REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA DELIBERAZIONE N. 15/ 22 DEL
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- Ornella Gori
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1 DELIBERAZIONE N. 15/ 22 Oggetto: Misure transitorie per il potenziamento delle attività di ricovero in regime di postacuzie. L Assessore dell Igiene Sanità e dell Assistenza Sociale riferisce che nel Piano regionale dei servizi sanitari 2006/2008 è descritta la situazione attuale della rete ospedaliera che presenta, tra l altro, le seguenti criticità: dotazione totale effettiva di posti letto negli ospedali pubblici e presso i soggetti erogatori accreditati complessivamente superiore allo standard nazionale di 4,5 posti letto per abitanti; forte esubero di posti letto per acuti; carenza di posti letto post-acuzie. L Assessore sottolinea, inoltre, che riguardo alla dotazione complessiva di posti letto ospedalieri, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa nazionale, è obiettivo del Piano sanitario pervenire ad una offerta di posti letto, di cui per acuti e per post-acuzie. Per quanto attiene la dotazione totale effettiva di posti letto negli ospedali pubblici e presso i soggetti erogatori accreditati è prevista una riduzione dei posti letto per acuti, anche con loro trasformazione in posti letto post-acuzie e alla conseguente riconversione delle attività, a garanzia di una più appropriata assistenza a favore del paziente. L Assessore evidenzia, altresì, che entro centoventi giorni dall approvazione del Piano, la Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare Sanità, approva un provvedimento che stabilisce la ripartizione tendenziale dei posti letto per specialità tra le diverse aziende sanitarie nel rispetto degli elementi di rimodulazione di cui sopra e a partire dalle esigenze prioritarie dei singoli territori. 1/ 6
2 Peraltro, il Piano regionale dei servizi sanitari 2006/2008, parte seconda punto 3.3, indica che le aziende sanitarie individuano, sin da subito, l offerta ospedaliera di fatto già destinata a rispondere a bisogni di lungodegenza e riabilitazione e procedono alla formale riconversione/riclassificazione dei relativi posti letto e delle relative risorse, nei seguenti livelli organizzativi e assistenziali: a) interventi di terzo livello riabilitativo, erogati in unità operative specializzate collocate presso presidi di alta specialità ai sensi del decreto ministeriale 23 gennaio 1992, individuate a livello regionale nell Unità Spinale e nelle Unità per le gravi cerebrolesioni acquisite e i gravi traumi cranio-encefalici; b) interventi di secondo livello riabilitativo erogati, in regime di ricovero, presso unità operative di riabilitazione intensiva inserite in presidi ospedalieri plurispecialistici e monospecialistici ove siano già presenti funzioni di ricovero e cura ad alta intensità diagnostica ed assistenziale, o nei quali sia costituita una specifica unità operativa in grado di garantire la presa in carico multicomprensiva di individui per i quali il trattamento di recupero funzionale di menomazioni e disabilità è indifferibile; c) prestazioni di primo livello riabilitativo erogate, in regime di ricovero, presso le unità operative ospedaliere di lungodegenza post-acuta a valenza riabilitativa estensiva. L Assessore richiama i contenuti dell articolo 7 della Legge Regionale n. 10 del 28 luglio 2006, in particolare: La Giunta regionale, con propria deliberazione, adottata su proposta dell Assessore regionale dell Igiene e Sanità e dell Assistenza Sociale, sentita la competente Commissione consiliare, individua i criteri per la verifica della funzionalità rispetto alla programmazione nazionale e regionale e stabilisce i requisiti di qualità strutturali, tecnologici e organizzativi, ulteriori rispetto a quelli minimi, necessari per ottenere l accreditamento Entro novanta giorni dall entrata in vigore delle disposizioni regionali di cui al comma 1, la Regione avvia la revisione degli accreditamenti provvisori.. La revisione di cui al comma 4 deve essere completata entro due anni dall entrata in vigore della presente legge. Pertanto il percorso per la riconversione definitiva dei posti letto ospedalieri sarà completato con la revisione degli accreditamenti provvisori attualmente in essere ai sensi dell art. 10, comma 2, della Delib.G.R. n. 26/21 del 4 giugno 1998 previsto entro il / 6
