REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE SENTENZA

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1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. DIDONE Antonio - Presidente - Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria - Consigliere - Dott. PAZZI Alberto - rel. Consigliere - Dott. CAMPESE Eduardo - Consigliere - Dott. DOLMETTA Aldo Angelo - Consigliere - ha pronunciato la seguente: SENTENZA Svolgimento del processo 1. Il Giudice delegato al fallimento di (*) s.p.a. ammetteva per intero al passivo della procedura il credito vantato dal Dott. P.P., in relazione all'attività di assistenza e consulenza svolta per la redazione e presentazione di una domanda di concordato preventivo nell'interesse di C. s.n.c. e delle compagini sue socie, fra cui (*) s.p.a.; escludeva però la prededuzione richiesta, riconoscendo il solo privilegio di cui all'art bis c.c., n Il Tribunale di Firenze, a seguito dell'opposizione proposta dal Dott. P., osservava che la collocazione in prededuzione del credito vantato dal professionista conseguiva ad una verifica, da effettuare ex post, sulla sussistenza di una funzionalità della prestazione da cui sorgeva il credito rispetto alle esigenze della procedura, con la conseguente necessità per il giudice di merito di accertare in concreto l'utilità per la massa delle prestazioni eseguite, soprattutto nel caso di una successiva dichiarazione di fallimento; questa valutazione di funzionalità richiedeva una valutazione tanto dell'adeguatezza della prestazione alle esigenze di risanamento dell'impresa, quanto dell'utilità conseguita dai creditori, le cui pretese dovevano risultare soddisfatte in una qualche misura. Il creditore istante, a fronte dell'implicita negazione della sussistenza di un nesso di adeguatezza funzionale fra l'attività professionale svolta e il concordato preventivo insita nella negazione da parte del Giudice delegato della prededuzione richiesta, non si era preoccupato secondo il collegio dell'opposizione - di provare la sussistenza della funzionalità non riconosciuta, allegando e dimostrando l'effettiva natura delle prestazioni svolte, di modo che l'opposizione non poteva che essere rigettata. 3. Ha proposto ricorso per cassazione avverso questa pronuncia il Dott. P.P. al fine di far valere tre motivi di impugnazione. Ha resistito con controricorso il fallimento della società (*) s.p.a.. La sesta sezione di questa Corte, inizialmente investita dell'esame del ricorso, ha ritenuto insussistenti i presupposti per la trattazione del ricorso in camera di consiglio ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c. ed ha rimesso, quindi, la causa alla pubblica udienza della prima sezione. Parte controricorrente ha depositato memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c.. 1

2 Motivi della decisione 4.1 Il primo motivo di ricorso denuncia l'avvenuta violazione e falsa applicazione dell'art. 111 L. Fall. nella parte in cui la prededuzione è stata esclusa per mancanza di prova del nesso funzionale fra la domanda di concordato preventivo e gli interessi della massa dei creditori: il Tribunale avrebbe subordinato il riconoscimento della prededuzione richiesta all'individuazione, alla luce delle vicende della procedura concorsuale, di un rapporto di funzionalità fra la presentazione della domanda di concordato e l'interesse della massa dei creditori, quando al contrario il disposto dell'art. 111 L. Fall. non richiede affatto una simile dimostrazione in termini di verifica del risultato delle prestazioni professionali o della loro utilità per la massa. Il decreto impugnato violerebbe perciò l'art. 111 L. Fall. laddove, a dispetto dell'interpretazione avvalorata dalla giurisprudenza di legittimità, ha posto a carico del creditore l'onere di dimostrare l'utilità della richiesta di concordato per la massa dei creditori. 4.2 Il secondo mezzo lamenta la violazione e la falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., art. 101 c.p.c., comma 2, e art. 115 c.p.c. nel punto in cui sono state escluse la deduzione e la prova del collegamento fra le prestazioni professionali del Dott. P. e l'attività diretta alla presentazione del concordato: il Tribunale, nel ritenere che il Giudice delegato avesse implicitamente negato il nesso di pertinenzialità fra l'attività professionale del creditore istante e l'interesse della massa dei creditori, non avrebbe considerato che la curatela aveva specificamente riconosciuto l'avvenuta esecuzione di un'attività professionale per la presentazione del concordato preventivo ed ammesso la congruità dell'importo richiesto e così avrebbe negato circostanze la cui esistenza era stata espressamente accreditata dalla curatela ed escluso d'ufficio il nesso di pertinenzialità fra le prestazioni professionali del P. e la richiesta di concordato preventivo. 4.3 Con il terzo motivo il decreto impugnato è censurato per la mancanza di una motivazione o per la presenza di una motivazione perplessa: il Tribunale avrebbe sostenuto di non sapere nulla delle prestazioni rese in concreto dal creditore opponente malgrado il suo credito fosse stato ammesso al passivo per l'importo richiesto con esclusivo riguardo alla sola attività di consulenza e assistenza svolta per la presentazione del concordato C.; gli argomenti illustrati nel decreto impugnato risultavano perciò inconferenti, non erano razionalmente concatenati e sfociavano nell'affermazione finale di quanto all'inizio negato, realizzando una motivazione perplessa e irragionevole. 5. I motivi, da esaminarsi congiuntamente in ragione della loro intima connessione, sono fondati. 5.1 La giurisprudenza di questa Corte ha oramai da tempo intrapreso un percorso evolutivo volto ad affrancare la categoria dei crediti prededucibili in ragione del loro carattere funzionale dal presupposto di un controllo giudiziale sulla loro utilità. In questa prospettiva interpretativa è stato dapprima sottolineato (Cass. n. 5098/2014) che anche ai crediti sorti anteriormente all'inizio della procedura di concordato preventivo, non occasionati dallo svolgimento della medesima procedura, può riconoscersi la prededucibilità ove sia applicabile il secondo criterio richiamato dall'art. 111, comma 2, L. Fall., quello cioè della funzionalità, o 2

