Ruolo del Comitato Tecnico La sorveglianza sanitaria dei lavoratori disabili. Francesco Magnani Azienda USL di Parma SPSAL.

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1 Ruolo del Comitato Tecnico La sorveglianza sanitaria dei lavoratori disabili Francesco Magnani Azienda USL di Parma SPSAL 27 gennaio Giornata della memoria Per non dimenticare Perché non possa più accadere QUANDO COMPRENDERE E IMPOSSIBILE, CONOSCERE DIVENTA NECESSARIO (Primo Levi) 1

2 RUOLO DEL COMITATO TECNICO Previsto dalla Legge 68/99 e dalla LR 17/2005 Il C.T. ha funzioni operative e si colloca tra SILD e Commissione per l Accertamento delle Invalidità delle AUSL 1 Comitato Tecnico L. 68/99 E composto da - Un funzionario del Servizio Formazione Professionale e Politiche del Lavoro della Provincia - Un esperto del settore socio-psico-pedagogico designato dalla Provincia - Due esperti designati da associazioni disabili - Due esperti designati da associazioni datori lavoro - Due esperti designati da sindacati dei lavoratori - Un medico legale designato dall AUSL 2 2

3 Compiti del Comitato Tecnico L Valutazione delle residue capacità lavorative e definizione degli strumenti e delle prestazioni atti all inserimento lavorativo (formulazione della Scheda Professionale) 2. Predisposizione dei controlli periodici sulla permanenza delle condizioni di inabilità 3. Valutazione delle richieste di esonero parziale 4. Riconoscimento dei disabili in forza 5. Parere vincolante sugli avviamenti numerici 3 Nel C.T. non è previsto un medico del lavoro La L. 68/99 all art. 6 prevede nella composizione ed esperti del settore sociale e medico-legale A Parma nel C.T. c è casualmente un medico del lavoro 4 3

4 L esperienza ha dimostrato l importanza della presenza nel C.T. del del medico del lavoro SPSAL assieme al medico Legale: - conoscenza delle realtà aziendali, dei cicli lavorativi, dei relativi rischi - conoscenza del rapporto rischio/danno, quindi limitazione più mirata e ottimale impiego delle capacità - eventuali sopralluoghi nelle aziende per i riconoscimenti 5 L esperienza nel C.T. ha portato a evidenziare problemi di omogeneità nella formulazione delle Diagnosi Funzionali - Capacità residue non ben sottolineate - Molte limitazioni, a pioggia, non mirate e non specifiche rispetto alla disabilità 6 4

5 L eccesso di limitazioni non tutela maggiormente il disabile Le normali misure di protezione adottate dalle aziende tutelano in modo adeguato anche la maggior parte dei disabili Gli eccessi di limitazioni rendono quasi impossibile trovare una collocazione adeguata 7 La sorveglianza sanitaria dei lavoratori disabili Il medico competente sottopone obbligatoriamente a sorveglianza sanitaria i lavoratori disabili addetti a mansioni a rischio, sia tabellato che rilevato nel DVR ed esprime il giudizio di idoneità alla mansione. Un eventuale ricorso è inoltrato alla commissione ex L

6 Il medico competente, ove presente, deve sottoporre a sorveglianza sanitaria anche il disabile inserito in mansioni non a rischio Esprime parere/giudizio circa l idoneità per verificare che siano rispettate le limitazioni poste dalla diagnosi funzionale, ma anche che siano valorizzate le capacità del lavoratore Deve essere applicato art. 18 comma 1 lettera c dell 81/08 9 Secondo Guariniello [ ] di per sé l art. 4 comma 5 lettera c) Del D. Lgs 626/94 [ora col D. Lgs 81/08 è diventato art. 18 comma 1 lettera c] non costituisce una norma che preveda direttamente l obbligatorietà della sorveglianza sanitaria, ma presuppone che ci sia un medico competente 10 6

7 Il problema dell idoneità del disabile Alcune considerazioni riguardo l idoneità del disabile: non sempre si possono individuare mansioni/compiti in cui il lavoratore con qualche disabilità possa essere collocato senza prevedibile danno per sé o per gli altri, o per gli impianti, o che non rappresenti fonte di danno economico per l impresa la formulazione del giudizio di idoneità è comunque finalizzata al migliore inserimento lavorativo della persona e non alla sua esclusione in una situazione collaborativa come nell inserimento NOMINATIVO anche il ruolo del medico competente è facilitato, ben diversa la situazione dell inserimento NUMERICO 11 La sorveglianza sanitaria e il giudizio di idoneità devono uscire da una mera logica medico-legale, che colloca inesorabilmente in una categoria e porta conseguenze Inesorabili. L obiettivo della sorveglianza sanitaria NON è il giudizio di idoneità, ma la tutela della salute Dovrebbe essere richiesto non un giudizio medico-legale, ma un giudizio medico volto a tutelare la salute di una persona e contemporaneamente il suo diritto a svolgere un lavoro compatibile con le sue condizioni di salute 12 7

8 Già nella sorveglianza sanitaria di lavoratori NON disabili si genera l errore di scambiare la FREQUENTE non idoneità del posto di lavoro con la RARA non idoneità del lavoratore Bisogna individualizzare l analisi della mansione, dettagliarla, verificarla sul posto, considerare aspetti organizzativi, logistici, relazionali Dire che non è idoneo a quei compiti ma idoneo a quegli altri nel merito delle varie fasi della mansione 13 La disabilità non deve creare pericoli a terzi, ma è accettabile che qualche rischio per sé il disabile lo corra: epilettico corre qualche rischio di trauma da caduta sul luogo di lavoro, ma non rischia di più che a casa propria o per strada. La commissione patenti speciali concede la patente al Monocolo: come si fa a dire che non è idoneo a priori alla guida di auto aziendali o di un carrello? 14 8