INDICE. Premessa. Art.1 Oggetto e finalità. Art.2 Ambito dell intervento comunale. Art.3 Definizioni. Art.4 Istituzione della De.C.O.
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1 REGOLAMENTO PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI E DELLE ATTIVITÀ AGROALIMENTARI TRADIZIONALI LOCALI DEL COMUNE DI SPECCHIA E PER L UTILIZZO DELLA DE.C.O. (DENOMINAZIONE COMUNALE DI ORIGINE) (Progetto di istituzione della De.C.O. approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 09/02/2015) Premessa Art.1 Oggetto e finalità Art.2 Ambito dell intervento comunale Art.3 Definizioni Art.4 Istituzione della De.C.O. Art.5 Registro De.C.O. INDICE Art.6 Iscrizione nel Registro di iniziative e manifestazioni Art.7 Logo della De.C.O. Art.8 Requisiti per l attribuzione della De.C.O. Art.9 Procedura per l attribuzione della De.C.O. Art.10 Commissione Comunale per la De.C.O. Art.11 Utilizzo della De.C.O. e del relativo logo Art.12 Controlli e sanzioni Art.13 Struttura organizzativa competente Art.14 Diffusione del marchio De.C.O. Art.15 Promozione di altri marchi di provenienza Art.16 Tutele e garanzie Art.17 Rinvio alle norme statali e regionali Art.18 - Disposizioni transitorie e finali ALLEGATI Allegato A: Logo De.C.O. Allegato B: Fac-simile di domanda per l attribuzione della De.C.O. Allegato C: Fac-simile di segnalazione di prodotti De.C.O. Allegato D: Fac-simile di segnalazione di manifestazioni e iniziative De.C.O. Allegato E: Fac-simile di Scheda Prodotto
2 PREMESSA Il Comune di Specchia ha approvato nel con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 un Progetto per l istituzione della De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine), allo scopo di valorizzare e promuovere il territorio e in particolare i prodotti agroalimentari tipici. L istituzione di un marchio territoriale, promosso anche dall ANCI, è stato fatto, oltre che per tutelare e promuovere le produzioni tipiche locali, perché rappresenta un elemento di forte richiamo nei confronti del consumatore; inoltre, permette di veicolare, anche al di fuori dei confini regionali, il nome del Comune insieme a un bagaglio di informazioni utili per la sua promozione a livello turistico. Il legame tra prodotto tipico, cultura e tradizione, visibilità della filiera produttiva svolge, oggi più che mai, un ruolo fondamentale nei processi di marketing sia commerciale che territoriale, poiché insieme a un prodotto tipico si presenta anche un territorio comunale con tutte le sue peculiarità (tradizioni, storia, cultura, ambiente). L idea della De.C.O. nasce proprio da questo concetto, ossia quello di legare inscindibilmente le produzioni e le tipicità locali all ambiente sano e naturale, alle tradizioni, alla storia e alla cultura del territorio comunale. Il Comune, a sua volta, è chiamato a tutelare e a valorizzare le risorse e le produzioni locali, è chiamato a incoraggiare e a valorizzare le risorse umane, indispensabili a riscoprire e a riproporre i prodotti della tradizione e della cultura locale. Il Comune è il garante delle produzioni certificate con il marchio De.C.O. affinché le produzioni e le attività agroalimentari che si fregiano di questo prestigioso marchio territoriale rispettino pienamente il presente Regolamento e portino alto il nome del Comune di Specchia, con prodotti e preparazioni di altissima qualità, di eccellenza e di assoluta salubrità. Il Sindaco Rocco Pagliara L Assessore alle Attività Produttive Enrico Vincenti 2
3 Articolo 1 Oggetto e finalità 1) Il presente Regolamento ha per oggetto la tutela e la valorizzazione dei prodotti e delle attività agroalimentari tradizionali locali del Comune di Specchia, nonché le iniziative e le manifestazioni che presentano e promuovono gli stessi prodotti e attività, da un punto di vista economico, culturale e turistico. 