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1 InfoCuria - Giurisprudenza della Corte di giustizia Pagina iniziale > Formulario di ricerca > Elenco dei risultati > Documenti Avvia la stampa Lingua del documento : ECLI:EU:C:2017:628 Edizione provvisoria SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione) 10 agosto 2017 (*) «Rinvio pregiudiziale Procedimento pregiudiziale d urgenza Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale Mandato d arresto europeo Decisione quadro 2002/584/GAI Procedure di consegna tra Stati membri Condizioni di esecuzione Motivi di non esecuzione facoltativa Articolo 4 bis, paragrafo 1, inserito dalla decisione quadro 2009/299/GAI Mandato d arresto emesso ai fini dell esecuzione di una pena privativa della libertà Nozione di processo terminato con la decisione Interessato comparso personalmente nel primo grado di giudizio Procedimento in grado d appello comportante un nuovo esame del caso nel merito Mandato d arresto che non fornisce informazioni atte a verificare se i diritti della difesa della persona condannata siano stati rispettati durante il procedimento d appello» Nella causa C-270/17 PPU, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell articolo 267 TFUE, dal Rechtbank Amsterdam (Tribunale di Amsterdam, Paesi Bassi), con decisione del 18 maggio 2017, pervenuta in cancelleria il medesimo giorno, nel procedimento relativo all esecuzione di un mandato d arresto europeo emesso nei confronti di Tadas Tupikas, LA CORTE (Quinta Sezione), composta da J.L. da Cruz Vilaça, presidente di sezione, M. Berger, A. Borg Barthet, E. Levits e F. Biltgen (relatore), giudici, avvocato generale: M. Bobek cancelliere: M. Ferreira, amministratore principale 1

2 vista la fase scritta del procedimento e in seguito all udienza dell 11 luglio 2017, considerate le osservazioni presentate: per T. Tupikas, da B. Kuppens, advocaat; per l Openbaar Ministerie, da K. van der Schaft e U.E.A. Weitzel, in qualità di agenti; per il governo dei Paesi Bassi, da M. Noort e M. Bulterman,, in qualità di agenti; per l Irlanda, da J. Quaney, in qualità di agente, assistita da C. Noctor, BL; per il governo lituano, da K. Dieninis, in qualità di agente; per la Commissione europea, da R. Troosters e S. Grünheid, in qualità di agenti, sentite le conclusioni dell avvocato generale, presentate all udienza del 26 luglio 2017, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull interpretazione dell articolo 4 bis, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (GU 2002, L 190, pag. 1), come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009 (GU 2009, L 81, pag. 24) (in prosieguo: la «decisione quadro 2002/584»). 2 Tale domanda è stata presentata nell ambito dell esecuzione, nei Paesi Bassi, di un mandato d arresto europeo emesso dal Klaipėdos apygardos teismas (tribunale regionale di Klaipėda, Lituania) nei confronti del sig. Tadas Tupikas ai fini dell esecuzione, in Lituania, di una pena privativa della libertà. Contesto normativo Diritto internazionale La CEDU 3 Intitolato «Diritto a un equo processo», l articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (in prosieguo: la «CEDU»), enuncia quanto segue: 2

3 «1. Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge, il quale sia chiamato a pronunciarsi sulle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile o sulla fondatezza di ogni accusa penale formulata nei suoi confronti. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l accesso alla sala d udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o parte del processo nell interesse della morale, dell ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la protezione della vita privata delle parti in causa, o, nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale, quando in circostanze speciali la pubblicità possa portare pregiudizio agli interessi della giustizia. 2. Ogni persona accusata di un reato è presunta innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata. 3. In particolare, ogni accusato ha diritto di: a) essere informato, nel più breve tempo possibile, in una lingua a lui comprensibile e in modo dettagliato, della natura e dei motivi dell accusa formulata a suo carico; b) disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie a preparare la sua difesa; c) difendersi personalmente o avere l assistenza di un difensore di sua scelta e, se non ha i mezzi per retribuire un difensore, poter essere assistito gratuitamente da un avvocato d ufficio, quando lo esigono gli interessi della giustizia; d) esaminare o far esaminare i testimoni a carico e ottenere la convocazione e l esame dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico; e) farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua usata in udienza». Diritto dell Unione La Carta 4 Gli articoli 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell Unione europea (in prosieguo: la «Carta») fanno parte del suo titolo VI, intitolato «Giustizia». 5 Ai sensi dell articolo 47 della Carta, intitolato «Diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale»: «Ogni persona i cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto dell Unione siano stati violati ha diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice, nel rispetto delle condizioni previste nel presente articolo. 3

4 Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge. Ogni persona ha la facoltà di farsi consigliare, difendere e rappresentare. (...)». 6 Le spiegazioni relative alla Carta dei diritti fondamentali (GU 2007, C 303, pag. 17; in prosieguo: le «spiegazioni relative alla Carta») precisano, riguardo all articolo 47, secondo comma, della Carta, che detta disposizione corrisponde all articolo 6, paragrafo 1, della CEDU. 7 Le spiegazioni relative alla Carta aggiungono, in merito a detto articolo 47, che «[n]el diritto dell Unione il diritto a un giudice non si applica solo a controversie relative a diritti e obblighi di carattere civile. È una delle conseguenze del fatto che l Unione è una comunità di diritto come la Corte ha constatato nella [sentenza del 23 aprile 1986, Les Verts/Parlamento (294/83, EU:C:1986:166)]. Tuttavia, fatta eccezione per l ambito di applicazione, le garanzie offerte dalla CEDU si applicano in modo analogo nell Unione». 8 L articolo 48 della Carta, intitolato «Presunzione di innocenza e diritti della difesa» dispone quanto segue: «1. Ogni imputato è considerato innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente provata. 2. Il rispetto dei diritti della difesa è garantito ad ogni imputato». 9 Le spiegazioni relative alla Carta precisano a tal riguardo: «L articolo 48 corrisponde all articolo 6, paragrafi 2 e 3, della CEDU (...) Conformemente all articolo 52, paragrafo 3, questo diritto ha significato e portata identici al diritto garantito dalla CEDU». 10 L articolo 51 della Carta, intitolato «Ambito di applicazione», al suo paragrafo 1 prevede quanto segue: «Le disposizioni della presente Carta si applicano alle istituzioni, organi e organismi dell Unione nel rispetto del principio di sussidiarietà, come pure agli Stati membri esclusivamente nell attuazione del diritto dell Unione (...)». 11 Ai sensi dell articolo 52 della Carta, intitolato «Portata e interpretazione dei diritti e dei principi»: 4

