Programma di Sviluppo Rurale REGIONE TOSCANA

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1 Allegato A al Decreto Dirigenziale n. 194 del 19/10/2011 Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura Struttura Affari generali, bilancio, contabilizzazione e controlli oggettivi UD Verifiche impegni e controlli oggettivi Programma di Sviluppo Rurale REGIONE TOSCANA (Regg. CE n.1698/05, 65/2011 e 1122/2009) MANUALE DELLE SPECIFICHE TECNICHE DEI CONTROLLI IN LOCO PER IL RISPETTO DEGLI IMPEGNI DELLE MISURE CONNESSE A SUPERFICIE E A CAPI: Misure 211 e 212, Azioni 214.a.1, 214.a.2, 214.a.3, 214.a.4 e 214.b.1 0

2 Rev01 del 19 ottobre 2011 INDICE PARTE GENERALE 1 INTRODUZIONE QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO Normativa comunitaria Normativa nazionale Normativa regionale Definizioni SCHEMA DEL PROCESSO DI CONTROLLO Premessa Livelli di responsabilità Attività di AGEA Attivita di ARTEA Struttura incaricata dell esecuzione dei controlli MODALITA OPERATIVE DELL ATTIVITA DI CONTROLLO Operazioni preliminari Attività di formazione ed aggiornamento Attività di preparazione dei controlli Predisposizione del piano dei controlli Predisposizione dei materiali necessari ai controlli Il fascicolo di controllo VERIFICA IN AZIENDA E REDAZIONE DELLA RELAZIONE DI CONTROLLO E DELLE CHECK LIST DI CONTROLLO Indicazioni generali relative al controllo Preavviso La relazione di controllo Check list di controllo Controllo del rispetto degli impegni e degli obblighi Indicazioni generali Controllo presso la sede aziendale prima fase

3 5.5.3 Controllo presso la sede aziendale seconda fase Controllo presso la sede aziendale terza fase Definizione degli esiti dei controlli... Errore. Il segnalibro non è definito. 6.1 Calcolo delle riduzioni per la violazione degli impegni delle misure dell asse 2; Art. 18 del Reg. CE 65/2011 e D.G.R. 1026/2008 modificata da DGR n. 828/2011) CONTROLLI DI SECONDO LIVELLO CONSEGNA DEL MATERIALE UTILIZZATO PER I CONTROLLI PREMESSA COMPILAZIONE DEI DOCUMENTI DI CONTROLLO Indicazioni generali Relazione di controllo parte generale Relazione di controllo parte specifica Check di rilevazione delle inadempienze AZIONE 214.A.1 - INTRODUZIONE O MANTENIMENTO DELL AGRICOLTURA BIOLOGICA Analisi del terreno e rispetto della tempistica Raccolta delle produzioni AZIONE 214. A2 - INTRODUZIONE O MANTENIMENTO DELL AGRICOLTURA INTEGRATA Rispetto dei disciplinari di produzione integrata definiti dalla Regione Toscana Verifica della tenuta e compilazione dei registri Verifica delle analisi dei terreni Raccolta delle produzioni AZIONE 214.A3 - CONSERVAZIONE DELLE RISORSE PAESAGGISTICHE E AMBIENTALI Intervento b: sospensione delle produzioni agricole con impossibilità di ricavare qualsiasi tipo di reddito Intervento d: Colture per l alimentazione della fauna selvatica d1 Colture a perdere MISURA 214.A4 - INCREMENTO DELLA SOSTANZA ORGANICA NEI SUOLI ATTRAVERSO L IMPIEGO DI AMMENDANTI COMPOSTATI DI QUALITÀ AZIONE 214.B1 - CONSERVAZIONE DI RISORSE GENETICHE ANIMALI PER LA SALVAGUARDIA DELLA BIODIVERSITÀ MISURA INDENNITÀ A FAVORE DEGLI AGRICOLTORI DELLE ZONE MONTANE ; MISURA INDENNITÀ A FAVORE DI AGRICOLTORI IN ZONE CARATTERIZZATE DA SVANTAGGI NATURALI, DIVERSE DALLE ZONE MONTANE

4 Allegati Allegato 1 Relazione di Controllo Generale Allegato 2 Relazione di Controllo Specifica azione 214.a1 Allegato 3 Relazione di Controllo Specifica azione 214.a2 Allegato 3.1 Consistenza dei concimi e fitofarmaci presenti in azienda alla data del controllo Allegato 4 Relazione di Controllo Specifica azione 214.a3 intervento b Allegato 4.1 Relazione di Controllo Specifica azione 214.a3 intervento d1 Allegato 5 Relazione di Controllo Specifica azione 214.a4 Allegato 6 Relazione di Controllo Specifica azione 214.b1 Allegato 6.1 Verifica consistenza zootecnica della razze in pericolo di estinzione Allegato 7 Relazione di Controllo Specifica Misure Allegato 8 Fac-simile telegramma di preavviso per visita in azienda Allegato 9 Fac-simile conferimento d incarico Allegato 10 Check list Rilevazione inadempienze 214 a1 Allegato 11 Check list Rilevazione inadempienze 214 a2 Allegato 12 Check list Rilevazione inadempienze 214 a3 intervento b Allegato 13 Check list Rilevazione inadempienze 214 a3 intervento d1 Allegato 14 Check list Rilevazione inadempienze 214 a4 Allegato 15 Check list Rilevazione inadempienze azione 214.b1 Allegato 16 Check list Rilevazione inadempienze misure 211 e 212 3

