NUOVO REGOLAMENTO SUL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
|
|
- Fabio Carboni
- 4 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 COMUNE DI CADONEGHE (Provincia di Padova) NUOVO REGOLAMENTO SUL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI Approvato con deliberazione di C.C. N. 62 del Modificato con deliberazione n. 118 del LA PUBBLICAZIONE DEI TESTI NON HA CARETTERE DI UFFICIALITA
2 Indice Articolo 1 Oggetto - riferimenti Articolo 2 - Definizioni Articolo 3 Documenti amministrativi accessibili Articolo 4 Documenti per i quali l accesso può essere escluso, limitato o differito Articolo 5 Modalità di esercizio del diritto di accesso Articolo 5bis - Controinteressati Articolo 6 Diritto di accesso degli Amministratori del Comune ai fini dell espletamento del mandato Articolo 7 Ricorsi contro gli atti di diniego o di differimento o di limitazione dell accesso Articolo 8 Norme finali
3 Articolo 1 Oggetto riferimenti. 1. Il presente regolamento, in attuazione dell articolo 10 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, degli articoli 5 e 7 dello Statuto comunale e dei principi di cui alla legge 7 agosto 2000, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, del D.P.R , n. 184, disciplina il diritto di accesso ai documenti amministrativi formati o stabilmente detenuti dall ente e le modalità per l esercizio del diritto. 2. L accesso ai documenti amministrativi è volto a favorire la partecipazione e ad assicurare l imparzialità e la trasparenza dell azione amministrativa, di cui ne costituisce principio generale. 3. Il diritto di accesso ai documenti amministrativi è pienamente garantito a tutti i soggetti che ne abbiano la legittimazione, avendo un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento di cui viene chiesto l accesso. L accesso è consentito in conformità a quanto previsto dalla legge, dal regolamento di cui al D.P.R. 184/06 e dall articolo 8 del D.P.R. 352/92, dal codice in materia di protezione dei dati personali e dai seguenti articoli. Articolo 2 Definizioni. 1. Ai fini del presente regolamento, si intende: a) per diritto di accesso, il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi; b) per documento amministrativo si intende ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie, del contenuto di atti, anche interni e/o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti dal Comune di Cadoneghe e afferenti una attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale; c) per interessati, tutti i soggetti privati, ivi compresi quelli portatori di interessi pubblici collettivi o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento per il quale è richiesto l accesso; d) per controinteressati, tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall esercizio del diritto di accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza; Articolo 3 Documenti amministrativi accessibili. 1. Tutti i documenti amministrativi formati o stabilmente detenuti dal Comune di Cadoneghe sono accessibili, ad eccezione di quelli indicati all articolo 4. La richiesta di accesso comporta altresì la facoltà di accedere agli altri documenti richiamati nello stesso ed appartenenti allo stesso procedimento, fatte comunque salve le limitazioni disposte dalla legge, dal presente regolamento e da altre disposizioni normative. 2. Non sono accessibili le informazioni in possesso dell Amministrazione che non abbiano forma di documento amministrativo, fatto salvo quanto previsto dai coordinati disposti di cui agli articoli 7 e 10 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di accesso a dati personali da parte della persona cui i dati si riferiscono. 3. Nei contratti di concessione di pubblici servizi, o nella relativa carta dei servizi, dovrà essere prevista un apposita clausola che, in conformità e nel rispetto a quanto previsto dal presente
4 regolamento, garantisca agli interessati il diritto di accesso ai documenti amministrativi afferenti la concessione del servizio; 4. Il diritto di accesso è esercitabile fino a quando l Amministrazione detiene i documenti amministrativi di cui viene chiesto l accesso. 5. I provvedimenti di diniego dell accesso, di differimento dell accesso o di limitazione dell accesso devono essere specificatamente motivati. L accesso ai documenti amministrativi non può essere negato ove sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento. Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta si forma il silenzio-diniego. 6. E comunque garantito ai richiedenti l accesso ai documenti amministrativi, detenuti dall Amministrazione, la cui conoscenza sia necessaria al richiedente per curare, tutelare e/o difendere i propri interessi e/o gli interessi di altri soggetti per conto dei quali legittimamente agisce. Nel caso di documenti contenti dati sensibili e/o giudiziari, come definiti dall articolo 4, comma 1, lettere d) ed e) del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni ed integrazioni, l accesso è consentito nei limiti strettamente indispensabili e, in particolare, per quelli contenenti dati idonei a rilevare lo stato di salute e la vita sessuale, l accesso è consentito alle condizioni di cui all articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni ed integrazioni. Articolo 4 Documenti per i quali l accesso può essere escluso, limitato o differito 1. L accesso è escluso per i documenti amministrativi qualora ricorra una delle ipotesi di cui all articolo 24, commi 1 e 2, della legge. Sono sottratti al diritto di accesso: a) i pareri e le consulenze legali acquisiti dall ente in relazione a lite in potenza o in atto e la inerente corrispondenza; b) gli atti defensionali; c) la corrispondenza con i legali inerente agli affari di cui alle precedenti lettere a) e b); d) documenti riguardanti la struttura, mezzi, dotazioni, personale ed azioni strumentali volte alla difesa dell ordine pubblico, alla prevenzione e repressione dei reati e degli illeciti, in particolare quelli relativi alle attività e alle tecniche investigative, alla identità delle fonti di informazioni ed alla sicurezza delle