IL DIRETTORE DELL AGENZIA. Dispone

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1 Prot. n /2017 Modalità di attuazione dell articolo 11 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, concernente la definizione agevolata delle controversie tributarie in cui è parte l Agenzia delle entrate. IL DIRETTORE DELL AGENZIA In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento Dispone 1. Approvazione del modello di domanda di definizione agevolata delle controversie tributarie in cui è parte l Agenzia delle entrate 1.1 È approvato, unitamente alle relative istruzioni, l allegato modello di domanda per la definizione agevolata delle controversie tributarie in cui è parte l Agenzia delle entrate da presentare, secondo le modalità che verranno illustrate nel prosieguo, ai sensi dell articolo 11 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. Il modello di domanda e le relative istruzioni costituiscono parte integrante e sostanziale di questo provvedimento. 1.2 La domanda di definizione di cui al punto 1.1 deve essere utilizzata dal soggetto che ha proposto l atto introduttivo del giudizio o da chi vi è subentrato o ne ha comunque la legittimazione, il quale, ai sensi dell articolo 11 del DL n. 50 del 2017, intende definire le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l Agenzia delle entrate, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in cassazione e anche a seguito di rinvio. 1.3 Sono definibili le controversie rientranti nell ambito di applicazione dell articolo 11 del DL n. 50 del 2017 il cui atto introduttivo del giudizio in primo grado sia stato notificato

2 2 alla controparte entro il 24 aprile 2017 e per le quali alla data di presentazione della domanda di cui al punto 1.1 il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva. Il contribuente che abbia manifestato la volontà di avvalersi della definizione agevolata dei carichi pendenti affidati agli Agenti della riscossione, di cui all articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225, entro il 21 aprile 2017, può usufruire della definizione agevolata delle controversie tributarie solo unitamente a quella di cui al predetto articolo Descrizione e contenuto del modello Il modello di domanda di cui al punto 1 si compone del frontespizio, riguardante l informativa sul trattamento dei dati personali, e delle sezioni nelle quali vanno riportati i dati necessari ad identificare il soggetto che ha proposto l atto introduttivo del giudizio di primo grado, il soggetto che, se diverso dal primo, essendovi subentrato o avendone la legittimazione, presenta la domanda; la controversia tributaria oggetto di definizione; l atto impugnato; l importo dovuto per la definizione e le relative modalità di pagamento. 3. Reperibilità del modello e autorizzazione alla stampa 3.1 Il modello di cui al punto 1 è reso disponibile gratuitamente dall Agenzia delle entrate in formato elettronico sul sito internet Il modello può essere, altresì, reperito anche su siti internet diversi da quello dell Agenzia delle entrate, a condizione che lo stesso sia conforme, per struttura e sequenza, a quello approvato con il presente provvedimento e rechi l indirizzo del sito dal quale è stato prelevato, nonché gli estremi del presente provvedimento. 3.3 Il modello può essere riprodotto con stampa monocromatica, realizzata in colore nero, mediante l utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti che comunque garantiscano la chiarezza e l intelligibilità del modello nel tempo. 3.4 È consentita la stampa del modello nel rispetto della conformità grafica al modello approvato e della sequenza dei dati.

3 3 4. Modalità e termine di presentazione della domanda 4.1 Entro il termine del 2 ottobre 2017, per ciascuna controversia tributaria autonoma, ossia relativa al singolo atto impugnato, va presentata all Agenzia delle entrate una distinta domanda di definizione, esente dall imposta di bollo, esclusivamente mediante trasmissione telematica. La trasmissione va effettuata dall interessato: a) direttamente, dai contribuenti abilitati ai servizi telematici dell Agenzia delle entrate; b) incaricando uno dei soggetti di cui ai commi 2-bis e 3 dell articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322; c) recandosi presso uno degli Uffici territoriali di una qualunque Direzione provinciale dell Agenzia delle entrate, che attesta la presentazione diretta della domanda consegnando al contribuente la stampa del numero di protocollo attribuito. Nelle ipotesi di cui alle precedenti lettere b) e c) la domanda, debitamente compilata e sottoscritta, va consegnata in tempo utile per l esecuzione della trasmissione telematica entro la predetta scadenza. Non sono ammesse modalità di presentazione diverse da quelle indicate in precedenza, neppure mediante servizio postale o posta elettronica ordinaria o certificata. 4.2 La trasmissione telematica della domanda è effettuata utilizzando un servizio web accessibile gratuitamente dai canali Entratel o Fisconline attraverso il sito internet La data a partire dalla quale sarà disponibile il servizio web per procedere alla compilazione on line e alla trasmissione telematica della domanda di definizione verrà resa nota con successiva comunicazione. 4.3 Il soggetto incaricato della trasmissione telematica di cui alla lettera b) del punto 4.1 è tenuto a consegnare al contribuente copia della domanda di definizione predisposta con l utilizzo del prodotto informatico di cui al precedente punto 4.2, contenente anche il riquadro relativo all impegno alla trasmissione telematica, nonché copia della comunicazione trasmessa per via telematica dall Agenzia delle entrate, che attesta