5 «1. Eventuali limitazioni all esercizio dei diritti e delle libertà riconosciuti dalla presente Carta devono essere previste dalla legge e rispettare il contenuto essenziale di detti diritti e libertà. Nel rispetto del principio di proporzionalità, possono essere apportate limitazioni solo laddove siano necessarie e rispondano effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall Unione o all esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui. ( ) 3. Laddove la presente Carta contenga diritti corrispondenti a quelli garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei Diritti dell Uomo e delle Libertà fondamentali, il significato e la portata degli stessi sono uguali a quelli conferiti dalla suddetta convenzione. La presente disposizione non preclude che il diritto dell Unione conceda una protezione più estesa. (...) 7. I giudici dell Unione e degli Stati membri tengono nel debito conto le spiegazioni elaborate al fine di fornire orientamenti per l interpretazione della presente Carta». Decisioni quadro 2002/584 e 2009/ I considerando 1, 5, 6, 8, 10 e 12 della decisione quadro 2002/584 sono del seguente tenore: «(1) In base alle conclusioni del Consiglio di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999, ed in particolare il punto 35, è opportuno abolire tra gli Stati membri la procedura formale di estradizione per quanto riguarda le persone che si sottraggono alla giustizia dopo essere state condannate definitivamente ed accelerare le procedure di estradizione per quanto riguarda le persone sospettate di aver commesso un reato. (...) (5) (...) L introduzione di un nuovo sistema semplificato di consegna delle persone condannate o sospettate, al fine dell esecuzione delle sentenze di condanna in materia penale o per sottoporle all azione penale, consente di eliminare la complessità e i potenziali ritardi inerenti alla disciplina attuale in materia di estradizione. (...) (6) Il mandato d arresto europeo previsto nella presente decisione quadro costituisce la prima concretizzazione nel settore del diritto penale del principio di riconoscimento reciproco che il Consiglio europeo ha definito il fondamento della cooperazione giudiziaria. (...) 5

6 (8) Le decisioni relative all esecuzione di un mandato d arresto europeo devono essere sottoposte a un controllo sufficiente, il che implica che l autorità giudiziaria dello Stato membro in cui la persona ricercata è stata arrestata dovrà prendere la decisione relativa alla sua consegna. (...) (10) Il meccanismo del mandato d arresto europeo si basa su un elevato livello di fiducia tra gli Stati membri. L attuazione di tale meccanismo può essere sospesa solo in caso di grave e persistente violazione da parte di uno Stato membro dei principi sanciti all articolo 6, paragrafo 1, [UE, divenuto, in seguito a modifica, articolo 2 TUE], constatata dal Consiglio in applicazione dell articolo 7, paragrafo 1, [UE, divenuto, in seguito a modifica, articolo 7, paragrafo 2, TUE] e con le conseguenze previste al paragrafo 2 dello stesso articolo. (...) (12) La presente decisione quadro rispetta i diritti fondamentali ed osserva i principi sanciti dall articolo 6 [UE] e contenuti nella Carta (...), segnatamente il capo VI. Nessun elemento della presente decisione quadro può essere interpretato nel senso che non sia consentito rifiutare di procedere alla consegna di una persona che forma oggetto di un mandato d arresto europeo qualora sussistano elementi oggettivi per ritenere che il mandato d arresto europeo sia stato emesso al fine di perseguire penalmente o punire una persona a causa del suo sesso, della sua razza, religione, origine etnica, nazionalità, lingua, opinione politica o delle sue tendenze sessuali oppure che la posizione di tale persona possa risultare pregiudicata per uno di tali motivi. (...)». 13 L articolo 1 di tale decisione quadro, intitolato «Definizione del mandato d arresto europeo ed obbligo di darne esecuzione», prevede quanto segue: «1. Il mandato d arresto europeo è una decisione giudiziaria emessa da uno Stato membro in vista dell arresto e della consegna da parte di un altro Stato membro di una persona ricercata ai fini dell esercizio di un azione penale o dell esecuzione di una pena o una misura di sicurezza privative della libertà. 2. Gli Stati membri danno esecuzione ad ogni mandato d arresto europeo in base al principio del riconoscimento reciproco e conformemente alle disposizioni della presente decisione quadro. 3. L obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i fondamentali principi giuridici sanciti dall articolo 6 [UE] non può essere modificat[o] per effetto della presente decisione quadro.». 6

