PARLAMENTO EUROPEO. Commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia ***I PROGETTO DI RELAZIONE
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1 PARLAMENTO EUROPEO Commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia 5 aprile 2001 PROVVISORIO 2000/0328(COD) ***I PROGETTO DI RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla messa in opera del dominio di primo livello Internet «.EU» (COM(2000) 827 C5-0715/ /0328(COD)) Commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia Relatrice: Colette Flesch Relatrice per parere (*): Arlene McCarthy, commissione giuridica e per il mercato interno (*) Procedura Hughes PR\ doc PE
2 Significato dei simboli utilizzati * Procedura di consultazione maggioranza dei voti espressi **I Procedura di cooperazione (prima lettura) maggioranza dei voti espressi **II Procedura di cooperazione (seconda lettura) maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per respingere o emendare la posizione comune *** Parere conforme maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE e dall'articolo 7 del trattato UE ***I Procedura di codecisione (prima lettura) maggioranza dei voti espressi ***II Procedura di codecisione (seconda lettura) maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per respingere o emendare la posizione comune ***III Procedura di codecisione (terza lettura) maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune (La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla Commissione.) Emendamenti a un testo legislativo Negli emendamenti del Parlamento l'evidenziazione è effettuata in corsivo grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi tecnici interessati PE /15 PR\ doc
3 INDICE Pagina PAGINA REGOLAMENTARE... 4 PROPOSTA LEGISLATIVA... 5 PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA MOTIVAZIONE PARERE DELLA COMMISSIONE GIURIDICA E PER IL MERCATO INTERNO... PR\ doc 3/15 PE
4 PAGINA REGOLAMENTARE Con lettera del 12 dicembre 2000 la Commissione ha presentato al Parlamento, a norma dell'articolo 251, paragrafo 2, e dell'articolo 156 del trattato CE, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla messa in opera del dominio di primo livello Internet «.EU» (COM (2000) /0328 (COD)). Nella seduta del 18 gennaio 2001 la Presidente del Parlamento ha comunicato di aver deferito tale proposta alla commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia per l'esame di merito e, per parere, alla commissione giuridica e per il mercato interno nonché alla commissione per i bilanci (C5-0715/2000). Nella seduta del 15 febbraio 2001 la Presidente del Parlamento ha comunicato che la commissione giuridica e per il mercato interno, consultata per parere, sarà associata alla preparazione della relazione in base alla procedura Hughes. Nella riunione del 24 gennaio 2001 la commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia ha nominato relatrice Colette Flesch. Nella riunione (Nelle riunioni) del ## ha esaminato la proposta della Commissione e il progetto di relazione. In quest'ultima riunione/nell'ultima riunione indicata ha approvato il progetto di risoluzione legislativa con... voti favorevoli,... contrario(i) e... astensione(i)/all'unanimità. Erano presenti al momento della votazione... (presidente/presidente f.f.),... (vicepresidente),... (vicepresidente),...(relatrice),...,... (in sostituzione di...),... (in sostituzione di..., a norma dell'articolo 153, paragrafo 2, del regolamento),... e... Il parere della commissione giuridica e per il mercato interno è allegato; la commissione per i bilanci ha deciso il 27 febbraio 2001 di non esprimere parere. La relazione è stata depositata il... Il termine per la presentazione di emendamenti sarà indicato nel progetto di ordine del giorno della tornata nel corso della quale la relazione sarà esaminata/è stato fissato al... alle.... PE /15 PR\ doc
5 PROPOSTA LEGISLATIVA Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla messa in opera del dominio di primo livello Internet «.EU» (COM (2000) 827 C5-0715/ /0328(COD)) La proposta è modificata nel modo seguente: Testo della Commissione 1 Emendamenti del Parlamento Emendamento 1 Considerando 1 bis (nuovo) (1 bis) La definizione di domini di primo livello nazionali «.EU» contribuirà alla promozione dell immagine dell Unione europea sulle reti globali dell'informazione e recherà valore aggiunto al sistema di nomi Internet oltre ai domini di primo livello nazionali. La creazione del dominio Internet di primo livello consentirà all Unione europea di essere presente nella gestione di Internet e di correggere lo squilibrio sinora favorevole agli Stati Uniti. Emendamento 2 Considerando 6 bis (nuovo) (6bis) La Internet Corporation for Assigned Names and Numbers [ICANN] è attualmente responsabile della delega ai registri dei codici che rappresentano il dominio di primo livello, fatto salvo tuttavia quanto possa accadere in futuro; la risoluzione del Consiglio del 5 ottobre 1 GU C 96, del , pag PR\ doc 5/15 PE