4 4 l avvenuto ricevimento della domanda e che costituisce prova dell avvenuta presentazione della stessa. 4.4 La domanda di definizione, debitamente sottoscritta dal richiedente e dal soggetto eventualmente incaricato della trasmissione telematica, deve essere conservata a cura del richiedente stesso fino alla definitiva estinzione della controversia, unitamente ai documenti relativi ai versamenti effettuati, sia in sede di riscossione provvisoria in pendenza di giudizio sia in sede di definizione agevolata della controversia nonché alla documentazione relativa all eventuale definizione agevolata di cui all articolo 6 del DL n. 193 del Devono considerarsi tempestive le domande trasmesse entro la scadenza prevista, ma scartate dal servizio telematico, purché ritrasmesse entro i cinque giorni lavorativi successivi alla data di emissione della comunicazione dell Agenzia delle entrate che attesti il motivo dello scarto. 5. Modalità e termini di versamento 5.1 Il pagamento dell importo da versare per la definizione può avvenire in un unica soluzione oppure in un numero massimo di tre rate nei termini previsti dall articolo 11 del DL n. 50 del Non è ammesso il pagamento rateale se gli importi da versare non superano duemila euro. Il limite di duemila euro si riferisce all importo netto dovuto come specificato nelle istruzioni per la compilazione della domanda. Il termine per il pagamento dell importo netto dovuto o della prima rata, pari al quaranta per cento dell importo netto dovuto, scade il 2 ottobre Il pagamento rateale può essere effettuato in due o tre rate. Nel caso di pagamento in tre rate, la seconda rata, pari al quaranta per cento, deve essere versata entro il 30 novembre 2017, e la terza rata, nella misura del residuo venti per cento, entro il 2 luglio In caso di pagamento in due rate, la seconda ed ultima rata, pari al sessanta per cento, deve essere versata entro il 30 novembre Per le rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali a decorrere dal 3 ottobre Per ciascuna controversia autonoma è effettuato un separato versamento.

5 5 5.2 L importo netto dovuto per la definizione è versato con le modalità di cui all articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con la possibilità di avvalersi dell istituto della compensazione ivi previsto. 5.3 Con separata risoluzione dell Agenzia delle entrate sono istituiti i codici-tributo per il versamento delle somme relative alla definizione delle controversie tributarie pendenti da indicare nel modello F24 e sono indicate le istruzioni per la compilazione del modello stesso, anche per garantire il riversamento agli enti locali e alle regioni dei proventi derivanti dalla definizione delle controversie relative all IRAP e alle addizionali all IRPEF. 6. Perfezionamento della definizione La definizione si perfeziona col pagamento integrale dell importo netto dovuto o della prima rata e con la presentazione della domanda entro il termine e con le modalità indicate nei punti 4 e 5. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda. Motivazioni L articolo 11 del DL n. 50 del 2017 dispone che: 1. Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l agenzia delle entrate pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in cassazione e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, col pagamento di tutti gli importi di cui all atto impugnato che hanno formato oggetto di contestazione in primo grado e degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo di cui all articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, calcolati fino al sessantesimo giorno successivo alla notifica dell atto, escluse le sanzioni collegate al tributo e gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n In caso di controversia relativa esclusivamente agli interessi di mora o alle sanzioni non collegate ai tributi, per la definizione è dovuto il quaranta per cento degli importi in

