Lotto n. 1 CAPITOLATO RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI

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1 PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI UDINE Lotto n. 1 CAPITOLATO RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI Definizioni Assicurazione: il contratto di assicurazione. Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione. Comunicazioni: per comunicazione alla Società si intendono tutte le comunicazioni effettuate per lettera, lettera raccomandata, telex, fax, telegrammi ed ogni altro mezzo documentabile. Resta inteso che avrà valore la data di invio risultante dai documenti provanti l avvenuta comunicazione. Contraente: il soggetto che stipula la polizza. Cose: sia gli oggetti materiali, sia gli animali. Danno: morte, lesioni personali, danneggiamento a cose. Dipendenti: personale docente e tecnico amministrativo, collaboratori, borsisti, assegnisti, dottorandi, visitatori, specializzandi, volontari, tirocinanti, studenti e qualunque altra persona che intrattenga con l Università un qualsiasi rapporto, sia lo stesso a titolo oneroso o a titolo gratuito. Dipendenti con rapporto di servizio: personale tecnico-amministrativo, docenti, collaboratori coontinuati continuativi, e qualunque altro dipendente con rapporto di impiego o servizio con L'Università. Franchigia: importo prestabilito che rimane a carico dell Assicurato. Indennizzo: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. Polizza/contratto: il documento che prova l'assicurazione. Premio: la somma, comprensiva di imposte, dovuta alla Società. Scoperto: percentuale prestabilita di danno indennizzabile che resta a carico dell Assicurato. Società/Compagnia: l'impresa assicuratrice. Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione. 1

2 CONDIZIONI GENERALI 1) Dichiarazioni relative alle circostanze di rischio. Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente/Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la cessazione della stessa assicurazione ai sensi degli artt c. c. Tuttavia l omissione, l incompletezza o l inesattezza delle dichiarazioni da parte del Contraente/Assicurato, di circostanze eventualmente aggravanti il rischio durante il corso di validità della presente polizza così come all atto della sottoscrizione della stessa non pregiudicano il diritto al completo indennizzo semprechè tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo dei legali rappresentanti del Contraente-Assicurato. La Società prende atto che l involontaria carenza ed imprecisione nell elencazione del numero dei sinistri e del loro ammontare, che hanno colpito il rischio di cui alla presente garanzia, non costituiscono aggravante al fine dell esatta individuazione del rischio stesso. 2) Altre assicurazioni. Il Contraente deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di sinistro, il Contraente deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri. La Società entro 15 giorni dalla comunicazione, può recedere dal contratto con preavviso di 30 giorni, dandone avviso al Contraente. 3) Pagamento del premio e decorrenza della garanzia. L'assicurazione ha effetto dalle ore del giorno indicato nel frontespizio di polizza ancorché il pagamento del premio possa intervenire entro 90 giorni da tale data. I premi devono essere pagati alla Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società. Se il contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore del 90 giorno successivo a quello della scadenza e riprende vigore dalle ore del giorno di pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art c.c. 4) Modifiche all'assicurazione. Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto. 5) Aggravamento del rischio. Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio a lui noto. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art c.c. 6) Diminuzione del rischio. Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente ai sensi dell'art c.c. e rinuncia al relativo diritto di recesso. 7) Obblighi in caso di sinistro. In caso di sinistro, il Contraente/Assicurato deve darne notizia scritta all'agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 30 giorni da quando ne ha avuta conoscenza, fermo restando quanto previsto dall art c.c. in relazione ai termini di prescrizione. Agli effetti dell assicurazione di responsabilità civile verso i prestatori di lavoro, il Contraente deve denunciare soltanto i sinistri per i quali ha luogo inchiesta giudiziaria a norma di legge. 2