7 14 Gli articoli 3, 4 e 4 bis di tale decisione quadro espongono i motivi di non esecuzione obbligatoria e di non esecuzione facoltativa del mandato d arresto europeo. 15 La decisione quadro 2009/299 precisa i motivi in base ai quali l autorità giudiziaria dell esecuzione di uno Stato membro può rifiutarsi di eseguire il mandato d arresto europeo nel caso in cui la persona in questione non sia comparsa al proprio processo. I suoi considerando 1, 2, da 4 a 8, 14 e 15 recitano: «(1) Il diritto dell imputato a comparire personalmente al processo rientra nel diritto a un equo processo previsto dall articolo 6 della [CEDU], secondo l interpretazione della Corte europea dei diritti dell uomo. [Quest ultima] ha affermato inoltre che il diritto dell imputato a comparire personalmente al processo non è assoluto e che a determinate condizioni l imputato può, di sua spontanea volontà, esplicitamente o tacitamente ma in modo inequivocabile, rinunciarvi. (2) Le varie decisioni quadro che applicano il principio del reciproco riconoscimento alle decisioni giudiziarie definitive non affrontano in modo uniforme la questione delle decisioni pronunciate al termine di un processo a cui l interessato non è comparso personalmente. Questa diversità potrebbe complicare il lavoro degli operatori del settore e ostacolare la cooperazione giudiziaria. (...) (4) È quindi necessario prevedere motivi chiari e comuni per il non riconoscimento delle decisioni pronunciate al termine di un processo a cui l interessato non è comparso personalmente. La presente decisione quadro mira a precisare la definizione di tali motivi comuni consentendo all autorità di esecuzione di eseguire la decisione nonostante l interessato non sia presente al giudizio, pur rispettando pienamente il diritto alla difesa dell interessato. La presente decisione quadro non intende disciplinare le forme e i metodi, ivi compresi i requisiti processuali, utilizzati per raggiungere i risultati specificati nella stessa, i quali interessano il diritto interno degli Stati membri. (5) Tali cambiamenti richiedono la modifica delle decisioni quadro esistenti che danno attuazione al principio del reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie definitive. Le nuove disposizioni dovrebbero altresì fungere da base per i futuri strumenti in materia. (6) Le disposizioni della presente decisione quadro che modificano altre decisioni quadro fissano le condizioni in base alle quali il riconoscimento e l esecuzione di una decisione pronunciata al termine di un processo a cui l interessato non è comparso personalmente non dovrebbero essere rifiutati. Si tratta di condizioni alternative: quando una di esse è soddisfatta, l autorità di emissione, completando la sezione pertinente del mandato d arresto europeo ovvero il pertinente certificato ai sensi delle altre decisioni quadro, garantisce che i requisiti sono o saranno soddisfatti, il che dovrebbe essere sufficiente al fine dell esecuzione della decisione in base al principio del reciproco riconoscimento. 7

8 (7) Il riconoscimento e l esecuzione di una decisione pronunciata al termine di un processo a cui l interessato non è comparso personalmente non dovrebbero essere rifiutati se l interessato è stato citato personalmente e quindi informato della data e del luogo fissati per il processo terminato con la decisione o se è stato di fatto informato ufficialmente con altri mezzi della data e del luogo fissati per il processo, in modo tale che si sia stabilito inequivocabilmente che l interessato era al corrente del processo fissato. In tale contesto resta inteso che l interessato dovrebbe aver ricevuto tali informazioni a tempo debito, vale a dire in tempo per consentirgli di partecipare al processo e di esercitare efficacemente il suo diritto alla difesa. (8) Il diritto dell imputato a un processo equo è garantito dalla [CEDU], come interpretata dalla Corte europea dei diritti dell uomo. Tale diritto include il diritto dell interessato a comparire personalmente al processo. Al fine di esercitare tale diritto, l interessato deve essere al corrente del processo fissato. Ai sensi della presente decisione quadro la consapevolezza del processo dovrebbe essere assicurata da ciascuno Stato membro in conformità del rispettivo diritto interno, fermo restando il rispetto dei requisiti posti da tale Convenzione. Conformemente alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell uomo, nell esaminare se il modo in cui sono state fornite le informazioni sia sufficiente per assicurare all interessato la consapevolezza del processo, si potrebbe, se del caso, prestare particolare attenzione anche alla diligenza posta dall interessato al fine di ricevere le informazioni a lui destinate. (...) (14) La presente decisione quadro si limita a precisare la definizione dei motivi di non riconoscimento negli strumenti che danno attuazione al principio del reciproco riconoscimento. Pertanto, disposizioni quali quelle relative al diritto a un nuovo processo hanno un ambito di applicazione limitato alla definizione di detti motivi di non riconoscimento. Esse non mirano ad armonizzare le legislazioni nazionali. La presente decisione quadro lascia impregiudicati i futuri strumenti dell Unione europea volti a ravvicinare le legislazioni in materia penale degli Stati membri. (15) I motivi di non riconoscimento sono opzionali. Tuttavia, la discrezionalità degli Stati membri nel recepire tali motivi nella legislazione nazionale è determinata in particolare dal diritto ad un processo equo, tenendo conto dell obiettivo generale della presente decisione quadro di rafforzare i diritti processuali delle persone e di facilitare la cooperazione giudiziaria in materia penale ( )». 16 Ai sensi dell articolo 1 della decisione quadro 2009/299, intitolato «Obiettivi e ambito di applicazione»: «1. La presente decisione quadro ha lo scopo di rafforzare i diritti processuali delle persone sottoposte a procedimento penale, di facilitare la cooperazione giudiziaria in materia penale e, in particolare, di migliorare il reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie tra gli Stati membri. 8

9 2. L obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i principi giuridici fondamentali sanciti dall articolo 6 del trattato, incluso il diritto di difesa delle persone sottoposte a procedimento penale, non è modificato per effetto della presente decisione quadro e qualsiasi obbligo che incombe alle autorità giudiziarie al riguardo rimane impregiudicato. 3. La presente decisione quadro stabilisce norme comuni per il riconoscimento e/o l esecuzione in uno Stato membro (lo Stato membro di esecuzione) di decisioni giudiziarie emesse da un altro Stato membro (lo Stato membro di emissione) in seguito a un procedimento al quale l interessato non era presente (...)». 17 L articolo 4 bis della decisione quadro 2002/584 è stato inserito dall articolo 2 della decisione quadro 2009/299 ed è intitolato «Decisioni pronunciate al termine di un processo a cui l interessato non è comparso personalmente». Il paragrafo 1 di tale articolo recita come segue: «L autorità giudiziaria dell esecuzione può altresì rifiutare di eseguire il mandato d arresto europeo emesso ai fini dell esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà se l interessato non è comparso personalmente al processo terminato con la decisione, salvo che il mandato d arresto europeo indichi che l interessato, conformemente agli ulteriori requisiti processuali definiti nel diritto interno dello Stato membro emittente: a) a tempo debito: i) è stato citato personalmente ed è quindi stato informato della data e del luogo fissati per il processo terminato con la decisione o è stato di fatto informato ufficialmente con altri mezzi della data e del luogo fissati per il processo, in modo tale che si è stabilito inequivocabilmente che era al corrente del processo fissato; e ii) è stato informato del fatto che una decisione poteva essere emessa in caso di mancata comparizione in giudizio; o b) essendo al corrente della data fissata, aveva conferito un mandato ad un difensore, nominato dall interessato o dallo Stato, per patrocinarlo in giudizio, ed è stato in effetti patrocinato in giudizio da tale difensore; o c) dopo aver ricevuto la notifica della decisione ed essere stato espressamente informato del diritto a un nuovo processo o ad un ricorso in appello cui l interessato ha il diritto di partecipare e che consente di riesaminare il merito della causa, comprese le nuove prove, e può condurre alla riforma della decisione originaria: 9

