L appuntamento con l Esperto Jobs Act: il contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti. Alberto Bosco

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1 L appuntamento con l Esperto Jobs Act: il contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti Alberto Bosco

2 La L. 10 dicembre 2014, n. 183, all art. 1, co. 7, lettera c) dispone che la delega va attuata, per le nuove assunzioni, con il CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO A TUTELE CRESCENTI IN RELAZIONE ALL ANZIANITÀ DI SERVIZIO: escludendo per i licenziamenti economici la possibilità della reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, prevedendo un indennizzo economico certo e crescente con l anzianità di servizio, e limitando il diritto alla reintegrazione ai licenziamenti nulli e discriminatori easpecifiche fattispecie di licenziamento disciplinare ingiustificato, prevedendo termini certi per l impugnazione del licenziamento.

3 Facendo seguito a quanto sopra il Governo ha varato il DECRETO LEGISLATIVO 4 MARZO 2015, N. 23, recante disposizioni in materia di CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO A TUTELE CRESCENTI. IL D.LGS. N. 23/2015 È ENTRATO IN VIGORE IL 7 MARZO 2015.

4 CAMPO DI APPLICAZIONE Per i lavoratori con la qualifica di operai, impiegati o quadri (esclusi quindi i dirigenti), assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a decorrere dal 7 marzo 2015, il regime di tutela nel caso di licenziamento illegittimo è disciplinato dalle disposizioni di cui al nuovo decreto legislativo (art. 1, co. 1).

5 CAMPO DI APPLICAZIONE Le norme del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, si applicano anche nei casi di conversione, successiva alla sua entrata in vigore (7 marzo 2015) di contratto atempo determinato o di apprendistato in contratto a tempo indeterminato (art. 1, co. 2).

6 CAMPO DI APPLICAZIONE Non solo: nel caso in cui il datore, in conseguenza di assunzioni a tempo indeterminato avvenute dopo l entrata in vigore del D.Lgs., integri il requisito occupazionale di cui all art. 18, co. 8 e 9, della L , n. 300, il licenziamento dei lavoratori, anche se assunti prima di tale data, è disciplinato dal nuovo D.Lgs. (art. 1, co. 3). PER IL DATORE CON 15 DIPENDENTI, L ASSUNZIONE DEL 16 COMPORTA L ESTENSIONE SIA AI VECCHI CHE AI NUOVI DIPENDENTI DELLE NUOVE REGOLE.

7 CAMPO DI APPLICAZIONE PER I LAVORATORI CUI SI APPLICA IL CONTRATTO A TUTELE CRESCENTI, L ARTICOLO 18 SCOMPARE PER SEMPRE

8 CAMPO DI APPLICAZIONE: SOGGETTI 1. TUTTI I NUOVI ASSUNTI A TEMPO INDETERMINATO CON LE REGOLE DEL JOBS ACT 2. TUTTI I DIPENDENTI DEL DATORE CHE, CON LA NUOVA ASSUNZIONE, SUPERA QUOTA 15 O QUOTA VECCHI DIPENDENTI CHE RESTANO IN SERVIZIO PRESSO UN DATORE CHE È GIÀ SOGGETTO ALLO STATUTO 4. VECCHI DIPENDENTI DI UN DATORE GIÀ SOGGETTO ALLA L. 604/1966 ECHE NON SUPERA QUOTA 15

9 TIPI DI LICENZIAMENTO 1.DISCRIMINATORIO E NULLO 2. NON SCRITTO e/o NON MOTIVATO 3. DISCIPLINARE (giusta causa e giustificato motivo soggettivo) 4. GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO (motivi economici)

10 REGIME di TUTELA: NUOVI ASSUNTI, TRASFORMATI e DATORI che salgono da 15 a 16 LICENZIAMENTO Discriminatorio, nullo, orale Giustificato motivo oggettivo Disciplinare (GC e GMS): insussistenza del fatto materiale Disciplinare (GC e GMS): altre ipotesi di illegittimità CONSEGUENZE Reintegrazione + indennità Solo indennità Reintegrazione + indennità Solo indennità

