Sorveglianza fisica della radioprotezione in UNIUD

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1 Laurea Magistrale in Scienze Agrarie e Ambientali Corso di Metodologie di analisi chimico agrarie e sicurezza nei laboratori Modulo «Sicurezza in laboratorio» Gestione della radioprotezione in Ateneo Massimo Pedretti Referente per la Radioprotezione Servizi Integrati di Prevenzione e Protezione Gennaio Università degli Studi di Udine SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE D ATENEO 2 Sorveglianza fisica della radioprotezione in UNIUD Laboratori con sorgenti radiogene Utilizzo di radioisotopi sfusi, sorgenti sigillate di calibrazione, macchine radiogene Esposizione alla radioattività naturale in luoghi di lavoro confinati Misure di concentrazione gas RADON Valutazione dell esposizione e azioni di rimedio 1

2 3 Principali riferimenti normativi Decreto Legislativo 17 marzo 1995 n 230 Modificato: dal D. Lgs. 26 maggio 2000, n. 187 dal D. Lgs. 26 maggio 2000, n. 241 dal D. Lgs. 9 maggio 2001, n. 257 dal D. Lgs. 26 marzo 2001, n.151 e dalla Legge 1 marzo 2002, n. 39 «Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti.» «Linee guida per le misure di concentrazione di radon in aria nei luoghi di lavoro sotterranei» approvate dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano il 6 febbraio (D. Lgs. 230/1995 e s.m.i.) Art. 1 - Campo di applicazione. 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano: a) alla costruzione, all'esercizio ed alla disattivazione degli impianti nucleari; b) a tutte le pratiche che implicano un rischio dovuto a radiazioni ionizzanti provenienti da una sorgente artificiale o da una sorgente naturale nei casi in cui i radionuclidi naturali siano o siano stati trattati per le loro proprietà radioattive fissili o fertili e cioè: 1) alla produzione, trattamento, manipolazione, detenzione, deposito, trasporto, importazione, esportazione, impiego, commercio, cessazione della detenzione, raccolta e smaltimento di materie radioattive; 2) al funzionamento di macchine radiogene; 3) alle lavorazioni minerarie secondo la specifica disciplina di cui al capo IV;". b-bis) alle attività lavorative diverse dalle pratiche di cui ai punti 1, 2 e 3 che implicano la presenza di sorgenti naturali di radiazioni, secondo la specifica disciplina di cui al capo III-bis; b-ter) agli interventi in caso di emergenza radiologica o nucleare o in caso di esposizione prolungata dovuta agli effetti di un'emergenza oppure di una pratica o di un'attività lavorativa non più in atto, secondo la specifica disciplina di cui al capo X."; 2

3 5 (D. Lgs. 230/1995 e s.m.i.) Art. 2 - Principi concernenti le pratiche 1. Nuovi tipi o nuove categorie di pratiche che comportano un'esposizione alle radiazioni ionizzanti debbono essere giustificati, anteriormente alla loro prima adozione o approvazione, dai loro vantaggi economici, sociali o di altro tipo rispetto al detrimento sanitario che ne può derivare. 2. I tipi o le categorie di pratiche esistenti sono sottoposti a verifica per quanto concerne gli aspetti di giustificazione ogniqualvolta emergano nuove ed importanti prove della loro efficacia e delle loro conseguenze. 3. Qualsiasi pratica deve essere svolta in modo da mantenere l'esposizione al livello più basso ragionevolmente ottenibile, tenuto conto dei fattori economici e sociali...(omissis) 6 Art. 4 Definizioni (si riportano le più significative per il ns. contesto operativo) esperto qualificato: persona che possiede le cognizioni e l'addestramento necessari sia per effettuare misurazioni, esami, verifiche o valutazioni di carattere fisico, tecnico o radiotossicologico, sia per assicurare il corretto funzionamento dei dispositivi di protezione, sia per fornire tutte le altre indicazioni e formulare provvedimenti atti a garantire la sorveglianza fisica della protezione dei lavoratori e della popolazione. La sua qualificazione è riconosciuta secondo le procedure stabilite nel presente decreto; lavoratori esposti: persone sottoposte, per l'attività che svolgono, a un'esposizione che può comportare dosi superiori ai pertinenti limiti fissati per le persone del pubblico. Sono lavoratori esposti di categoria A i lavoratori che, per il lavoro che svolgono, sono suscettibili di ricevere in un anno solare una dose superiore a uno dei pertinenti valori stabiliti con il decreto di cui all'articolo 82; gli altri lavoratori esposti sono classificati in categoria B. 3

