Articolo 1, comma 347, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 aggiornato con i correttivi introdotti dalla legge 24 dicembre 2007

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1 Agevolazioni, incentivi e procedure - Efficienza energetica Interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale Fonti normative Articolo 1, comma 347, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 aggiornato con i correttivi introdotti dalla legge 24 dicembre 2007 Articolo 1 comma 48 della Legge di stabilità per il 2011 L'articolo 4, comma 4, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, in legge 22 dicembre 2011, n. 214 Le novità introdotte dalla legge di stabilità per il 2011 L'articolo 4, comma 4, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici", convertito, con modificazioni, inlegge 22 dicembre 2011, n. 214 ha prorogato sino al 31 dicembre 2012 le detrazioni del 55% delle spese sostenute in tema di riqualificazione energetica dell'edilizia e in particolare per i seguenti interventi: riduzione delle dispersioni termiche degli edifici (commi 344 e 345); installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda (comma 346); installazione di caldaie a condensazione (comma 347). interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria. L'articolo prevede inoltre che a partire dal 1 gennaio 2013 gli interventi relativi alla realizzazione di opere finalizzate al risparmio energetico con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia rientreranno tra gli interventi agevolabili per il tramite della detrazione del 50%. Le detrazioni posso essere richieste pertanto, entro il 31 dicembre 2013, e sono ripartibili per gli interventi effettuati nel 2013 obbligatoriamente in 10 rate annuali di pari importo. I limiti d'importo sui quali calcolare la detrazione variano in funzione del tipo di intervento, come indicato nella seguente tabella: TIPO DI INTERVENTO Riqualificazione energetica di edifici esistenti DETRAZIONE MASSIMA euro (65% di ,18 euro) Involucro edifici (pareti, finestre, compresi gli infissi, su edifici esistenti euro (65% di ,90 euro) Installazione di pannelli solari euro (65% di ,90 euro)

2 Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale euro (65% di ,45 euro) Condizione indispensabile per fruire della detrazione è che gli interventi siano eseguiti su unità immobiliari e su edifici (o su parti di edifici) residenziali esistenti, di qualunque categoria catastale, anche se rurali, compresi quelli strumentali (per l'attività d'impresa o professionale). La prova dell'esistenza dell'edificio può essere fornita o dall'iscrizione dello stesso in catasto, oppure dalla richiesta di accatastamento, nonché dal pagamento dell'imu, ove dovuta. Non sono agevolabili, quindi, le spese effettuate in corso di costruzione dell'immobile. L'esclusione degli edifici di nuova costruzione, peraltro, risulta coerente con la normativa di settore adottata a livello comunitario in base alla quale tutti i nuovi edifici sono assoggettati a prescrizioni minime della prestazione energetica in funzione delle locali condizioni climatiche e della tipologia. In relazione ad alcune tipologie di interventi, inoltre, è necessario che gli edifici presentino specifiche caratteristiche quali, ad esempio: 1. essere già dotati di impianto di riscaldamento, presente anche negli ambienti oggetto dell'intervento, per quanto concerne tutti gli interventi agevolabili, ad eccezione della installazione dei pannelli solari; 2. nelle ristrutturazioni per le quali è previsto il frazionamento dell'unità immobiliare, con conseguente aumento del numero delle stesse, il beneficio è compatibile unicamente con la realizzazione di un impianto termico centralizzato a servizio delle suddette unità; 3. nel caso di ristrutturazioni con demolizione e ricostruzione si può accedere all'incentivo solo nel caso di fedele ricostruzione, ravvisando nelle altre fattispecie il concetto di nuova costruzione. Restano quindi esclusi gli interventi relativi ai lavori di ampliamento. Specificità Per interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale si intendono quelli concernenti la sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale esistenti con dei nuovi impianti. Non è, pertanto, agevolabile l'installazione di sistemi di climatizzazione invernale in edifici che ne erano sprovvisti. Possono usufruire della detrazione spettante agli impianti a condensazione anche gli impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e gli impianti geotermici a bassa entalpia (1). Per tutti questi interventi il valore massimo della detrazione fiscale è di euro. I requisiti da rispettare sono i seguenti: - L'intervento deve configurarsi come sostituzione totale o parziale del vecchio generatore termico e non come nuova installazione (2); - il nuovo generatore di calore a condensazione può essere ad aria o ad acqua; Inoltre, nel caso di impianto con potenza nominale al focolare minore di 100 kw: - il generatore di calore deve avere un rendimento termico utile, a carico pari al 100% della potenza termica utile nominale, maggiore o uguale a logPn; - devono essere installate valvole termostatiche - ove tecnicamente compatibili - a bassa inerzia termica (o altra regolazione di tipo modulante agente sulla portata) su tutti i corpi scaldanti ad esclusione degli

