RUBRICA 1^ Servizi generali. Art. 1 1

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1 LEGGE REGIONALE 22 settembre 1998, n. 10 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 1998 e pluriennale 1998/2000 della Regione Calabria (Legge finanziaria). (BUR n. 86 del 30 settembre 1998) (Testo coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui alle LL.RR. 21 dicembre 1998, n. 12, 24 maggio 1999, n. 14, 13 settembre 1999, n. 27, 28 agosto 2000, n. 14, 24 dicembre 2001, n. 38, 26 giugno 2003, n. 8, 2 marzo 2005, n. 8, 11 gennaio 2006, n. 1 e 9 maggio 2017, n. 17) (Legge parzialmente abrogata dall allegato B della L.R. 10 agosto 2011, n. 28 ad eccezione dell art. 1, commi 5, 7 e 8; art. 2, comma 4; art. 3, comma 4; art. 7, commi 5, 6, 7, 8 e 9; art. 27, comma 3; art. 30, commi 3 e 4; art. 31, commi 5, 6, 8 e 10; art. 32 dal comma 2 al comma 14; art. 34, comma 2; art. 37 dal comma 6 al comma 12bis; art. 37ter) 4. RUBRICA 1^ Servizi generali Art Nell'ambito delle finalità di cui all'art. 58, comma 4, della legge 6 febbraio 1996, n. 52, la Giunta regionale è autorizzata a stipulare apposita convenzione con la Società Consortile BIC Calabria, partecipata della Regione Calabria, al fine di istituire un ufficio di collegamento a Bruxelles, utilizzando sede e strutture della Società Consortile BIC Calabria medesima, per intrattenere rapporti con le istituzioni comunitarie nelle materie di competenza regionale, fermo restando la responsabilità delle istituzioni regionali in ordine alle attività da svolgere Al fine di potenziare l'organizzazione delle strutture regionali cui è affidata la gestione dei Programmi Operativi Comunitari della Calabria per garantire una efficace ed efficiente attuazione dei programmi medesimi, anche in termini di accelerazione della relativa spesa - il personale di cui alla legge regionale 16 marzo 1990, n. 15, non impiegato nella realizzazione di programmi formativi per carenza di attività è temporaneamente destinato in deroga a quanto stabilito dall'art. 4, primo comma, della stessa legge 16/3/1990, n. 15, alle anzidette strutture fino alla completa copertura dei relativi organici per come previsti dalla vigente normativa regionale. 8. Al fine di agevolare la gestione delle spese anticipate dalla Regione o a carico della stessa per le attività inerenti alle cause affidate all'avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, l'effettuazione di tali spese può avvenire attraverso aperture di credito a favore di funzionari delegati, ai sensi degli artt. 62 e 63 della legge regionale 22/5/1978, n. 5 e del relativo 1 I Commi 1, 2, 3, 4, 6 e 9 sono abrogati dall allegato B della L.R. 10 agosto 2011, n. 28.

2 regolamento. A tal fine il Segretario dell'avvocatura dello Stato di Catanzaro può essere funzionario delegato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 62, ultimo comma, della legge regionale 22/5/1978, n Art Le spese legali relative a giudizi per responsabilità civile, penale e amministrativa, promossi nei confronti di dipendenti o amministratori della Regione in conseguenza di fatti ed atti connessi con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento di obblighi istituzionali e conclusi con sentenza o provvedimento che escluda la loro responsabilità, sono rimborsate dalla Giunta regionale nei limiti riconosciuti congrui dall'avvocatura della Regione. 5. RUBRICA 2^ Territorio Art Al fine di garantire una efficiente gestione delle attività di pulizia delle spiagge, la Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi ai comuni, graduati in rapporto alla estensione e alla rilevanza turistica delle spiagge stesse. Alla erogazione dei contributi si provvede con le procedure di cui all'art. 19 della legge 10/11/1975, n. 31, e successive modificazioni ed integrazioni, in quanto applicabili. 5. Art. 4 Art. 5 2 I commi 1, 2, 3 e 5 sono abrogati dall allegato B della L.R. 10 agosto 2011, n I commi 1, 2, 3 e 5 sono abrogati dall allegato B della L.R. 10 agosto 2011, n. 28.