2) Il Comune individua tra i propri fini istituzionali, ai sensi dell art.3 del T.U.E.L., approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, e secondo il vigente Statuto Comunale, l assunzione di opportune iniziative dirette a sostenere e tutelare il patrimonio di tradizioni, cognizioni ed esperienze, relative alle attività agroalimentari e gastronomiche, dirette alla produzione e alla preparazione di quei prodotti e di quelle specialità locali che, essendo tipiche del territorio specchiese, rappresentano prestigio e vanto per il territorio comunale e sono quindi meritevoli di essere valorizzate. Il Comune assume, altresì, adeguate iniziative a favore di sagre e manifestazioni che, per il loro radicamento sul territorio comunale, sono motivo di particolare interesse pubblico e, come tali, meritevoli di valorizzazione, ancor che promuovono e diffondono le produzioni e le preparazioni enogastronomiche tipiche locali. 3) Con riferimento all art.13 dello stesso Decreto 267/2000, laddove si richiama il principio di sussidiarietà in materia di tutela e promozione del territorio anche attraverso la valorizzazione e la promozione dei prodotti che su di esso si generano, il Comune di Specchia, grazie alle predette iniziative, intende curare la promozione e lo sviluppo del proprio territorio attraverso le produzioni artigianali, alimentari e di cultura materiale, riconoscendo a esse capacità di creare importanti occasioni di marketing territoriale, con utili ricadute su tutta la comunità. 4) Nel contempo, in attuazione dei principi statutari e nell ambito delle politiche di sostegno del comparto produttivo, la De.C.O. intende anche valorizzare, attraverso le produzioni tipiche locali, il ruolo e la professionalità delle imprese agricole, artigianali e commerciali del territorio specchiese. 5) Per le finalità di cui sopra, il Comune, ispirandosi a criteri di trasparenza ed efficacia, promuove iniziative e assume attività che, nel rispetto della legislazione comunitaria e nazionale in materia di protezione delle Indicazioni Geografiche e delle Denominazioni di Origine dei prodotti agricoli e alimentari, comportano l affermazione sostanziale dei principi di cui ai precedenti commi e la loro attuazione. 6) Con il presente Regolamento sono stabilite anche le modalità di attribuzione, utilizzo, promozione e tutela del marchio De.C.O.. Articolo 2 Ambito dell intervento comunale 1) L azione del Comune si manifesta, in particolare, nelle seguenti direzioni: a. indagine conoscitiva diretta a individuare l esistenza sul territorio comunale di originali e caratteristiche produzioni agroalimentari (comprese le rispettive lavorazioni e/o confezioni tradizionali) che, a motivo della loro rilevanza e 3
4 peculiarità, siano meritevoli di evidenza pubblica, con la conseguente promozione della protezione, attraverso l istituzione di un apposito Registro pubblico, al fine di garantire il mantenimento della loro qualità e peculiarità; b. assunzione, nell ambito delle disponibilità finanziarie di volta in volta individuate, di iniziative di valorizzazione a favore di quei prodotti agroalimentari locali (e delle attività culturali a esse connesse) che, per il loro significato culturale e tradizionale, siano meritevoli di riconoscimento (anche attraverso l organizzazione di eventi e manifestazioni pubbliche); c. intervento, mediante forme dirette e/o di coordinamento, in attività di ricerca storica finalizzata all individuazione di ogni fonte che risulti utile per il conseguimento delle finalità di cui al presente Regolamento; d. promozione e sostegno alle iniziative esterne, anche attraverso interventi finanziari diretti, nei limiti delle ricorrenti compatibilità di bilancio e nel rispetto delle procedure previste dal Regolamento Comunale e dalla Legge, per la concessione di contributi, con la ricerca di forme di sponsorizzazione da parte di altri soggetti (pubblici o privati) a favore degli organismi associativi che abbiano nei loro programmi istituzionali la salvaguardia dei beni e delle attività agroalimentari; e. incentivo e stimolo alla creazione di marchi collettivi a favore delle produzioni agroalimentari tradizionali; f. contributo alla creazione di opportunità economiche e commerciali per le imprese legate alla cultura produttiva e gastronomica, alle tradizioni locali e all economia rurale e del turismo; g. sostegno, nell ambito delle competenze del Comune, all attribuzione dei marchi comunitari ufficiali (D.O.P., I.G.P., ecc.) ai prodotti tipici del territorio e alla loro promozione. Articolo 3 