IMU - Imposta Municipale Propria
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- Benedetta Antonelli
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1 IMU - Imposta Municipale Propria Il D.L. n. 201/2011, convertito nella Legge n. 214/2011, ha introdotto l Imposta Municipale Propria (IMU) in via sperimentale dal 2012 fino al L Imposta municipale propria sostituisce: 1) L Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.); 2) L Imposta sul reddito delle persone fisiche e le addizionali Irpef dovute sui redditi fondiari relativi ai beni non locati. Rispetto all I.C.I., l Imposta municipale propria presenta alcune novità. La prima novità riguarda la reintroduzione del prelievo sull abitazione principale e relative pertinenze che viene mitigato dalla detrazione di 200,00 spettante ai proprietari di tali immobili. Inoltre è prevista la maggiorazione di detrazione, che si aggiunge a quella base di 200,00, pari a 50,00 per ogni figlio convivente di età non superiore a 26 anni purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell unità immobiliare adibita ad abitazione principale. La misura massima della maggiorazione è di 400,00 che, sommata alla detrazione di base, raggiunge quindi la cifra di 600,00. Tale nuova detrazione non è legata alla condizione di figlio a carico. I 50,00 euro aggiuntivi, quindi, competono anche se il figlio lavora ed ha redditi propri. La seconda novità riguarda la rivalutazione del valore immobiliare diversificata per tipologia di fabbricato. Infatti, alla conferma della quota di rivalutazione già prevista dalla legge, pari al 5% della rendita catastale, si aggiunge l innalzamento dei moltiplicatori da applicare per calcolare quanto dovrà versare ogni contribuente. Per l abitazione principale e relative pertinenze il moltiplicatore è pari a 160. A titolo esemplificativo per un abitazione principale con rendita di 1.000,00 e per un garage con rendita di 100,00, il calcolo dell IMU da pagare è il seguente: (1.000, ,00 ) x 1,05 x 160 = ,00 (valore imponibile). IMU con aliquota 0,40% = 739,2 200,00 (detrazione) = 539,20 euro (importo da versare). Per i fabbricati i moltiplicatori per il calcolo dell imponibile IMU sono i seguenti: per i fabbricati di categoria catastale A C/2 C/6 C/7 (esclusa A/10); per i fabbricati di categoria catastale B C/3 C/4 C/5; - 80 per i fabbricati di categoria catastale A/10 D/5; - 60 per i fabbricati di categoria catastale D ( esclusa D/5); - 55 per i fabbricati di categoria catastale C/1. Per i terreni, il reddito dominicale rivalutato del 25% deve essere moltiplicato per : per i terreni agricoli; per i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali. Per le aree fabbricabili la base imponibile I.M.U. è costituita dal valore venale in comune commercio al primo gennaio dell anno di riferimento.
2 Altra importante novità è la nozione di abitazione principale che è più ristretta rispetto a quella valevole ai fini dell esenzione ICI. E indispensabile, infatti, che il contribuente e il suo nucleo familiare dimorino abitualmente nell immobile e nel contempo vi risiedano anagraficamente. Deve, inoltre, trattarsi di un unica unità immobiliare iscritta in Catasto o iscrivibile come tale. In linea di principio, dunque, in presenza di due unità autonomamente accatastate, l abitazione principale può essere solo una delle due. Le pertinenze tassate come l abitazione principale possono essere al massimo una per ogni categoria catastale C/2 (magazzini), C/6 (autorimesse) e C/7 (tettoie), senza alcun potere derogatorio da parte del comune in merito. Sono, inoltre, molto limitati i casi delle unità assimilate all abitazione principale: scompare innanzitutto la fattispecie della casa concessa in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado prevista nel regolamento comunale ICI. Per quanto riguarda invece i coniugi separati o divorziati l IMU sarà versata dal coniuge separato che vive nella casa anche se non proprietario. Quindi l IMU sarà versata da chi ha il diritto di abitazione sulla casa, a prescindere da chi ne è proprietario. Contribuenti residenti all'estero Per i cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato non può più considerarsi adibita ad abitazione principale l unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia. Inoltre gli stessi cittadini non residenti non potranno più effettuare il versamento dell IMU in un unica soluzione entro la scadenza del mese di dicembre ma dovranno invece adottare le modalità previste per i residenti pagando la prima rata entro il 18 giugno 2012 e la seconda entro il 17 dicembre 2012 con l aliquota ordinaria. Immobili rurali L altra grande novità dell IMU riguarda la tassazione dei fabbricati rurali, da sempre esenti dai tributi comunali. Le unità abitative rurali, se abitazioni principali, saranno tassate come abitazioni principali con l aliquota dello 0,40% e con le detrazioni di legge. Inoltre, c è l obbligo di accatastare tutti i fabbricati rurali entro il 30 novembre Per i fabbricati strumentali e abitativi tuttora iscritti nel catasto terreni, che devono transitare nel catasto urbano entro il prossimo 30 novembre, l IMU verrà versata in unica rata a dicembre 2012.