6 2000 incoraggia l attuazione di principi applicati ai registri dei domini di primo livello nazionali adottati dal comitato GAC; il registro concluderà un contratto con l ICANN per quanto riguarda i principi GAC. L ICANN è attualmente l organismo incaricato di regolare l assegnazione di indirizzi Internet su scala mondiale. Occorre tener conto della possibilità che in futuro altri organismi possano essere chiamati a espletare questo compito. Emendamento 3 Considerando 9 bis (nuovo) (9 bis) Il presente regolamento non pregiudica la normativa comunitaria nel settore della protezione dei dati personali e la sua attuazione avverrà nel rispetto dei principi relativi alla riservatezza e alla protezione dei dati personali. La recente esperienza ha dimostrato che la gestione del sistema dei nomi di dominio Internet, in particolare il funzionamento dei registri dei nomi di dominio, può provocare problemi che rientrano nell ambito del diritto comunitario. Si tratta in particolare della concorrenza, della proprietà intellettuale e della protezione dei dati, settori coperti dalla normativa comunitaria. Emendamento 4 Considerando 11 bis (nuovo) (11 bis) Quando si fa riferimento alle parti interessate, deve essere prevista una consultazione che comprenda in particolare le imprese, le organizzazioni, le persone fisiche e le autorità pubbliche. PE /15 PR\ doc
7 L emendamento intende sottolineare l importanza della consultazione degli ambienti interessati da parte della Commissione e definire più chiaramente cosa si intenda con quest espressione. Emendamento 5 Articolo 1 Il presente regolamento conferisce alla Commissione competenze relative alla messa in opera del dominio di primo livello (TLD).EU, stabilisce le condizioni per l'esercizio di tali competenze, in particolare per quanto riguarda la designazione di un registro, e il quadro di politica pubblica entro il quale opererà tale registro. Obiettivo del presente regolamento è di mettere in opera il dominio di primo livello (TLD).EU, all interno della Comunità europea. Il regolamento conferisce alla Commissione competenze relative alla sua messa in opera, stabilisce le condizioni per l'esercizio di tali competenze, in particolare per quanto riguarda la designazione di un registro, e il quadro di politica generale entro il quale opererà tale registro. L emendamento è volto a precisare l obiettivo della regolamentazione e a definirne meglio il campo di applicazione. Emendamento 6 Articolo 1, comma 1 bis (nuovo) Il presente regolamento si applica fatte salve le disposizioni degli Stati membri riguardanti i domini di primo livello nazionali. PR\ doc 7/15 PE
8 Il regolamento non deve pregiudicare i domini nazionali di primo livello che esistono negli Stati membri dell UE. Emendamento 7 Articolo 2, paragrafo 1 1. Ai fini del presente regolamento, per registro si intende l'organismo al quale sono affidate l'organizzazione, l'amministrazione e la gestione del dominio di primo livello.eu, segnatamente per quanto riguarda l'aggiornamento delle banche dati, la registrazione dei nomi di dominio, la gestione dei server dei nomi di dominio di primo livello del registro e la diffusione dei file di zona relativi ai domini di primo livello. 1. Ai fini del presente regolamento, per registro si intende l'organismo al quale sono affidate l'organizzazione, l'amministrazione e la gestione del dominio di primo livello.eu, segnatamente per quanto riguarda l'aggiornamento delle banche dati e i servizi associati di ricerca pubblica, la registrazione dei nomi di dominio, la gestione del registro dei nomi di dominio, la gestione dei server dei nomi di dominio di primo livello del registro e la diffusione dei file di zona relativi ai domini di primo livello. L emendamento intende far riferimento alle banche dati di tipo whois che consentono di disporre dell informazione minima relativa a un titolare di nome di dominio. Queste banche dati (per le quali la direttiva protezione dati prevede una serie di meccanismi) costituiscono uno strumento essenziale per rafforzare la fiducia del consumatore. Emendamento 8 Articolo 2, paragrafo 1 bis (nuovo) 1 bis. Ai fini del presente regolamento, per autorità di registrazione si intende la persona o l organismo che, attraverso un contratto con il registro, fornisce ai richiedenti servizi di registrazione di nomi PE /15 PR\ doc
