l applicazione di alcuna sanzione, mentre quella integrativa (oltre i termini) è soggetta alle prescritte sanzioni con possibilità di applicare l istituto del ravvedimento. Le dichiarazioni integrative possono essere presentate (fatta salva l applicazione delle sanzioni): nell ipotesi di ravvedimento (art. 13, D.Lgs. 472/97), entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all anno successivo (possibile semprechè non siano iniziati accessi, ispezioni o verifiche); Le istruzioni, quest anno, precisano (come già precedentemente richiamato nelle novità) che in caso di trasmissione del mod. 770/semplificato con successivo invio dei prospetti ST e SX nel modello ordinario, il ravvedimento per omesso versamento delle contenute afferenti al periodo d imposta 200 dovrà comunque essere perfezionato entro il 2 ottobre 2006 (termine per la presentazione del mod. 770/2006/semplificato). entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione originaria per correggere errori e/o omissioni cui consegua un maggior debito d imposta (art. 2, c. 8, DPR 322/98); entro il termine previsto per la presentazione delle dichiarazioni relative al periodo d imposta successivo per correggere errori e omissioni (art. 2, c. 8-bis, DPR 322/98) che abbiano determinato l indicazione di un maggior debito d imposta o di un minor credito (modifiche a credito del contribuente). Il credito eventualmente risultante può essere utilizzato in compensazione nel mod. F24. 14

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28 Nota I sostituti d imposta possono produrre sia la dichiarazione correttiva nei termini sia quella integrativa mediante l invio anche delle singole comunicazioni che si intendono integrare o rettificare. Occorre: - presentare un frontespizio (barrando la relativa casella); - presentare le comunicazioni oggetto di rettifica (complete in ogni suo dato, vale a dire anche con i dati non rettificati) con lo stesso numero progressivo originario; - presentare le eventuali ulteriori comunicazioni proseguendo con la numerazione progressiva dell originaria dichiarazione (aggiornando nel frontespizio il numero delle comunicazioni trasmesse). Analoghe modalità possono essere utilizzate per correggere o integrare i prospetti ST e/o SX, avendo cura di ricompilarli integralmente. Modifiche alle dichiarazioni già presentate Presentazione di una nuova dichiarazione Correttiva nei termini Integrativa oltre i termini entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all anno successivo (nelle ipotesi di ravvedimento); entro il 31 dicembre del 4 anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione originaria (omissione cui consegua un maggior debito, fatta salva l applicazione delle sanzioni) ; entro il termine per la presentazione della dichiarazione successiva per far valere dei crediti Eventi eccezionali Se il sostituto d imposta si avvale della sospensione del termine della presentazione della dichiarazione prevista al verificarsi di eventi eccezionali dovrà barrare la casella eventi eccezionali, posta in alto a destra della seconda facciata del frontespizio del presente modello. 1

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30 Le istruzioni analitiche 1. Frontespizio Nel frontespizio, oltre ad individuare, se ne ricorre l ipotesi, il tipo di dichiarazione correttiva nei termini o integrativa, occorre fornire le seguenti informazioni: i dati identificativi del dichiarante; i dati relativi al rappresentante firmatario della dichiarazione; la modalità di trasmissione della dichiarazione (spazio redazione della dichiarazione), in particolare occorre indicare: a) sezione I trasmissione integrale modello 770 semplificato: tale sezione è riservata ai sostituti d imposta che intendono trasmettere integralmente la dichiarazione, riportando: il numero delle comunicazioni relative a certificazioni di lavoro dipendente e assimilati; il numero delle comunicazioni relative a certificazioni lavoro autonomo e provvigioni; se la dichiarazione comprende i prospetti ST e SX; se verrà trasmesso anche il mod. 770/ordinario. I sostituti d imposta interessati sono: - quelli tenuti alla presentazione del solo 770/semplificato (in tale ipotesi non verrà barrata la casella presenza del mod. 770 ordinario 2006 ); - quelli che, essendo tenuti a presentare anche il modello ordinario, e non avendo effettuato compensazioni interne (tra versamenti del semplificato e versamenti dell ordinario), hanno optato per l invio integrale del modello semplificato (vale a dire comprensivo dei prospetti ST e SX); b) sezione II trasmissione modello 770 semplificato con successivo invio di ST e SX nel modello 770 ordinario: tale sezione è riservata ai sostituti d imposta che trasmettono i prospetti ST e SX nell ambito del modello 770/ordinario, riportando solo il numero delle comunicazioni di lavoro dipendente e assimilato e il numero delle comunicazioni di lavoro autonomo. Sono obbligati a tale sezione: - i sostituti d imposta che hanno effettuato compensazioni tra versamenti attinenti al semplificato e quelli attinenti l ordinario; - i sostituti d imposta (che non hanno effettuato compensazioni di cui al precedente punto) che non hanno optato per il 770/semplificato integrale, comprensivo dei prospetti ST e SX; c) sezioni III e IV trasmissione modello 770 semplificato, rispettivamente, per le sole comunicazioni dati certificazioni lavoro dipendente e dati certificazioni lavoro autonomo: tali sezioni sono riservate ai sostituti d imposta che hanno optato per la suddivisione in due della dichiarazione inviando, con il frontespizio, le comunicazioni di lavoro dipendente separatamente da quelli di lavoro autonomo, comprendendovi anche i corrispondenti prospetti ST e SX. Tale facoltà è ammissibile qualora risultino soddisfatte entrambe le seguenti condizioni: - presenza sia di comunicazioni di lavoro dipendente sia di comunicazioni di lavoro autonomo; - assenza di compensazioni tra versamenti attinenti il lavoro dipendente e quelle di lavoro autonomo, né tra tali versamenti e quelli attinenti il modello 770 ordinario. I dati da riportare sono: 16