11 LICENZIAMENTO DISCRIMINATORIO, NULLO E ORALE

12 LICENZIAMENTO DISCRIMINATORIO, NULLO E ORALE Il giudice, con la pronuncia con cui dichiara il licenziamento: nullo perché discriminatorio o riconducibile agli altri casi di nullità espressamente previsti dalla legge (es. madri), inefficace perché intimato in forma orale, ordina al datore, imprenditore o non imprenditore, la reintegrazione nel posto di lavoro, indipendentemente dal motivo formalmente addotto. A seguito dell'ordine di reintegrazione, il rapporto è risolto quando il lavoratore non abbia ripreso servizio entro 30 giorni dall'invito del datore, salvo che abbia richiesto l'indennità sostitutiva della reintegrazione pari a 15 mensilità dell'ultima retribuzione per il TFR.

13 LICENZIAMENTO DISCRIMINATORIO, NULLO E ORALE RISARCIMENTO DEL DANNO: con la pronuncia che ordina la reintegrazione, il giudice condanna altresì il datore : a) al risarcimento del danno, stabilendo un'indennità commisurata all'ultima retribuzione per il TFR dal giorno del recesso sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito per lo svolgimento di altre attività (aliunde perceptum); b) in ogni caso la misura del risarcimento non potrà essere inferiore a 5 mensilità della retribuzione utile per il TFR; c) per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali (art. 2, co. 2).

14 LICENZIAMENTO DISCRIMINATORIO, NULLO E ORALE INDENNITÀ SOSTITUTIVA DELLA REINTEGRAZIONE: fermo il risarcimento del danno nella misura minima di 5 mensilità, dedotto solo l aliunde perceptum, il lavoratore può chiedere al datore, in sostituzione della reintegrazione nel posto, un'indennità pari a 15 mensilità dell'ultima retribuzione utile per il TFR, la cui richiesta determina la risoluzione del rapporto, e chenon è assoggettata a contribuzione. La richiesta dell'indennità va fatta entro 30 giorni: dalla comunicazione del deposito della pronuncia; o dall'invito del datore a riprendere servizio, se anteriore a alla predetta comunicazione (art. 2, co. 3).

15 LICENZIAMENTO PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO

16 GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO Nei casi in cui accerta che non ricorrono gli estremi del licenziamento per GMO, il giudice: 1. dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento 2. non può MAI essere disposta la REINTEGRAZIONE del lavoratore, e 3. condanna il datore al pagamento di un'indennità (non soggetta a contribuzione previdenziale) 4. di importo pari a 2 mensilità dell ultima retribuzione di riferimento per il TFR per ogni anno di servizio, in misura non inferiore a 4 e non superiore a 24 mensilità (art. 3, co. 1).

17 GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO Al licenziamento dei lavoratori assunti con contratto subordinato a tempo indeterminato a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto; nonché di quelli del datore che supera quota 15 assumendo 1 o più lavoratori con il nuovo contratto a tutele crescenti) non trova applicazione l art. 7 della L , n Ne deriva quindi che nei loro confronti, se licenziati per giustificato motivo oggettivo, non va attivata la procedura per esperire il tentativo di conciliazione davanti alla DTL del luogo ove il lavoratore presta la sua opera, a prescindere dal numero totale di lavoratori occupati dal datore (art. 3, co. 1 e 4).

18 LICENZIAMENTO DISCIPLINARE (GIUSTA CAUSA E GIUSTIFICATO MOTIVO SOGGETTIVO)

19 LICENZIAMENTO DISCIPLINARE INSUSSISTENZA DEL FATTO MATERIALE CONTESTATO Solo nelle ipotesi di licenziamento per motivi disciplinari in cui sia direttamente dimostrata in giudizio l'insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore, rispetto alla quale resta del tutto estranea e ininfluente ogni valutazione circa la sproporzione del licenziamento, il giudice annulla il licenziamento e condanna il datore a: 1. REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO,eal 2. PAGAMENTO DI UN INDENNITÀ risarcitoria.

