Sulle attrezzature di lavoro gli orientamenti ministeriali per le verifiche obbligatorie

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1 20 N febbraio 2013 IL SOLE 24 ORE Una ricostruzione dell attuale sistema per sciogliere dubbi e criticità Sulle attrezzature di lavoro gli orientamenti ministeriali per le verifiche obbligatorie di Mario Gallo, docente di Diritto del lavoro Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, con comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 dicembre 2012, n. 297, ha reso nota l emanazionedel decreto dirigenziale19 dicembre2012. Con la nuova norma il Dicastero ha pubblicato il quarto elenco dei soggetti abilitati all effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro di cui all Allegato VII al D.Lgs. n. 81/2008. Tuttavia, la disciplina di riferimento del settore appare molto complessa e caratterizzata da molte criticità per cui è importante effettuare una ricostruzione dell attuale sistema, anchealla lucedi questeultimenovità, eperquanto riguarda gli aspetti sanzionatori. ATTREZZATURE DI LAVORO- VERIFICHE OBBLIGATORIE- CRITICITÀ Uno dei profili ancora oggi più rilevanti dell obbligazione di sicurezza del datore di lavoro (art. 2087, c.c.) riguarda la fornitura ai lavoratori di attrezzature di lavoro che, da un lato, siano rispondenti ai requisiti definiti dalla copiosa disciplina comunitaria e dalle cosiddette norme di buona tecnica e, dall altro, siano tenute nel corso del tempo in condizioni di efficienza da un punto di vista anche prevenzionistico; sulla base di questi principi il legislatore, fin dagli anni Cinquanta, ha modellato un regime pubblicistico di controlli che, dando concreta attuazione ai precetti costituzionali contenuti negli artt. 32 e 41, comma 2, Cost., ha imposto al datore di lavoro il dovere di sottoporre determinate attrezzature di lavoro a una verifica iniziale e a verifiche periodiche successive. Con il D.P.R. n. 547/1955, tuttavia, questo regime è stato circoscritto a quelle attrezzature contraddistinte da caratteristiche costruttive e da modalità operative che determinano presuntivamente un maggior livello di rischio per i lavoratori, assegnando all ISPESL, costituito nell ambito della riforma del Servizio Sanitario Nazionale con il D.P.R. 30 luglio 1980, n. 619, un ruolo centrale ai fini della gestione del sistema dei controlli. Questo modello è stato sostanzialmente mantenuto con l art. 71, commi da 11 a 14, D.Lgs. n. 81/2008, anche se il legislatore ha tentato d inserire alcuni correttivi finalizzati a rendere più efficace questo sistema, rimodulando il meccanismo di verifica e affiancando agli enti pubblici deputati a questi controlli degli ulteriori soggetti abilitati con il riconoscimento di una funzione suppletiva, scelta che si è rivelata di strategica importanza se messa in relazione agli ulteriori tagli alla spesa pubblica contenuti nella legge n. 228/2012 (cosiddetta legge di stabilità per il 2013 ). Nel complesso, quindi, pur mutuando dalla previgente disciplina i tratti somatici fondamentali, l attuale sistema ha presentato una

2 PREVENZIONE E PROTEZIONE IL SOLE 24 ORE N febbraio disciplina che, da un lato, si inserisce all interno di un contesto normativo profondamente riformato e per altro caotizzato dal D.Lgs. n. 106/2009 e, dall altro, ha favorito l introduzione di nuove norme regolamentari, contenute nel decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 11 aprile 2011, che hanno definito le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all Allegato VII nonché i criteri per l abilitazione dei soggetti di cui all art. 71, comma 13, D.Lgs. n. 81/2008, che hanno profondamente modificato il regime degli adempimenti operativi dei datori di lavoro in questo ambito. Inoltre, accanto a questa incessante evoluzione normativa si è affiancata, di riflesso, quella della prassi culminata nella circolare 13 agosto 2012, n. 23, con la quale il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha fornito diversi importanti chiarimenti interpretativi in materia, alla quale si è aggiunto il nuovo decreto direttoriale 19 dicembre 2012, contenente il quarto elenco, di cui al punto 3.7, Allegato III al D.M. 11 aprile 2011, dei soggetti abilitati per l effettuazione delle verifiche periodiche [1] ; il quadro che ne è derivato è apparso, quindi, alquanto complesso e ha richiuso in se diverse criticità che hanno imposto una ricostruzione dell attuale sistema, anche alla luce di queste ultime novità e per quanto riguarda gli aspetti sanzionatori (si veda la tabella1). L ambito applicativo soggettivo Un primo profilo che deve essere preliminarmente approfondito riguarda l ambito soggettivo di applicazione di questo regime; l art. 71, contenuto nel Titolo III, D.Lgs. n. 81/2008, «Obblighi del datore di lavoro», lascerebbe intendere che il dovere di assoggettare le attrezzature di lavoro, elencate nell Allegato VII alla stesa norma, ad alcune verifiche riguardi solo coloro che hanno alle proprie dipendenze lavoratori subordinati(art. 2094, c.c.). Invece, i destinatari sono molto più numerosi in quanto questo adempimento ha riguardato tutti i datori di lavoro pubblici e privati, secondo la definizione contenuta nell art. 2, comma 1, lettera b), D.Lgs. n. 81/2008, che hanno rapporti di lavoro non solo subordinato ma anche equiparato ai sensi dell art. 2, comma 1, lettera a), D.Lgs. n. 81/2008, e indipendentemente dalla sussistenza o meno di uno scopo di lucro nell attività svolta; pertanto, a titolo esemplificativo, con riferimento a fattispecie molto diffuse nella prassi professionale, anche una s.n.c. che impiega esclusivamente il lavoro dei propri soci e che utilizza una gru montata su di un autocarro deve rientrare nel campo di applicazione dell art. 71, comma 11, così come l imprenditore che si avvale della collaborazione solo di associati in partecipazione(d opera)dicuiall art.2549,c.c.,echesi serve di una scala aerea a inclinazione variabile per lavori di manutenzione. Alcune criticità normative possono essere rilevate, invece, per quanto riguarda alcune categorie residuali come i lavoratori autonomi (art. 2222, c.c.), le imprese familiari (art bis, c.c.), i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e le società semplici operanti nel settore agricolo; per questi soggetti l art. 3, commi 11 e 12, D.Lgs. n. 81/2008, ha previsto un regime di tutela più limitato stabilendo che agli stessi sono applicate le disposizioni contenute nell art. 21 (oltre che nell art. 26 per i lavoratori autonomi) che, in particolare, al comma 1, lettera a), ha obbligato gli stessi a utilizzare le«attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al Titolo III». In relazione al termine utilizzare è opportuno sottolineare che, secondo l art. 69, comma 1, lettera b), è intesa qualsiasi operazione lavorativa connessa a una attrezzatura di lavoro, quale la messa in servizio o fuori servizio, l impiego, il trasporto, la riparazione, la trasformazione, la manutenzione, la pulizia, il montaggio, lo smontaggio; si tratta di una nozione particolarmente ampia che ha toccato ogni momento gestionale che dovrà essere realizzato nel rispetto dei requisiti di sicurezza definiti dal successivo art. 70 e degli obblighi specifici previsti dall art. 71; pertanto, anche questi soggetti risultano attratti dal regime delle verifiche. Questa interpretazione, del resto, sembra essere anche in sintonia con i principi contenuti [1] Comunicato dell avvenuta pubblicazione sul sito Internet del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali nella Gazzetta Ufficiale del 20 dicembre 2012, n. 297.

3 22 N febbraio 2013 IL SOLE 24 ORE nella legge delega n. 123/2007, che all art. 1, comma 2, lettera c), ha riconosciuto a favore dei lavoratori autonomi specifiche tutele in relazione ai rischi propri delle attività svolte secondo quanto previsto della raccomandazione del Consiglio 18 febbraio 2003, n. 2003/134/CE. Principio di specialità e attrezzature escluse dal regime Un altro profilo di notevole interesse riguarda l ambito oggettivo; dopo aver fornito la definizione di attrezzatura di lavoro(art. 69, comma 1, lettera a), attraverso un opera di riassetto organico della disciplina, il legislatore ha sostanzialmente confermato, all art. 71, commi 11 e seguenti, il previgente regime delle verifiche basato sul principio di specialità in virtù del quale le attrezzature da sottoporre al controllo pubblicistico sono solo quelle espressamente previste della normativa. A tal fine, nell Allegato VII è stato definito un elenco, che deve essere considerato tassativo [2], che ha ripreso quello desumibile della previgente normativa(per esempio, il D.P.R. n. 547/1955, il D.M. n. 329/2004) con l inserimento di ulteriori attrezzature di largo impiego (carrelli semoventi a braccio telescopico, ascensori e montacarichi da cantiere, piattaforme autosollevanti su colonne). Durante questi mesi di prima applicazione, tuttavia, sono state sollevate diverse perplessità circa l esclusione o meno di alcune tipologie di attrezzature da