Codice Civile. Regio decreto 16 marzo 1942 XX, n Libro Primo Delle persone e della famiglia
|
|
- Gildo Costa
- 8 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 Codice Civile Regio decreto 16 marzo 1942 XX, n. 262 Libro Primo Delle persone e della famiglia Titolo VIII Dell'adozione di persone maggiori di età Capo I Dell'adozione di persone maggiori di età e dei suoi effetti. Art Condizione. L'adozione è permessa alle persone che non hanno discendenti legittimi o legittimati, che hanno compiuto gli anni trentacinque e che superano almeno di diciotto anni l'età di coloro che intendono adottare. Quando eccezionali circostanze lo consigliano, il tribunale può autorizzare l'adozione se l'adottante ha raggiunto almeno l'età di trenta anni, ferma restando la differenza di età di cui al comma precedente. Art (*) Divieto di adozione per diversità di razza (*) Articolo abrogato dal D.Lgs.Lgt. 14 settembre 1944, n Art Divieto d'adozione di figli nati fuori del matrimonio. I figli nati fuori del matrimonio non possono essere adottati dai loro genitori. Art Pluralità di adottati o di adottanti. È ammessa l'adozione di più persone, anche con atti successivi. Nessuno può essere adottato da più di una persona, salvo che i due adottanti siano marito e moglie. Art Adozione da parte del tutore. Il tutore non può adottare la persona della quale ha avuto la tutela, se non dopo che sia stato approvato il conto della sua amministrazione, sia stata fatta la consegna dei beni e siano state estinte le obbligazioni risultanti a suo carico o data idonea garanzia per il loro adempimento.
2 Art Consenso per l'adozione. Per l'adozione si richiede il consenso dell'adottante e dell'adottando. Art Assenso del coniuge o dei genitori. Per l'adozione è necessario l'assenso dei genitori dell'adottando e l'assenso del coniuge dell'adottante e dell'adottando, se coniugati e non legalmente separati. Quando è negato l'assenso previsto dal primo comma, il tribunale, sentiti gli interessati, su istanza dell'adottante, può, ove ritenga il rifiuto ingiustificato o contrario all'interesse dell'adottando, pronunziare ugualmente l'adozione, salvo che si tratti dell'assenso dei genitori esercenti la potestà o del coniuge, se convivente, dell'adottante o dell'adottando. Parimenti il tribunale può pronunziare l'adozione quando è impossibile ottenere l'assenso per incapacità o irreperibilità delle persone chiamate ad esprimerlo. Art Decorrenza degli effetti dell'adozione. L'adozione produce i suoi effetti dalla data del decreto che la pronunzia. Finché il decreto non è emanato, tanto l'adottante quanto l'adottando possono revocare il loro consenso. Se l'adottante muore dopo la prestazione del consenso e prima dell'emanazione del decreto, si può procedere al compimento degli atti necessari per l'adozione. Gli eredi dell'adottante possono presentare al tribunale memorie e osservazioni per opporsi all'adozione. Se l'adozione è ammessa, essa produce i suoi effetti dal momento della morte dell'adottante. Art Cognome dell'adottato. L'adottato assume il cognome dell'adottante e lo antepone al proprio. L'adottato che sia figlio naturale non riconosciuto dai propri genitori assume solo il cognome dell'adottante. Il riconoscimento successivo all'adozione non fa assumere all'adottato il cognome del genitore che lo ha riconosciuto, salvo che l'adozione sia successivamente revocata. Il figlio naturale che sia stato riconosciuto dai propri genitori e sia successivamente adottato, assume il cognome dell'adottante. (*) Se l'adozione è compiuta da coniugi l'adottato assume il cognome del marito. Se l'adozione è compiuta da una donna maritata, l'adottato, che non sia figlio del marito, assume il cognome della famiglia di lei. (*) La Corte costituzionale con sentenza 11 maggio 2001, n. 120 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui non prevede che, qualora sia figlio naturale non riconosciuto dai propri genitori, l'adottato possa aggiungere al cognome dell'adottante anche quello originariamente attribuitogli.
3 Art Diritti e doveri dell'adottato. L'adottato conserva tutti i diritti e i doveri verso la sua famiglia di origine, salve le eccezioni stabilite dalla legge. L'adozione non induce alcun rapporto civile tra l'adottante e la famiglia dell'adottato, né tra l'adottato e i parenti dell'adottante, salve le eccezioni stabilite dalla legge. Art (*) Potestà e amministrazione di beni dell'adottato. La potestà sull'adottato e il relativo esercizio spettano all'adottante. L'adottante ha l'obbligo di mantenere l'adottato, di istruirlo ed educarlo conformemente a quanto prescritto dall'articolo 147. Se l'adottato ha beni propri, l'amministrazione di essi, durante la minore età dell'adottato, spetta all'adottante, il quale non ne ha l'usufrutto legale, ma può impiegarne le rendite per le spese di mantenimento, istruzione ed educazione del minore, con l'obbligo di investirne l'eccedenza in modo fruttifero. Si applicano le disposizioni dell'articolo 382. Art (*) Inventario. L'adottante deve fare l'inventario dei beni dell'adottato minorenne e trasmetterlo al giudice tutelare entro un mese dalla data del decreto di adozione. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nella sezione III del capo I del titolo di questo libro. L'adottante che omette di fare l'inventario nel termine stabilito o fa un inventario infedele può essere privato dell'amministrazione dei beni dal giudice tutelare, salvo l'obbligo del risarcimento dei danni. Art (*) Cessazione della potestà dell'adottante. Se cessa l'esercizio da parte dell'adottante o degli adottanti della potestà, il tribunale su istanza dell'adottato, dei suoi parenti o affini o del pubblico ministero, o anche d'ufficio, può dare i provvedimenti opportuni circa la cura della persona dell'adottato, la sua rappresentanza e l'amministrazione dei suoi beni, anche se ritiene conveniente che l'esercizio della potestà sia ripreso dai genitori. Art Diritti di successione. L'adozione non attribuisce all'adottante alcun diritto di successione. I diritti dell'adottato nella successione dell'adottante sono regolati dalle norme contenute nel libro II.