Definizioni 1) Agli effetti del presente Regolamento, per prodotto tipico locale s intende il prodotto agroalimentare, proveniente da attività agricola o zootecnica o dalla lavorazione e trasformazione di prodotti derivanti da attività agricola e zootecnica, ottenuto o realizzato sul territorio del Comune di Specchia, nonché, entro i limiti di cui al successivo art.5, comma 6, sul territorio della Provincia di Lecce, secondo modalità che si sono consolidate nei costumi e nelle consuetudini a livello locale, o che a esse si rifanno, anche tenendo conto di tecniche innovative che ne costituiscono il naturale sviluppo e aggiornamento. 2) L aggettivo tipico è inteso come sinonimo di tradizionale, con l attribuzione dello stesso significato di cui al comma precedente. 4
5 Articolo 4 Istituzione della De.C.O. 1) Per i fini di cui al presente Regolamento è istituita la De.C.O., Denominazione Comunale di Origine, per attestare l origine dei prodotti e il loro legame storico e culturale con il territorio comunale, nonché quale efficace strumento promozionale del Comune di Specchia. 2) Attraverso la De.C.O. si mira a: a. conservare nel tempo i prodotti che si identificano con gli usi e che fanno parte della cultura popolare locale; b. tutelare la storia, le tradizioni, il patrimonio culturale e i sapori legati alle produzioni tipiche locali. 3) La De.C.O. non costituisce un marchio di qualità ma, quale attestazione di origine geografica, equivale, nel significato, negli obiettivi e negli effetti, a una garanzia di provenienza, ossia corrisponde a un marchio made in Specchia. 4) La De.C.O., come pure il relativo logo, sono di esclusiva proprietà del Comune di Specchia. Qualunque uso improprio da parte di soggetti non autorizzati al suo utilizzo sarà perseguito ai sensi della Legge. Articolo 5 Registro della De.C.O. 1) Viene istituito presso la competente struttura comunale di cui all art.13 un Registro pubblico per i prodotti agroalimentari tipici del territorio, con produzione, lavorazione o preparazione nel Comune di Specchia, che ottengono la De.C.O.. 2) L iscrizione nel Registro vale ad attestare l origine locale del prodotto, la sua trasformazione, la preparazione, il confezionamento all origine nel Comune di Specchia, nonché la composizione e le modalità di produzione, indicate in una apposita Scheda Prodotto identificativa (allegato E). 3) Nel Registro sono annotati, in ordine cronologico di riconoscimento: - i prodotti a Denominazione Comunale di Origine (De.C.O.); - le imprese che hanno ottenuto il diritto di utilizzare la De.C.O. sui loro prodotti; - gli estremi della Deliberazione della Giunta Comunale che dispone l iscrizione e le eventuali successive modificazioni. 4) L iscrizione può essere concessa per le seguenti tipologie di prodotti agroalimentari: - olio extra vergine di oliva; - vino; - prodotti vegetali (frutta, verdura, ortaggi, legumi) allo stato fresco o trasformati (sott oli, conserve, marmellate, composte di frutta, ecc.); - carni fresche di qualsiasi specie e loro preparazioni; - latte e derivati (formaggi, yogurt, ricotta, ecc.); - pasta fresca e secca; - prodotti da forno (pane, biscotti, pucce, frise, taralli, pizze, focacce, ecc.); 5
6 - prodotti di pasticceria (fresca e secca) e gelateria; - prodotti della gastronomia e piatti tipici della cucina salentina; - bevande, distillati, liquori e cocktails; - miele e altri prodotti dell alveare. 5) L elencazione di cui al comma precedente ha comunque carattere indicativo e non esaustivo, per cui possono ottenere la De.C.O. anche prodotti di altre tipologie, se in possesso delle caratteristiche a tal fine richieste. 6) Possono ottenere l iscrizione nel pubblico Registro De.C.O. le imprese agricole, artigianali e commerciali, trattorie e ristoranti, nonché enti e associazioni che svolgono l attività inerente la produzione e la commercializzazione dei prodotti di cui al comma 4), nell ambito del Comune di Specchia, anche se non vi hanno ivi sede legale. 7) Su proposta della Commissione di cui all art.10, l iscrizione potrà essere concessa anche a imprese a carattere industriale, purché operino in conformità ai criteri previsti dal presente Regolamento e secondo i disciplinari di produzione contenuti nelle schede identificative dei prodotti. 