questo elenco; in merito, quindi, è intervenuto il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali con la circolare n. 23/2012 fornendo alcuni importanti chiarimenti. In primo luogo, in relazione ai generatori di calore alimentati da combustibile solido, liquido o gassoso per impianti centrali di riscaldamento aventi potenzialità globale dei focolai superioria116kweserbatoidigpl [3],ilMinistero ha precisato che devono essere assoggettati alle verifiche obbligatorie ex art. 71, comma 11, solo se sono necessari all attuazione di un processo produttivo; pertanto,sono escluse, per esempio, le centrali termiche installate nei condomini per le quali, invece, deve continuare a essere applicato il D.M. 1 dicembre 1975, nonché i serbatoi di GPL non asserviti a processi produttivi come, per esempio,quelliausodomestico [4]. Inoltre, secondo il Ministero sono anche esclusi i ponti sollevatori, in quanto non rispondenti alla definizione di apparecchi di sollevamento contenuta nella norma UNI ISO , così come i sistemi di movimentazione e sospensione di allestimenti scenici, comunemente denominati «macchine speciali compostedatirielettriciaunoopiùfuni»;per queste ultime, nella circolare è richiamato ancheilcomma8,art.71,cheinparticolare,alla lettera a), ha stabilito che queste attrezzature di lavoro devono essere sottoposte a un controllo iniziale(dopo l installazione e prima della messa in esercizio) e a un controllo dopo ogni montaggio in una nuova sede, al fine di assicurarne l installazione corretta e il buon funzionamento. Un discorso più articolato, invece, deve essere fatto per i carrelli commissionatori; il Ministero ha osservato che gli stessi sono definiti come «carrelli con posto di guida elevabile destinati a operazioni di picking (prelievo e deposito manuale di merce da scaffalature; vedere anche norma UNI EN )» e gli stessi non rientrano nella tipologia dei ponti mobili sviluppabili, secondo la norma UNI EN 280,punto1.1,inquantononsonodestinatia sollevare persone in quota per eseguire operazioni di costruzione, di manutenzione, di riparazione, di ispezione o altri lavori simili. Sotto questo profilo, quindi, questi carrelli hanno una funzione diversa che non è quella di portare uno o più operatori in quota insieme con le loro attrezzature allo scopo di svolgervi un lavoro ma, piuttosto, quella di trasportare e movimentare materiali in quota, accompagnati dall operatore; per questi motivi, quindi, gli stessi non rientrano nell Allegato VIIalD.Lgs.n.81/2008,amenoche,hasotto- [2] Occorre osservare che per questo elenco è previsto l aggiornamento con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministro dello Sviluppo economico e il Ministro della Salute(art. 71, comma 14, D.Lgs. n. 81/2008).[3+ [3] Utilizzanti acqua calda sotto pressione con temperatura dell acqua non superiore alla temperatura di ebollizione alla pressione atmosferica. [4] Per questi serbatoi continua a essere applicata ancora la disciplina regolamentare contenuta nel D.M. 1 dicembre 2004, n. 329,nelD.M.29febbraio1988,nelD.M.23settembre2004enelD.M.17gennaio2005.

4 PREVENZIONE E PROTEZIONE Tabella 1 Il quadro normativo del regime delle verifiche delle attrezzature di lavoro Provvedimento Oggetto D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 Verifiche periodiche obbligatorie(art. 71, c ) Elenco delle attrezzature di lavoro sottoposte alle verifiche periodiche (Allegato VII) Decreto Interministeriale 11 aprile 2011 D.D.21maggio2012 D.D. 30 luglio 2012 D.D. 19 settembre 2012 Decreto dirigenziale 23 novembre 2012 Decreto dirigenziale 19 dicembre 2012 Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali25maggio2012,n.11 Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali13agosto2012,n.23 Regolamento sulle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche e definizione dei criteri di abilitazione dei soggetti addetti ai controlli periodici Primo elenco dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche Secondo elenco dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche Terzo elenco dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche Tariffe per le attività di verifica periodica Quarto elenco dei soggetti abilitati per l effettuazione delle verifiche periodiche Chiarimenti sulle verifiche periodiche, sulla scelta del soggetto abilitato e sulla modulistica Chiarimenti sul regime delle verifiche, applicabilità dell art. 26 D.Lgs. n. 81/2008, noleggio, attrezzature escluse e raccordo con la disciplina previgente al D.M. 11 aprile 2011 