3 Art. 6 4 Art Al fine di consentire una più celere utilizzazione dei fondi assegnati alla Regione per gli interventi di Edilizia Residenziale Pubblica, la Giunta regionale è autorizzata fino al 30 giugno ad approvare - in deroga alla vigente normativa regionale in materia - tutti i programmi relativi ai vari settori dell'edilizia Residenziale Pubblica stessa, previo parere della competente Commissione consiliare. Qualora la Commissione non provveda entro trenta giorni dalla data di acquisizione della richiesta stessa, il parere si intende favorevolmente acquisito. 6. Fino alla stessa data del 31/12/1999 di cui al precedente comma, la Giunta regionale è altresì autorizzata a svolgere direttamente le attività previste dall'art. 1, lett. a) e b) della legge regionale 15/1/1980, n. 1, informandone il Consiglio regionale. 7. La Giunta regionale, alla fine di ciascun semestre, è tenuta, per il tramite dell'assessore regionale delegato al ramo, ad informare il Consiglio regionale sullo stato di attuazione degli interventi previsti nei programmi approvati ai sensi del precedente comma 5, sui motivi di eventuali ritardi e sui rimedi che intende adottare. 8. Alla legge regionale 25/11/1996, n. 32, sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni: - all'art. 17, comma 2, lett. e) è aggiunto il seguente periodo: "fino a quando non sarà nominato il dirigente generale, alla designazione provvede il dirigente del Settore regionale per l'edilizia Residenziale Pubblica"; - all'art. 18, lett. a), punto 8), e lett. b), punto 4, sono aggiunte in fine rispettivamente le seguenti espressioni "punti 2;" e "punti 4;" 9. All'art. 2, lett. b), della legge regionale 30/3/1995, n. 8, la parola "assegnazione" è sostituita dalla parola "consegna" Gli articoli dal 4 al 6 sono abrogati dall allegato B della L.R. 10 agosto 20110, n I commi 1, 2, 3, 4, 10 e 11 sono abrogati dall allegato B della L.R. 10 agosto 2011, n Termine prorogato al 31 dicembre 2005 dall art. 10, comma 7, della L.R. 2 marzo 2005, n. 8 e successivamente modificato al 30 giugno 2006 dall art. 28 della L.R. 11 gennaio 2006, n.

4 RUBRICA 3^ Istruzione, cultura e tempo libero Art. 8 Art. 9 Art. 10 Art. 11 Art. 12 Art. 13 RUBRICA 4^ Sicurezza sociale Art. 14 Art. 15 Art. 16 Art. 17 Art. 18 Art. 19 Art. 20 RUBRICA 5^ Agricoltura Art. 21 Art. 22 Art. 23 Art. 24 Art. 25 Art Gli articoli dall 8 al 26 sono abrogati dall allegato B della L.R. 10 agosto 20110, n. 28.

5 Art Al fine di garantire la funzionalità' della opere di bonifica e per migliorare le attività di manutenzione e di ripristino della rete di colo, la Giunta regionale è autorizzata all'acquisto di specifici mezzi meccanici da mettere a disposizione dei Consorzi di Bonifica sulla base di programmi o richieste urgenti di intervento Art. 28 Art RUBRICA 6^ Attività produttive extragricole Art Al fine di provvedere all'estinzione degli oneri pregressi relativi al debito contributivo maturato a tutto il 31 dicembre 1997, nei confronti dell'inps e dell'inail, per l'assicurazione previdenziale e contro gli infortuni degli apprendisti artigiani, la Regione concorre nella misura complessiva di lire ripartita in dieci annualità di lire ciascuna a decorrere dall'anno 1998, allocate al capitolo dello stato di previsione della spesa del bilancio 1998, secondo quanto stabilito dall'art. 48, comma 9, della legge 27/12/1997, n. 449 e dalla tabella A allegata alla stessa legge. 4. A decorrere dall'anno 1998 la Regione concorre al pagamento degli oneri contributivi per l'assicurazione previdenziale e contro gli infortuni degli apprendisti artigiani nella misura di lire , con allocazione al capitolo dello stato di previsione della spesa del bilancio I commi 1, 2, 4, 5 e 6 sono abrogati dall allegato B della L.R. 10 agosto 2011, n Gli articoli 28 e 29 sono abrogati dall allegato B della L.R. 10 agosto 20110, n I commi 1, 2 e 5 sono abrogati dall allegato B della L.R. 10 agosto 2011, n. 28.