3 L Assessore rammenta che, per sopperire alla criticità dell area della post-acuzie, nel corso dell anno 2006 sono stati assunti due primi provvedimenti, finalizzati ad avviare la riqualificazione della rete delle strutture di riabilitazione e ad integrare le attività di riabilitazione ospedaliere con quelle territoriali: la Delib.G.R. n. 8/16 del Linee di indirizzo sulle attività sanitarie e sociosanitarie di riabilitazione. Requisiti organizzativi e strutturali per l accreditamento dei soggetti erogatori e la Delib.G.R. n. 47/17 del Riorganizzazione e potenziamento delle attività di riabilitazione globale nelle strutture pubbliche. Con le citate deliberazioni sono state avviate, a suo tempo, iniziative per implementare la rete pubblica di riabilitazione globale a livello regionale, in un quadro organico di interventi urgenti finalizzati a rimodulare il sistema di erogazione dell assistenza riabilitativa, anche in un ottica di riequilibrio tra settori pubblici e privati. L Assessore riferisce che le carenze dell area della post-acuzie comportano l erogazione inappropriata in regime di ricovero per acuti di parte delle attività di lungodegenza e riabilitazione. L Assessore riferisce, peraltro, che all atto della predisposizione dei Piani preventivi delle attività, di cui all art. 8 della Legge regionale 28 luglio 2006 n. 10, le Aziende sanitarie locali hanno avuto mandato di provvedere alla definizione del fabbisogno di prestazioni ospedaliere inclusa l area della post-acuzie, attraverso l analisi dei bisogni e della domanda, anche in relazione alla quota di attività da acquisire da erogatori privati. L Assessore rammenta, inoltre, che la Legge regionale 28 luglio 2006 n. 10 stabilisce, all art. 30 che le convenzioni stipulate in base alla Legge 23 dicembre 1978 n. 833, con le strutture private attualmente in regime di accreditamento provvisorio in base all art. 10, comma 2, della Delib.G.R. n. 26/21 del 4 giugno 1998 ed i contratti stipulati con le strutture transitoriamente accreditate secondo le modalità del predetto comma, cessano di avere efficacia al 31 dicembre 2006 e che entro il 31 marzo 2007 sono predisposti e sottoscritti sulla base di appositi indirizzi definiti dalla Giunta regionale i nuovi contratti sostitutivi delle convenzioni in essere di durata biennale. In attuazione della Legge regionale 28 luglio 2006 n. 10, le Aziende sanitarie locali hanno predisposto i primi Piani preventivi, rimodulando la produzione complessiva dell area assistenza ospedaliera, con la definizione del fabbisogno di prestazioni per l area della post-acuzie, migliorare l appropriatezza dell assistenza e di ottimizzare le modalità di erogazione e le condizioni di accesso da parte degli assistiti. Con riferimento al macrolivello assistenza ospedaliera, le Aziende sanitarie locali hanno stimato la domanda complessiva di prestazioni di ricovero per il 2007/2008 specificando i volumi di prestazioni che è necessario acquisire da soggetti privati accreditati operanti nel proprio territorio. In tale stima 3/ 6
4 hanno tenuto conto degli standard nazionali che rappresentano il punto di riferimento in relazione sia al tasso di ospedalizzazione, sia alla dotazione complessiva di posti letto, nonché alle indicazioni riguardo alla appropriatezza dei ricoveri e delle giornate di degenza. L Assessore riferisce che per dare completa attuazione ai contenuti della L.R. 10/2006, entro il 31 marzo 2007, le ASL hanno predisposto e sottoscritto i nuovi contratti con le singole case di cura per l acquisizione delle prestazioni di assistenza ospedaliera, in tal modo l offerta di prestazioni di ricovero è stata resa coerente ai bisogni emersi anche in relazione all area della post-acuzie. In attesa si pervenga al completamento del procedimento di revisione degli accreditamenti provvisori, di cui all art. 7 della L.R. 10/2006, previsto entro il 31 dicembre 2008, l Assessore rileva l esigenza di procedere al potenziamento, in tempi rapidi, delle attività di post-acuzie ospedaliera di 1 e 2 livello, finalizzato a migliorare il livello di appropriatezza nell erogazione delle prestazioni di ricovero. In coerenza con tali esigenze, si ritiene necessario prevedere l utilizzo temporaneo per il ricovero in regime di post-acuzie, di una quota dei posti letto per acuti attualmente in regime di accreditamento provvisorio in base all art. 10, comma 2, della Delib.G.R. n. 26/21 del 4 giugno 1998, e del relativo decreto dell Assessore regionale dell Igiene e Sanità e dell Assistenza Sociale del 29 giugno 1998, sulla base dei seguenti indirizzi: 1. il numero di posti letto da utilizzare temporaneamente per il ricovero in regime di post-acuzie deve essere coerente con i fabbisogni definiti dalle ASL, a partire da quanto indicato nei primi Piani preventivi delle attività; 2. il medesimo numero deve essere determinato a partire dal fabbisogno tendenziale di posti letto individuato nel Piano regionale dei servizi sanitari (parte seconda tabella 1), per la attività di lungodegenza (cod. 60) e recupero e riabilitazione funzionale (cod. 56), al netto dei posti letto già temporaneamente accreditati per le stesse attività, utilizzando una percentuale degli stessi non superiore al 50%; 3. le attività da rendere in lungodegenza (cod. 60) e recupero e riabilitazione funzionale (cod. 56), al fine di migliorare i livelli di appropriatezza delle prestazioni erogate, devono essere coerenti con la tipologia di attività prevalentemente effettuata dai singoli presidi ospedalieri, con riferimento alla casistica documentata in degenza per acuti nel biennio ; 4/ 6
