Jobs Act Licenziamenti individuali e collettivi Nuovo sistema sanzionatorio

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1 Jobs Act Licenziamenti individuali e collettivi Nuovo sistema sanzionatorio Illecito assunti fino al 6 marzo 2015 assunti dal 7 marzo 2015 discriminatorio Per avere licenziato il prestatore di lavoro per ragioni di credo politico o fede religiosa, o per l appartenenza ad un sindacato e la partecipazione ad attività sindacali o per questioni razziali o sessuali nullo di lavoro effettuato : - avendolo intimato in violazione dei divieti di causa di matrimonio o per fruizione dei congedi di maternità, paternità e parentali; - essendo nullo per espressa previsione di legge; - avendolo intimato per motivo illecito determinante. retribuzione globale di fatto diminuita dell aliunde perceptum) stesso periodo - pagamento delle sanzioni per omesso o ritardato versamento contributivo reintegrazione o indennità retribuzione globale di fatto diminuita dell aliunde perceptum) stesso periodo ; retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto diminuita dell aliunde perceptum); stesso periodo; - pagamento delle sanzioni per omesso o ritardato versamento contributivo ; retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto diminuita dell aliunde perceptum); stesso periodo; 1

2 Illecito assunti fino al 6 marzo 2015 assunti dal 7 marzo 2015 anche assunti precedentemente se azienda supera soglia dal 7 marzo 2015 inefficace di lavoro intimato il al lavoratore soltanto verbalmente e senza forma scritta. retribuzione globale di fatto diminuita dell aliunde perceptum) stesso periodo - reintegrazione o indennità sostitutiva pari a 15 mensilità retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto dell effettiva reintegrazione, diminuita dell aliunde perceptum) stesso periodo - pagamento delle sanzioni per omesso o ritardato versamento 2

3 LICENZIAMENTO PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO (AZIENDE CON PIU DI 15 DIPENDENTI) illegittimo per oggettivo (c.d. motivi economici) manifesta insussistenza del fatto produttivo o organizzativo posto a fondamento del diritto a: -annullamento del - reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro o indennità sostitutiva pari a 15 mensilità risarcitoria non superiore a 12 mensilità (pari all ultima retribuzione globale di fatto fino a quello dell effettiva reintegrazione, diminuita dell aliunde perceptum e dell aliunde percipiendi) stesso periodo, maggiorati degli interessi nella misura legale, in misura pari al differenziale fra la contribuzione che sarebbe maturata nel rapporto cessato per l illegittimo e quella effettivamente accreditata per lo svolgimento di altre attività lavorative durante il periodo di estromissione. Vale anche per: intimazione del durante il periodo di conservazione del posto di lavoro per malattia, infortunio, gravidanza o puerperio (art cod. civ.) Tutela reale attenuata risarcitoria onnicomprensiva non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a 2 mensilità ogni anno di servizio compresa tra un minimo di 4 ed un massimo di 24 mensilità estinto alla data del ingiustificato diritto a: - indennità risarcitoria onnicomprensiva tra 12 e 24 mensilità dell ultima retribuzione globale di fatto risarcitoria onnicomprensiva non assoggettata a contribuzione 3

4 ipotesi differenti da quelle elencate in cui manca il oggettivo, quando vi è insussistenza non manifesta. (in relazione all anzianità del lavoratore e tenuto conto del numero dei dipendenti occupati, delle dimensioni dell attività economica, del comportamento e delle condizioni delle parti, con onere di specifica motivazione a tale riguardo, nonché tenendo conto delle iniziative assunte dal lavoratore per la ricerca di una nuova occupazione e del comportamento delle parti nell ambito della procedura di conciliazione obbligatoria davanti alla Commissione presso la Direzione Territoriale del Lavoro) risolto con effetto dalla data del previdenziale di importo pari a 2 mensilità compresa tra un minimo di 4 ed un massimo di 24 mensilità - non opera la reintegrazione e il estinto alla data del illegittimo per relativo a inidoneità fisica o psichica giustificazione del motivo oggettivo consistente nella disabilità o inidoneità fisica o psichica del lavoratore. Tutela reale attenuata diritto a: - annullamento del - reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro o indennità sostitutiva pari a 15 mensilità risarcitoria non superiore a 12 mensilità (pari all ultima retribuzione globale di fatto fino a quello dell effettiva reintegrazione, diminuita dell aliunde perceptum e dell aliunde percipiendi) stesso periodo, maggiorati degli interessi nella misura legale, in misura pari al differenziale fra la contribuzione che sarebbe maturata nel rapporto cessato per l illegittimo e quella effettivamente accreditata per lo svolgimento di altre attività lavorative durante il periodo di estromissione. trattamento di fine rapporto mensilità trattamento di fine rapporto diminuita dell aliunde perceptum previdenziali ed assistenziali per lo stesso periodo 4