6 6 contestazione. In caso di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, per la definizione non è dovuto alcun importo qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla presente definizione. 3. Sono definibili le controversie il cui ricorso sia stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore del presente decreto e per le quali alla data di presentazione della domanda di cui al comma 1 il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva.. Il comma 12 del predetto articolo 11 dispone che Con uno o più provvedimenti del direttore dell agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo. Il presente provvedimento è emanato ai sensi di quest ultima disposizione legislativa. Ai sensi del comma 1-bis del predetto articolo 11, inoltre, Ciascun ente territoriale può stabilire, entro il 31 agosto 2017, con le forme previste dalla legislazione vigente per l adozione dei propri atti, l applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente. In merito l ente territoriale stabilisce autonomamente, nei limiti legislativi, le modalità attuative del predetto articolo 11, eventualmente anche rimandando in parte a quanto stabilito nel presente provvedimento, e per la presentazione allo stesso della domanda. Per le scadenze del 30 settembre 2017 e 30 giugno 2018 fissate dal predetto articolo 11, che cadono di sabato, nel presente provvedimento è indicata direttamente la data del lunedì successivo, considerato che i versamenti e gli adempimenti, anche se solo telematici, previsti da norme riguardanti l Amministrazione economico-finanziaria che scadono il sabato o in un giorno festivo sono sempre rinviati al primo giorno lavorativo successivo. Riferimenti normativi a) Disposizioni riguardanti l Agenzia delle entrate ed il suo Direttore Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 [articoli 57, 62, 66, 67, comma 1, 68, comma 1, 71, comma 3, lettera a) e 73, comma 4]. Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, concernente le modalità di avvio delle Agenzie fiscali e l istituzione del ruolo speciale provvisorio del personale

7 7 dell Amministrazione finanziaria a norma degli articoli 73 e 74 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n Statuto dell Agenzia delle entrate (articoli 5, comma 1 e 6, comma 1). Regolamento di amministrazione dell Agenzia delle entrate (articolo 2, comma 1). b) Disposizioni riguardanti la definizione agevolata delle controversie tributarie Decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 (articolo 11). c) Disposizioni riguardanti i versamenti e gli adempimenti tributari e processuali Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (articoli 17 e 19). Decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 (articoli 8 e 15-bis). Decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 [articolo 7, comma 1, lettera h)]. Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n Decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225 (articolo 6). Decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 (articolo 3). Roma, 21/07/2017 PER IL DIRETTORE DELL AGENZIA Aldo Polito (firmato digitalmente) Allegato: Modello di domanda per la definizione agevolata delle controversie tributarie in cui è parte l Agenzia delle entrate unitamente alle istruzioni per la compilazione

8 genzia ntrate MOD. DCT DOMANDA DI DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE PENDENTI ARTICOLO 11 DEL DECRETO-LEGGE 24 APRILE 2017, N. 50, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 21 GIUGNO 2017, N. 96 Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 Con questa informativa l Agenzia delle entrate spiega come utilizza i dati raccolti e quali sono i diritti riconosciuti all interessato. Infatti il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali, prevede un sistema di garanzie a tutela dei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali. Finalità del trattamento I dati forniti con questo modello verranno trattati dall Agenzia delle entrate nonché dai soggetti intermediari individuati dalla legge (Centri di assistenza fiscale, associazioni di categoria e professionisti) per finalità di accertamento dei dati dichiarati al fine di consentire la definizione delle controversie tributarie pendenti. I dati potranno essere comunicati a soggetti pubblici o privati solo nei casi previsti dalle disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali (articolo 19, D.Lgs. n. 196 del 2003). Conferimento dei dati I dati richiesti nella domanda devono essere indicati obbligatoriamente per poter ottenere la definizione della controversia tributaria pendente individuata nella domanda stessa. L indicazione del numero di telefono o cellulare è facoltativa e consente di ricevere gratuitamente dall Agenzia delle entrate informazioni ed aggiornamenti su scadenze, novità, adempimenti e servizi offerti. Modalità del trattamento Titolare del trattamento I dati acquisiti verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire anche mediante verifiche: con altri dati in possesso dell Agenzia delle entrate; con dati in possesso di altri soggetti, nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Codice in materia di protezione dei dati personali. Il modello può essere consegnato a soggetti intermediari individuati dalla legge (centri di assistenza fiscale, associazioni di categoria, professionisti) che tratteranno i dati esclusivamente per le finalità di trasmissione del modello all Agenzia delle entrate. L Agenzia delle entrate e gli intermediari, quest ultimi per la sola attività di trasmissione, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 196 del 2003, assumono la qualifica di titolare del trattamento dei dati personali quando tali dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo. Responsabili del trattamento Diritti dell interessato Il titolare del trattamento può avvalersi di soggetti nominati responsabili. In particolare, l Agenzia delle entrate si avvale, come responsabile esterno del trattamento dei dati, della So.ge.i. S.p.a., in quanto partner tecnologico cui è affidata la gestione del sistema informativo dell Anagrafe Tributaria. Presso l Agenzia delle entrate è disponibile l elenco completo dei responsabili. Gli intermediari, ove si avvalgano della facoltà di nominare dei responsabili, devono renderne noti i dati identificativi agli interessati. Presso il titolare o i responsabili del trattamento l interessato in base all articolo 7 del D.Lgs. n. 196 del 2003, può accedere ai propri dati personali per verificarne l utilizzo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, ovvero per cancellarli od opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge. Tali diritti possono essere esercitati mediante richiesta rivolta a: Agenzia delle entrate, via Cristoforo Colombo 426 c/d Roma. Consenso L Agenzia delle entrate, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessati per trattare i loro dati personali. Gli intermediari non devono acquisire il consenso degli interessati per il trattamento dei dati personali, in quanto il loro trattamento è previsto dalla legge. La presente informativa viene data in generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati.

