CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI PRESTAZIONI PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO DI ANIMALI RANDAGI
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1 CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI PRESTAZIONI PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO DI ANIMALI RANDAGI TRA L Azienda Sociosanitaria n. 4, con sede in Chiavari - Via G.B. Ghio, 9 (CF ), di seguito denominata A.S.L. 4, in persona della Dott.ssa Geronima Caffarena Direttore della S.C. Affari Generali e Legali delegata alla sottoscrizione del presente atto con delibera n. 575 del 19/09/2017, domiciliata per la carica presso la sede dell'ente, E La., con sede in Via/Piazza. (C.F./P.I ), di seguito denominata., nella persona del legale rappresentante,, domiciliato per la carica presso la sede dell., VISTE - la Legge quadro in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo, n.281 del 14 agosto 1991; la L.R. 22 marzo 2000, n. 23, Tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo ; PREMESSO CHE - ai sensi dell art.5, comma 3 punto a) della legge regionale 22 marzo 2000, n. 23, "i Servizi Veterinari delle A.S.L. assicurano sul territorio il servizio di accalappiamento dei cani vaganti, la relativa comunicazione al Comune interessato e la consegna dei cani catturati alle strutture di ricovero" - la S.C. Sanità Animale della A.S.L. 4 si rende disponibile a coordinare le richieste di intervento sul territorio in collaborazione con il 112; - la.. ha offerto la propria disponibilità ad effettuare il servizio di recupero e trasporto degli animali d'affezione vaganti sul territorio della ASL 4; - sul territorio della A.S.L. 4 non esiste, eccetto che per il canile del Comune di Rapallo, una struttura di ricovero pubblica per animali che risponda ai requisiti della D.G.R. n. 906 del 03/08/2001, Individuazione dei requisiti strutturali e delle attrezzature di cui debbono essere dotate strutture di ricovero di animali pubbliche e private ; - la.. rende disponibile, per i Comuni che ne fossero sprovvisti, una struttura di ricovero a carattere temporaneo, idonea ad ospitare n.5-6 soggetti per il tempo necessario all espletamento delle operazioni di identificazione tramite microchip e di profilassi, prima dell invio ad un canile convenzionato, e alla
2 degenza di eventuali animali rinvenuti feriti o malati sul territorio; - la. dispone di un organizzazione delle risorse umane e strumentali idonea all espletamento del servizio in oggetto, nonché di un automezzo idoneo al trasporto di animali d affezione; TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: ARTICOLO 1 Gli animali d affezione rinvenuti vaganti, abbandonati o sfrattati, nonché quelli oggetto di rinuncia alla proprietà ai sensi dell art.10 comma 3 della L.R. 23/2000, previa segnalazione da parte della S.C. Sanità Animale, saranno catturati, trasportati e consegnati dall.: allo studio veterinario convenzionato reperibile; nel ricovero reso disponibile dalla.. per la profilassi; presso l'ambulatorio veterinario della A.S.L. 4; al canile comunale, nel caso disponibile, sulla base delle indicazioni di cui al successivo art. 5. ARTICOLO 2 Il servizio è assicurato tutti i giorni 24 ore su 24. ARTICOLO 3 L intervento di mezzi e operatori della dovrà essere tempestivo e adeguato al grado di urgenza di volta in volta segnalato dal Servizio Veterinario dell A.S.L. 4 e deve comunque avvenire entro mezz ora dalla chiamata. ARTICOLO 4 Il servizio, diversificato in tipologie di assistenza, si svolge sulla base di indicazioni della A.S.L. 4. Ciascuna tipologia si suddivide in interventi. Ciascun intervento si ritiene avviato all'atto della cattura e si ritiene concluso con la sistemazione definitiva dell'animale. ARTICOLO 5 La garantisce il trasporto e la consegna dell'animale catturato, sulla base delle indicazioni della A.S.L. 4, ai soggetti indicati nell'art.1 per le diverse tipologie di intervento e comunque per: assistenza veterinaria da parte dei Veterinari Liberi Professionisti reperibili, indicati dal Servizio Veterinario della A.S.L. 4, se l'animale risulta ferito o malato; profilassi da parte della A.S.L. 4, se il cane risulta vagante e al momento della cattura non mostra sintomi o lesioni particolari;