3 impianti di climatizzazione invernale progettati e realizzati con temperature medie del fluido termovettore inferiori a 45 C. Invece, nel caso di impianti con potenza nominale del focolare maggiore o uguale a 100 kw, oltre ai precedenti requisiti: - deve essere adottato un bruciatore di tipo modulante; - la regolazione climatica deve agire direttamente sul bruciatore; - deve essere installata una pompa elettronica a giri variabili. Valori minimi del coefficiente di prestazione (cop) per pompe di calore elettriche Tipo di pompa di calore Ambiente esterno/ interno Ambiente esterno [ C] Ambiente interno [ C] COP Bulbo secco all'entrata: 20 Bulbo umido all'entrata: 15 3,9 Bulbo secco all'entrata: 20 Bulbo umido all'entrata: 15 3,9 aria/acqua potenza termica utile riscaldamento = 35 kw Temperatura entrata: 30 Temperatura uscita: 35 4,1 aria/acqua potenza termica utile riscaldamento > 35 kw Temperatura entrata: 30 Temperatura uscita: 35 3,8 salamoia/aria Temperatura entrata: 0 Bulbo secco all'entrata: 20 Bulbo umido all'entrata: 15 4,3 salamoia/ acqua Temperatura entrata: 0 Temperatura entrata: 30 Temperatura uscita: 35 4,3 acqua/aria Temperatura entrata: 15 Temperatura uscita: 12 Bulbo secco all'entrata: 20 Bulbo umido all'entrata: 15 4,7 acqua/acqua Temperatura entrata: 10 Temperatura entrata: 30 Temperatura uscita: 35 5,1 La prestazione deve essere misurata in conformità alla norma UNI EN 14511:2004. Al momento della prova la pompa di calore deve funzionare a pieno regime, nelle condizioni indicate nella tabella. Valori minimi dell'indice di efficienza energetica (eer) per pompe di calore elettriche

4 Tipo di pompa di calore Ambiente esterno/ interno Ambiente esterno [ C] Ambiente interno [ C] EER Bulbo secco all'entrata: 35 Bulbo umido all'entrata: 24 Bulbo secco all'entrata: 27 Bulbo umido all'entrata: 19 3,4 aria/acqua potenza termica utile riscaldamento = 35 kw Bulbo secco all'entrata: 35 Bulbo umido all'entrata: 24 Temperatura entrata: 23 Temperatura uscita: 18 3,8 aria/acqua potenza termica utile riscaldamento > 35 kw Bulbo secco all'entrata: 35 Bulbo umido all'entrata: 24 Temperatura entrata: 23 Temperatura uscita: 18 3,2 salamoia/aria Temperatura entrata: 30 Temperatura uscita: 35 Bulbo secco all'entrata: 27 Bulbo umido all'entrata: 19 4,4 salamoia/ acqua Temperatura entrata: 30 Temperatura uscita: 35 Temperatura entrata: 23 Temperatura uscita: 18 4,4 acqua/aria Temperatura entrata: 30 Temperatura uscita: 35 Bulbo secco all'entrata: 27 Bulbo umido all'entrata: 19 4,4 Bulbo secco all'entrata: 30 Bulbo umido all'entrata: 35 Bulbo secco all'entrata: 23 Bulbo umido all'entrata: 18 5,1 La prestazione deve essere misurata in conformità alla norma UNI EN 14511:2004. Al momento della prova la pompa di calore deve funzionare a pieno regime, nelle condizioni indicate nella tabella. Valori minimi del coefficiente di prestazione (cop) per pompe di calore a gas Tipo di pompa di calore Ambiente esterno/ interno Ambiente esterno [ C] Ambiente interno [ C]* EER Bulbo secco all'entrata: 20 C 1,46 aria/acqua Temperatura all'entrata: 30 C (*) 1,38 salamoia/aria Temperatura entrata: 0 Bulbo secco all'entrata: 20 C 1,59 salamoia/ acqua Temperatura entrata: 0 Temperatura all'entrata: 30 C (*) 1,47

