SISTEMA DI QUALIFICAZIONE FORNITORI DI PRODOTTI PER L INFRASTRUTTURA

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1 SISTEMA DI QUALIFICAZIONE FORNITORI DI PRODOTTI PER L INFRASTRUTTURA NORMATIVA ( Edizione dicembre 2013)

2 1 di 22 Indice Art. 1 Art. 2 Art. 3 Art. 4 Art. 5 Art. 6 Art. 7 Art. 8 Art. 9 Art. 10 Art. 11 Art. 12 Art. 13 Art. 14 Art. 15 Art. 16 Art. 17 Art. 18 Art. 19 Art. 20 Art. 21 Art. 22 Art. 23 Art. 24 Istituzione del Sistema di qualificazione Durata del Sistema di qualificazione Soggetti Domanda di qualificazione Requisiti per la qualificazione Documenti e titoli per la qualificazione Protezione dei dati personali Categorie di specializzazione Classi di qualificazione Criteri di valutazione dei requisiti Esito della domanda di qualificazione Effetti e validità della qualificazione Selezione dei soggetti da invitare a gara Dequalificazione, sospensione, annullamento della qualificazione Segnalazione delle variazioni e mantenimento della qualificazione Rinnovo ed estensione della qualificazione Rimborso spese Pubblicità Applicazione del Sistema Qualificazione con avvalimento Requisiti per la qualificazione con avvalimento Documentazione e dichiarazioni aggiuntive in caso di avvalimento Precisazioni Disposizioni transitorie Allegati alla Normativa disponibili per il download sul sito sezione Qualificazione e Gare: Schema domanda di qualificazione Questionario Schede Tecniche Tabella di corrispondenza codici materiali / categorie di specializzazione Schemi di dichiarazioni sostitutive Procedura per la valutazione economico-finanziaria di un operatore economico RFI DAC PS IFS 005 nella revisione vigente Procedura di Vendor rating per fornitori di materiali per l infrastruttura ferroviaria RFI DAC PF IFS 004 nella revisione vigente

3 2 di 22 Art. 1 ISTITUZIONE DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE 1.1. Ai sensi dell art. 232 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 è istituito presso la Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (di seguito RFI) il Sistema di Qualificazione dei fornitori di prodotti per l infrastruttura (di seguito Sistema) Il Sistema ha lo scopo di gestire elenchi di imprese dotate di specifici requisiti morali, tecnici e finanziari nell ambito dei quali RFI S.p.A., nel caso di affidamento tramite gara, individua con le modalità previste dall art. 13, i soggetti da invitare alle procedure per l affidamento di forniture di prodotti per l infrastruttura I soggetti sono qualificati per categorie di specializzazione, indicate nell art. 8 e per classi di qualificazione, indicate all art La presente Normativa e i relativi allegati rappresentano la documentazione che regolamenta l inserimento delle imprese nel Sistema ai sensi del D. Lgs. 163/2006 e s.m. e i Il Sistema ha durata indeterminata. Art. 2 DURATA DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE 2.2. RFI può provvedere ad aggiornare, modificare o porre fine in tutto o in parte al Sistema L esistenza del Sistema di Qualificazione e le modalità di accesso ai documenti che lo regolano sono oggetto di apposito avviso, reso pubblico nei modi previsti dal successivo art. 18. Art. 3 SOGGETTI 3.1. I soggetti ammessi a partecipare alle procedure di qualificazione sono quelli indicati all art. 34 del decreto legislativo del 12 aprile 2006 n. 163 e s. m. e i. ed in particolare: a) le imprese individuali anche artigiane; b) le imprese costituite nelle forme di società commerciali (di persone e di capitali); c) le società cooperative; d) i consorzi stabili, già costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui all'articolo 36 del decreto legislativo del 12 aprile 2006, n. 163 e s. m. e i.; e) i consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n e s. m. e i.; e bis) reti di imprese dotate di organo comune e di soggettività giuridica; f) i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, già costituiti al momento della presentazione della domanda; i soggetti di cui sopra possono essere ammessi al Sistema anche se residenti in altri Stati Membri della CE; in tal caso si applica quanto previsto dall art. 47 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e s.m. e i I requisiti per la qualificazione dei consorzi stabili sono quelli previsti dall articolo 36, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e s.m. e i. Il conseguimento della qualificazione da parte del consorzio stabile, del consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro e del consorzio fra imprese artigiane (di seguito consorzio o consorzi ) non pregiudica la contemporanea qualificazione delle singole imprese consorziate (anche per le stesse categorie di specializzazione), restando in ogni caso fermi i divieti di contemporanea partecipazione alle gare secondo le disposizioni vigenti Alla singola impresa non è altresì consentito di qualificarsi quale componente di più di un consorzio.

4 3 di 22 Art. 4 DOMANDA DI QUALIFICAZIONE 4.1. I soggetti richiedenti la qualificazione devono presentare a RFI S.p.A. apposita domanda precisando le categorie di specializzazione per le quali chiedono di essere qualificati La domanda di qualificazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente o da un procuratore del legale rappresentante (in tal caso deve essere trasmessa la relativa procura con sottoscrizione autenticata o in copia conforme all originale). La domanda deve essere corredata della seguente documentazione: Questionario, compilato e sottoscritto, redatto in lingua italiana e conforme allo schema allegato Attestazione di versamento di cui all art. 17 Documenti per attestazione requisiti di cui all art. 6 Consenso alla comunicazione, ad altri soggetti terzi, dei dati identificativi del richiedente la qualificazione nonché delle tipologie di servizi, delle categorie e classi di qualificazione in cui il soggetto stesso dovesse risultare qualificato, ai fini di quanto previsto al successivo art. 7. La predetta documentazione deve essere inviata a : Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. Direzione Acquisti Standard Negoziali e Sistemi di Qualificazione Via dello Scalo Prenestino, Roma. 4.3 Il soggetto che presenta domanda e che eventualmente disponga di più siti produttivi interessati alla qualificazione, deve allegare un questionario contenente i requisiti comuni e un questionario per ogni sito produttivo rilevante ai fini della qualificazione, compilato per i soli dati riferiti al sito stesso. Art. 5 REQUISITI PER LA QUALIFICAZIONE 5.1. Ai fini della qualificazione, i soggetti indicati al precedente art. 3 devono dimostrare di essere in possesso dei requisiti di seguito specificati Requisiti di ordine generale: I requisiti di ordine generale sono quelli previsti dall art. 38 del decreto legislativo del 12 aprile 2006 n. 163 e s.m. e i.; pertanto non possono presentare domanda di qualificazione al Sistema, ovvero saranno esclusi se già iscritti, i soggetti: a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; b) nei cui confronti è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all art. 6 del decreto legislativo n. 159/2011 o di una delle cause ostative previste dall'art. 67 del decreto legislativo n. 159/2011; l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda uno dei soggetti sottoposti a verifica elencati all art. 85 decreto legislativo 159/2011, integrato dal decreto legislativo 218/2012; l'esclusione e il divieto operano anche in caso di esistenza di una delle cause ostative previste dall art. 67 del D.Lgs. 159/2011 e s.m.e i., nei confronti dei familiari dei predetti soggetti, anche di fatto, conviventi, di maggiore età; c) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza

5 4 di 22 o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima; d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55; l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa; e) che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'osservatorio; f) che, secondo motivata valutazione di RFI, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stessa o da altra società del Gruppo FSI, ovvero che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte di RFI o da altra società del Gruppo FSI; g) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti; si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602; h) nei cui confronti, ai sensi dell art. 38 comma 1-ter del decreto legislativo del 12 aprile 2006 n. 163 e s.m. e i., risulta l iscrizione nel casellario informatico di cui all articolo 7, comma 10 del predetto decreto legislativo, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l affidamento dei subappalti; i) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti; si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266; l) che non presentino la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, salvo il disposto del successivo art. 6; m) nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del d.lgs. n. 81 del 2008; m-bis) nei cui confronti, ai sensi dell'articolo 40, comma 9-quater, del decreto legislativo del 12 aprile 2006 n. 163 e s. m. e i. risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10 del predetto decreto legislativo, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA; m-ter) di cui alla precedente lettera b) che, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti all autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio

6 5 di 22 formulata nei confronti dell imputato nell'anno antecedente alla presentazione della domanda di qualificazione e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all Autorità di cui all articolo 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell Osservatorio; Le cause di esclusione previste dal precedente paragrafo 5.2, ai sensi dell art. 38 comma 1-bis del decreto legislativo del 12 aprile 2006 n. 163 e s. m., non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o dagli artt. 20 e 24 del D.Lgs. 159/2011, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento, o finanziario In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, ai fini della qualificazione al Sistema, RFI ne dà segnalazione all Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l iscrizione nel casellario informatico ai fini dell esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi dell art. 38, comma 1, lettera h) del decreto legislativo del 12 aprile 2006 n. 163 e s.m. e i, per un periodo di un anno, decorso il quale l iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia I consorzi di cooperative, i consorzi tra imprese artigiane ed i consorzi stabili devono dimostrare il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all articolo 5.2 anche in capo a ciascun singolo consorziato Requisiti relativi alla condizione economico-finanziaria I requisiti relativi alla condizione economico-finanziaria da comprovare con la produzione dei documenti di cui al successivo art sono i seguenti: 1) solidità economica finanziaria e patrimoniale; 2) adeguata capacità finanziaria; 3) fiducia da parte degli operatori dei sistemi creditizio e commerciale Requisiti relativi alla capacità tecnica I requisiti relativi alla capacità tecnica da comprovare con la produzione dei documenti di cui al successivo art sono i seguenti: 1) disponibilità di stabilimenti, impianti, attrezzature e mezzi tecnici efficienti ed adeguati alla realizzazione dei processi relativi alle categorie di specializzazione per le quali si chiede la qualificazione, come indicato nelle rispettive schede tecniche; 2) idonea struttura organizzativa con disponibilità in organico di ruoli professionali e risorse idonee per la realizzazione dei prodotti di cui alle categorie di specializzazione richieste, come indicato nelle rispettive schede tecniche; 3) al solo fine dell accesso alla classe 2 (vedi art.9): a. per categorie di specializzazione relative a materiali per i quali è richiesta l omologazione/prequalifica di prodotto è necessario possedere il certificato di omologazione/prequalifica di prodotto; b. per categorie di specializzazione relative a materiali per i quali non è richiesta l omologazione/prequalifica di prodotto, aver eseguito regolarmente forniture con RFI o con altri gestori di infrastruttura ferroviaria europei o con altre Società del Gruppo FSI, nei 60 mesi antecedenti la domanda di qualificazione, di materiali relativi alle categorie di specializzazione richieste; 5.5. Requisiti relativi alla potenzialità produttiva I requisiti relativi alla potenzialità produttiva da documentare con la presentazione dei documenti di cui al successivo art riguardano la capacità di esecuzione di forniture per RFI S.p.A. per ciascuna delle categorie di specializzazione oggetto della domanda, con adeguata capacità produttiva secondo quanto indicato nelle singole schede tecniche.

7 6 di Requisiti relativi all organizzazione aziendale per la qualità I requisiti relativi all organizzazione aziendale per la qualità da comprovare con la produzione dei documenti di cui al successivo art sono quelli attestanti un idonea organizzazione aziendale per la qualità regolata da un Sistema di Gestione per la Qualità, certificato da ente accreditato conforme alle norme UNI EN ISO 9001, secondo quanto indicato nelle Schede Tecniche Requisiti relativi all organizzazione aziendale per la sicurezza sul lavoro I requisiti relativi all organizzazione aziendale e alla conformità legislativa di sicurezza sul lavoro, da documentare con la produzione dei documenti di cui al successivo art , sono quelli comprovanti l adozione di procedure finalizzate alla tutela della sicurezza e salute dei lavoratori e il rispetto della legislazione vigente in materia di sicurezza sul lavoro per quanto applicabile al soggetto interessato Requisiti relativi all organizzazione aziendale per la tutela dell ambiente I requisiti relativi all organizzazione aziendale per la tutela dell ambiente, da comprovare con la produzione dei documenti di cui al successivo art , sono quelli attestanti un idonea organizzazione aziendale regolata da un Sistema di Gestione Ambientale conforme alle norme UNI EN ISO 14001, certificato da ente accreditato ovvero dalla registrazione ambientale EMAS nella versione vigente. Tali requisiti sono eventualmente indicati nelle singole Schede Tecniche Requisiti relativi al processo di valutazione dei fornitori Vendor Rating I requisiti relativi al processo di valutazione fornitori sono quelli previsti dalla Procedura Operativa Funzionale Vendor Rating per fornitori di materiali per l infrastruttura ferroviaria nell edizione vigente. Gli indicatori di performance (indici di Vendor Rating) vengono elaborati mensilmente da RFI in accordo a quanto previsto dalla predetta procedura Per ognuna delle categorie di specializzazione di cui al successivo art. 8, nelle Schede Tecniche sono specificati i requisiti di base di cui ai precedenti art. 5.4., 5.5., 5.6. e 5.8 che devono essere posseduti dai soggetti richiedenti la qualificazione I consorzi di cooperative, i consorzi tra imprese artigiane ed i consorzi stabili possono dimostrare il requisito relativo alle attrezzature tecniche attraverso il cumulo dei requisiti rilevabili in capo ai propri consorziati, comunque nelle misure previste al successivo art In caso di Consorzio Stabile i requisiti di cui ai precedenti art. 5.6., 5.7. e 5.8. devono essere posseduti da ogni soggetto componente. Nel caso in cui sia previsto nelle schede tecniche il requisito 7.3. Progettazione e sviluppo delle norme UNI EN ISO 9001, questo può essere dimostrato da un solo componente del Consorzio Stabile. Per gli altri tipi di Consorzi il requisito che deve essere posseduto da ogni soggetto componente è quello di cui al precedente art Art. 6 DOCUMENTI E TITOLI PER LA QUALIFICAZIONE 6.1. I soggetti che intendono richiedere la qualificazione devono compilare in ogni sua parte il questionario allegato e produrre la domanda di cui al precedente art. 4 con la documentazione di seguito descritta La documentazione richiesta e gli eventuali allegati devono essere redatti esclusivamente in lingua italiana La documentazione redatta in lingua diversa dall italiano deve essere accompagnata da traduzione conforme al testo originale certificata dalle autorità diplomatiche o consolari italiane dello Stato di residenza del soggetto richiedente oppure da un traduttore ufficiale Tutte le dichiarazioni, le relazioni e gli elenchi richiesti devono essere resi e sottoscritti dal legale rappresentante o dal procuratore del legale rappresentante del soggetto richiedente la qualificazione Per la produzione della documentazione di cui al successivo art c), tutti i soggetti per i quali vi è l obbligo di attestazione del requisito (vedi art. 5.2.c) devono presentare dichiarazioni sostitutive di certificazioni rese ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 utilizzando l apposito modello allegato alla presente normativa (allegato 3) Le dichiarazioni sostitutive dell atto di notorietà rese ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 di cui ai successivi artt b), e devono essere compilate utilizzando gli appositi modelli allegati alla