5 LICENZIAMENTO PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO (AZIENDE ENTRO 15 DIPENDENTI) Illecito (assunti fino al 6 marzo 2015) (assunti dal 7 marzo 2015) illegittimo per giustificato motivo oggettivo (c.d. motivi economici) insussistenza del motivo oggettivo, del fatto produttivo o organizzativo posto a fondamento del Tutela obbligatoria - essere riassunto entro il termine di 3 giorni - in mancanza, ha diritto a una indennità risarcitoria di importo compreso tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 6 mensilità dell ultima retribuzione globale di fatto (avuto riguardo al numero dei dipendenti occupati, alle dimensioni dell impresa, all anzianità di servizio del prestatore di lavoro, al comportamento e alle condizioni delle parti). risarcitoria onnicomprensiva non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a 1 mensilità ogni anno di servizio compresa tra un minimo di 2 ed un massimo di 6 mensilità; - non opera la reintegrazione e il rapporto di lavoro viene dichiarato estinto alla data del illegittimo per giustificato motivo relativo a inidoneità fisica o psichica giustificazione del motivo oggettivo consistente nella disabilità o inidoneità fisica o psichica del lavoratore. Tutela obbligatoria - essere riassunto entro il termine di 3 giorni - in mancanza, ha diritto a una indennità risarcitoria di importo compreso tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 6 mensilità dell ultima retribuzione globale di fatto (avuto riguardo al numero dei dipendenti occupati, alle dimensioni dell impresa, all anzianità di servizio del prestatore di lavoro, al comportamento e alle condizioni delle parti). trattamento di fine rapporto; mensilità dell ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto maturata dal giorno del diminuita dell aliunde perceptum; previdenziali ed assistenziali per lo stesso periodo; 5

6 LICENZIAMENTO PER GIUSTIFICATO MOTIVO SOGGETTIVO E GIUSTA CAUSA (AZIENDE CON PIU DI 15 DIPENDENTI) Illecito illegittimo per giusta causa o di soggettivo (c.d. disciplinare) in quanto il fatto materiale addotto a fondamento della giusta causa o del soggettivo è insussistente, esclusa ogni valutazione circa la sproporzione del (assunti fino al 6 marzo 2015) Tutela reale attenuata - annullamento del - reintegrazione del lavoratore o indennità ; risarcitoria non superiore a 12 mensilità (con riferimento all ultima retribuzione globale di fatto dell effettiva reintegra, diminuita dell aliunde perceptum e dell aliunde percipiendi); previdenziali ed assistenziali, maggiorati degli interessi nella misura legale, per la differenza fra la contribuzione che sarebbe maturata nel rapporto cessato per e quella effettivamente accreditata per lo svolgimento di altre attività lavorative durante il periodo di, senza applicazione delle sanzioni per omesso o ritardato versamento Opera: - in quanto manca la giusta causa o il soggettivo; - per l insussistenza dei fatti contestati; - perché il fatto rientra tra le condotte punibili con sanzione conservativa secondo i contratti collettivi o i codici disciplinari. (assunti dal 7 marzo 2015 anche assunti precedentemente se azienda supera soglia dal 7 marzo 2015) Tutela reale attenuata - annullamento del ; risarcitoria non superiore a 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR (dal giorno del dell effettiva reintegra, diminuita dell aliunde perceptum e dell aliunde percipiendi); previdenziali ed assistenziali dal giorno del fino a quello dell effettiva reintegrazione senza applicazione di sanzioni per omissione contributiva. ingiustificato risarcitoria onnicomprensiva tra un minimo di 12 ed un massimo di 24 mensilità dell ultima risarcitoria onnicomprensiva 6

7 ipotesi in cui manca il soggettivo o la giusta causa ma il fatto materiale è sussistente. retribuzione globale di fatto (in relazione all anzianità del lavoratore e tenuto conto del numero dei dipendenti occupati, delle dimensioni dell attività economica, del comportamento e delle condizioni delle parti, con onere di specifica motivazione a tale riguardo); rapporto di lavoro viene dichiarato risolto con effetto dalla data del non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a 2 mensilità compresa tra un minimo di 4 ed un massimo di 24 mensilità; - non opera la reintegrazione e il rapporto di lavoro viene dichiarato estinto alla data del LICENZIAMENTO PER GIUSTIFICATO MOTIVO SOGGETTIVO E GIUSTA CAUSA (AZIENDE ENTRO I 15 DIPENDENTI) Illecito ingiustificato di lavoro effettuato ipotesi in cui manca il soggettivo o la giusta causa anche quando il fatto materiale è insussistente. (assunti fino al 6 marzo 2015) Tutela obbligatoria - essere riassunto entro il termine di 3 giorni - in mancanza, ha diritto a una indennità risarcitoria di importo compreso tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 6 mensilità dell ultima retribuzione globale di fatto (avuto riguardo al numero dei dipendenti occupati, alle dimensioni dell impresa, all anzianità di servizio del prestatore di lavoro, al comportamento e alle condizioni delle parti). (assunti dal 7 marzo 2015) risarcitoria onnicomprensiva non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a 1 mensilità compresa tra un minimo di 2 ed un massimo di 6 mensilità; - non opera la reintegrazione e il rapporto di lavoro viene dichiarato estinto alla data del 7

