IL COLLEGIO DI ROMA. Prof. Avv. Gustavo Olivieri Membro designato dal Conciliatore Bancario e Finanziario

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1 IL COLLEGIO DI ROMA composto dai signori: Dott. Giuseppe Marziale Presidente Prof. Avv. Andrea Gemma Membro designato dalla Banca d'italia Dott. Comm. Girolamo Fabio Porta Membro designato dalla Banca d'italia Prof. Avv. Gustavo Olivieri Membro designato dal Conciliatore Bancario e Finanziario Prof. Avv. Claudio Colombo Membro designato da Confindustria, di concerto con Confcommercio, Confagricoltura e Confartigianato [Estensore] nella seduta del 27/09/2012, dopo aver esaminato: il ricorso e la documentazione allegata; le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione; la relazione istruttoria della Segreteria tecnica. FATTO Con ricorso pervenuto il giorno 10 aprile 2012, la ricorrente (titolare di un attività di Bed & Breakfast) ha adito l Arbitro Bancario Finanziario esponendo, in via di fatto, quanto segue: - che nel mese di ottobre 2007 aveva stipulato con la resistente un contratto di mutuo ventennale a tasso fisso per ,00; - che nel 2009 chiedeva di poter rinegoziare il mutuo e che, a fronte di tale richiesta, la resistente le aveva proposto di aderire all Accordo ABI sulla sospensione dei ratei per 12 mesi (c.d. Avviso Comune del 3 agosto 2009); - che dopo aver aderito alla proposta, formulando la relativa istanza, non aveva ricevuto alcun riscontro scritto da parte della ricorrente; Pag. 2/9

2 - che convinta, anche sulla base del decorso del termine per la comunicazione dell eventuale rifiuto e delle rassicurazioni orali della resistente, che la richiesta fosse stata accettata, aveva iniziato a sospendere i pagamenti delle rate (sia con riferimento agli interessi che con riferimento alla quota capitale, posto che nessuno le aveva specificato che la moratoria si riferisse solo al capitale), a partire dalla rata di ottobre 2009; - che, senza ricevere preavviso alcuno, a seguito della sospensione nel pagamento dei ratei, ella era stata segnalata a sofferenza in CRIF dalla resistente, la quale - solo con raccomandata a.r. del 3 giugno le avrebbe poi comunicato la sussistenza di una morosità pari ad ,18 (equivalente alle 8 rate di mutuo non pagate fino al mese di maggio 2010), non essendosi mai perfezionata la pratica di moratoria; - che, attivatasi immediatamente per sanare la morosità (mediante pagamento di ,00 nel mese di agosto 2010 e di 6.000,00 nel mese di gennaio 2011), nel mese di maggio 2011 la ricorrente aveva infine rinegoziato il mutuo, a condizioni peggiorative rispetto a quelle che avrebbe potuto ottenere al momento della prima richiesta del Ciò premesso in via di fatto, esposte le conseguenze pregiudizievoli derivanti dal comportamento della banca e dedottane la responsabilità sotto molteplici profili, la ricorrente ha concluso: i) per la cancellazione della segnalazione alla CRIF ed alle altre centrali rischi; ii) per la condanna della banca al risarcimento del danno patrimoniale quantificato in ,00; iii) per la condanna della banca al risarcimento del danno esistenziale, quantificato in ,00; iv) per la modifica del tasso di spread del mutuo con riduzione ad un valore medio di un soggetto non ad alto rischio. Nelle proprie controdeduzioni, la resistente ha ammesso che il mancato perfezionamento dell istanza di moratoria è avvenuto per un disguido interno ad essa imputabile. Tuttavia, essa ha rilevato come quand anche fosse stata accolta la sospensione delle rate di mutuo non avrebbe legittimato la ricorrente ad omettere il pagamento tout court delle stesse (dovendo comunque la mutuataria seguitare a corrispondere la quota dovuta a titolo di interessi), e che dunque la segnalazione in CRIF che la resistente si è detta disposta a cancellare sarebbe stata del tutto legittima (anche perché a dire della resistente preceduta da regolare preavviso). Contestato, inoltre, il verificarsi dei danni lamentati dalla ricorrente [ad eccezione di quelli derivanti dal disagio per il ritardo del perfezionamento della richiesta di sospensione, poi effettivamente concessa con antergazione fino alla rata di marzo 2010 (sì che l omesso accoglimento della prima richiesta avrebbe riguardato le sole 5 rate da ottobre 2009 a febbraio 2010), e che la resistente già si era offerta di risarcire nella misura di 2.232,81 a Pag. 3/9