3 Terreni condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP) Per i terreni agricoli, posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali (IAP), di cui all art. 1 del D. Lgs. N. 99/2004, vengono reintrodotti gli abbattimenti a scaglioni prescritti dall art. 9 del D. Lgs. 504/1992, con applicazione dell IMU sulla parte eccedente i 6 mila euro (franchigia) e con abbattimenti del 70% dell imposta gravante sulla parte eccedente la franchigia e fino a euro, del 50% di quella gravante sulla parte di valore eccedente i euro fino a euro e del 25% di quella gravante sulla parte eccedente i euro e fino a euro. Fabbricati inagibili o inabitabili e immobili storici La base imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzabili, limitatamente al periodo dell anno durante il quale sussistono dette condizioni. L inagibilità o l inabilità è accertata dall ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. La base imponibile è ridotta del 50% anche per gli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico. Viene però abrogato il comma 2 dell art. 11 della legge 413/1991 in tema di tassazione agevolata per gli immobili storici (base imponibile determinata utilizzando la minore delle tariffe d estimo riferibili alla zona censuaria nella quale risulta collocato l immobile storico). Aliquote L acconto dovrà essere versato con le aliquote di base statali come di seguito indicate: - 0,4% per l abitazione principale e relative pertinenze dichiarate; - 0,2% per i fabbricati rurali strumentali; - 0,76% per tutti gli altri immobili. Modalità di pagamento I versamenti I.M.U. devono essere effettuati in due rate: a) la prima entro il 18 giugno 2012, pari al 50% dell imposta dovuta calcolata sulla base della aliquota base e delle relative detrazioni spettanti; b) la seconda, entro il 17 dicembre 2012, a saldo dell imposta dovuta per l intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, in base alle aliquote deliberate dal Consiglio Comunale e alle eventuali modificazioni della normativa statale. PER L ABITAZIONE PRINCIPALE E LE RELATIVE PERTINENZE IL VERSAMENTO PUO ESSERE EFFETTUATO IN TRE RATE: a) la prima entro il 18 giugno 2012, pari ad un terzo dell imposta dovuta calcolata sulla base dell aliquota base e delle detrazioni spettanti;
4 b) la seconda, entro il 17 dicembre 2012, pari ad un terzo dell imposta dovuta calcolata sulla base dell aliquota base e delle detrazioni spettanti; c) la terza, entro il 17 dicembre 2012, a saldo dell imposta dovuta per l intero anno in corso, con eventuale conguaglio sulle prime due rate versate, in base alle aliquote deliberate dal Consiglio comunale e alle eventuali modificazioni della normativa vigente. Per i fabbricati strumentali alle attività agricole il pagamento deve essere effettuato in due rate: - la prima entro il 18 giugno 2012 pari al 30% dell imposta dovuta; - la seconda entro il 17 dicembre 2012 a conguaglio. L I.M.U deve essere pagata esclusivamente attraverso il Modello F24 presso qualsiasi sportello postale o bancario compilando la sezione IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI, individuando l Ente destinatario con il codice catastale relativo. Il codice che identifica il comune di Piove di Sacco è G693. Con la risoluzione dell Agenzia delle Entrate n. 35/E del 12 aprile 2012 sono stati istituiti i codici per pagare l IMU. Riportiamo qui di seguito l elenco dei nuovi codici tributo: 3912 abitazione principale e relative pertinenze (destinatario il Comune); 3913 fabbricati rurali ad uso strumentale (destinatario il Comune); 3914 terreni (destinatario il Comune); 3915 terreni (destinatario lo Stato), 3916 aree fabbricabili (destinatario il Comune); 3917 aree fabbricabili (destinatario lo Stato); 3918 altri fabbricati (destinatario il Comune); 3919 altri fabbricati (destinatario lo Stato); 3923 interessi da accertamento (destinatario il Comune); 3924 sanzioni da accertamento (destinatario il Comune). Non si versa l imposta se l importo riferito all intero anno non supera. 