10 i) ha dichiarato espressamente di non opporsi alla decisione; o ii) non ha richiesto un nuovo processo o presentato ricorso in appello entro il termine stabilito; o d) non ha ricevuto personalmente la notifica della decisione, ma: i) riceverà personalmente e senza indugio la notifica dopo la consegna e sarà espressamente informato del diritto a un nuovo processo o ad un ricorso in appello cui l interessato ha il diritto di partecipare e che consente di riesaminare il merito della causa, comprese le nuove prove, e può condurre alla riforma della decisione originaria; e ii) sarà informato del termine entro cui deve richiedere un nuovo processo o presentare ricorso in appello, come stabilito nel mandato d arresto europeo pertinente». 18 L articolo 8, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584 recita: «Il mandato d arresto europeo contiene le informazioni seguenti, nella presentazione stabilita dal modello allegato: a) identità e cittadinanza del ricercato; b) il nome, l indirizzo, il numero di telefono e di fax, l indirizzo di posta elettronica dell autorità giudiziaria emittente; c) indicazione dell esistenza di una sentenza esecutiva, di un mandato d arresto o di qualsiasi altra decisione giudiziaria esecutiva che abbia la stessa forza e che rientri nel campo d applicazione degli articoli 1 e 2; d) natura e qualificazione giuridica del reato, in particolare tenendo conto dell articolo 2; e) descrizione delle circostanze della commissione del reato, compreso il momento, il luogo e il grado di partecipazione del ricercato; f) pena inflitta, se vi è una sentenza definitiva, ovvero, negli altri casi, pena minima e massima stabilita dalla legge dello Stato di emissione; g) per quanto possibile, le altre conseguenze del reato». 10

11 19 L articolo 15 della citata decisione quadro, intitolato «Decisione sulla consegna», prevede quanto segue: «1. L autorità giudiziaria dell esecuzione decide la consegna della persona nei termini e alle condizioni stabilite dalla presente decisione quadro. 2. L autorità giudiziaria dell esecuzione che non ritiene le informazioni comunicatele dallo Stato membro emittente sufficienti per permetterle di prendere una decisione sulla consegna richiede urgentemente le informazioni complementari necessarie segnatamente in relazione agli articoli 3, 4, 5 e 8 e può stabilire un termine per la ricezione delle stesse, tenendo conto dell esigenza di rispettare i termini fissati all articolo L autorità giudiziaria emittente può, in qualsiasi momento, trasmettere tutte le informazioni supplementari utili all autorità giudiziaria dell esecuzione». 20 Ai sensi dell articolo 17 di detta decisione quadro, «1. Un mandato d arresto europeo deve essere trattato ed eseguito con la massima urgenza. 2. Nei casi in cui il ricercato acconsente alla propria consegna, la decisione definitiva sull esecuzione del mandato d arresto europeo dovrebbe essere presa entro 10 giorni dalla comunicazione del consenso. 3. Negli altri casi, la decisione definitiva sull esecuzione del mandato d arresto europeo dovrebbe essere presa entro 60 giorni dall arresto del ricercato. 4. In casi particolari, se il mandato d arresto europeo non può essere eseguito entro i termini di cui ai paragrafi 2 o 3, l autorità giudiziaria dell esecuzione ne informa immediatamente l autorità giudiziaria emittente e ne indica i motivi. In questi casi i termini possono essere prorogati di 30 giorni. (...)». 21 All allegato della stessa decisione quadro si trova un formulario recante il modello uniforme del mandato d arresto europeo. Diritto dei Paesi Bassi 22 L Overleveringswet (legge relativa alla consegna), del 29 aprile 2004 (Stb. 2004, n. 195; in prosieguo: l «OLW») recepisce nel diritto dei Paesi Bassi la decisione quadro 2002/ L articolo 12 dell OLW è così formulato: 11

12 «La consegna non è autorizzata quando il mandato d arresto europeo è inteso a dare esecuzione a una sentenza qualora l imputato non sia comparso personalmente alla discussione in udienza terminata con la predetta sentenza, salvo che il mandato d arresto europeo indichi che, conformemente ai requisiti processuali definiti dallo Stato membro emittente: a) l imputato è stato citato in tempo utile e personalmente ed è quindi stato informato della data e del luogo fissati per la discussione in udienza terminata con la decisione o è stato di fatto informato ufficialmente con altri mezzi della data e del luogo fissati per detta udienza, in modo tale che si è stabilito inequivocabilmente che era al corrente del processo fissato, ed è stato informato del fatto che una decisione poteva essere emessa in caso di mancata comparizione in giudizio; o b) l imputato era al corrente della fissazione dell udienza ed ha conferito un mandato ad un difensore, nominato dall imputato o dallo Stato, per patrocinarlo in giudizio, ed è stato in effetti patrocinato in giudizio da tale difensore; o c) dopo aver ricevuto la notifica della decisione ed essere stato espressamente informato del diritto a un nuovo processo o ad un ricorso in appello cui l interessato ha il diritto di partecipare e che consente di riesaminare il merito della causa, comprese le nuove prove, e può condurre alla riforma della decisione originaria: 1 ha dichiarato espressamente di non opporsi a tale decisione; o 2 non ha richiesto un nuovo processo o presentato ricorso in appello entro il termine stabilito; o d) l imputato non ha ricevuto personalmente la notifica della decisione, ma: 1 riceverà personalmente e senza indugio la notifica dopo la consegna e sarà espressamente informato del diritto a un nuovo processo o ad un ricorso in appello cui l interessato ha il diritto di partecipare e che consente di riesaminare il merito della causa, comprese le nuove prove, e può condurre alla riforma della decisione originaria; 2 sarà informato del termine entro cui deve richiedere un nuovo processo o presentare ricorso in appello, come stabilito nel mandato d arresto europeo pertinente». 24 L allegato 2 dell OLW, intitolato «Modello per il mandato d arresto europeo (...)», corrisponde all allegato della decisione quadro 2002/584. Procedimento principale e questione pregiudiziale 25 Dalla decisione di rinvio risulta che, il 22 febbraio 2017, il giudice del rinvio, Rechtbank Amsterdam (Tribunale di Amsterdam, Paesi Bassi), è stato investito dall officier van justitie bij de Rechtbank (pubblico ministero presso il Tribunale) di una domanda di esecuzione di un mandato d arresto europeo emesso il 14 febbraio 2017 dal 12