9 genzia ntrate Mod.DCT DOMANDA DI DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE PENDENTI ARTICOLO 11 DEL DECRETO-LEGGE 24 APRILE 2017, N. 50, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 21 GIUGNO 2017, N. 96 CODICE DELL UFFICIO DELL AGENZIA DELLE ENTRATE COMPETENTE Codice Ufficio DATI IDENTIFICATIVI DEL RICHIEDENTE Codice fiscale Persone fisiche Cognome Nome Sesso (barrare la relativa casella) M F Data di nascita giorno mese anno Comune (o Stato estero) di nascita Provincia (sigla) Soggetti diversi dalle persone fisiche Denominazione o ragione sociale Natura giuridica Residenza/ Sede legale (o se diverso domicilio fiscale) Comune Provincia (sigla) C.a.p. Codice comune Indirizzo/Frazione, via e numero civico RISERVATO A CHI PRESENTA LA DOMANDA PER ALTRI Rappresentante, erede, curatore fallimentare, ecc. (vedere Istruzioni) Codice fiscale Cognome Nome Codice carica Codice fiscale società o ente dichiarante Sesso (barrare la relativa casella) M F Data di nascita giorno mese anno Comune (o Stato estero) di nascita Provincia (sigla) Comune (o Stato estero) Provincia (sigla) C.a.p. Residentanza anagrafica (o se diverso domicilio fiscale) Frazione, via e numero civico/indirizzo estero Telefono/Cellulare prefisso numero

10 CODICE FISCALE DATI DELLA CONTROVERSIA TRIBUTARIA PENDENTE Organo giurisdizionale e Sede Tipo di atto impugnato Numero atto impugnato Periodo d imposta/ anno di registrazione Data di notifica del ricorso in primo grado giorno mese anno Registro generale numero anno Importo lordo dovuto Importo dovuto per la definizione agevolata art. 6 DL n. 193 del 2016 Importo versato in pendenza di giudizio Importo netto dovuto Numero rate Importo versato per la definizione o prima rata Data di versamento giorno mese anno FIRMA DELLA DOMANDA IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA Riservato all intermediario Codice fiscale dell intermediario Data dell'impegno giorno mese anno FIRMA FIRMA DELL INTERMEDIARIO

