Bollettino Ufficiale Regione Piemonte Parte I-II numero 36 9 settembre 2010
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1 - 37,10 ettolitri per ettaro (equivalenti a 53 q.li/ha di uva) per la D.O.C. Piemonte Brachetto tipologia tappo raso; possono essere destinati, senza priorità predeterminate, alle produzioni di seguito elencate : - Succhi d uva; - Mosto o mosto muto o mosto parzialmente fermentato rosso o bianco, destinato a bevande aromatizzate base vino, a vino liquoroso, a vino frizzante, vino spumante secco con zuccheri residui non superiori a 35 g/litro, alla pratica enologica della dolcificazione; - Vino; - Distillati. Pertanto coloro che detengono o movimentano detti prodotti specificheranno sempre, nei documenti di viaggio e nelle documentazioni ufficiali previste per il settore viticolo enologico, che il prodotto è vincolato alla produzione delle predette destinazioni produttive. La presente Determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell art. 61 dello Statuto e dell art.16 del D.P.G.R. n. 8/R/2002. Il Dirigente Ettore Ponzo visti gli artt. 17 e 18 della L.R. 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale"; vista la L.R. n. 7/2001 ed in particolare l art. 31, c. 2); determina di approvare le istruzioni tecniche per l applicazione di cui all allegato, parte integrante e sostanziale della presente determinazione, della misura di aiuto a copertura dei costi di fideiussione per il settore della produzione dei prodotti agricoli ai sensi della legge regionale 3 agosto 2010, n. 19 art. 5 e della D.G.R. n del 06/09/2010. di disporre l apertura dei termini di presentazione delle domande a partire dalla data della presente determinazione e fino al 15/10/2010. La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell art. 16 del Regolamento n. 8/R/2002. Il Dirigente Loredana Conti Allegato Codice DB1103 D.D. 6 settembre 2010, n. 938 Legge regionale 3 agosto 2010, n. 19 art. 5 "Misura di aiuto a copertura dei costi di fideiussione per il settore della produzione dei prodotti agricoli". D.G.R. n del 06/09/2010. Istruzioni per l'applicazione e a- pertura dei termini per la presentazione delle domande. Visto l articolo 5 della legge regionale 3 agosto 2010, n. 19 che istituisce una misura di aiuto a copertura dei costi di fideiussione per il settore della produzione dei prodotti agricoli; vista la D.G.R. n del 06/09/2010 con la quale sono state approvate le disposizioni attuative che stabiliscono, tra l altro, che con determinazione dirigenziale si provvederà a definire le istruzioni tecniche per l applicazione della misura e saranno fissati i termini per la presentazione delle domande; ritenuto opportuno predisporre le relative istruzioni tecniche per l applicazione della misura di aiuto a copertura dei costi di fideiussione per il settore della produzione dei prodotti agricoli; dato atto che per il finanziamento della misura di aiuto a copertura dei costi di fideiussione per il settore della produzione dei prodotti agricoli è prevista la somma di euro ,00 per l'anno finanziario 2010 e di euro ,00 per l'anno finanziario 2011, iscritta nell'ambito della unità previsionale di base (UPB) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2010 e del bilancio pluriennale per gli anni finanziari ; sentita la commissione consultiva per l agricoltura in data 11/08/2010; tutto ciò premesso, IL DIRIGENTE visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs. n. 165 del 30 marzo 2001; 131
2 ALLEGATO Legge regionale 3 agosto 2010, n. 19 art. 5 (Misura di aiuto a copertura dei costi di fideiussione per il settore della produzione dei prodotti agricoli) Istruzioni tecniche per l applicazione RIFERIMENTI NORMATIVI L articolo 5 della legge regionale 3 agosto 2010, n. 19 ha istituito misura di aiuto a copertura dei costi di fideiussione per il settore della produzione dei prodotti agricoli a garanzia di anticipi su contributi nel settore della produzione dei prodotti agricoli oggetto di programmi regionali. L aiuto è concesso sotto forma di aiuti de minimis ai sensi del Regolamento (CE) N. 1535/2007 della Commissione del 20 dicembre 2007 relativo all applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli (G.U.U.E. 21/12/2007, L 337/35). Per il finanziamento della misura di aiuto a copertura dei costi di fideiussione per il settore della produzione dei prodotti agricoli è prevista la somma di euro ,00 per l'anno finanziario 2010 e di euro ,00 per l'anno finanziario 2011, iscritta nell'ambito della unità previsionale di base (UPB) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2010 e del bilancio pluriennale per gli anni finanziari , ai sensi del citato art. 5 della L.R. n. 19/2010. BENEFICIARI Possono beneficiare dell aiuto tutte le imprese attive nella fase di produzione dei prodotti agricoli che debbano sostenere dei costi