ATTUAZIONE DELLA LEGGE DELEGA FISCALE IL D.LGS. 159 DEL 24 SETTEMBRE 2015
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1 ATTUAZIONE DELLA LEGGE DELEGA FISCALE IL D.LGS. 159 DEL 24 SETTEMBRE 2015 Misure per la semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione
2 LA NUOVA DISCIPLINA IN MATERIA DI RISCOSSIONE D. LGS. 159 del 24/09/2015 Nella seduta del Consiglio dei ministri dello scorso 22 settembre, in attuazione della delega per il riordino del sistema fiscale, di cui alla legge 11 marzo 2014, n. 23, è stato definitivamente approvato, tra gli altri, il decreto legislativo recante misure per la semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione. Il presente documento si pone l obiettivo di analizzare il contenuto del d. lgs. 159/2015 e di contestualizzare nell attuale assetto normativo in materia di riscossione le novità apportate.
3 Art. 1 Sospensione legale della riscossione Modifica: art. 1, commi 537 e seguenti, legge 228/2012 DIMINUITO IL TERMINE ENTRO IL QUALE IL DEBITORE PUÒ PRESENTARE LA DOMANDA DI SOSPENSIONE DELLA RISCOSSIONE PREVISTO DAL COMMA 538, PASSANDO DA ENTRO 90 GIORNI AD A PENA DI DECADENZA ENTRO 60. Soppresso al co. 538 Il termine di 60 giorni, decorsi i quali l ente creditore si pronuncia in ordine all istanza di sospensione Viene in tal modo agevolata l operatività dell ente creditore, che non dovrà più necessariamente attendere il termine dei 60 giorni per pronunciarsi.
4 art. 1 Sospensione legale della riscossione Ilsecondoperiododelcomma539èsostituitoexnovodaunanuovaprevisione normativa, stabilendo che: L ENTE CREDITORE, tramite apposito canale telematico A MEZZO POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA, oppure con raccomanda con ricevuta di ritorno comunica al debitore l esito dell esame della dichiarazione. Viene così snellita e resa più rapida la procedura di comunicazione dell esito. Fino a quando l ente creditore non comunica al debitore l esito dell esame resta sospeso il termine di 200 giorni, decorso il quale il pignoramento perde efficacia.
5 art. 1 Sospensione legale della riscossione Con lo scopo di evitare un uso strumentale e distorto dell istituto PREVISTO IL DIVIETO DI REITERAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI SOSPENSIONE E, IN OGNI CASO, LA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE STESSA NON COMPORTA LA SOSPENSIONE DELLE INIZIATIVE FINALIZZATE ALLA RISCOSSIONE. Viene stabilito inoltre che l annullamento del ruolo per inerzia del creditore non opera in presenza di motivi diversi da quelli eccepiti dal contribuente e tipizzati dalla legge ovvero nei casi di sospensione giudiziale e amministrativa, ovvero di sentenza non definitiva che ha annullato il credito.
6 art. 2 Rateazione delle somme dovute a seguito dell attività di controllo e accertamento dell Agenzia delle entrate Modifica:art.3-bisd.l.462/1997;art.8d.lgs.218/1997 Somme < o uguali a dovute a seguito di controlli automatici e formali sulle dichiarazioni 8 rate trimestrali di pari importo (in luogo delle 6 attualmente previste) Somme di importo > a dovute per effetto dell accertamento con adesione 16 rate trimestrali (in luogo delle 12 attualmente previste)
7 art. 2 Rateazione delle somme dovute a seguito dell attività di controllo e accertamento dell Agenzia delle entrate Ulteriori novità: UNIFORMATO IL TERMINE DI SCADENZA DELLE RATE SUCCESSIVE ALLA PRIMA, INDIVIDUATO NELL ULTIMO GIORNO DI CIASCUN TRIMESTRE. PREVISTA UNA DISCIPLINA UNIVOCA DELLE MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE SOMME RATEIZZATE SUCCESSIVAMENTE ALL ACCERTAMENTO CON ADESIONE E DELLE SANZIONI RIDOTTE A SEGUITO DI ACQUIESCENZA.