11 genzia ntrate DOMANDA DI DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE PENDENTI ARTICOLO 11 DEL DECRETO-LEGGE 24 APRILE 2017, N. 50, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 21 GIUGNO 2017, N. 96 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE PREMESSA Il presente modello di domanda deve essere utilizzato dai soggetti che hanno proposto l atto introduttivo del giudizio in primo grado (o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione) che intendono definire, ai sensi dell articolo 11 del DL n. 50 del 2017, mediante il versamento delle somme indicate nel medesimo articolo, le controversie tributarie in cui è parte l Agenzia delle entrate, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio, il cui ricorso sia stato notificato alla controparte entro il 24 aprile 2017 e per le quali alla data di presentazione della domanda il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva. Le somme dovute per la definizione delle controversie pendenti di cui sopra, o la prima rata in caso di pagamento rateale, devono essere versate entro il termine previsto dal comma 5 dell articolo 11 del DL n. 50 del 2017 e comunque prima della presentazione della domanda. La domanda deve essere presentata in via telematica, entro il termine specificato al comma 6 della disposizione legislativa sopra citata. Il presente modello, unitamente alle relative istruzioni, è reso gratuitamente disponibile in formato elettronico e può essere prelevato dal sito internet dell Agenzia delle entrate o da altri siti internet, a condizione che lo stesso sia conforme, per struttura e sequenza, al presente modello, approvato con il provvedimento del Direttore dell Agenzia delle entrate e che rechi l indirizzo del sito dal quale è stato prelevato, nonché gli estremi del provvedimento. Il modello può essere riprodotto con stampa monocromatica, realizzata in colore nero, mediante l utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti che comunque garantiscano la chiarezza e l intelligibilità del modello nel tempo. La stampa del modello va effettuata nel rispetto della conformità grafica al modello approvato e della sequenza dei dati. COMPILAZIONE DEL MODELLO Per consentire l adempimento previsto è stato predisposto il presente modello costituito da: frontespizio, contenente l informativa relativa al trattamento dei dati personali ai sensi dell articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; quadro CODICE DELL UFFICIO DELL AGENZIA DELLE ENTRATE COMPETENTE, destinato a individuare l Ufficio che è parte nel giudizio e che è competente in ordine all istruttoria del contenzioso al momento della presentazione della domanda di definizione; quadro DATI IDENTIFICATIVI DEL RICHIEDENTE, destinato all indicazione dei dati anagrafici del soggetto che ha proposto l atto introduttivo del giudizio in primo grado; quadro RISERVATO A CHI PRESENTA LA DOMANDA PER ALTRI, relativo all indicazione dei dati identificativi del soggetto che presenta la domanda in luogo dell interessato, in quanto subentrato o altrimenti legittimato; quadro DATI DELLA CONTROVERSIA TRIBUTARIA PENDENTE, in cui vanno indicati i dati necessari ad individuare la controversia pendente oggetto di definizione, l atto impugnato, le somme dovute, tenuto conto degli importi già versati in pendenza del giudizio e di quelli dovuti già versati e da versare per la definizione agevolata dei carichi di cui all articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225, nonché le relative modalità di pagamento; quadro FIRMA DELLA DOMANDA, riservato alla sottoscrizione da parte del soggetto che presenta la domanda; quadro IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA, che deve essere compilato e sottoscritto dall intermediario che trasmette la domanda di definizione. CODICE DELL UFFICIO DELL AGENZIA DELLE ENTRATE COMPETENTE Indicare il codice dell Ufficio che è parte nel giudizio e che è competente in ordine all istruttoria del contenzioso al momento della presentazione della domanda di definizione, tra i seguenti: Direzione provinciale o regionale; Ufficio provinciale Territorio di Milano, Napoli, Roma o Torino; Centro operativo di Pescara. Tale codice è reperibile sul sito seguendo il percorso L Agenzia>Uffici e pec. Nello spe- 1