4 Art Revoca dell'adozione. L'adozione si può revocare soltanto nei casi preveduti dagli articoli seguenti. Art Revoca per indegnità dell'adottato. La revoca dell'adozione può essere pronunziata dal tribunale su domanda dell'adottante, quando l'adottato abbia attentato alla vita di lui o del suo coniuge, dei suoi discendenti o ascendenti, ovvero se si sia reso colpevole verso loro di delitto punibile con pena restrittiva della libertà personale non inferiore nel minimo a tre anni. Se l'adottante muore in conseguenza dell'attentato la revoca dell'adozione può essere chiesta da coloro ai quali si devolverebbe l'eredità in mancanza dell'adottato e dei suoi discendenti. Art Revoca per indegnità dell'adottante. Quando i fatti previsti dall'articolo precedente sono stati compiuti dall'adottante contro l'adottato, oppure contro il coniuge o i discendenti o gli ascendenti di lui, la revoca può essere pronunciata su domanda dell'adottato. Art (*) Revoca promossa dal pubblico ministero. La revoca dell'adozione può essere promossa dal pubblico ministero per ragioni di buon costume. Art Decorrenza degli effetti della revoca. Gli effetti dell'adozione cessano quando passa in giudicato la sentenza di revoca. Se tuttavia la revoca è pronunziata dopo la morte dell'adottante per fatto imputabile all'adottato, l'adottato e i suoi discendenti sono esclusi dalla successione dell'adottante. Art (*) Cessazione degli effetti dell'adozione. Gli effetti dell'adozione cessano: 1) per matrimonio tra le persone legate dal vincolo di adozione; 2) per legittimazione del figlio adottivo da parte dell'adottante; 3) per riconoscimento del figlio adottivo da parte dell'adottante.
5 Capo II Delle forme dell'adozione di persone di maggiore età Art Manifestazione del consenso. Il consenso dell'adottante e dell'adottando o del legale rappresentante di questo deve essere manifestato personalmente al presidente del tribunale nel cui circondario l'adottante ha residenza. L'assenso delle persone indicate negli articoli 296 e 297 può essere dato da persona munita di procura speciale rilasciata per atto pubblico o per scrittura privata autenticata. Art Accertamenti del tribunale. Il tribunale, assunte le opportune informazioni, verifica: 1) se tutte le condizioni della legge sono state adempiute; 2) se l'adozione conviene all'adottando. Art (*) Provvedimento del tribunale. Il tribunale, in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero e omessa ogni altra formalità di procedura, provvede con sentenza decidendo di far luogo o non far luogo alla adozione. L'adottante, il pubblico ministero, l'adottando, entro trenta giorni dalla comunicazione, possono proporre impugnazione avanti la corte d'appello, che decide in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero. (*) Articolo così sostituito dalla Legge 28 marzo 2001, n Art (*) Pubblicità. La sentenza definitiva che pronuncia l'adozione è trascritta a cura del cancelliere del tribunale competente, entro il decimo giorno successivo a quello della relativa comunicazione, da effettuarsi non oltre cinque giorni dal deposito, da parte del cancelliere del giudice dell'impugnazione, su apposito registro e comunicata all'ufficiale di stato civile per l'annotazione a margine dell'atto di nascita dell'adottato. Con la procedura di cui al primo comma deve essere altresì trascritta ed annotata la sentenza di revoca della adozione, passata in giudicato. L'autorità giudiziaria può inoltre ordinare la pubblicazione della sentenza che pronuncia l'adozione o della sentenza di revoca nei modi che ritiene opportuni. (*) Articolo così sostituito dalla Legge 28 marzo 2001, n Capo III Dell'adozione speciale (*) (*) Le disposizioni di codesto capo sono state abrogate dalla Legge 4 maggio 1983, n. 184.
CODICE CIVILE LIBRO I. Titolo VIII. Dell'adozione di persone maggiori di età CAPO I. Dell'adozione di persone maggiori di età e dei suoi effetti
CODICE CIVILE LIBRO I Titolo VIII Dell'adozione di persone maggiori di età CAPO I Dell'adozione di persone maggiori di età e dei suoi effetti Art. 291 Condizioni L'adozione è permessa alle persone che
DettagliCodice Civile. Libro Primo Delle persone e della famiglia. Titolo VIII Dell'adozione di persone maggiori di età
Codice Civile Libro Primo Delle persone e della famiglia Titolo VIII Dell'adozione di persone maggiori di età Capo I Dell'adozione di persone maggiori di età e dei suoi effetti. Art. 291. (1) Condizione.