8 art. 4 Termini per la notifica della cartella di pagamento. Casi particolari Modifica: art. 25 D.p.r. 602/1973 Al comma 1 dopo la lettera c) viene aggiunta la c) bis, e al termine del comma 1 sono inseriti il comma 1-bis e 1-ter: art. 25 comma 1 c) bis CONSEGUENTEMENTE AGLI INADEMPIMENTI DI PAGAMENTI RATEIZZATI ex art. 15-ter, LA CARTELLA DEVE ESSERE NOTIFICATA ENTRO IL 31 DICEMBRE DEL TERZO ANNO SUCCESSIVO A QUELLO DI SCADENZA DELL ULTIMA RATA PREVISTA DAL PIANO DI RATEAZIONE.
9 art. 25 comma 1-bis PREVISTE NUOVE TEMPISTICHE PER LA NOTIFICA DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO DA PARTE DEL CONCESSIONARIO, A PENA DI DECADENZA art. 25 comma 1-ter NEL CASO IN CUI VIENE DICHIARATO IL FALLIMENTO DEL DEBITORE SUCCESSIVAMENTE ALLE CHIUSURA DELLE PROCEDURE DI CUI ALLE LETTERE A) E B) DEL COMMA 1-BIS, IL CONCESSIONARIO PROCEDE ALL INSINUAZIONE AL PASSIVO SENZA NECESSITÀ DI NOTIFICARE LA CARTELLA DI PAGAMENTO
10 art. 5 Concentrazione della riscossione nell accertamento Modifica: art. 29 d.l. 78/2010 convertito in legge 122/2010 L articolo 5 interviene sulla disciplina dell accertamento esecutivo, prevedendo che: L accertamento diventi esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso, in luogo dei 60 giorni dalla notifica previsti dalla vigente normativa. La sospensione automatica non opera in caso di accertamenti definitivi, anche in seguito a giudicato, nonché in caso di recupero di somme derivanti da decadenza dalla rateizzazione.
11 Art. 6 Sospensione della riscossione Sgravio Commutazione dell atto di irrogazione Modifica: art. 1 L. 423/1995, sostituendolo ex novo Eliminata la norma che subordina il riconoscimento del beneficio della sospensione al versamento dell imposta ancora dovuta L istanza di sospensione della riscossione delle sanzioni pecuniarie, deve essere corredata quindi SOLO DALLA COPIA DELLA DENUNCIA DEL FATTO ILLECITO ALL AUTORITÀ GIUDIZIARIA E DALLA DIMOSTRAZIONE DI AVER FORNITO AL PROFESSIONISTA LA PROVVISTA NECESSARIA AL VERSAMENTO.
12 L articolo 6, peraltro, interviene anche sull insieme delle disposizioni che disciplinano le conseguenze del procedimento penale a carico del professionista sulla sospensione. In particolare, il nuovo comma 3 dell articolo 1 della legge 423/1995 conferma che, ove il giudizio si concluda con un provvedimento definitivo di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, le sanzioni a carico del contribuente sono annullate e conseguentemente irrogate a carico del professionista, precisando che a tale irrogazione segue l iscrizione a ruolo nei termini di legge. Nella ipotesi in cui il giudizio penale si concluda con un provvedimento definitivo di assoluzione, l ufficio competente revoca la sospensione, procedendo alla riscossione delle sanzioni a carico del contribuente, senza alcuna maggiorazione. Se, invece, il giudizio penale si conclude con un provvedimento di non luogo a procedere ex articolo 425 cpp per motivi di natura processuale o per intervenuta estinzione del reato ovvero con un provvedimento definitivo di non doversi procedere ex articolo 529 cpp, la sospensione della riscossione delle sanzioni non perde efficacia se il contribuente dimostra di aver tempestivamente promosso azione civile nei confronti del professionista, fornendo la relativa prova all ufficio. In tale ipotesi, se il giudizio civile si conclude con un provvedimento definitivo di condanna, l ufficio annulla le sanzioni a carico del contribuente e provvede all irrogazione in capo al professionista. Qualora, invece, il giudizio civile si concluda con un provvedimento definitivo di rigetto, l ufficio provvede alla revoca della sospensione e alla riscossione delle sanzioni a carico del contribuente senza alcuna maggiorazione. Viene tuttavia chiarito che la riscossione è effettuata nei confronti del contribuente anche ove questi non abbia promosso tempestiva azione civile.