4 7 Art. 4 Definizioni (2) Zona classificata: ambiente di lavoro sottoposto a regolamentazione per motivi di protezione contro le radiazioni ionizzanti. Le zone classificate possono essere zone controllate o zone sorvegliate. È zona controllata un ambiente di lavoro, sottoposto a regolamentazione per motivi di protezione dalle radiazioni ionizzanti, in cui si verifichino le condizioni stabilite con il decreto di cui all'articolo 82 ed in cui l'accesso è segnalato e regolamentato. (condizioni definite dal D.Lgs. 9 maggio 2001, n. 257) È zona sorvegliata un ambiente di lavoro in cui può essere superato in un anno solare uno dei pertinenti limiti fissati per le persone del pubblico e che non è zona controllata. 8 Regime autorizzativo per le pratiche radiologiche Pratiche soggette a nulla osta preventivo Pratiche soggette a comunicazione preventiva di pratica radiologica Impiego di Cat. A (N.O. del Ministero dell Industria) Impiego di Cat. B (N.O. Prefettizio) Attivazione o cessazione di pratica radiologica entro i limiti di cui al D.Lgs. 241/2000 4

5 9 Pratiche radiologiche nell Università di Udine impiego di sorgenti non sigillate (radionuclidi sfusi) o di sorgenti sigillate, con attività complessiva < 1000 x valori di Tab. IX-1 del D. Lgs. 241/2000 impiego di Macchine radiogene con energia < 200kEv Questi impieghi non rientrano nelle categorie A e B e sono soggetti unicamente a comunicazione preventiva di pratica radiologica, da trasmettersi alla Direzione Provinciale del Lavoro, all ASL competente per territorio, all ARPA e al Comando Prov.le VV.F.. La comunicazione deve essere inviata almeno 30 gg. prima dell inizio o della cessazione dell attività. 10 SEDE Tipologia delle sorgenti radiogene Codice identificativo laboratorio (Ar.Te.M.I.U.S.) Laboratori soggetti a sorveglianza fisica della radioprotezione in UNIUD Rizzi (RIZ1) Materie radioattive (non sigillate) LI-01-NA Kolbe (KOL1) Materie radioattive (non sigillate) L1-28/29/30 Casetta Basket (BAS2) Palazzina su Via Cotonificio (COT2) Materie radioattive Materie radioattive (non sigillate) LT-07/08/09; RT-02 (stocc.) (sigillate) Palazzina su Via Cotonificio (COT2) Macchine Radiogene Ex Basket (BAS1) Materie radioattive (sigillate) LT-08 LT-15 LT-107 Classificazione laboratorio (UNI ) Nulla osta ex. art. 27 D. Lgs. 230/1995 Comunicazione preventiva pratica radiologica ex art. 22 D. Lgs. 230/1995 Classificazione delle zone (ex art D. Lgs 230/95) / / / Non richiesto Non richiesto Non richiesto Non richiesto Non richiesto Non richiesto Effettuata Effettuata Effettuata Effettuata Effettuata Effettuata Sorvegliata Sorvegliata Sorvegliata Libera Libera Libera Classificazione lavoratori esposti (ex art D Lgs 230/95): Esposto Cat. B e Non Esposto Non Esposto Non Esposto Non Esposto Non Esposto Non Esposto 5

6 Radionuclidi sfusi più utilizzati nei laboratori dell Università di Udine 11 Isotopo Tempo di dimezzamento Tipo di decadimento H-3 12,33 anni β - debole Radiotossicità C anni β - moderata P-32 14,3 giorni β - moderata S-35 87,5 giorni β - debole Fe-59 44,5 giorni β - γ moderata I ,1 giorni γ elevata 12 Soggetti della radioprotezione nella sorveglianza fisica dei laboratori Datore di lavoro Esperto Qualificato Referente di settore e referenti locali 6