DettagliSenato della Repubblica XVII Legislatura. Fascicolo Iter DDL S. 1245
Senato della Repubblica XVII Legislatura Fascicolo Iter DDL S. 1245 Modifiche al codice civile e altre disposizioni in materia di cognome dei coniugi e dei figli 01/02/2016-13:43 Indice 1. DDL S. 1245
DettagliCODICE DI FAMIGLIA E DI TUTELA
CODICE DI FAMIGLIA E DI TUTELA Prima della firma della Convenzione de L Aja sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione internazionale (1995), in Polonia l adozione era regolata
DettagliRICONOSCIMENTO E DISCONOSCIMENTO
RICONOSCIMENTO E DISCONOSCIMENTO Relatore: avv. Maria Teresa Saporito CAMERA PER I MINORI DI SALERNO ANNA AMENDOLA Salerno, 27 maggio 2010 LA FILIAZIONE NATURALE L acquisto dello status di figlio naturale
DettagliLegge 19 ottobre 2015 n. 173
Legge 19 ottobre 2015 n. 173 Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, sul diritto alla continuità affettiva dei bambini e delle bambine in affido familiare. (G.U. n. 252 del 29 ottobre 2015) Entrata
DettagliARCHIVIO INFORMATICO DELLE DOMANDE AI FINI DELLA PROVA DI PRESELEZIONE AL CONCORSO, PER ESAME, A 200 POSTI DI NOTAIO (DDG
ARCHIVIO INFORMATICO DELLE DOMANDE AI FINI DELLA PROVA DI PRESELEZIONE AL CONCORSO, PER ESAME, A 200 POSTI DI NOTAIO (DDG 20.12.2002) (Pubblicato nel supplemento straordinario alla G.U. - 4^ s.s. del 28.03.2003)
DettagliASPETTI GIURIDICI DEI CONFLITTI DEI GENITORI E TUTELA DEL MINORE. Cento, 14 marzo 2012
ASPETTI GIURIDICI DEI CONFLITTI DEI GENITORI E TUTELA DEL MINORE Cento, 14 marzo 2012 I doveri-diritti dei genitori Art.30 Cost.: E' dovere e diritto dei genitori mantenere istruire ed educare i figli...
DettagliComune di Montemurlo
Comune di Montemurlo Provincia di Prato Regolamento comunale sul registro delle unioni civili (Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 71 del 26/11/2014) INDICE ART. 1 (Definizioni) pag. 2 ART.
DettagliCorte di cassazione - Sezione I civile - Sentenza 31 marzo 2011 n. 7504
Pagina 1 di 9 Non basta la mera disponibilità dei nonni a prendersi cura dei nipoti per scongiurarne l'adozione se non è provata la presenza di "rapporti significativi" Sommario: 1) Breve commento alla
DettagliLegge 4 maggio 1983, n. 184 (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff. n. 133, del 17 maggio). Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori.
Legge 4 maggio 1983, n. 184 (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff. n. 133, del 17 maggio). Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori. Preambolo La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica
DettagliDisciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori.
Legge 4 maggio 1983, n. 184 Il Volo della Gabbianella ONLUS (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff. n. 133, del 17 maggio) Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori. Preambolo La Camera dei deputati
DettagliMODIFICHE DEL CODICE CIVILE IN TEMA DI FILIAZIONE NATURALE IN DISCUSSIONE ALLA COMMISSIONE GIUSTIZIA DELLA CAMERA
MODIFICHE DEL CODICE CIVILE IN TEMA DI FILIAZIONE NATURALE IN DISCUSSIONE ALLA COMMISSIONE GIUSTIZIA DELLA CAMERA (Riconoscimento figli naturali. C. 2519 Mussolini, C. 3184 Bindi, C. 3247 Palomba, C. 3915
DettagliADOZIONI ADOZIONE. Istituto tipico del diritto di famiglia CREA un rapporto di parentela civile tra adottante ed adottato
ADOZIONI ADOZIONE Istituto tipico del diritto di famiglia CREA un rapporto di parentela civile tra adottante ed adottato 1 Un po di storia.. tutelare le aspettative di successione prima Legge 431/1967
Dettagli«IL PROCESSO D APPELLO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE» www.lexacademy.it
«IL PROCESSO D APPELLO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE» www.lexacademy.it SPECIFICITA DELL APPELLO. Il D. LGS. 546/1992 disciplina le impugnazioni al Capo 3, la cui sezione seconda al suo
DettagliLEGGE 28 MARZO 2001, N. 149
LEGGE 28 MARZO 2001, N. 149 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile 2001) MODIFICHE ALLA LEGGE 4 MAGGIO 1983, N. 184, RECANTE DISCIPLINA DELL ADOZIONE E DELL AFFIDAMENTO DEI MINORI, NONCHE
DettagliDisciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori.
L. 4 maggio 1983, n. 184 (1). Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori. (1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 17 maggio 1983, n. 133, S.O. TITOLO I Dell'affidamento dei minori Art. 1. Il minore
DettagliCodice civile svizzero
Termine di referendum: 10 ottobre 2013 Codice civile svizzero (Autorità parentale) Modifica del 21 giugno 2013 L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale
DettagliDISPOSIZIONI IN MATERIA DI RICONOSCIMENTO DEI FIGLI NATURALI Tavole sinottiche con il vecchio e il nuovo testo a confronto
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RICONOSCIMENTO DEI FIGLI NATURALI Tavole sinottiche con il vecchio e il nuovo testo a confronto Disegno di legge: testo definitivamente approvato 27 novembre 2012 Ancora non
DettagliLegge 8 febbraio 2006, n. 54
Legge 8 febbraio 2006, n. 54 "Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 1 marzo 2006 Art. 1. (Modifiche al codice
DettagliART. 315/333 DEL CODICE CIVILE. Titolo IX Della potestà dei genitori. Art. 315. Doveri del figlio verso i genitori.
