P ROPOSTA DI LEGGE di iniziativa del Consigliere FASOLO
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1 REGIONE Consig DELL UMBRIA gionale A tti Consiliari VII LEGISLATURA ATTO N P ROPOSTA DI LEGGE di iniziativa del Consigliere FASOLO Modifcazioni ed integrazioni della legge regionale 12/8/1994, n Norme sul diritto allo studio universitario Depositato al Servizio Assistenza agli Organi, Iter Procedimenti e Sistema Informativo il Trasmesso alla III Commissione Consiliare Permanente il
2 REGIONE DELL UMBRIA Consiglio Regionale Gruppo consiliare SOCIALISTI DEMOCRATICI ITALIANI Palazzo Cesaroni - Piazza Italia PERUGIA PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE NORME SUL DIRI-l-r0 AGLI STUDI UNIVERSITARI. ISTITUZIONE DELL AZIENDA REGIONALE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI. MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE N. 26 DEL 12 AGOSTO 1994.
3 , I RELAZIONE La proposta di revisione della legge regionale in materia di diritto agli studi universitari, intende armonizzare la vigente normativa regionale ai nuovi ordinamenti didattici e alle mutate esigenze, ai bisogni e alle attese dell utenza studentesca. La proposta di una aggiornata legislazione regionale intende costituire una risposta concreta agli impegni assunti dalla Regione dell Umbria con il Documento Annuale di Programmazione (DAP 2002) nei confronti delle due Università, presenti in Perugia ed in Umbria, nella parte in cui afferma la volontà di attivare azioni che garantiscano ai due Atenei, sempre più, un moderno ed efficace ruolo nazionale ed internazionale nell ambito dell offerta culturale e formativa. Eguale prospettiva di ruolo e di funzione va garantita anche all Accademia di Belle Arti e al Conservatorio di Perugia. Ciò anche in piena attuazione della legge 2ldicembre 1999 n.508, la quale introduce la riforma delle Accademie e dei Conservatori. Per raggiungere gli obiettivi e le finalità, previste dalla nuova legge, si pone l esigenza di procedere ad una semplificazione delle norme e ad una modernizzazione, in termini di efficacia ed efficienza, dell ente regionale preposto alla gestione degli interventi e delle provvidenze per il diritto agli studi universitari. Altresì è utile, rispetto alla legge regionale n , procedere ad una più precisa e chiara individuazione: - dei soggetti destinatari degli interventi per il diritto agli studi universitari; - degli organismi di partecipazione (Conferenza Regione-Università); - del ruolo, delle competenze e delle funzioni dell ente regionale di gestione delle attività riguardanti il diritto allo studio. La presente proposta di legge regionale prende a riferimento l articolo 34 della Carta Costituzionale e la legge quadro nazionale 2 dicembre 1991 n. 390 Norme sul diritto allo studio universitario. Premesso che: - a seguito del DPR 616/1977, art. 44, le competenze amministrative in materia di assistenza scolastica a favore degli studenti universitari sono state trasferite alle Regioni assieme alle Opere Universitarie; - con legge 22 dicembre 1979 n. 642, alle Regioni sono stati trasferite le funzioni, i beni ed il personale delle ex Opere Universitarie; - con legge 2 dicembre 1991 n. 390, lo Stato ha posto le norme di principio, entro le quali deve svolgersi la potestà legislativa concorrente delle Regioni, ai sensi del vecchio articolo 117 della Costituzione; - con DPCM, ai sensi dell art. 4 della legge n. 390/1991, il Governo, ogni tre anni, emana i criteri per la determinazione del merito e delle condizioni economiche e patrimoniali, le tipologie minime e i relativi livelli degli interventi ed infine gli indirizzi per la graduale riqualificazione della spesa a favore degli interventi riservati ai capaci e meritevoli, privi di mezzi. La presente proposta di legge, pur nella consapevolezza del mutato quadro legislativo a seguito della riforma del Titolo V della Costituzione, fa riferimento alle norme generali della richiamata legge quadro n. 390/1991. Ciò perché la legge n.390, legge cornice, è in vigore e costituisce limite per le Regioni, ai sensi della lettera m) dell articolo (nuovo testo della Costituzione), che riserva alla legge dello Stato la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni, che debbono essere garantite su tutto il territorio nazionale.