3 strumentalità, delle attività professionali da cui i crediti hanno origine rispetto alla procedura concorsuale; ciò in ragione della evidente ratio della norma, individuabile nell'intento di favorire il ricorso alla procedura di concordato preventivo, nel quadro della riforma di tale procedura, diretta a predisporre un possibile strumento di composizione della crisi idonea a favorire la conservazione dei valori aziendali. Atteso che la medesima ratio sta alla base del disposto dell'art. 67, lett. g), L. Fall. (che sottrae alla revocatoria fallimentare i pagamenti dei debiti liquidi ed esigibili eseguiti dall'imprenditore per ottenere la prestazione di servizi strumentali all'accesso alla procedura di concordato preventivo), si è di conseguenza ritenuto che il nesso funzionale che, in caso di mancato pagamento, giustifica la prededucibilità dei crediti derivanti dalle prestazioni stesse, pur se sorti prima dell'inizio della procedura, sia ravvisabile nella strumentalità di queste prestazioni rispetto all'accesso alla procedura concorsuale minore. E' stato in seguito precisato (Cass. n. 6031/2014) che il disposto dell'art. 111, comma 2, L. fall. deve essere inteso, tenuto conto della ratio della riforma volta a incentivare gli strumenti di composizione della crisi e a favorire la conservazione dei valori aziendali, nel senso che il credito sorto in funzione di una procedura concorsuale è senza dubbio anche quello sorto "per ottenere la prestazione di servizi strumentali all'accesso alle procedure concorsuali" ex art. 67, lett. g), L. Fall., quale l'attività prestata in favore dell'imprenditore poi dichiarato fallito in funzione dell'ammissione del medesimo alla procedura di concordato preventivo, non rilevando la natura concorsuale del credito stesso, per essere sorto in periodo anteriore al fallimento; prova ne sia che l'art. 182-quater, comma 2, L. Fall. individua come crediti prededucibili anche i crediti sorti prima dell'apertura della procedura "in funzione della presentazione della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo", rimanendo così confermato il significato dell'enunciato "in funzione", che richiama il concetto di "servizi strumentali all'accesso alle procedure concorsuali" utilizzato dall'art. 67, lett. g), L. Fall., e della possibilità di intendere l'enunciato "strumentale a" come sinonimo di "funzionale" (valutazione condivisa da Cass. n /2014). I crediti sorti a seguito delle prestazioni rese in favore dell'imprenditore per la redazione della domanda di concordato preventivo e per la relativa assistenza rientrano quindi fra quelli da soddisfarsi in prededuzione ai sensi dell'art. 111, comma 2 L. Fall. poichè questa norma individua un precetto di carattere generale, privo di restrizioni, che, per favorire il ricorso a forme di soluzione concordata della crisi d'impresa, introduce un'eccezione al principio della par conditio creditorum, estendendo in caso di fallimento la preducibilità a tutti i crediti sorti in funzione di precedenti procedure concorsuali (Cass. n. 1765/2015). 5.2 Ne discende che la verifica del nesso di funzionalità/strumentalità deve essere compiuta controllando se l'attività professionale prestata possa essere ricondotta nell'alveo della procedura concorsuale minore e delle finalità dalla stessa perseguite secondo un giudizio ex ante, non potendo l'evoluzione fallimentare della vicenda concorsuale, di per sè sola e pena la frustrazione dell'obiettivo della norma, escludere il ricorso all'istituto. Dunque - secondo l'esemplificazione fatta da Cass. n. 280/ la funzionalità è ravvisabile quando le prestazioni compiute dal terzo, per il momento ed il modo 3