5 A. PARTE GENERALE 1 INTRODUZIONE Nel presente documento sono illustrate le specifiche tecniche sulle attività di controllo oggettivo riguardo alle verifiche sul rispetto degli impegni e degli obblighi delle Misure Agro ambientali (Regolamento CE 1698/05 - asse II) del Piano di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Toscana. La presente procedura definisce le modalità di esecuzione dei controlli in loco svolti presso le aziende che hanno presentato domanda di adesione alle misure previste nell ambito dei programmi di sviluppo rurale definiti dal Reg.(CE) n.1698/2005 (programmazione ), facenti parte del campione controlli oggettivi (5%) nell ambito dei programmi di sviluppo rurale per la campagna L oggetto delle verifiche da eseguire per le aziende estratte a campione per i controlli in loco, sono riferibili a due elementi: a) la verifica delle dichiarazioni rese dal richiedente al momento della presentazione delle domande di contributo e in successivi momenti; b) controlli sul rispetto degli impegno sono svolti sulle aziende la verifica del rispetto degli impegni (tecnici, amministrativi, realizzazione interventi, obblighi, ecc.) che il richiedente si assume con la sottoscrizione della domanda di contributo e in successivi momenti. Il regolamento (CE) n.1698/2005, come modificato dal regolamento (CE) n.74/2009, afferma che anche le aziende beneficiarie delle indennità di cui all articolo 36, lettera a), punti da i) a v), e lettera b), punti i), iv) e v), sono soggette agli obblighi di condizionalità. Tali obblighi non si applicano alle attività non agricole aziendali e ai terreni non agricoli per i quali non è chiesto un sostegno a norma dei punti dell art. 36 sopra citati. Lo stesso regolamento, agli artt. 39, paragrafo 3, e 51, paragrafo 1, introduce, stabilisce per le aziende che presentino domande di pagamenti ai sensi dell articolo 36, lettera a), punto iv) nell ambito dello Sviluppo Rurale (misure agro ambientali), l obbligo aggiuntivo del rispetto dei cosiddetti Requisiti Minimi, relativi all uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari. Il mancato rispetto degli obblighi di condizionalità e degli eventuali Requisiti Minimi aggiuntivi comporta la riduzione o l esclusione dai pagamenti degli aiuti in danno dell agricoltore inadempiente ai sensi di quanto stabilito dagli artt. 23 e 24 del regolamento (CE) n.73/ QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO 2.1 Normativa comunitaria Regolamento (CE) n. 1698/2005, relativo al sostegno dello Sviluppo Rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e successive modifiche; Regolamento (CE) n. 1320/2006 recante disposizioni per la transizione al regime di sostegno allo sviluppo rurale istituito dal reg. (CE) 1698/2005 del Consiglio 4

6 Regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e successive modifiche; Regolamento (CE) N. 73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2010 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003 Regolamento (CE) N. 1122/2010 della Commissione del 30 novembre 2010, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 73/2010 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità, la modulazione e il sistema integrato di gestione e di controllo nell ambito dei regimi di sostegno diretto agli agricoltori di cui al medesimo regolamento e modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità nell ambito del regime di sostegno per il settore vitivinicolo. NB: Tale regolamento si applica alle domande presentate in riferimento ai periodi di erogazione del premio che iniziano a decorrere dal 1 gennaio I riferimenti al regolamento (CE) n. 796/2004 si intendono fatti al Regolamento (CE) N. 1122/2010 e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all allegato II di tale Regolamento. Regolamento (CE) n. 65/2011 della Commissione del 27 gennaio 2011, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale, che abroga e sostituisce il regolamento (CE) n. 1975/2006; 2.2 Normativa nazionale Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali n del 22 dicembre 2010 (modificato dal Decreto n del 13 maggio 2011) Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (CE) n.73/2010 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale. 2.3 Normativa regionale Piano di Sviluppo Rurale della Regione Toscana presentato dalla Regione Toscana alla Commissione Europea ed approvato con Decisioni della Commissione Europea Delibera di Giunta regionale N.221 del 12 03/2001 (modificata dalla DGR n.1125 del 15/11/2004 e n. 500 del 9/07/2007) Approvazione delle schede tecniche del disciplinare di produzione integrata, dei registri aziendali e delle note esplicative per la loro applicazione nell'ambito dell'azione 6.2 del PSR e della L.R. 25/99. Delibera di Giunta regionale N.1026 del modificata dalla DGR 829 del 03/10/2011: Programma di Sviluppo Rurale Disposizioni Regionali in materia di inadempienze riscontrate nell'ambito del regolamento CE 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale Delibera della Giunta Regionale n.807 del 26 settembre 2011 Criteri di Gestione Obbligatoria (CGO) e Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA) ai sensi del decreto ministeriale n.30125/2009 e s.m.i. relativo alla "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (CE) n.73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale. Delibera di Giunta Regionale n. 829 del 3 ottobre 2011 Programma di Sviluppo Rurale Disposizioni regionali in materia di inadempienze riscontrate nell' ambito del Reg. CE 1698/2005 sul 5