7 Il Datore di lavoro: 13 Deve assicurare la sorveglianza fisica per mezzo di esperti qualificati (Art. 77, co. 1, D. Lgs. 230/1995). I nominativi vanno comunicati all Ispettorato Prov.le del Lavoro. L Esperto Qualificato (Art. 79 Dlgs 230/1995 e succ.) L'esperto qualificato, nell'esercizio della sorveglianza fisica per conto del datore di lavoro deve: a) effettuare la valutazione di radioprotezione di cui all'articolo 61 e dare indicazioni al datore di lavoro nella attuazione dei compiti di cui al predetto articolo ad esclusione di quelli previsti alle lettere f) e h); b) effettuare l'esame e la verifica delle attrezzature, dei dispositivi e degli strumenti di protezione, ed in particolare: 1) procedere all esame preventivo e rilasciare il relativo benestare, dal punto di vista della sorveglianza fisica, dei progetti di installazioni che comportano rischi di esposizione, dell'ubicazione delle medesime all'interno dello stabilimento in relazione a tali rischi, nonché delle modifiche alle installazioni le quali implicano rilevanti trasformazioni delle condizioni, dell'uso o della tipologia delle sorgenti; 2) effettuare la prima verifica, dal punto di vista della sorveglianza fisica, di nuove installazioni e delle eventuali modifiche apportate alle stesse; 3) eseguire la verifica periodica dell'efficacia dei dispositivi e delle tecniche di radioprotezione; 4) effettuare la verifica periodica delle buone condizioni di funzionamento degli strumenti di misurazione; c) effettuare una sorveglianza ambientale di radioprotezione nelle zone controllate e sorvegliate; d) procedere alla valutazione delle dosi e delle introduzioni di radionuclidi relativamente ai lavoratori esposti; e) assistere, nell'ambito delle proprie competenze, il datore di lavoro nell'individuazione e nell'adozione delle azioni da compiere in caso di incidente. 7

8 Referenti locali 15 Sono nominati dal Direttore del Dipartimento di afferenza; sono Docenti o Ricercatori la cui attività è direttamente connessa all impiego di radiosorgenti o che sovrintendono a laboratori in cui vengono impiegate radiosorgenti. E a cura dei Referenti locali: La formazione del personale operante in laboratorio sulla corretta gestione dei radionuclidi e dei rifiuti radioattivi di laboratorio; La tenuta dei registri di laboratorio e della documentazione relativa all utilizzo dei radioisotopi, e in particolare di un elenco aggiornato del personale autorizzato all'uso del laboratorio, delle comunicazioni di detenzione radionuclidi (inviate allo SPEP e all'e.q.) e delle bolle di asporto dei rifiuti radioattivi; La gestione dello stoccaggio dei rifiuti radioattivi; L attivazione della Ditta specializzata per lo smaltimento dei rifiuti radioattivi e l inoltro di copia della relativa documentazione a E.Q. e Referente di Settore c/o SPEP; L attivazione del Servizio di Tutela Ambientale per l effettuazione di smaltimenti in esenzione, ove ne ricorrano le condizioni, con contestuale scarico dalle giacenze di laboratorio; Coordinamento con il Referente di settore c/o SPEP e con l Esperto Qualificato per l'effettuazione delle visite periodiche e degli smear-test. 16 Referente di Settore Referente di settore: addetto del sistema di prevenzione dell'università che opera in una unità funzionale di prevenzione dell'amministrazione centrale con responsabilità nello svolgimento di compiti in un determinato settore prevenzionistico e che funge anche da referente per il Responsabile del Servizio di Prevenzione nello svolgimento delle sue attività di coordinamento e controllo (Art. 2 del Regolamento interno per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro). Il Referente di settore fa da tramite tra le Strutture interessate e l Esperto Qualificato per la calendarizzazione e l effettuazione delle visite periodiche di radioprotezione e per verifiche e sopralluoghi estemporanei in caso di necessità; Riceve ed elabora i dati relativi agli acquisti e agli smaltimenti di sostanze radioattive; Interviene nella predisposizione degli atti formali relativi all incarico di E.Q. (accordi con Az. Ospedaliero-Universitaria, comunicazioni obbligatorie agli Enti di controllo) 8

9 17 Comunicazione di detenzione Viene trasmessa, ad ogni acquisizione di sostanze radioattive sotto forma di sorgenti non sigillate, al Servizio di Prevenzione e Protezione (Referente di Settore) e all Esperto Qualificato Consente il monitoraggio delle giacenze di radionuclidi presenti nei laboratori 18 Smaltimento dei rifiuti radioattivi I rifiuti radioattivi non rientrano nel campo di applicazione delle norme in materia di gestione dei rifiuti di cui alla parte quarta del D. Lgs. 152/2006 (Art. 185 D. Lgs. Cit.) Alcune specie di rifiuti radioattivi possono, previo decadimento sotto soglia (1 Bq/g), essere smaltiti come rifiuti speciali e in tal caso rientrano nella normativa citata 9