6 Art La Regione Calabria, ai sensi dell'art. 16, lett. q), dello Statuto, è autorizzata a partecipare, nella misura massima del 20 per cento, al capitale sociale della società "Locride Sviluppo SpA" inerente all'attuazione del patto territoriale per lo sviluppo della Locride. 6. Per la finalità di cui al precedente comma è autorizzata per l'esercizio finanziario 1998 la spesa di lire , con allocazione al capitolo dello stato di previsione della spesa del bilancio La Regione Calabria, ai sensi dell'art. 16, lettera q), dello statuto, è autorizzata a partecipare - per il tramite della Fincalabra SpA - nella misura massima del 50 per cento, al capitale sociale della costituenda società per lo Sviluppo del Mediterraneo (SVIMED) SpA La Giunta regionale è autorizzata a compiere tutti gli atti necessari per la realizzazione dell'intervento di cui ai precedenti commi 8 e Art. 32 Al fine di concorrere alla prevenzione del fenomeno dell'usura è istituito il "fondo regionale di prevenzione e solidarietà per le vittime dell'usura", con la dotazione per l'esercizio finanziario 1998 di lire allocata al capitolo dello stato di previsione della spesa di bilancio Lo stanziamento di cui al precedente comma 2 è destinato alle seguenti iniziative: a) lire per l erogazione di contributi in conto capitale a favore dei soggetti di cui alla legge 7 marzo 1996, n. 108 e successive modificazioni secondo le modalità di cui al successivo comma 4; 11 I commi 1, 2, 3, 4, 7, 9, 11, 12 e 13 sono abrogati dall allegato B della L.R. 10 agosto 2011, n Comma abrogato dall allegato B della L.R. 10 agosto 2011, n. 28.

7 b) lire per contributi alle fondazioni ed associazioni operanti in Calabria inserite negli elenchi di cui all articolo 3 del D.P.R. 11 giugno 1997, n. 315 secondo le modalità previste dall articolo 4 dello stesso decreto. 4. La gestione della somma di cui alla lettera a) del precedente comma 3 avviene per il tramite dell Assessorato all Industria che provvederà, previa conforme deliberazione della Giunta regionale, alla erogazione, nei limiti della disponibilità stessa, di un contributo a fondo perduto nella misura del 50 per cento dell importo del mutuo concesso ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108 e successive modificazioni. Per usufruire dei contributi i soggetti interessati devono far pervenire al competente Assessorato apposita istanza corredata del contratto di mutuo stipulato ai sensi della citata legge n. 106/96 e successive modificazioni. 5. La gestione delle somme di cui alla lettera b) del precedente comma 3 avviene per il tramite dell Assessorato all Industria che provvederà, previa conforme deliberazione di Giunta regionale, alla erogazione, nei limiti della disponibilità stessa, di un contributo in misura non superiore al 50 per cento dell importo ritenuto ammissibile. Per usufruire dei contributi le Fondazioni ed Associazioni operanti nel territorio regionale devono far pervenire al competente assessorato apposita istanza contenente le seguenti indicazioni: a) l ammontare del contributo richiesto; b) il numero del c/c bancario sul quale accreditare il contributo; c) copia delle convenzioni in atto con gli Istituti di credito per la prestazione delle garanzie e per le finalità previste dall articolo 15, comma 6, della legge n. 108/96 e successive modificazioni; d) il rendiconto relativo all ultimo anno, regolarmente approvato. 6. Le elargizioni da parte delle Fondazioni ed Associazioni possono essere concesse anche a favore di soggetti danneggiati da attività estorsive individuate dagli articoli 6 e 7 della legge 23 febbraio 1999, n. 44 sempre che sussistano le condizioni previste dall articolo 4 della medesima legge. 7. Le Fondazioni ed Associazioni sono tenute alla rendicontazione annuale delle attività svolte che saranno oggetto di apposita relazione al Consiglio regionale da parte dell Assessore all Industria, in sede di approvazione del bilancio annuale di previsione L'assessorato all'industria, nelle more della definizione del procedimento per la concessione del contributo di cui sopra, può concedere una provvisionale nella misura massima del 25 per cento del piano finanziario presentato dalla vittima dell'usura o dai suoi eredi, per il rilancio dell'attività produttiva. 9. L'istanza va presentata all'assessorato all'industria, dopo la presentazione della documentazione di rito presso la Prefettura competente, per ottenere il mutuo ex articolo 14 della legge n. 108/ Articolo così modificato dall art. 32 bis della L.R. 24 maggio 1999, n. 14.