8 7 di 22 presente normativa (allegati 2, 8 e 10) In tutti i casi in cui, per la produzione della documentazione, sia prevista la presentazione di copie o fotocopie di documenti, esse devono essere autenticate come conformi all'originale da un funzionario pubblico oppure essere accompagnate da dichiarazione sostitutiva dell atto di notorietà che ne attesti la conformità all'originale, resa dal soggetto richiedente ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, debitamente sottoscritta e riportante tutti gli estremi delle copie e fotocopie dei documenti interessati. Per la documentazione prevista dai successivi art a), d), a), a), e ), il soggetto richiedente può utilizzare gli appositi modelli allegati alla presente normativa (allegati 1, 4, 5, 9 e 12) Tutte le dichiarazioni sostitutive devono contenere la dicitura a conoscenza delle sanzioni penali previste all art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 nel caso di dichiarazioni mendaci, esibizione di atti falsi o contenenti dati non più corrispondenti al vero Tutte le dichiarazioni sostitutive devono essere corredate da copia di un documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità Il soggetto richiedente può far riferimento a documenti già presentati precedentemente a RFI, se questi non sono scaduti di validità alla data della domanda. Per avvalersi di questa possibilità è necessario indicare nel questionario: gli estremi identificativi del documento già presentato la struttura di RFI cui è stato presentato il documento la data della precedente presentazione del documento. Nel caso di soggetto con più siti produttivi, i documenti da allegare che siano comuni a tutti i siti possono essere prodotti una sola volta La documentazione comprovante il possesso dei requisiti di ordine generale si compone della copia dei seguenti atti e documenti non scaduti di validità: 1. in caso di imprese individuali, società commerciali, società cooperative e consorzi: a) dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, riportante tutti i dati richiesti nel modello di dichiarazione (allegato 1). Le imprese estere dovranno presentare il certificato di iscrizione nel registro professionale dello Stato di residenza, attestante la denominazione, la sede, il codice fiscale, il capitale sociale, gli estremi dell atto costitutivo, il pieno e libero possesso dei propri diritti, l oggetto sociale, l attività, le generalità, data e luogo di nascita compresi, dei soci e amministratori e poteri loro conferiti. In mancanza di detto certificato, dovranno presentare una dichiarazione giurata contenente i dati di cui sopra, ovvero, negli Stati membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, una dichiarazione, con il medesimo contenuto, resa dall'interessato innanzi a un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un Notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o di provenienza; b) dichiarazione sostitutiva dell atto di notorietà, resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, in merito alle circostanze di esclusione di cui al precedente art lettere a), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis, (allegato 2); c) dichiarazione sostitutiva di certificazione del casellario giudiziale e dei carichi pendenti resa, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, dai soggetti sottoposti a verifica elencati all art. 85 decreto legislativo 159/2011, integrato dal decreto legislativo 218/2012 (allegato 3 + elenco soggetti);

9 8 di 22 d) atto di nomina degli amministratori e legali rappresentanti in carica alla data di presentazione della domanda di qualificazione o di eventuali procuratori nel caso di società o di Consorzi di qualunque tipo (allegato 4). e) eventuali procure generali conferite nel caso di imprese individuali. f) solo in caso di consorzi deve inoltre essere presentata: copia atto costitutivo e statuto aggiornato; adeguata documentazione ovvero dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ove siano specificate le quote di partecipazione, eventuali procure conferite ed eventuali forme di garanzia prestata fra soggetti partecipanti, qualora non già indicate nell atto costitutivo; copia dell eventuale regolamento disciplinante i rapporti tra i soggetti componenti; dichiarazione sostitutiva resa da ogni consorziato con la quale lo stesso dichiara di non far parte di altri consorzi. Ai fini degli accertamenti relativi alle cause ostative all accettazione della domanda di qualificazione di cui al precedente art. 5.2, si applica l'articolo 43 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445; nei confronti dei fornitori non stabiliti in Italia, RFI chiede se del caso ai candidati di fornire i necessari documenti probatori, e può altresì chiedere la cooperazione delle autorità competenti. Se nessun documento o certificato è rilasciato da altro Stato dell'unione Europea, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero, negli Stati membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, una dichiarazione resa dall'interessato innanzi a un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un Notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o di provenienza La documentazione comprovante il possesso dei requisiti di condizione economico- finanziaria si compone di: 1. in caso di società di capitali o di consorzi copia dei seguenti atti: a) bilancio (stato patrimoniale e conto economico) depositato per l ultimo esercizio, redatto ai sensi degli art e seg. del codice civile comprensivi della nota integrativa, della relazione degli amministratori, di quella dei sindaci ove previsti, del verbale dell assemblea di approvazione del bilancio, ove applicabile, tale documentazione deve essere integrata con la relazione della società di revisione. Il bilancio deve essere presentato in copia accompagnata dalla dichiarazione sostitutiva dell atto di notorietà attestante la conformità all originale (allegato 5); b) nel caso di perdite di esercizio superiori ad un terzo del capitale sociale, deve essere prodotto il verbale dell assemblea straordinaria, ai sensi degli art e 2447 c.c.; c) qualora il bilancio venga redatto in forma abbreviata, oppure per i soggetti esteri, deve essere presentato anche lo schema di riclassificazione dei bilanci modello FIN in lingua italiana, (allegato 6) ovvero modello FIN in lingua inglese (allegato 7) per i soggetti esteri, debitamente compilati, e il dettaglio dei debiti e crediti, specificandone la natura (commerciale o finanziaria) e la relativa scadenza (a breve o a medio/lungo termine), nonché l indicazione dettagliata di eventuali immobilizzazioni finanziarie in società controllate o collegate (art c.c.);; d) referenze bancarie. 2. In caso di società di persone o di impresa individuale, copia dei seguenti atti: a) situazione contabile completa per l ultimo esercizio (stato patrimoniale, attivo e passivo e conto economico) integrati dallo schema di riclassificazione dei bilanci modelli FIN (allegati 6 o 7), debitamente compilati e il dettaglio dei debiti e crediti, distinti tra commerciali e finanziari e per scadenza, a breve o a medio/lungo termine.. b) modello UNICO, o documenti equivalenti in base alla legge dello Stato di appartenenza, relativo ai redditi dell ultimo esercizio, completi di tutti gli allegati (redditi da fabbricati, di impresa, da attività professionale); c) referenze bancarie. Le situazioni contabili devono essere presentate in copia accompagnata dalla dichiarazione sostitutiva dell atto di notorietà attestante la conformità all originale (allegato 5);