persone e dei beni coinvolti, nonché alle attività di polizia giudiziaria e alla conduzione di indagini. Si intendono ricompresi tra i documenti di cui alla presente lettera anche quelli, comunque detenuti dal Comune, la cui conoscenza può pregiudicare azioni od operazioni a tutela dell ordine pubblico o della sicurezza pubblica o di prevenzione e repressione dei reati, ovvero di difesa e sicurezza dello Stato e lo svolgimento dell attività giudiziaria. Si intendono altresì ricompresi i documenti relativi all attività e agli impianti volti a garantire la sicurezza degli immobili utilizzati dal Comune o dei relativi sistemi informativi; e) nell ambito di procedimenti selettivi, i documenti amministrativi contenenti informazioni psicoattitudinali relativi a soggetti terzi. f) i documenti inerenti alla vita privata o alla riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese ed associazioni, con particolare rilievo agli interessi epistolare, sanitario, professionale, industriale o commerciale di cui in concreto siano titolari, fermo restando che nei casi di cui alla presente lettera è comunque garantito ai richiedenti l accesso ai documenti amministrativi per curare o difendere i propri interessi giuridici. Sono compresi tra i documenti esclusi dall accesso ai sensi della presente lettera: - i documenti di cui alle precedenti lettere a) e b), salvo che gli stessi costituiscano presupposto logico-giuridico richiamato in atti emessi dall ente non esclusi dall accesso; - gli atti dei privati detenuti occasionalmente dal Comune in quanto non scorporabili dai documenti direttamente utilizzati e, comunque, gli atti che non abbiano avuto specifico rilievo nei decreti, ordinanze, deliberazioni o determinazioni amministrative; - i documenti contenenti dati sensibili o giudiziari se l accesso non è strettamente indispensabile per la tutela di cui al comma 6 dell articolo 3 e, se si tratta di dati relativi alla salute o alla vita sessuale, nei termini previsti dall articolo 60 del codice in materia di protezione dei dati personali;
5 - note e documenti caratteristici e accertamenti medico-legali relativi al personale dell Ente, anche in quiescenza; altri documenti relativi al medesimo personale, attinenti al trattamento economico individuale o a rapporti informativi o valutativi o a documenti matricolari, nelle parti inerenti alla vita privata o alla riservatezza; - la documentazione attinente a procedimenti penali ovvero utilizzabile a fini disciplinari o di dispensa dal servizio, monitori o cautelari, nonché concernente procedure conciliative o arbitrali. 2. L accesso è limitato per i documenti amministrativi che riportino informazioni concernenti dati sensibili e giudiziari la cui conoscenza non è correlabile con le motivazioni esplicitate dal richiedente nell istanza di accesso. In tali casi al documento verrà consentito l accesso con modalità atte a rendere non leggibili i dati sensibili e giudiziari non correlabili con le motivazioni esplicitate dal richiedente l accesso. 3. Ai sensi del comma 2, in relazione agli esposti per abusi edilizi o ad esposti volti ad attivare l azione repressiva del Comune nei confronti di violazioni effettuate da terzi e alla documentazione di fonte privata agli stessi allegata, è ammissibile l accesso dei controinteressati a detti documenti ad esclusione dei dati personali identificativi dell autore dell esposto. 4. L accesso è differito per i documenti amministrativi riguardanti: - procedimenti concorsuali e selettivi in corso di svolgimento, sino alla conclusione delle relative procedure; - l attività di contrattazione collettiva decentrata di lavoro del personale dell ente, sino alla conclusione della stessa; - gli atti interni degli Amministratori inerenti all espletamento del mandato, sino al termine del mandato; - quando risulta una necessità oggettivamente comprovata di non pregiudicare la predisposizione di atti e provvedimenti anche in relazione ad attività di verifica o ispettive o alla contestazione o applicazione di sanzioni; - in conformità alla vigente disciplina in materia di appalti pubblici, durante lo svolgimento delle procedure di gara. 5. L atto con cui viene disposto il differimento dell accesso deve riportare la durata del differimento. Il responsabile del procedimento di accesso può differire l accesso se occorre temporaneamente tutelare gli interessi indicati alle lettere da a) a f) del precedente comma 4, oppure per salvaguardare specifiche esigenze dell amministrazione specie nella fase preparatoria dei provvedimenti, in relazione a documenti la cui conoscenza può compromettere il buon andamento dell azione amministrativa. 6. Il rifiuto, la limitazione o il differimento dell acceso richiesto in via formale, è motivato dal responsabile del procedimento di accesso. Articolo 5 Modalità di esercizio del diritto di accesso. 1. Il diritto di accesso può essere esercitato dagli interessati: a) in modo informale, quando la natura del documento e il suo regime di pubblicizzazione ne consentano l immediata visione o la disponibilità immediata, fermo restando che in tale ipotesi i documenti non debbono contenere dati sensibili e/o giudiziari di soggetti diversi dal richiedente o di soggetti su cui il richiedente esercita la patria potestà o in nome dei quali agisce in virtù di poteri derivantigli da specifica disposizione normativa o da atto formale che gli conferisce e/o delega tali poteri; b) con formalizzazione di richiesta specifica, in tutti i casi nei quali la natura del documento richiesto richieda una specifica valutazione e comunque in tutti i casi in cui viene richiesto l accesso a documenti contenenti dati sensibili e/o giudiziari di soggetti diversi dal richiedente o comunque nel caso in cui siano individuabili dei controinteressati all accesso. 2. Il diritto di accesso si esercita mediante esame e, se richiesta anche verbalmente al momento dell esame, estrazione di copia dei documenti amministrativi. 3. Nell istanza di cui al comma 1, lettera b), devono essere specificate:
