Addebito sul conto del professionista delle imposte e dei contributi: la disciplina di riferimento
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- Serena Caterina Sole
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1 Addebito sul conto del professionista delle imposte e dei contributi: la disciplina di riferimento di Antonino & Attilio Romano Pubblicato il 15 gennaio 2009 per i professionisti abilitati che prestano il servizio di pagamento per i propri clienti, è prevista la possibilità di utilizzo del servizio F24 cumulativo che permette di effettuare versamenti in nome e per conto dei contribuenti attraverso l addebito sui loro conti correnti Per i professionisti abilitati che prestano il servizio di pagamento per i propri clienti, è prevista la possibilità di utilizzo del servizio F24 cumulativo che permette di effettuare versamenti in nome e per conto dei contribuenti attraverso l addebito sui loro conti correnti. Tale servizio richiede la sottoscrizione di apposita convenzione con l Agenzia delle entrate. Una alternativa alla suddetta modalità è rappresentata dal pagamento delle somme relative ai propri clienti attraverso un conto corrente intestato allo stesso soggetto incaricato del pagamento. Si ripercorre la normativa e la prassi di riferimento. Normativa di base La norma da cui occorre partire nell analisi della disciplina è quella codificata 1
2 dall art. 3, D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 che ha imposto, alla totalità contribuenti, la presentazione telematica delle dichiarazioni. Successivamente nuove modifiche alla disciplina sono state apportate dall articolo 37, comma 49 del decreto legge 4 luglio, n. 223 approvato con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, in materia di versamento telematico delle imposte scaturenti dalle dichiarazioni dei redditi. Come noto, a partire dal 1 ottobre 2006, i soggetti titolari di partita IVA sono tenuti ad utilizzare, anche tramite intermediari, modalità di pagamento telematiche delle imposte, dei contributi e dei premi di cui all articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e delle entrate spettanti agli enti ed alle casse previdenziali di cui all articolo 28, comma 1, dello stesso decreto legislativo n. 241 del Nelle intenzioni del legislatore la norma è finalizzata ad una più efficiente gestione di tali versamenti in modo che i relativi dati siano immediatamente disponibili all amministrazione finanziaria a vantaggio degli stessi contribuenti. Procedure telematiche di versamento La circolare dell Agenzia delle entrate 29 settembre 2006, numero 30/E, ha 2
3 fornito le prime istruzioni operative per la corretta gestione del rapporto telematico tra contribuenti titolari di partita iva (1) ed amministrazione finanziaria. Tali soggetti possono effettuare i loro versamenti: a) direttamente 1. mediante lo stesso servizio (Entratel o Fisconline) da utilizzare per la presentazione telematica delle dichiarazioni, 2. ricorrendo ai servizi di home banking delle banche e di Poste Italiane, ovvero utilizzando i servizi di remote banking (CBI) offerti dalle banche, qualora non intendessero avvalersi dei servizi telematici dell Agenzia; b) tramite gli intermediari abilitati a Entratel 1. che aderiscono alla specifica convenzione con l Agenzia delle Entrate rivolta agli intermediari definiti dal D.P.R. n. 322/98, art. 3, comma 3, ed utilizzano il software F24 cumulativo disponibile nella sezione Servizi del sito web di Entratel; 2. che si avvalgono dei predetti servizi telematici offerti dalle banche e da Poste Italiane. 3
4 Anche i contribuenti non titolari di partita IVA, ricorda la circolare n. 30/E/2006, benché non obbligati, possono adottare le modalità telematiche di versamento utilizzando i servizi on line dell Agenzia delle Entrate o del sistema bancario e postale. Gli utenti abilitati ai servizi telematici Fisconline o Entratel possono predisporre il versamento utilizzando il software F24-online, scaricabile gratuitamente dalla sezione Software del sito web dell Agenzia delle Entrate. Conto sui cui effettuare i versamenti I soggetti che eseguono i versamenti tramite i servizi telematici dell Agenzia devono essere titolari di un conto corrente presso una banca convenzionata con l Agenzia l elenco è reperibile sul sito versamento, o presso Poste Italiane. La richiesta di addebito del versamento F24 telematico deve essere effettuata indicando le coordinate di un conto di cui il debitore è intestatario, ovvero cointestatario con abilitazione ad operare con firma disgiunta. Per chi si avvale, invece, dei servizi di home o remote banking valgono le regole fissate dalle banche e da Poste Italiane. 4
5 Ai contribuenti già titolari di conti correnti non è stata in alcun modo richiesta l apertura di appositi conti correnti per il pagamento del modello F24 con modalità telematiche (circolare ABI SP/ del 26 settembre 2006). Annullamento dei versamenti telematici A partire dal 6 marzo 2007, data di emissione del relativo Comunicato stampa da parte dell Agenzia delle entrate, l annullamento puo essere richiesto fino al penultimo giorno lavorativo antecedente la data di versamento indicata nella predisposizione degli F24 on-line; che erano cinque i giorni prima della scadenza. Con l occasione è stato ricordato a tutti gli utenti dei servizi telematici dell Agenzia che è stato considerato possibile effettuare i versamenti F24 in anticipo rispetto alla scadenza e l addebito in conto corrente veniva in ogni caso eseguito alla data di versamento indicata dal contribuente. Per altro, la data versamento segnata non avrebbe dovuto mai essere successiva rispetto alla scadenza, per non incorrere nel versamento tardivo, così come versamento tardivo è un F24 on-line con data versamento precedente la scadenza, ma trasmesso oltre la scadenza. 5