12 MOD. DCT cifico, per le Direzioni regionali e provinciali va indicato il codice dell Ufficio legale (ad esempio, THB qualora si tratti della Direzione provinciale di Bologna); per il Centro operativo di Pescara va indicato il codice 250; per l Ufficio provinciale Territorio di Milano va indicato il codice KG7; per quello di Napoli il codice KI2, per quello di Roma il codice KK2 e per quello di Torino il codice KM2. DATI IDENTIFICATIVI DEL RICHIEDENTE Codice fiscale: indicare il codice fiscale del soggetto che ha proposto l atto introduttivo del giudizio in primo grado; Persone fisiche: indicare il cognome, il nome e gli altri dati richiesti del soggetto che ha proposto l atto introduttivo del giudizio in primo grado; Soggetti diversi dalle persone fisiche: indicare la denominazione o ragione sociale del soggetto che ha proposto l atto introduttivo del giudizio in primo grado. Indicare il codice dalla ragione giuridica ricavandolo dalla TABELLA GENERALE DI CLASSIFICAZIONE NATURA GIURIDICA consultabile in fondo alle presenti istruzioni. Residenza/ Sede legale (o se diverso domicilio fiscale): indicare per le persone fisiche i dati relativi alla residenza, per i soggetti diversi dalle persone fisiche i dati relativi alla sede legale. In particolare, indicare il Comune (senza alcuna abbreviazione), la sigla della provincia (ad esempio, per Roma RM), il codice di avviamento postale, il codice catastale del Comune, la tipologia (via, piazza, ecc.), l indirizzo per esteso e il numero civico. Si precisa che il codice catastale del comune, da indicare nel campo Codice Comune, può essere rilevato dall elenco reso disponibile sul sito dell Agenzia delle entrate, all indirizzo I dati relativi al domicilio fiscale vanno indicati solo se diversi da quelli della residenza o della sede legale. RISERVATO A CHI PRESENTA LA DOMANDA PER ALTRI Codice fiscale: nell ipotesi in cui la domanda venga presentata per conto di altri, come ad esempio nel caso dell erede per il defunto, l erede o altro diverso soggetto firmatario della domanda, deve compilare il presente riquadro indicando, oltre ai propri dati anagrafici, il proprio codice fiscale e il Codice carica. Codice carica: in questo campo va indicato il codice corrispondente alla propria qualifica, ricavabile dalla TABEL- LA GENERALE DEI CODICI DI CARICA, consultabile nell ultima pagina delle presenti istruzioni e comprensiva di tutti i codici relativi alla diversa modulistica dichiarativa. Codice fiscale società o ente dichiarante: nel caso in cui chi presenta la domanda per conto di altri sia un soggetto diverso da persona fisica, devono essere indicati, negli appositi campi, il codice fiscale della società o ente che presenta la domanda, il codice fiscale e i dati anagrafici del rappresentante della medesima società o ente (cognome, nome, data di nascita, sesso, comune o stato estero di nascita, provincia di nascita) e il codice di carica corrispondente al rapporto intercorrente tra la società o l ente che presenta la domanda e il contribuente cui la domanda di definizione si riferisce. Riservato al rappresentante - Residenza anagrafica (o se diverso domicilio fiscale): indicare i dati relativi alla residenza anagrafica o, se diverso, al domicilio fiscale del soggetto che presenta la dichiarazione per conto del soggetto istante. DATI DELLA CONTROVERSIA TRIBUTARIA PENDENTE Organo giurisdizionale e Sede: indicare l organo giurisdizionale presso cui pende la controversia oppure, nel caso in cui si intende definire una controversia per la quale pendono i termini di impugnazione di una pronuncia giurisdizionale o di riassunzione, indicare l organo giurisdizionale che l ha resa (Commissione tributaria provinciale, Commissione tributaria regionale, Commissione tributaria di primo grado o di secondo grado per le province di Trento e di Bolzano, Corte di cassazione) e la città in cui ha sede (solo per la Commissione tributaria). Tipo di atto impugnato: il dato richiesto è rilevabile dall atto impugnato (ad esempio, avviso di accertamento o avviso di irrogazione sanzioni). Numero atto impugnato: il numero è rilevabile dall atto impugnato. Periodo d imposta/anno di registrazione: indicare nel formato aaaa il periodo d imposta se l atto impugnato si riferisce, ad esempio, ad imposte dirette, IVA o IRAP; in caso di periodo di imposta non coincidente con l anno solare, indicare solo l anno iniziale, indicato sull atto impugnato. Per l imposta di registro indicare l anno di registrazione ovvero l anno in cui sarebbe dovuta avvenire la registrazione. Data di notifica del ricorso in primo grado: indicare la data di notifica del ricorso in primo grado. Il campo ha il seguente formato gg/mm/aaaa. 2

