SERIE GENERALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA. Roma - Giovedì, 25 giugno 2015 AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

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1 SERIE GENERALE Spediz. abb. post. - art. 45% 1, - comma art. 2, 1 comma 20/b Legge , , n. n Filiale - Filiale di Roma di Roma GAZZETTA Anno Numero 145 UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA SI PUBBLICA TUTTI I PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 25 giugno 2015 GIORNI NON FESTIVI DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, ROMA AMMINISTRAZIONE DIREZIONE REDAZIONE PRESSO PRESSO L ISTITUTO IL POLIGRAFICO MINISTERO E DELLA ZECCA GIUSTIZIA DELLO STATO - UFFICIO - VIA SALARIA, PUBBLICAZIONE LEGGI ROMA E - DECRETI CENTRALINO - VIA ARENULA - LIBRERIA DELLO STATO ROMA PIAZZA AMMINISTRAZIONE G. VERDI, 1 - PRESSO ROMA L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI ROMA - CENTRALINO La Gazzetta Ufficiale, Parte Prima, oltre alla Serie Generale, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione: 1ª Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì) 2ª Serie speciale: Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì) 3ª Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato) 4ª Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì) 5ª Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì) La Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, Foglio delle inserzioni, è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI Al fi ne di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in Gazzetta Ufficiale, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certifi cata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell invio telematico (mittente, oggetto e data). Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fi no all adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it SOMMARIO DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ Ministero dello sviluppo economico Agenzia italiana del farmaco DECRETO 29 maggio Scioglimento della «Idroedilmix società cooperativa», in Argelato e nomina del commissario liquidatore. (15A04726) Pag. 1 DECRETO 29 maggio Scioglimento della «A.M.N. Ceylon società cooperativa», in Castelnuovo Rangone e nomina del commissario liquidatore. (15A04727) Pag. 1 DECRETO 29 maggio Scioglimento della «Progetto Abele Cooperativa sociale», in Faenza e nomina del commissario liquidatore. (15A04728) Pag. 2 DETERMINA 8 giugno Rettifica della determina n. 286/2015 del 13 marzo 2015, relativa al medicinale per uso umano «Adalat Crono». (Determina n. 721/2015). (15A04729) Pag. 3 DETERMINA 8 giugno Rettifica della determina n. 1260/2014 del 30 ottobre 2014, relativa al medicinale per uso umano «Inflectra (infliximab )».(Determina n. 754/2015). (15A04730) Pag. 3

2 DETERMINA 8 giugno Rettifica della determina n. 304/2015 del 23 marzo 2015, relativa al medicinale per uso umano «Erivedge». (Determina n. 755/2015). (15A04731) Pag. 4 DETERMINA 8 giugno Riclassificazione del medicinale per uso umano «Zirtec» ai sensi dell articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n (Determina n. 719/2015). (15A04732) Pag. 4 DETERMINA 8 giugno Riclassificazione del medicinale per uso umano «Augmentin» ai sensi dell articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n (Determina n. 724/2015). (15A04733) Pag. 5 Comitato interministeriale per la programmazione economica DELIBERA 20 febbraio Ri finanziamento dei contratti di sviluppo del Ministero dello sviluppo economico a valere sulle risorse del fondo sviluppo e coesione programmazione (Delibera n. 33/2015). (15A04880) Pag. 12 DELIBERA 20 febbraio Riprogrammazione del PAR - FSC della regione Liguria: presa d atto ai sensi delibera Cipe n. 41/2012. (Delibera n. 30/2015). (15A04881) Pag. 14 ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI DETERMINA 8 giugno Riclassificazione del medicinale per uso umano «Pantorc» ai sensi dell articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n (Determina n. 728/2015). (15A04761) Pag. 6 DETERMINA 8 giugno Riclassificazione del medicinale per uso umano «Carbocisteina EG» ai sensi dell articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n (Determina n. 729/2015). (15A04762) Pag. 7 DETERMINA 8 giugno Riclassificazione del medicinale per uso umano «Depakin» ai sensi dell articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n (Determina n. 725/2015). (15A04760) Pag. 8 DETERMINA 15 giugno Classificazione, ai sensi dell articolo 12, comma 5, legge 8 novembre 2012, n. 189, di taluni medicinali per uso umano, approvati con procedura centralizzata. (Determina n. 774/2015). (15A04892) Pag. 9 DETERMINA 15 giugno Classificazione, ai sensi dell articolo 12, comma 5, legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano «Acido Ibandronico Accord», approvato con procedura centralizzata. (Determina n. 775/2015). (15A04893) Pag. 11 Agenzia italiana del farmaco Revoca, su rinuncia, dell autorizzazione all immissione in commercio del medicinale per uso umano «Sodio Bicarbonato». (15A04699) Pag. 16 Revoca, su rinuncia, dell autorizzazione all immissione in commercio del medicinale per uso umano «Fermenturto» (15A04700) Pag. 17 Presa d