3 profilassi da parte della A.S.L. 4 necessaria e successiva all'assistenza veterinaria dei Liberi Professionisti; custodia temporanea presso il ricovero reso disponibile dalla ; custodia presso il canile comunale, ove disponibile. ARTICOLO 6 La.. si impegna a trasmettere: 1. alla S.C. Sanità Animale dell'asl: - una relazione mensile che specifichi il numero e la tipologia di interventi effettuati, come da prospetto allegato ( scheda resoconto ) - entro 24 ore dall evento, via fax o , il rapporto dell intervento effettuato; - entro 24 ore dall evento, via fax o , le schede di restituzione dei cani ai proprietari, sul modello dell allegato A, debitamente compilato e sottoscritto; 2. all Ufficio Stampa dell'asl: - entro 24 ore dall evento, via , i dati necessari all implementazione del portale Internet dedicato al pronto soccorso, secondo le indicazioni di questa Azienda. ARTICOLO 7 Il corrispettivo è determinato nella cifra forfetaria e omnicomprensiva di.= per l anno 2019 e per..= per l anno La. emette le fatture trimestralmente. La A.S.L. 4 provvede alla liquidazione dell'importo entro 60 giorni dalla data della fattura, previa apposizione del visto da parte del Servizio Veterinario competente, quale accertamento tecnico dell'esecuzione e dell'esito positivo del servizio. ARTICOLO 8 Si confermano le tariffe poste a carico dei proprietari, previste dalla delibera n. 206 del e dell atto dirigenziale n del , relative agli interventi effettuati su animali da affezione di proprietà recuperati vaganti sul territorio e restituiti: 1)cattura e trasporto al ricovero temporaneo e/o allo studio medico veterinario in caso di pronto soccorso (di competenza dell ASL 4): 30,00 + 0,50/km; 2)degenza presso il ricovero temporaneo reso disponibile dalla per la profilassi e le cure in attesa dell invio al canile: 15,00/die per i primi tre giorni ed 10,00/die per i giorni successivi (da corrispondere alla.). La.. si impegna ad incassare gli importi relativi agli interventi di cattura e trasporto di cui al punto 1) del presente articolo ed a versarli trimestralmente a questa Azienda tramite bonifico, la cui ricevuta dovrà essere trasmessa contestualmente alla relazione di cui all art. 6 punto 1.
4 Eventuali interventi sanitari effettuati su animali da affezione feriti o malati recuperati vaganti sul territorio da parte di studi medici veterinari convenzionati con i Comuni (ai sensi dell art. 4 comma 1 punto b della L.R. n. 23/2000) su disposizione della S.C. Sanità Animale di questa ASL, e successivamente restituiti al proprietario, dovranno essere rimborsati direttamente dal proprietario allo studio veterinario interessato. ARTICOLO 9 La è tenuta ad assicurare a proprio carico il proprio personale impiegato nell'attività oggetto della presente convenzione. Gli oneri per la copertura assicurativa del personale della, ai sensi della Legge 266/91, sono compresi nell importo di cui al precedente art.7. ARTICOLO 10 Le parti assumono tutte le iniziative e pongono in essere tutti gli adempimenti necessari per garantire che il trattamento dei dati avvenga nel rigoroso rispetto del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/4/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati). In particolare, le stesse avranno cura che le informazioni ed i dati eventualmente assunti in esecuzione della presente convenzione siano utilizzati limitatamente ai trattamenti strettamente connessi agli scopi della stessa. ARTICOLO 11 La ha l'obbligo di provvedere a tutti gli adempimenti necessari per assicurare che lo svolgimento del servizio avvenga nelle condizioni di massima sicurezza ed igiene sul lavoro. Deve altresì essere perfettamente informato sulle disposizioni di cui al D.lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, che detta norme per la sicurezza, prevenzione e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro e deve operare nel pieno rispetto di tale normativa. La. risponde di ogni danno eventualmente derivante dallo svolgimento del servizio ai propri dipendenti, terze persone, animali o cose ed espressamente manleva, con l'accettazione dell'affidamento del servizio, la A.S.L. 4 da ogni e qualsiasi responsabilità. ARTICOLO 12 La presente convenzione ha durata per il periodo dal.al., e può essere prorogata, previo consenso delle parti, anche per periodi inferiori al biennio. In tal caso, le parti si impegnano a definire eventuali aggiornamenti del corrispettivo. La presente convenzione può essere risolta, oltre che per accordo di entrambe le parti, anche su proposta motivata di una sola parte. In ogni caso deve essere dato preliminare avviso di almeno trenta giorni con idoneo mezzo.
5 L A.S.L. 4 si riserva in ogni caso la facoltà di recedere unilateralmente, anche senza preavviso, qualora intervengano direttive regionali che rendano incompatibile il prosieguo del presente rapporto. ARTICOLO 13 Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente convenzione si richiamano le norme e disposizioni normative e regolamentari in materia. La presente convenzione sarà sottoposta a registrazione solo in caso d uso. Letto, confermato, sottoscritto. Chiavari, lì A.S.L. n. 4 Il Direttore S.C. Affari Generali e Legali (Dr.ssa Geronima Caffarena) Il Presidente. ( )
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