3 In caso di sinistro mortale o di notevole gravità, la denuncia dovrà essere preceduta da comunicazione relativa al fatto, nel più breve tempo possibile. 8) Recesso in caso di sinistro. In caso di rifiuto d indennizzo il Contraente può recedere dall'assicurazione in qualsiasi momento, con preavviso di 90 giorni. In caso di recesso la Società entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso, esclusa l imposta. 9) Durata della polizza. Il presente contratto ha la durata di 5 anni dal e cesserà alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta. E facoltà del Contraente recedere dal contratto al termine di ogni annualità mediante preavviso da darsi con comunicazione 90 giorni prima della scadenza della rata di premio annuale. 10) Oneri fiscali. Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente anche se fossero stati anticipati dalla Società. 11) Foro competente. Le controversie relative all interpretazione e/o esecuzione del contratto sono di esclusiva competenza del Foro di Udine. 12) Rinvio alle norme di legge. Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE 13) Estensione territoriale. L'Assicurazione vale per i sinistri verificatisi nel mondo intero. 14) Regolazione del premio. Il premio viene anticipato, in via provvisoria, come stabilito dall art. 19 delle Condizioni Particolari ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto. La regolazione avviene, come stabilito nel Disciplinare di Gara e secondo le variazioni intervenute, durante il periodo di riferimento, negli elementi presi come base per il conteggio del premio (retribuzioni lorde annue - personale di ruolo) fermo restando il premio minimo stabilito. A tale scopo, entro 120 giorni dalla fine di ogni periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati relativi agli elementi variabili. Le differenze attive o passive risultanti dalla regolazione devono essere pagati nei 60 giorni dalla relativa comunicazione da parte della Società. Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società può fissargli un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni. Decorso inutilmente tale termine il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto, o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione, o il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore del giorno in cui l'assicurato abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente, o di dichiarare con lettera raccomandata la risoluzione del contratto. La Società ha diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie. 15) Gestione delle vertenze di danno - Spese legali. La Società assume fino alla loro conclusione la gestione delle vertenze del danno, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'assicurato/contraente, 3

4 designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti al Contraente stesso. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro il Contraente/Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e il Contraente in proporzione. La Società non riconosce le spese incontrate dal Contraente /Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale. 16) Obbligo di fornire dati sull andamento del sinistri. La Società alle scadenze annuali, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddivisi: a) sinistri denunciati; b) sinistri riservati (con indicazione dell importo a riserva); c) sinistri liquidati (con indicazione dell importo liquidato); d) sinistri respinti (mettendo a disposizione le motivazioni scritte). Il Contraente potrà chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate. 17) Legittimazione. L'Università esercita, anche in via esclusiva, tutti i diritti e le azioni nascenti dal presente contratto, anche in relazione ai danni che coinvolgono i dipendenti. 18) Inizio e termine della garanzia. L assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all assicurato nel corso del periodo di efficacia del contratto a condizione che tali richieste siano conseguenti a danni verificatesi non oltre tre anni prima della data di efficacia dell assicurazione. Fermi gli obblighi previsti dall art. 7 delle condizioni generali di assicurazione in merito alle modalità di denuncia dei sinistri, si conviene che la garanzia presta efficacia per le denuncie di sinistro pervenute alla Società entro tre anni dalla cessazione del contratto, purché riferite a fatti verificatesi durante il periodo di efficacia del contratto medesimo. In tale caso il massimale di copertura esposto in polizza rimane unico per uno o più sinistri per il periodo considerato. CONDIZIONI PARTICOLARI 1) Oggetto dell Assicurazione La Società si obbliga a tenere indenne il Contraente/Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di un fatto verificatosi durante il periodo di validità del contratto, in relazione a tutte le attività, nessuna esclusa, che lo stesso può legittimamente svolgere tramite i propri dipendenti. Si elencano, a mero titolo esemplificativo e non limitativo, alcune di tali attività: didattiche, scolastiche, di ricerca, di sperimentazione, preliminari, complementari, accessorie, commerciali, agricole, sanitarie, assistenziali, socio-culturali, di tirocinio pre e post lauream, tecniche, sportive e ricreative, L assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare al Contraente per fatto doloso di persone delle quali deve rispondere. 4