5 4. deve essere comunque assicurato il rispetto delle indicazioni delle Linee-guida del Ministro della Sanità per le attività di riabilitazione - Provvedimento 7 maggio Conferenza permanente per i Rapporti Stato Regione e le Province autonome di Trento e Bolzano, ai punti comma 1 e comma 1. L Assessore precisa che, conclusa la procedura di revisione degli accreditamenti provvisori, di cui all art. 7 della L.R. 10/2006, entro il termine del , decade a tutti gli effetti la predetta modalità temporanea di utilizzo di posti letto per acuti attualmente in regime di accreditamento provvisorio in base all art. 10, comma 2, della Delib.G.R. n. 26/21 del 4 giugno 1998, e del relativo decreto dell Assessore regionale dell Igiene e Sanità e dell Assistenza Sociale del 29 giugno La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall Assessore dell Igiene e Sanità e dell Assistenza Sociale e constatato che il Direttore Generale della Sanità ha espresso il parere di legittimità sulla proposta DELIBERA di approvare l utilizzo temporaneo per il ricovero in regime di post-acuzie, di una quota dei posti letto per acuti attualmente in regime di accreditamento provvisorio in base all art. 10, comma 2, della Delib.G.R. n. 26/21 del 4 giugno 1998, e del relativo decreto dell Assessore regionale dell Igiene e Sanità e dell Assistenza Sociale del 29 giugno 1998, sulla base dei seguenti indirizzi: 1. il numero di posti letto da utilizzare temporaneamente per il ricovero in regime di postacuzie deve essere coerente con i fabbisogni definiti dalle ASL, a partire da quanto indicato nei primi Piani preventivi delle attività; 2. il medesimo numero deve essere determinato a partire dal fabbisogno tendenziale di posti letto individuato nel Piano regionale dei servizi sanitari 2006/2008 (parte seconda tabella 1), per la attività di lungodegenza (cod. 60) e recupero e riabilitazione funzionale (cod. 56), al netto dei posti letto già temporaneamente accreditati per le stesse attività, utilizzando una percentuale degli stessi non superiore al 50%; 3. le attività da rendere in lungodegenza (cod. 60) e recupero e riabilitazione funzionale (cod. 56), al fine di migliorare i livelli di appropriatezza delle prestazioni erogate, devono essere coerenti con la tipologia di attività prevalentemente effettuata dai singoli presidi ospedalieri, con riferimento alla casistica documentata in degenza per acuti nel biennio ; 5/ 6
6 4. deve essere comunque assicurato il rispetto delle indicazioni delle Linee-guida del Ministro della Sanità per le attività di riabilitazione - Provvedimento 7 maggio Conferenza permanente per i Rapporti Stato Regione e le Province autonome di Trento e Bolzano, ai punti comma 1 e comma 1; 5. conclusa la procedura di revisione degli accreditamenti provvisori, di cui all art. 7 della L.R. 10/2006, entro il termine del , decade a tutti gli effetti la predetta modalità temporanea di utilizzo di posti letto per acuti attualmente in regime di accreditamento provvisorio in base all art. 10, comma 2, della Delib.G.R. n. 26/21 del 4 giugno 1998, e del relativo decreto dell Assessore regionale dell Igiene e Sanità e dell Assistenza Sociale del 29 giugno 1998; di dare mandato all Assessorato competente di procedere, per ciascun presidio ospedaliero, con appositi provvedimenti, alla definizione del numero dei posti letto per acuti attualmente in regime di accreditamento provvisorio per i quali si prevede il temporaneo utilizzo per le attività assistenziali di post-acuzie, in coerenza ai fabbisogni rilevati, nel rispetto dei criteri di programmazione sopra richiamati e dei requisiti organizzativi e professionali definiti dalle citate Linee-guida del Ministro della Sanità per le attività di riabilitazione; di dare mandato all Assessore dell Igiene e Sanità e dell assistenza Sociale di istituire presso l Assessorato un apposito gruppo tecnico per la valutazione e il monitoraggio periodico della qualità e appropriatezza delle attività di riabilitazione erogata in regime transitorio presso i presidi ospedalieri, al fine di permettere l assunzione tempestiva degli opportuni provvedimenti adeguativi. Il Direttore Generale Fulvio Dettori Il Presidente Renato Soru 6/ 6
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