7 sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale. Modifiche ed integrazioni alla Delibera di Giunta Regionale 9 dicembre 2008, n Decreto Dirigenziale n del 24/04/2008 Programma di sviluppo rurale (PSR) Pagamenti agro ambientali azione 214 a.2 Introduzione e mantenimento dell agricoltura integrata, e L.R. n. 25/99 Norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli ed alimentari ottenuti con tecniche di produzione integrata e tutela contro la pubblicità pubblicità ingannevole - Approvazione del disciplinare di produzione integrata, modificato dal decreto n. 37/2009; Decreto Dirigenziale n. 802 del 2/03/2010: L.R. n. 25/99 - Prodotto da agricoltura integrata - Marchio Agriqualità - Decreto n. 1340/08 e n. 1696/04 - aggiornamento disciplinare di produzione Decreto Dirigenziale n del 6 aprile 2010 PSR Misura Sottomisura 214 apagamenti Agro-ambientali. Approvazione del bando contenente le disposizioni tecniche e procedurali per l'attuazione della sottomisura 214.a "Pagamenti Agroambientali" - Apertura termini per la presentazione delle domande di aiuto e delle domande di ampliamento impegno. Allegato B Decreto Dirigenziale n del 23/03/2011: PSR Misura Sottomisura 214 a Pagamenti Agro ambientali. Approvazione del bando contenente le disposizioni tecniche e procedurali per l'attuazione della sottomisura 214.a "Pagamenti Agro ambientali" - Apertura termini per la presentazione delle domande di aiuto e delle domande di ampliamento impegno annualità Decreto Dirigenziale n del 04/05/2011: Integrazioni al decreto n. 1024/2011, allegato A, azione 214 a.2. Introduzione o mantenimento dell'agricoltura integrata - Apertura termini per la presentazione delle domande di aiuto, di ampliamento e di pagamento annualità Decreto Dirigenziale n del 30/05/2011: Reg CE n. 1698/05. P.S.R. Toscana Bando concernente le misure tecniche e procedurali relative alla sottomisura 214 b, azione b.1 per l'anno Decreto Dirigenziale n. 312 del 01/02/2011: PSR Misura 211 "Indennità compensative degli svantaggi naturali a favore degli agricoltori delle zone montane" - Approvazione del bando di attuazione per l'annualità Decreto Dirigenziale n. 367 del 09/02/2011: PSR Misura 211 "Indennità compensative degli svantaggi naturali a favore degli agricoltori delle zone montane". Correzione del testo del bando approvato con D.D. 1 febbraio 2011, n Decreto Dirigenziale n. 311 del 01/02/2011 PSR Misura 212 "Indennità a favore di agricoltori in zone caratterizzate da svantaggi naturali, diverse dalle zone montane" - Approvazione del bando di attuazione per l'annualità 2011 Decreto Dirigenziale n. 368 del 09/02/2011 : PSR Misura 212 "Indennità a favore di agricoltori in zone caratterizzate da svantaggi naturali, diverse dalle zone montane". Correzione del testo del bando approvato con D.D. 1 febbraio 2011, n Decreto Dirigenziale n. 64 del 17 Gennaio 2011 "L.R. n. 25/99 - Prodotto da agricoltura integrata - Marchio Agriqualità - aggiornamento disciplinare di produzione di cui al decreto n. 802/ Definizioni In ordine alfabetico: Asse: un insieme coerente di misure finalizzate alla realizzazione di uno o più obiettivi specifici che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi generali dello sviluppo rurale; Azione/tipologia di intervento: suddivisione interna a talune misure focalizzate su particolari settori; 6

8 Condizionalità: le norme e gli atti obbligatori stabiliti per la PAC in applicazione degli articoli 4 e 5 e degli allegati III e IV del Reg. (CE) 1782/03. In materia di sviluppo rurale rientrano nella predetta definizione anche i requisiti minimi relativi all uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari di cui all articolo 39 paragrafo 3 del Reg. (CE) 1698/05; Controllo in loco: visita aziendale, effettuata prima del saldo, al fine di verificare il rispetto degli impegni e valutare le eventuali infrazioni; Domanda ammessa: istanza ritenuta ammissibile a finanziamento, compresa la determinazione del contributo, premio o aiuto a seguito dell istruttoria della domanda di aiuto o di pagamento per misura, operazione o azione e gruppi di coltura; Domanda di aiuto: la domanda di ammissione a un determinato regime di sostegno; Domanda di pagamento: la domanda che il beneficiario presenta per ottenere il pagamento; Gruppo di colture: le superfici dichiarate da un richiedente alle quali si applica lo stesso premio nell ambito della stessa misura/azione; Impegno: il vincolo o l obbligo giuridico che grava sul beneficiario; Impegno pertinente di condizionalità: impegno di condizionalità chiaramente ricollegabile al vincolo o all obbligo giuridico che grava sul beneficiario per le misure: 211 Indennità a favore degli agricoltori delle zone montane, 214 Pagamenti agroambientali; Irregolarità, inadempienza, infrazione: il mancato rispetto delle disposizioni che disciplinano la concessione degli aiuti; Misura: una serie di operazioni finalizzate al conseguimento di uno o più obiettivi; Pagamento ammesso: contributo, premio o aiuto concesso al beneficiario e che è stato o sarà erogato al beneficiario in base alle domande di pagamento che ha presentato in anni precedenti, che ha presentato o presenterà nel corso dell anno civile dell accertamento. 3 SCHEMA DEL PROCESSO DI CONTROLLO 3.1 Premessa Le procedure di controllo previste nel presente manuale riguardano le aziende che hanno presentato domanda iniziale o di conferma per l anno 2011 relativamente agli impegni delle Misure Agro-ambientali (Regolamento CE 1698/05 - asse II del Piano di Sviluppo Rurale della Regione Toscana); specificatamente: - Azione 214. a Pagamenti agro ambientali: - sottoazione a.1. Introduzione o mantenimento dell agricoltura biologica; - sottoazione a.2. Introduzione o mantenimento dell agricoltura integrata; - sottoazione a.3. Conservazione delle risorse paesaggistiche e ambientali, interventi b) e d); - sottoazione a.4 Incremento della sostanza organica nei suoli attraverso l impiego di ammendanti compostati di qualità - Azione 214 b Conservazione delle risorse genetiche - sottoazione b.1. Conservazione di risorse genetiche animali per la salvaguardia della biodiversità; - Misura 211 Indennità compensative degli svantaggi naturali a favore degli agricoltori delle zone montane 7