5 2) RC Fabbricati. La garanzia viene estesa alla responsabilità derivante dalla proprietà e/o conduzione a qualsiasi titolo di fabbricati, terreni, impianti sportivi, impianti di gas criogeni liquefatti e/o compressi, strade, boschi, parchi, giardini, recinzioni, cartelli stradali/pubblicitari, antenne, aziende agricole, serre e simili e quant altro di competenza che venga utilizzato per le finalità del Contraente anche se in uso a terzi. La garanzia si intende operante indipendentemente dallo stato di conservazione o di stabilità degli immobili. L Università di Udine è esonerata dalla dichiarazione dell ubicazione e dei valori degli immobili assicurati e dalla successiva comunicazione di qualunque variazione. 3) Manutenzione. L Assicurazione è estesa alla Responsabilità Civile che incombe al Contraente in relazione ai lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione, ristrutturazione e riadattamento dei fabbricati adibiti all attività descritta. Sono comprese in garanzia, inoltre, i danni derivanti dalla mancata o erronea applicazione della normativa sulla sicurezza sul lavoro e i danni derivanti ai sensi dei: - D. Lgs n. 626/94 e successive modificazioni ed integrazioni; - D. Lgs n. 494/96 e successive modificazioni ed integrazioni; - L. R. Friuli V.G. 14/2002 e successive modificazioni ed integrazioni; - D. Lgs. n.163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni. Qualora i lavori siano appaltati a terzi, la garanzia opera quale committente dei lavori. 4) Carico e scarico. L Assicurazione è estesa ai danni a mezzi di trasporto sotto carico e scarico ovvero in sosta nell ambito di esecuzione delle anzidette operazioni, compreso il mancato uso. Sono esclusi i danni da furto. 5) RC del committente. L Assicurazione è prestata per il rischio della Responsabilità Civile derivante al Contraente ai sensi di legge, in base all art del Codice Civile, per i danni involontariamente cagionati a terzi dai suoi dipendenti, commessi in relazione alla guida per suo conto di autovetture, motocicli, ciclomotori, velocipedi, purché i medesimi non siano di proprietà o in usufrutto alla Contraente o allo stesso intestato al P.R.A. o a lui locati. La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate. Si prende inoltre atto che la garanzia viene estesa ai danni causati dall'uso di velocipedi utilizzati per motivi di servizio, sia di proprietà dei "dipendenti" che dell'ente. 6) Terzi. Non sono considerati terzi: - il legale rappresentante del Contraente, fermo restando che sono compresi i danni subiti dal medesimo qualora determinati da fatti non da lui direttamente gestiti. 7) Assicurazione responsabilità civile verso prestatori di lavoro(rco). La Società si obbliga a tenere indenne il contraente di quanto questi sia tenuto a pagare (capitali, interessi e spese) quale civilmente responsabile: 1) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R 30 giugno 1965 n e s.m.i. e del D. Lgs. n. 38 del 23/02/2000 e s.m.i. per gli infortuni (escluse le malattie professionali) sofferti dai "dipendenti", assicurati ai sensi della predetta normativa, nelle attività previste dalla presente assicurazione. 2) ai sensi del Codice Civile, a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30/06/1965 n e D.Lgs. 23/2/2000 n. 38 art. 13, cagionati ai "dipendenti" di cui al precedente punto 1) per morte e per lesioni personali da infortunio dalle quali sia derivata un invalidità permanente calcolata sulla base delle tabelle di cui ai precedenti decreti, senza l applicazione di franchigie. 3) ai sensi del D.Lgs. 626/94 e successive modifiche o integrazioni e al D. Lgs n. 494/96 e successive modificazioni ed integrazioni; 4) ai sensi della L. R. Friuli V.G. 14/2002 e successive modificazioni ed integrazioni. 5

6 Non costituisce motivo di decadenza dell assicurazione la mancata assicurazione presso l INAIL di parte dei "dipendenti" dell Assicurato, per errore, dimenticanza o inesatta interpretazione delle norme vigenti al riguardo. La garanzia RCO vale anche per le azioni di rivalsa esperite: - dall INPS ai sensi dell art. 14 della legge 12 giugno 1984 n. 222 e s.m.i., - dall INAIL e da altri Enti similari. Limitatamente ai "dipendenti" del Contraente, l assicurazione vale anche per le malattie professionali indicate nelle tabelle allegate al D.P.R. 09/06/75 n. 482 e alle tabelle allegate al D.P.R. 30/06/1965 n e successive modifiche ed integrazioni. L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino durante il periodo di validità della polizza o in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e siano conseguenza di fatti colposi verificatisi durante il periodo di assicurazione, inoltre, vale per le malattie professionali che si manifestino dopo un anno dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. Il massimale indicato in polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società: a) per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale; b) per più danni verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione. La garanzia non vale: a) per i "dipendenti" per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile; b) per le malattie professionali conseguenti: 1) alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte dei rappresentanti legali dell'università; 2) alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni da parte dei rappresentanti legali dell'università. La presente esclusione cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze; La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni, verifiche e/o controlli sullo stato delle strutture utilizzate dal Contraente, ispezioni per le quali il Contraente stesso è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessaria. Ferme, in quanto compatibili, le "Norme" in punto di denuncia dei sinistri, il Contraente ha l'obbligo di denunciare senza ritardo alla Società l'insorgenza di una malattia professionale rientrante nella garanzia, e di far seguito con la massima tempestività con le notizie, i documenti, e gli atti relativi al caso denunciato. La Società prende atto che anche i "dipendenti" non assicurati INAIL sono considerati terzi fra di loro e anche nei confronti dell'ente. 8) Danno biologico. L Assicurazione della responsabilità civile verso i dipendenti (R.C.O) comprende, ai sensi del Codice Civile, il risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30/06/1965 n e s.m.i., cagionati ai dipendenti per morte, per lesioni personali, dalle quali sia derivata un'invalidità permanente sulla base delle tabelle di cui agli allegati al D.P.R. 30 giugno 1965 n e s.m.i. 9) RC "dipendenti". L'assicurazione si intende estesa alla responsabilità civile personale per danni materiali arrecati dai "dipendenti", in conseguenza di un fatto verificatosi durante il periodo di validità della polizza, in relazione a tutte le attività, nessuna esclusa, che gli stessi possono legittimamente svolgere. Massimali: - verso terzi (entro i limiti dei massimali R.C.T.); - verso altri dipendenti (entro i limiti dei massimali R.C.O.). Per i "dipendenti con rapporto di servizio" sono esclusi i danni derivanti da colpa grave. 6