12,00, mentre se l importo della sola rata di acconto è inferiore a. 12,00 si paga direttamente il totale annuo a saldo nel mese di giugno. Dichiarazione IMU E previsto un termine di 90 giorni dal possesso o dalla variazione per la dichiarazione ai fini IMU utilizzando l apposito modello approvato con decreto ministeriale. Per gli immobili posseduti già al 1 gennaio 2012 la dichiarazione va resa entro il 30 settembre Restano comunque valide le dichiarazioni presentate ai fini ICI solo in quanto compatibili. Per informazioni: Ufficio Tributi via Cardano, 2 tel. 049/ e mail tributi@comune.piove.pd.it Orario apertura: lunedì dalle 8.45 alle 11,00 martedì dalle 16,00 alle 18,00 mercoledì dalle 11,00 alle 13,00. Dal 14/05/2012 al 18/06/2012 dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 11,00 e martedì pomeriggio dalle 16,00 alle 18,00.
5 Imposta Municipale Propria Presupposto e Oggetto dell'imposta Presupposto dell imposta è il possesso di immobili, ivi comprese l abitazione principale e le pertinenze della stessa. Oggetto dell imposta Fabbricato Per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel Catasto Edilizio Urbano, considerando l'area di pertinenza parte integrante del fabbricato. Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato. Area Fabbricabile Per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all allevamento di animali (vedi art. 2 del Regolamento Comunale dell Imposta Municipale Propria). In caso di edificazione su un area, dalla data d inizio lavori fino al momento di ultimazione degli stessi, la base imponibile IMU è data solo dal valore dell area, senza computare il valore del fabbricato in corso d opera. In caso di demolizione di fabbricato e ricostruzione sull area di risulta oppure in caso d interventi di recupero edilizio, per il periodo compreso tra l inizio dei lavori di demolizione o di recupero e la fine dei lavori di ricostruzione o recupero, la base imponibile IMU si calcola sul valore venale dell area in comune commercio, senza computare il valore del fabbricato che si sta demolendo e ricostruendo oppure recuperando. A lavori ultimati l IMU si calcolerà sulla nuova rendita catastale che sarà attribuita al fabbricato. Terreno Agricolo Per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del Codice Civile (coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali ecc)
6 Imposta Municipale Propria Soggetti passivi Deve pagare l IMU chi possiede immobili (fabbricati, terreni agricoli ed aree fabbricabili), chi gode sugli stessi di un diritto reale di usufrutto, uso o abitazione (anche quello spettante al coniuge superstite a seguito di successione), enfiteusi, superficie e il locatario degli immobili concessi in locazione finanziaria a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto. Non hanno alcun obbligo agli effetti dell'imu il nudo proprietario, il locatario, l'affittuario ed il comodatario, il coniuge separato non assegnatario della casa coniugale anche se proprietario, nonché il socio della cooperativa edilizia (non a proprietà indivisa) sull alloggio assegnatogli, anche se in via provvisoria, e l'assegnatario dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica concessogli in locazione con patto di futura vendita e riscatto. In caso di contitolarità dei predetti diritti sul medesimo immobile, si considerano validamente eseguiti i versamenti dell imposta effettuati, anziché separatamente da ciascun titolare per la parte corrispondente alla propria quota di possesso, cumulativamente da uno qualsiasi di essi anche per conto degli altri.