9 - Misura 212 Indennità a favore di agricoltori in zone caratterizzate da svantaggi naturali, diverse dalle zone montane All'atto della verifica in loco, eseguita dai tecnici incaricati da ARTEA, dovranno essere svolti i controlli relativi al rispetto degli obblighi ed impegni sottoscritti previsti dalle misure sopracitate, compresi gli impegni pertinenti di condizionalità, per i quali si rimanda al Manuale di specifiche tecniche per la condizionalità 2011 approvato con il decreto 192/2011 e i controlli, dove necessario, relativi alla consistenza zootecnica. Secondo la metodologia adottata, si prevedono una serie di fasi e attività sintetizzate nella tabella seguente: FASE LAVORO 1 Attività preliminari e organizzazione del piano dei controlli 2 Predisposizione dei materiali per il controllo 3 Esecuzione del controllo presso la sede aziendale 4 Compilazione e firma della relazione di controllo e degli allegati previsti 5 Compilazione e firma delle checklist di rilevazione delle inadempienze 6 Acquisizione dati su sistema ARTEA, e calcolo dell esito tecnico 7 Archiviazione e consegna del materiale utilizzato per i controlli ATTIVITA DA REALIZZARE - predisposizione dell elenco delle aziende da sottoporre a verifica e organizzazione del piano dei controlli - organizzazione di incontri di aggiornamento e/o formazione del personale incaricato delle verifiche in loco - stampa mediante sistema ARTEA dei modelli relativi alla relazione di controllo da compilare nel corso dell incontro in azienda - predisposizione dei materiali fotocartografici incontro presso la sede aziendale; espletamento delle formalità di riconoscimento del rappresentante aziendale descrizione del controllo, delle sue finalità e metodologia al rappresentante aziendale; controllo obblighi ed impegni per i quali si applica quanto disposto dall art.18del reg. CE 65/2011 controlli relativi alla consistenza zootecnica (se necessario); acquisizione della documentazione, necessaria per il completamento delle operazioni di controllo; documentazione mediante riprese fotografiche dello stato dei luoghi oggetto della verifica, in particolare per documentare le eventuali infrazioni riscontrate. firma della relazione generale di controllo, da parte del tecnico incaricato e del rappresentante aziendale - consegna di una copia della relazione generale di controllo, al rappresentante aziendale firma della relazione specifica di controllo, da parte del tecnico incaricato firma della relazione specifica di controllo, da parte del supervisore - acquisizione a sistema dei dati raccolti durante la visita aziendale - predisposizione della scheda che riporta l esito definitivo del controllo archiviazione delle relazioni di controllo; archiviazione della documentazione aziendale acquisita; archiviazione del materiale fotocartografico utilizzato; consegna del materiale all archivio di ARTEA 3.2 Livelli di responsabilità Tutti coloro che sono coinvolti nelle varie fasi ed a diverso livello nell esecuzione dei controlli oggettivi partecipano, seppure in maniera diversa, alla determinazione degli esiti finali che si 8

10 concludono con la chiusura del procedimento amministrativo e la conseguente liquidazione dell aiuto spettante al Beneficiario Attività di AGEA AGEA definisce i criteri di analisi del rischio finalizzati all estrazione del campione di aziende da sottoporre ai controllo in loco ed estrae il campione di domande nell ambito delle aziende che hanno presentato domanda sul Piano di Sviluppo Rurale Attività di ARTEA ARTEA è direttamente responsabile dello svolgimento dei controlli in loco che attua affidando l attività di controllo a tecnici professionisti esterni coordinati da una struttura societaria professionale e mantiene la responsabilità della determinazione delle riduzioni ed esclusioni. In particolare, la Struttura Affari Generali, Bilancio, Contabilizzazione e Controlli Oggettivi - UD Verifiche impegni e Controlli Oggettivi di ARTEA svolge le seguenti attività: - predispone le specifiche tecniche, le relazioni di controllo e le check list di controllo; - svolge attività di coordinamento con la società affidataria dei controlli in loco; - svolge attività di supporto ai tecnici controllori; - acquisisce gli esiti dei controlli eseguiti; - organizza ed esegue i controlli di secondo livello sull attività affidata alla società esterna. La Struttura Aiuti diretti ed Interventi di Mercato svolge le seguenti funzioni: - applica le eventuali riduzioni ed esclusioni dei pagamenti; - comunica gli esiti dei controlli e delle eventuali riduzioni applicate alle aziende agricole Struttura incaricata dell esecuzione dei controlli Ogni controllo sarà effettuato da uno o più tecnici, ciascuno denominato Incaricato, in possesso delle seguenti qualifiche: dottori Agronomi o dottori Forestali, Agrotecnici e Periti Agrari iscritti ai relativi Albi, Collegi e Ordini Professionali. Il controllo deve essere effettuato nel rispetto del principio della separazione delle funzioni : quindi il personale che effettua i controlli in loco non deve essere coinvolto con le attività di controllo amministrativo relativo alle stesse domande. Per tutti è obbligatorio non avere rapporti professionali in essere con CAA, OO.PP. e aziende sottoposte a controllo. Il coordinamento delle attività di controllo in loco sarà effettuata, in accordo con ARTEA, da un tecnico, denominato Supervisore, in possesso degli stessi requisiti previsti per gli Incaricati, ma con esperienza superiore al biennio. Tale soggetto sarà responsabile di tutti rapporti intercorrenti tra Struttura Incaricata ed ARTEA. I tecnici che effettuano i controlli in loco devono: - attenersi scrupolosamente al rispetto delle procedure previste per lo svolgimento dei controlli; - avere un comportamento consono al ruolo di rappresentanza dell Amministrazione che essi svolgono nei confronti del Beneficiario; - al termine dell incontro, devono rilasciare al rappresentante aziendale la copia del verbale debitamente compilato e firmato. 9

11 - firmare con grafia leggibile il verbale di chiusura dell incontro, apponendo il proprio timbro professionale e il proprio codice tecnico e farlo firmare dal rappresentante aziendale (in caso di rifiuto di questo, annotarne le motivazioni); - seguire le procedure informatiche previste per la sicurezza ed integrità dei dati; - registrare regolarmente i risultati del controllo e definire correttamente l esito aziendale; Tutti i tecnici coinvolti nel processo di controllo sono tenuti a dare la loro disponibilità a riferire del proprio operato al Supervisore, che risponderà ad ARTEA per eventuali contenziosi (Camera Arbitrale, Magistratura ordinaria, Avvocatura dello Stato, Organi di Polizia Giudiziaria, singoli produttori), che dovessero presentarsi successivamente alla consegna degli esiti dei controlli. Se ARTEA, nel corso dell attività di risoluzione dei contenziosi aziendali, dovesse chiedere l intervento dei tecnici incaricati dello svolgimento dei controlli, questi si metteranno a disposizione per le opportune verifiche del loro operato. Attori del Controllo ARTEA definisce Tecnico controllore Coordinatore - Procedure - Modalità dei controlli - Esiti finali - Infrazioni - Riduzioni Controllo in campo Compila check list e verbale sopralluogo Raccoglie risultanze e definisce gli esiti Compila il verbale finale e le check list sul s.i. ARTEA Trasmette gli esiti a ARTEA 4 MODALITA OPERATIVE DELL ATTIVITA DI CONTROLLO L attività di controllo è articolata nelle seguenti fasi: - Attività propedeutica al piano dei controlli - Attività di preparazione ai controlli - Verifica in azienda e redazione della relazione di controllo e delle check-list - Definizione degli esiti dei controlli - Verifica dell esecuzione di azioni correttive e impegni di ripristino 4.1 Operazioni preliminari Preliminarmente all avvio delle verifiche, la struttura competente di ARTEA provvederà allo svolgimento delle seguenti attività: 10