13 Klaipėdos apygardos teismas (tribunale regionale di Klaipėda, Lituania) (in prosieguo: «il mandato d arresto europeo di cui trattasi»). 26 Tale mandato d arresto europeo ha per oggetto l arresto e la consegna del sig. Tupikas, cittadino lituano senza domicilio o residenza fissa nei Paesi Bassi, ai fini dell esecuzione, in Lituania, di una pena di un anno e quattro mesi di reclusione. 27 A tal riguardo, il suddetto mandato d arresto europeo menziona l esistenza di una sentenza esecutiva, emessa il 26 agosto 2016 dal Klaipėdos miesto apylinkės teismas (tribunale distrettuale di Klaipėda, Lituania), che condanna il sig. Tupikas alla suddetta pena a titolo di due infrazioni al diritto lituano. Lo stesso mandato d arresto europeo precisa, inoltre, che l interessato ha presentato ricorso in appello e che, con sentenza dell 8 dicembre 2016, il Klaipėdos apygardos teismas (tribunale regionale di Klaipèda) ha respinto l appello, così che il giudizio d appello non ha condotto a una modifica della condanna pronunciata in primo grado nei confronti del sig. Tupikas. 28 È incontestato che il sig. Tupikas è comparso in persona al processo di primo grado. 29 Tuttavia, il mandato d arresto europeo de quo non conterrebbe informazioni sul processo d appello, in particolare riguardo alla questione se l interessato sia comparso dinanzi al Klaipėdos apygardos teismas (tribunale regionale di Klaipèda) e, in caso negativo, se per il processo di appello risultino soddisfatte le condizioni di una delle lettere da a) a d) dell articolo 4 bis, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/ Il giudice del rinvio si chiede quindi se, in un caso come quello oggetto del procedimento principale, detta decisione quadro si applichi soltanto al processo di primo grado o anche al processo d appello. 31 Nel primo caso, detto giudice ritiene che non potrebbe, nel caso di specie, rifiutarsi di dare esecuzione al mandato d arresto europeo di cui trattasi, dato che l interessato è comparso personalmente dinanzi al giudice di primo grado. 32 Nel secondo caso, prima di pronunciarsi in merito alla consegna del sig. Tupikas, occorrerebbe invece domandare all autorità giudiziaria emittente alcune informazioni supplementari riguardo al procedimento d appello. 33 Il giudice del rinvio ritiene che sussistano diversi elementi che militano in favore dell interpretazione nel senso che l articolo 4 bis, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584 deve applicarsi anche al procedimento d appello, in quanto la causa sia oggetto di riesame nel merito durante tale processo. 34 A tal proposito, detto giudice si fonda sul testo delle lettere c) e d) dell articolo 4 bis, paragrafo 1, di tale decisione quadro, che riguarda segnatamente «un nuovo processo o (...) un ricorso in appello (...) che consente di riesaminare il merito della causa, comprese le nuove prove». 13

14 35 Secondo il giudice del rinvio, da siffatta formulazione risulta che tale disposizione ha ad oggetto la situazione in cui il giudice penale abbia statuito sul merito della causa, nel senso che si è pronunciato sulla colpevolezza dell interessato riguardo al reato addebitatogli e, se del caso, gli ha inflitto una sanzione in ragione del reato commesso. Per contro, ciò non avviene nel caso in cui detto giudice si sia limitato a statuire su questioni di diritto, come nell ambito di un ricorso per cassazione. 36 Il giudice del rinvio aggiunge che i termini dell articolo 4 bis, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584 non limita la portata di tale disposizione al procedimento di primo grado, dato che i punti c) e d) di tale disposizione si riferiscono espressamente tanto ad «un nuovo processo» quanto ad «un ricorso in appello». 37 Inoltre, una simile interpretazione dell articolo 4 bis, paragrafo 1, della suddetta decisione quadro sarebbe confermata dall obiettivo perseguito dalla suddetta disposizione, che - come dichiarato dalla Corte al punto 43 della sentenza del 26 febbraio 2013, Melloni (C-399/11, EU:C:2013:107) e al punto 37 della sentenza del 24 maggio 2016, Dworzecki (C-108/16 PPU, EU:C:2016:346) - mira a consentire all autorità giudiziaria dell esecuzione di autorizzare la consegna, nonostante il fatto che il ricercato non fosse presente al processo terminato con la condanna, pur rispettando pienamente i diritti della difesa. 38 Infatti, i diritti della difesa farebbero parte del diritto a un processo equo ai sensi dell articolo 6 della CEDU e dell articolo 47 della Carta, così che, quando uno Stato membro instaura un procedimento d appello, è tenuto ad assicurare che nell ambito dello stesso l interessato benefici delle garanzie fondamentali enunciate in tali disposizioni. Quindi, mentre l interessato ha la facoltà di rinunciare ai suoi diritti della difesa, resta il fatto che, come giudicato dalla Corte europea dei diritti dell uomo, il giudice penale, chiamato a pronunciarsi nuovamente sulla colpevolezza dell interessato, non può statuire senza una valutazione diretta delle prove fornite personalmente dall imputato al fine di dimostrare di non aver commesso l atto che si presume configurare un reato. Nel descritto contesto, la mera circostanza che l interessato abbia potuto esercitare i propri diritti della difesa in primo grado sarebbe, quindi, insufficiente al fine di stabilire che sono stati rispettati i requisiti posti dall articolo 6 della CEDU e dall articolo 47 della Carta. 39 Il giudice del rinvio rileva tuttavia che un interpretazione di questo tipo non è condivisa da un certo numero di altri Stati membri. Si potrebbe anche sostenere che, una volta accertato che i diritti della difesa dell interessato sono stati pienamente rispettati nell ambito del procedimento di primo grado, il principio della fiducia reciproca impone di considerare che le autorità dello Stato membro di emissione non hanno violato i diritti fondamentali riconosciuti dal diritto dell Unione nell ambito di altri eventuali procedimenti. Tuttavia, la Corte non si sarebbe ancora espressa a tal riguardo. 40 In tale contesto, il Rechtbank Amsterdam (Tribunale di Amsterdam) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale: 14