13 MOD. DCT Nell ipotesi di notifica dell atto introduttivo a mezzo del servizio postale, indicare la data di spedizione, rilevabile dal timbro apposto dall ufficio postale. In caso di processo tributario telematico, indicare la data di invio telematico rilevabile dalla ricevuta di accettazione di PEC. Registro generale: indicare, se conosciuto, il numero di iscrizione nel registro generale attribuito dall organo giurisdizionale: ad esempio, dei ricorsi (R.G.R.), se la controversia è pendente dinanzi ad una Commissione tributaria provinciale, o degli appelli (R.G.A.), se la controversia è pendente dinanzi ad una Commissione tributaria regionale; in tali casi il numero da indicare deve avere il formato numero/anno nnnnnn/aaaa. Anche se la compilazione di questo campo è facoltativa, è opportuno indicare il predetto numero di iscrizione nel registro generale al fine di individuare con esattezza la controversia oggetto della definizione agevolata di cui trattasi. Importo lordo dovuto: indicare l importo lordo dovuto per la definizione, risultante dal totale degli importi spettanti all Agenzia delle entrate richiesti con l atto impugnato, con esclusione solo delle sanzioni collegate ai tributi, degli interessi di mora di cui all articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e degli importi che eventualmente non formano oggetto della materia del contendere nella controversia pendente, in particolare in caso di contestazione parziale dell atto impugnato, di giudicato interno, di parziale annullamento in autotutela dell atto impugnato; per i sessanta giorni successivi alla data di perfezionamento della notifica dell atto impugnato, sulla componente dei tributi vanno calcolati e aggiunti gli interessi di cui all articolo 20 del predetto decreto del Presidente della Repubblica. In caso di controversia relativa esclusivamente agli interessi di mora o alle sanzioni non collegate ai tributi, indicare il 40 per cento dei relativi importi in contestazione. Qualora non sia dovuto alcun importo, va indicato zero; ciò ad esempio in caso di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla presente definizione. Importo dovuto per la definizione agevolata art. 6 DL n. 193 del 2016: questo campo deve essere compilato obbligatoriamente qualora per gli importi oggetto della controversia, o parte di essi, sia stata presentata anche la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati all Agente della riscossione di cui all articolo 6 del DL n. 193 del 2016 nel termine previsto dal comma 2 della stessa disposizione (21 aprile 2017). Va indicato il totale delle somme affidate all Agente della riscossione a titolo di capitale e interessi [lettera a) del comma 1 del predetto articolo 6] dovute (versate e da versare) ai fini della definizione agevolata dei carichi affidati. Importo versato in pendenza di giudizio: indicare la somma di tutti gli importi pagati prima della presentazione della domanda di definizione a titolo di riscossione provvisoria in pendenza del termine di impugnazione dell atto ovvero del giudizio di spettanza dell Agenzia delle entrate, sempre che siano ancora in contestazione nella controversia oggetto di definizione, con esclusione quindi degli importi divenuti definitivi per acquiescenza del contribuente o a seguito di sentenza passata in giudicato, anche parzialmente, nonché di quelli spettanti all'agente della riscossione, ai sensi dell'articolo 17 del D. Lgs. n. 112 del 1999 ovvero dell articolo 6, comma 1, lettera b), del DL n. 193 del 2016, a titolo di aggio e di rimborso delle spese per le procedure esecutive, nonché di rimborso delle spese di notifica, anche se pagati in via provvisoria. Importo netto dovuto: risulta dall importo lordo dovuto ridotto degli eventuali importi dovuti per la definizione agevolata di cui all articolo 6 del DL n. 193 del 2016 e degli eventuali importi versati in pendenza di giudizio, indicati nei due campi precedenti. Tutti gli importi devono essere indicati con le prime due cifre decimali. In presenza di più cifre decimali occorre procedere all arrotondamento della seconda cifra decimale con il seguente criterio: se la terza cifra è uguale o superiore a 5, l arrotondamento al centesimo va effettuato per eccesso; se la terza cifra è inferiore a 5, l arrotondamento va effettuato per difetto (es.: euro 52,752 arrotondato diventa euro 52,75; euro 52,755 arrotondato diventa euro 52,76; euro 52,758 arrotondato diventa euro 52,76). Si richiama l attenzione sulla circostanza che le prime due cifre decimali vanno indicate anche se pari a zero come nell ipotesi in cui l importo sia espresso in unità di euro (es.: somma da versare pari a 52 euro, va indicato 52,00). Numero rate: indicare il numero di rate prescelto (1 per il versamento in un'unica soluzione; 2 se in due rate; 3 se in tre rate). Importo versato per la definizione o prima rata: indicare l importo versato per la definizione. Se non dovuto alcun importo, indicare 0. Qualora sia stato indicato 1 nel campo Numero rate (versamento in unica soluzione), tale importo corrisponde all importo netto dovuto. Data di versamento: indicare la data in cui è stato effettuato il versamento dell importo netto dovuto per la definizione o della prima rata, nel formato gg/mm/aaaa. 3