12 - organizzazione di incontri di aggiornamento e/o formazione del personale incaricato delle verifiche in loco, da effettuarsi con una o più giornate di seminario svolte presso ARTEA; - trasmissione alla struttura incaricata dell esecuzione dei controlli in loco degli elenchi delle aziende oggetto di controllo per la verifica del rispetto degli impegni e degli obblighi specifici previsti da ciascuna misura dei PSR Attività di formazione ed aggiornamento Tutti i tecnici impegnati a vario titolo e con qualunque funzione nelle attività previste per l esecuzione dei controlli in loco, saranno destinatari, all avvio delle attività operative, di uno o più incontri di aggiornamento e/o formazione. Obiettivo dell attività è quello di rendere omogenea l applicazione delle procedure di controllo. Nel corso degli incontri di formazione, saranno illustrare le problematiche tecniche ed operative, le eventuali prescrizioni e le corrette modalità di esecuzione del controllo. Lo svolgimento di tutti gli incontri di formazione/aggiornamento sarà formalizzato mediante la compilazione di un apposito verbale di registrazione degli interventi formativi. 4.2 Attività di preparazione dei controlli La struttura incaricata da ARTEA dell esecuzione dei controlli provvederà alle seguenti attività: - definizione del piano dei controlli contenente il calendario delle visite in loco e l indicazione dei tecnici incaricati della verifica; - predisposizione dei materiali necessari ai controlli; - predisposizione del fascicolo di controllo Predisposizione del piano dei controlli Dopo la trasmissione degli elenchi delle aziende da sottoporre a verifica, in considerazione dei tempi a disposizione per la conclusione delle attività e della distribuzione sul territorio delle aziende comprese nel campione, il Supervisore responsabile dell esecuzione dei controlli, predisporrà un documento definito piano dei controlli. Il suddetto piano deve indicare la data prevista per l avvio del controllo ed i nominativi dei tecnici incaricati per ogni azienda oggetto di verifica e dovrà essere inviato al Servizio Affari Generali, Bilancio, Contabilizzazione e Controlli Oggettivi - UD Verifiche Impegni e Controlli Oggettivi al seguente indirizzo verificheimpegni@artea.toscana.it Predisposizione dei materiali necessari ai controlli Ai tecnici incaricati delle verifiche, la struttura di coordinamento dovrà fornire i seguenti materiali: - piano dei controlli con calendario dettagliato delle verifiche da svolgere per le aziende di propria competenza; - relazione di controllo per la verifica degli impegni, prodotta dal sistema; - le specifiche tecniche di ARTEA ed eventuale altra documentazione relativa alle misure oggetto di adesione da parte dei Beneficiari. 11

13 4.2.3 Il fascicolo di controllo L attività di preparazione alla verifica in azienda da parte del tecnico controllore si basa sulla raccolta delle informazioni e dati da inserire nel fascicolo di controllo di ogni azienda che è costituto da: - copia del preavviso (obbligatorio) - copia della Dichiarazione Unica Aziendale (D.U.A.), limitatamente alle sezioni del piano colturale dell UTE dove ricade il controllo e dell istanza di aiuto o pagamento (obbligatorio) - elenco delle superfici aziendali con l indicazione delle particelle ricadenti in Zone SIC, ZPS, NITRATI (eventuale) - Mappe con ortofoto (obbligatorio) - Stampa da BDN della consistenza zootecnica (eventuale) - Documentazione fotografica (eventuale) - Relazione di controllo generale, redatta in occasione della visita aziendale - Check di controllo per verifica delle infrazioni e determinazione dell esito (sottoscritta dal tecnico che ha eseguito il controllo e dal Supervisore). 5 VERIFICA IN AZIENDA E REDAZIONE DELLA RELAZIONE DI CONTROLLO E DELLE CHECK LIST DI CONTROLLO 5.1 Indicazioni generali relative al controllo Il controllo in loco deve essere effettuato alla presenza del Beneficiario o, in subordine, di un suo delegato munito di delega scritta (vedi allegato n 9); nel caso in cui al controllo sia presente il tecnico del CAA mandatario, egli deve essere munito di apposito conferimento d incarico. Il beneficiario o suo rappresentante è tenuto a collaborare con gli incaricati del controllo e deve consentirne l accesso alla propria azienda o al luogo interessato. Inoltre è tenuto a fornire tutti i documenti eventualmente richiesti, pena la decadenza totale dal regime di aiuti. 5.2 Preavviso L art.4 comma 7 del Reg.(CE) 65/2011 prevede che purché non si pregiudichi lo scopo, i controlli in loco possono essere preceduti da un preavviso. Il preavviso è strettamente limitato alla durata minima necessaria e non può essere superiore a 14 giorni. Tuttavia, per i controlli in loco relativi misure connesse agli animali, il preavviso non può essere superiore a 48 ore, salvo casi debitamente giustificati. Generalmente, la convocazione dell agricoltore avviene a mezzo telefonata, più raramente tramite telegramma. Le modalità di preavviso sono documentate nella relazione di controllo. Nell elenco delle aziende selezionate per il controllo, per ciascuna azienda, viene riportato il riferimento del CAA cui essa ha conferito mandato. Pertanto, è opportuno avvalersi della collaborazione degli uffici provinciali/locali dei CAA sia per ottenere assistenza nel reperimento del produttore che nel raggiungimento della sede aziendale. Questo, senza fornire elenchi delle aziende a controllo e, in ogni caso, senza che si concretizzi un preavviso rispetto ai tempi suddetti. Al momento della visita, nel caso di irreperibilità dell azienda o del Beneficiario dovuta ad errore del tecnico che si è recato ad un indirizzo errato della sede aziendale, o in un momento non corrispondente ai termini della convocazione, il controllore deve obbligatoriamente comunicare 12

