IISS "V. IGNAZIO CAPIZZI" Bronte Liceo Classico - Liceo Artistico - Liceo Scientifico- IPSIA - IPSASR CM: CTIS00900X
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1 Al personale docente Agli studenti di tutte le sedi Al personale ATA Alla F. F DSGA Alla RSU di Istituto LORO SEDI OGGETTO: Direttiva sulla vigilanza all'interno dell'istituto. Disposizioni anno scolastico 2017/2018. Visto l'art. 28 della Costituzione; Visti gli artt del Codice Civile; Visto l art. 574 del D.lgs. 297/94; Visto l'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto l art. 25, comma 5, del D.lgs. n.165/2001; Visto il D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm. e ii; Visto il C.C.N.L. Comparto Scuola vigente. La Dirigente Scolastica TENUTO CONTO che tra gli specifici doveri del Dirigente Scolastico (art. 25 D.lgs. n. 165/01) non rientrano quelli di vigilanza sugli alunni, bensì compiti organizzativi di amministrazione e di controllo sull'attività del personale scolastico, mediante l'adozione di provvedimenti organizzativi di sua competenza o, se necessario, attraverso la sollecitazione di interventi di coloro sui quali i doveri di vigilanza incombono Decreta le seguenti disposizioni in materia di vigilanza sugli alunni al fine di migliorare e potenziare la diffusione di tutte le misure organizzative idonee ad impedire il verificarsi di eventi dannosi nei confronti degli alunni, conseguenti a negligenze sulla vigilanza. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VIGILANZA SU STUDENTESSE/I Tutto il personale scolastico è tenuto alla scrupolosa osservanza dell orario di servizio. Le presenti misure organizzative integrano quelle regolamentari e tendono a prevenire il verificarsi d eventi dannosi nei confronti degli alunni assicurando la necessaria vigilanza durante: 1. l ingresso dell edificio scolastico fino al raggiungimento delle aule; 2. lo svolgimento delle attività didattiche; 3. l assenza del docente; 4. i cambi di turno tra i docenti;
2 5. la pausa didattica; 6. il tragitto da un aula ai laboratori e/o alle palestre e viceversa; 7. le assemblee di classe; 8. le assemblee dei rappresentanti di classe; 9. le assemblee di Istituto; 10. le attività didattiche pomeridiane ed extracurriculari; 11. le visite guidate, le attività didattiche esterne e i viaggi di istruzione. 12. riguardo ai minori bisognosi di soccorso ; 13. al termine delle lezioni e fino all uscita dall edificio scolastico; 1. VIGILANZA DURANTE LO SVOLGIMENTO DELL ATTIVITA DIDATTICA. Fa parte degli obblighi di servizio imposti agli insegnanti quello di vigilare sugli studenti. A tal proposito, dispone l art. 29, comma 5, CCNL Scuola ( ) che, per assicurare l accoglienza e la vigilanza sugli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe cinque minuti prima dell inizio delle lezioni e ad assistere all uscita degli alunni medesimi. La responsabilità per l inosservanza del predetto obbligo è disciplinata dagli artt e 2048 del Codice civile. Ai sensi dell art Cod. Civ. in caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto. Dispone l art Cod. Civ. che i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. ( ) Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto. Nelle ipotesi di responsabilità ex artt e 2048 Cod. Civ., l insegnante si libera se prova di non aver potuto impedire il fatto, dimostrando, quindi, di aver esercitato la vigilanza nella misura dovuta, e che, nonostante l adempimento di tale dovere, il fatto dannoso per la sua repentinità ed imprevedibilità gli abbia impedito un tempestivo efficace intervento (Cass., sez III, , n. 5668); è richiesta, perciò, la dimostrazione di aver adottato in via preventiva le misure organizzative idonee ad evitare il danno (la Corte di Cass., sez III, , n.916 ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto sussistente la responsabilità dell insegnante avuto riguardo alla circostanza dell allontanamento ingiustificato della stessa dall aula). La Corte dei Conti, sez. III, , n. 1623, ha ritenuto, inoltre, che l obbligo della vigilanza abbia rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio che conseguentemente, in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza.