10 19 Smaltimento dei rifiuti radioattivi Sempre se T/2 > 75gg. Opzione se T/2 < 75gg. Smaltimento a mezzo ditta specializzata Decadimento in stoccaggio e smaltimento in esenzione 20 Stoccaggio rifiuti radioattivi 10

11 Smaltimento in esenzione Il referente per la radioprotezione accerta l avvenuto decadimento al di sotto della soglia convenzionale 21 I rifiuti vengono «scaricati» dalle giacenze del laboratorio e registrati dall addetto locale per la gestione dei rifiuti (o direttamente dal personale SPEP) come «rifiuti chimici» (liquidi o solidi) o «rifiuti biologici» (solidi «cartoni ROT») Questi rifiuti vengono gestiti come tutti gli altri rifiuti di laboratorio, chimici e biologici 22 Sorveglianza fisica dei laboratori con utilizzo di radionuclidi sfusi Visita periodica dell Esperto Qualificato con effettuazione di verifica strumentale e smear-test su banconi, cappe e attrezzature fisse e mobili Verifica del corretto funzionamento degli strumenti in dotazione (contaminometro mani-piedi-corpo, contaminometro portatile, contatore Geiger, ecc.) I risultati degli smear-test vengono trasmessi al Servizio di Prevenzione e Protezione 11

12 Dipartimento di Scienze degli Alimenti (DIAL) - Sezione Fisiologia Veterinaria - Edif. BAS2 - Loc. LT-09 ( zona sorvegliata ) Sorgenti sigillate In UNIUD sono presenti due sorgenti sigillate di taratura a corredo di gascromatografi. Radioisotopo: Ni-63 (tempo di dimezzamento: 100,1 anni; decadimento β) 12

13 Dipartimento di Scienze e Tecnologie Chimiche - Laboratorio Gascromatografia - Edif. COT2 - Loc. LT Sorveglianza fisica dei laboratori con sorgenti sigillate Visita periodica dell Esperto Qualificato con effettuazione di smear-test sull involucro della sorgente e sulla macchina utilizzatrice I risultati degli smear-test vengono trasmessi al Servizio di Prevenzione e protezione 13

14 27 Macchine radiogene (Laboratorio Diffrattometria del DCFA) Diffrattometro Philips Xpert con tensione massima di accelerazione di 60kV Spettrometro Panalytical Epsiol 5 con tensione massima di accelerazione di 100kV 28 Dipartimento di Scienze e Tecnologie Chimiche (DICH) - Laboratorio Diffrattometria - Edif. COT2 - Loc. LT-15 14

15 29 Dipartimento di Scienze e Tecnologie Chimiche (DICH) - Laboratorio Diffrattometria - Edif. COT2 - Loc. LT Sorveglianza fisica macchine radiogene Visita periodica dell Esperto Qualificato con misura della radiazione in aria, in prossimità delle macchine, in condizioni di funzionamento a regime; verifica di funzionalità dei dispositivi di sicurezza delle macchine 15

16 Esposizione alla radioattività naturale in luoghi di lavoro confinati (Capo III bis D.Lgs. 230/1995 e succ.) Art. 10-bis - Campo di applicazione 1. Le disposizioni del presente capo si applicano alle attività lavorative nelle quali la presenza di sorgenti di radiazioni naturali conduce ad un significativo aumento dell'esposizione dei lavoratori o di persone del pubblico, che non può essere trascurato dal punto di vista della radioprotezione. Tali attività comprendono: a) attività lavorative durante le quali i lavoratori e, eventualmente, persone del pubblico sono esposti a prodotti di decadimento del radon o del toron o a radiazioni gamma o a ogni altra esposizione in particolari luoghi di lavoro quali tunnel, sottovie, catacombe, grotte e, comunque, in tutti i luoghi di lavoro sotterranei; (omissis) IL RADON Il radon è un gas radioattivo naturale che causa un aumento del rischio di contrarre il tumore polmonare. La Commissione Europea, con la Raccomandazione 143/Euratom del 1990, ha fissato dei valori di riferimento della concentrazione di radon negli ambienti chiusi: 400 Bq/m3 per edifici esistenti; 200 Bq/m3 per edifici di nuova costruzione. Il livello di azione (livello oltre il quale si devono intraprendere azioni di rimedio) è fissato dal D. Lgs. 241/2000 (all. 1 bis) in 500 Bq/m3 di concentrazione di attività di radon media in un anno. 16