20 LICENZIAMENTO DISCIPLINARE Dall indennità viene dedotto: l aliunde perceptum; l aliunde percipiendum, ossia quanto questi avrebbe potuto percepire accettando una congrua offerta di lavoro ex articolo 4, co. 1, lettera c), del D.Lgs , n Tale norma prevede la perdita dello stato di disoccupazione in caso di rifiuto senza giustificato motivo di una congrua offerta di lavoro a tempo pieno e indeterminato o determinato o di temporaneo nell'ambito dei bacini, distanza dal domicilio e tempi di trasporto con mezzi pubblici, stabiliti dalle Regioni.

21 LICENZIAMENTO DISCIPLINARE INSUSSISTENZA DEL FATTO MATERIALE CONTESTATO Oltre alla reintegra, la misura dell'indennità risarcitoria per il periodo dalla data del licenziamento alla sentenza, non può essere superiore a 12 mensilità dell'ultima retribuzione per il calcolo del TFR. Il datore deve versare i contributi dal giorno del licenziamento fino a quello dell effettiva reintegrazione. Il lavoratore può chiedere l indennità sostitutiva della reintegra, pari a 15 mensilità dell ultima retribuzione per il TFR (non soggetta a contribuzione): da tale richiesta deriva la risoluzione del rapporto.

22 LICENZIAMENTO DISCIPLINARE ALTRE IPOTESI DI LICENZIAMENTO DISCIPLINARE Invece, se non è dimostrata l'insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore ma il licenziamento è comunque giudicato illegittimo: 1. il giudice dichiara estinto il rapporto alla data del licenziamento (nonvièmailareintegrazione) 2. e condanna il datore al pagamento di un'indennità (non soggetta a contribuzione), 3. di importo pari a 2 mensilità dell ultima retribuzione per il calcolo del TFR per ogni anno di servizio, 4. in misura comunque non inferiore a 4 e non superiore a 24 mensilità (art. 3, co. 1 e 2).

23 VIZI FORMALI E PROCEDURALI L articolo 4 dispone che, nelle ipotesi in cui il licenziamento sia intimato: a) con violazione del requisito di motivazione ex articolo 2, co. 2, L , n. 604, il quale prevede che la comunicazione del licenziamento (sempre in forma scritta) deve contenere la specificazione dei motivi che lo hanno determinato; b) o della procedura di cui all art. 7 della L , n. 300 (procedura di contestazione degli addebiti disciplinari e diritto di difesa del lavoratore)

24 VIZI FORMALI E PROCEDURALI Il giudice dichiara estinto il rapporto alla data del licenziamento, e condanna il datore a pagare un indennità (non soggetta a contribuzione) pari a 1 mensilità dell ultima retribuzione per il TFR per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a 2 e non superiore a 12 mensilità, amenoche, sulla base della domanda del lavoratore, ritenga che il recesso sia discriminatorio; nullo; inefficace perché intimato solo in forma orale; o che difettino la giusta causa o il giustificato motivo oggettivo o soggettivo (art. 4).

25 LE ALTRE NOVITÀ

26 REVOCA DEL LICENZIAMENTO Con i medesimi criteri introdotti dalla Riforma Fornero, nell'ipotesi di revoca di questa nuova tipologia di licenziamento, purché effettuata entro 15 giorni dalla (ricezione della) comunicazione al datore dell'impugnazione, il rapporto si intende ripristinato senza soluzione di continuità, con diritto del lavoratore alla retribuzione maturata nel periodo precedente alla revoca, e non si applicano i regimi sanzionatori previsti dal nuovo decreto (art. 5)

27 OFFERTA DI CONCILIAZIONE In caso di licenziamento dei lavoratori con il contratto a tutele crescenti, e di tutti i dipendenti di un datore che abbia assunto il 16 lavoratore; per evitare il giudizio, nei termini di impugnazione stragiudiziale del licenziamento (60 giorni), il datore può offrire al lavoratore: un IMPORTO NETTO (non soggetto a tasse né contributi) pari a 1mensilità dell ultima retribuzione per il calcolo del TFR per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a 2 e non superiore a 18 mensilità, mediante consegna al lavoratore di un assegno circolare. L accettazione dell assegno da parte del lavoratore comporta l estinzione del rapporto dalla data del licenziamento e la rinuncia alla impugnazione anche se egli l ha già proposta.