4 Il diritto allo studio universitario rientra tra le prestazioni essenziali e, pertanto, attiene alle competenze dello Stato la regolazione legislativa dei livelli essenziali dell assistenza universitaria. La giurisprudenza della Corte Costituzionale ha individuato nella disciplina delle Agenzie e/o Aziende per il diritto allo studio universitario l esigenza di operare un giusto comportamento tra gli interessi connessi a due diverse sfere di autonomia (regionale ed universitaria), ambedue dotate di copertura costituzionale. Lo stesso principio costituzionale di eguaglianza sostanziale nell accesso all istruzione superiore, pone l esigenza di uniformità di trattamento e di individuazione delle tipologie minime e relativi livelli degli interventi. L intento della nuova formulazione legislativa è di garantire una migliore operatività dell ente regionale di gestione dei servizi e degli interventi per il diritto allo studio universitario, attraverso il riconoscimento di una ampia e completa autonomia, la semplificazione dei livelli decisionali e delle strutture gestionali. Con questa legge si affronta anche il ruolo politico ed istituzionale della Conferenza Regione- Università, alla composizione della quale sono chiamati i soggetti realmente interessati alle politiche del diritto allo studio universitario. I membri della Conferenza sono soggetti istituzionalmente riconosciuti e maggiore presenza è attribuita alla rappresentanza degli studenti universitari. La proposta legislativa individua l istituzione di un nuovo ente pubblico, denominato Azienda regionale per il diritto agli studi universitari, in sostituzione dell Agenzia, istituita con la legge regionale n L Azienda è riconosciuta ente pubblico, dotato di autonomia economico-finanziaria, patrimoniale, gestionale e funzionale. All Azienda sono affidate le funzioni e le competenze in materia di gestione ed erogazione delle provvidenze e degli interventi. Il principio dell efficacia e dell efficienza dell azione amministrativa suggerisce, così come previsto nella proposta, un Consiglio d Amministrazione a sette membri, e una nuova figura di Direttore. Il Direttore è previsto quale manager di comprovate capacità professionali, nominato direttamente dal Presidente. Il Consiglio d Amministrazione resta in carica per tutto il periodo della legislazione regionale. In materia di personale, pur confermando l articolato precedente, sarà opportuno verificare, per la migliore gestione dell Azienda medesima e per la peculiarità delle funzioni assegnatele, una diversa, autonoma organizzazione del personale, da affidare alle dirette dipendenze dell Azienda medesima, fermo restando il Contratto nazionale già di riferimento. Per quanto riguarda la spesa per gli interventi del diritto allo studio, essa subisce gli aumenti previsti dai valori annuali dell ISTAT, mentre le risorse finanziarie necessarie per la eventuale dotazione organica dell Azienda provengono dai necessari trasferimenti dal bilancio regionale 4
5 .LEGGE REGIONALE NORME SUL DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI. ISTITUZIONE DELL AZIENDA REGIONALE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI. MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE N. 26 DEL 12 AGOSTO TITOLO I FINALITA E DESTINATARI Art. 1 Finalità Art. 2 Destinatari Il comma 1 è così modificato: 1 destinatari degh interventi previsti dalla presente legge sono gli studenti di cittadinanza italiana e straniera, regolarmente iscritti: - all Università degli Studi di Perugia; - all Università per Stranieri di Perugia; - all Accademia di Belle Arti di Perugia; - al Conservatorio di Perugia; - alla Scuola Universitaria Europea, Interpreti e Traduttori; - agli Istituti di grado universitario che rilasciano titoli aventi valore legale, con sede in Umbria. I commi 2 e 3 sono invariati. Art.3 Tipologia degli interventi All elenco di cui al comma 1 si aggiunge: m) attività di tutoraggio per gli studenti residenti nei collegi e nelle case dello studente; n) servizio librario e prestito libri. I commi 2, 3 e 4 sono invariati. TITOLO Il PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE Art. 4 Programma invariato triennale Art.5 Piano attuativo annuale Art. 6 Forum Art. 7 Conferenza Regione - Università L elenco dei componenti di cui al comma 1 è così sostituito: - il presidente della Giunta Regionale con funzioni di presidente; - l assessore all istruzione e cultura; - il presidente dell Azienda, di cui all art. 8; 5