lineato il Ministero, il fabbricante abbia previsto nel manuale la possibilità di utilizzare l attrezzatura «per svolgere attività in quota (quali ad esempio operazioni di costruzione, manutenzione, riparazione, ispezione, o altri lavori simili)» e, in questa ipotesi, si ricadrebbe nella tipologia dei ponti mobili sviluppabili. Disciplina regolamentare delle verifiche e i soggetti abilitati Chiariti questi aspetti di primaria importanza, occorre compiere alcune brevi riflessioni per quanto riguarda i tratti salienti più significativi della disciplina regolamentare; l art. 71, comma 11, D.Lgs. n. 81/2008, limitatamente alle attrezzature di lavoro elencate nell Allegato VII ha previsto l assoggettamento a verifiche periodiche volte a valutarne l effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, di cui la prima è effettuata dall ISPESL, ora dall INAILpereffettodelD.L.31maggio2010, n. 78, che vi deve provvedere «nel termine di sessanta giorni dalla richiesta, decorso inutilmenteilqualeildatoredilavoropuòavvalersi delle ASL o di soggetti pubblici o privati abilitati». Invece, per quanto riguarda le successive verifiche, sono effettuate dai soggetti richiamati «che vi provvedono nel termine di trenta giorni dalla richiesta, decorso inutilmenteilqualeildatoredilavoropuòavvalersi di soggetti pubblici o privati abilitati». In effetti, questa disposizione è il frutto delle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 106/2009 e, nel testo previgente, in relazione alle verifiche successive si faceva diretto riferimento alle aziende sanitarie locali; tuttavia, considerati anche i principi di razionalizzazione e di semplificazione previsti dalla legge n. 123/2007, il legislatore in sede correttiva ha modificato questa norma, sia pure in modo alquanto cao- IL SOLE 24 ORE N febbraio

5 24 N febbraio 2013 IL SOLE 24 ORE tico, al fine di assicurare le condizioni affinché le verifiche siano effettuate a regolari cadenze temporali, cercando di risolvere il problema atavico delle difficoltà da parte dell ISPESL e della ASL di effettuare in tempi celeri le verifiche a causa della cronica penuria di personale che, per altro, con la recente legge n. 228/2012, può rischiare di aggravarsi ulteriormente. In merito, nel definire i profili applicativi, all art. 2, il D.M. 11 aprile 2011 ha fornito un interpretazione in base alla quale l INAIL è titolare della prima delle verifiche periodiche che deve essere effettuata nel termine di sessanta giorni dalla richiesta, mentre le ASL sono titolari delle verifiche periodiche successive alla prima, che deve essere effettuata nel termine di trenta giorni dalla richiesta, con una sola funzione suppletiva riconosciuta agli enti di verifica abilitati [5] ;infatti,gravasuldatoredilavorol obbligo di indicare, nella richiesta di verifica, anche il nominativo dell ente abilitato per il gruppo di appartenenza dell attrezzatura di lavoro (si veda la tabella 2) del quale il soggetto titolare della funzione si avvale laddove non sia in grado di provvedere direttamente con la propria struttura nei termini temporali. Occorre osservare che il personale dell ente nell esercizio delle funzioni di verifica acquista la qualifica di incaricato di pubblico servizio. Inoltre,lostessoD.M.11aprile2011hastabilito che, qualora la verifica non sia eseguita né dal soggetto titolare né dall ente indicato nella richiesta, il datore di lavoro dovrà rivolgersi aunodeglientiabilitatinellaregioneincuisi trova l attrezzatura di lavoro da sottoporre a verifica, iscritto nell elenco nazionale dei soggetti abilitati di cui l ultimo aggiornamento è riportato nel decreto direttoriale 19 dicembre 2012 [6], corrispondendo la tariffa per la prestazione eseguita prevista dal decreto dirigenziale23novembre2012 [7]. È importante osservare che è rimasta comunque ancora obbligatoria la comunicazione della messa in esercizio che dovrà essere presentata preventivamente dal datore di lavoro all INAIL, il quale dovrà provvedere a comunicare allo stesso il numero di matricola; la prima delle verifiche periodiche dovrà essere effettuata entro il termine stabilito dalla frequenza indicata nell Allegato VII al D.Lgs. n. 81/2008 su richiesta del datore di lavoro e la periodicità dovrà decorrere dalla data di messa in servizio dell attrezzatura. Occorre ricordare che il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha emanato anche la circolare25maggio2012,n.11,che,inrealtà, è sembrata in controcorrente rispetto agli ultimi provvedimenti legislativi di