per il rilascio di fideiussioni a garanzia di anticipi su contributi concessi ai sensi del PSR misure 112, 121 e 311. CONTRIBUTI Il contributo in conto capitale è pari 100% del costo della fideiussione per l anno di rilascio e per il primo rinnovo, nel limite massimo dell 1,80% dell importo garantito. Per l eventuale costo eccedente all 1,80% dell importo garantito e fino ad un massimo del 2,60%, la Regione Piemonte concede un contributo aggiuntivo del 50%. Pertanto il contributo in conto capitale massimo concedibile è pari al 2,20% dell importo garantito (1,80%+0,40%). Per le sole imprese ubicate in zona di montagna sono ammissibili anche i costi relativi al secondo rinnovo della fideiussione con le modalità sopra descritte. Non sono ammissibili a finanziamento i costi derivanti da rinnovi successivi al primo per le imprese ubicate in zona di pianura o di collina ed al secondo per quelle ubicate in zona di montagna. Ai sensi del Regolamento (CE) N. 1535/2007 l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi ad una medesima impresa non può superare l importo di 7.500,00 nell arco di tre esercizi fiscali. 132
3 COMPETENZE L articolo 2 della legge regionale 8 luglio 1999, n. 17 trasferisce alle Province l'esercizio delle funzioni amministrative riguardanti, tra le altre, gli interventi relativi al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie ed alla creazione di nuove aziende, ivi compresi il finanziamento dei piani di sviluppo aziendali ed interaziendali, per la fase della produzione nonché della trasformazione aziendale; gli interventi relativi al miglioramento e allo sviluppo delle produzioni vegetali e gli interventi relativi al miglioramento e allo sviluppo delle produzioni animali. L articolo 6 punto 1 della legge regionale 8 luglio 1999, n. 17 prevede che restino riservate alla competenza della Regione, relativamente alle funzioni amministrative conferite agli enti locali, l attuazione di programmi, compresa l erogazione di incentivi, qualora, ai fini dell efficacia della scelta programmatoria, sia utile l unitario esercizio a livello regionale. La gestione della misura di aiuto a copertura dei costi di fideiussione per il settore della produzione dei prodotti agricoli avviene in modo unitario a livello regionale da parte del Settore Sviluppo Agroindustriale e Distrettuale della Direzione Agricoltura, così come stabilito dalla D.G.R. n del 06/09/2010. PROCEDURE. Domande Le domande di agevolazione devono essere inviate, a partire dalla data del presente atto e fino al 15 ottobre 2010, esclusivamente via fax al numero 011/ oppure al numero 011/ unitamente alla fotocopia del documento d identità del sottoscrittore. Contestualmente la domanda dovrà essere fatta pervenire all istituto creditizio e finanziario o all ente assicurativo al fine di avviare la procedura di valutazione del merito creditizio. Nel caso di eventuale rinnovo della fideiussione, la ditta beneficiaria dovrà inoltrare la domanda di agevolazione, redatta sulla base dello specifico modello, entro il termine di validità della stessa e con le stesse modalità sopra indicate. Le domande inviate oltre la data del 15/10/2010 saranno archiviate dandone comunicazione agli interessati. La presentazione delle domande da parte delle imprese interessate non comporta alcun impegno finanziario per l Amministrazione regionale. Entro 30 giorni dalla presentazione delle domande l'ufficio provvede, ai sensi degli artt. 13 e 14 della L.R. 4 luglio 2005, n. 7, a dare comunicazione agli interessati dell'avvio del procedimento. Eventuali informazioni possono essere richieste alla Regione Piemonte, Direzione Agricoltura, Settore Sviluppo Agro-Industriale e Distrettuale, Corso Stati Uniti 21, Torino (dott. Adriano Favot tel. 011/ , adriano.favot@regione.piemonte.it; p.a. Flavio Gagliano tel. 011/ flavio.gagliano@regione.piemonte.it). La modulistica è disponibile sul sito internet della Regione Piemonte nella sezione Agricoltura ( Istruttoria Il Settore Sviluppo Agro-Industriale e Distrettuale, entro 30 giorni dalla data di ricezione della domanda, provvederà a definire l istruttoria tecnico-amministrativa di ciascuna domanda ed a 133