10 9 di In caso di soggetti esteri, la presentazione di documenti equivalenti deve assumere la veste di una situazione contabile completa (stato patrimoniale e conto economico) per ogni esercizio richiesto. 4. I soggetti di recente costituzione, intendendosi come tali quelli che, in ragione della data di costituzione, siano impossibilitati a presentare l ultimo bilancio/situazione contabile, dovranno inviare lo stato patrimoniale e il conto economico relativo all esercizio concluso e/o in corso. 5. RFI si riserva la facoltà di richiedere una documentazione integrativa nel caso in cui quanto prodotto non consenta una corretta valutazione economico-finanziaria La documentazione comprovante il possesso dei requisiti relativi alla capacità tecnica si compone di: 1. copia dei certificati di omologazione/prequalifica di prodotto rilasciati da RFI (solo per i materiali per i quali è prevista omologazione/prequalifica di prodotto e se è richiesta la classe 2); 2. dichiarazione sostitutiva dell atto di notorietà, resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 da parte del soggetto che richiede la qualificazione, attestante la regolare esecuzione di almeno una fornitura rientrante in ciascuna delle categorie di specializzazione richieste ed eseguita nei 60 (sessanta) mesi antecedenti la data di presentazione della domanda computati a decorrere da questa stessa data (solo per i materiali per i quali non è prevista omologazione/prequalifica di prodotto e se è richiesta la classe 2); Tale dichiarazione (allegato 8), deve contenere le seguenti indicazioni: denominazione del cliente; dati identificativi del contratto, descrizione dell oggetto della fornitura, date di inizio e termine delle attività, compenso percepito (al netto delle imposte); RFI si riserva la facoltà di consultare i documenti cui si riferisce la dichiarazione e di richiedere ulteriore documentazione comprovante la sussistenza delle forniture regolarmente eseguite; RFI si riserva inoltre la facoltà di non prendere in considerazione le dichiarazioni relative a forniture eseguite per committenti che non risultano essere utilizzatori diretti di tali forniture ovvero quando le stesse sono utilizzate per scopi diversi da quelli previsti; 3. relazione descrittiva della struttura organizzativa dell impresa con l indicazione dei ruoli e delle specializzazioni professionali presenti in organico; 4. relazione descrittiva dell'organizzazione delle attività di progettazione, di coordinamento e controllo della progettazione esterna, afferenti le categorie di specializzazione oggetto della qualificazione con le seguenti indicazioni: elenco delle risorse suddivise per specializzazione con relative esperienze maturate; elenco delle attrezzature ed apparecchiature tecniche; elenco delle attrezzature ed apparecchiature informatiche (hardware e software) di supporto; 5. elenco delle principali attrezzature, strumenti, impianti, mezzi tecnici di cui l impresa dispone per le attività relative alle categorie di specializzazione per le quali si chiede la qualificazione, con particolare riferimento a quelle previste dalle Schede Tecniche; tale elenco deve indicare, tra l altro, il modello, l'anno di fabbricazione, le caratteristiche tecniche principali e, se applicabile, il riferimento al punto della scheda tecnica che ne richiede la disponibilità; 6. copia dei titoli da cui risulta la proprietà ovvero la disponibilità di stabilimenti ed officine per le lavorazioni, corredati delle planimetrie dalle quali risultino anche le aree di stoccaggio La documentazione comprovante il possesso dei requisiti relativi alla potenzialità produttiva si compone di: 1. copie di certificati di iscrizione ad albi o liste ufficiali del proprio Stato di residenza o di Committenti, con l indicazione degli importi e delle categorie di specializzazione (documento facoltativo); 2. relazione descrittiva del processo produttivo comprendente la descrizione dei macchinari e delle risorse utilizzate per la fabbricazione dei prodotti rientranti nelle categorie di specializzazioni richieste con l indicazione delle modalità di produzione e della reale potenzialità massima mensile disponibile in ciascuna categoria per soddisfare i requisiti di potenzialità produttiva indicati nelle schede tecniche;

11 10 di relazione descrittiva delle modalità di gestione e di controllo dei processi produttivi affidati a terzi, nel caso in cui sia espressamente consentito nelle schede tecniche, nonché le modalità di accertamento delle forniture o parti delle forniture dagli stessi eseguite La documentazione comprovante il possesso dei requisiti relativi all organizzazione aziendale per la qualità si compone di: 1. certificato di riconoscimento di conformità del Sistema di Gestione per la Qualità alla norma UNI EN ISO 9001 nell edizione vigente, riferito al campo di applicazione inerente alle categorie di specializzazione oggetto della richiesta di qualificazione, rilasciato da un organismo di certificazione accreditato da un Ente aderente all EA (European Accreditation of Certification) e/o all IAF (International Accreditation Forum), sottoscrittore degli accordi di mutuo riconoscimento (MLA o MRA). In Italia l Ente di Accreditamento è ACCREDIA (allegato 7); 2. dichiarazione di impegno per la redazione e l applicazione, di Piani della Qualità conformi alle prescrizioni di RFI, per l esecuzione di interventi rientranti nelle categorie di specializzazione. Tali Piani della Qualità dovranno essere sottoposti all approvazione di RFI prima dell inizio delle attività relative all esecuzione degli interventi stessi. Nel caso di Consorzio Stabile, la documentazione di cui al presente art punto 1. deve essere presentata da ogni soggetto componente, mentre la dichiarazione di cui al punto 2. deve essere presentata dal rappresentante legale del Consorzio La documentazione comprovante il possesso dei requisiti relativi all organizzazione aziendale per la sicurezza sul lavoro si compone di: Nel caso di soggetti organizzati con un Sistema di Gestione per la Sicurezza e Salute sul Lavoro: 1. certificato di riconoscimento di conformità del Sistema di Gestione per la Sicurezza e Salute sul Lavoro alla norma OHSAS nell edizione vigente, riferito al campo di applicazione inerente alle categorie di specializzazione oggetto della richiesta di qualificazione, rilasciato da organismi di certificazione accreditati per tale norma da un Ente aderente all EA (European Accreditation of Certification) e/o all IAF (International Accreditation Forum), sottoscrittore degli accordi di mutuo riconoscimento (MLA o MRA). In Italia l Ente di Accreditamento è ACCREDIA. (allegato 12); 2. indici di infortunio (indice di frequenza e indice di gravità) degli ultimi 3 anni Negli altri casi: 1. dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del e s. m. e i., (allegato 14) attestante i provvedimenti di nomina del personale che svolge mansioni connesse alla organizzazione della sicurezza (RSPP, ASPP, addetti all emergenza incendio e primo soccorso) 2. dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del e s. m. e i., attestante la redazione del documento di valutazione dei rischi in conformità alle disposizioni vigenti; 3. dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del e s. m. e i., (allegato 13) attestante il piano di formazione ed addestramento in riferimento alle attività effettuate per la sicurezza e salute sul lavoro, gestione emergenze e primo soccorso; 4. dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del e s. m. e i., (allegato 15) che attesta la nomina del medico competente e l effettuazione della sorveglianza sanitaria; 5. indici di infortunio (indice di frequenza e indice di gravità) riferiti agli ultimi 3 anni I soggetti richiedenti la qualificazione devono inoltre produrre le seguenti dichiarazioni sostitutive, rese ai sensi del D.P.R. n. 445 del e s.m. e i. (allegato 16), attestanti: 1. la conformità alle leggi vigenti, in materia di sicurezza sul lavoro, delle attrezzature e dei mezzi d opera presentati per la qualificazione; 2. l impegno a fornire a RFI la documentazione relativa all accertamento dell idoneità tecnicoprofessionale di tutti lavoratori impiegati, compresi quelli autonomi ed interinali che evidenzi l informazione relativa ai rischi specifici connessi all ambiente dove essi sono destinati ad operare, e alle misure di prevenzione e di emergenza adottate; Nel caso di Consorzio la documentazione di cui agli art o deve essere presentata da ogni soggetto consorziato per quanto applicabile, mentre le dichiarazioni di cui all art devono essere presentate dal rappresentante legale del Consorzio.