3 Durante l esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni della classe è, dunque, il docente assegnato alla classe in quella scansione temporale. Il docente che, durante l espletamento dell attività didattica debba, non per futili motivi, assentarsi temporaneamente dalla classe, prima di allontanarsi dalla classe, deve incaricare un collaboratore scolastico di vigilare sugli alunni sino al suo ritorno. Il collaboratore scolastico non si può rifiutare di effettuare la vigilanza su richiesta del docente, come disposto dal Profilo Professionale (CCNLScuola ). Il collaboratore scolastico è responsabile per i danni subiti dagli alunni a causa della sua omessa vigilanza, solo se aveva precedentemente ricevuto l affidamento dei medesimi. Il docente può consentire allo studente che lo richieda di uscire dall aula o dal laboratorio controllando, tuttavia, che l assenza sia limitata al tempo strettamente necessario. Durante le lezioni, non è consentito far uscire dall aula più di uno studente alla volta. Le uscite degli studenti dall aula durante la prima ora di lezione non sono di norma consentite. Possono essere concesse dai docenti solo in casi eccezionali e per un tempo limitato. Non è consentito buttare fuori, momentaneamente, dall aula uno o più studenti, perché l allontanamento non fa venir meno né riduce la responsabilità rispetto alla vigilanza. L apertura delle finestre nelle aule e ogni altra modifica degli arredi didattici in dotazione dell aula, durante le ore di lezione, può essere effettuata solo su autorizzazione e sotto responsabilità del docente, il quale deve assicurarsi e vigilare che da tale apertura non derivino rischi per le persone, all interno e all esterno della scuola. NORME DI COMPORTAMENTO E DOVERI DEI COLLABORATORI SCOLASTICI I collaboratori sono tenuti, costantemente, alla vigilanza nelle aree loro affidate. I collaboratori assicureranno l'apertura della sede centrale e dei plessi almeno mezzora prima dell'inizio delle attività e la chiusura, di norma e in assenza di attività collegiali, non oltre le ore I collaboratori scolastici sono tenuti a prestare servizio, salvo diverse disposizioni, nella zona di competenza secondo le mansioni loro assegnate. I collaboratori scolastici devono: vigilare sulla sicurezza e incolumità degli studenti, in particolare all'ingresso, durante gli intervalli, negli spostamenti e nelle uscite degli alunni per recarsi ai servizi o in altri locali; essere facilmente reperibili da parte dei docenti, per qualsiasi evenienza; comunicare immediatamente al Dirigente Scolastico o ai suoi Collaboratori l'eventuale assenza del docente dall'aula, per evitare che la classe resti incustodita; accertarsi che le classi che escono anticipatamente siano state autorizzate preventivamente; sorvegliare gli alunni in caso di ritardo, assenza o allontanamento momentaneo dell'insegnante dalla classe; impedire che gli alunni possano svolgere azioni di disturbo nel corridoio;
4 accertarsi che le persone presenti nella scuola siano autorizzate; non consentire che le persone non autorizzate dal Dirigente Scolastico (es. genitori, rappresentanti, circolino all'interno dell'edificio e/o disturbino le lezioni; controllare quotidianamente la praticabilità ed efficienza delle vie di esodo; chiudere i cancelli e assicurarsi che rimangano chiusi durante le ore di attività didattica (sicurezza). NORME DI COMPORTAMENTO DEGLI ALUNNI Gli studenti devono: rispettare l orario delle lezioni e le direttive loro impartite dai docenti; non uscire dalla classe senza l autorizzazione del docente titolare dell ora di lezione. rimanere nell aula e/o in laboratorio, in attesa del docente, senza riversarsi nel corridoi; avere nei confronti di tutto il personale della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi; osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza in vigore nell Istituto; utilizzare correttamente le strutture e le risorse didattiche, evitando danni al patrimonio scolastico; avere cura dell ambiente scolastico; rispettare il divieto di utilizzo del cellulare/smartfone, quando non utilizzabile per attività didattica rispettare il divieto di fumo. La violazione di queste disposizioni sarà sanzionata con adeguati provvedimenti disciplinari. 