atto della rinuncia volontaria della Programmi Sanitari Integrati S.r.l., in Milano, alle autorizzazioni all importazione parallela del medicinale per uso umano «Detralex 500». (15A04701)..... Pag. 17 Modifica dell autorizzazione all immissione in commercio del medicinale per uso umano «Fluoresceina Sodica Monico». (15A04702) Pag. 17 Modifica dell autorizzazione all immissione in commercio del medicinale per uso umano «Clexane» (15A04703) Pag. 18 Comunicato di rettifica relativo all estratto della determina n. 1499/2014 del 16 dicembre 2014 recante l autorizzazione all immissione in commercio del medicinale per uso umano «Lacidipina Rivopharm». (15A04894) Pag. 18 Modifica dell autorizzazione all immissione in commercio del medicinale per uso umano «Euclorina». (15A04895) Pag. 18 Modifica dell autorizzazione all immissione in commercio del medicinale per uso umano «Litio Carbonato Nova Argentia». (15A04896) Pag. 19 II

3 Istituto nazionale di statistica Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, senza tabacchi, relativi al mese di maggio 2015, che si pubblicano ai sensi dell art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell art. 54 delle legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica). (15A04725) Pag. 19 Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale Rilascio di exequatur (15A04756) Pag. 19 Rilascio di exequatur (15A04757) Pag. 19 Rilascio di exequatur (15A04758) Pag. 19 Rilascio di exequatur (15A04759) Pag. 20 Ministero dell ambiente e della tutela del territorio e del mare Apertura dello sportello per la presentazione delle domande per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato (15A04882) Pag. 20 Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali Richiesta di registrazione della indicazione geografica della «Sliwovitz del Veneto». (15A04830) Pag. 20 Richiesta di registrazione della indicazione geografica della «Kirsch Veneto» o «Kirschwasser Veneto». (15A04831) Pag. 21 III

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5 DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DECRETO 29 maggio Scioglimento della «Idroedilmix società cooperativa», in Argelato e nomina del commissario liquidatore. IL DIRETTORE GENERALE PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI Visto l art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220; Visto 1 art septiesdecies c.c.; Visto 1 art. 1 legge n. 400/75 e l art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico del 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d ufficio ex art septiesdecies c.c.; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi; Viste le risultanze del verbale di revisione del effettuato dal revisore 11 settembre 2013 incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate; Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall ufficio presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi; Considerato che la cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi dell art. 7 della legge 241/90 effettuata in data 30 maggio 2014 prot. n non ha prodotto alcuna documentazione attestante l avvenuta regolarizzazione delle difformità; Tenuto conto che l Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall art septiesdecies c.c.; Visto il parere espresso dalla Commissione centrale per le cooperative in data 13 maggio 2015 in merito all adozione dei provvedimenti di scioglimento per atto d autorità con nomina di commissario liquidatore nei casi di mancato deposito del bilancio per almeno due esercizi consecutivi; Ritenuta l opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d autorità ai sensi dell art septiesdecies c.c., con contestuale nomina del commissario liquidatore; Decreta: Art. 1. La società cooperativa «Idroedilmix Società cooperativa» con sede in Argelato (BO). (Codice fiscale n ), è sciolta per atto d autorità ai sensi dell art septiesdecies c.c. Art. 2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore l avv. Gianluca Giorgi, nato a Bologna il 9 agosto 1970 (codice fiscale GRG GLC 70M09 A944T), ivi domiciliato in via Rolandino, n. 2. Art. 3. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 23 febbraio Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge. 15A04726 Roma, 29 maggio 2015 DECRETO 29 maggio Il direttore generale: MOLETI Scioglimento della «A.M.N. Ceylon società cooperativa», in Castelnuovo Rangone e nomina del commissario liquidatore. IL DIRETTORE GENERALE PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI Visto l art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220; Visto l art septiesdecies c.c.; Visto 1 art. 1 legge n. 400/75 e l art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico del 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d ufficio ex art septiesdecies c.c.; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n.158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economi- 1