15 «Se un procedimento d appello in cui ha avuto luogo un esame di merito e che è terminato con una (nuova) condanna dell interessato e/o con una conferma della condanna pronunciata in primo grado, mentre il [mandato d arresto europeo] mira all esecuzione di tale condanna, configuri il processo terminato con la decisione, ai sensi dell articolo 4 bis, paragrafo 1, della decisione quadro [2002/584]». Sul procedimento d urgenza 41 Il giudice del rinvio chiede di sottoporre il presente rinvio pregiudiziale al procedimento pregiudiziale d urgenza previsto dall articolo 107 del regolamento di procedura della Corte. 42 A sostegno della sua domanda, detto giudice ricorda la circostanza che il sig. Tupikas si trova attualmente in stato di detenzione nei Paesi Bassi, in attesa delle decisioni in merito all esecuzione del mandato d arresto europeo di cui trattasi, emesso nei suoi confronti dalle competenti autorità della Repubblica di Lituania. 43 Il giudice del rinvio altresì afferma di non poter prendere decisioni al riguardo prima che la Corte abbia statuito sulla presente domanda di pronuncia pregiudiziale. La risposta della Corte alla questione posta avrebbe quindi un impatto diretto e determinante sulla durata della detenzione del sig. Tupikas nei Paesi Bassi in vista della sua eventuale consegna in esecuzione di detto mandato d arresto europeo. 44 Occorre constatare, in primo luogo, che il presente rinvio pregiudiziale verte sull interpretazione della decisione quadro 2002/584, la quale rientra nei settori disciplinati dal titolo V della terza parte del Trattato FUE, relativo allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Di conseguenza, tale rinvio è idoneo ad essere sottoposto al procedimento pregiudiziale d urgenza. 45 In secondo luogo, quanto al criterio relativo all urgenza, occorre, secondo una giurisprudenza costante della Corte, prendere in considerazione la circostanza che la persona interessata nel procedimento principale è attualmente privata della sua libertà e che il suo mantenimento in detenzione dipende dalla soluzione della controversia principale (v., in particolare, sentenza del 10 novembre 2016, Kovalkovas, C-477/16 PPU, EU:C:2016:861, punto 21 e giurisprudenza ivi citata). Inoltre, la situazione della persona interessa dev essere valutata quale si presenta alla data dell esame della domanda diretta ad ottenere che al rinvio pregiudiziale sia applicata la procedura d urgenza (sentenza del 24 maggio 2016, Dworzecki, C-108/16 PPU, EU:C:2016:346, punto 22 e giurisprudenza ivi citata). 15

16 46 Orbene, nella fattispecie, da un lato, è pacifico che, a tale data, il sig. Tupikas fosse privato della sua libertà. Dall altro, il mantenimento di quest ultimo in detenzione dipende dall esito della controversia principale, dal momento che la misura detentiva che lo riguarda è stata disposta, secondo le indicazioni fornite dal giudice del rinvio, nel contesto dell esecuzione del mandato d arresto europeo di cui trattasi. 47 Alla luce di tali circostanze, la Quinta Sezione della Corte ha deciso, in data 8 giugno 2017, su proposta del giudice relatore, sentito l avvocato generale, di accogliere la richiesta del giudice del rinvio di trattare il presente rinvio pregiudiziale con procedimento d urgenza. Sulla questione pregiudiziale 48 Mediante la questione sollevata, il giudice del rinvio mira, in sostanza, a stabilire la portata della nozione di «processo terminato con la decisione» ai sensi dell articolo 4 bis, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584 nell ipotesi in cui nello Stato membro di emissione del mandato d arresto europeo siano state pronunciate diverse decisioni giudiziarie, almeno una delle quali senza che l interessato sia comparso personalmente al processo. Il giudice del rinvio chiede più in particolare se, in un caso simile, sia il procedimento d appello a dover essere considerato determinante per le finalità dell applicazione della suddetta disposizione. 49 In via preliminare, va ricordato che, secondo la giurisprudenza costante della Corte, la decisione quadro 2002/584 si fonda sul principio del reciproco riconoscimento che, a sua volta, quale «fondamento» della cooperazione giudiziaria, come risulta dal considerando 6 di detta decisione quadro, poggia sulla fiducia reciproca tra gli Stati membri ai fini della realizzazione dell obiettivo assegnato all Unione di diventare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia (v., in tal senso, sentenza del 10 novembre 2016, Kovalkovas, C-477/16 PPU, EU:C:2016:861, punti da 25 a 28 e giurisprudenza ivi citata). 50 In tale prospettiva, la suddetta decisione quadro stabilisce, al suo articolo 1, paragrafo 2, la regola secondo cui gli Stati membri sono obbligati a dare esecuzione ad ogni mandato d arresto europeo in base al principio del riconoscimento reciproco e conformemente alle disposizioni della stessa decisione quadro. Salvo circostanze eccezionali, le autorità giudiziarie dell esecuzione possono dunque rifiutarsi di eseguire un siffatto mandato solo nei casi, tassativamente elencati, di non esecuzione previsti dalla decisione quadro 2002/584 e possono subordinare l esecuzione del mandato d arresto europeo esclusivamente a una delle condizioni da essa tassativamente previste. Di conseguenza, dato che l esecuzione del mandato d arresto europeo costituisce il principio, il rifiuto di esecuzione è concepito come un eccezione che dev essere oggetto di interpretazione restrittiva (sentenza del 29 giugno 2017, Popławski, C-579/15, EU:C:2017:503, punto 19 e giurisprudenza ivi citata). 51 Così, la suddetta decisione quadro enuncia espressamente, da un lato, i motivi di non esecuzione obbligatoria (articolo 3) e facoltativa (articoli 4 e 4 bis) del mandato di 16