2. VIGILANZA DURANTE L ASSENZA DEL DOCENTE. La classe non deve mai rimanere senza sorveglianza. La classe priva di docente deve essere, per tutto il tempo necessario, vigilata dal personale collaboratore scolastico; la vicepresidenza e/o i collaboratori di plesso informati dell assenza del docente, si attiveranno per verificare le soluzioni possibili per assicurare l attività didattica e la sostituzione del docente assente. La sostituzione del docente assente viene disposta dalla vicepresidenza nel rispetto delle seguenti priorità: a) docenti in servizio che devono recuperare permessi orari brevi; b) docenti in servizio non impegnati per l assenza della classe e/o per l impegno della stessa in altre attività didattiche interne e/o esterne; c) docenti di sostegno impegnati in compresenza ai quali viene affidata l intera classe; d) docenti dell organico di potenziamento se non impegnati in attività programmate; e) docenti in servizio che hanno dichiarato la loro volontà ad effettuare la prestazione di ore eccedenti l orario di servizio; f) docenti ai quali viene modificato d ufficio l orario di servizio per garantire vigilanza ed erogazione delle attività didattiche;
5 g) aggregazione della classe priva di docente ad altra classe dello stesso anno che registra la presenza di un gruppo massimo di 7 (sette) studenti; h) suddivisione della classe priva di docente in gruppi massimo di cinque studenti da aggregare ad altre classi dello stesso anno con minor numero di studenti. I collaboratori e/o i responsabili di plesso, dopo aver verificato la concreta possibilità di sostituire realmente il docente assente, provvederanno, in caso negativo, a modificare l orario di lezione e far entrare e/o uscire gli studenti delle classi prive di docenti in orari diversi da quelli regolarmente previsti dall Istituto. Tale disposizione sarà annotata sul registro delle sostituzioni con l indicazione del docente assente e nel contempo sarà tempestivamente comunicata alle famiglie degli studenti destinatari del provvedimento a mezzo di SMS da trasmettere a cura della segreteria didattica. 3. VIGILANZA DALL INGRESSO DELL EDIFICIO FINO AL RAGGIUNGIMENTO DELL AULA. Al fine di regolamentare l ingresso degli alunni nell edificio scolastico, all inizio di ogni turno di attività, antimeridiano o pomeridiano, si dispone che presso ciascun ingresso dell edificio sia presente un collaboratore scolastico che presti la dovuta vigilanza sugli studenti. Gli altri collaboratori scolastici in servizio nel turno vigileranno il passaggio degli alunni nei rispettivi piani di servizio fino all entrata degli stessi nelle proprie aule. E necessaria inoltre la presenza fissa di un collaboratore scolastico, durante tutto l arco della giornata, all ingresso principale dell Istituto, con compiti di vigilanza sugli ingressi-uscite e di portierato. Come previsto dal CCNL, per assicurare l accoglienza e la vigilanza degli alunni, come detto in precedenza, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell inizio delle lezioni. 4. VIGILANZA NELLA FRAZIONE TEMPORALE INTERESSATA AI CAMBI DI TURNO DEI DOCENTI NELLE SCOLARESCHE. Al fine di assicurare la continuità della vigilanza sugli alunni durante il cambio di turno dei docenti, i collaboratori scolastici di ciascun piano sono tenuti a favorire in maniera tempestiva lo stesso cambio degli insegnanti, recandosi sulla porta di una delle aule interessate al cambio di turno. Il collaboratore scolastico, vigilerà sulla scolaresca finché non sarà giunto il docente in servizio nell ora successiva. Il docente che ha appena lasciato la classe, sostituito nella vigilanza dal collaboratore scolastico, si recherà tempestivamente nell aula in cui è programmata la lezione successiva, consentendo a sua volta al docente che era in attesa del proprio cambio di recarsi nella classe di competenza. In tal modo si attiverà un movimento a catena che consentirà di assicurare la continuità della vigilanza sugli alunni. A questo proposito si ricorda ai docenti, interessati al cambio di turno, di non intrattenere colloqui con i colleghi onde evitare lunghe attese nei cambi previsti.