6 a) le generalità dell interessato e comunque ogni elemento utile a consentire all Amministrazione di rilevarne la legittimazione; b) le indicazioni e/o i riferimenti che permettano l identificazione del o dei documenti di cui viene richiesto l accesso; c) la motivazione per cui si richiede l accesso. La motivazione deve esplicitare gli elementi di cui alla lettera c) del comma 1 dell articolo L esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, fatte salve le vigenti disposizioni in materia di imposta di bollo, nonché i diritti di ricerca e visura nelle misure stabilite dall Amministrazione Comunale. 5. Non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell operato dell amministrazione. 6. Non sono ammissibili istanze finalizzate all accesso a documenti in blocco o secondo categorizzazioni generali. 7. L esame dei documenti è effettuato dal richiedente o dalla persona dalla stesso delegata. 8. Nella comunicazione di accoglimento dell istanza di accesso deve essere indicato l ufficio presso il quale il documento è accessibile, gli orari ed il termine, non inferiore a 15 giorni, in cui è possibile prendere visione dei documenti od ottenerne copia. 9. Nei casi in cui la richiesta di accesso sia incompleta o irregolare, entro e non oltre dieci giorni dal ricevimento dell istanza, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con altro mezzo idoneo a comprovarne la ricezione, deve esserne data comunicazione all istante. Nei casi di cui al presente comma, il termine del procedimento ricomincia a decorrere dalla presentazione della richiesta corretta. Art. 5 bis Controinteressati 1. Fatti salvi i casi in cui, in relazione al documento richiesto, non si riscontri l esistenza di controinteressati, con consequenziale possibilità di applicazione dell accesso informale di cui al comma 1, lettera a) dell articolo 5, ove sussista la possibilità di individuare i controinteressati di cui al comma 1, lettera d), dell articolo 2, agli stessi con la massima tempestività, e comunque entro e non oltre il quarto giorno successivo alla presentazione dell istanza, deve essere data comunicazione della richiesta di accesso, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con altro mezzo idoneo a comprovarne la ricezione, indicando nella comunicazione che entro il termine perentorio di dieci giorni dal ricevimento della stessa potranno presentare motivate opposizioni all accesso. 2. Valutate le opposizioni all accesso eventualmente presentate o, ove non presentate, decorsi i dieci giorni dall accertato ricevimento da parte dei controinteressati della comunicazione di cui al comma 1, si procederà in merito all accoglimento o al motivato diniego o al differimento all accesso. 3. Nei casi in cui non si abbia la prova che i controinteressati abbiano ricevuto la comunicazione di cui al comma 1, entro il decimo giorno antecedente al termine per la formazione del silenzio-diniego all accesso, il responsabile del procedimento di accesso provvederà a comunicare ai controinteressati, telegraficamente o con altro mezzo di comunicazione celere che consenta comunque l acquisizione della prova dell avvenuta spedizione, un termine ultimativo per la presentazione di eventuali opposizioni, con la precisazione che detto nuovo termine non si applica ove venga accertato che la comunicazione di cui al comma 1 è stata ricevuta dai controinteressati entro un termine che consenta al competente responsabile di avere un adeguato spazio temporale per l adozione del provvedimento di accoglimento o differimento dell accesso o di diniego. Il termine ultimativo deve essere espressamente indicato. 4. I soggetti che intendono far differire o sottrarre all accesso documenti formati, o comunque detenuti dal Comune, possono presentare un istanza al Comune indicante specificatamente sia i documenti o loro parti, sia i motivi di segretezza o riservatezza che giustificano detta istanza. L istanza è unita o annotata a margine dei documenti, ai fini della valutazioni che dovranno essere effettuate nei casi di presentazione di una richiesta di accesso, che accolte in tali fattispecie potrà essere accolta solamente mediante accesso formale, in conformità al regolamento. Articolo 6 Diritto di accesso degli Amministratori del Comune ai fini dell espletamento del mandato. 1. Fermo restando il diritto dei Consiglieri ed Assessori del Comune di ottenere dagli uffici del Comune, nel rispetto dei limiti di cui all articolo 32 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale, tutte le notizie ed informazioni utili all espletamento del mandato, con l obbligo del segreto nei casi specificatamente stabiliti dalle vigenti disposizioni normative, agli stessi, ai fini dell accesso ai documenti amministrativi utili per l espletamento del mandato, è richiesto di apporre sull istanza la sola motivazione che l accesso viene effettuato al solo ed esclusivo fine dell espletamento del mandato di amministratore del Comune di Cadoneghe. Tale
7 motivazione è sufficiente anche nei casi in cui il documento contenga dati sensibili e/o giudiziari. Nel caso di estrazione di copia, sulla stessa dovrà essere annotato il nominativo dell Amministratore con a fianco la dizione che la stessa gli è rilasciata, ai sensi delle vigenti disposizioni, ai soli fini dell espletamento del mandato. Articolo 7 Ricorsi contro gli atti di diniego o di differimento o di limitazione dell accesso. 1. Gli interessati possono ricorrere contro gli atti di diniego, differimento, limitazione dell accesso avvalendosi degli istituti di garanzia di cui all articolo 25 della legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni. Articolo 8 - Norme finali. 1. A decorrere dall entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35 del Regolamento in materia di termine, responsabile del procedimento e del diritto di accesso ai documenti amministrativi, approvato con delibera consiliare n. 67 del 28/11/1997 e successive modificazioni ed integrazioni. 2. Il presente regolamento entra in vigore il decimoquinto giorno successivo alla sua pubblicazione all Albo comunale, effettuata successivamente all esecutività della deliberazione di approvazione.