7 Imposta Municipale Propria Abitazione Principale e relative Pertinenze Ai sensi dell art. 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011, per abitazione principale si intende l immobile, iscritto o iscrivibile nel Catasto Edilizio Urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Non spettano i benefici per l abitazione principale nei casi di più unità immobiliari seppur adibite ad abitazione principale. Per pertinenza dell abitazione principale si intendono esclusivamente i fabbricati classificati nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all unità ad uso abitativo. Le pertinenze non sono più, quindi, di numero illimitato ma al massimo tre, senza che rilevi, peraltro, il fatto che la pertinenza risulti autonomamente accatastata ovvero che non abbia un autonomo classamento catastale perché compresa nello stesso elaborato planimetrico dell unità immobiliare al cui servizio essa è posta - artt c.c.
8 Imposta Municipale Propria Assimilazioni per legge Unità immobiliari assimilate all abitazione principale sia ai fini dell aliquota che della detrazione ex casa coniugale assegnata al coniuge separato o divorziato che vive nella casa anche se non proprietario (vale il diritto di abitazione ); Unità immobiliari assimilate all abitazione principale ai soli fini della detrazione immobili dell ATER regolarmente assegnati; immobili delle cooperative a proprietà indivisa adibiti ad abitazione principale dei soci.
9 Imposta Municipale Propria Esenzioni di imposta Per legge sono esenti i seguenti immobili: 1. gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province nonché dai Comuni, dalle Comunità Montane, dai Consorzi fra detti Enti, dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinati anche a compiti non esclusivamente istituzionali; 2. i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9; 3. i fabbricati destinati ad uso culturale di cui all'articolo 5-bis del D.P.R. 29/09/1973, N. 601 (immobili interamente adibiti a sedi, aperte al pubblico, di musei, biblioteche, archivi, cineteche, emeroteche, per i quali al possessore non deriva alcun reddito dall utilizzazione dell immobile); 4. i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto; 5. i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense; 6. i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle Organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati; 7. i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina ai sensi dell art. 15 della L. 984/77; 8. gli immobili posseduti ed utilizzati dai soggetti di cui all'art. 73, comma 1, lettera c), del D.P.R. n. 917/1986, delle O.N.L.U.S. costituite a norma del D. Lgs. n. 460/1997, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, ricreative, sportive e culturali, che non abbiano per oggetto esclusivo e principale l esercizio di un attività commerciale.
10 Imposta Municipale Propria Aliquote e detrazioni ALIQUOTE 2012 Aliquota ordinaria 0,76%; Aliquota ridotta 0,40% per abitazione principale e relative pertinenze; Aliquota ridotta 0,40% per l ex casa coniugale assegnata al coniuge separato o divorziato che vive nella casa anche se non proprietario (vale il diritto di abitazione ); Aliquota ridotta 0,38% per gli alloggi di proprietà dell A.T.E.R. regolarmente assegnati; DETRAZIONI DI IMPOSTA Dall imposta dovuta per l unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione spetta anche all unità immobiliare costituente ex casa coniugale assegnata al coniuge separato o divorziato che vive nella casa; alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e per gli alloggi regolarmente assegnati dall ATER. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione ordinaria è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l importo massimo di euro 400. Il diritto alla maggiorazione spetta non oltre il mese di compimento del ventiseiesimo anno di età, per cui decade dallo stesso nel momento in cui si verifica detto evento. L importo della maggiorazione si calcola per i mesi in cui persiste il requisito che dà diritto alla maggiorazione stessa. Per usufruire della maggiorazione della detrazione già per il mese di nascita, deve sussistere il requisito dell esistenza in vita per almeno 15 giorni nel mese. Va infine precisato che per godere della maggiorazione non occorre che il figlio sia fiscalmente a carico (il reddito del figlio è irrilevante).