28 OFFERTA DI CONCILIAZIONE 1.La comunicazione obbligatoria telematica di cessazione del rapporto è integrata da una ulteriore comunicazione da effettuarsi entro 65 giorni dalla cessazione del rapporto nella quale va indicata l avvenuta ovvero la non avvenuta conciliazione. 2.L omissione della comunicazione è colpita con la medesima sanzione prevista per l omissione della comunicazione di cessazione (da 100 a 500 euro). 3.Il modello di trasmissione della comunicazione obbligatoria di cessazione sarà modificato.

29 COMPUTO DELL ANZIANITÀ NEGLI APPALTI Poiché la misura del risarcimento dipende dall anzianità di servizio del lavoratore, si dispone che, per il calcolo delle indennità di cui: a) all art. 3, co. 1: da 2 (con un minimo di 4) a24mensilitàin caso di recesso per GMO, per GC e GMS senza reintegra nel posto di lavoro; b) all art. 4: da 1 (con un minimo di 2) a12mensilitàin caso di licenziamento legittimo ma privo di motivazione, o in assenza di regolare svolgimento del procedimento disciplinare; c) all art. 6: se il datore tenta la conciliazione offrendo un importo da 1 (con un minimo di 2) a 18 mensilità; l anzianità di servizio del lavoratore che passa alle dipendenze dell impresa che subentra nell appalto si computa tenendo conto di tutto il periodo durante il quale il lavoratore è stato impiegato nell attività appaltata.

30 MISURA DELLE INDENNITÀ PER FRAZIONI DI ANNO Per le frazioni di anno d anzianità di servizio, le indennità: all art. 3, co. 1: da 2 (con un minimo di 4) a 24 mensilità in caso di recesso per GMO, per GC e GMS senza reintegra nel posto di lavoro; all art. 4: da 1 (con un minimo di 2) a 12 mensilità in caso di licenziamento legittimo ma privo di motivazione, o senza procedimento disciplinare; all art. 6: se il datore tenta la conciliazione offrendo un importo da 1 (con un minimo di 2) a 18 mensilità; SONO RIPROPORZIONATE E LE FRAZIONI DI MESE UGUALI O SUPERIORI A 15 GG. SI CONTANO COME MESE INTERO.

31 PICCOLE IMPRESE Per operai, impiegati e quadri assunti con contratto di lavoro subordinato (e contratti a termine e di apprendistato trasformati) a tempo indeterminato a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, ove dipendenti da un datore di lavoro non soggetto all articolo 18 della legge , n. 300, ossia: che non abbia più di 15 dipendenti nell unità produttiva in cui si è verificato il licenziamento; che non abbia più di 15 dipendenti nel comune in cui è ubicata l unità produttiva presso la quale si è verificato il licenziamento; ovvero che, a prescindere da quanto sopra, non abbia in tutto più di 60 dipendenti..

32 PICCOLE IMPRESE 1) è sempre esclusa la reintegrazione anche a seguito di un licenziamento disciplinare del quale sia stata dimostrata l insussistenza del fatto materiale; 2) inoltre l'ammontare delle indennità previsti: all art. 3, co. 1: da 2 (con un minimo di 4) a24mensilitàin caso di recesso per GMO, per GC e GMS; all art. 4: da 1 (con un minimo di 2) a 12 mensilità in caso di licenziamento legittimo ma privo di motivazione, o senza procedimento disciplinare; all art. 6: se il datore tenta la conciliazione offrendo un importo da 1 (con un minimo di 2) a 18 mensilità; È DIMEZZATO E NON PUÒ SUPERARE 6 MENSILITÀ

33 LICENZIAMENTO COLLETTIVO In caso di licenziamento collettivo intimato senza la forma scritta, siapplicail regime sanzionatorio ex articolo 2 del nuovo decreto: al lavoratore spetta sempre la reintegrazione nel posto più un indennità minima pari a 5 mensilità dell ultima retribuzione per il TFR, dedotto solo l aliunde perceptum. Inoltre, in caso di violazione: delle procedure richiamate all articolo 4, co. 12, o dei criteri di scelta ex art. 5, co. 1, della L. n. 233/1991, il datore è condannato a pagare un'indennità (non soggetta a contribuzione) pari a 2mensilitàdell ultima retribuzione per il TFR per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a 4 e non superiore a 24 mensilità (art. 10).

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