8) Per uno stesso prodotto possono ottenere la De.C.O. anche più imprese diverse, se in possesso dei relativi requisiti. 9) Una stessa impresa può ottenere la De.C.O. per più prodotti diversi. 10) Per ogni prodotto con marchio De.C.O. è istituito un fascicolo, con tutta la documentazione a esso relativa. Articolo 6 Iscrizione nel Registro di iniziative e manifestazioni 1) Nel Registro di cui all art.5 possono essere iscritte anche le iniziative e le manifestazioni (feste, fiere, sagre, ecc.), che tendono a promuovere e a valorizzare le produzioni tipiche locali, in particolare i prodotti a marchio De.C.O., le attività e le produzioni agroalimentari tradizionali, attraverso mercatini, esposizioni e/o degustazioni dei prodotti stessi, e che inoltre, a motivo delle loro caratteristiche di carattere culturale, contribuiscono a dare notorietà al Comune di Specchia in tutto il territorio nazionale e all estero. 2) Possono ottenere l iscrizione al Registro De.C.O. le manifestazioni ricorrenti, organizzate dallo stesso Comune o da altri soggetti, volte alla valorizzazione e alla promozione: - degli stessi prodotti con marchio De.C.O.; - dei prodotti tipici locali e/o a km 0 ; - dei prodotti ottenuti da agricoltura biologica; - dei prodotti tipici regionali e/o made in Italy in genere, quando la manifestazione sia comunque radicata sul territorio del Comune tanto da costituire un iniziativa consolidata e tradizionale. 6
7 3) L elenco ufficiale delle manifestazioni da iscrivere nel Registro De.C.O., ed eventuali aggiunte successive, è approvato dalla Giunta Comunale, su proposta della Commissione per il marchio De.C.O., ed è soggetto a periodico aggiornamento. 4) L iscrizione è concessa alle manifestazioni che abbiano avuto luogo nel territorio comunale per almeno tre anni consecutivi. 5) L iscrizione vale anche per le edizioni successive della stessa manifestazione, fino a che permangano i requisiti che hanno consentito di concederla. 6) Ai fini del mantenimento dell iscrizione già concessa, il Comune può richiedere agli organizzatori, a ogni nuova edizione della manifestazione, il relativo programma e ogni altra informazione o documentazione utile alla valutazione dei relativi requisiti. 7) L iscrizione decade automaticamente qualora la manifestazione venga soppressa o sospesa per almeno tre anni consecutivi, fatta salva comunque, nel secondo caso, la possibilità di riottenerla in caso l iniziativa venga organizzata nuovamente. 8) L uso difforme o improprio del logo di cui all art.7 può comportare la cancellazione definitiva dall albo della De.C.O.. Articolo 7 Logo della De.C.O. 1) Per contraddistinguere e riconoscere chiaramente i prodotti iscritti nel Registro di cui all art.5 e le iniziative di cui all art. 6 viene adottato un apposito logo identificativo a colori, così come raffigurato nell allegato A del presente Regolamento. 2) Il logo rappresenta lo stemma del Comune di Specchia e riporta la dicitura Prodotto tipico locale iscritto al Registro De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine) del Comune di Specchia (Le). 3) La stessa dicitura contenuta nel logo, nonché il numero di iscrizione del prodotto e/o dell impresa del Registro De.C.O., possono essere riportati anche nell etichetta propria del prodotto stesso. 4) Riguardo l utilizzo del logo De.C.O. vale quanto stabilito dall art.11 del presente Regolamento. Articolo 8 Requisiti per l attribuzione della De.C.O. 1) I beni che si fregiano della De.C.O. devono essere prodotti, lavorati e confezionati nell ambito del territorio del Comune di Specchia, fatti salvi i casi di deroga di cui all art.5, comma 6, ed essere comunque strettamente legati alle tradizioni, alla storia e alla cultura locali. 2) La Denominazione Comunale di Origine può essere riconosciuta solo a prodotti e specialità che, secondo gli usi e le tradizioni locali, sono preparati con ingredienti genuini e di qualità. 7