6 co, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi; Viste le risultanze del verbale di revisione del effettuato dal revisore 4 novembre 2013 incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate; Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall ufficio presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi; Considerato che la cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi dell art. 7 della legge 241/90 effettuata in data 9 luglio 2014 prot. n non ha prodotto alcuna documentazione attestante l avvenuta regolarizzazione delle difformità; Tenuto conto che l Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall art septiesdecies c.c.; Visto il parere espresso dalla Commissione centrale per le cooperative in data 13 maggio 2015 in merito all adozione dei provvedimenti di scioglimento per atto d autorità con nomina di commissario liquidatore nei casi di mancato deposito del bilancio per almeno due esercizi consecutivi; Ritenuta l opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d autorità ai sensi dell art septiesdecies c.c., con contestuale nomina del commissario liquidatore; Decreta: Art. 1. La società cooperativa «A.M.N. Ceylon Società cooperativa» con sede in Castelnuovo Rangone (MO) (codice fiscale n ), è sciolta per atto d autorità ai sensi dell art septiesdecies c.c. Art. 2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore l avv. Gianluca Giorgi, nato a Bologna il 9 agosto 1970 (codice fiscale GRG GLC 70M09 A944T), ivi domiciliato in via Rolandino, n. 2. Art. 3. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 23 febbraio Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge. 15A04727 Roma, 29 maggio 2015 DECRETO 29 maggio Il direttore generale: MOLETI Scioglimento della «Progetto Abele Cooperativa sociale», in Faenza e nomina del commissario liquidatore. IL DIRETTORE GENERALE PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI Visto l art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220; Visto 1 art septiesdecies c.c.; Visto 1 art. 1 legge n. 400/75 e l art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico del 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d ufficio ex art septiesdecies c.c.; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n.158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi; Viste le risultanze del verbale di revisione del 14 febbraio 2013, effettuato dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate; Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall ufficio presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi; Considerato che la cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi dell art. 7 della legge 241/90 effettuata in data 5 agosto 2014 prot. n non ha prodotto alcuna documentazione attestante l avvenuta regolarizzazione delle difformità; Tenuto conto che l Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall art septiesdecies c.c.; Visto il parere espresso dalla Commissione centrale per le cooperative in data 13 maggio 2015 in merito all adozione dei provvedimenti di scioglimento per atto d autorità con nomina di commissario liquidatore nei casi di mancato deposito del bilancio per almeno due esercizi consecutivi; Ritenuta l opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d autorità ai sensi dell art septiesdecies c.c., con contestuale nomina del commissario liquidatore; 2

7 Decreta: Art. 1. La società cooperativa «Progetto Abele Cooperativa Sociale» con sede in Faenza (RA) (codice fiscale n ), è sciolta per atto d autorità ai sensi dell art septiesdecies c.c. Art. 2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominata commissario liquidatore l avv. Rosa Vecchi, nata a Fusignano (RA), il 30 aprile 1955 (codice fiscale VCC RSO 55D70 D829I), ivi domiciliata in via Maiano, n. 33. Art. 3. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 23 febbraio Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge. 15A04728 Roma, 29 maggio 2015 Il direttore generale: MOLETI DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO DETERMINA 8 giugno Rettifica della determina n. 286/2015 del 13 marzo 2015, relativa al medicinale per uso umano «Adalat Crono». (Determina n. 721/2015). IL DIRETTORE GENERALE Vista la determinazione n. 286/2015 del 13 marzo 2015 relativa al medicinale per uso umano «ADALAT CRO- NO» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 marzo 2015, serie generale n. 74; Considerata la documentazione agli atti di questo ufficio; Rettifica: Dove è scritto: Prezzo ex factory (IVA esclusa) 4,10 Prezzo al pubblico (IVA inclusa) 6,77 Leggasi: Prezzo ex factory (IVA esclusa) 4,54 Prezzo al pubblico (IVA inclusa) 7,50 15A04729 Roma, 8 giugno 2015 Il direttore generale: PANI DETERMINA 8 giugno Rettifica della determina n. 1260/2014 del 30 ottobre 2014, relativa al medicinale per uso umano «Inflectra (infliximab )». (Determina n. 754/2015). IL DIRETTORE GENERALE Vista la determinazione n. 1260/2014 del 30 ottobre 2014 relativa al medicinale per uso umano INFLECTRA (infliximab) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 14 novembre 2014, serie generale n. 265; Considerata la documentazione agli atti di questo ufficio; Rettifica: si intenda aggiunto: solo per l indicazione terapeutica «colite ulcerosa pediatrica»: Ai fini delle prescrizioni a carico del SSN, i centri utilizzatori specificatamente individuati dalle regioni, dovranno compilare la scheda raccolta dati informatizzata di arruolamento che indica i pazienti eleggibili e la scheda di follow-up, applicando le condizioni negoziali secondo le indicazioni pubblicate sul sito dell Agenzia, piattaforma web all indirizzo it/registri/ che costituiscono parte integrante della presente determinazione. Nelle more della piena attuazione del registro di monitoraggio web-based, onde garantire la disponibilità del trattamento ai pazienti le prescrizioni dovranno essere effettuate in accordo ai criteri di eleggibilità e appropriatezza prescrittiva riportati nella documentazione consultabile sul portale istituzionale dell Agenzia: registri-farmaci-sottoposti-monitoraggio I dati inerenti ai trattamenti effettuati a partire dalla data di entrata in vigore della presente determinazione, tramite la modalità temporanea suindicata, 3