5 acqua/aria Temperatura entrata: 10 Bulbo secco all'entrata: 20 C 1,6 acqua/acqua Temperatura entrata: 10 Temperatura all'entrata: 30 C (*) 1,56 (*) t: pompe di calore ad assorbimento C - pompe di calore a motore endotermico C La prestazione deve essere misurata in conformità alle norme: EN :2000: per quanto riguarda le pompe di calore a gas ad assorbimento (valori di prova sul p.c.i.). EN 14511:2004 per quanto riguarda le pompe di calore a gas a motore endotermico Al momento della prova le pompe di calore devono funzionare a pieno regime, nelle condizioni indicate nella tabella. Per le pompe di calore a gas endotermiche non essendoci una norma specifica, si procede in base alla EN 14511, utilizzando il rapporto di trasformazione primario-elettrico = 0,4. Valori minimi dell'indice di efficienza energetica (EER) per pompe di calore a gas è pari a 0,6 per tutte le tipologie. Qualora siano installate pompe di calore elettriche dotate di variatore di velocità (inverter) i pertinenti valori sono ridotti del 5%. Per tutti gli interventi sopraindicati rientrano tra le opere agevolabili le seguenti: - smontaggio e dismissione dell'impianto di climatizzazione esistente; - fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, delle opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione a regola d'arte dell'impianto termico esistente con una caldaia a condensazione/pompa elettrica. Si fa presente che l'inserimento di caldaie a biomassa non rientra nell'ambito di questa linea di interventi ma rientra nell'ambito della riqualificazione energetica globale dell'edificio. Modalità di computo delle spese detraibili Le spese per le quali è possibile fruire della detrazione comprendono sia i costi per i lavori edili connessi con l'intervento di risparmio energetico, che quelli per le prestazioni professionali, necessarie sia per la realizzazione degli interventi agevolati che per acquisire la certificazione energetica richiesta per fruire del beneficio. In relazione agli interventi finalizzati alla riduzione della trasmittanza termica delle strutture opache e delle finestre, nonché a quelli relativi agli impianti di climatizzazione invernale e di produzione di acqua calda, sono detraibili le seguenti spese: a) interventi che comportino una riduzione della trasmittanza termica U degli elementi opachi costituenti l'involucro edilizio, comprensivi delle opere provvisionali ed accessorie, attraverso: - fornitura e messa in opera di materiale coibente per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti;