6 Sempre per favorire il cambio di turno, quindi per garantire la continuità della vigilanza sugli alunni, i docenti che entrano in servizio a partire dalla 2 ora in poi o che hanno avuto un ora libera, sono tenuti a farsi trovare, al suono della campana, già davanti all aula interessata per consentire un rapido cambio del docente sulla scolaresca. Agli studenti non è consentito uscire dalla classe durante il cambio orario senza l autorizzazione del docente titolare dell ora di lezione. Gli studenti devono rimanere nell aula loro assegnata senza riversarsi nel corridoio. 5. VIGILANZA DURANTE L INTERVALLO-RICREAZIONE. Al fine di regolamentare la vigilanza sugli alunni durante l intervallo ricreazione, che è attività didattica e non costituisce interruzione degli obblighi di vigilanza, intercorrente tra la fine della 3 ora e l inizio della 4 ora di lezione, si dispone che detta vigilanza venga effettuata dai docenti in base al proprio orario di insegnamento (per intero se hanno 3 e 4 ora, per la prima o seconda parte dell intervallo se hanno rispettivamente solo la 3 o 4 ora di lezione o dai docenti indicati nel Piano di vigilanza, predisposto dai responsabili di plesso, girando per i corridoi e impedendo agli alunni di consumare merende e bevande nelle aule didattiche e nei laboratori. I collaboratori scolastici durante l intervallo vigileranno il corridoio di competenza e i bagni (in particolare quello dei maschi), anche al fine di far rispettare il divieto assoluto di fumo. 6. VIGILANZA DURANTE IL TRAGITTO AULA USCITA DALL EDIFICIO AL TERMINE DELLE LEZIONI. Al fine di regolamentare l uscita degli alunni dall edificio scolastico al termine di ogni turno di attività, antimeridiano o pomeridiano, si dispone che presso ciascuna porta di uscita dell edificio sia presente un collaboratore scolastico con il compito di prestare la dovuta vigilanza al passaggio degli alunni. Gli altri collaboratori scolastici in servizio nel turno vigileranno il transito degli alunni nei rispettivi piani di servizio. Per assicurare la vigilanza, i docenti sono tenuti a favorire una ordinata uscita degli alunni dalle classi, non prima del suono della campanella di ogni turno, compreso quello terminale. Nessuno studente può lasciare l istituto, durante l orario scolastico, se non prelevato personalmente da chi esercita la potestà parentale o da persona maggiorenne con delega firmata da chi esercita la potestà parentale. In entrambi i casi, l adulto che preleva lo studente firma un registro indicando gli estremi del documento d'identità. Il docente dell'ora avrà cura di registrare l'uscita sul registro elettronico. I permessi speciali di uscita anticipata rilasciati per documentati motivi dalla Presidenza devono essere esibiti sempre al personale di servizio in portineria ad ogni uscita. Nel caso di frequenza irregolare e di ritardo nelle giustificazioni, il coordinatore di classe ha il compito di avvisare e convocare per iscritto la famiglia dello studente. Il coordinatore monitora altresì l andamento del monte ore di classe e la situazione delle assenze dei singoli studenti, provvedendo alle
7 opportune segnalazioni alla vicepresidenza per il monte ore-classe e alle famiglie per le assenze totalizzate dal singolo studente. 7. VIGILANZA DURANTE L ASSEMBLEA DI CLASSE Durante l assemblea di classe il docente che ha firmato la richiesta degli alunni concedendo la propria ora per permettere lo svolgimento dell assemblea è obbligato a restare nell aula dove si svolge l assemblea e a garantire la vigilanza sulla classe. Qualora l assemblea degeneri il docente suddetto è tenuto a sospendere l assemblea e riprendere la lezione. I docenti delle classi vicine che svolgono regolarmente la propria lezione sono ugualmente tenuti ad intervenire e a segnalare alla Presidenza la situazione di pericolo determinata dalla mancanza di ordine nello svolgimento dell assemblea e nella eventualità a segnalare l assenza del docente che ha concesso l ora per l assemblea. La norma prevede che all assemblea di classe o di istituto possono assistere, oltre al Dirigente scolastico o un suo delegato, i docenti che lo desiderino. 8. VIGILANZA DURANTE L ASSEMBLEA DEI RAPPRESENTANTI DI CLASSE La vigilanza durante lo svolgimento dell assemblea dei rappresentanti di classe è garantita dai collaboratori scolastici, dal Dirigente Scolastico o da un docente all uopo delegato. Qualora l assemblea dei rappresentanti di classe degeneri i collaboratori scolastici del piano interessato sono tenuti ad informare tempestivamente gli uffici del Dirigente Scolastico per i provvedimenti di competenza e per la sospensione dell assemblea. 9. VIGILANZA DURANTE L ASSEMBLEA DI ISTITUTO Durante le assemblee di Istituto svolte all'interno dei locali della scuola, si ritiene operante a tutti gli effetti l'obbligo di vigilanza a carico dei docenti che sono in servizio in quelle ore, in quanto tali assemblee si svolgono in orario scolastico. Per tali ragioni, la nota ministeriale prot. n del impone l'obbligo di verificare la presenza dei docenti e degli alunni. Non vale il richiamo al principio che la legge attribuisce ai docenti solo un diritto di assistere e non un obbligo, in quanto questo diritto è riferito ai docenti in generale, ma nulla esclude che, per i docenti che sono in servizio in quel giorno e in quelle ore, sussista anche un obbligo che trova il suo presupposto nel contratto e non in circolari ministeriali. Ancora minor rilievo ha il richiamo al diritto degli alunni di riunirsi liberamente. Infatti, la vigilanza, non impedisce il legittimo e libero esercizio di tale diritto, che non verrebbe per nulla coartato dalla semplice presenza del personale di vigilanza, che si limiterebbe ad intervenire nei casi previsti dalla legge.