8 dovranno essere successivamente riportati nella piattaforma web, secondo le modalità che saranno indicate nel sito: registri-farmaci-sottoposti-monitoraggio 15A04730 Roma, 8 giugno 2015 DETERMINA 8 giugno Il direttore generale: PANI Rettifica della determina n. 304/2015 del 23 marzo 2015, relativa al medicinale per uso umano «Erivedge». (Determina n. 755/2015). IL DIRETTORE GENERALE Vista la determinazione n. 304/2015 del 23 marzo 2015 relativa al medicinale per uso umano ERIVEDGE (vismodegib) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 2015, serie generale n. 82; Considerata la documentazione agli atti di questo ufficio; Rettifica: All art. 2 (classificazione ai fini della fornitura) si intenda aggiunto: lo specialista «dermatologo» 15A04731 Roma, 8 giugno 2015 DETERMINA 8 giugno Il direttore generale: PANI Riclassificazione del medicinale per uso umano «Zirtec» ai sensi dell articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n (Determina n. 719/2015). IL DIRETTORE GENERALE Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; Visto l art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l Agenzia Italiana del Farmaco; Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull organizzazione ed il funzionamento dell Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13 dell art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell economia e delle finanze del 29 marzo 2012; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145; Visto il decreto del Ministro della salute dell 8 novembre 2011, registrato dall Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti Semplici», Foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato Direttore Generale dell Agenzia italiana del farmaco il Prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011; Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all art. 8; Visto l art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti; Visto l art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni; Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE; Visto il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito nella legge 24 giugno 2009, n. 77, con il quale all art. 13 comma 1, lettera b) viene rideterminata la quota di spettanza per le aziende farmaceutiche, prevista all art. 1 comma 40 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel 58,65 per cento del prezzo al pubblico al netto dell imposta sul valore aggiunto; Vista la delibera CIPE del 1 febbraio 2001; Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF )», pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni; Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 156 del 7 luglio 2006; Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata; Visto il decreto con il quale la società è stata autorizzata all importazione parallela del medicinale; Vista la determinazione di classificazione in fascia C(nn) ai sensi dell art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189; Vista la domanda con la quale la ditta Gekofar S.R.L. ha chiesto la riclassificazione della confezione codice A.I.C. n ; Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica del 20 aprile 2015; Vista la deliberazione n. 14 del 21 maggio 2015 del Consiglio di Amministrazione dell AIFA adottata su proposta del direttore generale; 4

9 Determina: Art. 1. Classificazione ai fini della rimborsabilità Il medicinale ZIRTEC nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue: Confezione: «10 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone 20 ml - A.I.C. n (in base 10) 19MGH5 (in base 32). Classe di rimborsabilità: A Nota 89. Prezzo ex factory (IVA esclusa): 7,52. Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 12,41. Art. 2. Classificazione ai fini della fornitura La classificazione ai fini della fornitura del medicinale ZIRTEC è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR). Art. 3. Disposizioni finali La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell autorizzazione all immissione in commercio. 