6 due rappresentanti, rispettivamente nominati dalle due Università di Perugia; il rappresentante dell Accademia di Belle Arti di Perugia; il rappresentante del Conservatorio di Musica di Perugia; tre rappresentanti dell Associazione Nazionale dei Comuni d Italia (ANCI), nominati tra gli Amministratori dei Comuni, sede di Facoltà o di Corso di Laurea; un rappresentante nominato dalle Organizzazioni Sindacali Nazionali, maggiormente rappresentative; tre rappresentanti degli studenti eletti a tal fine, in occasione delle elezioni delle rappresentanze studentesche negli organi universitari; un rappresentante degli studenti, eletto a tal fine, iscritti all Accademia di Belle Arti di Perugia; un rappresentante, eletto a tal fine, degli studenti iscritti al Conservatorio di Musica di Perugia. Il comma 2 è invariato. TITOLO Ill AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI Art. 8 Istituzione dell Azienda regionale per il diritto agli studi universitari Il titolo dell articolo è così modificato: ktituzione dell Azienda regionale per il diritto agli studi universitari. Il comma 1 è così modificato: La Regione istituisce l Azienda regionale per il diritto agli studi universitari, ente pubblico dotato di autonomia economico-finanziaria, patrimoniale, amministrativa, funzionale e gestionale. Comma 1 bis: Tutte le volte che nella presente legge compare la parola agenzia deve intendersi azienda. Il comma 2 è invariato. Art. 9 Organi Le parole 3 anni sono sostituite con 5 ann7. Art. 10 Il Presidente Art. 11 Il Consiglio di Amministrazione Il comma 1 è sostituito dal seguente Il Consiglio di Amministrazione è composto dal presidente e da sei rappresentanti di cui: - n.3 designati dalla Giunta regionale; - n.2 rappresentanti designati, rispettivamente, dalle due Università di Perugia; - n.2 rappresentanti eletti dagli studenti di cui all art.2 l commi 2 e 3 sono invariati 6
7 Art. 12 Collegio revisori dei conti Invaf-iato Art. 13 Compensi La lettera a) del comma 1 è così sostituita: a) al presidente una somma pari ad un terzo dell indennità lorda percepita da un Consigliere regionale, al vice presidente il cinquanta per cento del presidente. Al comma 2, la cifra f è sostituita con Y 100 Art. 14 Direttore Al comma 1, la frase con decreto del presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione della medesima è sostituito da con prowedimenfo del presidente. I commi 2, 3, 4 e 5 sono invariati. Si aggiunge il comma 6: Nei casi di temporanea assenza o altro /egiffimo impedimento de/ Direffore, lo stesso prowede a nominare direttore vicario scelto fra la dirigenza dell ente. Art. 15 Beni Al comma 1, le parole sono poste a disposizione dell Agenzia sono sostituite da sono trasferiti nel patrimonio dell Azienda. I commi 2, 3 e 4 sono invariati. Art. 16 Bilancio Art.17 Gestione economica Art. 18 Assetto Organizzativo dell Azienda Art. 19 Consulenze TITOLO IV SERVIZI Art. 20 Orientamento ed informazione Art.21 Borse di studio Art. 22 Servizi abitativi Art. 23 Servizio di ristorazione
8 Art. 24 Servizio editoriale e librario - Centri di ascolto audiotelevisivo Art. 25 Controllo degli utenti Art. 26 Promozione sportiva Art. 27 Prestiti d onore Art. 28 Interventi per studenti portatori di handicap Art. 29 Sanzioni E aggiunto un art.29 bis: 1 servizi di cui al Titolo IV sono destinati alla generalità degli studenti di cui all art. 2 della presente legge. TITOLO V VIGILANZA E CONTROLLI Art. 30 Vigilanza Art. 31 Controllo hvariato sugli atti TITOLO VI NORME FINALI Art. 32 Norma finanziaria Omissis
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