14 l esecuzione di una 2 visita di controllo per mezzo di un telegramma di preavviso (vedi allegato n XX), indirizzato alla sede legale del titolare della domanda. Il telegramma conterrà i riferimenti dell art.4 comma 6 del Reg.(CE) 65/2011 che prevede: le domande di aiuto, le domande di pagamento e altre dichiarazioni sono respinte qualora i beneficiari o i loro rappresentanti impediscono lo svolgimento del controllo. Il telegramma di preavviso dovrà essere firmato con il nominativo del tecnico controllore e dovrà contenere un numero telefonico al quale il Beneficiario potrà rivolgersi per comunicazioni relative alla visita di controllo. Nella programmazione delle visite di controllo, il tecnico dovrà selezionare le aziende da incontrare tenendo presenti anche i tempi di trasferimento da un sito aziendale al successivo. Per i telegrammi inoltrati il venerdì ed il sabato, sarà necessario richiedere gli incontri per il quarto giorno successivo anziché per il terzo, attesa la coincidenza con la giornata non lavorativa di domenica, secondo il seguente schema: Giorno invio telegramma Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì sabato Giorno di incontro in azienda Giovedì Venerdì Sabato Lunedì Martedì Mercoledì Il tecnico deve poi archiviare nel fascicolo di controllo la copia del telegramma inviato al produttore, comprensiva della ricevuta di spedizione. 5.3 La relazione di controllo Ai sensi dell art.13 del Reg.(CE) 65/2011 la relazione di controllo deve essere redatta ai sensi dell art.32 del Reg.(CE) 1122/2009, che prevede i seguenti contenuti: Sezione generale: - denominazione dell azienda selezionata per il controllo e relativo CUAA - numero domanda estratta a campione - estremi del controllo (estremi del preavviso; identità del rappresentante aziendale; persone presenti al controllo, informazioni relative all eventuale sospensione dell incontro); - quadro per la registrazione dei dati relativi agli incaricati del controllo, data di inizio e fine del controllo. Sezione specifica: - quadro dell esito tecnico dei controlli svolti - quadro analitico dei risultati dei controlli relativi alla consistenza zootecnica aziendale (dove necessario); - quadro di riepilogo della documentazione acquisita / verificata nel corso del controllo; - quadro per eventuali note dei tecnici incaricati del controllo; - quadro per eventuali dichiarazioni del beneficiario o di un suo delegato; Questi campi note faranno riferimento a qualsiasi elemento del controllo e a qualsiasi dichiarazione/osservazione aggiuntiva da parte del tecnico e/o dell azienda rispetto a quanto già indicato nella modulistica predisposta. 13

15 5.4 Check list di controllo Per ciascuna azione è prevista una check list di controllo specifica contenente l elenco dettagliato delle verifiche che il controllore ha eseguito per ogni specifico impegno, redatta per ogni azione oggetto di impegno. La prima sezione della check list è di competenza del controllore. In corrispondenza di ogni verifica il controllore deve indicare se si tratta di: verifica che dà luogo al rispetto dell impegno controllato (SI); verifica che dà luogo alla rilevazione di infrazione rispetto all impegno controllato (NO) verifica del rispetto di un impegno al quale l azienda non è tenuta, e che quindi non può essere controllato in alcun momento (NA = Non Applicabile). In corrispondenza di ogni adempimento deve pertanto essere rilevata o la presenza/assenza di infrazione, e l applicabilità/non applicabilità. La prima parte della check list è sottoscritta dal controllore e, nel caso non siano state rilevate infrazioni, dal Supervisore. La seconda sezione della check list, la cui compilazione è di competenza del Supervisore, riporta gli indici di portata, gravità e durata misurati in base alle infrazioni rilevate e definisce l esito. Nel caso in cui tutti gli adempimenti siano rispettati e pertanto non siano state rilevate infrazioni, il supervisore non compila questa parte di sezione. 5.5 Controllo del rispetto degli impegni e degli obblighi Nell ambito delle misure e delle azioni del PSR a superficie, sono oggetto di verifica: 1) gli obblighi e gli impegni relativi alla misura oggetto di adesione indicate al punto 3.1 del presente manuale (asse 2 del PSR Reg. CE 65/2011,) compresi gli impegni pertinenti di condizionalità; 2) la consistenza zootecnica, per le misure 211, 212 e 214.b1 del PSR Indicazioni generali Il metodo di controllo previsto per la verifica del rispetto degli impegni relativi alle misure e azioni indicate al punto 3.1 del presente manuale, prevede la combinazione dei seguenti metodi di controllo: - Verifiche documentali: tali controlli prevedono la richiesta ai Beneficiari di esibire la documentazione relativa alle operazioni agricole; si richiederà, pertanto, di poter acquisire copia dei registri di magazzino e delle operazioni colturali in combinazione con le fatture d acquisto e i documenti contabili, copia delle analisi dei terreni e copia di altra documentazione inerente le operazioni colturali, compresa la raccolta dei prodotti. - Valutazioni tecnico agronomiche formulate nel corso delle visite in loco relative alle strutture delle aziende e alle superfici aziendali: per alcune tipologie d impegno, l effettuazione di visite presso le strutture dell azienda (magazzini, stalle, terreni) fornisce la principale fonte di informazione ai fini della verifica del rispetto degli impegni e degli obblighi assunti dai Beneficiari; - Controlli svolti nell ambito del Sistema Integrato di Gestione e Controllo: in questa categoria sono incluse tutte le verifiche che sia possibile effettuare mediante l incrocio di banche dati certificate (esempio: BDN) e mediante la consultazione del GIS ARTEA che fornisce dati 14