8 10. L'assessorato all'industria, sulla base degli elementi istruttori forniti dalla Prefettura competente per territorio, procederà all'elargizione nella misura indicata al precedente comma 8. 1 In attesa del riordino organico della materia nell'esercizio finanziario 2000, la provvisionale sarà corrisposta, secondo il criterio cronologico della presentazione della domanda, nei limiti dello stanziamento di bilancio. 1 A valere sullo stanziamento di cui al precedente comma 3, lettera a), la somma di lire è destinata ai soggetti danneggiati da attività estorsive, a titolo di contributi, nella misura massima del 30 per cento del danno patrimoniale subito e nei limiti e alla condizioni stabilite dalla legge 23 febbraio 1999, n. 44 e dal relativo regolamento di esecuzione. 1 La domanda per la concessione del contributo, previsto al precedente comma 12, va inoltrata all'assessorato all'industria, previa presentazione della documentazione di rito presso la Prefettura competente per ottenere l'elargizione di cui alla citata legge 23 febbraio 1999, n. 44 e al relativo regolamento di esecuzione. 14. L'assessorato all'industria, sulla base degli elementi istruttori favorevoli forniti dalla Prefetture competenti per territorio, procederà alla erogazione del contributo nella misura e secondo i criteri stabiliti nei precedenti commi 12 e Art Art Nell'ambito delle finalità di cui all'art. 9 della legge regionale 12 novembre 1984, n. 31, la Giunta regionale è autorizzata a provvedere direttamente alla realizzazione dei progetti di adeguamento, ammodernamento, ristrutturazione o revisione degli impianti di risalita di Camigliatello Silano e di Lorica finanziati rispettivamente per lire e lire Art. 35 Art Commi aggiunti dall art. 17 della L.R. 13 settembre 1999, n Articolo abrogato dall allegato B della L.R. 10 agosto 2011, n I commi 1 e 3 sono abrogati dall allegato B della L.R. 10 agosto 2011, n Gli articoli 35 e 36 sono abrogati dall allegato B della L.R. 10 agosto 2011, n. 28.