4 con cui sono state assunte in un rapporto obbligatorio con il debitore, confluiscano nel disegno di risanamento da quest'ultimo predisposto, in modo da rientrare in una complessiva causa economico-organizzativa almeno preparatoria di una procedura concorsuale, a meno che non ne risulti dimostrato il carattere sovrabbondante o superfluo rispetto all'iniziativa assunta. 5.3 Nessuna verifica deve invece essere compiuta, ove alla procedura minore consegua il fallimento, in ordine al conseguimento di una utilità in concreto per la massa dei creditori, concetto che non può essere confuso o sovrapposto a quello di funzionalità. La collocazione in prededuzione prevista dall'art. 111, comma 2, L. Fall. costituisce infatti, come detto, un'eccezione al principio della par condicio che intende favorire il ricorso a forme di soluzione concordata della crisi d'impresa e rimane soggetta alla verifica delle sole condizioni previste dalla norma in parola. L'utilità concreta per la massa dei creditori - a prescindere dal fatto che l'accesso alla procedura di concordato preventivo costituisce di per sè un vantaggio per i creditori ove si tenga conto degli effetti della consecuzione delle procedure, tra cui la cristallizzazione della massa e la retrodatazione del periodo sospetto ai fini dell'esperimento della revocatoria fallimentare, come ha ricordato Cass. n. 6031/ non rientra invece nei requisiti richiesti e nelle finalità perseguite dalla norma in questione e non deve perciò essere in alcun modo indagata (Cass. n. 1182/2018, Cass. n /2018). Deve perciò essere ribadito l'orientamento secondo cui il credito del professionista che abbia svolto attività di assistenza e consulenza per la redazione e la presentazione della domanda di concordato preventivo rientra de plano tra i crediti sorti "in funzione" di quest'ultima procedura e, come tale, a norma dell'art. 111, comma 2, L. Fall., va soddisfatto in prededuzione nel successivo fallimento, senza che, ai fini di tale collocazione, debba essere accertato, con valutazione ex post, che la prestazione resa sia stata concretamente utile per la massa in ragione dei risultati raggiunti (Cass. n /2015). 5.4 L'applicazione al caso di specie dei principi sopra illustrati rende evidente come il collegio dell'impugnazione, nel negare la collocazione in prededuzione richiesta, si sia preoccupato di verificare in concreto l'intervenuta soddisfazione dell'interesse della massa dei creditori (controllando ex post se la prestazione professionale avesse soddisfatto in qualche modo l'interesse della massa, tenuto conto della soluzione fallimentare a cui si era giunti) senza limitarsi a riscontrare se l'attività professionale prestata dall'odierno ricorrente potesse essere ricondotta, secondo una valutazione ex ante, nell'alveo della procedura concorsuale minore e delle finalità dalla stessa perseguite. L'indagine, svolta sul piano dell'utilità in concreto piuttosto che sotto il profilo della funzionalità dell'attività professionale prestata alle esigenze di risanamento proprie della procedura minore, si pone al di fuori dei parametri da cui l'art. 111, comma 2, L. Fall. fa discendere la collocazione in prededuzione e deve giocoforza essere rivista secondo la prospettiva di valutazione più corretta. Nel compiere una simile indagine rimaneva poi preclusa al giudice di merito ogni valutazione circa l'effettivo espletamento del mandato professionale e le concrete modalità con cui lo stesso era stato adempiuto, in assenza di alcuna impugnazione avverso il decreto con cui il G.D. aveva ammesso il credito del Dott. 4

5 P. al passivo in sede privilegiata in totale accoglimento della domanda di insinuazione formulata in via subordinata, in quanto questa statuizione, non gravata, rendeva inoppugnabili gli accertamenti in fatto su cui si fondava oltre che inammissibile qualsiasi deduzione sotto il profilo dell'esattezza dell'adempimento. 6. Il provvedimento impugnato andrà dunque cassato, con rinvio al Tribunale di Firenze, il quale, nel procedere a nuovo esame della causa, si atterrà ai principi sopra illustrati, avendo cura anche di provvedere sulle spese di questo grado di giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia la causa al Tribunale di Firenze in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, il 25 ottobre Depositato in Cancelleria il 21 novembre

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