16 relativi agli utilizzi del suolo derivati da attività di foto-interpretazione di immagini multitemporale e multispettrali e di controllo in campo. - Misure analitiche: Il prelievo di campioni di terreno, di foglie e frutti, qualora necessario, consente generalmente, di conseguire un elevato livello di certezza nella verifica della presenza di molecole riferibili a fitofarmaci o altre sostanze nocive; Controllo presso la sede aziendale prima fase Si prevede lo svolgimento delle seguenti attività: - Riconoscimento del rappresentante aziendale: il tecnico incaricato si presenterà alla data e all ora prevista presso la sede aziendale o altro luogo di appuntamento prefissato, nel caso in cui sia stato fornito un preavviso, e svolgerà le seguenti attività: verifica della presenza del rappresentante aziendale; riconoscimento del rappresentante aziendale, con eventuale acquisizione del modello di conferimento d incarico (in conformità all allegato 9 del presente manuale) nel caso in cui il rappresentante sia un delegato del Beneficiario. - Presentazione al rappresentante aziendale della procedura di controllo: preliminarmente all avvio del controllo il tecnico incaricato della verifica, dovrà comunicare al rappresentante aziendale alcune informazioni relative al controllo in corso. Le informazioni che obbligatoriamente dovranno essere fornite sono: gli scopi del controllo; procedura di esecuzione del controllo; i principi generali del metodo di calcolo dell esito Controllo presso la sede aziendale seconda fase Verifica del rispetto degli obblighi ed impegni La procedura di verifica del rispetto degli obblighi e degli impegni, prevede l utilizzo della relazione di controllo dove, oltre alle informazioni generali, contiene gli elementi di controllo specifichi per ogni misura del PSR indicate al punto 3.1 e allegate al presente manuale. In funzione della misura e dell azione oggetto di adesione, saranno inserite all interno della relazione di controllo le relazioni specifiche. Circa le modalità di controllo relative a ciascun impegno, si rimanda alle Specifiche Tecniche di cui alla parte B) del presente manuale predisposte per ciascuna misura Modalità di controllo delle analisi del terreno In attuazione degli impegni specifici si fa riferimento alle indicazioni tecniche riportate nell allegato B al Decreto Dirigenziale n.1661 del 6 aprile 2010 della Regione Toscana Indicazioni tecniche per l effettuazione delle analisi in attuazione degli impegni di cui al Piano di sviluppo rurale Azione 214 a1 - Introduzione o mantenimento dell agricoltura biologica e nell Allegato 2 - Principi generali di produzione integrata del Programma di Sviluppo Rurale Qualora si riscontri un inadempienza relativa alle analisi che si riferiscono a terreni nei quali sono presenti più colture appartenenti allo stesso gruppo (ad esempio cereali) il tecnico deve cercare di individuare gli elementi che permettono di attribuire l anomalia ad una singola coltura, specificando il criterio utilizzato. 15

17 Se questa operazione è possibile il calcolo della non conformità viene espresso dal rapporto tra la superficie irregolare rilevata e la superficie della coltura che insiste nel terreno non analizzato. Nel caso in cui non sia possibile individuare la superficie sulla quale sono stati effettuati i prelievi del campione da analizzare e di conseguenza non si possa attribuire ad una specifica coltura l inadempienza, il calcolo deve essere effettuato dividendo la superficie non conforme in modo proporzionale tra quelle presenti in azienda ed appartenenti allo stesso gruppo coltura così come definite dall allegato B sopra citato. Si riporta di seguito un esempio: in caso di cereali, ad esempio, è previsto di effettuare un analisi ogni 10 ettari di terreno. Se in azienda vengono coltivati 15 ettari con specie appartenenti a questo gruppo coltura (5 ettari a grano, 5 a mais e 5 a sorgo) ed è stata effettuata una sola analisi del terreno, siamo in presenza di un anomalia di 5 ettari. Pertanto la non conformità viene calcolata dividendo 5 per 3, attribuendo per ogni coltura del gruppo una superficie non conforme di 1,66 ha Modalità di controllo dei Registri Il tecnico è tenuto a verificare: - la presenza in azienda dei registri che l azienda è tenuta a tenere conformemente alla normativa di settore; - la corretta tenuta ovvero dell aggiornamento dei registri aziendali che prevede l annotazione cronologica degli acquisti, degli utilizzi e delle rimanenze dei prodotti impiegati, nonché delle date e delle modalità degli interventi colturali; le registrazioni riguardano tutti gli interventi fatti in ambito aziendale. Per i concessionari del marchio istituito ai sensi della L.R. 25/99 è sufficiente la tenuta della documentazione di registrazione di autocontrollo di cui al Regolamento regionale di attuazione della L.R. 25/99. Per le modalità di tenuta dei registri si rimanda alla DGR. n.221/2001 e s.m.i.; - la registrazione, per ogni operazione colturale eseguita, del prodotto utilizzato, della quantità utilizzata e della superficie su cui è stato effettuato; - la presenza e verifica dei documenti probanti, relativi all acquisto dei fitofarmaci e dei concimi; La tabella sottostante riepiloga i registri che un azienda è tenuta ad avere in riferimento al regime di aiuto al quale ha aderito: Registro delle operazioni di Produzione DGR 221/2001 Registro di Magazzino DGR 221/2001 Registro Materie Prime Dlgs 220/1995 Registro Schede Colturali Dlgs 220/1995 Registro scheda vendite Dlgs 220/1995 Misura 214 a.1 X X X Registro dei Trattamenti ai sensi del DPR 290/2001 Misura 214 a.2 X X Misura 214 a.3 (*) X Misura 214 a.4 (*) X (*) Le Misure 214/a.3 e 214/a.4 sono compatibili con le altre per cui in caso di sovrapposizione devono essere presenti tutti i registri previsti dalla normativa anche per le altre misure. 16