6 Il servizio del modello F24 cumulativo Come già espresso in precedenza il servizio, altrimenti denominato F24 Online Intermediari, consente ai professionisti abilitati al canale Entratel. sia l addebito diretto delle imposte dovute dai propri clienti sul conto corrente di questi ultimi, sia l addebito sul conto corrente dell intermediario stesso. Il servizio non è obbligatorio né per gli intermediari né per i contribuenti. L intermediario che vuole offrire il servizio ai propri clienti, utilizzando le coordinate bancarie di questi ultimi, deve preventivamente sottoscrivere ed inviare, per via telematica, l adesione al servizio e ottenere le prescritte autorizzazioni (facsimile presente sul sito dell Agenzia delle Entrate) da parte dei clienti stessi. L intermediario, in occasione delle singole scadenze, predispone i modelli F24 dei propri clienti inserendo tutti i versamenti di imposte, contributi, tributi locali e eventuali compensazioni mediante l applicazione F24Online, disponibile nel sito dell Agenzia delle Entrate oppure utilizzando altri prodotti di mercato. 6
7 Successivamente, crea il file cumulativo contenente gli F24 compilati con i prodotti suddetti, mediante l applicazione Creazione flussi F24, disponibile nella sezione Software del sito, oppure utilizzando altri prodotti di mercato. Infine, provvede all invio collegandosi al servizio Entratel. Sono considerati tempestivi i pagamenti trasmessi entro le ore 24,00 del giorno del versamento. Il sistema bancario effettua gli addebiti in conto solo in caso di corrispondenza tra intestatario del conto e intestatario del pagamento e capienza del conto per il totale delle somme per cui si richiede l addebito. A seguito dell invio l intermediario riceve l attestazione sulla trasmissione effettuata, la ricevuta attestante i pagamenti inoltrati e successivamente le ricevute attestanti l esito comunicato dall istituto di credito per il singolo addebito in conto. gli intermediari aderenti all apposita convenzione per il pagamento degli F24 telematici possono inviare, entro e non oltre il penultimo giorno antecedente la scadenza, i file contenenti le richieste di annullamento di pagamenti F24 erroneamente inviati. La Guida de l Agenzia Informa osserva che a partire dallo scorso 30 settembre 2007 i contribuenti che utilizzano i servizi on line dell Agenzia (F24 on- 7
8 line, F24 cumulativo, F24 web) possono ottenere direttamente sul cassetto fiscale tutti i dati dei pagamenti effettuati. Il nuovo servizio prevede, per il primo periodo di applicazione, anche l invio di un estratto conto al domicilio fiscale del contribuente tramite il servizio postale. La doppia comunicazione (elettronica e tramite posta) è prevista sino al 31 dicembre Dal primo gennaio 2008, è a regime la sola quietanza telematica. In pratica, per tutti i versamenti telematici F24 andati a buon fine, eseguiti a partire dal 1 ottobre 2006 utilizzando i servizi on-line dell Agenzia delle Entrate, vengono recapitati ai contribuenti, presso il loro domicilio fiscale, tramite servizio postale, degli estratti conto riepilogativi di tutte le operazioni perfezionate e vengono rese disponibili sul cassetto fiscale le singole quietanze di versamento Invio F24 cumulativo con software di mercato Con Provvedimento del direttore dell Agenzia delle entrate del 10 ottobre 2006 sono state aggiornate le specifiche tecniche per la trasmissione dei dati relativi ai versamenti unitari effettuati per via telematica dagli intermediari aderenti alla convenzione F24 Cumulativo. Tale provvedimento ha innovato le specifiche tecniche già approvate con provvedimento dello scorso 16 febbraio 2006, che aveva consentito ai predetti 8
9 intermediari di colloquiare con l Agenzia utilizzando anche pacchetti informatici, per la compilazione dei modelli F24, disponibili sul mercato (vedi G.U. n. 56 del 8 marzo 2006). Con l aggiornamento in questione è stato ampliato il numero di deleghe inviabili con un unico flusso telematico cumulativo, passando dalle attuali 99 alle possibili 999 deleghe; inoltre, le specifiche tecniche sono state integrate tenendo conto della possibilità di invio telematico anche del modello F24 Accise. Il file contenente le deleghe di versamento compilate con software di mercato deve essere obbligatoriamente sottoposto, prima dell invio telematico, al controllo dell apposito modulo software disponibile nella sezione Software del sito web del servizio Entratel Antonino Romano 15 Gennaio 2009 NOTE 9
10 (1) L obbligo di versamento telematico ricade anche sui soggetti non residenti in Italia identificati ai sensi dell articolo 17, comma 2, e dell articolo 35-ter del D.P.R. n. 633/72. Questi ultimi, per ovvi motivi di semplificazione, possono eseguire il versamento con bonifico attraverso il sistema di pagamento Target, del tutto assimilabile alle modalità telematiche sopra richiamate. E infatti opportuno rammentare, in linea generale, che i residenti fuori dal territorio nazionale che non sono titolari di conti correnti presso banche in Italia o presso le Poste Italiane S.p.A. possono eseguire i versamenti tramite bonifico, attraverso una banca estera, a favore di una corrispondente banca italiana. 10
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