12 11 di La documentazione comprovante il possesso dei requisiti relativi all organizzazione aziendale per la tutela ambientale a far data dal si compone di: 1. certificato di riconoscimento di conformità del Sistema di Gestione Ambientale alla norma UNI EN ISO nell edizione vigente, riferito al campo di applicazione inerente alle categorie di specializzazione oggetto della richiesta di qualificazione, rilasciato da un organismo di certificazione accreditato da un Ente aderente all EA (European Accreditation of Certification) e/o all IAF (International Accreditation Forum), sottoscrittore degli accordi di mutuo riconoscimento (MLA o MRA), ovvero certificato di Registrazione EMAS rilasciato ai sensi del Regolamento CE n.1221/2009. In Italia l Ente di Accreditamento è ACCREDIA (allegato 17); RFI può disporre l esecuzione di visite ispettive per la qualità e/o verifiche tecniche per accertare il reale possesso dei requisiti previsti. Art. 7 PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 7.1. Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 Codice in materia di protezione dei dati personali, il trattamento dei dati personali dei soggetti richiedenti, e, ove occorra, delle persone che all interno dei soggetti richiedenti, ricoprono cariche sociali, consisterà nella registrazione e nell elaborazione anche con l ausilio di mezzi elettronici, ai fini del vaglio dei requisiti richiesti per la qualificazione agli effetti di successivi inviti a gara Alcuni dei dati in questione sono acquisiti per obblighi di legge e/o di regolamenti e direttive comunitarie. Il conferimento dei restanti dati è facoltativo, tuttavia costituisce condizione necessaria ai fini dell iscrizione al Sistema Il titolare del trattamento di tali dati è RFI con sede in Roma, Piazza della Croce Rossa, Il Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile della Direzione Acquisti Il trattamento dei dati è effettuato presso la struttura organizzativa della Direzione Acquisti: Standard Negoziali e Sistemi di Qualificazione, con sede in Via dello Scalo Prenestino, Roma In ogni caso il trattamento in questione è effettuato, per le finalità della raccolta e secondo modalità idonee ad assicurarne riservatezza e sicurezza, ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 eventualmente anche tramite Società del Gruppo Ferrovie dello Stato e/o soggetti terzi e comunque nel rispetto della normativa vigente I dati saranno prontamente aggiornati in relazione a quanto i soggetti stessi comunicheranno ai sensi del successivo art Nei casi in cui i dati personali non siano forniti direttamente dai soggetti richiedenti, ma siano acquisiti da terzi in virtù di accordi di reciprocità intercorrenti con altre Reti ferroviarie o con Imprese che gestiscano sistemi analoghi, ne sarà data, ove ne corra l obbligo, adeguata e tempestiva informativa agli interessati all atto della registrazione I dati non formeranno oggetto di comunicazione e diffusione al di fuori delle ipotesi previste e disciplinate dalla legge nazionale e comunitaria I dati potranno essere comunicati a soggetti terzi nell ambito dell applicazione delle Direttive Comunitarie quando tali soggetti terzi comunicano l utilizzo del presente Sistema I dati potranno essere comunicati a terzi in attuazione di accordi di reciprocità intercorrenti con altre Reti ferroviarie e Imprese che gestiscono sistemi analoghi per le finalità affini allo scopo se non diversamente indicato dal soggetto richiedente L elenco dei soggetti terzi ai quali sono comunicati i dati è disponibile presso la struttura organizzativa Standard Negoziali e Sistemi di Qualificazione In ogni momento l interessato potrà esercitare i diritti di cui all art. 7 del citato D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 rivolgendosi alla struttura organizzativa Standard Negoziali e Sistemi di Qualificazione. Art. 8 CATEGORIE DI SPECIALIZZAZIONE 8.1 Ad ogni categoria di specializzazione dei prodotti per l infrastruttura corrisponde una Scheda Tecnica. La raccolta delle Schede Tecniche è disponibile per il download sul sito sezione Qualificazione e Gare :

13 12 di Le schede tecniche oltre i requisiti inerenti alle attrezzature ed al processo produttivo, indicano per quali categorie è richiesta: la certificazione del Sistema di Gestione Ambientale di cui all art l omologazione/prequalifica di prodotto, ai fini dell esecuzione della fornitura attraverso il superamento con esito positivo delle prove di tipo e/o di esercizio previste nelle specifiche tecniche di fornitura. Art. 9 CLASSI DI QUALIFICAZIONE 9.1. In relazione alle gare per le quali RFI intende procedere all affidamento di più di un lotto, vengono definite le seguenti classi di qualificazione: Classe 1 (accesso) Classe La qualificazione nella classe 2 di ciascuna categoria di specializzazione è consentita ai soggetti in possesso dei requisiti richiesti all art. 5 e che: a) qualora trattasi di materiali per i quali è prevista omologazione/prequalifica di prodotto: siano in possesso delle omologazioni/prequalifiche di prodotto, previste per i materiali di cui alla categoria di specializzazione richiesta. Nel caso in cui le omologazioni/prequalifiche di prodotto possedute siano relative solo ad alcuni dei materiali ricadenti nella categoria di specializzazione, la classe 2 è attribuita limitatamente a tali materiali. E richiesto un adeguato punteggio di Vendor Rating ai sensi di quanto stabilito al successivo art b) qualora trattasi di materiali per i quali non è prevista omologazione/prequalifica di prodotto: abbiano eseguito e concluso con esito positivo, nei 60 mesi antecedenti la data della domanda, almeno un contratto o una specifica di fornitura con RFI S.p.A. o con altri gestori di infrastruttura ferroviaria europei o con altre società del gruppo FSI, relativamente a materiali di cui alla categoria di specializzazione richiesta. E richiesto un adeguato punteggio di Vendor Rating, ai sensi di quanto stabilito al successivo art La qualificazione nella classe 1 è consentita ai soggetti in possesso dei requisiti richiesti all art. 5 che non possono attestare i requisiti di cui ai precedenti punti a) o b) Per le gare articolate su più di un lotto i soggetti, come definiti al precedente art. 3, qualificati in classe 1 saranno invitati con le eventuali limitazioni previste nei singoli inviti a gara. Le limitazioni possono riguardare il numero di lotti a cui è ammessa la partecipazione, ovvero il numero di lotti aggiudicabili contemporaneamente. Art. 10 CRITERI DI VALUTAZIONE DEI REQUISITI Il procedimento di qualificazione attribuisce al soggetto richiedente in possesso dei requisiti previsti, per ogni categoria di specializzazione richiesta, la classe di qualificazione come definita all art La classe di qualificazione attribuita è desunta dalla verifica di tutti i requisiti prescritti nel presente documento, con le modalità qui di seguito indicate, oltre che dall analisi dei fattori di esperienza tecnica, mezzi produttivi, attività di cantiere, risorse, sviluppo tecnico e potenzialità produttiva accertati anche a seguito di sopralluoghi La valutazione dei requisiti indicati all art. 5 avviene secondo le seguenti modalità Riscontro dei requisiti di ordine generale Il riscontro dei requisiti di ordine generale, di cui al precedente art 5.2., avviene sulla base della documentazione elencata all art Il mancato possesso anche di uno solo dei requisiti di ordine generale comporta la non qualificazione del soggetto.