3 seguito di reclamo], e contestato altresì l ex adverso riferito blocco del conto, che invero non sarebbe mai stato disposto, ha concluso la banca per il rigetto del ricorso. Nel replicare agli assunti della resistente, da ultimo, la ricorrente ha ulteriormente rilevato: - che al contratto di mutuo inizialmente sottoscritto il 31 ottobre 2007 non era allegato nessun piano di ammortamento e che, pertanto, in assenza di comunicazioni della banca la ricorrente non avrebbe avuto modo di calcolare la quota di interessi su ogni singola rata; interessi che certamente non avrebbe avuto difficoltà ad onorare; - che il preavviso di segnalazione in CRIF, prodotto dalla banca, non le sarebbe mai pervenuto e che comunque, essendo redatto su carta non intestata, senza numero di protocollo, e senza data né firma del funzionario, non sarebbe idoneo a dimostrare né la data in cui sarebbe stato predisposto, né la circostanza che sarebbe stato effettivamente recapitato alla ricorrente; - che gli altri ritardi nei pagamenti riferiti dalla resistente, successivi a quelli delle rate da ottobre 2009 a maggio 2010, sarebbero dipesi esclusivamente da ulteriori ritardi ed omesse comunicazioni da parte della banca e che, comunque, a partire dal mese di maggio 2011, la ricorrente avrebbe sanato integralmente la propria posizione, proseguendo da quel momento in poi ad onorare con regolarità le proprie obbligazioni. DIRITTO Il ricorso è parzialmente fondato, nei termini di cui appresso. Rileva questo Collegio che, in ordine alla responsabilità della banca, gran parte delle molteplici contestazioni mosse dalla ricorrente appaiano fondate. Quanto, infatti, all omessa comunicazione, da parte della resistente, del mancato perfezionamento della richiesta di moratoria presentata dalla ricorrente, si rileva come il punto 2.3 dell Avviso Comune per la sospensione dei debiti delle piccole e medie imprese sottoscritto in data 3 agosto 2009 dall ABI, di concerto con il Ministero dell Economia e delle Finanze e con le Associazioni di rappresentanza delle imprese, pur prevedendo che «non sono previsti automatismi nella realizzazione delle operazioni descritte», chiarisce che, qualora la banca o l intermediario finanziario vigilato abbiano esplicitamente aderito all Avviso, «sono previsti dei canali preferenziali» nel caso in cui l impresa possieda i requisiti previsti dal successivo punto 3.2 (e cioè: essere classificata in bonis alla data del Pag. 4/9

4 30 settembre 2008; non essere classificata in ristrutturazione o in sofferenza al momento di presentazione della domanda, né avere procedure esecutive a carico). E tra i «canali preferenziali» de quibus, rientra la previsione di cui al punto 6.3 dell Avviso Comune, ai sensi del quale «per le imprese che alla data di presentazione della domanda sono ancora in bonis, e che non hanno ritardati pagamenti, la richiesta si intende ammessa dalla banca che ha aderito al presente Avviso, salvo esplicito e motivato rifiuto». Nell ambito della circolare esplicativa del 23 ottobre 2009, prot. CR/LG/TR/RA/003571, poi, l ABI ha specificato che «l ammissione dell impresa all iniziativa si intende accolta dalla banca in base alla tempistica prevista al punto 6 dell Avviso, cioè di norma 30 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda salvo esplicito e motivato rifiuto scritto, nel caso in cui l impresa è ancora classificata in bonis e non presenta ritardi nel pagamento al momento di presentazione della domanda». Alla luce di quanto precede, dunque, ed essendo pacifico che la ricorrente era in bonis al momento della presentazione della domanda, la resistente, laddove avesse inteso rigettare l istanza di sospensione, lo avrebbe dovuto comunicare alla ricorrente nel termine di 30 giorni e con motivazione espressa. Per contro, nel caso di specie, non soltanto la resistente (che invero ammette di non aver perfezionato la richiesta a causa di un disguido interno) non ha ammesso la ricorrente che pure ne aveva diritto al beneficio della sospensione, ma nemmeno gliene ha dato comunicazione. Sotto tale profilo, dunque, la condotta della banca può senza dubbio qualificarsi come illegittima (cfr., in senso conforme, decisione ABF Collegio di Roma, n. 155 del 18 gennaio 2012), e comunque posta in essere in violazione del disposto di cui agli artt. 1175, 1176 e 1375 c.c. Inoltre, nemmeno l avvenuta segnalazione in CRIF a causa della sospensione del pagamento delle rate può dirsi immune da censure; e ciò, sia da un punto di vista sostanziale che da un punto di vista formale. Sostiene la resistente che la ricorrente, quand anche fosse stata tempestivamente ammessa al beneficio della moratoria, avrebbe dovuto in ogni caso proseguire a pagare le quote di interessi delle rate, operando notoriamente il beneficio della moratoria con esclusivo riferimento alle quote di sorte capitale. Nel caso di specie, tuttavia, non soltanto la banca non ha mai comunicato tale circostanza (che non può certo ritenersi notoria) alla ricorrente, ma ha ingenerato nella cliente il legittimo affidamento che la propria richiesta fosse stata accolta in toto (e che, Pag. 5/9