6 - fornitura e messa in opera di materiali ordinari, anche necessari alla realizzazione di ulteriori strutture murarie a ridosso di quelle preesistenti, per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti; - demolizione e ricostruzione dell'elemento costruttivo; b) interventi che comportino una riduzione della trasmittanza termica U delle finestre comprensive degli infissi attraverso: - miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti con la fornitura e posa in opera di una nuova finestra comprensiva di infisso; - miglioramento delle caratteristiche termiche dei componenti vetrati esistenti, con integrazioni e sostituzioni; c) interventi impiantistici concernenti la climatizzazione invernale e/o la produzione di acqua calda attraverso: - fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, nonché delle opere idrauliche e murarie necessarie per la realizzazione a regola d'arte di impianti solari termici organicamente collegati alle utenze, anche in integrazione con impianti di riscaldamento; - smontaggio e dismissione dell'impianto di climatizzazione invernale esistente, parziale o totale, fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, delle opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione, a regola d'arte, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione, a pompa di calore o basati sulla geotermia a bassa entalpia. Adempimenti necessari per ottenere la detrazione Per fruire dell'agevolazione fiscale sulle spese energetiche, a pena di decadenza dal beneficio è necessario acquisire i seguenti documenti: - l'asseverazione che consente di dimostrare che l'intervento realizzato è conforme ai requisiti tecnici richiesti. In caso di esecuzione di più interventi sul medesimo edificio l'asseverazione può avere carattere unitario e fornire in modo complessivo i dati e le informazioni richieste. Questo documento, se riguarda gli interventi di sostituzione di finestre e infissi, e nel caso di caldaie a condensazione con potenza inferiore a 100 kw, può essere sostituito da una certificazione dei produttori. L'asseverazione può essere sostituita dalla dichiarazione resa dal direttore dei lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate (obbligatoria ai sensi dell'art. 8, comma 2, del D.Lgs. n 192 del 2005) oppure esplicitata nella relazione attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e relativi impianti termici (che ai sensi dell'art. 28, comma 1, della L. n 10 del 1991 occorre depositare presso le amministrazioni competenti). - l'attestato di certificazione (o qualificazione) energetica che comprende i dati relativi all'efficienza energetica propri dell'edificio. Tale certificazione contiene i dati relativi all'efficienza energetica dell'edificio ed è prodotta successivamente alla esecuzione degli interventi, in base alle procedure indicate dai Comuni (se le medesime procedure sono state stabilite con proprio regolamento antecedente alla data dell'8 ottobre 2005) o dalle Regioni. In assenza delle citate procedure, dopo l'esecuzione dei lavori può essere prodotto l'attestato di "qualificazione energetica" in sostituzione di quello di "certificazione

7 energetica". Il certificato deve essere predisposto in conformità allo schema riportato nell'allegato A del decreto attuativo ed asseverato da un tecnico abilitato. Gli indici di prestazione energetica, oggetto della documentazione indicata, possono essere calcolati, nei casi previsti (articolo 5, commi 3 e 4 del decreto 19 febbraio 2007), con la metodologia semplificata riportata dall'allegato B del decreto attuativo; - la relativa agli interventi realizzati, redatta secondo lo schema riportato nell'allegato E del decreto attuativo. La scheda deve contenere: i dati identificativi del soggetto che ha sostenuto le spese, dell'edificio su cui i lavori sono stati eseguiti, la tipologia di intervento eseguito ed il risparmio di energia che ne è conseguito, nonché il relativo costo, specificando l'importo per le spese professionali, e quello utilizzato per il calcolo della detrazione. L'asseverazione, l'attestato di certificazione/qualificazione energetica e la devono essere rilasciati da tecnici abilitati alla progettazione di edifici ed impianti nell'ambito delle competenze ad essi attribuite dalla legislazione vigente, iscritti ai rispettivi ordini e collegi professionali: ingegneri, architetti, geometri, periti industriali, dottori agronomi, dottori forestali e i periti agrari. Come fare i pagamenti Le modalità per effettuare i pagamenti variano a seconda che il soggetto sia titolare o meno di reddito d'impresa. In particolare è previsto che: - i contribuenti non titolari di reddito di impresa devono effettuare il pagamento delle spese sostenute mediante bonifico bancario o postale; - i contribuenti titolari di reddito di impresa sono invece esonerati dall'obbligo di pagamento mediante bonifico bancario o postale. In tal caso, la prova delle spese può essere costituita da altra idonea documentazione. Nel caso di versamento tramite bonifico bancario o postale, in esso vanno indicati: - la causale del versamento (riferimento alla legge); - il codice fiscale del beneficiario della detrazione; - il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale è effettuato il bonifico (ditta o professionista che ha effettuato i lavori); - numero della fattura e data I documenti da trasmettere Entro 90 giorni dalla fine dei lavori, vale a dire finito il collaudo delle opere, devono essere trasmesse all'enea esclusivamente attraverso il sito tutti i documenti prescritti dalla legislazione vigente e differenziati per linea di intervento e rappresentati nella seguente tabella riepilogativa.

