Applicazione della direttiva 95/16/CE relativa alla messa in esercizio di ascensori e montacarichi
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1 Applicazione della direttiva 95/16/CE relativa alla messa in esercizio di ascensori e montacarichi (Schema di decreto del Presidente della Repubblica n. 111) N ottobre 2014
2 Camera dei deputati XVII LEGISLATURA Verifica delle quantificazioni Applicazione della direttiva 95/16/CE relativa alla messa in esercizio di ascensori e montacarichi (Schema di decreto del Presidente della Repubblica n. 111) N ottobre 2014
3 La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato. La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione). L analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi. SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO Servizio Responsabile / bs_segreteria@camera.it SERVIZIO COMMISSIONI Segreteria della V Commissione / com_bilancio@camera.it - 2 -
4 Estremi del provvedimento Atto n.: 111 Natura dell atto: Titolo breve: Schema di regolamento Modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 1999 per chiudere la procedura d'infrazione 2011/4064 ai fini della corretta applicazione della direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza d'esercizio Riferimento normativo: articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 Relatore per la Commissione: Gruppo: Scuvera PD Relazione tecnica: presente verificata dalla Ragioneria generale Assegnazione Alla X Commissione ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento (termine per l esame: 24 ottobre 2014) Alla Commissione Bilancio ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento (termine per l esame: 9 ottobre 2014) - 3 -
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6 INDICE ARTICOLI MESSA IN ESERCIZIO DI ASCENSORI E MONTACARICHI IN SERVIZIO PUBBLICO... 3
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8 PREMESSA Lo schema di decreto del Presidente della Repubblica in esame reca modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, per chiudere la procedura d'infrazione 2011/4064 ai fini della corretta applicazione della direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori. Lo schema reca inoltre norme per la semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché sulla relativa licenza d'esercizio. Come precisato dalla relazione illustrativa, con il regolamento di cui al DPR 162/1999 è stata data attuazione alla direttiva 95/16/CE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori. Tuttavia nel 2011 la Commissione UE ha emesso nei confronti dell'italia, con riferimento al decreto direttoriale che regola l'esercizio degli ascensori destinati al trasporto di persone, una lettera di costituzione in mora, contestando il non corretto recepimento della direttiva 95/16/CE. Infatti, secondo la Commissione UE, il richiamato decreto direttoriale introduce, per gli ascensori e montacarichi in servizio pubblico, talune prescrizioni a carico delle imprese costruttrici non previste dalla direttiva in questione. Conseguentemente la Commissione ha chiesto la soppressione delle prescrizioni non conformi. Ciò premesso, la relazione illustrativa chiarisce che, al fine di evitare l'aggravio della procedura d'infrazione, si è ritenuto di adottare un nuovo schema di regolamento con il quale si modifica il precedente DPR 162/1999, al fine di estenderne le disposizioni agli ascensori in servizio pubblico. In tal modo sarà possibile procedere all'emanazione di un nuovo decreto direttoriale nel senso richiesto dalla Commissione europea. Ulteriori modifiche al regolamento 162/ definite urgenti dalla relazione illustrativa vengono apportate con il provvedimento in esame per aggiornare o semplificare alcuni aspetti della normativa nazionale non vincolati dalle predette direttive europee. Il testo è corredato di relazione tecnico-finanziaria, verificata positivamente dalla Ragioneria generale dello Stato. Si esaminano, di seguito, le norme considerate dalla relazione tecnica. VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI ARTICOLI 1-3 Messa in esercizio di ascensori e montacarichi in servizio pubblico Normativa vigente: il DPR 162/1999 disciplina i requisiti di sicurezza per gli ascensori, prescrivendo le procedure tecniche da seguire prima dell immissione in commercio e dopo la commercializzazione (controllo degli ascensori e dei loro componenti di sicurezza da parte di appositi organismi notificati; apposizione della marcatura CE; dichiarazione di conformità; collaudi; titolarità degli obblighi e delle - 3 -
9 connesse responsabilità). Le norme del DPR che sono oggetto di modifica con il provvedimento in esame dispongono quanto segue. Gli articoli 11 e 12 prevedono che la disciplina sulla messa in esercizio degli ascensori e dei montacarichi si applichi agli impianti in servizio privato. L articolo 13 dispone che il proprietario dello stabile o il suo legale rappresentante sono tenuti ad effettuare regolari manutenzioni dell'impianto, con verifiche periodiche ogni due anni. A tali verifiche provvedono l'azienda sanitaria locale competente per territorio (ovvero l'arpa) e la direzione provinciale del lavoro (del Ministero del lavoro) competente per territorio (per gli impianti installati presso gli stabilimenti industriali o le aziende agricole), nonché gli organismi di certificazione notificati. Si ricorda inoltre che il regime di ripartizione delle spese per l accreditamento degli organismi di notificazione, per la certificazione di qualità degli impianti e per l effettuazione delle verifiche sui medesimi è contenuto negli articoli 8, 9, 13, 14 e 18 del DPR 162/1999. Tali norme stabiliscono quanto segue: - le spese