5 pertanto, nulla avrebbe dovuto corrispondere alla banca per i 12 mesi successivi all istanza, nemmeno a titolo di interessi). Ed invero, nel rendiconto al 31 dicembre 2009 prodotto dalla ricorrente, si evince che a tale data non risultava scaduta e non pagata nessuna rata. Né la resistente avrebbe mai potuto calcolare la quota di rata da pagare a titolo di interessi, non essendo allegato al contratto di mutuo alcun piano di ammortamento. Considerata la particolarità della situazione, dunque, ed in applicazione del principio secondo cui in capo all intermediario non vi è nessun obbligo (né facoltà) di segnalare automaticamente a sofferenza il cliente che ometta o ritardi il pagamento del debito, senza prima aver compiuto una valutazione complessiva della situazione finanziaria del cliente stesso (cfr. decisione Collegio di Roma n. 628 dell 1/3/2012, nonché Cass. 24 maggio 2010, n ), la resistente non avrebbe dovuto operare nessuna segnalazione; tanto più considerando che, a seguito della comunicazione del 3 giugno 2010 (la prima con la quale la cliente era stata messa a conoscenza della propria morosità), la ricorrente aveva provveduto in tempi ragionevoli a sanare la propria posizione, confermando, con ciò, di non essere mai stata in condizioni di incapienza. Ma anche sotto il profilo formale, la segnalazione de qua appare illegittima. Come in più occasioni affermato da questo Arbitro, infatti, in tema di avviso di segnalazione in CRIF, sebbene l art. 4, comma 7, del Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti «non preveda testualmente l invio dell avviso mediante raccomandata, deve ritenersi, sulla base delle disposizioni generali del codice civile dianzi richiamate (artt e 1335 c.c., n.d.r.) ed in considerazione degli interessi in gioco (omissis), che la spedizione mediante raccomandata è resa necessaria dall esigenza di garantire la certezza e l effettività della ricezione del preavviso di segnalazione da parte dell interessato; altrimenti detto, perché il trattamento dei dati relativi all affidabilità e puntualità nei pagamenti sia conforme a legge, occorre che si provi la circostanza dell avvenuta ricezione da parte dell interessato dell avviso previsto dalla ricordata disposizione del codice deontologico» (così, tra le molte, Collegio di Roma decisione n. 95 del 5 febbraio 2010; cfr. anche Collegio di Roma n. 137 del 23 marzo 2010). Tale orientamento, sia pure con alcune rilevanti precisazioni, è stato recentemente condiviso anche dal Collegio di Coordinamento,decisione n del 24 settembre 2012, che sul punto ha così statuito: «si deve ritenere che nel caso in cui il ricorrente, che sia Pag. 6/9