15A04732 Roma, 8 giugno 2015 DETERMINA 8 giugno Il direttore generale: PANI Riclassificazione del medicinale per uso umano «Augmentin» ai sensi dell articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n (Determina n. 724/2015). IL DIRETTORE GENERALE Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; Visto l art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003,n. 326, che istituisce l Agenzia italiana del farmaco; Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull organizzazione ed il funzionamento dell Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell economia e delle finanze del 29 marzo 2012; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145; Visto il decreto del Ministro della salute dell 8 novembre 2011, registrato dall Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011; Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all art. 8; Visto l art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti; Visto l art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni; Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE; Visto il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito nella legge 24 giugno 2009, n. 77, con il quale all art. 13 comma 1, lettera b) viene rideterminata la quota di spettanza per le aziende farmaceutiche, prevista all art. 1 comma 40 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel 58,65 per cento del prezzo al pubblico al netto dell imposta sul valore aggiunto; Vista la delibera CIPE del 1 febbraio 2001; Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF )», pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni; Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006; Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»; Visto il decreto con il quale la società FARMAVOX s.r.l. è stata autorizzata all importazione parallela del medicinale AUGMENTIN; Vista la determinazione di classificazione in fascia C (nn) ai sensi dell art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge dell 8 novembre 2012, n. 189; Vista la domanda con la quale la ditta FARMAVOX s.r.l. ha chiesto la riclassificazione delle confezioni codice A.I.C. n , A.I.C. n , A.I.C. n ; Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica del 20 aprile 2015; 5

10 Vista la deliberazione n. 14 del 21 maggio 2015 del Consiglio di amministrazione dell AIFA adottata su proposta del direttore generale; Determina: Art. 1. Classificazione ai fini della rimborsabilità Il medicinale AUGMENTIN nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue: Confezioni. «875 mg/125 mg polvere per sospensione orale» 12 bustine - A.I.C. n (in base 10) 18XS4K (in base 32) - Classe di rimborsabilità A - Prezzo ex factory (IVA esclusa) 6,85 - Prezzo al pubblico (IVA inclusa) 11,31; «875 mg/125 mg polvere per sospensione orale» 12 bustine - A.I.C. n (in base 10) 18XS4X (in base 32) - Classe di rimborsabilità A - Prezzo ex factory (IVA esclusa) 6,85 - Prezzo al pubblico (IVA inclusa) 11,31; «875 mg/125 mg polvere per sospensione orale» 12 compresse - A.I.C. n (in base 10) 18XS5B (in base 32) - Classe di rimborsabilità A - Prezzo ex factory (IVA esclusa) 6,85 - Prezzo al pubblico (IVA inclusa) 11,31. Art. 2. Classificazione ai fini della fornitura La classificazione ai fini della fornitura del medicinale AUGMENTIN è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR). Art. 3. Disposizioni finali La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell autorizzazione all immissione in commercio. 15A04733 Roma, 8 giugno 2015 DETERMINA 8 giugno Il direttore generale: PANI Riclassificazione del medicinale per uso umano «Pantorc» ai sensi dell articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n (Determina n. 728/2015). IL DIRETTORE GENERALE Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; Visto l art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l Agenzia italiana del farmaco; Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull organizzazione ed il funzionamento dell Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell economia e delle finanze del 29 marzo 2012; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145; Visto il decreto del Ministro della salute dell 8 novembre 2011, registrato dall Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011; Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all art. 8; Visto l art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti; Visto l art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni; Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE; Vista la delibera CIPE del 1 febbraio 2001; Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF )», pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni; Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006; Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»; Visto il decreto con il quale la società FARMAVOX s.r.l. è stata autorizzata all importazione parallela del medicinale PANTORC; Vista la determinazione di classificazione in fascia C (nn) ai sensi dell art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189; 6