connesse al ritiro dal mercato degli ascensori o dei componenti di sicurezza risultati non conformi a seguito dei controlli 1 sono a carico dell'installatore dell'ascensore o del fabbricante dei componenti di sicurezza (articolo 8); - le spese relative all accreditamento degli organismi di notificazione e ai successivi controlli sui medesimi sono poste a carico dei soggetti richiedenti (articoli 9 e 18) 2 ; - le spese relative alla certificazione di qualità degli impianti sono poste a carico degli installatori e dei fabbricanti (articoli 9 e 18) 3 ; - le spese necessarie per le verifiche periodiche degli impianti sono a carico dei proprietari degli stabili (articolo 13); - anche le spese per l effettuazione delle verifiche straordinarie degli impianti sono a carico dei proprietari degli stabili (articolo 14); - le tariffe praticate dal Ministero dello sviluppo economico per le procedure di autorizzazione degli organismi, per la vigilanza sugli stessi e per il controllo dei prodotti soggetti alla marcatura CE devono essere commisurate ai costi effettivi del servizio e devono essere periodicamente aggiornate con il medesimo criterio. Le somme derivanti dall applicazione di tali tariffe sono attribuite al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero del lavoro per le quote di rispettiva competenza (articolo 18). 1 L articolo 8 del DPR 162/1999 prevede che i controlli di conformità sugli ascensori e sui componenti di sicurezza commercializzati siano effettuati dal Ministero dell'industria e dal Ministero del lavoro, a campione o su segnalazione, attraverso i propri organi ispettivi. Tali amministrazioni, inoltre, si avvalgono - per gli accertamenti tecnici - dell'istituto superiore di prevenzione e sicurezza del lavoro (ISPESL) e degli altri uffici tecnici dello Stato. 2 In particolare, in base all articolo 18 del DPR 162/1999, le attività di certificazione, le relative autorizzazioni e la vigilanza sugli organismi di certificazione, nonché i controlli sui prodotti sono sottoposti al regime di ripartizione delle spese previsto dall'articolo 47 della legge 52/1996. Tale ultima disciplina prevede che le spese relative alle procedure di certificazione siano a carico del fabbricante o del suo rappresentante e che le spese per l accreditamento degli organismi di certificazione siano a carico dei soggetti richiedenti, così come le spese relative ai successivi controlli sui medesimi organismi. 3 V. nota precedente
10 Le norme dispongono quanto segue. Con l articolo 1 vengono modificati gli articoli 11, 12 e 13 del DPR 162/1999 e viene introdotto il nuovo articolo 17-bis. Con le modifiche agli articoli 11 e 12, vengono soppressi i riferimenti ai soli ascensori in servizio privato come ambito di applicazione della disciplina comunitaria in esame. In tal modo le prescrizioni previste dal regolamento vengono estese anche agli ascensori e montacarichi in servizio pubblico. L'articolo 13 viene modificato individuando nella direzione generale del trasporto pubblico locale del Ministero delle infrastrutture uno dei soggetti competenti a svolgere le verifiche periodiche prescritte per il mantenimento in esercizio degli ascensori. Come sottolineato dalla relazione illustrativa, tale attribuzione di competenze rispetta le funzioni attualmente svolte dal Ministero della salute in materia, in quanto la novella si limita ad individuare le sole competenze del Ministero delle infrastrutture. Con un ulteriore modifica all articolo 13, viene consentito agli organismi ispettivi accreditati di erogare servizi di verifica per la generalità degli ascensori senza dover sostenere oneri aggiuntivi per conseguire accreditamenti ulteriori. Secondo la relazione illustrativa, tale semplificazione comporta un conseguente alleggerimento degli oneri amministrativi anche per le amministrazioni interessate e, in particolare, per il Ministero dello sviluppo economico. Ciò consente di concentrare le risorse umane, attualmente insufficienti rispetto ai compiti da espletare, su attività prioritarie. Il nuovo articolo 17-bis del DPR 162/1999 reca una disciplina semplificata per la concessione di autorizzazioni all istallazione di ascensori in deroga a determinati requisiti di sicurezza. Anche in questo caso la relazione illustrativa sottolinea l effetto di alleggerimento degli oneri amministrativi e la conseguente possibilità di concentrare le insufficienti risorse pubbliche sulle attività prioritarie. L articolo 2 rinvia ad apposito decreto ministeriale la regolamentazione delle verifiche e delle prove periodiche per il funzionamento in sicurezza degli ascensori in servizio pubblico. L articolo 3 contiene una clausola di neutralità finanziaria, in base alla quale le amministrazioni competenti sono tenute a provvedere ai necessari adempimenti nell ambito delle risorse già disponibili a legislazione vigente. La relazione tecnico-finanziaria esclude effetti onerosi per la finanza pubblica, in quanto le norme in esame hanno finalità di semplificazione. Le relative incombenze amministrative saranno adempiute con le risorse disponibili a legislazione vigente. La RT afferma, inoltre, che non è possibile individuare risparmi, in quanto le procedure di verifica indicate nello schema di regolamento sono eventuali, e vengono attivate solo su domanda dei soggetti interessati
11 Al riguardo, con riferimento ad alcune delle modifiche introdotte al DPR 162/1999 (articoli 13 e 17-bis), andrebbe confermato che la nuova disciplina non sia suscettibile di determinare una riduzione degli introiti delle tariffe applicate per l accreditamento dei soggetti certificatori e verificatori degli impianti
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