14 MOD. DCT FIRMA DELLA DOMANDA La firma va apposta nell apposito quadro, in forma leggibile, da parte del soggetto che presenta la domanda o da uno degli altri soggetti indicati nella Tabella generale dei codici di carica.. IMPEGNO ALLA TRASMISSIONE TELEMATICA Il quadro deve essere compilato e sottoscritto solo dall intermediario che trasmette la domanda. L intermediario deve riportare: il proprio codice fiscale; la data, nel formato gg/mm/aaaa, di assunzione dell impegno a trasmettere la domanda di definizione. Il quadro deve recare, altresì, la personale sottoscrizione dell intermediario. TABELLA GENERALE DI CLASSIFICAZIONE NATURA GIURIDICA SOGGETTI RESIDENTI 1. Società in accomandita per azioni 2. Società a responsabilità limitata 3. Società per azioni 4. Società cooperative e loro consorzi iscritti nei registri prefettizi e nello schedario della cooperazione 5. Altre società cooperative 6. Mutue assicuratrici 7. Consorzi con personalità giuridica 8. Associazioni riconosciute 9. Fondazioni 10. Altri enti ed istituti con personalità giuridica 11. Consorzi senza personalità giuridica 12. Associazioni non riconosciute e comitati 13. Altre organizzazioni di persone o di beni senza personalità giuridica (escluse le comunioni) 14. Enti pubblici economici 15. Enti pubblici non economici 16. Casse mutue e fondi di previdenza, assistenza, pensioni o simili con o senza personalità giuridica 17. Opere pie e società di mutuo soccorso 18. Enti ospedalieri 19. Enti ed istituti di previdenza e di assistenza sociale 20. Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo 21. Aziende regionali, provinciali, comunali e loro consorzi 22. Società, organizzazioni ed enti costituiti all estero non altrimenti classificabili con sede dell amministrazione od oggetto principale in Italia 23. Società semplici ed equiparate ai sensi dell art. 5, comma 3, lett. b), del TUIR 24. Società in nome collettivo ed equiparate ai sensi dell art. 5, comma 3, lett. b), del TUIR 25. Società in accomandita semplice 26. Società di armamento 27. Associazione fra artisti e professionisti 28. Aziende coniugali 29. GEIE (Gruppi europei di interesse economico) 50. Società per azioni, aziende speciali e consorzi di cui agli artt. 31, 113, 114, 115 e 116 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull ordinamento degli enti locali) 51. Condomìni 52. Depositi I.V.A. 53. Società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro 54. Trust 55. Amministrazioni pubbliche 56. Fondazioni bancarie 57. Società europea 58. Società cooperativa europea 59. Rete di imprese SOGGETTI NON RESIDENTI 30. Società semplici, irregolari e di fatto 31. Società in nome collettivo 32. Società in accomandita semplice 33. Società di armamento 4

15 MOD. DCT 34. Associazioni fra professionisti 35. Società in accomandita per azioni 36. Società a responsabilità limitata 37. Società per azioni 38. Consorzi 39. Altri enti ed istituti 40. Associazioni riconosciute, non riconosciute e di fatto 41. Fondazioni 42. Opere pie e società di mutuo soccorso 43. Altre organizzazioni di persone e di beni 44. Trust 45. GEIE (Gruppi europei di interesse economico) TABELLA GENERALE DEI CODICI DI CARICA 1 Rappresentante legale, negoziale o di fatto, socio amministratore 2 Rappresentante di minore, inabilitato o interdetto, ovvero curatore dell eredità giacente, amministratore di eredità devoluta sotto condizione sospensiva o in favore di nascituro non ancora concepito ovvero amministratore di sostegno 3 Curatore fallimentare 4 Commissario liquidatore (liquidazione coatta amministrativa ovvero amministrazione straordinaria) 5 Commissario giudiziale (amministrazione controllata) ovvero custode giudiziario (custodia giudiziaria), ovvero amministratore giudiziario in qualità di rappresentante dei beni sequestrati 6 Rappresentante fiscale di soggetto non residente 7 Erede 8 Liquidatore (liquidazione volontaria) 9 Soggetto tenuto a presentare la dichiarazione ai fini IVA per conto del soggetto estinto a seguito di operazioni straordinarie o altre trasformazioni sostanziali soggettive (cessionario d azienda, società beneficiaria, incorporante, conferitaria, ecc.); ovvero, ai fini delle imposte sui redditi e/o dell IRAP, rappresentante della società beneficiaria (scissione) o della società risultante dalla fusione o incorporazione 10 Rappresentante fiscale di soggetto non residente con le limitazioni di cui all art. 44, comma 3, del D.L. n. 331/ Soggetto esercente l attività tutoria del minore o interdetto in relazione alla funzione istituzionale rivestita 12 Liquidatore (liquidazione volontaria di ditta individuale - periodo ante messa in liquidazione) 13 Amministratore di condominio 14 Soggetto che sottoscrive la dichiarazione per conto di una pubblica amministrazione 15 Commissario liquidatore di una pubblica amministrazione 5

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