REGOLAMENTO IN MATERIA DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
REGOLAMENTO IN MATERIA DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI Art. 1 Oggetto, finalità e principi 1. Il presente regolamento disciplina le modalità per l esercizio del diritto di accesso a documenti formati
DettagliProvincia di Sondrio Regolamento per l accesso agli atti amministrativi
Regolamento per l accesso agli atti amministrativi Approvato con deliberazione di Consiglio provinciale n. 10 del 27 FEBBRAIO 2008 - esecutiva TITOLO I Articolo 1 Oggetto, finalità e principi 1. Il presente
DettagliCOMUNE DI DIPIGNANO REGOLAMENTO PER L ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
COMUNE DI DIPIGNANO APPROVATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N 17 DEL 27/09/2006 REGOLAMENTO PER L ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI Titolo I Disposizioni sull esercizio
DettagliCOMUNE di ARADEO Provincia di Lecce
COMUNE di ARADEO Provincia di Lecce REGOLAMENTO COMUNALE SULL ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 in data 10.11.2010 Pagina 1 di 7 INDICE TITOLO
DettagliREGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI Il Consiglio dell Ordine degli Avvocati di Varese, nella seduta del 9 giugno 2015 ha deliberato quanto segue: CAPO I AMBITO DI APPLICAZIONE
DettagliRICHIESTA E COSTI PER COPIE DI ATTI E DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
Allegato n. 5 RICHIESTA E COSTI PER COPIE DI ATTI E DOCUMENTI AMMINISTRATIVI Approvato dal Consiglio di Istituto il 14/02/2018 Delibera n.26 Si riassumono qui di seguito le modalità di esercizio del diritto
DettagliRegolamento in materia di accesso ai documenti amministrativi
Regolamento in materia di accesso ai documenti amministrativi marzo 2012 Scopo e campo d applicazione Il diritto di accesso si esercita nei confronti di Insula spa, per le attività di pubblico interesse
DettagliREGOLAMENTO COMUNE DI SCANDICCI SULL ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI IN ATTUAZIONE DEL D.P.R. N.
REGOLAMENTO COMUNE DI SCANDICCI SULL ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI IN ATTUAZIONE DEL D.P.R. N. 184/2006 Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 85 del 16.09.2008
DettagliRegolamento per la disciplina delle modalità di esercizio e i casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi
Regolamento per la disciplina delle modalità di esercizio e i casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi Art. 1 - Oggetto.... 2 Art. 2 - Ambito di applicazione...... 2 Art. 3
DettagliREGOLAMENTO PER IL DIRITTO DI INFORMAZIONE E DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
dal 1249 REGOLAMENTO PER IL DIRITTO DI INFORMAZIONE E DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI Art. 1 Oggetto 1. Il presente Regolamento è stato approvato dall Assemblea Generale della Comunità delle Regole
DettagliREGOLAMENTO D' ISTITUTO PER L ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI
REGOLAMENTO D' ISTITUTO PER L ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI Approvato dal Consiglio d'istituto con delibera n. 452 del 5 Ottobre 2015 Si riassumono qui di seguito le modalità di esercizio del diritto
DettagliCONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE ORISTANESE ***
CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE ORISTANESE *** REGOLAMENTO PER L ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI Approvato con Deliberazione del C.d.A. n. 162 del 16.11.2012 TITOLO I Articolo 1 Oggetto, finalità e
DettagliREGOLAMENTO ACCESSO ATTI AMMINISTRATIVI C.I. del 21 giugno 2011 n. 273
REGOLAMENTO ACCESSO ATTI AMMINISTRATIVI C.I. del 21 giugno 2011 n. 273 PREMESSA Il presente documento regolamenta l esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi in conformità a quanto stabilito
DettagliCOMUNE DI ISOLA di CAPO RIZZUTO PROVINCIA DI CROTONE
COMUNE DI ISOLA di CAPO RIZZUTO PROVINCIA DI CROTONE Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 27 del 30 agosto 2012 1 INDICE Titolo I Disposizioni sull esercizio del diritto di accesso ai documenti
DettagliRegolamento per la disciplina del diritto di accesso agli atti
D I R E Z I O N E G E N E R A L E S E R V I Z I O S T U D I Regolamento per la disciplina del diritto di accesso agli atti Giugno 2014 modificato a Novembre 2016 1 P a g i n a CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI
DettagliREGOLAMENTO PER L ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI E ALLE INFORMAZIONI
REGOLAMENTO PER L ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI E ALLE INFORMAZIONI (approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 98 del 15.07.94) Art. 1 Pubblicita degli atti e accesso ai documenti amministrativi
DettagliREGOLAMENTO DI ISTITUTO PER L ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI
REGOLAMENTO DI ISTITUTO PER L ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI Approvato dal Consiglio di istituto con delibera n. 36 del 13/05/2016 Si riassumono qui di seguito le modalità di esercizio del diritto di
DettagliCOMUNE DI MONTENARS PROVINCIA DI UDINE
COMUNE DI MONTENARS PROVINCIA DI UDINE REGOLAMENTO SUL DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI Redatto ai sensi della L. 241/1990, del D.Lgs. 196/2003, 68/2005 e 184/2006 e del D. Lgs. 82/2005 Approvato con deliberazione
DettagliBANCA D'ITALIA LA BANCA D ITALIA
BANCA D'ITALIA Deliberazione 11 dicembre 2007 Regolamento per la disciplina delle modalità dell esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi concernenti l attività di vigilanza in materia
Dettagli(Delibera n 57 del Consiglio d Istituto in data 24 marzo 2017)
(Delibera n 57 del Consiglio d Istituto in data 24 marzo 2017) Premessa Il presente documento regolamenta l esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi in conformità a quanto stabilito
DettagliCOMUNE DI PATRICA REGOLAMENTO PER L ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI E AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