ART. 315/333 DEL CODICE CIVILE Titolo IX Della potestà dei genitori Art. 315. Doveri del figlio verso i genitori. Il figlio deve rispettare i genitori e deve contribuire, in relazione alle proprie sostanze
DettagliLa successione legittima: devoluzione, esclusione del coniuge dall'eredità, minori, gradi di parentela
Pubblicata su FiscoOggi.it (http://www.fiscooggi.it) Analisi e commenti LA SUCCESSIONE (4) La successione legittima: devoluzione, esclusione del coniuge dall'eredità, minori, gradi di parentela 4. La succesione
DettagliCapo II Della filiazione naturale e della legittimazione. Sezione I Della filiazione naturale. 1 - Del riconoscimento dei figli naturali
Capo II Della filiazione naturale e della legittimazione Sezione I Della filiazione naturale 1 - Del riconoscimento dei figli naturali Art. 250. Riconoscimento. Il figlio naturale può essere riconosciuto,
DettagliCAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL MINISTRO DELLE POLITICHE PER LA FAMIGLIA (BINDI) DAL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA (MASTELLA)
Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 2514-A DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL MINISTRO DELLE POLITICHE PER LA FAMIGLIA (BINDI) DAL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA (MASTELLA) E DAL MINISTRO
DettagliL AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO
L AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO a cura di Donatella Di Gruccio Si tratta di un istituto giuridico entrato per la prima volta nell ordinamento italiano con la legge n. 6 del 9 gennaio 2004. Lo scopo è quello
DettagliAssociazione C rescere
Organizzazione di Volontariato Associazione C rescere con la sindrome di Turner e altre Malattie Rare ONLUS ex art. 10 c. 8 dlgs n 460/1997 Via Massarenti 11-40138 Bologna presso la Clinica Pediatrica
DettagliMinori fuori dalla famiglia: comunità, affido, adozione...
openproject RACCONTARE GLI ANELLI DEBOLI Seminario di informazione sui temi sociali per i giornalisti delle Marche Minori fuori dalla famiglia: comunità, affido, adozione... 5 Novembre 2010 Comunità di
DettagliEmilio Curtò Presidente di Tribunale Tribunale di Varese. Il nuovo procedimento di separazione e divorzio
Emilio Curtò Presidente di Tribunale Tribunale di Varese Il nuovo procedimento di separazione e divorzio Testo vigente Testo in vigore dal 1 marzo 2006 Art. 706. Forma della domanda. La domanda di separazione
Dettagli(pubbl. in Gazz. Uff. n. 79 del 4 aprile 1942, ed. straordinaria). DISPOSIZIONI SULLA LEGGE IN GENERALE CAPO I DELLE FONTI DEL DIRITTO
R.D. 16 marzo 1942, n. 262. Approvazione del testo del Codice civile. (pubbl. in Gazz. Uff. n. 79 del 4 aprile 1942, ed. straordinaria). DISPOSIZIONI SULLA LEGGE IN GENERALE CAPO I DELLE FONTI DEL DIRITTO
DettagliNel sistema privatistico, i soggetti si caratterizzano per la loro autonomia e per la posizione di parità innanzi alla legge.
Codice Civile Il Codice civile è il principale corpus normativo del diritto privato, ossia quella branca del diritto che regola i rapporti giuridici tra i privati cittadini, sia nella sfera personale e
DettagliUNIONE ITALIANI NEL MONDO
IM UNIONE ITALIANI NEL MONDO CITTADINANZA ITALIANA DIRITTI E PROCEDURE Introduzione Il possesso della cittadinanza italiana indica l appartenenza allo Stato italiano e serve per avvalersi dei diritti
DettagliCAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE
Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 4478 PROPOSTA DI LEGGE D INIZIATIVA DEI DEPUTATI BELLILLO, ADDUCE, ANGIONI, BIELLI, BOGI, BULGARELLI, COLUCCINI, MAURA COSSUTTA, DEIANA, MAZZARELLO,
DettagliCodice Civile Libro Primo Delle persone e della famiglia. Titolo VII Della filiazione. Capo I Della filiazione legittima
Codice Civile Libro Primo Delle persone e della famiglia Titolo VII Della filiazione Capo I Della filiazione legittima Sezione I Dello stato di figlio legittimo Art. 231. Paternità del marito. Il marito
DettagliStraniero divenuto italiano
Straniero divenuto italiano Efficacia e trascrizioni degli atti di stato civile Relatore: Valeria Pini Esperto Anusca Provincia di Bergamo, 9 maggio 2012 D.P.R. n 396 del 03/11/2000 Regolamento dello stato
DettagliSono consentite ai medesimi coniugi più adozioni, con atti successivi.
Legge n. 476/98 Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la Cooperazione in materia di adozione internazionale fatta a l Aja il 29 maggio 1993. Modifiche alla legge 4 maggio
DettagliLINEE GUIDA DELLE PROCEDURE DISCIPLINARI
LINEE GUIDA DELLE PROCEDURE DISCIPLINARI (Consiglio di Disciplina Nazionale) Approvato dal Consiglio Nazionale con Delibera del 18 giugno 2015 1 Art.1 Quadro normativo di riferimento 1. Art. 8 del D.P.R.