11 Imposta Municipale Propria Calcolo Imposta Municipale Propria Come si calcola l imposta L'imposta è determinata applicando alla base imponibile l'aliquota vigente tenendo conto delle detrazioni d'imposta. L'IMU è dovuta per ogni anno solare proporzionalmente alla quota ed ai mesi di possesso. Il possesso per almeno quindici giorni equivale al possesso per l'intero mese. Determinazione della base imponibile Il valore degli immobili, detto base imponibile si ottiene, con l'eccezione delle aree fabbricabili, a partire dalla rendita catastale per i fabbricati e a partire dal reddito dominicale per i terreni agricoli. La rendita (per i fabbricati) e il reddito dominicale (per i terreni) sono valori attributi dagli uffici del catasto. Per le aree fabbricabili il valore imponibile è dato dal valore venale, cioè dal valore di mercato delle aree stesse. Fabbricati - Il valore degli immobili iscritti in Catasto si ottiene moltiplicando: rendita catastale x 1,05 x 160 (unità immobiliari da A/1a A/9, C/2, C/6, C/7- abitazioni, box auto e garage, magazzini, tettoie non pertinenziali ad abitazioni principali) rendita catastale x 1,05 x 80 (unità immobiliari cat. A/10 - uffici) rendita catastale x 1,05 x 140 (unità immobiliari cat. da B/1 a B/8 collegi, scuole, caserme, ospedali pubblici, prigioni) rendita catastale x 1,05 x 55 (unità immobiliari cat. C/1 - negozi) rendita catastale x 1,05 x 140 (unità immobiliari cat. C/3, C/4 e C/5 - laboratori artigiani, palestre e stabilimenti balneari e termale senza fini di lucro) rendita catastale x 1,05 x 60 (unità immobiliari da D/1 a D/10, escluso D/5 - capannoni industriali, fabbriche, centri commerciali, alberghi, teatri e cinema, ospedali privati, palestre e stabilimenti balneari e termali con fini di lucro, compresi i fabbricati rurali strumentali) rendita catastale x 1,05 x 80 (unità immobiliari D/5 - istituti di credito, cambio e assicurazione). Aree fabbricabili - Il valore è quello venale in comune commercio al 1 gennaio dell'anno d'imposta. Terreni agricoli - Il valore si ottiene moltiplicando il Reddito Dominicale x 1,25 x 135. Per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali il moltiplicatore è pari a 110.