17 33 Il Radon è prodotto dal decadimento dell Uranio 34 Il Radon penetra negli edifici attraverso crepe, discontinuità, porosità dei materiali 17

18 35 Danni biologici provocati dal Radon 36 Soggetti della radioprotezione in Ateneo per ambienti con possibilità di esposizione a radioattività naturale dovuta al Radon Datore di lavoro Esperto Qualificato Laboratorio esterno per fornitura e lettura rivelatori Referente di Settore 18

19 37 Quali sono i luoghi di lavoro da verificare? Luogo di lavoro SOTTERRANEO: «locale o ambiente con almeno tre pareti interamente sotto il piano di campagna, indipendentemente dal fatto che queste siano a diretto contatto con il terreno circostante o meno». Il locale sotterraneo deve essere occupato con continuità dai lavoratori. Per ambienti occupati saltuariamente, si ritiene significativo un tempo di occupazione indicativamente fissato in 10 ore/mese. 38 Il Datore di lavoro: Deve effettuare, entro 24 mesi dall inizio dell utilizzo di luoghi di lavoro sotterranei, la verifica della concentrazione di radon qualora l occupazione sia significativa (> 10 ore/mese). Il monitoraggio va effettuato secondo le «linee guida», con una o più misurazioni che coprano un intero anno solare. 19

20 39 Misure annuali di concentrazione I cicli di misura annuali vengono effettuati nei luoghi di lavoro sotterranei per i quali sussiste l obbligo di verifica, e a scopo esplorativo anche in luoghi di lavoro non «sotterranei» (secondo la definizione delle linee guida) ma nei quali si presuma che possano esservi concentrazioni significative. Le misure annuali (due cicli semestrali) vengono effettuate a cura dei Servizi Integrati di Prevenzione e Protezione (Referente di Settore) utilizzando rivelatori acquistati presso un laboratorio esterno. Alla fine di ogni ciclo di misura i rivelatori vengono inviati al laboratorio, che emette un rapporto di prova contenente i risultati delle misurazioni.. 40 Rivelatore di radon a film plastico 20

21 41 MISURAZIONI DI BREVE PERIODO In casi particolari si possono effettuare misure di breve periodo, necessarie qualora si voglia avere una stima delle concentrazioni di radon in tempi brevi. Per queste misure ci si può avvalere del Servizio di Fisica Ambientale dell ARPA. Le misure vengono effettuate da tecnici dell ARPA con speciali rivelatori a elettrete e tempi di posa dell ordine di una settimana. 42 Cosa fare se dalla misura a) risulta superato l 80% del livello di azione fissato in 500 Bq/m3, quindi 400 Bq/m3: è obbligatorio un ulteriore monitoraggio (effettuazione di ulteriore ciclo di misure su base annuale). 21

22 43 Cosa fare se dalla misura b) risulta superato il livello di azione (concentrazione media in un anno superiore a 500 Bq/m3): comunicazione ad ARPA, ASL e Direzione Provinciale del Lavoro con allegata relazione tecnica, rilasciata da organismo idoneo, contenente i risultati delle misure e inoltre 44 Inoltre se risulta superato il livello di azione Devono essere intraprese opportune azioni di rimedio Le più comuni: esecuzione di aperture di ventilazione, installazione di impianti di ventilazione meccanica, installazione di estrattori per la messa in depressione di vespai aerati 22

23 45 Vespaio con aspirazione forzata 46 Vespaio con aerazione passiva 23

24 47 Monitoraggio Radon in Ateneo L Università di Udine ha effettuato sistematicamente misure di Radon a partire dal Il monitoraggio ha riguardato inizialmente luoghi di lavoro sotterranei. Recentemente sono stati effettuati monitoraggi esplorativi anche in locali seminterrati o al piano terra. 48 Risultati e azioni di rimedio Nella maggior parte dei locali le misure hanno fornito risultati molto inferiori al livello di azione. Solo in alcuni casi si è verificato il superamento del livello di azione. Ove necessario sono state intraprese azioni di rimedio quali realizzazione di aperture di ventilazione, installazione di aspiratori su vespai, realizzazione di impianti di ventilazione meccanica. Dopo l adozione delle azioni di rimedio, ulteriori cicli di misurazioni hanno consentito di verificarne l efficacia. 24

25 49 Grazie per l attenzione! info e contatti: massimo.pedretti@uniud.it 25

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