DettagliINFORMAZIONI UTILI PER LA COMPILAZIONE RICHIESTA ADOZIONE. disporre i documenti prodotti secondo l ordine indicato in calce alla richiesta di adozione
INFORMAZIONI UTILI PER LA COMPILAZIONE RICHIESTA ADOZIONE disporre i documenti prodotti secondo l ordine indicato in calce alla richiesta di adozione indicare sempre prima il cognome poi il nome Documenti
DettagliAMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA REGOLAMENTO RECANTE NORME SUGLI INCARICHI AI DIPENDENTI PROVINCIALI
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA REGOLAMENTO RECANTE NORME SUGLI INCARICHI AI DIPENDENTI PROVINCIALI approvato con deliberazione G.P. n. 188 del 25.7.2001 modificato con deliberazione G.P. n. 83 del
Dettaglia) La distinzione delle fonti di diritto secondo un ordine gerarchico; b) La distinzioni delle fonti del diritto in fonti-atto e in fonti fatto;
1. Che cosa si intende per gerarchia delle fonti? a) La distinzione delle fonti di diritto secondo un ordine gerarchico; b) La distinzioni delle fonti del diritto in fonti-atto e in fonti fatto; c) La
DettagliCOLLEGATO LAVORO: MODIFICHE ALL ASSISTENZA PER HANDICAP
Prot. n. 3_229_PUBBLICO_IMPIEGO Roma, 9 marzo 2010 Info Pubblico Impiego n. 23 COLLEGATO LAVORO: MODIFICHE ALL ASSISTENZA PER HANDICAP È stato approvato dopo un iter durato circa due anni- il collegato
DettagliParlamento Disciplina dell adozione e dell affidamento dei minori Data: 4 maggio 1983 legge 184
Parlamento Disciplina dell adozione e dell affidamento dei minori Data: 4 maggio 1983 legge 184 Preambolo...1 Articolo 1...1 Articolo 6...1 Articolo 7...2 Articolo 8...2 Articolo 9...2 Articolo 11...2
DettagliDISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 3461
Senato della Repubblica LEGISLATURA N. 3461 DISEGNO DI LEGGE d'iniziativa dei senatori BUGNANO, LANNUTTI e MASCITELLI COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 SETTEMBRE 2012 Modifiche alla legge 4 maggio 1983,
DettagliTesto in vigore dal 3 agosto 2010 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
DECRETO LEGISLATIVO 2 luglio 2010, n. 110 Disposizioni in materia di atto pubblico informatico redatto dal notaio, a norma dell'articolo 65 della legge 18 giugno 2009, n. 69. (10G0132) (GU n. 166 del 19-7-2010
DettagliREGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI DIRITTI DI PROPRIETA INTELLETTUALE (emanato con decreto rettorale 5 agosto 2011, n. 786) INDICE
REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI DIRITTI DI PROPRIETA INTELLETTUALE (emanato con decreto rettorale 5 agosto 2011, n. 786) INDICE Articolo 1 (Ambito di applicazione) Articolo 2 (Titolarità dei diritti sull
Dettagli1. Il minore ha diritto di crescere ed essere educato nell ambito della propria famiglia.
Nuovo testo della Legge n. 184 del 1983 Diritto del minore ad una famiglia come modificata dalla legge del 28/3/2001 n. 149 TITOLO I Principi generali Art. 1 1. Il minore ha diritto di crescere ed essere
DettagliLegge 28 marzo 2001, n. 149 "Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante «Disciplina dell adozione e dell affidamento dei minori», nonché al
Legge 28 marzo 2001, n. 149 "Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante «Disciplina dell adozione e dell affidamento dei minori», nonché al titolo VIII del libro primo del codice civile" pubblicata
DettagliLegge 28 marzo 2001, n. 149
Legge 28 marzo 2001, n. 149 "Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante «Disciplina dell adozione e dell affidamento dei minori», nonché al titolo VIII del libro primo del codice civile" pubblicata
DettagliDecisioni del Consiglio degli Stati del 4.3.2013 Proposte della Commissione del Consiglio nazionale del 24.5.2013 Codice civile svizzero
Decisioni del Consiglio degli Stati del 4.3.2013 Proposte della Commissione del Consiglio nazionale del 24.5.2013 Codice civile svizzero (Autorità parentale) Modifica del L Assemblea federale della Confederazione
DettagliTITOLO I DIRITTO DEL MINORE ALLA PROPRIA FAMIGLIA
Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori", nonché al titolo VIII del libro primo del codice civile TITOLO I DIRITTO DEL MINORE ALLA PROPRIA
DettagliL acquisto della cittadinanza italiana
Approfondimento L acquisto della cittadinanza italiana Nella prima edizione di ImmigrazioneOggi del 5 ottobre abbiamo dato notizia della proposta presentata dal Governo al Parlamento per modificare l attuale
Dettagli3. Maternità e Paternità in
3. Maternità e Paternità in CONDIZIONE NON PROFESSIONALE o CON RIDOTTI TRATTAMENTI ECONOMICI La legge prevede forme di tutela anche per le madri che non lavorano al momento del parto (o dell ingresso in
DettagliComune di Bagno a Ripoli (Provincia di Firenze)