8 3) Nel caso di preparazioni alimentari o di pietanze contenenti diversi ingredienti, questi devono essere in gran parte di provenienza locale, ossia almeno il 75% delle materie prime deve essere prodotto nel territorio del Comune di Specchia. 4) Devono essere osservate tutte le norme vigenti relative alla preparazione, commercializzazione ed etichettatura e le altre disposizioni relative alla disciplina igienica e alimentare. 5) Per i prodotti ortofrutticoli, anche se impiegati come ingredienti del prodotto finale De.C.O., devono essere osservate tutte le norme che disciplinano il settore agroalimentare e le disposizioni relative alla lotta antiparassitaria, come pure le norme comunitarie relative alla qualità dei prodotti e quelle relative alla produzione e commercializzazione dei prodotti alimentari. 6) In nessun caso possono essere impiegati prodotti transgenici, ovvero contenenti Organismi Geneticamente Modificati (O.G.M.). 7) Per i prodotti trasformati e le preparazioni gastronomiche, nella scheda del prodotto, da allegare alla domanda di attribuzione della De.C.O., sarà precisato se, in base alla specifica tradizione, uno o più ingredienti devono essere in tutto o in parte originari del territorio comunale o eventualmente del territorio salentino. Articolo 9 Procedura per l attribuzione della De.C.O. 1) Le segnalazioni inerenti i prodotti, le preparazioni alimentari e le iniziative da iscrivere nel Registro De.C.O. possono essere avanzate da chiunque ritenga di promuoverle, e d ufficio anche dall Amministrazione Comunale, per tramite dell apposita Commissione per la De.C.O., che attiva le conseguenti verifiche, informando le imprese interessate (o i comitati o le associazioni, nel caso delle manifestazioni), sull opportunità di richiedere la De.C.O. con le modalità indicate al successivo comma 4. 2) Agli stessi fini, il Comune può promuovere direttamente apposite ricerche, avvalendosi di esperti qualificati. 3) Qualora si accertino, secondo le modalità indicate nel presente Regolamento, i necessari requisiti e presupposti, viene disposta l iscrizione del prodotto nel Registro De.C.O., approvandone la relativa la scheda identificativa. 4) Le imprese interessate, per ottenere l iscrizione nel Registro De.C.O. e il diritto di utilizzo del relativo logo, presentano al Comune una richiesta scritta, in carta semplice, secondo il fac-simile allegato al presente Regolamento (allegato B). Nel caso di iniziative o manifestazioni pubbliche, i comitati o le associazioni interessate devono presentare richiesta scritta in carta semplice, secondo il fac-simile allegato al presente Regolamento (allegato D). 5) Le richieste di iscrizione devono essere corredate da un adeguata documentazione diretta a evidenziare le caratteristiche del prodotto, con particolare riferimento a quelle analitiche e di processo, e comunque ogni informazione ritenuta utile ai fini dell iscrizione. In particolare, dovranno essere indicati: - nome del prodotto (della preparazione alimentare o del piatto tipico); - area geografica di produzione del prodotto e/o degli ingredienti dello stesso; 8
9 - materiali e attrezzature specifiche utilizzate per la preparazione, la conservazione e il confezionamento del prodotto stesso; - indicazione dei locali di lavorazione, conservazione e confezionamento. Nel caso di iniziative o manifestazioni pubbliche, i comitati o le associazioni interessate devono indicare: - nome della manifestazione; - data o periodo di svolgimento; - luogo di svolgimento; - prodotti a marchio De.C.O., prodotti o piatti tipici, prodotti locali o a km 0 che vengono promossi e valorizzati, attraverso l esposizione, la vendita e/o la degustazione, nel corso della manifestazione stessa. 6) Le informazioni di cui al comma precedente possono essere acquisite o integrate dal Comune attraverso specifiche indagini. 7) Qualora la segnalazione di cui al comma 1 del presente articolo provenga dalla stessa impresa produttrice interessata all ottenimento della De.C.O., con l iscrizione del prodotto nel Registro della De.C.O. è disposta anche quella dell impresa. 