12 Imposta Municipale Propria Modalità Pagamento IMU Quando versare l'imposta Il versamento può essere effettuato in due rate: prima rata in acconto entro il 18 giugno 2012 pari al 50% dell'imposta dovuta calcolata con le aliquote e le detrazioni del D.L. 201/2011 (0,40% per l abitazione principale e relative pertinenze e 0,76% sugli altri immobili) senza applicazione di sanzioni ed interessi; seconda rata entro il 17 dicembre 2012 a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno con conguaglio sulla prima rata versata in base alle aliquote d imposta deliberate dal Comune. Limitatamente all'anno 2012 ed esclusivamente per l'imposta dovuta sull'abitazione principale e pertinenze è possibile effettuare il pagamento in tre rate (18 giugno, 17 settembre e 17 dicembre) di cui la prima e la seconda pari ad 1/3 con utilizzo dell aliquota dello 0,40% e della detrazione e la terza a saldo, per l ammontare determinato a conguaglio. Per quanto concerne le costruzioni rurali, strumentali ed i terreni agricoli, nel 2012 l acconto di giugno deve essere versato nella misura del 30%, con versamento del 70% a saldo entro il 17 dicembre Per quanto riguarda i fabbricati rurali iscritti ancora al catasto terreni (e da censire entro il 30 novembre 2012) il versamento dovrà essere eseguito in un unica rata (17 dicembre 2012). Arrotondamento L importo da pagare deve essere arrotondato all euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. Ravvedimento Operoso: Se il pagamento dell imposta viene fatto dopo le scadenze sopraindicate ma entro i 14 giorni successivi alla data di scadenza dovrà essere pagata anche una sanzione pari allo 0,2% per ogni giorno di ritardo; dal 15 giorno di ritardo fino al i 30 giorno di ritardo (quindi entro il 18 luglio 2012 per la rata di acconto, oppure entro 16 gennaio 2013 per la rata di saldo), dovrà essere pagata anche una sanzione pari al 3% dell imposta nonché gli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno. Se il pagamento avviene entro un anno dalla scadenza la sanzione è pari al 3,75%. Come pagare L IMU deve essere pagata esclusivamente con il Modello F24, compensando il debito IMU con eventuali crediti in imposte erariali risultanti dalla dichiarazione dei redditi ed utilizzando i codici tributo di cui alla risoluzione dell Agenzia delle Entrate n. 35/E del 12 aprile E stata, infatti, espressamente negata ai Comuni la possibilità di regolamentare modalità di versamento alternative o aggiuntive. Contribuenti residenti all'estero Per i cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato non può più considerarsi adibita ad abitazione principale l unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia. Inoltre gli stessi cittadini non residenti non potranno più effettuare il versamento dell IMU in un unica soluzione entro la
13 scadenza del mese di dicembre ma dovranno invece adottare le modalità previste per i residenti pagando la prima rata entro il 18 giugno 2012 e la seconda entro il 17 dicembre 2012 con l aliquota ordinaria.
14 SCHEDA CALCOLO IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA IMU ABITAZIONE PRINCIPALE (con figli dimoranti fino al 26 anno di età) valevole per il contribuente residente e dimorante nel Comune di Piove di sacco ANNO 2012 ABITAZIONE PRINCIPALE Valore immobile (Rendita catastale X 1,05 X 160) = Valore X 0,40 % (aliquota IMP) = imposta annua Imposta annua X /100 (% di possesso) = imposta relativa alla % di possesso Imposta relativa % di poss. X /12 (mesi di possesso) = Imposta dovuta(a) PERTINENZA ABITAZIONE PRINCIPALE (n. 1 per ogni categoria catastale C2/C6/C7) Valore immobile (Rendita catastale X 1,05 X 160) = Valore X 0,40 % (aliquota IMP) = imposta annua Imposta annua X /100 (% di possesso) = imposta relativa alla % di possesso Imposta relativa % di poss. X /12 (mesi di possesso) = Imposta dovuta(b) N.B.: per le pertinenze, oltre la prima per ogni categoria, l aliquota da applicare è 0,76% in acconto e del 0,96% a saldo DETRAZIONE 200: (n proprietari dimoranti) X /12 (mesi di dimora abituale) = (c) Maggiore detrazione per figli residenti e dimoranti di età fino a 26 anni (situazione che rimane invariata nell intero anno) 50 X (n. figli) = : (n proprietari dimoranti) X /12 (mesi di dimora abituale) = (d)