14 PAGE 13 di Valutazione dei requisiti di carattere economico-finanziario La valutazione dei requisiti relativi alla condizione economico-finanziaria di cui al precedente art. 5.3., prevede l analisi della documentazione richiesta all art , secondo i criteri definiti nella Procedura per la valutazione economico-finanziaria di un operatore economico RFI DAC PS IFS 005. La soglia minima di qualificazione economico-finanziaria (S1), ossia il valore minimo accettabile del Punteggio sintetico finale (Psf) ai fini della qualificazione è pari a 16. Nel caso di soggetti di recente costituzione, impossibilitati a presentare l ultimo bilancio/situazione contabile, la valutazione dei predetti requisiti è effettuata anche attraverso l analisi dei documenti indicati all art , ma non potrà comunque consentire la qualificazione oltre la classe di 1 di ingresso Valutazione dei requisiti di capacità tecnica, potenzialità produttiva, organizzazione aziendale per la qualità, per la sicurezza sul lavoro e per la tutela dell ambiente La valutazione dei requisiti indicati agli art. 5.4., 5.5., 5.6., 5.7. e 5.8. avviene sulla base dell analisi della documentazione richiesta negli art , 6.14., e nonché da eventuali visite ispettive per la qualità e/o verifiche tecniche per accertare il reale possesso dei requisiti previsti. La valutazione dei requisiti indicati all art. 5.9 è effettuata direttamente da RFI sulla base dei dati in proprio possesso, come previsto dalla Procedura Operativa Funzionale Vendor Rating per fornitori di materiali per l infrastruttura ferroviaria nell edizione vigente. In particolare i requisiti di cui agli art. 5.4, 5.5 e 5.9 sono valutati sulla base dei seguenti criteri. A) Qualificazione alla classe 1 1. Indice di Vendor Rating (se valorizzato) soglia prevista per la classe 1 al punto II.3.1. della procedura di Vendor Rating vigente al momento della qualificazione; 2. idoneità della dotazione delle attrezzature previste nella scheda tecnica relativa alla categoria di specializzazione richiesta. B) Qualificazione o estensione alla classe 2 1. Indice di Vendor Rating (se valorizzato) soglia prevista per la classe 2 al punto II.3.1. della procedura di Vendor Rating vigente al momento della qualificazione; 2. viene verificato che il fornitore sia in possesso di eventuali certificati di omologazione/prequalifica di prodotto ovvero, per i materiali per i quali non è prevista omologazione/prequalifica di prodotto, che abbia eseguito e concluso con esito positivo, nei 60 mesi antecedenti la data di presentazione della domanda computati a decorrere da questa stessa data, almeno un contratto ovvero una specifica di fornitura di materiali con RFI S.p.A. o con altri gestori di infrastruttura ferroviaria europei o con altre società del Gruppo FSI, rientrante in ciascuna delle categorie di specializzazione per le quali il soggetto ha richiesto la qualificazione. 3. idoneità della dotazione delle attrezzature previste nella scheda tecnica relativa alla categoria di specializzazione richiesta Qualificazione in caso di consorzi stabili Il consorzio stabile e tutti i consorziati devono possedere i requisiti di ordine generale di cui al precedente art. 5.2; Art. 11 ESITO DELLA DOMANDA DI QUALIFICAZIONE RFI provvede alla qualificazione dei soggetti seguendo l ordine cronologico con cui sono pervenute le relative domande complete di tutta la documentazione prescritta. Fa fede, a tale scopo, la data ed il numero di protocollo di arrivo Per i soggetti che durante il procedimento di qualificazione segnalino una o più variazioni dei loro requisiti fa fede la data di arrivo dell ultima trasmissione Entro sei mesi dalla presentazione della domanda completa di tutta la documentazione, RFI comunica l esito del procedimento di qualificazione specificando le categorie di specializzazione e le classi di qualificazione per le quali il soggetto è qualificato. Nel caso di Consorzio Stabile l esito del procedimento di

15 14 di 22 qualificazione riporta anche i nominativi dei consorziati che hanno contribuito alla qualificazione del Consorzio Qualora RFI ritenga di non poter ultimare il procedimento di qualificazione entro sei mesi dalla data di presentazione della domanda di qualificazione completa di tutti i documenti necessari, entro due mesi a decorrere dalla suddetta data RFI comunica al soggetto richiedente la nuova data entro la quale sarà emesso l esito del procedimento di qualificazione, data che comunque non può eccedere i 9 mesi dalla data di presentazione della domanda completa Qualora la documentazione presentata non sia ritenuta completa od esauriente, il procedimento di qualificazione è sospeso, previo avviso agli interessati, sino a che il soggetto non fornisce i richiesti chiarimenti ed integrazioni. In tale caso, il predetto termine di sei mesi è da intendere al netto del tempo intercorso tra la richiesta di integrazioni e la ricezione della documentazione integrativa che deve comunque risultare adeguata e conforme alle prescrizioni del Sistema vigenti a tale data La mancata integrazione dei documenti necessari al completamento della domanda entro i termini indicati nella richiesta e comunque non oltre 3 mesi dalla stessa, farà decadere la domanda di qualificazione RFI in base all esito del procedimento, può limitare la qualificazione a categorie di specializzazione e classi di qualificazione diverse da quelle richieste nella domanda I soggetti qualificati sono informati dell avvenuta qualificazione tramite comunicazione scritta L esito negativo della qualificazione è comunicato per iscritto al soggetto richiedente con l indicazione dei motivi RFI si riserva il diritto di sospendere il procedimento di qualificazione fino alla risoluzione delle controversie, nel caso vi sia una contestazione con il soggetto richiedente relativa alle sue prestazioni. Art. 12 EFFETTI E VALIDITA DELLA QUALIFICAZIONE La qualificazione attribuisce al soggetto l idoneità per la partecipazione alle gare indette da RFI qualora quest ultima faccia ricorso al presente Sistema, nonché per l assunzione di subappalti Di norma, la qualificazione ha validità triennale a decorrere dalla data della comunicazione dell esito della qualificazione stessa e sempre che nel suddetto periodo continuino ad essere soddisfatte le condizioni indicate al successivo art. 15. Art. 13 SELEZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE A GARA Qualora RFI faccia ricorso al presente Sistema di Qualificazione, invita a tali gare, senza preventiva pubblicazione del bando, e fermo restando quanto previsto all art. 9.3., tutti i Soggetti qualificati nella relativa categoria di specializzazione Per le categorie di specializzazione relative a materiali per i quali non è prevista omologazione/prequalifica di prodotto, RFI farà, di norma, ricorso al presente Sistema di Qualificazione qualora per ciascun lotto in gara sia possibile invitare a presentare offerta almeno due soggetti qualificati Nelle lettere d invito sono indicate le condizioni e le prescrizioni che i concorrenti devono assolvere ai fini dell ammissione alla gara, compresa anche la possibilità di presentarsi in forma riunita tra soggetti già provvisti di qualificazione La lettera d invito può prevedere l obbligo per i concorrenti di rilasciare una specifica dichiarazione, eventualmente corredata di adeguata documentazione, circa la sussistenza delle condizioni che hanno consentito la qualificazione nonché circa la piena disponibilità di risorse ed attrezzature necessarie per l esecuzione del contratto stesso La lettera d invito, prevede l obbligo per i soggetti che si avvalgono dei requisiti di soggetti terzi, di presentazione di un contratto in virtù del quale il soggetto ausiliario si obbliga nei confronti del soggetto qualificato a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per l appalto cui si riferisce.