11 Vista la domanda con la quale la ditta FARMAVOX S.R.L. ha chiesto la riclassificazione delle confezioni con n. A.I.C. da a ; Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica del 23 marzo 2015; Vista la deliberazione n. 9 del 30 aprile 2015 del Consiglio di amministrazione dell AIFA adottata su proposta del direttore generale; Determina: Art. 1. Classificazione ai fini della rimborsabilità Il medicinale PANTORC nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue: Confezioni: 14 compresse gastroresistenti 20 mg blister - A.I.C (in base 10) 19MFHH (in base 32) - Classe di rimborsabilità A (nota 1-48) - Prezzo ex factory (IVA esclusa) 4,28 - Prezzo al pubblico (IVA inclusa) 7,06; 14 compresse gastroresistenti da 40 mg in blister AL/AL - A.I.C (in base 10) 19 MFHV (in base 32) - Classe di rimborsabilità A (nota 1-48) - Prezzo ex factory (IVA esclusa) 7,14 - Prezzo al pubblico (IVA inclusa) 11,78; 14 compresse gastroresistenti da 40 mg in blister AL/AL - A.I.C (in base 10) 19MFJ7 (in base 32) - Classe di rimborsabilità A (nota 1-48) - Prezzo ex factory (IVA esclusa) 7,14 - Prezzo al pubblico (IVA inclusa) 11,78; 14 compresse gastroresistenti 20 mg blister - A.I.C (in base 10) 19MFJ9 (in base 32) - Classe di rimborsabilità A (nota 1-48) - Prezzo ex factory (IVA esclusa) 4,28 - Prezzo al pubblico (IVA inclusa) 7,06. Art. 2. Classificazione ai fini della fornitura La classificazione ai fini della fornitura del medicinale PANTORC è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR). Art. 3. Disposizioni finali La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell autorizzazione all immissione in commercio. 15A04761 Roma, 8 giugno 2015 Il direttore generale: PANI DETERMINA 8 giugno Riclassificazione del medicinale per uso umano «Carbocisteina EG» ai sensi dell articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n (Determina n. 729/2015). IL DIRETTORE GENERALE Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; Visto l art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l Agenzia italiana del farmaco; Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull organizzazione ed il funzionamento dell Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell economia e delle finanze del 29 marzo 2012; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145; Visto il decreto del Ministro della salute dell 8 novembre 2011, registrato dall Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti Semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011; Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all art. 8; Visto l art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti; Visto l art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni; Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE; Vista la delibera CIPE del 1 febbraio 2001; Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF )», pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni; Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, serie generale n del 7 luglio 2006; Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, serie generale n del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»; 7

12 Visto il decreto con il quale la società EG S.p.a. è stata autorizzata all immissione in commercio del medicinale «Carbocisteina EG»; Vista la domanda con la quale la ditta Carbocisteina EG ha chiesto la riclassificazione della confezione con n. A.I.C ; Visto il parere della Commissione consultiva tecnicoscientifica nella seduta del 23 marzo 2015; Determina: Art. 1. Classificazione ai fini della rimborsabilità Il medicinale CARBOCISTEINA EG nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue: Confezione: «2,7 g granulato per soluzione orale» 10 bustine carta/al/pe; A.I.C. n (in base 10) 14B4JL (in base 32); Classe di rimborsabilità: «C -bis». Art. 2. Classificazione ai fini della fornitura La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Carbocisteina EG» è la seguente: medicinale non soggetto a prescrizione medica da banco (OTC). Art. 3. Disposizioni finali La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell autorizzazione all immissione in commercio. 15A04762 Roma, 8 giugno 2015 DETERMINA 8 giugno Il direttore generale: PANI Riclassificazione del medicinale per uso umano «Depakin» ai sensi dell articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n (Determina n. 725/2015). IL DIRETTORE GENERALE Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; Visto l art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l Agenzia italiana del farmaco; Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull organizzazione ed il funzionamento dell Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell economia e delle finanze del 29 marzo 2012; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145; Visto il decreto del Ministro della salute dell 8 novembre 2011, registrato dall Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011; Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all art. 8; Visto l art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti; Visto l art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni; Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE; Visto il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito nella legge 24 giugno 2009, n. 77, con il quale all art. 13 comma 1, lettera b) viene rideterminata la quota di spettanza per le aziende farmaceutiche, prevista all art. 1 comma 40 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel 58,65 per cento del prezzo al pubblico al netto dell imposta sul valore aggiunto; Vista la delibera CIPE del 1 febbraio 2001; Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF )», pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni; Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006; Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»; Visto il decreto con il quale la società FARMAVOX s.r.l. è stata autorizzata all importazione parallela del medicinale DEPAKIN; Vista la determinazione di classificazione in fascia C (nn) ai sensi dell art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189; 8

