S E A V. OGGETTO: Adempimenti e clausole di salvaguardia nei contratti di appalto e subappalto.

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1 Bergamo, settembre 2015 CIRCOLARE N. 21/Consulenza aziendale OGGETTO: Adempimenti e clausole di salvaguardia nei contratti di appalto e subappalto. Con l uscita di scena (a partire dal 2015) della responsabilità solidale fiscale negli appalti, resta in vigore la responsabilità solidale per retribuzioni e contributi sociali e assicurativi, nonché - sia pure entro certi limiti - in materia di sicurezza sul lavoro. Le fonti della responsabilità solidale tuttora vigente sono le seguenti: - art del codice civile (retribuzione del lavoratore); - art. 29, co. 2, DLgs n. 276/2003 (Decreto attuativo della Legge Biagi; retribuzioni, contributi e premi assicurativi); - art. 26, comma 4, d.lgs. n. 81/2008 (sicurezza sul lavoro, infortuni non indennizzati dall INAIL). La fonte di maggior rilievo è rappresentata dall articolo 29 del D.Lgs 276 del 2003 che prevede che il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di TFR, i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto. Sono invece escluse dall obbligo solidale le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento. Sono esclusi dall ambito di questo norma le pubbliche amministrazioni e le persone fisiche che non esercitano attività d impresa o professionale. Il committente chiamato in giudizio dai dipendenti dell appaltatore può eccepire la preventiva escussione del debitore principale; discorso analogo per enti previdenziali e assicurativi. Dal DL 76 del 2013 nel novero dei soggetti tutelati dalla responsabilità solidale abbiamo non solo i dipendenti dell appaltatore o del subappaltatore ma anche altri soggetti autonomi che intervengono nell appalto (es. i Cococo o i Cocopro; non riguarda invece gli artigiani). Come si possono tutelare il committente e eventualmente l appaltatore dal rischio di dover rispondere in solido coi soggetti a valle nella catena?

2 In via preliminare ricordiamo l obbligo per il committente e per l impresa affidataria di verificare l idoneità tecnico professionale rispettivamente delle imprese appaltatrici e dei subappaltatori previsto dal D.Lgs 81 sulla sicurezza sul lavoro, obbligo che, quando si tratta di cantieri temporanei o mobili (i cantieri edili in sostanza), prevede tra le altre cose l acquisizione del DURC (cfr. art.90 comma 9 sub a e art. 97 comma 2 che rimandano all Allegato XVII) che naturalmente offre qualche garanzia in merito agli adempimenti nei confronti degli enti previdenziali e assicurativi. Tuttavia il DURC ha dei limiti: lo sfasamento temporale rispetto ai lavori in corso di esecuzione e anche il fatto che nulla dice a proposito delle retribuzioni. Il committente potrà dunque richiedere all appaltatore (e quest ultimo ai subappaltatori) della documentazione aggiuntiva che possa tranquillizzarlo in ordine al rischio di dover rispondere in solido: potrà trattarsi ad esempio di un elenco dei dipendenti impiegati nell appalto, di copia dell ultimo F24, del LUL (Libro Unico del Lavoro), dei cedolini quietanzati, di un DURC con data più aggiornata anche se quello acquisito è ancora valido, ecc.. Nel contratto d appalto potrà inoltre essere prevista l introduzione di ritenute a garanzia in occasione di ogni SAL (Stato avanzamento lavori). Sono però molto importanti alcune precisazioni (per semplicità parleremo di committente e appaltatore ma le considerazioni valgono anche nel rapporto tra appaltatore e subappaltatori): a) tutta questa documentazione ulteriore fornisce al committente elementi per ritenere che l appaltatore ha ottemperato agli obblighi nei confronti dei dipendenti ma non libera il committente dal vincolo solidale verso l appaltatore e gli eventuali subappaltatori; b) non esiste obbligo di legge di fornire questa ulteriore documentazione: l obbligo ha natura meramente contrattuale; significa che, intanto che le parti si siedono per accordarsi su tempi, prezzi ecc. si accorderanno anche su quale documentazione (e con quale periodicità) l appaltatore si impegna a fornire al committente. Se il contratto d appalto non contiene nulla a questo proposito, l appaltatore nulla deve al committente; richieste in tal senso avanzate al momento di liquidare la prima fattura non hanno alcun fondamento e spesso si tratta di tentativi in malafede per posporre il momento del pagamento;