4 predisporre il provvedimento dirigenziale con il quale verrà determinato l importo massimo del contributo in conto capitale e le eventuali prescrizioni. Le istruttorie saranno effettuate secondo l ordine cronologico di ricevimento delle domande di finanziamento e fino all esaurimento dei fondi stanziati. Il provvedimento dirigenziale sarà inviato, oltre che al beneficiario, anche all istituto creditizio e finanziario o all ente assicurativo indicato nella domanda di agevolazione. Le domande non finanziate per esaurimento delle risorse finanziare disponibili saranno archiviate dandone comunicazione alle imprese mediante raccomandata AR. Il mancato finanziamento della domanda non determina la decadenza dell eventuale fideiussione rilasciata, ma comporta esclusivamente che il costo della stessa sia a totale carico del richiedente. Ricorsi I provvedimenti di archiviazione, diniego, sospensione e revoca delle istanze saranno comunicati a mezzo lettera raccomandata AR, secondo le procedure previste dall art. 15 della L.R. 4 luglio 2005, n. 7, con obbligo per l'amministrazione di motivare le ragioni del provvedimento; la comunicazione indicherà gli organi ai quali è possibile presentare ricorso. Rilascio della fideiussione La fideiussione bancaria od assicurativa deve essere redatta sulla base del modello predisposto da ARPEA e deve essere rilasciata da: istituzioni finanziarie e creditizie autorizzate al rilascio di fideiussioni da parte di Banca d'italia e che non siano inclusi negli elenchi di soggetti segnalati da Agea come Enti non accettati; enti assicurativi che risultino autorizzati al ramo cauzioni da parte dell'isvap. Al seguente indirizzo internet di Arpea (Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura) si può scaricare il modello di fideiussione ed avere ulteriori informazioni sugli istituti creditizi e finanziari e sugli enti assicurativi che possono rilasciare la fideiussione: L istituto creditizio e finanziario o l ente assicurativo rilascerà la fideiussione entro 20 giorni dalla data del provvedimento dirigenziale di concessione del contributo. La data del rilascio della fideiussione deve essere successiva alla data di ricezione a mezzo fax della domanda di finanziamento alla Regione Piemonte. La ditta beneficiaria, pena la revoca del contributo, entro 15 giorni dalla data del rilascio della fideiussione deve inoltrare la richiesta di anticipo alla Provincia. Richiesta liquidazione del contributo a seguito dell avvenuto rilascio della fideiussione L istituto creditizio e finanziario o l ente assicurativo che ha rilasciato la fideiussione, entro sei mesi dalla data del rilascio della fideiussione, o dell eventuale rinnovo ammesso all agevolazione, dovrà inoltrare al competente settore regionale apposita rendicontazione contenente le seguenti informazioni: denominazione beneficiario; comune sede legale del beneficiario; numero e data del provvedimento dirigenziale di concessione; data rilascio della fideiussione; importo garantito; costo della fideiussione; estremi del conto corrente bancario del concedente la fideiussione per l accredito del contributo. 134
5 Liquidazione del contributo Il contributo sarà erogato al beneficiario, per il tramite dell istituto creditizio e finanziario o dell ente assicurativo che ha rilasciato la fideiussione, solo a seguito dell inserimento dell anticipo nell elenco dei pagamenti di ARPEA. Nei casi di ammissione a contributo dei rinnovi delle fideiussioni, le liquidazioni avverranno entro 30 giorni dalla rendicontazione effettuata dall Istituto creditizio e finanziario o dall Ente assicurativo. Revoca e recupero del contributo Il contributo è revocato qualora non sia liquidato l anticipo, per il quale viene rilasciata la fideiussione, entro sei mesi dal provvedimento dirigenziale di concessione. Il contributo viene revocato e recuperato qualora venga a sua volta revocato l aiuto per cui è concesso l anticipo ed è stata stipulata fideiussione. Il contributo liquidato, maggiorato degli interessi legali, sarà rimborsato dal beneficiario alla Regione Piemonte. 135
vista la D.G.R. n del 06/09/2010 con la quale sono state approvate le disposizioni attuative;
REGIONE PIEMONTE BU32 11/08/2011 Codice DB1103 D.D. 5 agosto 2011, n. 836 Legge regionale 3 agosto 2010 n. 19 art. 5. Misura di aiuto a copertura dei costi di fideiussione per il settore della produzione
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Hanno richiesto inoltre che lo sblocco del prodotto rivendicato come riserva vendemmiale, sia concesso secondo le seguenti modalità:
REGIONE PIEMONTE BU42 19/10/2017 Codice A1701A D.D. 9 agosto 2017, n. 826 Definizione resa ad ettaro di vino classificabile come D.O.C.G. Brachetto d'acqui e D.O.C. Piemonte Brachetto e riserva vendemmiale
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ALLEGATO 6 TRA PREMESSO CHE
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ART A Agenzia Regionale Toscana Erogazioni Agricoltura (L.R. 19 novembre 1999, n. 60) Settore Sostegno allo Sviluppo Rurale e Interventi Strutturali Decreto n. 1501 del 10/11/2017 Reg. UE 1305/2013 - PSR
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ALLEGATO 5 TRA PREMESSO CHE
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SETTORE SERVIZI PER IL LAVORO DI GROSSETO E LIVORNO Dirigente: Laura Pippi Decreto n. 126 del 21.12.2018 Responsabile del Procedimento: Laura Pippi Pubblicità/Pubblicazione: Atto non riservato /Pubblicazione
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