15 Maggiore detrazione per figli residenti e dimoranti di età fino a 26 anni (situazione che varia nell anno per nascita, compimento del 26 anno di età, cambio di residenza del figlio pur con età fino al 26 anno, ecc.) 50 X (n. figli) = X /12 (mesi per i quali spetta la maggiore detrazione) = = : (n proprietari dimoranti) X /12 (mesi di dimora abituale) = (d) IMPOSTA DA VERSARE PER L ANNO 2012 Imposta dovuta (a+b) - Detrazione (c + d ) = imposta da versare N. B.: Il pagamento dell imposta complessivamente dovuta deve essere arrotondato all euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. Pagamento 2 rate (rata in acconto entro il 18/06/2012 e rata a saldo entro 17/12/2012): Imposta da versare X 50% = Pagamento 3 rate solo per l abitazione principale e sue pertinenze (1^ rata entro il 18/06/2012, 2^ rata entro 17/09/2012 e saldo entro 17/12/2012): Imposta da versare X 33% (per la 1^ e la 2^ rata) = Rata a saldo = imposta dovuta - imposta versata (1^ + 2^ rata)
16 SCHEDA CALCOLO IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA IMU ABITAZIONE PRINCIPALE (senza figli dimoranti fino al 26 anno di età) valevole per il contribuente residente e dimorante nel Comune di piove di Sacco ANNO 2012 ABITAZIONE PRINCIPALE Valore immobile (Rendita catastale X 1,05 X 160) = Valore X 0,40 % (aliquota IMP) = imposta annua Imposta annua X /100 (% di possesso) = imposta relativa alla % di possesso Imposta relativa % di poss. X /12 (mesi di possesso) = Imposta dovuta(a) PERTINENZA ABITAZIONE PRINCIPALE (n. 1 per ogni categoria catastale C2/C6/C7) Valore immobile (Rendita catastale X 1,05 X 160) = Valore X 0,40 % (aliquota IMP) = imposta annua Imposta annua X /100 (% di possesso) = imposta relativa alla % di possesso Imposta relativa % di poss. X /12 (mesi di possesso) = Imposta dovuta(b) N.B.: per le pertinenze, oltre la prima per ogni categoria, l aliquota da applicare è 0,76% in acconto e del 0,96% a saldo DETRAZIONE 200: (n proprietari dimoranti) X /12 (mesi di dimora abituale) = (c) IMPOSTA DA VERSARE PER L ANNO 2012
17 Imposta dovuta (a+b) - Detrazione (c) = imposta da versare N. B.: Il pagamento dell imposta complessivamente dovuta deve essere arrotondato all euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. Pagamento 2 rate (rata in acconto entro il 18/06/2012 e rata a saldo entro 17/12/2012): Imposta da versare X 50% = Pagamento 3 rate solo per l abitazione principale e sue pertinenze (1^ rata entro il 18/06/2012, 2^ rata entro 17/09/2012 e saldo entro 17/12/2012): Imposta da versare X 33% (per la 1^ e la 2^ rata) = Rata a saldo = imposta dovuta - imposta versata (1^ + 2^ rata)
18 SCHEDA IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA IMU ALIQUOTA ORDINARIA VALEVOLE SOLO PER IL CALCOLO DELL ACCONTO Anno 2012 ABITAZIONI SECONDARIE Valore immobile (rendita catastale X 1,05 X 160) = Valore immobile X 0,76 % (aliquota statale) = imposta annua Imposta annua X /100 (% di possesso) = imposta relativa alla % di possesso Imposta relativa % di poss. X /12 (mesi possesso) = X 50% = Imposta dovuta IN ACCONTO TERRENI AGRICOLI Valore immobile (reddito dominicale X 1,25 X 135) = Valore immobile X 0,76 % (aliquota statale) = Imposta annua
19 Imposta annua X /100 (% di possesso) = imposta relativa alla % di possesso Imposta relativa % di poss. X /12 (mesi possesso) = X 50% = Imposta dovuta IN ACCONTO N.B.: per i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli il moltiplicatore da applicare è 110 AREE EDIFICABILI Valore immobile X 0,76 % (aliquota statale) = imposta annua Imposta annua X /100 (% di possesso) = imposta relativa alla % di possesso Imposta relativa % di poss. X /12 (mesi possesso) = X 50% = Imposta dovuta IN ACCONTO N.B.: Il pagamento dell imposta complessivamente dovuta deve essere arrotondato all euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
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