semplificazione degli adempimenti da parte delle imprese e ha fornito ulteriori indicazioni operative stabilendo che, in particolare, in caso di richiesta di verifica periodica, incompleta di uno o più elementi riportati al punto 1 come, per esempio, il timbro della ditta se la richiesta è presentata su supporto cartaceo o il numero di matricola, il soggetto titolare della funzione dovrà rispondere al richiedente evidenziando che, ferme restando le date di scadenza delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro «i termini dei 60/30 giorni, entro cui il soggetto titolare deve provvedere a effettuare le verifiche periodiche ai sensi dell articolo 2, comma 1 del D.M. 11/4/2011, decorrono dalla data della richiesta» completa di tutti i dati richiesti. Ai fini della decorrenza dei 60/30 giorni il Ministero ha precisato, in questo documento, che la data di richiesta coincide: lin caso di lettera raccomandata AR, con la data di consegna della raccomandata AR riportata sulla ricevuta; [5] Ènecessariosottolinearechel art.2,comma3,d.m.11aprile2011,hastabilitochel INAILeleASLoleAgenzieRegionali Protezione Ambiente(ARPA), nelle regioni dove sono state attribuite loro le funzioni in virtù di provvedimenti locali emanati ai sensi del D.L. 4 dicembre 1993, n. 496, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, possono provvedere direttamente alle verifiche di cui all art. 71, comma 11, D.Lgs. n. 81/2008, anche mediante accordi tra di loro o con le Direzioni territoriali del lavoro (DTL), nel rispetto dei principi di economicità previsti per la PA oppure possono avvalersi di soggetti pubblici o privati abilitati e iscritti negli appositi elenchi. [6] Questo elenco è disponibile sul sito Internet dell INAIL e presso le ASL. [7] Come precisato nella circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 11/2012, solo nel caso in cui nell elenco nazionale dei soggetti abilitati di cui all Allegato III al D.M. 11 aprile 2011 non siano presenti soggetti abilitati nella Regione per la specifica attrezzatura, il datore di lavoro deve rivolgersi a uno dei soggetti riportati nell elenco nazionale dei soggetti abilitati di cui allo stesso allegato, per la specifica tipologia di attrezzatura di lavoro; inoltre, lo stesso documento ha fornito alcuni chiarimenti anche per le attrezzature di lavoro collocate nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano.

6 PREVENZIONE E PROTEZIONE Tabella 2 Gruppi di attrezzature da sottoporre a verifica D.M. 11 aprile 2011 Gruppo Attrezzature di lavoro da sottoporre a verifica (Allegato VII D.Lgs. n. 81/2008) Gruppo SC Apparecchi di sollevamento materiali non azionati a mano e idroestrattori a forza centrifuga a) Apparecchi mobili di sollevamento materiali di portata superiore a 200 kg b) Apparecchi trasferibili di sollevamento materiali di portata superiore a 200 kg c) Apparecchi fissi di sollevamento materiali di portata superiore a 200 kg d) Carrelli semoventi a braccio telescopico e) Idroestrattori a forza centrifuga Gruppo SP Sollevamento persone Gruppo GVR Gas, vapore, riscaldamento a) Scale aree a inclinazione variabile b) Ponti mobili sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato c) Ponti mobili sviluppabili su carro a sviluppo verticale azionati a mano d) Ponti sospesi e relativi argani e) Piattaforme di lavoro autosollevanti su colonne f) Ascensori e montacarichi da cantiere a) Attrezzature a pressione: l. Recipienti contenenti fluidi con pressione maggiore di 0,5 bar 2. Generatori di vapor d acqua 3.Generatoridiacquasurriscaldata 1 4. Tubazioni contenenti gas, vapori e liquidi 5. Generatori di calore alimentati da combustibile solido, liquido o gassoso per impianti centrali di riscaldamento utilizzanti acqua calda sotto pressione con temperatura dell'acqua non superiore alla temperatura di ebollizione alla pressione atmosferica, aventi potenzialità globale dei focolai superiori a 116 kw 2 6. Forni per le industrie chimiche e affini b) Insiemi: assemblaggi di attrezzature da parte di un costruttore certificati CE come insiemi secondo il D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 93. [1] I generatori di acqua surriscaldata devono essere trattati come generatori di vapor d'acqua o impianti di riscaldamento in accordo all'art. 3, D.M. 1 dicembre 1975; [2] Per gli obblighi di verifica relativi all'impianto di riscaldamento si veda il punto 4.6.1, Allegato II al D.M. 11 aprile lin caso di invio per fax, con la data di invio del fax; lin caso di invio tramite PEC, con la data di