COMUNE DI PATRICA REGOLAMENTO PER L ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI E AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI INDICE Titolo I Disposizioni sull esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi
DettagliOggetto: Regolamento accesso agli atti -Delibera Consiglio d Istituto del
MINISTERO DELL ISTRUZIONE, DELL UNIVERSITA E DELLA RICERCA UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO ISTITUTO COMPRENSIVO VIA CASSIA KM 18.700 L. go C.V. Lodovici, n. 9 00123 Roma Tel.0630888160 Fax 0630888569
DettagliRepubblica Italiana Assemblea Regionale Siciliana
Repubblica Italiana Assemblea Regionale Siciliana Ambito dell'accesso REGOLAMENTO PER L'ACCESSO AGLI ATTI ED AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI DELL'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA (G.U.R.S. n. 28 del 20/06/2008)
DettagliDocumento di indirizzo DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI
1 IL Documento di indirizzo 2 RIFERIMENTI NORMATIVI: Legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi
DettagliREGOLAMENTO IN MATERIA DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
REGOLAMENTO IN MATERIA DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI Articolo 1- Oggetto e ambito di applicazione Il diritto di accesso si esercita nei confronti dell Impresa VCO TRASPORTI SRL, secondo le modalità
DettagliIL CAPO DIPARTIMENTO. Prot. Uscita del 10/10/2013 N.31297
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITA AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA IL CAPO DIPARTIMENTO Prot. Uscita del 10/10/2013 N.31297 VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante Nuove
DettagliREGOLAMENTO SULL ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI. Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n..9 del 10/03/2010
REGOLAMENTO SULL ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n..9 del 10/03/2010 1 INDICE Titolo I Disposizioni sull esercizio del diritto di accesso ai documenti
DettagliCOMUNE DI SCANDIANO PROVINCIA DI REGGIO NELL EMILIA REGOLAMENTO COMUNALE SULL ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
COMUNE DI SCANDIANO PROVINCIA DI REGGIO NELL EMILIA REGOLAMENTO COMUNALE SULL ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI Il presente regolamento: 1) E stato adottato con delibera di Consiglio Comunale n. 67 del
DettagliITIS V. E. III MIUR Ass. Regione Sicilia
PREMESSA REGOLAMENTO ACCESSO ATTI AMMINISTRATIVI Il presente regolamento disciplina l esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi in conformità a quanto stabilito dal capo V della Legge
DettagliREGOLAMENTO PER L ESERCIZIO DEL DIRITTO D ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI E DEL DIRITTO DI ACCESSO CIVICO SEMPLICE E ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO
Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Piacenza REGOLAMENTO PER L ESERCIZIO DEL DIRITTO D ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI E DEL DIRITTO DI ACCESSO CIVICO SEMPLICE E ACCESSO
DettagliREGOLAMENTO COMUNALE PER IL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
COMUNE DI CARANO PROVINCIA DI TRENTO REGOLAMENTO COMUNALE PER IL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI Approvato con deliberazione del Consiglio comunale dd. 24.03.2015, n. 13. Regolamento per
DettagliGUIDA DI ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI E ALLA TRASPARENZA
Ministero dell istruzione, dell università e della ricerca Istituto Comprensivo di Roncoferraro Via Nenni, 11 46037 Roncoferraro Tel: 0376 663118 Fax: 0376 664498 e-mail uffici: mnic81500n@istruzione.it
DettagliGUIDA DI ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI E ALLA TRASPARENZA
Ministero dell istruzione, dell università e della ricerca Istituto Comprensivo di Roncoferraro Via Nenni, 11 46037 Roncoferraro Tel: 0376 663118 Fax: 0376 664498 e-mail uffici: mnic81500n@istruzione.it
DettagliGUIDA DI ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI E ALLA TRASPARENZA
Ministero dell istruzione, dell università e della ricerca Istituto Comprensivo di Roncoferraro Via Nenni, 11 46037 Roncoferraro Tel: 0376 663118 Fax: 0376 664498 e-mail uffici: mnic81500n@istruzione.it
DettagliREGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI CATANZARO
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI CATANZARO Articolo 1 Principi generali Il presente regolamento disciplina, al
DettagliREGOLAMENTO PER L'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI
REGOLAMENTO PER L'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI AI SENSI DELLA LEGGE 241/90, DEL D.P.R. N. 184/06E S.M.I. E DEL D.LGS. 196/2003 TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI ART. 1 - PRINCIPI GENERALI 1.1 L'Istituto
DettagliORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI BERGAMO
REGOLAMENTO DEL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI D.P.R. 12 aprile 2006 n. 184 in relazione al capo V della L. 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni (Delibere del Consiglio dell
DettagliComune di Tarcento Provincia di Udine Regolamento in materia di accesso
Comune di Tarcento Provincia di Udine Regolamento in materia di accesso Approvato con deliberazione del Consiglio comunale del 4.2.2011, n. 12 1 Art. 1 (Finalità del regolamento e definizioni) 1. Il presente
DettagliREGOLAMENTO DI ISTITUTO PER L ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI
REGOLAMENTO DI ISTITUTO PER L ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI Approvato dal Consiglio di istituto con delibera n.25 del 25/06/2019 Si riassumono qui di seguito le modalità di esercizio del diritto di
DettagliREGOLAMENTO PER IL DIRITTO ALL ACCESSO DEGLI ATTI AMMINITRATIVI DELLA FONDAZIONE BRESCIA SOLIDALE
REGOLAMENTO PER IL DIRITTO ALL ACCESSO DEGLI ATTI AMMINITRATIVI DELLA FONDAZIONE BRESCIA SOLIDALE Approvato dal Consiglio Direttivo in data 13/11/2012 PARTE I 3 DISPOSIZIONI GENERALI 3 Art. 1 - Fonti e