13 Vista la domanda con la quale la ditta FARMAVOX s.r.l. ha chiesto la riclassificazione della confezione codice A.I.C. n ; Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica del 20 aprile 2015; Vista la deliberazione n. 14 del 21 maggio 2015 del Consiglio di amministrazione dell AIFA adottata su proposta del direttore generale; Determina: Art. 1. Classificazione ai fini della rimborsabilità Il medicinale DEPAKIN nella confezione sotto indicata è classificato come segue: Confezione: «CHRONO 500 mg compresse a rilascio prolungato» blister da 30 compresse - A.I.C. n (in base 10) 19PVMH (in base 32) - Classe di rimborsabilità A - Prezzo ex factory (IVA esclusa) 8,44 - Prezzo al pubblico (IVA inclusa) 13,93. Art. 2. Classificazione ai fini della fornitura La classificazione ai fini della fornitura del medicinale DEPAKIN è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR). Art. 3. Disposizioni finali La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell autorizzazione all immissione in commercio. 15A04760 Roma, 8 giugno 2015 DETERMINA 15 giugno Il direttore generale: PANI Classificazione, ai sensi dell articolo 12, comma 5, legge 8 novembre 2012, n. 189, di taluni medicinali per uso umano, approvati con procedura centralizzata. (Determina n. 774/2015). IL DIRETTORE GENERALE Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; Visto l art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l Agenzia Italiana del Farmaco; Vista la legge 24 dicembre 1993 n. 537 e successive modificazioni con particolare riferimento all art. 8 comma 10 lettera c) ; Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull organizzazione ed il funzionamento dell Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13 dell art. 48 sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell economia e delle finanze del 29 marzo 2012; Visto il decreto del Ministro della Salute 8 novembre 2011, registrato all Ufficio centrale del bilancio al registro Visti Semplici, Foglio n del 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell Agenzia italiana del farmaco il Prof. Luca Pani, con decorrenza 16 novembre 2011; Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012 n. 189, recante Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute ed, in particolare, l art. 12, comma 5; Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l Agenzia europea per i medicinali; Visto il Regolamento (CE) No 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 sui prodotti medicinali per uso pediatrico, recante modifica del Regolamento (CEE) No. 1768/92, della Direttiva 2001/20/CE e del Regolamento (CE) No. 726/2004; Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale delle Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2001, concernente l attuazione della Direttiva 2001/83/CE e successive modificazioni, relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE; Visto il Regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del Regolamento (CE) n. 726/2004; Visto il Regolamento di organizzazione, di amministrazione e dell ordinamento del personale dell Agenzia italiana del farmaco, adottato dal Consiglio di Amministrazione dell Agenzia con delibera del 6 novembre 2014, n. 41, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie generale n. 22 del 28 gennaio 2015; Vista la Gazzetta Ufficiale dell Unione europea del 05 Maggio 2015 che riporta la sintesi delle Decisioni dell Unione europea relative all autorizzazione all immissione in commercio di medicinali dal 1 marzo al 31 marzo 2015; Visto il parere sul regime di classificazione ai fini della fornitura espresso, su proposta dell Ufficio Assessment Europeo, dalla Commissione tecnico scientifica (CTS) di AIFA in data maggio 2015; 9

14 Determina: Le confezioni dei seguenti medicinali per uso umano di nuova autorizzazione, corredate di numero di AIC e classificazione ai fini della fornitura: - DUTREBIS - IKERVIS descritte in dettaglio nell Allegato, che fa parte integrante del presente provvedimento, sono collocate in apposita sezione della classe di cui all art. 12, comma 5 della legge 8 novembre 2012 n. 189, denominata Classe C (nn), dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, nelle more della presentazione da parte della azienda interessata di una eventuale domanda di diversa classificazione. Il titolare dell AIC, prima dell inizio della commercializzazione deve avere ottemperato, ove previsto, alle condizioni o limitazioni per quanto riguarda l uso sicuro ed efficace del medicinale e deve comunicare all AIFA - Ufficio di Attività HTA nel settore farmaceutico, il prezzo al pubblico e la data di inizio della commercializzazione del medicinale. La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Roma, 15 giugno 2015 Il direttore generale: PANI A LLEGATO Inserimento, in accordo all articolo 12, comma 5 della Legge 189/2012, in apposita sezione (denominata Classe C (nn)) dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità nelle more della presentazione da parte dell azienda interessata di un eventuale domanda di diversa classificazione. Farmaco di nuova registrazione DUTREBIS Codice ATC - Principio Attivo: J05AR16 - lamivudina/raltegravir Titolare: MERCK SHARP & DOHME LIMITED GUUE 05/05/2015 Indicazioni terapeutiche DUTREBIS è indicato in associazione con altri medicinali antiretrovirali per il trattamento dell infezione da virus dell immunodeficienza umana (HIV-1) in adulti, adolescenti e bambini dai 6 anni in poi e con un peso di almeno 30 kg senza evidenza presente o passata di resistenza virale ad agenti antivirali delle classi InSTI (inibitore dell attività di strand transfer dell integrasi) e NRTI (inibitore nucleosidico della trascrittasi inversa), (vedere paragrafi 4.2, 4.4 e 5.1). Modo di somministrazione Uso orale. DUTREBIS compresse può essere somministrato con o senza cibo. Le compresse devono essere deglutite intere, senza frantumarle o masticarle. Confezioni autorizzate: EU/1/15/995/001 AIC: /E In base 32: 19Z4HM 150 MG/300 MG COMPRESSA RIVESTITA CON FILM - USO ORALE - FLACONE (HDPE) - 60 COMPRESSE Altre condizioni e requisiti dell autorizzazione all immissione in commercio - Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR) Il titolare dell autorizzazione all immissione in commercio deve presentare il primo PSUR per questo medicinale entro 6 mesi successivi all autorizzazione. In seguito, il titolare dell autorizzazione all immissione in commercio presenterà gli PSUR per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell elenco delle date di riferimento per l Unione europea (elenco EURD) di cui all articolo 107 quater, par. 7 della direttiva 2001/83/CE e pubblicato sul sito web dei medicinali europei Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l uso sicuro ed effi - cace del medicinale - Piano di gestione del rischio (RMP) Il titolare dell autorizzazione all immissione in commercio deve effettuare le attività e gli interventi di farmacovigilanza richiesti e dettagliati nel RMP concordato e presentato nel modulo dell autorizzazione all immissione in commercio e qualsiasi successivo aggiornamento concordato del RMP. Il RMP aggiornato deve essere presentato: su richiesta dell Agenzia europea per i medicinali; ogni volta che il sistema di gestione del rischio è modificato, in particolare a seguito del ricevimento di nuove informazioni che possono portare a un cambiamento significativo del profilo beneficio/rischio o al risultato del raggiungimento di un importante obiettivo (di farmacovigilanza o di minimizzazione del rischio). Quando le date per la presentazione di un rapporto periodico di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR) e l aggiornamento del RMP coincidono, essi possono essere presentati allo stesso tempo. Regime di prescrizione: Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti infettivologo (RRL). Farmaco di nuova registrazione IKERVIS Codice ATC - Principio Attivo: S01XA18 - Ciclosporina Titolare: SANTEN S.A.S. GUUE 05/05/2015 Indicazioni terapeutiche Trattamento della cheratite grave in pazienti adulti con sindrome dell occhio secco non migliorata malgrado il trattamento con sostituti lacrimali (vedere paragrafo 5.1). Modo di somministrazione Il trattamento con IKERVIS deve essere iniziato da un oculista o un operatore sanitario esperto in oftalmologia. Uso oftalmico. Confezioni autorizzate: EU/1/15/990/001 AIC: /E In base 32: 19Z5GM 1 MG/ML - COLLIRIO, EMULSIONE - USO OFTALMICO - CONTENITORE MONODOSE (LDPE) - 30 CONTENITORI MONODOSE EU/1/15/990/002 AIC: /E In base 32: 19Z5GZ 1 MG/ML - COLLIRIO, EMULSIONE - USO OFTALMICO - CONTENITORE MONODOSE (LDPE) - 90 CONTENITORI MONODOSE Altre condizioni e requisiti dell autorizzazione all immissione in commercio - Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR) Il titolare dell autorizzazione all immissione in commercio deve presentare il primo PSUR per questo medicinale entro 6 mesi successivi all autorizzazione. In seguito, il titolare dell autorizzazione all immissione in commercio presenterà gli PSUR per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell elenco delle date di riferimento per l Unione europea (elenco EURD) di cui all articolo 107 quater, par. 7 della direttiva 2001/83/CE e pubblicato sul sito web dei medicinali europei. Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l uso sicuro ed effi - cace del medicinale - Piano di gestione del rischio (RMP) Il titolare dell autorizzazione all immissione in commercio deve effettuare le attività e gli interventi di farmacovigilanza richiesti e dettagliati nel RMP concordato e presentato nel modulo dell autorizzazione all immissione in commercio e qualsiasi successivo aggiornamento concordato del RMP. Il RMP aggiornato deve essere presentato: su richiesta dell Agenzia europea per i medicinali; ogni volta che il sistema di gestione del rischio è modificato, in particolare a seguito del ricevimento di nuove informazioni che possono portare a un cambiamento significativo del profilo beneficio/rischio o al risultato del raggiungimento di un importante obiettivo (di farmacovigilanza o di minimizzazione del rischio). 10

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