LE PROCEDURE CONCORSUALI MINORI A.A. 2018/2019 DOTT.SSA M. BELLOMO
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1 LE PROCEDURE CONCORSUALI MINORI A.A. 2018/2019 DOTT.SSA M. BELLOMO
2 Se lo stato della crisi dell impresa non ha ancora assunto i caratteri della definitiva insolvenza, ed emerge l inidoneita della procedura fallimentare, si possono adottare diverse soluzioni, se l impresa ha possibilita di recupero. Le procedure concorsuali minori sono preposte alla gestione e soluzione della crisi
3 Il concordato preventivo è una procedura concorsuale disciplinata nel titolo III del R.D. 267/1942, attraverso la quale il debitore che si trova in stato di crisi o di insolvenza propone ai creditori un piano che puo prevedere: 1) La ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei beni, accollo o altro 2) L attribuzione delle attivita delle imprese interessate dalla proposta di concordato ad un assuntore (possono essere anche i creditori)
4 3) La suddivisione dei creditori in classi secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei 4) Trattamenti differenziati tra creditori appartenenti a classi diverse La proposta puó prevedere che i creditori privilegiati non siano soddisfatti integralmente, purché il piano preveda la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o diritti. Il trattamento differenziato non puo alterare l ordine delle cause legittime di prelazione
5 La disciplina Le norme di riferimento sono gli artt. 162, 163, 173, 179: si tratta di disposizioni che danno modo di percepire il concreto impegno da parte del legislatore di rispettare i diritti costituzionali di difesa. Art. 162: è assolutamente necessario la convocazione del debitore prima della pronuncia di inammissibilita della proposta ex art. 160 (la convocazione è indispensabile per portare ad un utile miglioramento della proposta, per superare eventuali obiezioni del giudice)
6 La domanda per l ammissione alla procedura di concordato è proposta con ricorso, sottoscritto dal debitore. Va proposta al tribunale del luogo in cui l impresa ha la sede principale (l eventuale trasferimento l anno precedente non rileva) Il debitore deve presentare con il ricorso: a) Una aggiornata relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell impresa b) Uno stato analitico ed estimativo delle attivita e l elenco nominativo dei creditori, con indicazione dei crediti
7 c) l elenco dei titolari dei diritti reali o personali su bni di proprieta o in possesso del debitore d) Il valore dei beni e i creditori particolari degli eventuali soci illimitatamente responsabili e) Un piano contenente la descrizione analitica delle modalitá e dei tempi di adempimento della proposta Il piano e la documentazione devono essere accompagnati dalla relazione di un professionista che attesti la veridicita dei dati e la fattibilita del piano
8 La domanda di concordato è comunicata al PM ed è pubblicata nel registro delle imprese entro il giorno successivo al deposito in cancelleria. Al PM vanno trasmessi anche i documenti Il debitore puó depositare il ricorso contenente la domanda cd. in bianco, insieme ai bilanci degli ultimi 3 esercizi e all elenco nominativo dei creditori, riservandosi di presentare la proposta, il piano e la documentazione entro un termine fissato dal giudice compreso fra 60 e 120 gg (prorogabili per giustificati motivi)
9 Con il decreto che fissa il termine il tribunale puó nominare il commissario giudiziale. Il commissario quando accerta che il debitore ha posto in essere una delle condotte ex art. 173 (occultamento attivo, omissione di denuncia di un credito) deve riferire al tribunale, che se ritiene sussistente le condotte puo dichiarare improcedibile la domanda e dichiarare il fallimento su istanza del creditore o del pm
10 Dopo il deposito del ricorso e fino al decreto che dichiara la apertura della procedura di concordato preventivo, il debitore puo compiere gli atti urgenti di straordinaria amministrazione, previa autorizzazione del tribunale. I crediti di terzi sorti per effetto degli atti legalmente compiuti sono prededucibili. Il debitore deposita ogni mese una situazione finanziaria dell impresa che viene pubblicata nel registro delle imprese
11 Se l attivita compiuta dal debitore è manifestamente inidonea alla predisposizione della proposta e del piano il tribunale, sentito il debitore e il commissario giudiziale abbrevia il termine fissato ex art. 161 La domanda cd in bianco è inammissibile quando il debitore nei 2 anni precedenti ha presentato altra domanda non seguita dall ammissione alla procedura di concordato preventivo o l omologazione dell accordo di ristrutturazione dei debiti.
12 Il tribunale puo concedere al debitore un termine non superiore ai 15 gg per apportare integrazioni al piano e produrre nuovi documenti. Il tribunale se verificano che non ricorrono i presupposti per il concordato o il concordato in bianco dichiara inammissibile la proposta con decreto non reclamabile, e su istanza del creditore/ Pm puo dichiarare il fallimento del debitore.
13 Se non la dichiara inammissibile, con decreto dichiara aperta la procedura di concordato e inolre: 1) Delega un giudice alla procedura di concordato 2) Ordina la convocazione dei creditori non oltre i 30gg dalla data del provvedimento 3) Nomina il commissario giudiziale, che è un pubblico ufficiale 4) Stabilisce il termine non superiore a 15gg entro il quale il ricorrente deve depositare la somma pari al 50% necessarie per la procedura 5) Ordina che il debitore consegni le scritture contabili e fiscali al commissario.