6 stato segnalato da un intermediario in una C.R., chieda la cancellazione della segnalazione allegando di non aver avuto conoscenza del preavviso previsto dall art. 4, comma 7, del Codice deontologico e dall art. 125, comma 3, del t.u.b., l onere di provare che il segnalato è stato messo previamente nella condizione di conoscere l intenzione del segnatore incombe sull intermediario; si applicano quindi alla ipotesi predetta i principî generali previsti dal codice civile per le dichiarazioni recettizie e le relative presunzioni; posto però che nessun requisito di forma è normativamente previsto per il preavviso anzidetto, il richiamato principio dell onere della prova acquista carattere di regola residuale di giudizio e pertanto la soccombenza della parte onerata che consegue alla valutazione di illiceità della segnalazione, dipende non solo dalla mancata dimostrazione da parte dell intermediario di aver posto il preavviso dovuto nella sfera di conoscibilità del cliente segnalando, ma dalla impossibilità che il convincimento del Collegio giudicante circa l effettivo adempimento dell obbligo di preavviso possa formarsi in base a tutti gli elementi di prova comunque acquisiti». Alla luce di quanto precede, può dunque osservarsi che nel caso di specie, a fronte della contestazione della ricorrente circa l effettivo ricevimento dell avviso, la resistente non ha saputo fornire la prova circa l effettiva ricezione dell avviso da parte della ricorrente, né vi sono altre evidenze, atte a far ritenere al Collegio che lo stesso sia effettivamente pervenuto nella sfera di conoscibilità della ricorrente. Ne deriva, dunque, che anche la condotta della banca, nella misura in cui ha operato la segnalazione in CRIF in assenza dei richiesti requisiti sostanziali e formali, non può dirsi essere stata legittima. Così accertata la responsabilità della resistente, può pertanto procedersi all esame delle domande della ricorrente. Sul punto, deve in primo luogo rilevarsi come non appaia meritevole di accoglimento la richiesta di modifica del tasso di spread del mutuo, non potendo questo Arbitro sostituirsi all autonomia negoziale delle parti. Meritano invece di essere accolte sia la domanda di cancellazione della segnalazione in CRIF (nonché delle ulteriori eventuali segnalazioni in altre centrali), sia la domanda di risarcimento del danno, sia pure nei limiti di cui appresso. La ricorrente afferma di aver subito un danno patrimoniale pari ad ,00 che le sarebbe derivato in virtù di una serie di circostanze le quali, tuttavia, se per un verso non appaiono pienamente provate (non vi è sufficiente prova, ad esempio, della richiesta ad un altro intermediario, che le sarebbe stata rifiutata a causa della segnalazione in CRIF, né Pag. 7/9

7 dell oscurazione dal sito Booking.com a causa del mancato addebito sul conto, bloccato, della ricorrente, di alcune fatture per le commissioni dovute alla nota agenzia di prenotazione online), per l altro non possono essere imputate alla resistente. Ci si riferisce, in particolare, alla richiesta di risarcimento del danno derivato dall omessa rinegoziazione del mutuo, inizialmente invocata dalla ricorrente nel corso del Ed invero, per orientamento costante di questo Collegio, la modifica delle condizioni contrattuali, traducendosi in una facoltà concessa ad entrambe le parti e non in un diritto stabilito dal legislatore a favore del mutuatario, non può essere imposta e, pertanto, la rinegoziazione risulta possibile solo quando banca e cliente sono concordi sulle variazioni da apportare. Inoltre, è pacifico che fu la stessa ricorrente, sia pure su suggerimento della banca, a richiedere non già la rinegoziazione del mutuo, ma il beneficio della sospensione delle rate. Va invece riconosciuto il danno patrimoniale patito dalla ricorrente, per aver dovuto pagare gli interessi di mora sulle rate non versate (danno quantificato dalla stessa resistente in 2.232,81), sia quello non patrimoniale derivante dalla lesione del buon nome commerciale della ditta della ricorrente, cagionato a seguito dell illegittima segnalazione in CRIF: quest ultimo, da quantificarsi in via equitativa. Sempre sotto il profilo del danno non patrimoniale, va peraltro sottolineato che, pur essendo ragionevole ritenere che per i fatti sopra riassunti la ricorrente abbia patito un ulteriore nocumento personale di natura non patrimoniale, sotto il profilo del danno alla salute, questo non può essere in alcun modo accordato, posto che dinanzi all Arbitro Bancario e Finanziario non possono assumersi prove o mezzi di ricerca della prova quali, ad esempio, consulenze tecniche che non abbiano natura documentale. Alla luce di quanto precede, ritiene pertanto questo Arbitro di condannare la resistente al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dalla ricorrente, in misura pari ad 5.000,00 (cinquemila/00), importo comprensivo di interessi e rivalutazione. Oltre a tale importo, ed attesa l espressa richiesta della ricorrente in tal senso, la resistente dovrà inoltre risarcire alla ricorrente l ulteriore danno derivante dall esborso delle spese di assistenza sostenute per la presente procedura, da liquidarsi nell importo omnicomprensivo di 500,00 (cinquecento/00). In conclusione, rigettate tutte le ulteriori domande, il Collegio: - dichiarata l illegittimità della segnalazione alla CRIF, nonché ad altre Centrali Rischi (ove concretamente effettuata), ne dispone la cancellazione; Pag. 8/9

8 - condanna la resistente al pagamento in favore della ricorrente, a titolo risarcitorio, per le causali sopra meglio specificate, dell importo complessivo di 5.500,00 (cinquemilacinquecento/00), ivi inclusi interessi, rivalutazione ed oneri fiscali e contributivi. P.Q.M. Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso nei sensi di cui in motivazione. Dispone inoltre che l intermediario corrisponda alla Banca d Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso. IL PRESIDENTE firma 1 Pag. 9/9

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