Responsabilità medica, la Cassazione sulla prova del nesso causale
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- Mauro Gigli
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1 Responsabilità medica, la Cassazione sulla prova del nesso causale Con la sentenza in commento n. 6593/2019, la Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione, è intervenuta nuovamente sul tema della prova del nesso causale nell ambito della responsabilità medica Anche in ambito di responsabilità medica, la previsione dell art c.c. solleva il creditore dell obbligazione che si afferma non adempiuta (o non esattamente adempiuta) dall onere di provare la colpa del debitore, ma non dall onere di provare il nesso di causa tra la condotta del debitore e il danno di cui domanda il risarcimento. La vicenda È quanto affermato recentemente dalla Suprema Corte in tema di responsabilità medica. Gli eredi di un paziente deceduto in seguito a un intervento chirurgico, avevano proposto ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano che aveva confermato la decisione di primo grado, con cui il Tribunale aveva addossato la prova del nesso causale al creditore. In particolare, a parere dei ricorrenti, l organo giudicante di secondo grado aveva erroneamente ritenuto con apparente o, comunque, insufficiente ed illogica motivazione, che il Tribunale di prime cure avesse correttamente invocato ed applicato i principi giuridici in materia di responsabilità contrattuale medica. Inoltre, gli appellanti assumevano che la sentenza di primo
2 grado aveva ingiustamente addossato al paziente-creditore, anzichè al danneggiante, la prova del nesso causale e che la Corte, confermando la pronuncia, non aveva spiegato perchè sarebbe conforme al diritto in materia l avere il Tribunale erroneamente onerato il danneggiato della prova certa dell inadempimento qualificato. Il giudizio di legittimità La Cassazione con la sentenza in commento ha invece confermato la decisione della Corte di Appello, ribadendo i principi generali e ormai consolidati in tema di onere probatorio. A tal proposito, è opportuno ricordare che a seguito della legge Gelli Bianco, è in parte stata modificata la disciplina della natura della responsabilità in ambito sanitario, con rilevanti conseguenze in tema di riparto dell onere probatorio. Il legislatore ha infatti chiarito, la natura della responsabilità del sanitario dipendente e della struttura, fugando i dubbi che si erano manifestati nell ambiguità delle disposizioni della previgente disciplina (il Decreto Balduzzi). La natura della responsabilità del medico è ormai di natura extracontrattuale, mentre quella della struttura sanitaria, che ha origine nel contratto di spedalità, continua a essere di natura contrattuale. Ciò comporta importanti conseguenze in tema di onere probatorio. Il paziente, infatti, se vuole citare la struttura sanitaria al fine di ottenere il risarcimento del danno, dovrà dimostrare la fonte del suo diritto e allegare l inadempimento del suo debitore. Il termine di prescrizione in tal caso sarà di dieci anni, a differenza del termine prescrizionale per agire contro il sanitario, che sarà quello della responsabilità extracontrattuale ex art c. c., ovvero cinque anni. I giudici di legittimità, anche con precedenti pronunce, avevano però già specificato che in tale ultimo caso il
3 paziente creditore è dispensato dall onere di provare la colpa del debitore, ma non dall onere probatorio di provare il nesso causale che intercorre tra condotta e danno patito (Cass. civ /2017). Con la pronuncia in commento pertanto la Cassazione conferma quanto già affermato in precedenza, stabilendo che spetta al paziente provare il nesso eziologico tra la condotta e la lesione, mentre spetta alla struttura dimostrare di aver adempiuto correttamente. Tale impostazione da ultimo conferma i principi civilistici generali in tema di riparto dell onere probatorio. Di certo però la nuova disciplina ha destato perplessità in merito alla diversificazione della natura delle responsabilità della struttura sanitaria e del medico, segnando il tramonto secondo alcuni del contatto sociale, per lungo tempo elaborato dalla giurisprudenza. Il nesso causale Per quanto detto fino ad ora, merita un approfondimento il concetto di nesso causale in tema di responsabilità civile. Il nesso causale che deve provare il paziente si configura come il collegamento che deve intercorrere tra la condotta imprudente, imperita o negligente del medico e la patologia o il suo aggravamento che da questa è conseguita. Occorre cioè dimostrare che la lesione che il paziente patisce sia la conseguenza della cattiva condotta del sanitario. Per compiere tale accertamento, è necessario eliminare alcuni comportamenti per verificare se, in assenza di questi, la lesione si sarebbe comunque verificata. Viene dunque applicata la cosiddetta teoria condizionalistica, ben nota in ambito penale. Ciò che distingue l accertamento del nesso causale in ambito civile è però l applicazione della regola del più probabile che non. Mentre il penale occorre un accertamento che vada oltre ogni ragionevole dubbio, in ambito civile un evento potrà dirsi causato da una determinata condotta se è più
4 probabile che, senza di essa, questo non si sarebbe verificato (Cass. S.U. n. 581/2008). Ciò che appare problematico nell accertamento del nesso causale è che, come ricostruito dalla Corte di Cassazione, esso si configura come una relazione tra due fatti da accertare a posteriori. Non si tratta di per sé di un fatto, ma di un giudizio. Un ragionamento che si ricostruisce sulla base di dati fattuali. Di tali dati il paziente creditore potrà dare prova con ogni mezzo: documenti, testimoni, giuramento o presunzioni semplici (Cass. civ. ord. n. 4024/2018). Il principio di diritto Il quadro viene così sinteticamente ricostruito dai giudici di legittimità: Questa Corte, ormai da dieci anni, viene costantemente ripetendo in tema di nesso causale i seguenti principi: (a) il nesso di causa tra una condotta illecita e un danno può essere affermato non solo quando il secondo sia stato una conseguenza certa della prima, ma anche quando ne sia stato una conseguenza ragionevolmente probabile; (b) la ragionevole probabilità che quella causa abbia provocato quel danno va intesa non in senso statistico, ma logico: cioè non in base a regole astratte, ma in base alle circostanze del caso concreto; (c) ciò vuol dire che anche in una causa statisticamente improbabile può ravvisarsi la genesi del danno, se tutte le altre possibili cause fossero ancor più improbabili, e non siano concepibili altre possibili cause. (Cass. civ. ord. n. 4024/2018). Alla luce delle considerazioni esposte, il paziente, se vorrà agire anche nei confronti del sanitario dipendente di una struttura, dovrà dunque dimostrare il danno ricevuto dalla condotta del medico, ma anche il nesso eziologico tra la suddetta condotta e il danno. L onere probatorio di cui è gravato, così come ricostruito,
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