9 di dominio. La definizione dell'autorità di registrazione ossia del registrar è stata aggiunta per evitare qualsiasi malinteso, poiché il registro non può essere ad un tempo registro e autorità di registrazione. Emendamento 9 Articolo 2, paragrafo 4 4. Il registro conclude un contratto con l'icann (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers), dopo aver ottenuto il consenso della Commissione. Tale contratto è conforme ai principi pertinenti raccomandati dal Comitato GAC (Governmental Advisory Committee) dell'icann. 4. Dopo aver ottenuto il consenso preventivo della Commissione, il registro conclude l idoneo contratto che dispone la delega del codice del dominio di primo livello.eu. A tal fine, saranno presi in considerazione i principi pertinenti adottati dal Comitato GAC (Governmental Advisory Committee) dell'icann. Cfr. motivazione emendamento 3. Emendamento 10 Articolo 3, paragrafo 1 1. Il registro rispetta le regole, le politiche e le procedure stabilite nel presente regolamento e adottate dalla Commissione in conformità ad esso. 1. Il registro rispetta le regole, le politiche e le procedure stabilite nel presente regolamento e i contratti di cui all articolo 2 del presente regolamento. Il registro applica procedure trasparenti e non discriminatorie. PR\ doc 9/15 PE
10 Il presente emendamento intende far riferimento ai due contratti che il registro ha concluso, vale a dire: - il contratto tra la Commissione e il registro attraverso il quale gli è attribuito il codice.eu per un periodo limitato, prorogabile; - il contratto tra il registro e l ICANN. Inoltre, occorre inserire sin dal primo paragrafo del presente articolo il riferimento a procedure trasparenti e non discriminatorie. Emendamento 11 Articolo 3, paragrafo 2, lettera a) a) organizza, amministra e gestisce il dominio di primo livello.eu conformemente a principi di qualità, efficienza, affidabilità ed accessibilità; a) organizza, amministra e gestisce il dominio di primo livello.eu nell interesse generale e conformemente a principi di qualità, efficienza, affidabilità ed accessibilità; Il presente emendamento sottolinea che il registro deve organizzare e gestire il dominio di primo livello.eu nell interesse generale. Emendamento 12 Articolo 3, paragrafo 2, lettera b) b) osserva le norme applicabili in materia di appalti pubblici e in ogni caso applica procedure trasparenti e non discriminatorie; b) osserva le norme applicabili in materia di appalti pubblici; PE /15 PR\ doc
11 La parte del testo soppressa figura all emendamento 10 concernente l articolo 3, paragrafo 1. Emendamento 13 Articolo 3, paragrafo 2, lettera d bis) (nuova) d bis) adotta procedure per gli accreditamenti delle autorità di registrazione e li attua. L adozione di procedure e l esecuzione degli accreditamenti delle autorità di registrazione è una delle applicazioni essenziali del registro. Emendamento 14 Articolo 3, paragrafo 3 3. Qualsiasi aspetto relativo alla politica di registrazione per la messa in opera del dominio di primo livello.eu non contemplato dall'articolo 4, paragrafo 1 è determinato dal registro in consultazione con la Commissione e le altre parti interessate e conformemente al contratto concluso tra la Commissione e il registro di cui all'articolo 2, paragrafo Il registro, in consultazione con la Commissione e le altre parti interessate e conformemente al contratto concluso tra la Commissione e il registro di cui all'articolo 2, paragrafo 2, definisce la politica di registrazione nei settori in cui non siano state adottate norme di politica generale. Si propone di far riferimento in modo generale alla politica di registrazione nei settori che non rientrano nel quadro di politica generale. PR\ doc 11/15 PE