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32 - sezione III: numero comunicazioni lavoro dipendente e assimilati; compilazione dei prospetti ST e SX; presenza o meno del modello 770/ordinario; codice fiscale del soggetto che presenta le restanti dichiarazioni (lavoro autonomo); - sezione IV: numero comunicazioni lavoro autonomo e provvigioni; compilazione dei prospetti ST e SX; presenza o meno del modello 770/ordinario; codice fiscale del soggetto che presenta le restanti dichiarazioni. Qualora l invio delle sezioni III e IV venga effettuato in modo separato dallo stesso sostituto d imposta, questi dovrà riportare il proprio codice fiscale in entrambi gli invii Ciascuna sezione è alternativa alle altre la firma della dichiarazione (chiarante o chi ha la rappresentanza legale, negoziale o di fatto). La dichiarazione deve essere sottoscritta anche dal soggetto che effettua il controllo contabile ossia: - da un revisore contabile iscritto presso il Registro istituito presso il Ministero della giustizia (in tal caso va indicato, nella casella Soggetto, il codice 1); - dal presidente della società di revisione iscritta presso il Registro istituito presso il Ministero della giustizia o, in alternativa, dal soggetto che ne ha la rappresentanza ai fini del controllo contabile (in tal caso va indicato il codice 2); - dal presidente del Collegio sindacale (in tal caso va indicato il codice 3). In ordine a quest ultima ipotesi (Ris. A.E. N. 9/E, ), le società che non hanno ricorso al mercato di capitale di rischio e che non sono tenute alla redazione del bilancio consolidato, con apposita clausola statutaria, possono riservare il controllo contabile al citato organo interno (art bis, c. 3, c.c.). Il soggetto che effettua il controllo contabile deve, inoltre, indicare il proprio codice fiscale. Nota - Nel caso di condomini, la dichiarazione deve essere sottoscritta dall amministratore in carica (risultante dall ultimo verbale di assemblea) o, in mancanza, del condomino delegato allo scopo. l impegno dell intermediario alla trasmissione telematica; il visto di conformità riservati al CAF o al professionista che la rilascia. Se la somma del numero delle comunicazioni determina un valore superiore a 20, il sostituto d imposta è tenuto, in caso di trasmissione telematica diretta, ad utilizzare il servizio ENTRATEL Invio avviso telematico - Il contribuente ai sensi dell articolo 2-bis del decreto legge n. 203/200 può richiedere che l invito a fornire chiarimenti sia inviato all intermediario incaricato della trasmissione telematica della propria dichiarazione (avviso telematico). Se il contribuente non effettua la scelta per l avviso telematico, la richiesta di chiarimenti sarà inviata al suo domicilio fiscale con raccomandata con avviso di ricevimento (comunicazione di irregolarità). 17