7 10) Esclusioni. Dalla presente Assicurazione sono esclusi i danni: a) conseguenti a smarrimento, distruzione di denaro, preziosi, titoli al portatore; b) danni da furto; c) i danni verificatisi in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; d) da fatto doloso del Contraente; e) i danni conseguenti dalla circolazione su strade ad uso pubblico e su aree a questi equiparate, di veicoli a motore soggetti all'assicurazione obbligatoria ai sensi della legge n. 990 del 24/12/69 e successive modifiche e integrazioni e regolamenti di esecuzione, oppure da navigazione di natanti a motore o impiego di aeromobili; f) derivanti dal mancato raggiungimento del fine o degli obiettivi dell Ente, nonché da responsabilità volontariamente assunta che esuli e/o esorbiti i poteri conferiti dalla legge; g) i danni conseguenti all inquinamento dell aria, dell acqua e del suolo, salvo quanto previsto dall art. 16. h) Esclusione del rischio Terrorismo. Le garanzie di responsabilità civile prestate con la presente polizza non comprendono i danni a terzi, a qualunque titolo imputabili all'assicurato, causati da o comunque verificatesi in occasione di: atti di terrorismo; azioni o provvedimenti delle Autorità al fine di controllare, prevenire, impedire o reagire ad atti di terrorismo; salvo che l'assicurato provi che il danno non ha avuto alcun rapporto con tali atti o azioni. Agli effetti della presente esclusione si intende per atto di terrorismo qualunque comportamento illecito attivo od omissivo recante danno o pericolo di danno alle persone e/o alle cose, posto in essere da persone singole o associate, con ispirazione politica, sociale, religiosa o ideologica, anche per conto o in collegamento a organizzazioni o governi, compiuto con l'intenzione di influenzare qualsiasi voglia Stato, Governo, Autorità, Organizzazione o comunque di provocare situazioni di tensione o timore nella collettività o parti di essa o settori dell'economia. i) sono sempre esclusi dall'assicurazione i danni di qualsiasi natura e comunque occasionati, direttamente od indirettamente derivanti, seppure in parte, dall'asbesto o da qualsiasi altra sostanza contenente l'asbesto stesso; l) alle cose in consegna e/o custodia. 11) Danni indiretti. L'assicurazione comprende i danni e le perdite patrimoniali derivanti da interruzione o sospensione di attività industriali, commerciali, agricole, o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termine di polizza. 12) Specificazioni Fermo quanto stabilito nell art. 1 Oggetto dell assicurazione si specifica che la garanzia si intende prestata anche, a titolo esemplificativo e non limitativo, per: gestione, anche se affidata a terzi di mense, bar, spacci, distributori automatici, compreso il rischio della somministrazione di prodotti alimentari e/o di prodotti di smercio in genere; partecipazione ed organizzazione di mostre, convegni, seminari di qualsiasi tipo, compresa la concessione di proprie strutture a terzi; committenza a terzi di lavori, di servizi e di prestazioni in genere; danni derivanti dalla detenzione e dall uso di fonti radioattive relativamente alle attività svolte; responsabilità civile derivante al Contraente per lesioni a persone in caso di aggressione, verificatasi nell ambito dei locali del Contraente; danni cagionati a terzi ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. 13) Massimali e franchigie I massimali previsti dal presente contratto sono: 7