16 15 di RFI si riserva la facoltà di non invitare a gara quei soggetti che abbiano in corso di esecuzione con RFI altri contratti della medesima tipologia di prestazioni oggetto della gara stessa, qualora ricorrano entrambe le seguenti condizioni: a) le prestazioni già affidate e quelle da affidare si sovrappongano nel tempo. b) le prestazioni già affidate e quelle da affidare siano cumulativamente pari o superiore alla potenzialità produttiva dichiarata. Art. 14 DEQUALIFICAZIONE, SOSPENSIONE, ANNULLAMENTO DELLA QUALIFICAZIONE RFI effettua il monitoraggio continuo delle prestazioni rese dalle imprese secondo quanto previsto dalla Procedura di Vendor Rating per fornitori di materiali per l infrastruttura ferroviaria RFI DPR APL PF IFS La Procedura di Vendor Rating per fornitori di materiali per l infrastruttura ferroviaria è disponibile sul sito sezione Qualificazione e Gare RFI in base agli elementi acquisiti può procedere, con le motivazioni previste dalla procedura e senza che il soggetto abbia nulla a pretendere, alla dequalificazione o alla sospensione della efficacia della qualificazione per i soggetti già qualificati ovvero all annullamento della qualificazione stessa ovvero alla sospensione del procedimento della qualificazione per i soggetti non ancora qualificati Tali provvedimenti possono essere assunti ed applicati da RFI anche sulla base di altre carenze come di seguito specificato Per dequalificazione s intende la perdita di una o più categorie di specializzazione oggetto delle prestazioni monitorate ovvero la riduzione della classe di qualificazione. Qualora la riduzione investa la classe di qualificazione iniziale si potrà incorrere nella cancellazione dalla relativa categoria di specializzazione La dequalificazione viene disposta da RFI quando sia accertato che il soggetto qualificato: consegua un valore dell Indicatore di Vendor Rating (IVR) inferiore a quello indicato nella procedura di cui all art. 14.1; non sia più in possesso di parte dei requisiti di capacità tecnica, potenzialità produttiva ed organizzativi; abbia conseguito un peggioramento dei requisiti relativi alla condizione economico-finanziaria in base ai criteri indicati nella Procedura per la valutazione economico-finanziaria di un operatore economico RFI DAC PS IFS La dequalificazione è comunicata per iscritto al soggetto qualificato con l indicazione dei motivi che l hanno causata e dura fino a quando tali motivi non saranno rimossi e comunque non oltre la data di naturale scadenza di validità della qualificazione del soggetto interessato. Nel caso in cui la dequalificazione intervenga nei confronti di un soggetto facente parte di un consorzio, la qualificazione del consorzio viene rideterminata in funzione della nuova classificazione del soggetto dequalificato Per sospensione dell efficacia della qualificazione si intende la temporanea esclusione dal Sistema La sospensione dell efficacia della qualificazione viene disposta da RFI quando sia accertato che il soggetto qualificato: consegua un valore dell Indicatore di Vendor Rating (IVR) inferiore a quello indicato nella procedura di cui all art. 14.1; non sia più in possesso anche di uno solo dei requisiti di ordine generale previsti ad esclusione di quello di cui all art lett. a), la cui perdita comporta l annullamento della qualificazione; abbia conseguito un peggioramento dei requisiti relativi alla condizione economico-finanziaria, tali che non sussistano più le condizioni di affidabilità economico-finanziaria in base ai criteri indicati nella Procedura per la valutazione economico-finanziaria di un operatore economico RFI DAC PS IFS 005. abbia avuto una condotta tale da turbare gravemente la normalità dei rapporti con RFI (es. gravi ritardi, inadempienze nell esecuzione della prestazione, comportamenti tali da incidere sul rapporto fiduciario con RFI, etc.);

17 16 di 22 non ottemperi all obbligo di segnalazione delle variazioni ed invio dei documenti previsti all art. 15; abbia in corso una vertenza giudiziaria promossa da RFI. abbia subito risoluzione per inadempimento di contratti di appalto affidati da RFI o da altre società del Gruppo FSI I soggetti qualificati sottoposti ad un provvedimento di sospensione dell efficacia della qualificazione non possono partecipare a gare o a trattative indette da RFI col ricorso al presente Sistema La sospensione è comunicata per iscritto al soggetto qualificato con l indicazione dei motivi che l hanno generata e dura fino a quando tali motivi non saranno rimossi ovvero fino alla data eventualmente indicata nel provvedimento di sospensione e comunque non oltre la data di naturale scadenza della qualificazione Il soggetto, cessate le cause che hanno determinato la sospensione, può richiedere la revoca della stessa presentando apposita domanda in tal senso e dimostrando a RFI la cessazione delle cause ostative se ciò avviene durante il periodo di validità triennale della qualificazione RFI comunica l accoglimento o meno della domanda di revoca; la riammissione della validità della qualificazione decorre dalla data della comunicazione e dura fino alla naturale scadenza, fatta salva la conferma del possesso dei requisiti previsti in occasione degli aggiornamenti delle documentazioni, così come previsto al successivo art. 15. Nel caso in cui un soggetto sospeso faccia parte di un consorzio, la qualificazione del consorzio sarà rideterminata, per tutto il periodo di sospensione, attraverso i requisiti dei rimanenti consorziati secondo quanto previsto al precedente punto Per annullamento della qualificazione si intende la definitiva esclusione del soggetto qualificato dal Sistema L annullamento della qualificazione viene disposto da RFI quando sia accertato che il soggetto qualificato: abbia reso false dichiarazioni in merito ai requisiti che hanno permesso la qualificazione e il suo mantenimento e alle condizioni rilevanti per la partecipazione di procedure di gara e per l affidamento dei subappalti; abbia affidato a terzi l esecuzione totale o parziale della prestazione senza preventiva autorizzazione di RFI; sia stato sottoposto a procedimento di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o ha cessato o sospeso le attività; incorra nella seconda sospensione dell efficacia della qualificazione nell ambito del triennio di validità I soggetti sottoposti ad un provvedimento di annullamento della qualificazione non possono partecipare alle gare o trattative indette da RFI col ricorso al presente Sistema L annullamento della qualificazione è comunicato per iscritto al soggetto qualificato con l indicazione dei motivi che lo hanno generato Il soggetto, trascorso un anno dalla avvenuta comunicazione di annullamento della qualificazione, può presentare una nuova domanda di qualificazione secondo le indicazioni contenute nell ultimo avviso relativo all esistenza del Sistema L annullamento della qualificazione di un soggetto facente parte di un consorzio, determina l annullamento della qualificazione del consorzio stesso RFI si riserva la facoltà di sospendere temporaneamente il procedimento di qualificazione o l efficacia della qualificazione ovvero di annullare la qualificazione stessa nel caso in cui uno dei soggetti controllati di cui all art c), il rappresentante legale, uno dei soci, il presidente o l amministratore della società richiedente o qualificata ovvero il titolare dell impresa individuale sia stato condannato con sentenza penale, ancorché non passata in giudicato, per fatti addebitati e inerenti alle prestazioni eseguite per RFI o per altre Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane ovvero sia accertato da RFI che il soggetto richiedente o qualificato abbia posto in essere comportamenti pregiudizievoli per la sicurezza dell esercizio ferroviario nell ambito di prestazioni in corso di esecuzione e/o già rese (inosservanza di disposizioni e norme in materia) ovvero qualora RFI venga a conoscenza, nel corso di attività di audit interna o di indagini di Polizia Giudiziaria,