9 DISPOSIZIONI VARIE Art Il primo comma dell'art. 41 della legge regionale 5 agosto 1992, n. 12, come sostituito dall'art. 10 della legge regionale 5 agosto 1994, n. 27, è così sostituito: " Il comitato regionale di controllo esercita il controllo di legittimità sulle deliberazioni adottate, dai soggetti indicati nel precedente articolo 40, sulle seguenti materie: a) statuti, regolamenti e loro modificazioni; b) bilanci preventivi e relative variazioni, rendiconti generali, programmi della gestione; c) piante organiche e relative variazioni". 7. Restano validi gli atti adottati successivamente all'entrata in vigore della legge 15/5/1997, n.127, purché non rientranti fra quelli da sottoporre a controllo a norma delle disposizioni di cui al precedente comma Il comma 2 dell'articolo 39 della legge regionale 5/8/1992, n. 12 è abrogato. 9. All'art. 12, comma 3, della legge regionale 14/12/1993, n. 15 la parola "approva" è sostituita dalla parola "esamina" 10. All'art. 34, comma 3, della legge regionale 19/10/1992, n. 20 sono aggiunte in fine le parole: "e da questa trasmesso al Consiglio regionale che lo esamina insieme con il rendiconto generale della Regione". 1 L'art. 15 della legge regionale 12/11/1984, n. 32 è così sostituito: " Il bilancio di previsione dell'edis-calabria è presentato alla Giunta regionale entro il 31 agosto dell'anno precedente a quello cui si riferisce. Il rendiconto generale è inviato alla Giunta regionale entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento e da questa trasmesso al Consiglio regionale che lo esamina insieme con il rendiconto generale della Regione. In materia di bilanci e contabilità l'edis-calabria è tenuta ad osservare la normativa prevista ai titoli 3 e 4 della legge regionale , n.5 in quanto applicabili". 18 I commi 1, 2, 3, 4, 5, 13 e 14 sono abrogati dall allegato B della L.R. 10 agosto 2011, n. 28.

10 1 A decorrere dal 1 gennaio 1998, l'indennità da corrispondere ai membri del Collegio dei revisori dei conti degli Enti strumentali della Regione - A.FO.R., A.R.S.S.A. ed EDIS - è commisurata al trenta per cento degli emolumenti previsti per i Presidenti dei corrispettivi Consigli di amministrazione. Al Presidente del Collegio spetta una maggiorazione del dieci per cento dell'indennità fissata per i singoli componenti bis. Ai componenti supplenti del Collegio dei revisori, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, spetta una indennità nei limiti del cinquanta per cento dell'indennità attribuita ai componenti effettivi Art. 37 bis 21 Art. 37 ter I fondi iscritti sui capitoli , e , al netto delle somme ancora occorrenti per la concessione di buoni casa a favore dei beneficiari già individuati negli elenchi pubblicati sul Bollettino Ufficiale 13/1/1995, n. 3 (edizione straordinaria), sono destinati alla concessione di contributi individuali (ex buoni casa) per l'acquisto e/o il recupero della prima abitazione. A tal fine la Giunta regionale provvederà, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, all'emanazione di apposito bando di concorso, individuando nuovi limiti di finanziamento e procedure che consentano la sollecita erogazione dei contributi. La legge regionale 16/1/1985, n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni è estesa, in quanto applicabile, ai trasferimenti di abitati di cui all'articolo 11 della legge regionale 24/2/1979, n. Gli alloggi realizzati ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 24/2/1979, n. 2 sono assegnati in proprietà a titolo gratuito agli aventi diritto. 4. Il reddito massimo previsto dal comma 1 - lett. f) - dell'articolo 6 della legge regionale 16/1/1985, n. 3 deve intendersi adeguato secondo le disposizioni di cui all'articolo 9 della legge regionale 25/11/1996, n. 32 e successive modificazioni. 5. Alla legge regionale 31 luglio 1987, n. 24 e successive modificazioni ed integrazioni sono apportate le seguenti modifiche: - all'articolo 1, comma 3, sono eliminate in fine le parole "e, comunque, in misura non inferiore al 5 per cento"; - il comma 2 dell'articolo 4 è abrogato; - il comma 3 dell'articolo 4 è sostituito dal seguente: 19 Comma così modificato dall art. 2 ter, comma 9, della L.R. 26 giugno 2003, n. 8, e già interpretato dall art. 1, comma 12, della L.R. 28 agosto 2000, n. 14 nel senso che l indennità spetta ai componenti effettivi e supplenti del Collegio dei Revisori dei conti. 20 Comma aggiunto dall art. 1, comma 11, della L.R. 28 agosto 2000, n Articolo abrogato dall allegato B della L.R. 10 agosto 2011, n. 28.