8 LICENZIAMENTI INEFFICACI PER VIZI FORMALI E PROCEDURALI (AZIENDE CON PIU DI 15 DIPENDENTI) Illecito inefficace per mancata comunicazione dei motivi di lavoro effettuato un inefficace per violato il requisito di motivazione obbligatoria del (art. 2, comma 2, legge n. 604/1966). inefficace per violazione procedimento disciplinare di lavoro effettuato un inefficace per violato le norme che disciplinano il procedimento disciplinare di cui all art. 7, legge n. 300/1970). (assunti fino al 6 marzo 2015) Tutela obbligatoria attenuata diritto a: risarcitoria onnicomprensiva tra un minimo di 6 ed un massimo di 12 mensilità dell ultima retribuzione globale di fatto (ai fini della determinazione in concreto dell indennità il giudice deve tenere conto della gravità della violazione formale o procedurale commessa dal datore di lavoro, e motivare in modo specifico al riguardo); risolto con effetto dalla data del Opera anche per: - inefficace per inosservanza della procedura di conciliazione preventiva obbligatoria (art. 7, legge n. 604/1966). assunti dal 7 marzo 2015 anche assunti precedentemente se azienda supera soglia dal 7 marzo 2015 Tutela obbligatoria attenuata risarcitoria onnicomprensiva non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a 1 mensilità compresa tra un minimo di 2 ed un massimo di 12 mensilità; - non opera la reintegrazione e il rapporto di lavoro viene dichiarato estinto alla data del 8

9 LICENZIAMENTI INEFFICACI PER VIZI FORMALI E PROCEDURALI (aziende ENTRO i 15 dipendenti) Illecito inefficace per mancata comunicazione dei motivi di lavoro effettuato un inefficace per violato il requisito di motivazione obbligatoria del (art. 2, comma 2, legge n. 604/1966). inefficace per violazione procedimento disciplinare di lavoro effettuato un inefficace per violato le norme che disciplinano il procedimento disciplinare di cui all art. 7, legge n. 300/1970). (assunti fino al 6 marzo 2015) Tutela obbligatoria diritto a: - essere riassunto entro il termine di 3 giorni - in mancanza, ha diritto a una indennità risarcitoria di importo compreso tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 6 mensilità dell ultima retribuzione globale di fatto (avuto riguardo al numero dei dipendenti occupati, alle dimensioni dell impresa, all anzianità di servizio del prestatore di lavoro, al comportamento e alle condizioni delle parti). (assunti dal 7 marzo 2015) Tutela obbligatoria attenuata risarcitoria onnicomprensiva non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a 1/2 mensilità compresa tra un minimo di 1 ed un massimo di 6 mensilità; - non opera la reintegrazione e il rapporto di lavoro viene dichiarato estinto alla data del 9

10 LICENZIAMENTO COLLETTIVO INEFFICACE E ILLEGITTIMO Illecito (assunti fino al 6 marzo 2015) (assunti dal 7 marzo 2015 anche assunti precedentemente se azienda supera soglia dal 7 marzo 2015 collettivo senza forma scritta: Per avere licenziato operai, impiegati e quadri, a seguito delle procedure di collettivo intimando il recesso senza l osservanza della forma scritta. collettivo in violazione dei criteri di scelta Per avere licenziato impiegati, operai e quadri, violando i criteri di scelta dei lavoratori da licenziare previsti dalla legge in materia di licenziamenti collettivi. ; retribuzione globale di fatto diminuita dell aliunde perceptum); stesso periodo; - annullamento del - reintegrazione del lavoratore o indennità sostitutiva pari a 15 mensilità; risarcitoria non superiore a 12 retribuzione globale di fatto dell effettiva reintegra, diminuita dell aliunde perceptum e dell aliunde percipiendi); trattamento di fine rapporto; mensilità trattamento di fine rapporto diminuita dell aliunde perceptum; previdenziali ed assistenziali per lo stesso periodo; Tutela reale ridotta risarcitoria onnicomprensiva non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a 2 mensilità compresa tra un minimo di 4 ed un massimo di 24 mensilità; 10

11 collettivo senza il rispetto delle procedure Per avere operato un recesso intimato senza il rispetto della procedura sindacale prevista per i licenziamenti collettivi. previdenziali ed assistenziali, maggiorati degli interessi nella misura legale, per la differenza fra la contribuzione che sarebbe maturata nel rapporto cessato per e quella effettivamente accreditata per lo svolgimento di altre attività lavorative durante il periodo di, senza applicazione delle sanzioni per omesso o ritardato versamento risarcitoria onnicomprensiva tra un minimo di 12 ed un massimo di 24 mensilità dell ultima retribuzione globale di fatto (in relazione all anzianità del lavoratore e tenuto conto del numero dei dipendenti occupati, delle dimensioni dell attività economica, del comportamento e delle condizioni delle parti, con onere di specifica motivazione a tale riguardo); risolto con effetto dalla data del estinto alla data del risarcitoria onnicomprensiva non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a 2 mensilità compresa tra un minimo di 4 ed un massimo di 24 mensilità; estinto alla data del 11

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