18 Valgono i seguenti casi particolari: - nel caso in cui l utilizzatore dei prodotti fitosanitari non sia il titolare dell azienda, il registro potrà essere compilato da persona diversa. In questo caso dovrà essere presente in azienda, unitamente al registro dei trattamenti, relativa delega scritta da parte del titolare; - nel caso in cui i trattamenti siano realizzati da contoterzisti, il registro delle operazioni colturali deve essere compilato dal titolare dell'azienda sulla base del modulo rilasciato per ogni singolo trattamento dal contoterzista. In alternativa, il contoterzista potrà annotare i singoli trattamenti direttamente sul registro dell'azienda controfirmando ogni operazione colturale effettuata; - nel caso di cooperative di produttori che acquistano prodotti fitosanitari con i quali effettuano trattamenti per conto dei loro soci (trattamenti effettuati con personale e mezzi delle cooperative) il registro dei trattamenti (unico per tutti gli associati) potrà essere conservato presso la sede sociale dell'associazione e dovrà essere compilato e sottoscritto dal legale rappresentante previa delega rilasciatagli dai soci. Al termine della verifica, il tecnico incaricato è tenuto ad acquisire copia del registro di magazzino e delle operazioni di produzione, anche in assenza di infrazioni. Per documenti particolarmente voluminosi, saranno acquisite almeno le pagine relative alle operazioni eseguite nella campagna di controllo, ed ogni pagina per la quale si rilevano anomalie. Il tecnico, sulla base di quanto contenuto nel registro delle operazioni di produzione e nel registro di magazzino e della documentazione d acquisto dei prodotti, procede alla verifica del rispetto delle prescrizioni di utilizzo come riportato nelle Norme tecniche agronomiche e Norme tecniche di difesa e diserbo, parti integranti dei disciplinari di produzione integrata attualmente aggiornati e vigenti. Il tecnico potrà effettuare le verifiche della documentazione di cui al presente paragrafo in un momento successivo alla visita in loco; in tal caso lo stesso è tenuto ad acquisire tutta la documentazione necessaria alla verifica stessa Modalità di controllo relative alla consistenza zootecnica Ai fini della verifica del rispetto degli impegni relativi alle misure 211, 212 e 214.b1 (esempio: verifica del rapporto UBA/ettaro; verifica del numero di UBA richieste a premio; etc.), sono oggetto di controllo i capi di bestiame presenti in azienda. In tal caso, questi devono essere identificati tenendo in considerazione i seguenti elementi: - ove gli animali siano della specie bovina ed ovi-caprina il riscontro ed i controlli sono garantiti tramite la consultazione dell Anagrafe Zootecnica Nazionale (BDN) per le verifiche incrociate dei capi dichiarati (per i capi ovi-caprini, in alternativa, saranno consultati i registri di stalla); - qualora la dichiarazione sia riferita ad animali di altra specie, il controllo viene garantito tramite la Consultazione, a seconda dei casi, dei registri anagrafici, della documentazione ASL o delle attestazioni/certificazioni rilasciate dalle A.P.A. ; - il rispetto delle condizioni e degli obblighi relativi agli animali deve essere effettuato sulla base del numero degli animali presenti nel registro di stalla; - la verifica del numero di capi nell ambito dell azione 214.b1 prevede l identificazione di ogni singolo capo oggetto di premio. Al termine della verifica, il tecnico incaricato è tenuto ad acquisire copia dei registri di stalla (o dei registri anagrafici, o delle attestazioni rilasciate dall APA) oggetto di controllo, anche in assenza di infrazioni. Per quanto riguarda le modalità di esecuzione di tali controlli, relativamente al rispetto delle norme in materia di identificazione e registrazione degli animali, si faccia riferimento al Manuale delle 17

19 specifiche tecniche per i controlli di Ammissibilità art.68 zootecnia di ARTEA approvato con decreto n.193/ Controllo relativo al rispetto delle norme in materia di condizionalità Il controllo sul rispetto degli atti e delle norme di condizionalità, nonché il rispetto dei requisiti minimi relativi all uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari di cui agli artt.39, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1698/2005, viene eseguito ai sensi del Manuale delle Specifiche Tecniche per i controlli di condizionalità anno 2011 approvato con decreto 192/2011. Relativamente alle misure agro ambientali (di cui all articolo 36, lettera a, punto iv) e v) del regolamento (CE) n.1698/05), è previsto il rispetto degli impegni pertinenti di condizionalità, ovvero degli obblighi di condizionalità chiaramente ricollegabili all impegno che grava sul beneficiario. Tali impegni pertinenti di condizionalità così come individuati dalla DGR 1026/2008 e s.m.i., sono evidenziati nelle rispettive checklist allegate alla relazione di controllo in corrispondenza degli impegni agro-ambientali cui sono collegati. Ai sensi dell art. 15 del D.M /2009 e s.m.i. ove si accertino nel corso dello stesso anno civile violazioni sia di uno o più impegni pertinenti di condizionalità chiaramente ricollegabili agli impegni agroambientali o per il benessere degli animali, il beneficiario è escluso, nel corrispondente anno civile, dal pagamento ammesso o dalla domanda ammessa per la misura in questione. Si evidenzia che ogni eventuale infrazione di tali impegni (anche per le aziende non facenti parte del campione di controllo condizionalità) dovrà essere valutata e registrata all interno della relazione di controllo. A seguito di tali segnalazioni verranno valutati e predisposti i necessari approfondimenti del controllo Controllo presso la sede aziendale terza fase Compilazione della relazione di controllo Quanto riscontrato nel corso del sopralluogo deve essere riportato nella relazione di controllo. L elenco dei documenti verificati e/o acquisiti nel corso del controllo dovrà essere registrato negli appositi quadri della relazione di controllo specifica. Al termine del controllo in loco, al Beneficiario o suo delegato, dovrà essere rilasciata copia della relazione di controllo. Il Beneficiario o suo delegato è tenuto a sottoscrivere la relazione di controllo. Il tecnico incaricato delle verifiche è tenuto a comunicare al rappresentante aziendale presente al controllo che la mancata sottoscrizione della relazione di controllo comporta che: - non possano essere accolte le motivazioni o osservazioni formulate in sede di incontro, né la successiva richiesta di ulteriore sopralluogo congiunto in azienda; - ai fini della liquidazione dell aiuto si terrà conto esclusivamente delle risultanze tecniche riportate nella relazione di controllo; - l'istruttoria tecnica si intende definitivamente conclusa. Nella seconda parte del presente documento, si riportano le note operative relative alle modalità di compilazione della relazione di controllo. 18

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