18 17 di 22 di comportamenti tali da turbare gravemente la normalità dei rapporti con RFI e che incidono fortemente sul rapporto fiduciario sottostante l inserimento nel Sistema di Qualificazione. Art. 15 SEGNALAZIONE DELLE VARIAZIONI E MANTENIMENTO DELLA QUALIFICAZIONE I soggetti qualificati e quelli in corso di qualificazione devono comunicare a RFI tutte le variazioni dei requisiti di cui al precedente art. 5 che sono influenti ai fini della qualificazione. I nuovi requisiti sono valutati secondo i criteri indicati nella presente Normativa e gli esiti della valutazione saranno comunicati per iscritto al soggetto qualificato solo in caso di esito negativo con riflessi sulla qualificazione posseduta La comunicazione di variazione deve essere effettuata, ove possibile, preventivamente e comunque non oltre trenta giorni dal verificarsi della variazione stessa. Per i trasferimenti di sede operativa la comunicazione deve essere effettuata preventivamente, almeno trenta giorni prima dell evento stesso, corredata dei documenti atti a dimostrare il possesso dei requisiti presso la nuova sede L omessa o tardiva segnalazione delle variazioni di cui sopra dà luogo al provvedimento di sospensione della qualificazione di cui al precedente art. 14, nel caso di soggetti già qualificati, ed alla sospensione del procedimento di qualificazione, nel caso di soggetti non ancora qualificati Ai fini dell'aggiornamento della situazione economico-finanziaria, i soggetti qualificati e quelli per i quali è ancora in corso il procedimento di qualificazione devono presentare: entro trenta giorni solari dalla data ultima prevista dalle normative vigenti in materia di deposito dei bilanci presso gli Enti competenti, la copia conforme all originale dei documenti indicati al precedente punto a) se società di capitali e consorzi; entro trenta giorni solari dalla data di formale approvazione, i documenti riferiti all ultimo esercizio approvato ufficialmente e indicati ai precedenti punti a) e b) se società di persone o di impresa individuale Unitamente ai documenti di cui al precedente punto 15.4., i soggetti qualificati devono trasmettere una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la sussistenza di tutte le condizione che hanno consentito la qualificazione (allegato 10) RFI si riserva di richiedere eventuale documentazione suppletiva per permettere la valutazione dei requisiti relativi alla condizione economico/finanziaria La mancata trasmissione dei documenti e della dichiarazione di cui ai precedenti art e ovvero dei documenti eventualmente richiesti (di cui al precedente art ) entro il termine sopra indicato comporta: l'applicazione del provvedimento di sospensione dell efficacia della qualificazione, nel caso di soggetti già qualificati; la sospensione del procedimento di qualificazione, nel caso di soggetti non ancora qualificati La verifica del mantenimento dei requisiti economico finanziari richiesti, avviene secondo i criteri indicati nella Procedura per la valutazione economico-finanziaria di un operatore economico RFI DAC PS IFS 005 prendendo a riferimento l ultimo esercizio utile Ai fini del mantenimento della qualificazione RFI può disporre l esecuzione di verifiche tecniche per accertare il reale mantenimento degli altri requisiti previsti L esito negativo del procedimento di mantenimento della qualificazione è comunicato per iscritto al soggetto qualificato con l indicazione dei motivi. Art. 16 RINNOVO ED ESTENSIONE DELLA QUALIFICAZIONE In un periodo compreso tra i nove e i sei mesi antecedenti la data di scadenza del triennio di validità della qualificazione il soggetto qualificato potrà presentare la domanda di rinnovo della qualificazione, secondo lo

19 18 di 22 schema allegato alla presente normativa, corredata con la documentazione prevista all art. 6, adeguatamente aggiornata. In particolare: la documentazione necessaria alla valutazione della condizione economico-finanziaria, se non già presentata, deve essere riferita all ultimo esercizio approvato ufficialmente; la restante documentazione deve essere prodotta se scaduta di validità e se non già precedentemente presentata in applicazione del precedente art. 15. Le domande di rinnovo pervenute successivamente alla scadenza della qualificazione saranno considerate come nuova domanda di qualificazione. Non sono accettate domande di rinnovo che giungono prima del periodo compreso tra i nove e i sei mesi antecedenti la data di scadenza della qualificazione Nel caso in cui il procedimento di valutazione della domanda di rinnovo si concluda positivamente prima della scadenza della qualificazione già posseduta, la qualificazione è prolungata di tre anni a partire dalla data di scadenza precedente Nel caso in cui il procedimento di valutazione della domanda di rinnovo si concluda dopo la data di scadenza della qualificazione già posseduta, il soggetto interessato risulterà non qualificato nel periodo intercorrente tra la data di scadenza della precedente qualificazione e la data di inizio del nuovo periodo triennale di validità. Tenuto conto della tempistica di cui agli art. 11.3, e 11.5, per garantire la continuità della qualificazione fra successivi periodi triennali di validità, il soggetto richiedente deve presentare la domanda di rinnovo, completa dei documenti richiesti, nel periodo compreso tra i 9 e i 6 mesi prima della scadenza della qualificazione RFI comunica al soggetto l esito del rinnovo con le stesse modalità di cui al precedente art Il soggetto già qualificato o per il quale è in corso il procedimento di qualificazione può chiedere l estensione della qualificazione ad altre categorie di specializzazione o classi di qualificazione previste La domanda di estensione della qualificazione deve essere corredata della documentazione di cui all art. 6 nelle parti applicabili alle nuove categorie di specializzazione o classi di qualificazione. Per richiedere l estensione dalla classe di qualificazione 1 alla classe 2, per la medesima categoria di specializzazione, è sufficiente presentare la domanda corredata della dichiarazione di cui all art / Il periodo da prendere in considerazione per l assegnazione della classe di qualificazione 2, secondo i criteri di valutazione indicati al precedente art , sarà riferito alla data della domanda di estensione L esito del procedimento di estensione non modifica la data di scadenza effettiva della qualificazione.

20 19 di 22 Art. 17 RIMBORSO SPESE 17.1 Il procedimento di qualificazione o rinnovo, è attivato dopo il versamento a RFI S.p.A. da parte del soggetto che presenta domanda, di un importo forfetario a titolo di rimborso delle spese tecnico amministrative, stabilito in Euro 1.500,00 + IVA per ciascuna domanda Il procedimento di estensione per altre categorie di specializzazione è attivato dopo il versamento di un importo forfetario, a titolo di rimborso delle spese tecnico amministrative, stabilito in Euro 500,00 + IVA Per il procedimento di estensione della qualificazione dalla classe 1 alla classe 2 per le stesse categorie di specializzazione per cui il soggetto risulta già qualificato, non è previsto rimborso spese Nel caso si renda necessario procedere con sopralluoghi, visite ispettive per la qualità e/o verifiche tecniche, potrà essere previsto un rimborso spese di Euro 500,00 + IVA per giornata/uomo fino ad un massimo di Euro 2.500,00 + IVA. Le istruzioni per il versamento sono disponibili alla pagina Informazioni per il bonifico sul sito sezione Qualificazione e Gare - Sistemi di Qualificazione Art. 18 PUBBLICITA L esistenza del presente Sistema è resa nota e rinnovata annualmente mediante appositi avvisi trasmessi all Unione Europea, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana serie speciale relativa ai contratti pubblici, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture, sul sito di RFI S.p.A., nella sezione Qualificazione e Gare e su due quotidiani di maggiore diffusione a livello nazionale Negli avvisi sono indicate le prestazioni oggetto della qualificazione, la sintesi dei requisiti richiesti, nonché il recapito presso cui gli interessati possono richiedere le informazioni necessarie per accedere al Sistema. Art. 19 APPLICAZIONE DEL SISTEMA RFI può avvalersi del Sistema dopo che siano stati qualificati almeno tre soggetti nelle categorie di specializzazione interessate Tuttavia, qualora i soggetti qualificati siano inferiori a tre ma venga soddisfatta la condizione di cui al precedente art , RFI, a proprio insindacabile giudizio, farà ricorso al Sistema purché alla data di emissione della lettera d invito a presentare offerta non siano pervenute nuove domande corredate di tutta la documentazione richiesta. Art. 20 QUALIFICAZIONE CON AVVALIMENTO Ai sensi dell art. 50 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e s.m. e i. è consentito al soggetto richiedente di ricorrere all avvalimento dei requisiti di un altro soggetto, definito ausiliario. Il soggetto ausiliario può essere stabilito in Italia o in Stati diversi dall Italia secondo quanto previsto dall art. 47 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e s.m. e i L avvalimento è consentito solo per i requisiti di condizione economica e finanziaria e di capacità tecnica e potenzialità produttiva Per la stessa categoria di specializzazione è esclusa la possibilità di avvalersi di più soggetti ausiliari con riferimento ai requisiti di capacità tecnica e potenzialità produttiva L avvalimento è consentito al solo soggetto richiedente la qualificazione e non anche all impresa ausiliaria. Di conseguenza non è consentito avvalersi di un soggetto che, a sua volta, utilizza i requisiti di un altro soggetto (avvalimento a cascata).

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