8 R.C.T ,00= per sinistro; R.C.O ,00 = per sinistro; In ogni caso i massimali per sinistro per R.C.T., R.C.O., stabiliti in polizza, restano il limite entro cui gli Assicuratori possono essere chiamati a rispondere, anche in caso di corresponsabilità dei "Dipendenti" con l'assicurato o tra loro. Limitatamente alle garanzie di seguito riportate, si stabiliscono i seguenti massimali e le seguenti franchigie per ogni sinistro e per anno assicurativo: Garanzia Massimale Franchigia Danni carico e scarico (art. 4) ,00 100,00 Danni applicazione D. Lgs. 196/2003 (art. 12) , ,00 Danni indiretti (art. 11) ,00 scoperto 3% minimo 500,00 Spese di salvataggio (art. 14) 10% del max RCT Danni da inquinamento (art. 16) , ,00 Danni a cose in consegna e/o custodia (art. 17) ,00 100,00 14) Spese di salvataggio. L'assicurazione comprende le spese sostenute dal Contraente per neutralizzare o limitare le conseguenze di un sinistro risarcibile a termini di polizza, con l'obbligo di darne immediato avviso agli Assicuratori. 15) Rinuncia alla rivalsa La Società rinuncia all'esercizio dell'azione di surrogazione spettantele ai sensi dell'art c.c. nei confronti dei "dipendenti" responsabili del danno, ad esclusione dei casi di dolo e per i "dipendenti con rapporto di servizio di dolo e colpa grave. 16) Danni da inquinamento. A parziale deroga di quanto previsto dall'art. 10 g) la garanzia è estesa ai danni conseguenti a contaminazione dell acqua, dell aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, provocati da sostanza di qualunque natura, emesse o comunque fuoriuscite subitaneamente a seguito di fatto improvviso ed accidentale derivante dall attività descritta in polizza. Sono compresi anche i danni derivanti da cose trasportate su automezzi dell Università. 17) Danni a cose in consegna e/o custodia. In deroga a quanto previsto dall art. 10 lettera l) la garanzia viene estesa ai danni arrecati alle cose in consegna e/o custodia, con l esclusione dei danni derivanti dall incendio. Tale garanzia viene prestata nei limiti previsti all art ) Interpretazione delle norme. Si conviene fra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato su quanto contemplato da tutte le condizioni di assicurazione. 19) Premio annuo e premio minimo. Il premio annuo spettante alla Società è determinato applicando il ribasso percentuale offerto in sede di gara al premio annuo lordo posto a base di gara. All inizio di ciascun anno assicurativo, secondo quanto previsto dall art. 3 delle Condizioni Generali, il Contraente provvederà al versamento del 75% del premio annuo. Il premio viene anticipato in via provvisoria ed è regolato alla fine di ciascun anno assicurativo come stabilito dall art. 14 delle Condizioni Generali. 8

9 Il Contraente si impegna in ogni caso a corrispondere alla Società un premio annuo minimo di polizza pari al del 75% del premio annuo determinato secondo quanto indicato sopra. 9

10 APPENDICE GARANZIA COLPA GRAVE Si precisa che la copertura prevista dalla presente appendice viene attivata dall'università su richiesta dei dipendenti che intendono aderire alla polizza. La Società si impegna ad attivare la garanzia della colpa grave per la responsabilità personale dei "dipendenti con rapporto di servizio" (art. 9) alle condizioni particolari della polizza base, a fronte del pagamento del premio indicato in sede di gara. Il Contraente dovrà comunicare alla Società, entro 120 giorni dalla data dalla scadenza annuale il numero degli aderenti alla presente garanzia. Il relativo premio sarà corrisposto alla Società entro 60 giorni dalla data di ricevimento dell appendice di regolazione. La garanzia sarà operativa contestualmente alla data di operatività della polizza base, purché non esistano nel periodo di carenza, comunicazioni o notizie inerenti un potenziale danno commesso dall interessato. La presente appendice non prevede un premio minimo e decade automaticamente in mancanza di aderenti. 10

11 POLIZZA R.C.T. SITUAZIONE SINISTRI PER IL RISCHIO DA COPRIRE - NOTA INFORMATIVA Sinistri dal al Sinistri denunciati: n. 30 Sinistri liquidati: n. 19 Sinistri senza seguito: n. 10 Sinistri riservati: n. 1 Importo totale in riserva: ,00 Importo Risarcimenti totale: ,64 retribuzioni lorde personale di ruolo anno ,00 11

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