DettagliREGOLAMENTO PER L ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO. Il presente Regolamento disciplina le modalità di esercizio ed i casi di esclusione del diritto di
REGOLAMENTO PER L ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO 1. Oggetto e definizioni. Il presente Regolamento disciplina le modalità di esercizio ed i casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi
DettagliREGOLAMENTO ACCESSO CIVICO, GENERALIZZATO E AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI. Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI. Art. 1 Finalità e principi generali
Approvato il 31.07.2017 REGOLAMENTO ACCESSO CIVICO, GENERALIZZATO E AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 Finalità e principi generali 1. Il presente Regolamento (il Regolamento
DettagliORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI MILANO THE MILAN ORDER OF ENGINEERS REGOLAMENTO DEL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
REGOLAMENTO DEL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI D.P.R. 12 aprile 2006 n. 184 in relazione al capo V della L. 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni (Delibera del Consiglio dell
DettagliG R U P P O AMGA LEGNANO S P A R E G O L A M E N T O P E R I L D I R I T T O D I A C C E S S O A G L I A T T I. Pagina 1 di 11
G R U P P O AMGA LEGNANO S P A R E G O L A M E N T O P E R I L D I R I T T O D I A C C E S S O A G L I A T T I Pagina 1 di 11 1 Oggetto 2 Definizioni 3 Soggetti legittimati 4 Responsabile del Procedimento
DettagliREGOLAMENTO per il DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
REGOLAMENTO per il DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI Approvato con delibera di Consigliere Comunale n. 50 del 28.11.2008 Entrato in vigore dal 15.01.2009 Modificato con deliberazione del Consiglio
DettagliFondazione MILANI Onlus
Via Roma, 83 26823 CASTIGLIONE D ADDA (LO) Tel e fax 0377/900750 email: segretario.milani@fastpiu.it REGOLAMENTO PER IL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI Approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera
DettagliUNIVERSITA DEGLI STUDI DI GENOVA
Emanato con D.R. n. 5108 del 27.12.2017 In vigore dal 11.01.2018 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI GENOVA REGOLAMENTO IN MATERIA DI ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO INDICE Articolo 1. Oggetto e definizione Articolo
DettagliREGOLAMENTO DI ISTITUTO PER L ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI
ISTITUTO COMPRENSIVO REPUBBLICA ITALIANA REGIONE SICILIA rancesco rispi RAGUSA Via V. E. Orlando, 7 E-mail rgic82200d@istruzione.it C. M. RGIC82200D - C.F. 92020820889 Cod. Univoco Ufficio UFM0CJ Dir.e
DettagliCOMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE
COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE Deliberazione del 14 dicembre 2016 Regolamento disciplinante i procedimenti relativi all accesso civico ai dati, alle informazioni ed ai documenti detenuti dalla
DettagliREGOLAMENTO PER IL DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI, AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI E ALLE INFORMAZIONI
REGOLAMENTO PER IL DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI, AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI E ALLE INFORMAZIONI Approvato con deliberazione di Comitato di Bacino n. 003 in data 04/09/2015 Via Donatori del Sangue, 1 31020
DettagliREGOLAMENTO COMUNALE PER L ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI ED AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
COMUNE di VOLPIANO Provincia di TORINO Tel. 011 9954511 Fax n. 011 9954512 e mail info@comune.volpiano.to.it SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI E AFFARI ISTITUZIONALI Allegato A REGOLAMENTO COMUNALE PER L
DettagliREGOLAMENTO PER L ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE C.F. 80125330151 C.M. MIIC83200V AOO_miic83200v - Istituto Comprensivo Statale-Settimo Mil Prot. 0004399/U del 21/12/2017 11:32:09 Istituto Comprensivo Statale di Settimo Milanese
DettagliIl sottoscritto nato a ( ) il / / e residente a ( ) in. Via n. Tel. C.F. in qualità di
COMUNE DI MASSA DI SOMMA Provincia di Napoli www.comunedimassadisomma.na.gov.it MAIL: tecnico.massadisomma@libero.it PEC: protocollo.massadisomma@cstnapoli.legalmail.it bollo di 16,00 da apporre solo se
DettagliREGOLAMENTO DI ISTITUTO PER L ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI
1 Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca Istituto Comprensivo Statale di Francavilla Via Napoli, 2 Francavilla di Sicilia(Me) Telefono 0942 981230 c.f.96005620834 c.u.ufal7m www.icfrancavilla.it
DettagliAllegato A) REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
Allegato A) REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI INDICE Art. 1 - Indirizzi generali Art. 2 - Istanza di accesso Art. 3 - Accesso informale Art. 4 - Accesso formale
DettagliREGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI ART. 1 INDIRIZZI GENERALI 1. Il presente regolamento garantisce la trasparenza, la pubblicità dell attività amministrativa
DettagliAZIENDA SPECIALE SERVIZI di AGRATE BRIANZA
AZIENDA SPECIALE SERVIZI di AGRATE BRIANZA REGOLAMENTO In materia di accesso civico, semplice e generalizzato APPROVATO DAL C.D.A. NELLA SEDUTA DEL 20 FEBBRAIO 2017 DELIBERA NR. 6 Indice Art. 1 Definizioni
DettagliL accesso civico generalizzato: presupposti e limiti (anche il rapporto con la legge n. 241 del 1990) Avv. Daniela Bolognino 10 luglio 2018
L accesso civico generalizzato: presupposti e limiti (anche il rapporto con la legge n. 241 del 1990) Avv. Daniela Bolognino 10 luglio 2018 Nuovo quadro normativo 2 Art. 22, l. n. 241/90 (post l. n. 15/05),
DettagliREGOLAMENTO DI ISTITUTO PER L ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI
REGOLAMENTO DI ISTITUTO PER L ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI Riferimento normativi: legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni D.P.R n. 352/1992 D.M n. 60/1996 D.L.vo n. 165/2001 Legge n.