Servizio Socio Assistenziale Comune di Bagno a Ripoli (Provincia di Firenze) Domanda per la richiesta dell assegno di maternità ai sensi dell art. 66 della legge 448/98 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
DettagliLEGGE - 27/05/1929, n. 847 - Gazzetta Uff. 08/06/1929, n.133
LEGGE - 27/05/1929, n. 847 - Gazzetta Uff. 08/06/1929, n.133 TESTO VIGENTE LEGGE 27 maggio 1929, n. 847 (in Gazz. Uff., 8 giugno, n. 133). - Disposizioni per l'applicazione del Concordato dell'11 febbraio
DettagliCOMUNE DI CARLINO REGOLAMENTO PER L ASSEGNAZIONE DEL BONUS BEBE PER I FIGLI SUCCESSIVI AL PRIMO PROVINCIA DI UDINE
COMUNE DI CARLINO PROVINCIA DI UDINE REGOLAMENTO PER L ASSEGNAZIONE DEL BONUS BEBE PER I FIGLI SUCCESSIVI AL PRIMO APPROVATO con deliberazione del C.C. n. 38 del 08/11/2012 AFFISSO all albo pretorio dal
DettagliLA FILIAZIONE E L ADOZIONE
Capitolo V LA FILIAZIONE E L ADOZIONE Sommario: 1. La filiazione: profili generali. 2. I diritti e i doveri dei figli. 3. La responsabilità genitoriale e l usufrutto legale sui beni dei figli. 4. La presunzione
DettagliD.Lgs n. 154/2013 in vigore dal 7 febbraio 2014 Decreto filiazione
LA LEGGE 10 DICEMBRE 2012 N. 219 HA INTRODOTTO MODIFICHE DI DIRITTO NELLA DELICATA MATERIA DELLA PROTEZIONE DEL MINORE INTRODUCENDO NELL ORDINAMENTO LA CONDIZIONE UNITARIA DI FIGLIO SENZA PIÙ DISTINZIONI
DettagliTITOLO I - DIRITTO DEL MINORE ALLA PROPRIA FAMIGLIA
Legge 28 marzo 2001, n. 149 "Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante «Disciplina dell adozione e dell affidamento dei minori», nonché al titolo VIII del libro primo del codice civile" pubblicata
DettagliLA RIFORMA DELLA LEGGE FALLIMENTARE GLI ADEMPIMENTI NEI CONFRONTI DEL REGISTRO DELLE IMPRESE
LA RIFORMA DELLA LEGGE FALLIMENTARE GLI ADEMPIMENTI NEI CONFRONTI DEL REGISTRO DELLE IMPRESE SOMMARIO A - FALLIMENTO B - CONCORDATO FALLIMENTARE C - CONCORDATO PREVENTIVO D - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA
DettagliDICHIARANO DI ESSERE DISPONIBILI ALL ADOZIONE DI UN MINORE STRANIERO (adozione internazionale)
Al Tribunale per i minorenni di Trento I sottoscritti coniugi: cognome e nome (marito) nato a il cognome e nome (moglie) nato a il residenti in prov. via Cap. tel. ASL n. di coniugati (data) luogo prov.
DettagliCOMUNE DI LA LOGGIA (Provincia di Torino) Cod. Fiscale 84500810019 Tel. 011-9629082 Fax 011-9628816
COMUNE DI LA LOGGIA (Provincia di Torino) Cod. Fiscale 84500810019 Tel. 011-9629082 Fax 011-9628816 UFFICIO DELLO STATO CIVILE PROCEDURA PER LA PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO PER MATRIMONIO CIVILE Con l atto
DettagliRilascio del passaporto La domanda per il rilascio può essere presentata, corredata della documentazione occorrente:
PASSAPORTO : RILASCIO Descrizione Il passaporto ordinario è valido per tutti i paesi i cui governi sono riconosciuti da quello italiano, e può essere ottenuto da tutti i cittadini della Repubblica, fin
DettagliL. 8 febbraio 2006, n. 54. Disposizioni in materia di separazione dei genitori. e affidamento condiviso dei figli.
L. 8 febbraio 2006, n. 54 Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli. (Pubblicata nella Gazz. Uff. 1 marzo 2006, n. 50) Art.1 Modifiche al codice civile. 1. L'articolo
DettagliIL RECLAMO DELLO STATO DI FIGLIO LEGITTIMO
Cendon / Book Collana diretta da Bruno de Filippis I DIRITTI DEL PRIMO LIBRO DEL CODICE CIVILE 01 IL RECLAMO DELLO STATO DI FIGLIO LEGITTIMO DOPO LA RIFORMA DEL 2013 Bruno de Filippis Edizione NOVEMBRE
DettagliArt. 54 decreto legge
Art. 342 c.p.c. Forma dell appello L appello si propone con citazione contenente l esposizione sommaria dei fatti ed i motivi specifici dell impugnazione nonché le indicazioni prescritte nell articolo
DettagliREGOLAMENTO. Bonus Bebè
COMUNE DI NURAGUS PROVINCIA DI CAGLIARI Piazza IV Novembre 08030 NURAGUS Tel. 0782/82101-821003 - Fax 0782/818063 segrcomune.nuragus@tiscali.it P.IVA 00697840916 C.F. 81000190918 REGOLAMENTO Bonus Bebè
DettagliSTRALCIO DEI PRINCIPALI ARTICOLI DEL CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE INERENTI L RC AUTO APPENDICE NORMATIVA
ART. 129 - SOGGETTI ESCLUSI DALL ASSICURAZIONE 1 Non e considerato terzo e non ha diritto ai benefici derivanti dal contratto di assicurazione obbligatoria il solo conducente del veicolo responsabile del
DettagliVigente al: 31-3-2015 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 gennaio 2015, n. 26 Regolamento recante attuazione dell'articolo 5, comma 1, della legge 10 dicembre 2012, n. 219, in materia di riconoscimento dei figli naturali.
DettagliL.R. 11/2006, art. 8 bis, c. 3 B.U.R. 1/7/2009, n. 26. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 4 giugno 2009, n. 0149/Pres.