8 Anzi, il riconoscimento della facoltà dei docenti ad assistere, dimostra che la presenza di costoro non intralcia il normale e libero esercizio dello stesso. Durante l assemblea d Istituto è da considerarsi sospesa ogni altro tipo di attività didattica, pur considerando tale giornata nel novero dei giorni di lezione annuali utili ai fini della validità dell anno scolastico. Nei riguardi degli studenti che, esprimendo la volontà di non partecipare all assemblea d istituto, si allontanano dai locali scolastici, decade l obbligo di vigilanza da parte dei docenti. La vigilanza durante lo svolgimento dell assemblea d istituto è coadiuvata dai collaboratori scolastici, dal Dirigente Scolastico o da un docente all uopo delegato. 10. VIGILANZA SUI MINORI BISOGNOSI DI SOCCORSO. La vigilanza sui minori bisognosi di soccorso, nella fattispecie, alunni portatori di handicap grave, particolarmente imprevedibili nelle loro azioni ed impossibilitati ad autoregolamentarsi, deve essere sempre assicurata dal docente di sostegno o dal docente della classe eventualmente coadiuvato, in caso di necessità, da un collaboratore scolastico. 11. VIGILANZA IN PALESTRA In palestra e nel tragitto aula-palestra e viceversa, la vigilanza sugli alunni è affidata ai docenti di Educazione Fisica in orario, che in caso di necessità può richiedere l aiuto di un collaboratore scolastico. I docenti non possono allontanarsi o lasciare incustoditi gli studenti durante gli spostamenti né durante le attività in palestra. 12. VIGILANZA DURANTE LE VISITE GUIDATE/VIAGGI D ISTRUZIONE. La vigilanza sugli alunni durante lo svolgimento di visite guidate o viaggi d istruzione dovrà essere costantemente assicurata dai docenti accompagnatori, assegnati in tale compito nel rapporto di un docente ogni quindici alunni (CM 291/92). Ai docenti accompagnatori, per i quali tale compito costituisce a tutti gli effetti prestazione di servizio espletata in modo particolare ed in tempi eccezionalmente dilatati, non è consentito in alcun momento abbandonare la vigilanza sugli alunni, per non incorrere nella culpa in vigilando in considerazione della imprevedibilità delle loro azioni. Adeguate istruzioni sono altresì impartite anche ai genitori, mediante comunicazione scritta, sul comportamento a cui si devono attenere gli alunni durante i viaggi di istruzione, soprattutto in quelli con pernottamento; in caso di trasgressione dei figli, alle disposizioni impartite, in particolare durante il periodo notturno, la responsabilità in ordine ad eventuali infortuni o danni arrecati a cose o a terzi ricade unicamente sui genitori per culpa in educando (art comma 1 Cod. Civ.).