13 art. 7 Rateazione imposta di successione Modifica: art. 38 d.l. 346/1990, sostituendolo ex novo La nuova disciplina dell imposta di successione risulta così strutturata: IL CONTRIBUENTE PUÒ ESEGUIRE IL VERSAMENTO DI UNA QUOTA DELL IMPORTO DOVUTO IN MISURA NON INFERIORE AL 20% NEL TERMINE DI 60 GIORNI DALLA NOTIFICA DELL AVVISO LA QUOTA RESIDUA PUÒ ESSERE SUDDIVISA IN UN NUMERO DI OTTO RATE TRIMESTRALI, OVVERO, PER IMPORTI SUPERIORI A 20MILA EURO, IN UN NUMERO MASSIMO DI DODICI RATE TRIMESTRALI LA DILAZIONE NON È AMMESSA PER IMPORTI INFERIORI A EURO SUGLI IMPORTI DILAZIONATI SONO DOVUTI GLI INTERESSI, CALCOLATI DAL PRIMO GIORNO SUCCESSIVO AL VERSAMENTO DEL 20% IL MANCATO VERSAMENTO DEL 20% DELL IMPOSTA LIQUIDATA OVVERO DI UNA DELLE RATE ENTRO IL VERSAMENTO DELLA RATA SUCCESSIVA DETERMINA LA DECADENZA DAL BENEFICIO DELLA RATEAZIONE
14 Modifica: art. 19 D.P.R. 602/1973 L OBIETTIVO DI FONDO PERSEGUITO DAL LEGISLATORE DELEGATO È QUELLO DI CREARE UN CONTESTO NORMATIVO DI FAVORE PER IL DEBITORE IN DIFFICOLTÀ, ALLA LUCE DELLA ATTUALE GRAVE CONGIUNTURA ECONOMICA. art. 10 Dilazione di pagamento Importi dovuti fino a possibile dilazione in 72 rate mensili Importi dovuti superiori a necessitano di documentazione a prova della situazione di difficoltà Ricevuta la richiesta di rateazione non è possibile avviare azioni esecutive fino al rigetto della richiesta In caso di provvedimento di sospensione della riscossione in relazione alle somme che costituiscono oggetto della dilazione, il debitore è autorizzato a non versare le successive rate del piano
15 art. 11 Autotutela Modifica: art. 2-quater D.l. 564/1994, aggiungendo 3 nuovi commi COMMA 1-SEXIES: IN CASO DI ANNULLAMENTO O REVOCA PARZIALE DELL ATTO, IL CONTRIBUENTE PUÒ AVVALERSI DEI CASI DI DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE SANZIONI PREVISTI, PURCHÈ RINUNCI AL RICORSO. COMMA 1-SEPTIES: QUANTO STABILITO DAL COMMA 1-SEXIES NON TROVA APPLICAZIONE NELLE IPOTESI DI SANZIONI IRROGATE CONTESTUALMENTE AL RECUPERO DEL TRIBUTO. COMMA 1-OCTIES: PREVEDE CHE L ANNULLAMENTO O LA REVOCA PARZIALE NON SONO AUTONOMAMENTE IMPUGNABILI.
16 art. 12 Sospensione dei termini per eventi eccezionali Detta una normativa ex novo a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali. comma 1: LE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SOSPENSIONE DI TERMINI DI VERSAMENTE DEI TRIBUTI, DEI CONTRIBUTI E DEI PREMI PER L ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA CONTRO INFORTUNI E MALATTIE COMPORTANO PER LO STESSO PERIODO DI TEMPO LA SOSPENSIONE DEI TERMINI PREVISTI PER GLI ADEMPIMENTI ANCHE PROCESSUALI, NONCHE SOSPENSIONE DEI TERMINI DI PRESCRIZIONE E DECADENZA IN MATERIA DI LIQUIDAZIONE, ACCERTAMENTO, CONTROLLO, CONTENZIOSO E RISCOSSIONE A FAVORE DEGLI ENTI IMPOSITORI.