invio della mail; l in caso di richiesta attraverso portale WEB, con la data della transazione on-line; lincasodiraccomandataamano,conladata di consegna, che dovrà essere indicata su copia fotostatica della lettera di richiesta e sottoscritta dal funzionario che la riceve; l in caso di posta ordinaria, raccomandata semplice ed , con la data di protocollo in arrivo dell ente titolare della funzione. Inoltre, sempre secondo il Ministero, questi termini temporali per le verifiche periodiche sono interrotti qualora il soggetto titolare della funzione (o il soggetto abilitato di cui quest ultimo si sia avvalso) non possa effettuare la verifica per cause indipendenti dalla sua volontà come, per esempio, l indisponibilità dell attrezzatura di lavoro o del personale occorrente o dei mezzi necessari per l esecuzione delle operazioni o cause di forza maggiore, che«dovranno essere comprovabili e adeguatamente documentate». La richiesta cumulativa e noleggio e comodato Rispetto alla circolare n. 11/2012, viceversa, la circolare n. 23/2012 ha cercato di favorire alcune semplificazioni; infatti, per la verifica periodica successiva alla prima per più attrezzature di lavoro, il datore di lavoro può presentare una richiesta cumulativa di verifica anche se, probabilmente, le scadenze sono diverse; in questo caso il richiedente dovrà indicare, per ognuna di esse, la data effettiva di richiesta di verifica (per esempio, specificando «la data effettiva di richiesta deve intendersi riferita a 30 giorni prima della data di IL SOLE 24 ORE N febbraio

7 26 N febbraio 2013 IL SOLE 24 ORE scadenza») e, quindi, i termini dei trenta giorni saranno riferiti alle date effettive di richiesta di verifica. Tuttavia, occorre prestare molta attenzione a quest ultimo profilo in quanto, come ha precisato ancora la circolare n. 23/2012, qualora manchi l indicazione della data effettiva di richiesta di verifica delle singole attrezzature, vale per ognuna di esse la data di comunicazione della richiesta cumulativa; l ASL/ARPA dovrà anche comunicare al datore di lavoro, entro trenta giorni dalla data della comunicazione della richiesta cumulativa con differimento dei termini, l impegno scritto a portare a compimento la verifica periodica, direttamente o mediante l intervento del soggetto abilitato indicato, nei trenta giorni successivi alla data effettiva di richiesta di verifica. Inoltre, ulteriori chiarimenti sono stati forniti in relazione al caso delle attrezzature di lavoro cedute al datore di lavoro a titolo di noleggio senza operatore o concesse in uso; secondo il Ministero in questi casi la richiesta di verifica periodica può essere inoltrata dal noleggiatoreodalconcedenteinuso. Differimento dei termini e scadenze per le inutilizzate Inoltre, sempre per esigenze di semplificazione, nella circolare n. 23/2012, il Ministero ha sottolineato che è rimasta ferma la possibilità per il richiedente di indicare espressamente, anche nel caso di comunicazione di richiesta di verifica periodica successiva alla prima di una singola attrezzatura di lavoro, una data effettiva di richiesta di verifica, dalla quale far decorrere i trenta giorni, posteriore alla data riportata nella comunicazione di richiesta di verifica della singola attrezzatura. Per quanto riguarda il caso, molto frequente, delle attrezzature di lavoro soggette a periodi d inattività (basti pensare, per esempio, a quelle impiegate in edilizia) secondo il Ministero del Lavoro la periodicità delle verifiche periodiche prevista dall Allegato VII al D.Lgs. n. 81/2008, non è interrotta dai periodi di inattività dell attrezzatura di lavoro con la conseguenza che qualora sia già spirata la scadenza della verifica periodica sarà necessario presentare la richiesta prima del riutilizzo. Il raccordo con la disciplina previgente Uno dei profili più controversi di questo nuovo regime è il suo raccordo con la disciplina previgente; anche in merito il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali molto opportunamente è intervenuto con la circolare n. 23/2012 fornendo alcuni importanti chiarimenti e tracciando una casistica che ha distinto tra attrezzature con marcatura CE e senza ricadenti nell Allegato VII al D.Lgs n. 81/2008. Per quanto riguarda le attrezzature di lavoro con marcatura CE, fabbricate, quindi, in osservanza delle direttive comunitarie di prodotto, per le attrezzature di lavoro di nuova introduzione nel regime delle verifiche periodiche e giàinservizioalladatadientratainvigoredel D.M.11aprile2011(23maggio2012),ildatore