17 arresto europeo, nonché, dall altro, le garanzie che lo Stato membro di emissione deve fornire in casi particolari (articolo 5). 52 Per quanto riguarda, in particolare, l ipotesi in cui il mandato d arresto europeo verte sull esecuzione di una pena inflitta in contumacia, l articolo 5, punto 1, della decisione quadro 2002/584, nella sua versione iniziale, prevedeva che, in tal caso, lo Stato membro di esecuzione potesse subordinare la consegna dell interessato alla condizione che nello Stato membro di emissione fosse garantito un nuovo procedimento giudiziario in presenza di quest ultimo. 53 Detta disposizione è stata abrogata dalla decisione quadro 2009/299 e sostituita, nella decisione quadro 2002/584, con un nuovo articolo 4 bis, che limita la possibilità di rifiutare l esecuzione del mandato di arresto europeo stabilendo, in modo dettagliato e uniforme, le condizioni alle quali il riconoscimento e l esecuzione di una decisione pronunciata al termine di un processo al quale l interessato non è comparso personalmente non possono essere rifiutati (v., in tal senso, sentenza del 26 febbraio 2013, Melloni, C-399/11, EU:C:2013:107, punto 41). 54 Come risulta dalla stessa formulazione dell articolo 4 bis, paragrafo 1 della decisione quadro 2002/584, l autorità giudiziaria dell esecuzione ha la facoltà di rifiutare di eseguire il mandato d arresto europeo emesso ai fini dell esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà se l interessato non è comparso personalmente al processo terminato con la decisione, salvo che il mandato d arresto europeo indichi che sono soddisfatte le condizioni enunciate, rispettivamente, alle lettere da a) a d), di tale disposizione. 55 Ne consegue che l autorità giudiziaria dell esecuzione è tenuta a procedere all esecuzione di un mandato d arresto europeo, nonostante l assenza dell interessato al processo terminato con la decisione, in presenza di una delle circostanze previste all articolo 4 bis, paragrafo 1, lettere a), b), c) o d), della suddetta decisione quadro. 56 A tal riguardo, l articolo 4 bis, paragrafo 1, lettere a) e b), della predetta decisione quadro prevede che, qualora la persona condannata in contumacia sia stata informata, a tempo debito, della fissazione del processo e del fatto che una decisione poteva essere emessa in caso di mancata comparizione, oppure, essendo al corrente della data fissata per il processo, abbia conferito mandato ad un difensore per patrocinarla in giudizio, l autorità giudiziaria dell esecuzione è tenuta a procedere alla consegna di tale persona. 57 Inoltre, l articolo 4 bis, paragrafo 1, lettere c) e d), della medesima decisione quadro enuncia i casi in cui l autorità giudiziaria dell esecuzione è tenuta ad eseguire il mandato d arresto europeo nonostante l interessato abbia diritto ad un nuovo processo, qualora il mandato indichi o che l interessato non ha chiesto di beneficiare di un nuovo processo oppure che sarà espressamente informato del suo diritto a un tale riesame. 58 Come già affermato dalla Corte, l articolo 4 bis della decisione quadro 2002/584 a garantire un livello elevato di tutela e a consentire all autorità dell esecuzione di 17

18 procedere alla consegna dell interessato nonostante la sua assenza nel processo terminato con la sua condanna, pur rispettando pienamente i suoi diritti della difesa (sentenza del 24 maggio 2016, Dworzecki, C-108/16 PPU, ECLI:EU:C:2016:346, punto 37). 59 In altri termini, i principi di fiducia e riconoscimento reciproci sui quali si fonda detta decisione quadro non possono affievolire in nessun modo i diritti fondamentali garantiti alle persone interessate. 60 Infatti, si deve ricordare che, secondo una costante giurisprudenza della Corte, le norme di diritto derivato dell Unione devono essere interpretate e applicate nel rispetto dei diritti fondamentali (v., in particolare, sentenza del 16 febbraio 2017, C.K. e a., C-578/16 PPU, EU:C:2017:127, punto 59), di cui fanno parte integrante il rispetto dei diritti della difesa, che derivano dal diritto a un processo equo sancito agli articoli 47 e 48 della Carta nonché all articolo 6 della CEDU. 61 Allo stesso modo, l articolo 1, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584 dispone che «l obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i fondamentali principi giuridici sanciti dall articolo 6 [UE] non può essere modificat[o] per effetto della presente decisione quadro». 62 L articolo 1, paragrafo 1, della decisione quadro 2009/299 precisa a tal riguardo che gli obiettivi da essa perseguiti sono «di rafforzare i diritti processuali delle persone sottoposte a procedimento penale, (...) e, in particolare, di migliorare il reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie tra gli Stati membri». Quanto all articolo 1, paragrafo 2, di tale decisione quadro, che riproduce il contenuto dell articolo 1, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584, esso compie un espresso riferimento alla necessità di garantire il diritto della difesa delle persone sottoposte a procedimento penale e sottolinea l obbligo incombente alle autorità giudiziarie degli Stati membri di fare rispettare i diritti fondamentali. 63 Pertanto, la decisione quadro 2002/584 deve essere interpretata in modo tale da garantire la conformità ai requisiti del rispetto dei diritti fondamentali delle persone interessate, senza che per questo sia rimessa in discussione l efficacia del sistema di cooperazione giudiziaria tra gli Stati membri, di cui il mandato d arresto europeo, quale previsto dal legislatore dell Unione, costituisce uno degli elementi essenziali. 64 È alla luce delle suddette considerazioni che occorre interpretare la nozione di «processo terminato con la decisione», ai sensi dell articolo 4 bis, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584, nell ipotesi di cui al punto 48 della presente sentenza. 65 A tal riguardo, si deve ricordare, in primo luogo, che, secondo una giurisprudenza costante della Corte, dalla necessità di garantire tanto l applicazione uniforme del diritto dell Unione quanto il principio di uguaglianza discende che i termini di una disposizione del diritto dell Unione, la quale non contenga alcun rinvio espresso al diritto degli Stati membri ai fini della determinazione del proprio significato e della propria portata, devono di norma essere oggetto, nell intera Unione, di un interpretazione autonoma e uniforme, 18