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34 La sanzione sulle somme dovute a seguito del controllo delle dichiarazioni pari al 30 per cento delle imposte non versate o versate in ritardo, è ridotta ad un terzo (10 per cento) qualora il contribuente versi le somme dovute entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di irregolarità. Il citato termine di 30 giorni, in caso di scelta per l invio dell avviso telematico, decorre dal sessantesimo giorno successivo a quello di trasmissione telematica dell avviso all intermediario. La scelta di far recapitare l avviso all intermediario di fiducia consente inoltre la verifica da parte di un professionista qualificato degli esiti del controllo effettuato sulla dichiarazione. Il contribuente esercita tale facoltà, barrando la casella INVIO AVVISO TELEMATICO inserita nel riquadro FIRMA DELLA DICHIARAZIONE. L intermediario, a sua volta, accetta di ricevere l avviso telematico, barrando la casella RICEZIONE AVVISO TELEMATICO inserita nel riquadro IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA. 2. Comunicazione dati certificazioni lavoro dipendente, assimilato e assistenza fiscale I dati che devono essere forniti nel presente prospetto sono i dati fiscali, previdenziali (INPS e INPDAP, notevolmente semplificati rispetto allo scorso anno, e IPOST) e assicurativi (INAIL) relativi ai lavoratori dipendenti e assimilati, nonché quelli relativi all assistenza fiscale (anno di riferimento il 200). Nel presente prospetto vengono riportati tutti i dati già certificati nel mod. CUD (nella dichiarazione sono indicati con la stessa numerazione e evidenziati con il tratteggio). Le istruzioni analitiche allegate al modello sono così strutturate: sono proposte le stesse istruzioni contenute nel mod. CUD, per i corrispondenti campi (con la precisazione che i riferimenti al campo annotazioni non sono da prendere in considerazione, sono stati utili solo per il mod. CUD); le istruzioni previdenziali (INPS, INPDAP e IPOST) sono riportate in Appendice, mentre quelle relative all INAIL sono riportate nella parte C Dati assicurativi (come modificato dalla Nota INAIL ); sono evidenziate (in colore azzurro) le istruzioni relative agli ulteriori dati che occorre fornire con il mod Occorre, in via generale, tenere presene anche quanto segue,: i dati relativi a ciascun lavoratore (percipiente) devono essere contenuti in un unica comunicazione (fatte salve le eccezioni di seguito riportate); in presenza di più certificazioni CUD rilasciate dal sostituto al medesimo lavoratore nello stesso periodo d imposta si dovrà, analogamente, compilare un unica comunicazione tenendo presente che: - per i dati complessivi del conguaglio fiscale e per quelli relativi agli emolumenti arretrati l indicazione andrà effettuata con riferimento all ultima certificazione CUD rilasciata; - per i dati relativi alle indennità i fine rapporto occorrerà fornire distinta indicazione utilizzando più volte i punti necessari. Analogamente, in caso di erogazione di quote di TFR provenienti da più de cuius, il sostituto dovrà fornire distinta indicazione dei dati relativi alle indennità di fine rapporto utilizzando più volte i punti necessari; devono, invece, essere trasmesse più comunicazioni, per ciascun percipiente, nei seguenti casi: - erogazioni di indennità di fine rapporto e prestazioni in forma di capitale; - erogazioni all erede di somme di spettanza del de cuius (lavoratore deceduto) e le somme spettanti all erede medesimo in qualità di lavoratore, atteso il diverso regime di tassazione; ciascuna comunicazione deve essere contraddistinta da un diverso numero progressivo. 18

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36 Problematiche connesse all obbligo di comunicare i dati di lavoro dipendente. Può accadere che un imprenditore, ditta individuale, assuma (nel rispetto della normativa in materia di lavoro subordinato) il coniuge, o i figli, affidati o affiliati minori di età o permanentemente inabili al lavoro, o gli ascendenti (genitori). Il reddito corrisposto a tali soggetti non può essere ammesso in deduzione dal reddito d impresa (art. 60 del TUIR). Conseguentemente, le retribuzioni in questione non determinano reddito imponibile (lavoro dipendente per il soggetto che le percepisce). Per i citati lavoratori il 770/semplificato, prospetto lavoro dipendente, dovrà, quindi, essere compilato solo nella parte relativa ai dati previdenziali e assistenziali. In relazione a quanto sopra, qui di seguito vengono riportate le istruzioni aggiuntive rispetto a quelle del mod. CUD (per queste ultime si rinvia alle specifiche istruzioni). Parte A Dati relativi al dipendente, pensionato o altro percettore delle somme Rispetto al mod. CUD è presente il punto 9 nel quale occorre indicare il codice dell eventuale categoria particolare rilevabile dalla tabella SD allegata alle istruzioni del modello a cui si rinvia (esempi: codice L dipendenti all estero codice; codice P per le borse di studio; codice Z per gli eredi) Parte B - Dati fiscali Nella sezione altri dati sono presenti 9 informazioni aggiuntive, in particolare: - il punto 23: l anno di percezione del reddito estero che ha generato il reddito; - il punto 24: l ammontare del reddito prodotto all estero; - il punto 2: l ammontare pagato all estero in via definitiva. - il punto 32 (codice fiscale del familiare a carico) per l indicazione del codice fiscale di ciascun familiare a carico per i quali sono stati versati premi o contributi alla previdenza complementare e utilizzati in deduzione (v. punto 31). Se i familiari sono più di uno occorre ripetere più volte l informazione; - il punto 38 (num. gg. marittimi) per l indicazione del numero dei giorni per i quali spetta il credito d imposta per il personale marittimo di bordo imbarcato; - il punto 39 (redditi per lavori socialmente utili - regime agevolato) per l indicazione dei compensi dei lavori socialmente utili corrisposti ai soggetti (età per la pensione di vecchiaia e un reddito complessivo non superiore a euro 9.296,22 - al netto dell abitazione principale) che hanno diritto al regime fiscale agevolato (ammontare complessivo: importo soggetto a IRPEF indicato nel punto 1 e importo esente da IRPEF, massimo euro 3.098,74 - indicato nelle annotazioni del CUD); - il punto 40 (altri redditi) per indicare i redditi eventualmente dichiarati dal lavoratore ai fini del corretto calcolo delle deduzioni, art. 11 del TUIR (no tax area) e art., cc. 1 e 2, del Tuir (no tax family area) v. punti 17 e 18; 19

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