8 INTERVENTO REQUISITI ADEMPIMENTI DA ACQUISIRE DOCUMENTI DA INVIARE Riqualificazione energetica globale di edifici esistenti (art. 1 comma 344 L. 296/06) un risparmio di energia = o > del 20% per i consumi relativi alla climatizzazione invernale rispetto ai dell'allegato A del D.M asseverazione - certificazione/ qualificazione - di cui all'allegato E - D.M. 19/2/2007 certificazione/ qualificazione Interventi su strutture opache verticali (art. 1 comma 345 L. 296/06) rispetto dei valori di trasmittanza termica U definiti dal D.M asseverazione - certificazione/ qualificazione - certificazione/ qualificazione Sostituzione di finestre (comprensive di infissi) (art. 1 comma 345 L. 296/06) rispetto dei valori di trasmittanza termica U definiti dal D.M asseverazione o infisso certificato dal produttore certificazione/ qualificazione *1 - Allegato E - D.M. 19/2/2007 certificazione/ qualificazione* Interventi su strutture opache orizzontali (art. 1 comma 345 L. 296/06) rispetto dei valori di trasmittanza termica U definiti dal D.M asseverazione certificazione/ qualificazione - Allegato E - D.M. 19/2/2007 certificazione/ qualificazione* Installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda rispetto delle caratteristtiche tecniche previste dall'art. 8 del D.M asseverazione - Installazione di caldaie a condensazione (con sostituzione della vecchia caldaia) (art. 1 comma 286 L. 244/07) Rispetto delle caratteristiche tecniche previste dall'articolo 9 del D.M e dal D.M asseverazione o certificazione del produttore - Installazione di impianti con pompe di calore ad alta efficienza o geotermici a bassa entalpia (art. 1 comma 286 L. 244/07) Rispetto delle caratteristiche tecniche previste dall'articolo 9 del D.M e dal D.M asseverazione o per gli impianti sotto i 100 KW certificazione del produttore - certificazione/ qualificazione - certificazione/ qualificazione L'asseverazione può essere sostituita dalla dichiarazione resa dal direttore dei lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate (obbligatoria ai sensi dell'art. 8, comma 2, del D.Lgs. n 192 del 2005) oppure esplicitata nella relazione attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e relativi impianti termici (che ai sensi dell'art. 28, comma 1, della L. n 10 del 1991 occorre depositare presso le amministrazioni competenti). *1 Se la sostituzione di finestre (comprensive di infissi) riguarda singole unità immobiliari la certificazione energetica non è richiesta I documenti da conservare

9 Per poter fruire del beneficio fiscale è necessario conservare ed esibire all'amministrazione finanziaria, ove ne faccia richiesta, la documentazione relativa agli interventi realizzati vale a dire: - il certificato di asseverazione redatto da un tecnico abilitato; - la ricevuta di invio tramite internet all'enea (codice CPID); - le fatture o le ricevute fiscali comprovanti le spese effettivamente sostenute per la realizzazione degli interventi. E' bene ricordare che ai fini del riconoscimento dell'aliquota IVA agevolata al 10% è richiesto che il costo della manodopera sia evidenziato separatamente in fattura. - per i contribuenti non titolari di reddito d'impresa, la ricevuta del bonifico bancario o postale attraverso il quale è stato effettuato il pagamento. Nel caso in cui gli interventi siano stati effettuati su parti comuni di edifici devono essere conservate ed eventualmente esibite anche la copia della delibera assembleare e quella della tabella millesimale di ripartizione delle spese. Se i lavori sono effettuati dal detentore dell'immobile, deve essere conservata ed esibita la dichiarazione di consenso all'esecuzione dei lavori da parte del proprietario. Soggetto competente Titolare/proprietario dell'edificio/impianto Enea. Copyright - IL SOLE 24 ORE S.p.A. "L'Esperto Tecnico" a cura di Pierpaolo Masciocchi. (1) L'entalpia è una funzione di stato di un sistema ed esprime la quantità di energia che esso può scambiare con l'ambiente. La geotermia a "bassa entalpia" è relativa allo sfruttamento del sottosuolo come serbatoio termico dal quale estrarre calore durante la stagione invernale ed al quale cederne durante la stagione estiva. (2) Cfr. risoluzione Agenzia dell'entrate n. 485/E del 1/12/2008.

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