L.R. 11/2006, art. 8 bis, c. 3 B.U.R. 1/7/2009, n. 26 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 4 giugno 2009, n. 0149/Pres. Regolamento per la concessione degli assegni una tantum correlati alle nascite e
DettagliMASSIME DIRITTO DI FAMIGLIA. Corte di Cassazione Sez. III civ. 28 Dicembre 2011, n 29468 (Pres.
MASSIME DIRITTO DI FAMIGLIA Corte di Cassazione Sez. III civ. 28 Dicembre 2011, n 29468 (Pres. M. Finocchiaro; Rel. R. Lanzillo) Assegnazione della casa familiare Box auto Assenza del vincolo pertinenziale-
DettagliEdizione di marzo 2012
ADOZIONE NAZIONALE E INTERNAZIONALE Edizione di marzo 2012 Indice Capitolo 1 - I protagonisti 1.1 - Il bambino 1.2 - I genitori adottivi Capitolo 2 - Le tappe nel cammino dell adozione Capitolo 3 - Le
DettagliORDINE DEGLI AVVOCATI DI CAMPOBASSO REGOLAMENTO UNICO. per la Pratica Forense e l esercizio del Patrocinio. Titolo I. La Pratica Forense.
ORDINE DEGLI AVVOCATI DI CAMPOBASSO REGOLAMENTO UNICO per la Pratica Forense e l esercizio del Patrocinio Titolo I La Pratica Forense Articolo 1 Il praticante Avvocato regolarmente iscritto nell apposito
DettagliINCONTRO SUL TEMA: D. LGS. N. 81/2008, ART. 300
INCONTRO SUL TEMA: D. LGS. N. 81/2008, ART. 300 La norma applica a tutti i casi di omicidio colposo o lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla salute e sicurezza sul
DettagliTRIBUNALE PER I MINORENNI DEL PIEMONTE E VALLE D AOSTA 10135 TORINO- Corso Unione Sovietica, 325 Tel. 011.619.57.01
TRIBUNALE PER I MINORENNI DEL PIEMONTE E VALLE D AOSTA 10135 TORINO- Corso Unione Sovietica, 325 Tel. 011.619.57.01 N. Reg. Adozioni I sottoscritti coniugi: cognome e nome (marito) nato cognome e nome
DettagliLegge 28 marzo 2001, n. 149 (1)
Legge 28 marzo 2001, n. 149 (1) Modifiche alla L. 4 maggio 1983, n. 184, recante «Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori», nonché al titolo VIII del libro primo del codice civile (2) (1)
DettagliCAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE GIACCO, PITTELLA, GATTO. Disposizioni concernenti le competenze del giudice di pace in materia civile
Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 5679 PROPOSTA DI LEGGE D INIZIATIVA DEI DEPUTATI GIACCO, PITTELLA, GATTO Disposizioni concernenti le competenze del giudice di pace in materia
DettagliProposte della Commissione del Consiglio nazionale del 28.6.2012 Codice civile svizzero. Minoranza: Codice civile svizzero. (Autorità parentale)
Proposte della Commissione del Consiglio nazionale del 28.6.2012 Codice civile svizzero (Autorità parentale) Codice civile svizzero (Responsabilità parentale) Modifica del L Assemblea federale della Confederazione
DettagliCOMUNE DI ROVIANO (Provincia di Roma) REGOLAMENTO PER LA COMPARTECIPAZIONE DEL COMUNE ALLA SPESA PER IL RICOVERO IN RSA DI PERSONE INDIGENTI
REGOLAMENTO PER LA COMPARTECIPAZIONE DEL COMUNE ALLA SPESA PER IL RICOVERO IN RSA DI PERSONE INDIGENTI Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 08/04/2014 Articolo 1 Campo di intervento
DettagliREGOLAMENTO PER L AFFIDO FAMILIARE
REGOLAMENTO PER L AFFIDO FAMILIARE approvato dal Coordinamento Istituzionale con delibera n. 10 del 14/07/2009 PRINCIPI GENERALI Il minore ha diritto di crescere ed essere educato nell ambito della propria
DettagliLA RIFORMA DEI PATTI SUCCESSORI RINUNCIATIVI
Nota per la stampa LA RIFORMA DEI PATTI SUCCESSORI RINUNCIATIVI 1. Scopo della riforma In base all attuale testo del codice civile (art. 458) è nulla ogni convenzione con cui taluno dispone o rinuncia
DettagliRISOLUZIONE N. 90 /E
RISOLUZIONE N. 90 /E Direzione Centrale Normativa Roma, 17 ottobre 2014 OGGETTO: Interpello Acquisto per usucapione di beni immobili Applicabilità delle agevolazioni prima casa. Con l interpello in esame,
DettagliLEGGE 4 maggio 1983, n. 184. Diritto del minore ad una famiglia (1) (2)
LEGGE 4 maggio 1983, n. 184 Diritto del minore ad una famiglia (1) (2) (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 17 maggio, n. 133). (1) Epigrafe sostituita dall'articolo 1 della legge 28 marzo 2001, n. 149.
DettagliREGOLAMENTO IN MATERIA DI TERMINE E DI RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
REGOLAMENTO IN MATERIA DI TERMINE E DI RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 161 del 28 ottobre 1997, così come integrata dalla deliberazione del Consiglio
DettagliLE NOVITÀ IN VIGORE DAL 1 GENNAIO CON LA LEGGE 219/2012.