19 da effettuarsi tenendo conto del contesto della disposizione stessa e della finalità perseguita dalla normativa in questione (sentenza del 24 maggio 2016, Dworzecki, C-108/16 PPU, EU:C:2016:346, punto 28 e giurisprudenza ivi citata). 66 Orbene, se è vero che la decisione quadro 2002/584, ed in particolare il suo articolo 4 bis, paragrafo 1, contiene diversi rinvii espressi al diritto degli Stati membri, nessuno di tali rinvii riguarda tuttavia la nozione di «processo terminato con la decisione» ai sensi di tale disposizione. 67 Ciò posto, è opportuno considerare che tale espressione, che costituisce l oggetto della presente domanda di pronuncia pregiudiziale, deve essere intesa come una nozione autonoma del diritto dell Unione ed interpretata in modo uniforme sul territorio di quest ultima, indipendentemente dalle sue qualificazioni negli Stati membri. 68 Tale interpretazione è peraltro corroborata dalla genesi della decisione quadro 2009/299. Infatti, come risulta dai considerando 2 e 4 di quest ultima, il legislatore dell Unione, avendo constatato che l assenza di una disciplina uniforme delle questioni connesse alle decisioni pronunciate al termine di un processo a cui l interessato non fosse comparso personalmente poteva, in particolare, ostacolare la cooperazione giudiziaria, ha ritenuto necessario prevedere motivi chiari e comuni per il non riconoscimento delle decisioni pronunciate al termine di un processo a cui l interessato non sia comparso personalmente, senza tuttavia procedere a disciplinare le forme e i metodi, ivi compresi i requisiti processuali, che interessano il diritto interno degli Stati membri, utilizzati per raggiungere i risultati specificati in detta decisione quadro (sentenza del 24 maggio 2016, Dworzecki, C-108/16 PPU, EU:C:2016:346, punto 31). 69 In secondo luogo, si deve constatare che la formulazione dell articolo 4 bis, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584 non consente, di per sé sola, di circoscrivere più dettagliatamente la nozione di «processo terminato con la decisione» in esso contenuta. Infatti, tale espressione non è ivi definita né altrimenti precisata, dato che il titolo di questo articolo si limita, di per sé, al riferimento alle «[d]ecisioni pronunciate al termine di un processo a cui l interessato non è comparso personalmente». 70 Ciò posto, la portata della nozione de qua deve essere determinata ricollocandola nel suo contesto. A tal fine, si devono prendere in considerazione, in terzo luogo, le altre disposizioni di tale decisione quadro, tra le quali s inscrive il citato articolo 4 bis, paragrafo Occorre in proposito rilevare che, sebbene l articolo 8, paragrafo 1, lettera c), della decisione quadro 2002/584 utilizzi i termini «sentenza esecutiva» oppure «qualsiasi altra decisione giudiziaria esecutiva che abbia la stessa forza» e sebbene un tale carattere esecutivo sia decisivo per la determinazione del momento a partire dal quale un mandato d arresto europeo può essere emesso, un simile carattere presenta una rilevanza minore nel contesto dell articolo 4 bis, paragrafo 1, di tale decisione quadro. Ai fini dell interpretazione di detto articolo 4 bis, paragrafo 1, occorre, invece, fare riferimento 19

20 al carattere «definitivo» della «decisione» o della «sentenza», come risulta, in senso convergente, da altre disposizioni pertinenti della medesima decisione quadro. 72 Così, l articolo 3, punto 2, e l articolo 8, lettera f), della decisione quadro 2002/584 riguardano la «sentenza definitiva» che ha inflitto una pena. Quanto all articolo 2, paragrafo 1, della stessa, esso considera le «condanne pronunciate», mentre l articolo 4 della medesima decisione quadro, esso utilizza, al punto 3, l espressione «sentenza definitiva», e, al punto 5, quella di «persona (...) giudicata con sentenza definitiva» 73 Inoltre, diversi considerando delle decisioni quadro 2002/584 e 2009/299 presentano una formulazione identica o simile. Così, al considerando 1 della decisione quadro 2002/584 appare il termine «condannate definitivamente», mentre i considerando 2 e 5 della decisione quadro 2009/299 utilizzano l espressione «decisioni giudiziarie definitive». 74 Pertanto, il termine «processo terminato con la decisione» ai sensi dell articolo 4 bis della decisione quadro 2002/584 deve essere interpretato come indicante il procedimento che ha condotto alla decisione giudiziaria recante la condanna definitiva della persona di cui è chiesta la consegna nell ambito dell esecuzione di un mandato d arresto europeo. 75 Una tale interpretazione della nozione di «decisione» è, del resto, conforme a quella del «processo conclusosi con la (...) condanna» cui la Corte si era riferita al punto 37 della sua sentenza del 24 maggio 2016, Dworzecki, (C-108/16 PPU, EU:C:2016:346) ai fini dell interpretazione dell articolo 4 bis, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/ Del resto, sebbene la decisione di condanna definitiva possa, in certi casi, confondersi con la decisione penale esecutiva, tale aspetto resta disciplinato dalle diverse norme di procedura nazionali, in particolare laddove si siano susseguite le pronunce di diverse decisioni all esito di gradi di giudizio successivi. 77 Così, qualora, come nel caso del procedimento principale, lo Stato membro di emissione abbia istituito un sistema di doppio grado di giudizio, di modo che la procedura penale comporti diversi gradi e possa dar luogo a decisioni giudiziarie in successione tra loro, occorre determinare, in quarto luogo, quale tra esse debba essere considerata come recante la condanna definitiva, ai sensi del punto 74 della presente sentenza. 78 Come risulta dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell uomo, da un lato, il termine «condanna» ai sensi della CEDU implica allo stesso tempo una dichiarazione di colpevolezza, conseguente all accertamento, con le modalità previste per legge, della commissione di un reato, e l irrogazione di una pena o di un altra misura privative della libertà (v., in tal senso, Corte EDU, 21 ottobre 2013, Del Río Prada c. Spagna, CE:ECHR:2013:1021JUD , 123 e la giurisprudenza ivi citata). 20

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