di lavoro, decorsi i termini previsti dall Allegato VII al D.Lgs. n. 81/2008, dalla data di messa in servizio, deve richiedere la prima verifica periodica all INAIL, che costituisce anche adempimento dell obbligo di comunicazione(punto 5.1.2, Allegato II al D.M. 11 aprile 2011). Se le attrezzature marcate CE che erano ricadenti, già prima del D.Lgs. n. 81/2008, nel regime delle verifiche periodiche ai sensi della legislazione previgente, per le quali il datore di lavoro ha già presentato all ISPESL la prescritta denuncia di messa in servizio, se l Istituto o l INAIL hanno già provveduto, alla data di entrata in vigore del D.M. 11 aprile 2011, a redigere il libretto delle verifiche, l attrezzatura di lavoro dovrà essere sottoposta solo alle verifiche periodiche successive alla prima alle scadenze previste dal regime delle periodicità stabilite dall Allegato VII al D.Lgs. n. 81/2008, anche in assenza della scheda identificativa che, occorre precisare, ha una valenza fondamentale per tutta la procedura; continuerà a essere sottoposta alle verifiche periodiche successive alla prima anche l attrezzatura che alla data di entrata in vigore del D.M. 11 aprile 2011, pur sprovvista del libretto delle verifiche (circolare n /1997) è stata già sottoposta alle verifiche periodiche da parte delle ASL/ARPA e, in tale fattispecie, qualora manchi la comunicazione da parte dell ISPESL del numero di matricola, vi dovrà provvedere l INAIL nel più breve tempo possibile, al fine di consentire una completa redazione dei verbali di verifica e l immissione nella banca dati. Qualificabili come ponteggi sospesi motorizzati, marcati CE, ai sensi del D.M. 4 marzo

8 PREVENZIONE E PROTEZIONE IL SOLE 24 ORE N febbraio [8],giàassoggettatiall obbligodelleverifiche periodiche ai sensi della legislazione previgente al D.Lgs. n. 81/2008, se il datore di lavoro ha già presentato la comunicazione di messa in servizio al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali che, prima dell entrata invigore del D.M.11 aprile 2011, hagiàprovveduto a effettuare la prima delle verifiche periodiche, l attrezzatura di lavoro sarà sottoposta alle verifiche periodiche successive alla prima alle scadenze previste, mentre in caso contrario è obbligatoria anche la prima delle verifiche periodiche. Ulteriori disposizioni di raccordo sono contenute anche per le vecchie attrezzature di lavoro, ossia per quelle sprovviste di marcatura CE; in particolare, per quelle per le quali, già prima della riforma del D.Lgs. n. 81/2008, era obbligatoria la denuncia e le verifiche periodiche se non hanno subito modifiche sostanziali tali da richiedere una marcatura CE, allora le stesse sono rimaste ancora assoggettate a omologazione da parte dell INAIL e, una volta ottenuta, come le altre saranno sottoposte alle verifiche periodiche successive alla prima. Analogamente, i ponteggi sospesi motorizzati non marcati CE sono rimasti soggetti al previgente regime di collaudo (D.M. 4 marzo 1982) [9], sempreché nel frattempo non abbiano subito modifiche sostanziali tali da richiedere una marcatura CE, e alle verifiche periodiche successive alla prima. Quelle marcate CE e già messe in servizio prima dell entrata in vigore del D.M. 11 aprile 2011 sono sottoposte solo al regime delle verifiche periodiche successive alla prima. L art.26incasodiverifiche e la tutela del personale ispettivo Un altro importante chiarimento contenuto nella circolare ministeriale n. 23/2012 riguarda l applicazione dell art. 26, D.Lgs. n. 81/2008, che ha dettato norme particolari in materia di sicurezza negli appalti e nei rapporti di lavoro autonomo e di somministrazione; in effetti, i rapporti instaurati tra il richiedente la verifica e i soggetti titolari della funzione e gli enti abilitati, rientrano nell ambito applicativodiquestanormaeilministerodellavoro, anche per evidenti esigenze di semplificazione, ha precisato che, in relazione all obbligo del committente, richiedente della verifica dell idoneità tecnico - professionale del soggetto esecutore della prestazione di verifica (art.26,comma1),lastessanonèrichiestain quanto INAIL, ASL/ARPA ed enti di verifica sono in possesso, ope legis, di questi requisiti. Inoltre, queste prestazioni sono configurate come servizi di natura intellettuale, le stesse sono «in conformità alle disposizioni di cui al comma 3-bis, dell articolo 26, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., non soggette alle disposizioni di cui al comma 3 dello stesso articolo»; in altri termini, secondo