11 " Le disposizioni del primo comma del presente articolo si applicano anche in favore degli enti che hanno ottenuto l'assenso alla concessione di mutui per opere di propria competenza da parte di Istituti di Credito diversi dalla Cassa Depositi e Prestiti, autorizzati al credito del settore delle opere pubbliche e di interesse pubblico. In tal caso, il contributo annuo concedibile - quale concorso nell'onere di ammortamento del mutuo - non può superare l'entità del contributo che sarebbe stato concesso ove il mutuo fosse stato contratto con la Cassa Depositi e Prestiti". 6. All'articolo 1, comma 1, della legge regionale 14 marzo 1985, n. 11, dopo le parole: "nonché presso" sono inserite le seguenti: "l'ufficio gestione acquedotti" L'esercizio delle funzioni amministrative in materia di espropriazione, di occupazione temporanea e di dichiarazione d'urgenza per pubblica utilità, compresi gli atti preparatori - già previste dall'articolo 53 del T.U. approvato con D.P.R. 6 marzo 1978, n è delegato ai Presidenti dei Consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale, per le opere ed i lavori la cui esecuzione è di competenza o è affidata ai Consorzi medesimi. 9. All'articolo 1, comma1, della legge regionale 23 dicembre 1996, n. 41 sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni: - alla lett. a) le parole: "che abbiano perduto" sono sostituite dalle seguenti: "e delle persone che trovandosi nei luoghi dell'alluvione abbiano avuto danneggiato o distrutto"; - alla lett. b) le parole "e San Luca" sono sostituite dalle seguenti: ", San Luce e San Francesco". 10. (abrogato) È istituito il ruolo unico regionale nel quale confluiscono tutti i dipendenti della Giunta della Regione Calabria, inquadrati nel livello retributivo funzionale di appartenenza, ad eccezione dei dipendenti appartenenti al ruolo del Consiglio regionale, istituito con legge regionale 2 maggio 1991, n. 5. Le disposizioni contenute nelle leggi della Regione Calabria che istituiscono ruoli speciali cessano di avere efficacia. 1 A decorrere dall'1/1/1999 il valore delle aliquote del prodotto ottenuto dalle concessioni di coltivazione inerenti agli idrocarburi liquidi e gassosi nel territorio del Comune di Crotone o nelle aree marine prospicienti lo stesso territorio corrispondenti alla Regione Calabria - ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n sono devoluti interamente al Comune di Crotone medesimo che è tenuto a destinarli agli interventi previsti dallo stesso 22 Comma abrogato dall art. 27 della L.R. 24 dicembre 2001, n Comma abrogato dall art. 3, comma 1, lett. b), della l.r. 9 maggio 2017, n. 17; precedentemente così recitava: 10. La legge regionale 29 novembre 1996, n. 35, recante: "Costituzione dell'autorità di Bacino Regionale in attuazione della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni ed integrazioni" è modificata ed integrata come appresso: - al comma 5 dell'articolo 8 è aggiunta in fine la seguente locuzione: "La retribuzione di posizione è pari al valore massimo previsto dal comma 1 dell'articolo 40 del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale con qualifica dirigenziale del comparto Regioni-Enti locali"; - al comma 3 dell'articolo 9, l'ultimo periodo: "I relativi oneri sono a carico dei medesimi Enti" è sostituito dal seguente: "I relativi oneri sono a carico del bilancio regionale".

12 decreto legislativo. L'erogazione dei fondi relativi avviene sulla base di uno specifico programma predisposto e approvato dal Comune stesso da sottoporre all approvazione della Giunta regionale 24. Art. 37 quater Art. 38 Art. 39 Art. 40 Art. 41 Art. 42 Art Comma così modificato dall art. 3, comma 5, della L.R. 24 maggio 1999, n. 14 e in seguito integrato dall art. 4, comma 4, della L.R. 28 agosto 2000, n. 14. Vedi anche L.R. 11 agosto 2004, n. 18, art. 3, comma 25 Gli articoli dal 37 quater al 43 sono abrogati dall allegato B della L.R. 10 agosto 2011, n. 28.

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