A002569,1 A002569 FONDAZIONE INSIEME onlus. Da il sole24 ore del 7/1/2013, di Giorgio Vaccaro, giornalista. (legge 219/2012) Per la
DettagliCOS E L AUTOCERTIFICAZIONE
COS E L AUTOCERTIFICAZIONE L ARTICOLO 46 DEL DPR N. 445/2000 CONSENTE AL SINGOLO CITTADINO DI POTERE CERTIFICARE UNA SERIE DI STATI, QUALITA PERSONALI E FATTI PUR IN ASSENZA DI DOCUMENTAZIONE ORIGINARIA
DettagliALCUNI ARTICOLI DEL CODICE CIVILE LIBRO PRIMO DELLE PERSONE E DELLA FAMIGLIA
ALCUNI ARTICOLI DEL CODICE CIVILE A cura dell avvocato Nicola Cioffi di Napoli. (Si declina ogni responsabilità per eventuali errori e/o omissioni e/o inesattezze nonché modificazioni intervenute, non
DettagliLegge 28 marzo 2001 n. 149
Legge 28 marzo 2001 n. 149 Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante «Disciplina dell adozione e dell affidamento dei minori», nonché al titolo VIII del libro primo del codice civile TITOLO I
DettagliLegge 5 dicembre 2005, n. 251
Legge 5 dicembre 2005, n. 251 " Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per
DettagliModifica delle norme di tutela della maternità. Flessibilità del l congedo di maternità
Modifica delle norme di tutela della maternità È stato pubblicato sulla G.U. n. 144 del 26 giugno 2015 Supplemento ordinario n. 34, il Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 80 "Misure per la conciliazione
DettagliIstruzioni per l uso delle nuove semplificazioni. Vietato chiedere i certificati ai cittadini
Testo unico sulla documentazione amministrativa Istruzioni per l uso delle nuove semplificazioni Vietato chiedere i certificati ai cittadini Certificati addio: dal 7 Marzo le amministrazioni e i servizi
DettagliCITTADINANZA ITALIANA E MATRIMONI
CITTADINANZA ITALIANA E MATRIMONI L'acquisto della cittadinanza italiana per matrimonio potrà avvenire solo dopo due anni di residenza legale in Italia dopo il matrimonio (anziché dopo 6 mesi così come
DettagliModifica del. L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 16 novembre 2011 1, decreta:
Decisioni del Consiglio nazionale del 26.9.2012 Proposte della Commissione del Consiglio degli Stati dell 11 febbraio 2013 Codice civile svizzero (Autorità parentale) Modifica del L Assemblea federale
DettagliRIFORMA DELLA LEGGE PINTO. Il DL n. 83/2012, c.d. decreto Sviluppo, convertito in legge n. 134/2012,
RIFORMA DELLA LEGGE PINTO Il DL n. 83/2012, c.d. decreto Sviluppo, convertito in legge n. 134/2012, riforma la legge Pinto (L. n. 89/2001) per l indennizzo per la durata del processo. Le nuove disposizioni
Dettagli2. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le leggi 1/1990 e 174/2005.
LEGGE REGIONALE 20 novembre 2007, n. 17 Disciplina dell'attività di acconciatore e di estetista (B.U. 29 novembre 2007, n. 104) INDICE DELLA LEGGE Art. 1 (Oggetto) Art. 2 (Competenze della Regione, delle
DettagliUNA LEGGE CHE METTE AL CENTRO LA TUTELA DEL DIRITTO DEI MINORI AFFIDATI ALLA CONTINUITÀ AFFETTIVA
TAVOLO NAZIONALE AFFIDO UNA LEGGE CHE METTE AL CENTRO LA TUTELA DEL DIRITTO DEI MINORI AFFIDATI ALLA CONTINUITÀ AFFETTIVA Prime riflessioni sulle modifiche introdotte dalla Legge n. 173/2015 Modifica alla
DettagliLEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI
LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI DECRETO LEGISLATIVO 28 dicembre 2013, n. 154. Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, a norma dell articolo 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219.
DettagliAMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO. relatore Avv. Annalisa Valgimigli
AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO relatore Avv. Annalisa Valgimigli Dati ISTAT in Italia persone disabili: I portatori di handicap sono oltre due milioni e 600 mila su un totale di 57.000.000 di cittadini, di
DettagliREGOLAMENTO IN MATERIA DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO PSICOLOGI ELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA. Diritto di accesso ai documenti amministrativi
REGOLAMENTO IN MATERIA DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI DEL CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI PSICOLOGI ELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA (in vigore dal 08/10/2011) Visto il capo V della
DettagliRiferimenti normativi
Riferimenti normativi Estratto dal Codice Civile Libro Primo Delle persone e della famiglia Titolo IV Dell'assenza e della dichiarazione di morte presunta Capo I Dell'assenza Art. 48. Curatore dello scomparso.
DettagliCOMUNE DI SCHIO (Provincia di Vicenza)
COMUNE DI SCHIO (Provincia di Vicenza) REGOLAMENTO PER LA PUBBLICITA E LA TRASPARENZA DELLO STATO PATRIMONIALE DEI TITOLARI DI CARICHE ELETTIVE E DI GOVERNO DEL COMUNE DI SCHIO (art. 14 Decreto Legislativo
DettagliRiduzione delle pensioni di reversibilità: le disposizioni attuative dell INPS
CIRCOLARE A.F. N. 95 del 22 giugno 2012 Ai gentili clienti Loro sedi Riduzione delle pensioni di reversibilità: le disposizioni attuative dell INPS Gentile cliente con la presente intendiamo informarla
Dettagli