il Ministero in queste fattispecie non è obbligatorio redigere il documento unico di valutazione dei rischi di interferenze(duvri), in quanto il comma 3-bis, art. 26, lo ha reso facoltativo in questo caso; tuttavia, è bene osservare che nell attività di verifica sussistono pur sempre dei rischi per il personale ispettivo e, quindi, in questi casi rimane in capo al richiedente l obbligo sia di fornire dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell ambiente in cui sono destinati aoperare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività 8 art. 26, comma 1, letterab), sia di promuovere la cooperazione e il coordinamento(art. 26, comma 2). Con questi principi è necessario ricordare il punto5.3.1,allegatoiiald.m.11aprile2011, il quale ha previsto che, per le operazioni di verifica, il datore di lavoro deve mettere a disposizione del verificatore il personale occorrente, sotto la vigilanza di un preposto, e i mezzi necessari per l esecuzione delle operazioni stesse, esclusi gli apparecchi di misurazione. Vicende e obblighi di comunicazione ainaileasl Alcune considerazioni devono essere compiute anche per quanto riguarda le vicende relative alle attrezzature di lavoro; il D.M. 11 aprile 2011, al fine di garantire un aggiornamento continuo della banca dati e una costante azione di monitoraggio, ha stabilito al punto 5.3.3, Allegato II, che il datore di lavoro deve comu- [8]InGazzettaUfficialedel24marzo1982,n.81.S [9]ivedaanchelacircolaredelMinisterodelLavoroedellePolitichesociali12gennaio2001,n.9.

9 28 N febbraio 2013 IL SOLE 24 ORE nicare alla sede INAIL competente per territorio sia la cessazione dell esercizio che l eventuale trasferimento di proprietà [10] dell attrezzatura di lavoro e lo spostamento. In merito, la circolare n. 23/2012 ha anche precisato che la comunicazione dello spostamento dell attrezzatura di lavoro è funzionale alla richiesta di verifica periodica all INAIL o all ASL e, qualora lo spostamento avvenga mentre si è in attesa della verifica, il datore di lavoro dovrà comunicarlo al soggetto titolare della funzione presso il quale è stata inoltrata la richiesta e, contestualmente, inviare una nuova richiesta al soggetto titolare della funzione competente per territorio dove sarà utilizzata la stessa attrezzatura; questo, ha precisato ancora la circolare, vale anche nel caso dello spostamento di attrezzature in pressione compatibilmente con le disposizioni in materia di certificazione e di messa in servizio previste dalla normativa vigente. Il regime sanzionatorio Infine, per quanto riguarda il regime sanzionatorio, occorre osservare che l omessa richiesta delle verifiche periodiche prevista dall art. 71, comma 11, D.Lgs. n. 81/2008, ha comportato a carico del datore di lavoro e del dirigente una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro (art. 87, comma 4, letterab). In questa fattispecie trova applicazione il regime previsto dall art. 301-bis il quale ha consentito l estinzione agevolata degli illeciti amministrativi da parte, non solo del datore di lavoro, ma anche dei dirigenti, oltre che del medico competente e dei lavoratori, i quali sono ammessi a pagare una somma pari alla misura minima prevista dalla legge qualora provvedano a regolarizzare la propria posizione non oltre il termine assegnato dall organo di vigilanza mediante verbale di primo accesso ispettivo; è opportuno evidenziare che questo strumento è a disposizione sia degli ispettori delle ASL che delle DTL e sono applicati anche i principi generali contenuti nella legge n. 689/1981. Tuttavia, occorre anche rilevare che il mancato assoggettamento dell attrezzatura di lavoro alle verifiche periodiche può determinare anche, in caso d infortunio derivante dall utilizzo della stessa, un elemento che aggrava la posizione del datore di lavoro sulla responsabilità penale(artt.589e590,c.c.) [11]. n [10] In caso di vendita, la scheda tecnica, che costituisce parte integrante della documentazione dell attrezzatura, dovrà essere consegnata all acquirente. [11] IntalsensosivedaCass.pen.,sez.IV,11giugno2010,n.22558,cheinrelazionealdecessodiunlavoratorehariconosciuto la sussistenza di una colpa rilevante del delegato in quanto «ove fosse stata compiuta la prescritta verifica annuale i tecnici dell ARPAL avrebbero potuto verificare la avvenuta recisione delle staffe di antiscarrucolamento e la disapplicazione dello schema di armamento delle funi rispetto a quanto previsto dal costruttore».

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