12 Emendamento 15 Articolo 5, paragrafo 1 1. La Commissione è assistita dal comitato istituito dalla [proposta di] direttiva XX/XX/CE concernente un quadro normativo comune per le reti e i servizi di comunicazioni elettroniche. 1. La Commissione è assistita dal comitato istituito ai sensi dell articolo 19, secondo comma della [proposta di] direttiva XX/XX/CE concernente un quadro normativo comune per le reti e i servizi di comunicazioni elettroniche. Nel frattempo, la Commissione è assistita dal comitato stabilito dall articolo 9 della direttiva del Consiglio 90/387/CE del 28 giugno 1990 sull istituzione del mercato interno per i servizi delle telecomunicazioni mediante la realizzazione della fornitura di una rete aperta di telecomunicazioni. L emendamento mira ad apportare precisazioni relative agli articoli sulla base dei quali è istituito un comitato consultivo, nel caso specifico l articolo 19, secondo comma della futura direttiva sul quadro normativo comune per le reti e i servizi di comunicazioni elettroniche. Esso prevede una soluzione per il periodo transitorio con riferimento all articolo 9 della direttiva 90/387. Emendamento 16 Articolo 6 bis (nuovo) Articolo 6 bis La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione, l efficacia e il funzionamento del dominio di primo livello.eu ad un anno dall adozione del presente regolamento e, successivamente, ogni due anni. PE /15 PR\ doc
13 La Commissione dovrà presentare al Consiglio e al Parlamento una relazione di valutazione per determinare l efficacia della gestione del dominio di primo livello ad un anno dalla sua creazione e, successivamente, ogni due anni. PR\ doc 13/15 PE
14 PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla messa in opera del dominio di primo livello Internet «.EU» (COM (2000) 827 C5-0715/ /0328(COD)) (Procedura di codecisione: prima lettura) Il Parlamento europeo, vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM (2000) ), visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l articolo 156 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C5-0715/2000), visto l'articolo 67 del suo regolamento, visti la relazione della commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia e il parere della commissione giuridica e per il mercato interno (A5-0000/2000), 1. approva la proposta della Commissione così emendata; 2. chiede che la proposta gli venga nuovamente presentata qualora la Commissione intenda modificare sostanzialmente la proposta emendata o sostituirla con un nuovo testo; 3. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione. 1 GU C 96, del , pag PE /15 PR\ doc
15 Il Consiglio di Lisbona (23 24 marzo 2000) ha incaricato la Commissione di creare, a nome della Comunità, un dominio di primo livello.eu (TLD = Top Level Domain). Il Consiglio di Stoccolma (23 24 marzo 2001) ha appena confermato che il Consiglio adotterà, insieme alla Commissione, le misure necessarie a garantire che il dominio.eu di primo livello sia disponibile per tutte gli utenti quanto prima (paragrafo 36, quinto trattino delle conclusioni). Lo spazio giuridico costituito dall Unione europea non esiste nel ciberspazio. Oggigiorno, i territori nazionali si riconoscono in Internet attraverso nomi di dominio. Ad esempio, ciascuno degli Stati membri dell Unione dispone del proprio dominio (.fr,.uk,.de ecc.) e l Unione europea non ha visibilità propria su Internet. Nel quadro dell iniziativa comunitaria e-europe e mentre la moneta unica diventerà fra poco una realtà concreta, la creazione del dominio.eu sarà un fattore decisivo per accelerare lo sviluppo dell economia e del commercio elettronico in Europa. Creare un nome di dominio Internet europeo, del tipo.eu, non vorrà dire però solo affermare la presenza europea nel ciberspazio, ma sarà soprattutto l occasione per trasporvi lo spazio di fiducia che l UE ha creato grazie al mercato interno. Fino ad ora Internet si è sviluppata attraverso l'ampia partecipazione degli utenti. In questo ambito, occorre rallegrarsi del fatto che la Commissione abbia ampiamente associato questi ultimi all elaborazione del presente regolamento. Occorre vegliare che si continui a farlo nell ambito dell applicazione. Il regolamento La proposta di regolamento volta a mettere in opera il registro.eu è stata adottata dalla Commissione il 12 gennaio Essa auspica che il Parlamento europeo e il Consiglio possono pronunciarsi rapidamente e decidano, adottando il presente regolamento, di incaricarla di mettere in opera il primo livello.eu in tempi rapidi. La Commissione sottolinea esplicitamente (al decimo considerando) che il regolamento si limita a stabilire norme minime indispensabili per il raggiungimento dei suoi obiettivi e non va aldilà di quanto necessario a tale scopo (applicazione della co-regolamentazione in base alla quale gli utenti parteciperanno alla messa in opera). Il regolamento è una disposizione di carattere generale che definisce un quadro e lascia un certo numero di decisioni importanti alle modalità di applicazione in un settore che è in costante mutamento. PR\ doc 15/15 PE
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