3 c) proprio in quanto non si tratta di obbligo di legge che espone a sanzioni in caso di non ottemperanza ma di mera pattuizione tra le parti è opportuno che le richieste siano proporzionate a importo e durata dell appalto. In tema di privacy, il Ministero ha dato risposta positiva purché venga rispettata la normativa sulla privacy. Non è chiarissimo cosa questo significhi in concreto; in linea di massima è ritenuto senz altro ammissibile fornire informazioni relative al mero importo delle retribuzioni mentre il discorso diventa senz altro più delicato e richiederebbe un approfondimento ad hoc qualora dalla documentazione consegnata al committente possano ricavarsi informazioni in merito a dati sensibili quali le condizioni di salute, l adesione a sindacati, ecc.. * * * Si propongono di seguito alcune clausole che, per quanto sopra, è più che opportuno inserire nel contratto di appalto. È evidenziata in giallo la documentazione da ottenere da parte del prestatore. La ditta appaltatrice assume espresso impegno di: a) applicare, nei confronti dei dipendenti da essa adibiti alle lavorazioni da eseguirsi in adempimento del presente contratto e per il periodo per il quale essi sono addetti alle lavorazioni medesime, il contratto collettivo nazionale di lavoro in vigore e gli accordi locali integrativi del medesimo, nonché di assolvere tutti gli adempimenti previsti dai contratti collettivi e dagli Statuti e regolamenti degli Organismi preposti (Cassa Edile di Mutualità e simili); b) corrispondere conseguentemente ai lavoratori stessi un trattamento minimo inderogabile retributivo e di assicurare un trattamento normativo non inferiore a quelli previsti dai contratti collettivi di categoria vigenti nella provincia di competenza e alle altre norme da essi richiamate; c) osservare ogni altra formalità o condizione accessoria del rapporto di lavoro subordinato prevista da leggi, disposizioni e accordi sindacali in vigore; d) predisporre e mettere a disposizione, prima dell inizio dei lavori, il piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori (P.O.S.). La ditta appaltatrice accetta anche le eventuali variazioni derivanti dal coordinamento dei piani di sicurezza da

4 parte dell impresa appaltante e assume, altresì, la responsabilità di ogni eventuale danno che in dipendenza dei lavori possa derivare alle cose e alle persone; e) provvedere all assicurazione dei lavoratori contro gli infortuni e alle previdenze sociali; di adempiere tutte le altre incombenze di legge e di provvedere alla stipula di congrue polizze R.C.O. e R.C.T., fornendone copia alla appaltante; f) trasmettere mensilmente alla appaltante la seguente documentazione: - certificato di regolarità contributiva (D.U.R.C.) in originale; - modelli di pagamento (F24) dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi (INPS, INAIL, Cassa Edile) quietanzati con relativa contabile bancaria; - modello DM10/Uniemens e denuncia mensile alla Cassa Edile; - copia del cedolino paga di ciascun dipendente impiegato presso il cantiere, firmato per quietanza, accompagnato da dichiarazione liberatoria redatta su apposito modulo e dalla documentazione probatoria dell avvenuto pagamento. La documentazione dovrà essere trasmessa non appena disponibile, e comunque almeno 7 giorni prima della scadenza di ciascun pagamento. Entro questo termine dovrà essere trasmessa sia la documentazione del mese cui il pagamento si riferisce, sia quella relative al mese successivo, fatto salvo il caso in cui nel mese successivo non sia stata svolta attività lavorativa presso il cantiere. La ditta appaltatrice si obbliga altresì ad esibire, dietro richiesta della appaltante, gli originali della stessa documentazione. Nel caso di mancata consegna della suddetta documentazione la appaltante sarà autorizzata a sospendere tutti i pagamenti ancora dovuti alla ditta appaltatrice. g) consentire, a richiesta della appaltante ovvero del Committente principale, alle medesime, ovvero a persone da esse designate, di prendere visione dei libri paga, dei libri matricola, del libro unico, dei nulla-osta di avviamento al lavoro, delle ricevute dei versamenti effettuati agli Istituti previdenziali ed assicurativi, alla Cassa edile e all Ente scuola, nonché di tutti gli altri documenti occorrenti ad un approfondito esame della sua regolarità nella corresponsione delle retribuzioni, nel versamento dei contributi ed in genere nella corretta ed integrale esecuzione di tutti gli adempimenti di legge e contrattuali; h) ammettere in cantiere i lavoratori dipendenti solo se muniti di un documento di riconoscimento valido agli effetti di legge; i) prestare ogni migliore collaborazione al fine di fare acquisire i certificati di adempimento eventualmente richiesti dal committente principale. La ditta appaltatrice si impegna pertanto ad esibire, entro i termini previsti, agli Enti preposti

5 all accertamento la documentazione probatoria attestante l assolvimento di tutti gli obblighi di legge e contrattuali di cui ai paragrafi precedenti. La ditta appaltatrice sarà sempre in ogni caso responsabile nei confronti dei propri dipendenti e si impegna a tenere indenne la appaltante da qualsiasi onere che venisse richiesto a quest ultima rispetto a pretese salariali o altre indennità avanzate dal personale della ditta appaltatrice, occupato nelle prestazioni inerenti il presente contratto, sia dagli enti previdenziali e/o assistenziali, sia dall Amministrazione del lavoro. La appaltante si riserva in qualsiasi memento di effettuare il più ampio controllo sulla corresponsione e sulla regolarità del versamento dei contributi di legge e sulla regolare tenuta dei libri paga e di tutti gli altri obblighi inerenti alle condizioni del personale alle dipendenze della ditta subappaltatrice. Nel caso di accertata irregolarità o di rifiuto al controllo e consegna della documentazione probatoria di cui sopra, la appaltante sarà autorizzata a sospendere tutti i pagamenti ancora dovuti alla ditta appaltatrice fino al comprovato adempimento degli obblighi a suo carico da parte di quest ultima.