14 Uno o piu creditori che rappresentino almeno il 10% dei crediti possono presentare una proposta concorrente di concordato e il relativo piano Le proposte concorrenti non sono ammissibili se nella relazione il professionista attesta che la proposta del debitore assicura il pagamento di almeno il 40% dei crediti
15 Gli effetti del concordato Durante la procedura il debitore conserva l amministrazione dei suoi beni e l esercizio dell impresa, sotto la vigilanza dl commissario giudiziale Gli atti di straordinaria amministrazione devono essere autorizzati pena l inefficacia rispetto ai creditori anteriori al concordato Il commissario fornisce ai creditori le informazioni utili per presentare proposte concorrenti. Il commissario comunica al pm i fatti penalmente rilevanti
16 Il commissario deve procedere alla verifica dell elenco dei creditori e dei debitori, apportando le necessarie modifiche. Il commissario redige l inventario del patrimonio del debitore e una relazione particolareggiata sulle cause del dissesto, sulla condotta del debitore, sulle proposte di concordato e sulle garanzie offerte ai creditori
17 Approvazione del concordato Il concordato è approvato dai creditori che rappresentino la maggioranza dei crediti ammessi al voto. I creditori privilegiati non hanno diritto di voto se non rinunciano alla prelazione, e nel caso di rinuncia per la parte non coperta dalla garanzia si considerano creditori chirografari Sono esclusi dal voto e dalle maggioranze: il coniuge, i suoi parenti e affini fino al 4 grado
18 Transazione fiscale e concordato Art. 182 ter: con il piano di cui all art. 160 il debitore puo proporre il pagamento parziale o dilazionato dei tributi e dei relativi accessori amministrati dalle agenzie fiscali nonche contributi per previdenza e assistenza obbligatoria e accessori. Il suo utilizzo è facoltativo
19 Liquidazione coatta amministrativa Il diritto di difesa del debitore è tutelato anche in tale procedura, obbligando il tribunale a sentirlo prima di provvedere. Il tribunale, su istanza di uno o piu creditori, dichiara lo stato di insolvenza con sentenza, che viene comunicata entro 3 gg all autoritá competente perche disponga la liquidazione. La sentenza viene pubblicata e affissa come la sentenza di fallimento. La sentenza puo essere oggetto di reclamo
20 Con il provvedimento che ordina la liquidazione viene nominato il commissario liquidatore; viene nominato anche un comitato di sorveglianza di 3/5 membri scelti fra le persone esperte del settore. Dalla data in cui si ordina la liquidazione è preclusa ogni azione esecutiva individuale. Il commissario liquidatore procede a tutte le operazioni della liquidazione secondo le direttive dell autorita che vigila sulla liquidazione e sotto il controllo del comitato.
21 Il commissario prende in consegna i beni compresi nella liquidazione, le scritture contabili e gli altri documenti dell impresa, richiedendo l assistenza del notaio se serve. Il commissario forma l inventario, è dispensato dal formare il bilancio annuale, ma deve presentare alla fine di ogni semestre all autorita che vigila sulla liquidazione una relazione sulla situazione patrimoniale dell impresa e sull andamento della gestione, in uno con il rapporto del comitato di sorveglianza.
22 Il commissario liquidatore esercita l azione di responsabilita contro gli amministratori e i componenti degli organi di controllo dell impresa in liquidazione Entro 1 mese dalla nomina il commissario comunica a ciascun creditore le somme rislutanti a credito secondo le scritture contabili e i documenti. Entro 15 gg i creditori possono far pervenire le loro osservazioni/istanze.
23 Entro 90 gg dalla data del provvedimento di liquidazione il commissario forma l elemnco dei crediti ammessi o respinti e lo deposita nella cancelleria del tribunale competente. Le impugnazioni, domande tardive etc sono disciplinate dalle norme sul fallimento, con le rettifiche dovute. Il commissario ha tutti i poteri necessari per la liquidazione dell attivo, salve le limitazioni da parte dell autoritá che vigila sulla liquidazione.
24 Per la vendita degli immobili o dei mobili in blocco, è necessaria l autorizzazione dell autoritá che vigila e il parere del comitato di sorveglianza. Prima dell ultimo riparto ai creditori, devono essere sottoposti all autoritá il bilancio finale della liquidazione con il conto della gestione e il piano di riparto tra i creditori, accompagnati da una relazione del comitato di sorveglianza. L autorita autorizza il deposito presso la cancelleria e liquida il compenso del commissario.
25 Gli interessati possono proporre le loro contestazioni con ricorso al tribunale nel termine di 20gg Decorso il termine senza contestazioni, il bilancio, il conto di gestione e il piano di riparto si intendono approvati e il commissario provvede alle ripartizioni finali tra i creditori. Nell ambito di tale procedura è possibile che l autoritá che vigila sulla liquidazione possa autorizzarel imoresa in liquidazione, i creditori o i terzi, a proporre al tribunale un concordato
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