8) Per le segnalazioni e le domande previste dal presente articolo devono essere utilizzati esclusivamente i modelli allegati al presente Regolamento. Articolo 10 Commissione Comunale per la De.C.O. 1) Fino all introduzione di un organo consultivo unico per i marchi comunali di qualità, di eccellenza e di provenienza, l esame delle richieste di iscrizione nel Registro della De.C.O. è affidato a un apposita Commissione nominata dal Sindaco, che la presiede. Della Commissione fanno parte l Assessore alle Attività Produttive e Commerciali, l Assessore alla Cultura e Turismo, un consigliere di minoranza e un esperto del settore, selezionato,quest ultimo, previo avviso pubblico. La Commissione approverà i disciplinari che saranno vincolanti per la concessione della De.C.O.. 2) Di volta in volta potranno essere invitati a partecipare ai lavori della Commissione uno o più esperti scelti tra le persone in possesso di comprovata esperienza e professionalità, nonché storici e rappresentanti di associazioni che operano sul territorio, in relazione allo specifico settore produttivo. 3) La Commissione dura in carica fino alla scadenza del mandato amministrativo. 4) Funge da segretario un dipendente della struttura comunale di cui all art.13. 5) La Commissione opera validamente con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e decide a maggioranza dei presenti. 6) Non è previsto alcun compenso per i componenti, neppure a titolo di rimborso spese. 7) Ai fini della valutazione di competenza, la Commissione, ove lo ritenga necessario, potrà effettuare sopralluoghi ai locali di produzione e controlli su attrezzature e impianti, nonché richiedere ogni ulteriore elemento informativo. 9
10 8) La Commissione, sulla base della documentazione a corredo della segnalazione e degli altri elementi informativi raccolti, verificherà se il prodotto segnalato ha le caratteristiche necessarie per l iscrizione nel Registro De.C.O. e predisporrà, per ogni singolo prodotto che si propone di iscrivere, una scheda identificativa del prodotto stesso e delle sue caratteristiche peculiari, ovvero, ove lo ritenga necessario, un disciplinare di produzione. 9) Completata l istruttoria, la Commissione rassegnerà le proprie proposte alla Giunta Comunale, che delibererà l iscrizione del prodotto nel Registro De.C.O. per l ottenimento del relativo marchio. A ogni prodotto verrà assegnato un numero di iscrizione al Registro da apporre nell etichetta contenente il logo della De.C.O.. 10) L iscrizione delle manifestazioni o delle iniziative che otterranno il marchio De.C.O. avverrà nello stesso Registro De.C.O., in una sezione apposita riservata alle iniziative e con una numerazione a se stante. 11) Con l iscrizione del prodotto risulterà iscritta al Registro De.C.O., automaticamente, anche l impresa produttrice. 12) L accoglimento della richiesta e l iscrizione al Registro De.C.O. è comunicato all impresa unitamente agli estremi d iscrizione (numero e data) e alle modalità di utilizzo del logo, del quale ne verrà consegnato il modello su supporto informatico (file su CD). 13) L eventuale decisione negativa dovrà essere congruamente motivata dalla Commissione e comunicata al soggetto richiedente entro 15 giorni dalla data di riunione della Commissione stessa per la valutazione dell istanza. 14) L iscrizione nel Registro De.C.O. non comporta oneri per l impresa. 15) Alla medesima procedura soggiace anche ogni eventuale successiva modifica della scheda identificativa o del disciplinare di produzione del prodotto De.C.O.. Articolo 11 Utilizzo della De.C.O. e del relativo logo 1) Il Comune concede l utilizzo gratuito del logo De.C.O., da apporre in etichetta, alle imprese che ottengono l iscrizione nel Registro di cui all art.5, nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente Regolamento. 2) L uso del logo può inoltre essere concesso, previa richiesta e alle medesime condizioni, anche alle imprese che commercializzano o somministrano uno o più prodotti De.C.O., anche se nel Registro è iscritta, per quel prodotto, l impresa produttrice. 3) Il concessionario ha facoltà di riprodurre il logo De.C.O. nelle quantità e dimensioni che gli sono necessarie per la propria etichettatura e per l esercizio della sua attività, sia nei colori originali che in bianco e nero, purché il logo risulti assolutamente fedele a quello riprodotto nell allegato A; inoltre, è possibile riportare nell etichetta stessa del prodotto gli estremi dell iscrizione al Registro De.C.O.. 10