17 comma 2: L obiettivo di fondo è quello di razionalizzare e uniformare la disciplina delle ipotesi di sospensione dei termini per eventi eccezionali. I TERMINI DI PRESCRIZIONE E DECADENZA RELATIVI ALL ATTIVITÀ DEGLI UFFICI DEGLI ENTI IMPOSITORI, DEGLI ENTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI E DEGLI AGENTI DELLA RISCOSSIONE AVENTI SEDE NEI TERRITORI DEI COMUNI COLPITI DAGLI EVENTI ECCEZIONALI OVVERO AVENTI SEDE NEI TERRITORI DI COMUNI DIVERSI, MA RIGUARDANTI DEBITORI AVENTI DOMICILIO FISCALE O SEDE OPERATIVA NEI TERRITORI DEI COMUNI COLPITI DA EVENTI ECCEZIONALI E PER I QUALI È STATA DISPOSTA LA SOSPENSIONE DEGLI ADEMPIMENTI E DEI VERSAMENTI TRIBUTARI, CHE SCADONO ENTRO IL 31 DICEMBRE DELL ANNO O DEGLI ANNI DURANTE I QUALI SI VERIFICA LA SOSPENSIONE, SONO PROROGATI FINO AL 31 DICEMBRE DEL SECONDO ANNO SUCCESSIVO ALLA FINE DEL PERIODO DI SOSPENSIONE.
18 art. 13 Razionalizzazione degli interessi per il versamento, la riscossione e i rimborsi di ogni tributo Modifica: la disciplina della misura del tasso di interesse per il versamento, la riscossione, e i rimborsi di ogni tributo. IL TASSO DI INTERESSE DEVE ESSERE STABILITO POSSIBILMENTE IN UNA MISURA UNICA, NEL RISPETTO DEGLI EQUILIBRI DI FINANZA PUBBLICA, COMPRESA NELL INTERVALLO TRA LO 0,5% E IL 4,5% MISURA STABILITA CON DECRETO DAL MEF
19 art. 14 Notifica a mezzo di posta elettronica certificata Modifica: art. 26 D.P.R. 602/1973 POTENZIATA LA DIFFUSIONE DELL UTILIZZO DELLA POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA NELLE PROCEDURE DI NOTIFICA LA NOTIFICA DELLE CARTELLE DI PAGAMENTO PUÒ ESSERE ESEGUITA TRAMITE PEC, ALL INDIRIZZO RISULTANTE DAGLI ELENCHI AL TAL FINE PREVISTI DALLA LEGGE. NEI CONFRONTI DELLE IMPRESE INDIVIDUALI O COSTITUITE IN FORMA SOCIETARIA, NONCHÉ DA PROFESSIONISTI ISCRITTI IN ALBI O ELENCHI, VIENE SANCITO L OBBLIGO PER L AGENTE DELLA RISCOSSIONE DI ESEGUIRE LA NOTIFICA ESCLUSIVAMENTE MEDIANTE PEC, ALL INDIRIZZO RISULTANTE ALL INIPEC. QUINDI, NEI CONFRONTI DI SOGGETTI DIVERSI DA QUELLI SPECIFICATI, LA NOTIFICA MEDIANTE PEC SI CONFIGURA ANCORA SOLO COME UNA DELLE POSSIBILI MODALITÀ. QUALORA L INDIRIZZO PEC NON RISULTI VALIDO O ATTIVO, L AGENTE DELLA RISCOSSIONE È TENUTO A ESEGUIRE LA NOTIFICA MEDIANTE DEPOSITO PRESSO GLI UFFICI DELLA CAMERA DI COMMERCIO TERRITORIALMENTE COMPETENTE, STESSA MODALITÀ VA UTILIZZATA QUANDO LA MAIL PEC DEL DESTINATARIO RISULTI SATURA DOPO IL SECONDO TENTATIVO DI INVIO, DA EFFETTUARSI A DISTANZA DI 15 GIORNI DAL PRIMO.
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