DettagliREGOLAMENTO PER L ESERCIZIO DELL ACCESSO CIVICO SEMPLICE, GENERALIZZATO E DOCUMENTALE
REGOLAMENTO PER L ESERCIZIO DELL ACCESSO CIVICO SEMPLICE, GENERALIZZATO E DOCUMENTALE Approvato con delibera A.U. n. 43 del 27/03/2017 Sommario DISPOSIZIONI GENERALI... 3 Art. 1 Finalità e principi generali...
DettagliREGOLAMENTO D ISTITUTO PER L ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI
ISTITUTO COMPRENSIVO MAGLIE Cod. Fisc.: 92012570757 Cod. Mecc.: LEIC82100G Via A. Manzoni, n. 2 73024 MAGLIE (LE) Tel. e Fax: 0836 483339 e-mail: leic82100g@istruzione.it - pec: leic82100g@pec.istruzione.it
DettagliCOMUNE DI COLOGNO AL SERIO Provincia di Bergamo
COMUNE DI COLOGNO AL SERIO Provincia di Bergamo REGOLAMENTO PER IL DIRITTO ALL INFORMAZIONE E DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI SOMMARIO ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO 3 ART. 2 FINALITA DEL DIRITTO
DettagliREGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI 1 Articolo 1- Oggetto e ambito di applicazione... 3 Articolo 2- Definizioni... 3 Articolo 3- Soggetti legittimati... 3 Articolo
DettagliREGOLAMENTO ACCESSO ATTI AMMINISTRATIVI
REGOLAMENTO ACCESSO ATTI AMMINISTRATIVI (delibera del Consiglio di Istituto n. 33 del 24/10/2012) PREMESSA Il presente documento regolamenta l esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi
DettagliREGOLAMENTO IN MATERIA DI ACCESSO CIVICO C.D. SEMPLICE E GENERALIZZATO
REGOLAMENTO IN MATERIA DI ACCESSO CIVICO C.D. SEMPLICE E GENERALIZZATO Approvato con determina del Liquidatore in data 28/03/2019 PARTE I DISPOSIZIONI GENERALI ART. 1 Definizioni Ai fini del presente Regolamento
DettagliREGOLAMENTO PER L ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI
REGOLAMENTO PER L ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI Si riassumono qui di seguito le modalità di esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi in conformità a quanto stabilito dal capo V della
DettagliREGOLAMENTO PER L'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI ai sensi della L. 241/90, del D.P.R. n. 184/06e s.m.i. - del D.Lgs. 196/2003 D.
MINISTERO DELL ISTRUZIONE, DELL UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA USR-LAZIO ISTITUTO COMPRENSIVO VIA LATINA 303 Via Latina, 303 00179 ROMA 17 Distretto Municipio VII (ex IX) - tel. 06 788 00 95 fax 06 783 98
DettagliCOMUNE Dl BALDISSERO CANAVESE. REGOLAMENTO COMUNALE PER L ESERCIZIO DEL DIRITTO Dl ACCESSO AGLI ATTI E AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
COMUNE Dl BALDISSERO CANAVESE REGOLAMENTO COMUNALE PER L ESERCIZIO DEL DIRITTO Dl ACCESSO AGLI ATTI E AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI Approvato con delibera CC. n. 36 del 06.12.2010 Titolo I Disposizioni sull
DettagliREGOLAMENTO DI ISTITUTO PER L ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI
MINISTERO DELL ISTRUZIONE DELL UNIVERSITA E DELLA RICERCA UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA Via S. Rocco, 5 ESPERIA (FR) C.F. 81004630604
DettagliREGOLAMENTO PER IL DIRITTO ALL ACCESSO DEGLI ATTI AMMINITRATIVI DELLA FONDAZIONE BRESCIA SOLIDALE
REGOLAMENTO PER IL DIRITTO ALL ACCESSO DEGLI ATTI AMMINITRATIVI DELLA FONDAZIONE BRESCIA SOLIDALE Approvato dal Consiglio Direttivo nella riunione del 13.11.2012 (delibera n. 3) Revisionato in data 10.02.2015
DettagliC O M U N E F I U M I C E L L O REGOLAMENTO DELL ACCESSO CIVICO E DELL ACCESSO AGLI ATTI
C O M U N E D I F I U M I C E L L O REGOLAMENTO DELL ACCESSO CIVICO E DELL ACCESSO AGLI ATTI Approvato con deliberazione consiliare n 9 del 30.03.2017 1 INDICE TITOLO I Principi generali Art. 1 Oggetto
DettagliPARTE I DISPOSIZIONI COMUNI
«Regolamento disciplinante i procedimenti relativi all accesso civico e all accesso civico generalizzato ai dati e ai documenti detenuti da CMV S.p.A., Casinò di Venezia Gioco S.p.A. e Casinò di Venezia
DettagliRegolamento sulla trasparenza e accesso agli atti. APEA Agenzia Provinciale per l Energia e l Ambiente
Regolamento sulla trasparenza e accesso agli atti Art. 1 Normativa di Riferimento Il presente regolamento, redatto dell articolo 13, comma secondo dello Statuto APEA, disciplina l esercizio del diritto
DettagliREGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
CONSORZIO INTERCOMUNALE DI SERVIZI BEINASCO - BRUINO - ORBASSANO PIOSSASCO - RIVALTA VOLVERA Strada Volvera, 63 ORBASSANO (TO) REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
DettagliIL RETTORE D E C R E T A. Art.1) E emanato il Regolamento sul diritto di accesso ai documenti amministrativi;
IL RETTORE DECRETO n. 1199 VISTO lo Statuto dell Unicusano; VISTO la Legge 240/2010; VISTA la Legge 241/1990 e seguenti modificazioni; VISTA la deliberazione del Comitato Tecnico Organizzatore dell Unicusano
DettagliRev. 0 del 17/04/2012 REGOLAMENTO PER L ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