11 4) Il logo De.C.O. deve essere sistemato sul prodotto e su tutto il materiale pubblicitario, in modo chiaro e visibile; l utilizzatore del logo non può impiegare in etichetta altri contrassegni che, per il loro aspetto o per la loro collocazione, possano ingenerare confusione con il logo De.C.O.. 5) Il logo De.C.O. può essere utilizzato sugli imballaggi e sulle confezioni di qualsiasi natura (carta, vetro, plastica, metallo, ecc.), su carte intestate, vetrofanie e materiale pubblicitario di ogni genere. 6) Nel caso di vendita al minuto, la presentazione del prodotto dovrà avvenire in imballaggi e/o confezioni tali da garantire una gradevole immagine e conferire un adeguata attrattiva nei confronti del consumatore; non potranno quindi essere utilizzati imballaggi vetusti o con evidenti difetti estetici, tali da ledere l immagine del Comune di Specchia rappresentata dal logo De.C.O.. La frutta o la verdura potranno essere vendute in sacchetti o borsine di carta o altro materiale, con ivi stampato il logo stesso. Eventuali eccezioni possono essere sottoposte alla valutazione della Commissione di cui all art.10 ed eventualmente essere approvate dalla stessa. 7) È vietato l utilizzo, in qualunque forma, del logo da parte di soggetti non autorizzati o non iscritti al Registro De.C.O.; ogni abuso verrà perseguito a norma di legge. 8) Le disposizioni del presente articolo valgono anche per l utilizzo del logo De.C.O. nella pubblicità delle iniziative e manifestazioni di cui all art.6. Articolo 12 Controlli e sanzioni 1) I controlli sull osservanza del presente Regolamento e sulle informazioni contenute nelle schede descrittive dei prodotti possono essere effettuati, oltre che dai componenti della Commissione di cui all art.10, anche da altri soggetti esperti delegati dalla Commissione. 2) Il controllo sull origine del prodotto viene effettuato periodicamente sul luogo di produzione, presso l azienda, o presso l esercizio di somministrazione, qualora la Commissione lo ritenga necessario. Se richiesta, l impresa è tenuta a produrre prova documentata circa l origine dei prodotti contrassegnati con il logo De.C.O. o venduti come tali. 3) L azienda è obbligata a consentire alle persone incaricate del controllo l accesso ai reparti di produzione, ai luoghi di coltivazione, di trasformazione, d imballaggio del prodotto, al fine di permettere alla Commissione di valutare la conformità del prodotto stesso a quanto stabilito dal presente Regolamento. 4) Costituiscono motivo di revoca della De.C.O. e conseguente cancellazione dal relativo Registro, fatta salva ogni eventuale azione giudiziaria a tutela dell Ente comunale: a. il mancato rispetto delle disposizioni del presente Regolamento o della scheda identificativa del prodotto presentata dall azienda, salvo regolarizzazione nei termini fissati dal Comune; b. il rifiuto dell impresa a consentire i controlli e/o a presentare la documentazione richiesta in sede di verifica sulla corretta utilizzazione della De.C.O.; c. la perdita dei requisiti richiesti; 11
12 d. l uso difforme o improprio del logo De.C.O., accertato dal Comune, anche su segnalazione della Commissione di cui all art.10, qualora, dopo la relativa contestazione, l utilizzatore non provveda all adeguamento nei termini fissati; e. gravi violazioni delle norme igienico-sanitarie; f. frodi di diverso tipo. 5) In caso di particolari inadempienze o irregolarità, può essere disposta la sospensione del diritto di utilizzazione della De.C.O. fino ad avvenuta ottemperanza della norma violata. 6) La cancellazione dal Registro o la sospensione dell iscrizione non comportano alcun indennizzo per l impresa. Articolo 13 Struttura organizzativa competente 1) La struttura organizzativa competente per gli adempimenti previsti dal presente Regolamento è individuata all interno dei servizi comunali. 2) Per opportunità di coordinamento e di competenze, le relative incombenze sono affidate all Ufficio Commercio e Attività Produttive. 