9 E ormai un dato recepito dalla normativa vigente che i genitori restano responsabili del comportamento dei figli quando l illecito derivi non dalla carenza di vigilanza, ma da un deficit educativo imputabile alla famiglia (culpa in educando), ad esempio nel caso in cui il minore si rendesse responsabile di comportamenti lesivi, nonostante la predisposizione della vigilanza durante le uscite didattiche. La partecipazione alle uscite di alunni che assumono a scuola un comportamento particolarmente irrispettoso sarà oggetto di valutazione con le famiglie, laddove il consiglio di classe lo ritenesse necessario. Disposizioni finali Il quadro normativo e i profili di responsabilità sopra richiamati servono a garantire la tutela degli studenti e delle studentesse e sono disposte nell interesse del personale scolastico. La corretta ed efficace applicazione di queste misure organizzative richiede la massima collaborazione professionale di tutto il personale scolastico docente e non docente. E necessaria la scrupolosa applicazione delle norme vigenti in materia di comunicazione delle assenze da parte dei docenti e del personale ATA: la corretta è tempestiva comunicazione delle eventuali assenze, la programmazione concordata di eventuali impegni derivanti dalla presenza di particolari permessi (Legge 104, Diritto allo studio, partecipazioni a organismi istituzionali/sindacali, etc.) rappresentano le condizioni fondamentali per consentire agli uffici del Dirigente Scolastico la possibilità di programmare le possibili sostituzioni e verificare eventuali modifiche dell orario di lezione, da comunicare con adeguata solerzia ai genitori, per garantire sia la vigilanza sugli alunni sia l erogazione delle lezioni. Particolari disposizioni, nel rispetto delle tutele e dei diritti sindacali, saranno impartite in caso di necessità al fine di informare le famiglie degli studenti e ad assicurare la vigilanza agli studenti presenti in Istituto durante le assemblee sindacali e periodi di agitazioni/scioperi. E fatto obbligo a chiunque, a qualsiasi categoria del personale scolastico appartenga, di intervenire qualora ravveda da parte di uno o più studenti comportamenti illeciti che potrebbero comportare pericoli per sè o per altri, o comunque in presenza di una qualsiasi turbativa al regolare svolgimento della vita scolastica, riferendone inoltre alla Direzione dell Istituto per eventuali provvedimenti disciplinari. Si ricorda che, nell'ipotesi di un incidente l'insegnante o chi era presente al fatto o è in qualche misura coinvolto (soccorritori, testimone etc.) è tenuto a stendere una dettagliata relazione sull'accaduto da consegnare al più presto, entro massimo 24 ore al dirigente scolastico che, a sua volta, deve svolgere un indagine amministrativa per documentare i fatti. Si evidenzia che la relazione deve descrivere minuziosamente i fatti, gli orari, i luoghi, i testimoni, le dichiarazioni dei presenti all'incidente, i soccorsi prestati, i soccorsi richiesti, i tempi di queste richieste e
10 tutto ciò che può consentire ad un magistrato di ricostruire, anche a distanza di tempo, la dinamica dell'incidente per individuare le responsabilità. Oltre alla vigilanza sull incolumità e al controllo del rispetto delle norme interne, si richiama l attenzione dei docenti sugli aspetti interpersonali della vita scolastica. In particolare, comportamenti degli studenti in cui si rilevino tratti di bullismo, discriminazione o sopraffazione e in qualsiasi modo contrari al principio della dignità della persona e del rispetto del più debole vanno prevenuti e corretti attraverso un azione educativa attenta e costante. Tale azione può trovare appoggio nei progetti presenti in Istituto come servizi alla persona (sportello di ascolto psicologico CIC, o nei referenti individuati per ciascuna sede. I comportamenti negativi degli studenti devono comunque essere segnalati (in primo luogo attraverso l annotazione sul registro di classe elettronico) e considerati anche nella loro rilevanza disciplinare. Disposizioni particolari riguardano il divieto di uso dei cellulari, alla luce della Nota del 15 marzo 2007, prot. n. 30/Dip. /Segr. e della Direttiva n. 104 del emanate dal Ministero della Pubblica Istruzione. Si ricorda che l utilizzo del telefono cellulare e di altri dispositivi elettronici per registrare o riprodurre immagini e filmati costituisce un infrazione più grave. I docenti sono invitati al costante controllo sulla classe, ad esigere il massimo rispetto delle regole previste, innanzitutto attraverso l autorevolezza del loro esempio e della loro competenza professionale, cui concorre come prerequisito fondamentale la capacità di gestire la classe affidata e di alimentare l interesse per l attività che si va svolgendo. Nelle situazioni di comportamenti scorretti reiterati, il docente coordinatore informerà la famiglia dello studente e il Consiglio di Classe, per i provvedimenti disciplinari del caso. I collaboratori del Dirigente Scolastico vigileranno affinchè le seguenti disposizioni vengano rispettate. Si confida nella consueta e sperimentata collaborazione. La Dirigente Scolastica Grazia Emmanuele Firmato digitalmente
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DISPONE QUANTO SEGUE :
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ADDENDUM Il presente addendum non costituisce parte del Regolamento d'istituto. Viene allegato come riferimento normativo e costituisce un riferimento, non esclusivo, per l'interpretazione delle norme.
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