Rev. 0 del 17/04/2012 REGOLAMENTO PER L ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI 1 Sommario Art. 1 - Definizione... 3 Art. 2 - Soggetti legittimati... 3 Art. 3- Oggetto del diritto di accesso... 3 Art. 4 -
DettagliRegolamento di accesso agli atti amministrativi
Regolamento di accesso agli atti amministrativi Di seguito il Regolamento di accesso agli atti amministrativi approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 13/02/2015 Regolamento di accesso agli
DettagliApprovato dal Consiglio di istituto con delibera n. 63/2018 del 16/10/2018
REGOLAMENTO DI ISTITUTO PER L ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI Approvato dal Consiglio di istituto con delibera n. 63/2018 del 16/10/2018 Si riassumono qui di seguito le modalità di esercizio del diritto
DettagliBANCA D ITALIA LA BANCA D ITALIA. visto l art. 24 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, e successive modificazioni ed integrazioni;
PROVVEDIMENTO 29 ottobre 2007 BANCA D ITALIA Regolamento per la disciplina delle modalità di esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
DettagliREGOLAMENTO IN MATERIA DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
certificato di sistema qualità n. 50 100 6212 REGOLAMENTO IN MATERIA DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI Rev. 0 del 09.05.2007 REG.01 SOMMARIO ARTICOLO 1 ARTICOLO 2 ARTICOLO 3 ARTICOLO 4 ARTICOLO 5
DettagliREGOLAMENTO COMUNALE SUL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
REGOLAMENTO COMUNALE SUL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI Approvato con deliberazione consiliare del Comune di Cavazzo Carnico n. 52 del 24/11/2009 INDICE Art. 1 - Oggetto, finalità e principi
DettagliREGOLAMENTO ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI. Approvato dal Consiglio di istituto con delibera n 47 del 28/10/2016.
Ministero dell Istruzione dell Università e della Ricerca ISTITUTO COMPRENSIVO C. Nivola - SERRA PERDOSA Via Pacinotti loc. Serra Perdosa -----09016 Iglesias tel.0781/274546-mail caic887008@istruzione.it
DettagliREGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI Assessorato alla Comunicazione ed ai Rapporti con il Personale Servizio Affari Generali Consigliere Delegato alla Trasparenza
DettagliREGOLAMENTO DI ISTITUTO PER L ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI
REGOLAMENTO DI ISTITUTO PER L ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI Approvato dal Consiglio di istituto con delibera n. 2 del 7/11/2014 Si riassumono qui di seguito le modalità di esercizio del diritto di accesso
DettagliIl Consiglio Regionale dell Ordine degli Psicologi dell Umbria delibera l emanazione del seguente regolamento
CONSIGLIO REGIONALE DELL ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELL UMBRIA Vista la L. 18 febbraio 1989, n. 56 e ss. mm.; Vista la L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss. mm.; Visto il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e ss. mm.; Visto
DettagliREGOLAMENTO PER IL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI PROCEDIMENTI EDILIZI
REGOLAMENTO PER IL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI PROCEDIMENTI EDILIZI Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 82 del 24.11.2011 INDICE Articolo 1: Ambito di applicazione
DettagliOrdine degli Avvocati di Perugia
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINADEL DIRITTO DI ACCESSO Deliberato dal Consiglio nella seduta del 14 giugno 2007, approvato dall Assemblea Generale degli Iscritti il 15 giugno 2007, integrato e modificato
DettagliREGOLAMENTO per l esercizio del diritto di Accesso ai Documenti Amministrativi e del diritto di Accesso Civico Semplice e Accesso Civico Generalizzato
ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA DI FOGGIA REGOLAMENTO per l esercizio del diritto di Accesso ai Documenti Amministrativi e del diritto di Accesso Civico Semplice e Accesso
DettagliREGOLAMENTO PER L ATTUAZIONE DEL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI E DELL ACCESSO CIVICO
REGOLAMENTO PER L ATTUAZIONE DEL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI E DELL ACCESSO CIVICO Approvato con Deliberazione consiliare n. 9 del 4 novembre 2015 Regolamento di accesso agli atti della
DettagliRegolamento sull accesso alla documentazione amministrativa. Art. 3 Ambito di applicazione del diritto di accesso ai documenti
Regolamento sull accesso alla documentazione amministrativa D.R. 15 settembre 2014, n. 28851 - Emanazione Art. 1 Il presente regolamento disciplina le modalità di esercizio del diritto di accesso ai documenti
DettagliPROCEDURA DI ACCESSO AGLI ATTI
PROCEDURA DI ACCESSO AGLI ATTI MODULO I PRINCIPI GENERALI Sezione - 1 Finalità Sezione - 2 Oggetto del diritto di accesso Sezione - 3 Soggetti legittimati Sezione - 4 Controinteressati Sezione - 5 Esclusioni
Dettagli