3) Il responsabile della struttura di cui al comma 2 del presente articolo è anche responsabile di tutti i procedimenti previsti dal presente Regolamento e cura la tenuta del Registro De.C.O. di cui agli artt.5 e 6. Articolo 14 Diffusione del marchio De.C.O. 1) Il Comune assicura, mediante gli strumenti a disposizione, la massima diffusione del marchio territoriale De.C.O. e la divulgazione delle disposizioni previste dal presente Regolamento. 2) Il Comune individua le forme di comunicazione pubblica a cui affidare ogni utile informazione, riferita alla materia trattata dal Regolamento. 3) Il Comune ricerca, ai fini della tutela della De.C.O., forme di collaborazione con altri enti, comitati e associazioni, particolarmente interessati alla cultura e alle tradizioni agroalimentari ed enogastronomiche locali, attraverso tutte le forme previste dalla normativa. 4) Per potenziare l efficacia dell azione promozionale verrà costituito un paniere ufficiale dei prodotti De.C.O., comprendente tutti i prodotti iscritti nell elenco di cui all art.5, favorendone la conoscenza da parte della cittadinanza. 5) Il Comune, oltre ad attuare le iniziative previste dal presente Regolamento, favorisce forme di coordinamento con tutte le organizzazioni che hanno tra i propri fini la promozione e la difesa delle colture tradizionali e dei prodotti tipici. 12
13 Articolo 15 Promozione di altri marchi di provenienza 1) Il Comune, per propria iniziativa o su proposta di organizzazioni di produttori interessate, sussistendo le condizioni previste dalla Legge, promuove la presentazione, da parte dei soggetti previsti dalla vigente normativa comunitaria, al Ministero delle Politiche Agricole e alla Regione Puglia della domanda di registrazione ai fini della protezione della Denominazione di Origine Protetta (D.O.P.), della Indicazione Geografica Protetta (I.G.P.) o della Attestazione di Specificità (A.S.), per i prodotti agricoli e agroalimentari che già hanno ottenuto il marchio De.C.O.. 2) Il Comune promuove altresì l inserimento dei prodotti De.C.O. nell elenco dei Prodotti Agroalimentari Tradizionali di cui al Decreto Legislativo 30 aprile 1998, n ) Il Comune sosterrà, inoltre, le richieste per l attribuzione di ulteriori attestati e riconoscimenti ai prodotti De.C.O., sia nei confronti degli Enti e organismi competenti che fornendo assistenza diretta alle imprese. Articolo 16 Tutele e garanzie 1) Il Comune tutela e valorizza, nei modi e nelle forme consentite dalla Legge, i diritti e gli interessi pubblici derivanti dalla presenza di espressioni popolari riguardanti i prodotti tipici e le attività agroalimentari, in quanto rappresentanti di un rilevante patrimonio culturale pubblico, strettamente connesso agli interessi che è tenuto a tutelare e garantire, ai sensi degli artt.3 e 13 del T.U.E.L. (Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267). 2) Il Comune tutela, a norma di Legge, la propria immagine rappresentata dalla De.C.O. e raffigurata nel logo stesso contro ogni violazione del presente Regolamento e comunque contro ogni danno che possa derivare da un uso improprio o illegale del marchio. Articolo 17 Rinvio alle norme statali e regionali 1) Le disposizioni del presente Regolamento si ispirano ai principi di cui alle norme statali e regionali vigenti, che costituiscono un limite, rispetto alle discipline dalle stesse previste, all applicazione del Regolamento in tutte le eventualità di ordine attuativo. Articolo 18 Disposizioni transitorie e finali 1) In applicazione dei principi di semplificazione e di riduzione dei costi nell azione amministrativa, la Commissione di cui al precedente art.10 sarà successivamente sostituita da un organo consultivo unico per tutti i seguenti marchi di eccellenza, riferiti al settore imprenditoriale e che saranno in futuro istituiti dal Comune di Specchia: 13
14 - prodotti De.C.O.; - esercizi storici e tipici specchiesi; - ristoranti e trattorie tipiche; - pasticcerie tradizionali; - botteghe d arte. 2) Trascorso un anno dall entrata in vigore del presente Regolamento, e al fine di valutarne l efficacia, il responsabile della struttura comunale competente rassegnerà alla Giunta Comunale una relazione sul relativo stato di attuazione. 3) Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della Deliberazione Consiliare di approvazione. 14
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